MARCATURA CE

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MARCATURA CE
MARCATURA CE
DEGLI AGGREGATI
Direttiva 89/106/CE prodotti da costruzione
Dr. Daniele Torsello
Responsabile Commerciale
ICMQ Spa via G. de Castillia 10 – 20124 Milano
www.icmq.it [email protected]
ICMQ Spa
Icmq nasce con l’intento di raggruppare le diverse
competenze del mondo delle certificazioni prodotti e
dei servizi alle costruzioni in generale
La struttura societaria è rappresentata in gran parte dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative
sul territorio nazionale (Ance, Andil, Atecap,
Assobeton, Siteb…etc)
Si avvale di ispettori altamente qualificati in grado di
fornire un elevato standard di specializzazione alla
proprie imprese
Schemi di certificazione
Certificazione di prodotto
Certificazione volontaria (es. caratteristiche energeiche pannelli, blocchi, masselli etc)
EPD (Enviromental Product Declaration)
Marcatura CE prodotti da costruzione 89/106/CEE
Certificazioni di sistema
ISO 9001, 14001, Regolamento EMAS, OHSAS 18001
Certificazione Etica SA8000
Certificazione energetica Edifici (Sistema Edificio)
Controllo tecnico e ispezioni in corso d’opera
Settori di intervento
Produzione e manufatti
Elementi prefabbricati
Cemento
Calcestruzzo e manufatti vari
Aggregati e pietre naturali
Elementi in laterizio
Materiali bituminosi
Additivi, malte e collanti per l’edilizia
Strutture in legno e metalliche per l’edilizia
Settori di intervento
Costruzione e servizi
Imprese edili
Studi di progettazione edilizia-urbanistica
Trasporto e montaggio strutture in CLS
Indagini non distruttive e monitoraggi in edilizia
Costruzioni in legno
NORMATIVA EUROPEA
Direttiva 89/106/CPD
recepita in Italia con DPR 246/93
OBIETTIVI
Armonizzare le diverse prescrizioni in materia stabilite dagli Stati
membri
Stabilire i requisiti essenziali delle opere a cui i materiali da
costruzione andranno incorporati
Armonizzare i metodi di prova e di valutazione della conformità
del prodotto agli standard normativi previsti
In pratica…
Per ogni tipo di prodotto sono previste specifiche norme che
stabiliscono in particolare:
il tipo e la frequenza di prove da effettuare
le caratteristiche che il produttore dovrà dichiarare in
funzione della destinazione d’uso.
Le norme relative agli aggregati ad esempio si distinguono a
seconda dell’uso per cui sono commercializzati:
Calcestruzzo e malte
Conglomerati bituminosi
Sottofondi stradali
Filler etc…
Livelli di attestazione
In base alla destinazione d’uso di tale prodotto, la Comunità
Europea ha stabilito un determinato “sistema di attestazione”
che prevede diverse prescrizioni anche in funzione di eventuali
“rischi” connessi al loro utilizzo.
Per gli aggregati in particolare, sono previsti i livello 2+ e 4, che
differiscono rispettivamente a seconda che vengano impiegati
per utilizzo strutturale o non strutturale.
Sistemi di attestazione
DIFFERENZE
Livello di Compiti del produttore
attestazione
Prove di tipo iniziali
4
Nessun intervento
Controllo di produzione in fabbrica
Prove di tipo iniziali
2+
Attività dell’Ente
di Certificazione
Controllo di produzione in fabbrica
Certificazione del Controllo
di Produzione di fabbrica (FPC)
Sorveglianza del sistema
(FPC) negli anni successivi
In cosa consiste la Marcatura CE
E’ la verifica che il processo produttivo e le caratteristiche del
relativo prodotto siano conformi ai requisiti stabiliti dalla
norma.
In particolare, garantisce il rispetto dei 3 requisiti fondamentali
stabiliti dalla normativa europea e recepiti da quella italiana:
Resistenza meccanica e stabilità
Rispetto per l’igiene, la salute e l’ambiente
Sicurezza nelle fasi di lavorazione e nel suo
impiego
A cosa serve
Rispettare gli obblighi di legge
Poter immettere sul mercato il proprio prodotto
Conoscere e monitorare nel tempo le caratteristiche e le
qualità di ciò che si produce
Come si ottiene
La marcatura CE degli aggregati per uso strutturale (sistema 2+)
ITER
Esame documentale da parte dell’Ente di Certificazione
incaricato
Si tratta generalmente della verifica del manuale predisposto dal
produttore per il controllo di produzione in fabbrica FPC
N.B. Per poter rilasciare il certificato FPC ai fini del marchio CE, tale
organismo dovrà essere appositamente notificato con decreto dei Ministeri
competenti(Interno, Sviluppo Economico e Infrastrutture) ed essere pertanto
in possesso di determinati requisiti come ad es l’imparzialità, la competenza
tecnica etc..
Verifica ispettiva in campo da parte dell’ispettore
•
•
•
Esame delle prove (ITT)
Verifica dell’impianto di produzione
Verifica del sistema di controllo del processo
produttivo
Segnalazione di eventuali non conformità e osservazioni nel
rapporto finale di verifica
Trasmissione del rapporto al Comitato Tecnico presso
l’Ente di Certificazione per la valutazione e rilascio del
certificato
ETICHETTA CE
Simbolo CE
Numero di identificazione
dell’Ente Notificato
Ultime due cifre dell’anno in cui
è stata applicata la marcatura –
anno di messa in commercio
N° della norma europea
Dati identificativi del
produttore
N° certificato CE
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto e sulle
caratteristiche tecniche
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Dove apporre la marcatura
Il produttore deve riportare l’etichetta in alternativa:
Sul prodotto stesso
Su un etichetta apposta sul prodotto o sull’imballaggio
Sui documenti commerciali (es. bolle di consegna)
Responsabilità
Il produttore, o il suo mandatario
nell’UE, è sempre responsabile della
marcatura del proprio prodotto
Controlli
L’art. 11 del DPR 246/93
prevede la facoltà dei Ministeri competenti di effettuare
verifiche e controlli sui prodotti oggetto di marcatura.
Indipendentemente dall’esito di tali controlli,
i prodotti sforniti del marchio CE devono essere
immediatamente ritirati dal commercio e non possono
essere incorporati o installati in edifici.
Se ne sussiste interesse, chiunque può richiedere tali
controlli o denunciare la non conformità del prodotto alle
autorità nazionali o extranazionali (comitato permanente
presso la commissione europea)
Sanzioni
Non esiste un regime sanzionatorio prestabilito, esse
scaturiscono di volta in volta da:
Richieste risarcitorie
Interruzione del pagamento della fornitura
Diminuzione del valore dell’opera
AGGREGATI RICICLATI
La materia è in parte regolata dal DM 5/2/1998 , dalla
circolare MA n. 5205/05 e successive modifiche del
Regolamento Ministeriale 186/2006 e Dlgs 152/06
Nell’ottica del corretto sfruttamento delle risorse e del
recupero/riciclo di rifiuti (nel caso degli aggregati) il
governo ha legiferato in materia stabilendo le modalità
per poter utilizzare gli inerti provenienti da demolizioni
di edifici o di opere di ingegneria civile
Due le strade possibili:
Procedura ordinaria
Il produttore dovrà preparare una relazione tecnica,
(che inoltrerà alla Provincia per il rilascio della relativa
autorizzazione) in cui descrive nel dettaglio il
processo di selezione seguito per la produzione di tali
inerti, evidenziando in particolare:
L’utilizzo che intende fare del suo prodotto
Tipi di controlli effettuati
Metodologia per garantire una corretta selezione
dell’inerte da altre sostanze/materiali
Procedura semplificata (ex DM 5/2/98)
La normativa individua preventivamente una serie di requisiti e
metodi che devono sussistere per poter procedere alla
lavorazione e vendita degli inerti da riciclo
TIPOLOGIA
Rifiuti costituiti da: laterizi, intonaci e
conglomerati di cemento armato e non,
frammenti di rivestimenti stradali,
pali in cls di linee ferroviarie etc..
PROVENIENZA
Attività di demolizione, frantumazione e
costruzione e produzione di lastre e
manufatti in fibrocemento etc..
CARATTERISTICHE
materiale inerte, laterizio, ceramica cotta con
eventuale presenza di frazioni metalliche, legno,
plastica, carta, escluso amianto
Test di cessione
Per individuare tali caratteristiche, il produttore dovrà avvalersi
del c.d. Test di Cessione:
consiste in un metodo di prova previsto per selezionare le
tipologie di materiali contenuti nelle macerie al fine di separare le
sostanze o materiali diversi dagli aggregati.
DESTINAZIONE D’USO
Data la particolare provenienza del materiale, il suo
utilizzo è previsto per:
Produzione di calcestruzzo a bassa resistenza
Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari,
aeroportuali e piazzali industriali
Recuperi ambientali (es. riempimenti cave dismesse)
Realizzazione di opere in muratura non strutturale
UTILIZZO DELL’AGGREGATO
RICICLATO
Ma ci si può fidare?
Alcuni buoni motivi per una risposta
affermativa...
Normativa Europea
Tutte le norme relative ai diversi utilizzi degli aggregati,
emanate secondo la direttiva prodotti da costruzione
89/106/CE, nell’enunciare il proprio scopo ed campo
di applicazione, specificano le proprietà di aggregati e
filler ottenuti mediante la lavorazione di materiali:
Naturali
Industriali
Riciclati
Alcuni buoni motivi per una risposta
affermativa...
Normativa Italiana
Con il DM 203/03 e la relativa circolare
applicativa del Ministero dell’ambiente 5205/05,
che fissa le prestazioni di cui tali prodotti devono
essere in possesso, rende assolutamente affidabile
il loro utilizzo.
Alcuni buoni motivi per una risposta
affermativa...
Qualità certificabile da Ente notificato
Dalla previsione normativa a livello europeo ed in
applicazione dei regolamenti ministeriali italiani,
deriva l’obbligo di marcare l’aggregato destinato
la
ad un uso non strutturale, ad es. per
realizzazione dei sottofondi stradali (UNI EN
13242)
Maggiore attenzione da parte dell’Ente di
Certificazione
Considerata la particolare provenienza dell’aggregato
riciclato, la ns attività ispettiva si concentra
maggiormente su due fasi:
Risultati ed evidenze del Test di Cessione
Metodo operativo adottato nello stabilimento produttivo per la
selezione e lavorazione del materiale da demolizione (in modo da
poter avere la sicurezza che il recupero dell’inerte dalle macerie
avvenga con l’osservazione scrupolosa di tutte le modalità
previste dalle norme di riferimento e garantisca le genuina
estrazione del solo materiale aggregato)
Grazie per l’attenzione
[email protected]