MARCATURA CE
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MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI Direttiva 89/106/CE prodotti da costruzione Dr. Daniele Torsello Responsabile Commerciale ICMQ Spa via G. de Castillia 10 – 20124 Milano www.icmq.it [email protected] ICMQ Spa Icmq nasce con l’intento di raggruppare le diverse competenze del mondo delle certificazioni prodotti e dei servizi alle costruzioni in generale La struttura societaria è rappresentata in gran parte dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale (Ance, Andil, Atecap, Assobeton, Siteb…etc) Si avvale di ispettori altamente qualificati in grado di fornire un elevato standard di specializzazione alla proprie imprese Schemi di certificazione Certificazione di prodotto Certificazione volontaria (es. caratteristiche energeiche pannelli, blocchi, masselli etc) EPD (Enviromental Product Declaration) Marcatura CE prodotti da costruzione 89/106/CEE Certificazioni di sistema ISO 9001, 14001, Regolamento EMAS, OHSAS 18001 Certificazione Etica SA8000 Certificazione energetica Edifici (Sistema Edificio) Controllo tecnico e ispezioni in corso d’opera Settori di intervento Produzione e manufatti Elementi prefabbricati Cemento Calcestruzzo e manufatti vari Aggregati e pietre naturali Elementi in laterizio Materiali bituminosi Additivi, malte e collanti per l’edilizia Strutture in legno e metalliche per l’edilizia Settori di intervento Costruzione e servizi Imprese edili Studi di progettazione edilizia-urbanistica Trasporto e montaggio strutture in CLS Indagini non distruttive e monitoraggi in edilizia Costruzioni in legno NORMATIVA EUROPEA Direttiva 89/106/CPD recepita in Italia con DPR 246/93 OBIETTIVI Armonizzare le diverse prescrizioni in materia stabilite dagli Stati membri Stabilire i requisiti essenziali delle opere a cui i materiali da costruzione andranno incorporati Armonizzare i metodi di prova e di valutazione della conformità del prodotto agli standard normativi previsti In pratica… Per ogni tipo di prodotto sono previste specifiche norme che stabiliscono in particolare: il tipo e la frequenza di prove da effettuare le caratteristiche che il produttore dovrà dichiarare in funzione della destinazione d’uso. Le norme relative agli aggregati ad esempio si distinguono a seconda dell’uso per cui sono commercializzati: Calcestruzzo e malte Conglomerati bituminosi Sottofondi stradali Filler etc… Livelli di attestazione In base alla destinazione d’uso di tale prodotto, la Comunità Europea ha stabilito un determinato “sistema di attestazione” che prevede diverse prescrizioni anche in funzione di eventuali “rischi” connessi al loro utilizzo. Per gli aggregati in particolare, sono previsti i livello 2+ e 4, che differiscono rispettivamente a seconda che vengano impiegati per utilizzo strutturale o non strutturale. Sistemi di attestazione DIFFERENZE Livello di Compiti del produttore attestazione Prove di tipo iniziali 4 Nessun intervento Controllo di produzione in fabbrica Prove di tipo iniziali 2+ Attività dell’Ente di Certificazione Controllo di produzione in fabbrica Certificazione del Controllo di Produzione di fabbrica (FPC) Sorveglianza del sistema (FPC) negli anni successivi In cosa consiste la Marcatura CE E’ la verifica che il processo produttivo e le caratteristiche del relativo prodotto siano conformi ai requisiti stabiliti dalla norma. In particolare, garantisce il rispetto dei 3 requisiti fondamentali stabiliti dalla normativa europea e recepiti da quella italiana: Resistenza meccanica e stabilità Rispetto per l’igiene, la salute e l’ambiente Sicurezza nelle fasi di lavorazione e nel suo impiego A cosa serve Rispettare gli obblighi di legge Poter immettere sul mercato il proprio prodotto Conoscere e monitorare nel tempo le caratteristiche e le qualità di ciò che si produce Come si ottiene La marcatura CE degli aggregati per uso strutturale (sistema 2+) ITER Esame documentale da parte dell’Ente di Certificazione incaricato Si tratta generalmente della verifica del manuale predisposto dal produttore per il controllo di produzione in fabbrica FPC N.B. Per poter rilasciare il certificato FPC ai fini del marchio CE, tale organismo dovrà essere appositamente notificato con decreto dei Ministeri competenti(Interno, Sviluppo Economico e Infrastrutture) ed essere pertanto in possesso di determinati requisiti come ad es l’imparzialità, la competenza tecnica etc.. Verifica ispettiva in campo da parte dell’ispettore • • • Esame delle prove (ITT) Verifica dell’impianto di produzione Verifica del sistema di controllo del processo produttivo Segnalazione di eventuali non conformità e osservazioni nel rapporto finale di verifica Trasmissione del rapporto al Comitato Tecnico presso l’Ente di Certificazione per la valutazione e rilascio del certificato ETICHETTA CE Simbolo CE Numero di identificazione dell’Ente Notificato Ultime due cifre dell’anno in cui è stata applicata la marcatura – anno di messa in commercio N° della norma europea Dati identificativi del produttore N° certificato CE Descrizione del prodotto Informazioni sul prodotto e sulle caratteristiche tecniche 14 Dove apporre la marcatura Il produttore deve riportare l’etichetta in alternativa: Sul prodotto stesso Su un etichetta apposta sul prodotto o sull’imballaggio Sui documenti commerciali (es. bolle di consegna) Responsabilità Il produttore, o il suo mandatario nell’UE, è sempre responsabile della marcatura del proprio prodotto Controlli L’art. 11 del DPR 246/93 prevede la facoltà dei Ministeri competenti di effettuare verifiche e controlli sui prodotti oggetto di marcatura. Indipendentemente dall’esito di tali controlli, i prodotti sforniti del marchio CE devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici. Se ne sussiste interesse, chiunque può richiedere tali controlli o denunciare la non conformità del prodotto alle autorità nazionali o extranazionali (comitato permanente presso la commissione europea) Sanzioni Non esiste un regime sanzionatorio prestabilito, esse scaturiscono di volta in volta da: Richieste risarcitorie Interruzione del pagamento della fornitura Diminuzione del valore dell’opera AGGREGATI RICICLATI La materia è in parte regolata dal DM 5/2/1998 , dalla circolare MA n. 5205/05 e successive modifiche del Regolamento Ministeriale 186/2006 e Dlgs 152/06 Nell’ottica del corretto sfruttamento delle risorse e del recupero/riciclo di rifiuti (nel caso degli aggregati) il governo ha legiferato in materia stabilendo le modalità per poter utilizzare gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o di opere di ingegneria civile Due le strade possibili: Procedura ordinaria Il produttore dovrà preparare una relazione tecnica, (che inoltrerà alla Provincia per il rilascio della relativa autorizzazione) in cui descrive nel dettaglio il processo di selezione seguito per la produzione di tali inerti, evidenziando in particolare: L’utilizzo che intende fare del suo prodotto Tipi di controlli effettuati Metodologia per garantire una corretta selezione dell’inerte da altre sostanze/materiali Procedura semplificata (ex DM 5/2/98) La normativa individua preventivamente una serie di requisiti e metodi che devono sussistere per poter procedere alla lavorazione e vendita degli inerti da riciclo TIPOLOGIA Rifiuti costituiti da: laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, frammenti di rivestimenti stradali, pali in cls di linee ferroviarie etc.. PROVENIENZA Attività di demolizione, frantumazione e costruzione e produzione di lastre e manufatti in fibrocemento etc.. CARATTERISTICHE materiale inerte, laterizio, ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta, escluso amianto Test di cessione Per individuare tali caratteristiche, il produttore dovrà avvalersi del c.d. Test di Cessione: consiste in un metodo di prova previsto per selezionare le tipologie di materiali contenuti nelle macerie al fine di separare le sostanze o materiali diversi dagli aggregati. DESTINAZIONE D’USO Data la particolare provenienza del materiale, il suo utilizzo è previsto per: Produzione di calcestruzzo a bassa resistenza Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali Recuperi ambientali (es. riempimenti cave dismesse) Realizzazione di opere in muratura non strutturale UTILIZZO DELL’AGGREGATO RICICLATO Ma ci si può fidare? Alcuni buoni motivi per una risposta affermativa... Normativa Europea Tutte le norme relative ai diversi utilizzi degli aggregati, emanate secondo la direttiva prodotti da costruzione 89/106/CE, nell’enunciare il proprio scopo ed campo di applicazione, specificano le proprietà di aggregati e filler ottenuti mediante la lavorazione di materiali: Naturali Industriali Riciclati Alcuni buoni motivi per una risposta affermativa... Normativa Italiana Con il DM 203/03 e la relativa circolare applicativa del Ministero dell’ambiente 5205/05, che fissa le prestazioni di cui tali prodotti devono essere in possesso, rende assolutamente affidabile il loro utilizzo. Alcuni buoni motivi per una risposta affermativa... Qualità certificabile da Ente notificato Dalla previsione normativa a livello europeo ed in applicazione dei regolamenti ministeriali italiani, deriva l’obbligo di marcare l’aggregato destinato la ad un uso non strutturale, ad es. per realizzazione dei sottofondi stradali (UNI EN 13242) Maggiore attenzione da parte dell’Ente di Certificazione Considerata la particolare provenienza dell’aggregato riciclato, la ns attività ispettiva si concentra maggiormente su due fasi: Risultati ed evidenze del Test di Cessione Metodo operativo adottato nello stabilimento produttivo per la selezione e lavorazione del materiale da demolizione (in modo da poter avere la sicurezza che il recupero dell’inerte dalle macerie avvenga con l’osservazione scrupolosa di tutte le modalità previste dalle norme di riferimento e garantisca le genuina estrazione del solo materiale aggregato) Grazie per l’attenzione [email protected]