Condizioni Generali di Licenza della SIAE per TV Nazionali

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Condizioni Generali di Licenza della SIAE per TV Nazionali
Ufficio Emittenti Radiotelevisive
CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA
NAZIONALE
Rilasciate a
…………….. con sede in ……………….capitale sociale……….., iscritta al Registro delle Imprese di
………….. al n. ……………., codice fiscale e Partita IVA…………rappresentata da
………………………………..nella qualità di legale rappresentante, qui di seguito Licenziataria
Premesso che
 la Licenziataria svolge attività di diffusione televisiva in tecnica analogica e/o digitale da stazioni
terrestri site nel territorio italiano per la ricezione diretta da parte del pubblico di palinsesti allestiti in virtù
di sue scelte e decisioni, e sotto la propria responsabilità.
 Nell’ambito di tale attività la Licenziataria intende utilizzare, nel palinsesto del canale televisivo …….
opere appartenenti ai repertori tutelati dalla SIAE (per le Sezioni Musica, D.O.R., Lirica e O.L.A.F.),
nonché dalle Società d’Autori da essa rappresentate.
Le Parti concordano quanto segue:
CAPO I
Premesse e allegati
1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Licenza.
CAPO II
Opere del Repertorio Musicale
2.1. Con la presente Licenza, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con
particolare riferimento agli articoli 16, 16 bis, 61 e 180, la SIAE autorizza la Licenziataria, per le
utilizzazioni effettuate sul canale indicato in premessa:
a) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva, in tecnica analogica e/o digitale, delle
opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) utilizzate dal vivo in programmi
televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, della
Licenziataria stessa;
b) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva, in tecnica analogica e/o digitale, delle
opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), registrate su dischi, nastri e altri
supporti analoghi (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi
diritto ai sensi del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai
diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore) e così utilizzate in programmi televisivi inseriti in palinsesti
allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, della Licenziataria stessa;
c) alla registrazione delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) su
supporti che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque
funzionale alla attività di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica analogica e/o
digitale, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai
produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della legge 22 aprile 1941,
n. 633 e successive modifiche, relativo ai diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore (esclusa
comunque la registrazione in “opere cinematografiche e assimilate” di cui agli artt. 44-50 della legge 22
aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni).
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d) alla esecuzione, rappresentazione e recitazione delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla
SIAE (Sezione Musica), dal vivo o mediante l’uso di registrazioni anche effettuate legittimamente da
terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: l’esecuzione, rappresentazione e recitazione sia
organizzata direttamente dalla Licenziataria; si svolga negli studi della Licenziataria o in luogo aperto ed
accessibile gratuitamente dal pubblico; la partecipazione del pubblico avvenga nei ristretti limiti delle
esigenze funzionali del programma.
Tale previsione non si estende alla pubblica esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere nel
corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi
riceventi all’interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di
utilizzazione dovranno essere autorizzate separatamente.
2.2. Con la presente Licenza la SIAE autorizza, inoltre, la Licenziataria:
a) alla comunicazione al pubblico delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione
Musica) tramite diffusione televisiva via satellite;
b) alla comunicazione al pubblico delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione
Musica) tramite diffusione televisiva attraverso i Siti Web di cui la Licenziataria è titolare
a condizione, in entrambi i casi, che la comunicazione al pubblico delle opere – in forma integrale o
parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (simulcasting), con quella del
palinsesto diffuso in tecnica analogica e/o digitale da stazioni terrestri site nel territorio italiano, e fermo
restando che i ricavi connessi a tali modalità di utilizzazione verranno computati fra i proventi disciplinati
dal successivo articolo 8.
2.2.1. E’ esclusa dalla presente autorizzazione, con specifico riferimento alle utilizzazioni di cui alla
precedente lettera b), la messa a disposizione di opere appartenenti al Repertorio Musicale tutelato dalla
SIAE (Sezione Musica), in modalità streaming on demand, downloading e catch-up, tramite l’accesso - a
titolo gratuito o a pagamento - ai Siti Web di cui la Licenziataria è titolare. Tali forme di utilizzazione
devono essere autorizzate con apposita, separata Licenza.
2.2.2. E’, altresì, esclusa dalla presente autorizzazione, con specifico riferimento alle utilizzazioni di cui
alla precedente lettera b), la messa a disposizione di opere appartenenti al Repertorio Musicale tutelato
dalla SIAE (Sezione Musica) su canali disponibili esclusivamente in webcasting, tramite l’accesso - a
titolo gratuito o a pagamento – ai Siti Web di cui la Licenziataria è titolare, con programmazione
predefinita (di flusso continuo ovvero con contenuti video non individualmente accessibili). Tale forma di
utilizzazione deve essere autorizzata con apposita, separata Licenza.
2.3. Quanto all’inclusione dei palinsesti della Licenziataria allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la
responsabilità, della Licenziataria stessa, nelle offerte di altri operatori broadcasting e di
telecomunicazioni, sui loro Siti Web (compresa la modalità IPTV), su Reti di Telefonia Mobile (compresa
la modalità DVB-H), sul Digitale Terrestre e su Satellite, resta inteso quanto segue:
a) i palinsesti dovranno essere diffusi -in forma parziale o totale- in simultanea, senza modificazioni o
integrazioni (Simulcasting);
b) la Licenziataria si obbliga ad informare gli operatori broadcasting e di telecomunicazioni in questione,
che essi dovranno ottenere apposita, separata Licenza dalla SIAE e corrispondere ad essa i compensi
calcolati sugli specifici e distinti ricavi loro derivanti dalle utilizzazioni dei repertori tutelati dalla SIAE e
realizzati tramite la diffusione parziale o totale dei palinsesti della Licenziataria, nelle loro specifiche
offerte, in simultanea, senza modificazioni o integrazioni (Simulcasting);
c) per le utilizzazioni del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), effettuate tramite
l’inclusione dei palinsesti allestiti - in virtù di scelte e decisioni e sotto la responsabilità della Licenziataria
stessa- nelle offerte di altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni, sui loro Siti Web, (compresa la
modalità IPTV), su Reti di Telefonia Mobile (compresa la modalità DVB-H), sul Digitale Terrestre e su
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Satellite, i corrispettivi erogati alla Licenziataria a tale titolo dagli operatori di cui sopra costituiranno
componenti della base per il calcolo del compenso SIAE di cui al successivo articolo 8 senza alcun
abbattimento.
3. Sono sempre fatti salvi, in ogni caso, i diritti morali degli autori.
4. Del Repertorio della Sezione Musica fanno parte:
a) le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi
letterari; i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le
composizioni musicali inserite in video clip. Tuttavia, si intendono compresi nel Repertorio di
competenza, rispettivamente, delle Sezioni Lirica e Drammatica e Opere Radiotelevisive (D.O.R.) della
SIAE i brani musicali staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste ed opere
analoghe, che sono utilizzati in forma scenica per una durata superiore a dieci minuti primi ciascuno;
b) le composizioni musicali di qualsiasi genere – compreso il relativo eventuale testo letterario – inserite
nella colonna sonora delle opere cinematografiche ed assimilate.
5.1. Indipendentemente dalla presente Licenza, la Licenziataria – o chi per essa – dovrà direttamente
ottenere il preventivo esplicito consenso degli Aventi Diritto per l’utilizzazione delle opere del Repertorio
Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica):
a) a fini pubblicitari, come nel caso di musiche inserite in spot pubblicitari o comunque di abbinamento
ripetuto di una determinata composizione musicale ad un determinato messaggio pubblicitario, esclusi gli
annunci di programmi della stessa impresa o i messaggi di utilità sociale;
b) come segnali giornalieri di inizio o di termine delle trasmissioni della Licenziataria o come sigle o
segnali identificativi di rubriche fisse proprie della Licenziataria;
c) con lo scorrimento a video dei testi letterari in contemporanea all’esecuzione di una determinata
composizione musicale (es. KARAOKE).
5.2. Il preventivo esplicito consenso degli Aventi Diritto dovrà essere ottenuto anche per l’utilizzazione
specifica di composizioni musicali in forme di Autopubblicità ossia in promo che non abbiano le
caratteristiche di annunci di programmi della stessa impresa che richiamino appuntamenti televisivi.
6. Le opere oggetto della presente Licenza verranno utilizzate - integralmente o parzialmente - nella
forma originale, nel rispetto delle buone norme dell’arte e della tecnica, nonché del diritto morale degli
autori. Sono consentiti unicamente gli adattamenti, le modificazioni e le soppressioni richiesti dalle
particolari esigenze del mezzo radiotelevisivo e che non incidano su elementi creativi dell’opera.
7. Come corrispettivo dell’utilizzazione del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica)
definito all’articolo 4, la Licenziataria verserà alla SIAE un compenso annuo calcolato percentualmente
sui “Proventi del canale televisivo” realizzati nel medesimo anno.
La misura dell’aliquota percentuale è determinata in base alla tipologia del palinsesto della Licenziataria
al momento della sottoscrizione della presente Licenza, secondo i parametri previsti all’Allegato 1, che
ne costituisce parte integrante.
8. Per “Proventi del canale televisivo” si intendono i ricavi risultanti, per ogni anno di validità della
presente Licenza, dal bilancio certificato della Licenziataria per il medesimo esercizio e relativi:
1) ai corrispettivi derivanti dalla diffusione televisiva di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi
genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità - compresa quella su reti telematiche
- versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva), come risultanti dal bilancio della
concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio, con l’indicazione dei ricavi pubblicitari lordi
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riferibili ai programmi diffusi dalla Licenziataria e per la quota parte ad essa imputabile rispetto ad altre
eventuali imprese di diffusione televisiva;
2) ai canoni di abbonamento di qualsiasi natura;
3) ai corrispettivi ricavati da altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni per l’inclusione, nelle loro
specifiche offerte, dei programmi televisivi della Licenziataria, secondo le modalità ed alle condizioni di
cui al precedente articolo 2.3;
4) ad ogni altro introito direttamente connesso all’attività di diffusione televisiva dei programmi di cui la
Licenziataria ha responsabilità editoriale.
9. Sugli introiti di cui al punto 1) del precedente articolo 8, sarà applicato un abbattimento forfetario nella
misura del 35% a titolo di spese di raccolta pubblicitaria e spese di agenzia.
10. Per l’utilizzazione del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), come definito al
precedente articolo 4, tenuto conto della tipologia del palinsesto del canale ……, l’aliquota percentuale
del corrispettivo di cui all’articolo 7 è fissata nel ….. (Allegato 1).
Tale percentuale è applicata ai “Proventi del canale televisivo” come definiti ai precedenti articoli 8 e 9.
Qualora, nel periodo di validità della presente Licenza, i palinsesti adottati dalla Licenziataria subiscano
sostanziali modificazioni, tali da mutarne definitivamente l’assetto, la misura dell’aliquota di compenso
sarà riesaminata sulla base delle modifiche apportate al palinsesto e dei parametri previsti all’Allegato 1.
Qualora, a seguito del riesame, venga definita una diversa aliquota percentuale, la stessa sarà applicata
per il calcolo del compenso a far data dal momento in cui sono intervenute le modificazioni dei palinsesti
e per il periodo residuo di validità della Licenza.
11. La Licenziataria si obbliga a trasmettere o far trasmettere alla SIAE, su supporti cartacei e
informatici, rapporti analitici relativi alle programmazioni effettuate, secondo modalità definite di comune
accordo con la SIAE.
Tali rapporti analitici dovranno riportare dati idonei alle esigenze della SIAE relative alla ripartizione dei
compensi quali, a titolo esemplificativo, l’identificazione delle opere (titolo e autore), la durata di ciascuna
utilizzazione, il tipo di utilizzazione e le modalità tecniche (dal vivo o registrata) dell’utilizzazione.
A fronte della fornitura dei dati di programmazione relativi alle opere utilizzate (Report) rispondenti alle
esigenze di ripartizione dei compensi agli Aventi Diritto, è riconosciuta una deduzione del … per l’anno
…, del … per l’anno … e del … per l’anno …..
12. Per ogni anno di validità della presente Licenza i compensi, come determinati dagli articoli 7, 8, 9, 10
e 11 saranno corrisposti in sei acconti bimestrali + IVA, il cui versamento dovrà essere effettuato entro il
giorno 10 del mese successivo al bimestre di competenza; tuttavia la Licenziataria si impegna a
corrispondere alla SIAE l’acconto relativo all’ultimo bimestre di ogni anno entro il giorno 15 del mese di
dicembre dello stesso anno. I compensi annuali saranno provvisoriamente calcolati sulla base dei
compensi definitivi dell’anno precedente, salvo conguaglio da corrispondere in un'unica soluzione, al
momento della disponibilità dei bilanci definitivi certificati relativi all’anno di competenza.
13. La Licenziataria si obbliga a trasmettere alla SIAE copia dei bilanci definitivi certificati relativi ad ogni
singolo esercizio, entro 15 giorni dalla loro approvazione oltre ad ogni dichiarazione e documentazione
utile all’esatta identificazione dei ricavi realizzati, come definiti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 8.
14. Quanto ai ricavi derivanti dalla diffusione televisiva di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi
genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità - compresa quella su reti telematiche
- versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva, di cui al punto 1) dell’articolo 8, la Licenziataria
dovrà produrre, per la definizione del compenso definitivo ai sensi dell’articolo 12, per ogni anno di
validità della presente Licenza :
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I. copia del bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio,con l’indicazione dei
ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi diffusi dalla Licenziataria per il tramite del canale ….., e per
la quota parte ad essi imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione;
II. ogni dichiarazione e documentazione, propria e/o della concessionaria di pubblicità, utile all’esatta
identificazione dei ricavi stessi realizzati.
Qualora la Licenziataria eserciti altre attività oltre a quella di comunicazione al pubblico tramite diffusione
televisiva in tecnica analogica e/o digitale e alle altre forme di comunicazione al pubblico autorizzate
dalla presente Licenza, essa si impegna a documentare distintamente i ricavi acquisiti in relazione a
dette forme di comunicazione al pubblico e quelli realizzati in relazione a ciascuna delle altre attività.
15. La Licenziataria si obbliga ad annunciare e/o indicare il nome degli autori delle composizioni musicali
trasmesse ogniqualvolta ciò non sia impedito da obiettive esigenze tecnico-funzionali della
programmazione.
CAPO III
Opere del Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F.
16. La presente Licenza, alle condizioni generali e a quelle particolari appresso specificamente indicate,
autorizza anche l’utilizzazione - nelle forme e con le modalità previste agli articoli 2.1 e 2.2, nonché alle
condizioni di cui agli articoli 2.3 e 3 - delle opere che appartengono al Repertorio della Sezione Lirica,
della Sezione Drammatica e Opere Radiotelevisive (D.O.R.) e della Sezione Opere Letterarie e Arti
Figurative (O.L.A.F.) della SIAE.
- Per opere del Repertorio della Sezione Lirica si intendono:
opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili.
La Sezione cura la percezione dei compensi, affidata alla Società, su specifico mandato per le
utilizzazioni delle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio e delle opere pubblicate o
comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d’autore,
ivi comprese le opere musicali e drammatico-musicali di competenza di altre Sezioni.
- Per opere del Repertorio della Sezione D.O.R, si intendono:
opere drammatiche, operette, riviste, commedie musicali, opere analoghe drammatico-musicali ed opere
create appositamente per la comunicazione al pubblico mediante radiotelevisione o qualunque altro
mezzo di diffusione a distanza.
- Per opere del Repertorio della Sezione O.L.A.F si intendono:
a) opere letterarie in senso stretto, come poesie, novelle, racconti, romanzi e simili pubblicate per le
stampe o create appositamente per la televisione, utilizzate nella loro forma originale (recitazione o
lettura);
b) opere dell’arte figurativa (pittura, disegno, fotografia, scultura e simili).
Non hanno rilevanza, ai fini del pagamento del compenso, le utilizzazioni di opere dell’arte figurativa
effettuate nell’ambito di notiziari di attualità e cronaca concernenti mostre e analoghe manifestazioni
annunciate o in corso riguardanti le opere utilizzate.
17. L’utilizzazione di opere di competenza delle Sezioni Lirica e D.O.R. e delle opere letterarie del
Repertorio della Sezione O.L.A.F., deve essere espressamente consentita dall’autore o dai suoi aventi
causa (eredi, cessionari o concessionari, editori per le opere liriche, i balletti, gli oratori, le operette e
commedie musicali e opere analoghe).
A tal fine la Licenziataria segnalerà alla competente Sezione (Lirica, D.O.R. e O.L.A.F.) della SIAE,
almeno 60 giorni prima della data prevista per la diffusione, il titolo dell’opera, il nome dell’autore e del
compositore e dell’eventuale editore, il nome dell’elaboratore o traduttore, il genere, la durata e la data.
La SIAE comunicherà, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prima della data
prevista per la prima diffusione, l’autorizzazione o il divieto dell’avente diritto. Qualora la comunicazione
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della SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il termine predetto, si dovrà
inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è autorizzata a diffondere l’opera.
La segnalazione non è necessaria – salvo eccezioni che la SIAE, ad istanza degli aventi diritto,
comunicherà alla Licenziataria – per la diffusione di parti o brani staccati di opere dei repertori D.O.R. e
Lirica di durata inferiore a dieci minuti primi, nonché di balletti e oratori in esecuzione non scenica,
nonché, per quanto riguarda il repertorio della Sezione OL.A.F, per le diffusioni di opere e brani di opere
letterarie di durata inferiore a venti minuti primi.
18. Le utilizzazioni di opere appartenenti al Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F. effettuate
dalla Licenziataria senza la preventiva segnalazione di cui all’articolo 17, si considerano come effettuate
illecitamente. La SIAE si riserva al riguardo ogni azione e ragione nei confronti dell’impresa e non
garantisce la stessa relativamente ad azioni o turbative da parte dei titolari dei diritti di autore delle opere
medesime.
19. Il compenso per opere del Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R e O.L.A.F. è dovuto nella misura ed
in conformità alle tariffe esposte nella tabella riportata nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante
della presente Licenza. Gli importi dovuti alla SIAE riportati nella tabella si intendono variati di anno in
anno secondo le variazioni l’indice ISTAT del costo della vita.
Il compenso è determinato - secondo le previsioni dell’Allegato 2 - in relazione sia allo scaglione di introiti
in cui si colloca la Licenziataria, sia all’inquadramento delle opere utilizzate in una delle classi ivi
previste, sia – per le opere appartenenti ai Repertori tutelati dalle Sezioni Lirica e D.O.R. –alla tipologia
della trasmissione, per la quale è stabilito che per prima diffusione si intende il primo passaggio
televisivo assoluto dell’opera sul canale oggetto della presente Licenza e che per replica si intende il
passaggio televisivo successivo alla prima diffusione sul canale oggetto della presente Licenza.
La definizione dello scaglione di introiti riferibile alla Licenziataria avviene con le medesime modalità
previste all’articolo 8 per il Repertorio della Sezione Musica, in base alle risultanze della documentazione
trasmessa ai sensi degli articoli 13 e 14.
In caso di passaggio dell’emittente ad un diverso scaglione di introiti, le operazioni di conguaglio ovvero
di recupero, concernenti le diffusioni dell’anno in cui si è verificata la variazione, verranno effettuate entro
i tre mesi successivi alla comunicazione del bilancio da parte della Licenziataria.
La relativa tariffa, così rideterminata, sarà provvisoriamente utilizzata per le diffusioni dell’anno seguente.
L’obbligo della Licenziataria di corrispondere alla SIAE i compensi previsti al 1° comma del presente
articolo non può’ essere derogato da eventuali pattuizioni inserite in contratti stipulati con terzi per la
realizzazione delle opere, in quanto ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, la Licenziataria assume la veste giuridica di soggetto diffusore.
20. La Licenziataria si obbliga a trasmettere, entro 30 giorni lavorativi dalla fine del mese successivo a
quello di utilizzazione, alle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F., l’elenco delle opere appartenenti ai loro
repertori che sono state da essa diffuse nel mese precedente.
Tale elenco dovrà contenere i seguenti elementi: data della trasmissione, durata in minuti e secondi della
trasmissione (al netto di pubblicità), titolo, autore e/o traduttore e/o elaboratore (per le edizioni critiche il
nome del loro autore) e la tipologia della trasmissione (prima diffusione o replica).
In difetto di indicazioni circa la tipologia della trasmissione (prima diffusione o replica), la SIAE applicherà
il compenso più favorevole agli autori.
Le Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F, dopo aver effettuato le verifiche di rispettiva competenza,
emetteranno fattura con l’indicazione del compenso dovuto, calcolato con i criteri di cui al precedente
articolo 19.
La Licenziataria effettuerà i pagamenti in favore delle singole Sezioni entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura.
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La Licenziataria si obbliga a segnalare tempestivamente eventuali integrazioni e/o rettifiche dei dati
contenuti nelle denunce mensili di cui al 2° comma del presente articolo e comunque a corrispondere
agli autori, tramite la SIAE, il compenso calcolato in base alla tariffa vigente nell’anno in corso di
liquidazione.
21. Nella diffusione di opere dei repertori Lirica, D.O.R. e O.L.A.F, la Licenziataria si obbliga a
menzionare, oltre agli autori del programma, anche gli autori delle opere inserite nel programma stesso.
CAPO IV
Disposizioni comuni
22. In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dall' articolo 12 di questa
Licenza, la SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10%
dell’importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento.
Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, oltre alla penale, sull’importo dovuto
per diritti d’autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore della SIAE gli
interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231.
La Licenziataria sarà tenuta, altresì, al risarcimento dell’eventuale maggior danno derivante dal
prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto della SIAE - ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile
- di risolvere la presente Licenza, previa relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
In tal caso l’ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli articoli 171 e
seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.
23. La Licenziataria si obbliga a consentire, almeno una volta l’anno, agli incaricati della SIAE – ivi
comprese ditte specializzate in revisioni contabili – ogni controllo delle proprie scritture e documentazioni
amministrative aventi rilevanza per l’applicazione delle clausole della presente Licenza. Resta inteso
che, per tale controllo, la SIAE farà pervenire alla Licenziataria un preavviso in tempi ragionevoli e che le
operazioni di controllo avverranno negli orari abituali di ufficio per i giorni occorrenti al loro espletamento,
senza che le verifiche arrechino impedimento alla normale attività della Licenziataria: in tal senso gli
incaricati della SIAE concorderanno con la Licenziataria le modalità di accesso e di verifica.
24. Per eventuali controversie in materia di interpretazione o applicazione delle clausole della presente
Licenza, le Parti individuano la giurisdizione esclusiva del Foro di Roma con esclusione di ogni altra
competenza, anche in via alternativa.
25. Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza e nei limiti della stessa, la SIAE
solleva la Licenziataria dai danni derivanti da difetto di autorizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da
eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell’autore.
26. La presente Licenza rilasciata dalla SIAE ha effetto dal ………. al …………
E’ esclusa ogni possibilità di proroga o tacito rinnovo.
27. La SIAE ha la facoltà di recedere dalla presente Licenza, previa notifica del recesso da inviare
almeno trenta giorni prima, nel caso di ripetute inadempienze da parte della Licenziataria di uno qualsiasi
degli obblighi ad essa derivati dalle clausole in essa previste che siano stati oggetto di formale
contestazione da parte della SIAE ovvero negli altri casi consentiti dalla legge.
28. Sono fatti salvi i diritti spettanti:
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ai produttori fonografici ed altre categorie di aventi diritto ai sensi degli articoli 72 e 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
 alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell’articolo 79 della medesima legge;
 agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 della medesima legge.
Qualora nei palinsesti della Licenziataria fossero utilizzate opere cinematografiche o assimilate, l’equo
compenso spettante agli autori ai sensi dell’articolo 46 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (posto a
carico delle emittenti televisive per ciascuna utilizzazione delle opere cinematografiche e assimilate a
mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite) sarà oggetto di separato
accordo.
29. E’ fatto espressamente divieto di qualsiasi forma di sub-licenza. In caso di violazione di tale divieto
l’efficacia della presente Licenza viene considerata decaduta, previa comunicazione della SIAE espressa
nei termini di legge.
30. Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente Licenza dovrà avvenire in forma scritta e dovrà
essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto,
anche a mezzo e-mail:
Per ………………………..
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Per la SIAE:
Viale della Letteratura 30
00144 Roma
e-mail:
[email protected]
Data
-------------------------PER ACCETTAZIONE
__________________________
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI
ED EDITORI (S.I.A.E.)
____________________________
Si approvano espressamente, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., le clausole di cui agli articoli:
2.2 – 2.3 – 5 – 6 - 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 19 - 20 – 21 - 22 – 23 - 24 – 27- 28- 29- 30
PER ACCETTAZIONE:
---------------------------------------------
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Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/03.
1) Ai sensi dell’art. 4 D. L.vo 196/03 lett. a) si intende per “trattamento” dei dati qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti:
raccolta
modificazione
interconnessione
registrazione
selezione
blocco
organizzazione
estrazione
cancellazione
conservazione
consultazione
raffronto
distruzione
elaborazione
utilizzo
comunicazione
diffusione
di dati, anche se non registrati in una banca dati.
2) Si Informa che il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di gestione di banca-dati, forniti alla
SIAE per la sottoscrizione del contratto saranno trattati per le seguenti finalità:
a) disciplinare l’autorizzazione per l’utilizzo delle opere incluse nei repertori amministrati da SIAE;
b) gestire i corrispettivi inerenti l’utilizzo delle opere suddette.
3) Si Informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrato, il conferimento dei
dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento non consentirà alla SIAE di assolvere
correttamente agli obblighi negoziali su di essa incombenti.
4) Si Informa che i dati in questione saranno trattati:
° su supporto digitale e/o cartaceo;
° da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed “incaricati” ai sensi
dell’art. 4 lett. g) ed opportunamente istruiti dei vincoli posti dal D. L.vo 196/03;
° con l’impiego di misure di sicurezza atte a:
- garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono;
- evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
5) Si Informa che nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i dati potranno essere
comunicati a dipartimenti o uffici interni della SIAE.
6) Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30 – c.a.p.
00144;
Il Responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 7 e/o per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: [email protected].
7) La legge gli riconosce la titolarità dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/03.
8) Ai sensi dell’art. 10 n. 7 del D. L.vo 196/03 quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e
2 lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere
chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
IL TITOLARE
SIAE
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Ufficio Emittenti Radiotelevisive
ALLEGATO 1
Percentuali di compenso per diritto di diffusione e diritto di registrazione ai fini della diffusione
del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) come definito all’articolo 4 della
Licenza.
Ai fini del calcolo del compenso annuale dovuto alla SIAE per l'utilizzo del Repertorio Musicale da essa
tutelato e definito all’articolo 4 della Licenza, le percentuali di compenso da applicare alla base di calcolo,
come determinata agli articoli 7, 8 e 9 della Licenza sono le seguenti, in relazione alla natura dei
palinsesti e alle modalità dell'utilizzazione della musica nel loro ambito, rispettivamente per l’attività di
diffusione (DIFF.) e per quella di registrazione (REG.).
DIFF.
REG.
1) Emittenti musicali con
palinsesti principalmente basati sulla
diffusione di programmi con musica
protagonista.
3,75
1,00
2) Emittenti generaliste con
palinsesti principalmente basati sulla
diffusione di Programmi misti, di norma
comprendenti anche programmi
musicali o di arte varia, show, opere
cinematografiche e/o assimilate, opere
teatrali.
2,60
0,70
3) Emittenti con palinsesti
principalmente basati sulla diffusione
di film e telefilm di corto
e/o lungometraggio, grandi documentari
e altre opere assimilate a quelle cine
matografiche (cartoni animati, serial TV,
fiction, soap opera, ecc.) provviste di
musiche di commento per sottolineare
immagini ovvero elementi drammaturgici
di cui costituiscono necessario complemento.
2,10
0,20
4) Emittenti tematiche con
palinsesti principalmente basati sulla dif
fusione di programmi di vario specifico
genere (es.: sport, finanza, motori, arte
figurativa, moda, gastronomia, caccia,
pesca, medicina, ecc.) con forme
di utilizzazioni musicali di sottofondo o
complementari, con esclusione di programmi
specificatamente musicali e/o opere cinematografiche o altre a queste assimilate.
1,30
0,20
10
Ufficio Emittenti Radiotelevisive
DIFF.
REG.
5) Emittenti – anche comunitarie –
che diffondono programmi (notiziari generici o
specifici televendite, ecc.) per loro natura privi di
contenuto musicale se non in via occasionale e sporadica con utilizzazione di musica
identificativa (es. sigle, stacchi, segnali di
identificazione di rubriche fisse, intervalli,
ecc.) e senza forme di utilizzazioni
musicali di sottofondo o complementari.
0,45
0,05
6) Emittenti che diffondono esclusivamente
eventi sportivi in diretta (con eventuali repliche),
con esclusione di ogni altro tipo di programma
(musicale, cinematografico e assimilato, documentari,
servizi con sottofondo, ecc. ) con utilizzazione
in via occasionale e sporadica di musica identificativa
(es. sigle, stacchi, segnali di identificazione, intervalli,
ecc.)
0,20
0,02
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Ufficio Emittenti Radiotelevisive
ALLEGATO 2
Compensi dovuti da emittenti televisive operanti in ambito nazionale per diritto di diffusione e per
diritto di registrazione ai fini della diffusione del Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F.,
come definito all’articolo 16 della Licenza.
Compenso-base relativo alle diffusioni televisive effettuate dal 1/1/2016 per ogni minuto primo o frazione
della durata effettiva della diffusione. Le frazioni successive al primo minuto si arrotondano fino a 30’’ per
difetto e dal 31’’ per eccesso.
a) Per emittenti con introiti fino ad euro
7.746.253
€ 0,42
b) Per emittenti con introiti fino ad euro
15.493.707
€ 0,77
c) Per emittenti con introiti fino ad euro
25.822.845
€ 1,31
d) Per emittenti con introiti fino ad euro
51.645.690
€ 2,67
e) Per emittenti con introiti fino ad euro 103.291.380
€ 4,45
f) Per emittenti con introiti fino ad euro 206.582.760
€ 6,32
g) Per emittenti con introiti oltre euro 206.582.760
€ 8,64
Il compenso base va aggiornato secondo le variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita dell’ultimo
anno rispetto a quello dell’anno precedente (articolo 19 della Licenza).
Coefficiente di moltiplicazione del compenso-base
A)- Opere del Repertorio della Sezione Lirica
a) opere originali
b) elaborazioni tutelate di opere di pubblico dominio
c) edizioni critiche di opere di pubblico dominio
d) elaborazioni tutelate della sola parte letteraria di
opere di pubblico dominio
B)- Opere del Repertorio della Sezione D.O.R
a) produzioni originali con struttura drammaturgica
b) produzioni derivate e/o complementari
c) produzioni complementari
fascia A
fascia B
C)- Opere del Repertorio della Sezione O.L.A.F.
a) opere letterarie originali
b) opere letterarie derivate da altre preesistenti i cui aventi diritto
non sono tutelati dalla SIAE
c) opere letterarie derivate da opere di pubblico dominio
d) opere dell’arte figurativa
25
12
10,5
4
20
12
6
3
20
10
15
16.5
12
Ufficio Emittenti Radiotelevisive
- per utilizzazione specifica:
per durata superiore al minuto primo,
supplemento di 5/60 per ciascuna tranche di 5’’
- per utilizzazione accessoria (sigle, sfondi, ecc.):
una volta il compenso/minuto per ciascun ciclo
di cinque emissioni o frazioni
-
-
-
Percentuali di compenso per prima diffusione/replica del Repertorio delle Sezioni Lirica e D.O.R. (articolo
19 della Licenza)
Nel caso di repliche effettuate nelle 48 ore successive alla prima diffusione, la tariffa viene applicata nella
misura del 30%, tranne che nei casi di diffusione dalle ore 0,01 alle ore 6.59, per le quali la tariffa viene
applicata nella misura del 20%;
Nel caso di repliche effettuate nelle ore diurne (dalle 7,00 alle 24,00) entro 6 mesi o – limitatamente alle
opere commissionate entro due anni solari successivi a quello di prima diffusione – la tariffa viene
applicata nella misura del 50%;
Nel caso di repliche effettuate dalle ore 0,01 alle ore 6.59 dopo le prime 48 ore la tariffa viene applicata
nella misura del 40%;
Nel caso di repliche effettuate in prima serata (con inizio compreso fra le ore 20,30 e le ore 21,29) la
tariffa viene applicata nella misura del 100%.
NOTE
1) - Relativamente alle opere del Repertorio della Sezione D.O.R.:
a) la durata della diffusione ai fini del compenso-base è la durata del programma, quando si tratti di
contenitori o simili;
b) nel caso di commedie musicali od opere analoghe con musiche originali, il compenso-base è
aumentato del 50%.
2) - Relativamente alle opere del Repertorio della Sezione Lirica:
per la diffusione televisiva di coreografie su musica preesistente, ferma la separata remunerazione per i
diritti della parte musicale, la misura dei compensi per la parte coreografica sarà calcolata moltiplicando il
50% del compenso base per il coefficiente di moltiplicazione relativo alla tipologia dell’opera (opera
originale, elaborazione di opera di pubblico dominio, edizione critica di opera di pubblico dominio).
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