La partecipation exemption

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La partecipation exemption
La Participation Exemption
L’Esenzione da tassazione dei componenti positivi di
reddito derivanti da partecipazioni societarie;


I Regimi opzionali di tassazione;

Profili elusivi generali e specifici;
1
Profilo legislativo generale
La Participation Exemption è un dispositivo introdotto nel
nostro ordinamento giuridico dal Dlgs.N°344/2003, con
l’esplicita finalità di rendere l’Italia, dal punto di vista
fiscale, un Paese idoneo ad un’ attenta valutazione
quale possibile sede per la localizzazione di strutture
societarie deputate alle gestioni di partecipazioni ( c.d.
holding).
L’ obiettivo della legge è sostanzialmente quello di :
•
Richiamare l’ attenzione degli operatori economici
esteri;
•
Riportare in Italia strutture costruite nei decenni
precedenti all’estero da operatori economici nazionali
per sfruttare la maggiore flessibilità dei sistemi fiscali
degli altri paesi ;
2
Chi può avvalersi della “pex”…
Possono avvalersi della participation exemption solo i soggetti (società di
persone e società di capitali in regime di contabilità ordinaria), che
cedono partecipazioni possedute nell’ambito dell’ esercizio di
un’ attività di impresa.
L'art.87 del Tuir stabilisce i requisiti che tali partecipazioni devono
soddisfare per qualificarsi ai fini dell'esenzione, e più
specificatamente:
a) devono essere possedute ininterrottamente dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente a quello della cessione;
b) devono essere classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel
primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) la residenza fiscale della società partecipata non deve essere in stati
o territori a fiscalità privilegiata (c.d black list);
d) devono esercitare un'impresa commerciale;
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La misura dell’ esenzione prevista:
Con l’ introduzione del sistema dell’ ”esenzione” nel nostro
ordinamento tributario, al posto di quello del credito
d’ imposta, solo una parte del dividendo distribuito al
socio concorre alla formazione del reddito imponibile di
quest’ ultimo.


Ne consegue una limitazione del fenomeno di doppia
imposizione in capo al percettore del dividendo,
relativo alla sola quota parte soggetta a tassazione sia al
momento della produzione da parte della società sia in
sede di percezione dello stesso da parte del socio.
La misura dell’ esenzione prevista è pari:
al 95% del componente di reddito positivo percepito
dall’ associata, se società di capitali (art 87 TUIR);
al 60% del componente di reddito positivo percepito
dall’ associata, se società di persone (art 58, comma 2,
TUIR);
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Esempio per una società di capitali:
Tassazione preriforma
Tassazione postriforma
Dividendo
percepito
1.000,00
Dividendo
percepito
1000
515,10
Reddito esente
(1000*95%)
950,00
Reddito
imponibile
1.515,10
Reddito
imponibile
50,00
Irpeg: 34%
1515,1*34%=51
5,1
Ires:33%
50*33%
=16,50
Costo
515,1515,1= 0
Costo
16,50
Credito
d’imposta per
legge: (56,51%)
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I regimi opzionali: l’imputazione per
trasparenza

Contestualmente al nuovo regime ordinario per i dividendi e le plusvalenze, la riforma fiscale del 2003 ha introdotto un nuovo ed opzionale
principio di tassazione dei redditi societari derivanti da partecipazione per
le società di capitali, ossia la tassazione “per trasparenza” del reddito, che
consiste nella facoltà di attribuire in capo a ciascun socio una quota del
reddito imponibile della società stessa, indipendentemente dall’effettiva
percezione ed in relazione alla quota detenuta di partecipazione agli utili.

La “ratio” del suddetto istituto è strettamente correlata alla contestuale
abolizione del meccanismo del credito d’imposta sulle componenti positive
di reddito;
in precedenza,infatti, il riconoscimento ai soci in sede di percezione degli
utili di un credito d’imposta corrispondente alle imposte sul reddito assolte
dalla società di capitali partecipata, rendeva assolutamente superflua la
previsione di un regime opzionale di tassazione per trasparenza degli utili
delle società di capitali( a differenza di ciò che già avveniva per le società
di persone.).

Al contrario,venendo meno il meccanismo del credito d’ imposta, l’esercizio
dell’opzione per la trasparenza fiscale consentirà di realizzare un onere
tributario diverso da quello che, invece, ne deriverebbe dal regime
ordinario.
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Vantaggi derivanti dall’esercizio
dell’ opzione:
In linea generale si può evincere come l’esercizio dell’opzione per il regime
alternativo ”per trasparenza” possa rappresentare, in capo ai soci, una
scelta vantaggiosa a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei
beneficiari, in quanto consentirà:

di evitare un fenomeno di doppia tassazione al momento della
percezione dei dividendi da parte dei soci;

di ottenere risultati positivi in termini di pianificazione fiscale ogni
volta che, attraverso la sua applicazione, imponibili positivi trovino
compensazione in risultati negativi della società partecipata;

di agevolare la formazione di joint-ventures tra società che non
possono ricorrere al sistema della tassazione di gruppo, consentendo loro
di effettuare le compensazioni degli utili e delle perdite propri dei soggetti
partecipanti con quelli derivanti dalla partecipazione.
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La tassazione per trasparenza: un
caso.
Calcolo di convenienza (per la società ed i soci) tra l’ipotesi di
tassazione“ordinaria”( regime dell’ esenzione) e quella per trasparenza con
specifico riferimento ad una Società a responsabilità limitata costituita da 3 soci,
rispettivamente possessori del: A=40%, B=15%, C=45% del capitale, e che ha
conseguito un utile lordo dell’esercizio 2006 di € 100.000,00
(il cui ammontare è stato interamente distribuito).
I soci dispongono, altresì, di altri redditi nella misura seguente: A=15.000 €,
B=50.000 €, C=25.000 €.
Confrontando le diverse imposizioni totali (Srl e soci) è possibile notare l’effetto
concreto della scelta per il regime della trasparenza e il vantaggio che essa
comporta per la perfetta neutralizzazione della doppia imposizione sui dividendi.
L’effetto è decisamente più marcato nel caso di soci persone fisiche, dato che è
proprio in capo alle persone fisiche che la doppia imposizione sui dividendi è più
consistente (per il 40% rispetto al 5% dei soggetti Ires). Più bassi saranno i redditi
dei soci persone fisiche e, quindi, minori saranno le loro aliquote marginali Ire, più
evidente sarà il vantaggio della scelta della tassazione per trasparenza rispetto alla
tassazione ordinaria.
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Esempio-1
Ipotesi 1a: tutte società di capitali; tassazione ordinaria.
La S.r.l paga 33.000 euro di Ires e distribuisce 67.000 euro di utile netto ai soci in
proporzione alle percentuali di partecipazione. Tali utili concorrono alla
formazione del reddito dei soci limitatamente al 5% del loro ammontare e in
aggiunta ai redditi di cui loro sono altresì titolari. Tale sarà l’Ires in capo ai tre soci:
• A: 33% × {[5% × (40% × 67.000)] + 15.000} = 5.392,2
• B: 33% × {[5% × (15% × 67.000)] + 50.000} = 16.665,825
• C: 33% × {[5% × (45% × 67.000)] + 25.000} = 8.747,475
per un’imposizione totale (S.r.l e soci) pari a 63.805,5 euro.

Ipotesti 1b: tutte società di capitali, tassazione per trasparenza.
La Srl non paga nulla. A, B e C pagano il 33% di Ires sul reddito imputato loro per
trasparenza e sui redditi di cui sono altresì titolari. Tale sarà l’Ires in capo ai soci:
• A: 33% × [(40% × 100.000) + 15.000] = 18.150
• B: 33 % × [(15% × 100.000) + 50.000] = 21.450
• C: 33% × [(45% × 100.000) + 25.000] = 23.100
Per un’imposizione totale (S.r.l e soci) pari a 62.700 euro.

9
Esempio-2

Ipotesi 2a: soci persone fisiche, tassazione ordinaria.
La Srl paga 33.000 euro di Ires e distribuisce 67.000 euro di utile netto ai soci (persone fisiche non in
regime di impresa) in proporzione alle percentuali di partecipazione. Tali utili concorrono alla
formazione del reddito dei soci A e C (qualificati) per il 40% del loro ammontare, mentre sono tassati
con la cedola secca del 12,5% in capo al socio B (non qualificato).
Tale sarà la situazione in capo ai soci, tenendo conto anche dei redditi di cui sono altresì titolari:
• A: 15.000 + [40% × (40% × 67.000)] = 25.720 di reddito complessivo che, con un’aliquota marginale del
29%, corrisponde ad un’ Ire di 6.558,8;
• B: 50.000 di reddito complessivo che, con un’aliquota marginale del 39%, corrisponde ad un’Ire di 15.412,
cui si aggiungono 1.256,25 di cedolare secca del 12,5% sul dividendo di 10.050 (ossia il 15% di 67.000);
• C: 25.000 + [40% × (45% × 67.000)] = 37.060 di reddito complessivo che, con un’aliquota marginale del
39%, corrisponde ad un’Ire di 10.365,4;
Per un’imposizione totale (S.r.l e soci) pari a 66.592,45 euro.

Ipotesi 2b: soci persone fisiche, tassazione per trasparenza.
La Srl non paga nulla. A, B e C pagano secondo le loro aliquote marginali Ire sul reddito imputato loro per
trasparenza e sui redditi di cui sono altresì titolari. Tale sarà l’Ire in capo ai soci:
• A: 15.000 + (40% × 100.000) = 55.000 di reddito complessivo che, con un’aliquota marginale del 39%,
corrisponde ad un’ Ire di 17.362;
• B: 50.000 + (15% × 100.000) = 65.000 di reddito complessivo che, con un’aliquota marginale del 39%,
corrisponde ad un’ Ire di 21.262;
• C: 25.000 + (45% ×100.000) = 70.000 di reddito complessivo che, con un’aliquota marginale del 39%,
corrisponde ad un’ Ire di 23.212;
Per un’imposizione totale (S.r.l. e soci) pari a 61.836 euro.
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Il consolidato fiscale ex art. 117
TUIR.
Una grande novità per il sistema fiscale italiano, è sicuramente
quella che riguarda la tassazione dei gruppi di imprese, e cioè il
cosiddetto “consolidato fiscale”. Nella legge delega per la riforma
del sistema fiscale statale (L. 7 aprile 2003, n. 80) sono già
evidenti le ragioni che,su tutte, hanno, di fatto, imposto un simile
mutamento strutturale:

esigenze di adeguamento del sistema fiscale nazionale a quello
comunitario;

mancato riconoscimento fiscale del gruppo d’imprese ai fini
dell’imposizione sul reddito;
Occorre, in tal senso, rilevare come la stessa introduzione del regime
di tassazione consolidata sembra rispondere alla necessità prima
di comporre organicamente quelli che sono i nuovi istituti
introdotti con la riforma.
Sostanzialmente, il nuovo istituto provvede a correggere quelle che
sono le attuali carenze normative conseguenti alla riforma:
l’abrogazione del credito d’imposta sui dividendi; l’eliminazione
della possibilità di svalutare fiscalmente le partecipazioni.
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Come funziona:

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La norma di delega, prevede che la tassazione di
gruppo avvenga mediante “la somma algebrica
degli imponibili”.
La relazione governativa specifica che il
legislatore delegante ha scelto di adottare il
sistema più semplice, ovvero quello basato
sull’aggregazione dei dati di tutte le società che
partecipano al gruppo in una unica dichiarazione
riepilogativa.
In pratica,il meccanismo di consolidamento
adottato dovrebbe consistere nel semplice
consolidamento delle basi imponibili.
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Un esempio numerico:
Società Alfa
Società Beta
Imponibile 100
Imponibile
Imposta
Imposta sul reddito
0
Crediti
2
Crediti
33
5
-50
E quindi applicando il consdlidamento fiscale si avrà :
Imponibile
Imposta
Saldo
(100-50) = 50
(33%) =16,5
(16,5 – 5 – 2) = 9,5
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“Pex” ed elusione fiscale
L’ introduzione dell’ istituto della partcipation exemption nel nostro
ordinamento, ha comportato l’aumento della soglia di attenzione del
legislatore tributario sulle finalità elusive che possono annidarsi dietro
l’effettuazione di compravendite, conferimenti e scambi di partecipazioni
societarie tra imprese.

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“Eludere il fisco” vuol dire porre in essere dei comportamenti in se perfettamente
leciti, ma combinati tra loro in modo tale da consentire al contribuente di occultare l’esistenza
del presupposto imponibile su cui calcolare l’imposta dovuta, e conseguire quindi un
risparmio fiscale “ illecito”.
La differenza tra il fenomeno evasivo e quello elusivo non risiede nel risultato a cui
giungono coloro che pongono in essere tali comportamenti, e cioè l’indebito risparmio fiscale,
ma nelle vie seguite per conseguirlo e che sono radicalmente diverse, ed in particolare:

Colui che evade adotta comportamenti contrari al sistema e che lo pongono in diretto
contrasto con specifiche norme dell’ordinamento giuridico;

Colui che elude invece adotta comportamenti conformi al sistema, ma finalizzati al
perseguimento di un risultato non voluto dal sistema.
Adotta cioè dei comportamenti che presi singolarmente, sono coerenti con le norme
dell’ordinamento giuridico, ma che combinate tra loro possono realizzare un risultato
contrario a quello che l’ordinamento stesso prescrive.
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Una fattispecie elusiva:
La Thin Capitalization.

La norma antielusiva relativa alla c.d. Thin-capitalization
(“capitalizzazione sottile”), riguarda i limiti alla deducibilità degli
interessi passivi a fronte di “ bassa capitalizzazione” rispetto ai debiti
verso ai soci.

Infatti se la participation exemption attiene al rapporto societàsoci sotto il profilo del capitale proprio, la “capitalizzazione sottile”
riguarda lo stesso aspetto nell’ottica del capitale di prestito, finanziato
da parte degli stessi soci, e quindi non riguarda , a dispetto del nome,
i finanziamenti erogati da terzi.

Tale disposizione antielusiva intende piuttosto evitare l’erogazione di
profitti di impresa sottoforma di interessi passivi, i quali oltre ad
essere potenzialmente deducibili per l’erogante, godono in capo al
percettore, di un regime fiscale agevolato, che rende conveniente un
arbitraggio tra la deduzione piena per la società e l’ imponibilità
limitata per ilo socio.
A queste condizioni diviene quindi conveniente per i soci mantenere
un modesto capitale sociale e parallelamente finanziare la società
attraverso l’indebitamento;
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Ambiti di applicazione
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La capitalizzazione sottile (o thin capitalization) consiste nella
sottocapitalizzazione della società rispetto all'attività d'impresa
esercitata e nel contestuale finanziamento della stessa con apporto di
capitale di credito da parte dei soci qualificati.
Trattasi di un fenomeno diffuso su scala internazionale,
sostanzialmente volto - in una logica di tax planning - a trasformare
dividendi in interessi passivi per la società partecipata e attivi per i
soci qualificati.
Il vantaggio fiscale ottenibile da tale trasformazione di flussi reddituali
consiste:
per la società partecipata, nell'imposta che la stessa risparmia grazie
alla deducibilità dal suo reddito d'impresa degli interessi passivi
corrisposti ai soci, rispetto alla diretta corresponsione di dividendi
fiscalmente indeducibili;
per i soci qualificati, nel minore o nullo ammontare dell'imposta che gli
stessi assolvono sugli interessi attivi percepiti rispetto all'ammontare
dell'imposta che avrebbero scontato sui dividendi.
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Ambito Oggettivo
Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della normativa anti thin
capitalization, l'attenzione dovrà concentrarsi sulla nozione di
finanziamenti, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti dal socio
qualificato e da sue parti correlate.

Per "finanziamenti" si intendono quelli derivanti da mutui, da depositi di
denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.

Per "garantiti" si intendono i debiti assistiti da garanzie reali, personali e
di fatto fornite dal socio qualificato o da sue parti correlate anche
mediante comportamenti e atti giuridici che, seppure non formalmente
qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto
economico.
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Modalità di calcolo:
La remunerazione dei finanziamenti eccedenti, direttamente o indirettamente,
erogati o garantiti, da un socio qualificato o da una sua parte correlata - è
indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza
media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti e la quota di patrimonio
netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate,
aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti
correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del Tuir, sia superiore:

a quello di 4 a 1 (5 a 1 per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere
dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Dlgs n.
344 del 2003):
totale dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio*
quota % del patrimonio netto contabile riferibile al socio *
(* si intende, per abbreviare, “socio qualificato o da sue parti correlate”).
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Un esempio:
Supponiamo che A e B, soci di una s.r.l, il primo al 55%, il secondo al
45%, che ha un patrimonio netto contabile di 200, lungo tutto il
corso dell’anno hanno effettuato il primo finanziamenti per 700, e
il secondo per 400, che hanno dato luogo ad interessi passivi per
98 (essendo stati effettuati ad un tasso rispettivamente del 10%
e 7%).
Per verificare l’applicabilità della norma, occorre calcolare il su
indicato rapporto:


per il socio A si ha che il finanziato è 6,36 volte la quota di patrimonio netto di
sua competenza : infatti 700 / (55% * 200) = 700/110 = 6,36
per il socio B si ha che il finanziato è 5 volte la quota di patrimonio netto di sua
competenza : infatti 400 / (45% * 200) = 400/90 = 4,44
Poichè la quota massima è per il socio A 440 (ossia 4 * 110), e per il
socio B 360 (ossia 4 * 90), si avrà che 26
(dato dal 10% di 700 - 440 ), e 2,8 (dato dal 7% di 400 - 360 ),
saranno indeducibili.
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Il Dividend Washing

Il rapporto tra la disciplina della participation exemption e
quella dei dividendi è facilmente soggetta
a generare fenomeni elusivi.

Lo schema elusivo più nitido, è di fatto sanzionato
puntualmente da una “norma antielusiva specifica”, è
quello del c.d.“dividend washing”, che l’art.109 del Tuir
co.3-bis si propone specificatamente di neutralizzare.

Questo schema operativo consente in pratica di
trasformare in dividendo parte del valore compreso in una
partecipazione priva dei requisiti per l’esenzione.
In pratica, la tecnica dividend washing (o dividend
stripping) non è altro che una modalità alternativa di
incasso dei dividendi.
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Inquadramento del fenomeno elusivo:
Al fine di inquadrare meglio tale fattispecie si premetta che:
L'investimento in valori mobiliari rappresentativi di
capitale di rischio è suscettibile di generare due
fondamentali tipologie di proventi:

i dividendi, cioè la parte di utili di cui l'assemblea dei soci delibera
la distribuzione ;

le plusvalenze (o capital gain), cioè il maggior valore acquisito
dalle partecipazioni per effetto di favorevoli condizioni di mercato,
dell'avviamento dell'azienda.

(c.d. good-will), di manovre speculative e, non da ultimo, degli utili
prodotti.
21
Inquadramento del fenomeno elusivo:
Inoltre,l'investimento nei predetti valori mobiliari può non generare alcun
dividendo, il che si verifica:


ogni volta che l'assemblea dei soci non delibera la distribuzione
degli utili;
ogni volta la società non produca utili ed è suscettibile di
generare minusvalenze (o capital losses), derivanti da sfavorevoli
condizioni di mercato, dall'avviamento negativo dell'azienda
(badwill), da manovre speculative e, non da ultimo, dall'incasso di
dividendi che, a parità di condizioni, depauperano la società delle
relative risorse finanziarie o beni in natura distribuiti.
Ebbene, la tecnica dividend washing (o dividend stripping) non è
altro che una modalità alternativa di incasso dei dividendi.
Trattasi, perciò, di un tipico fenomeno economico. Infatti, il
possessore delle partecipazioni preferisce - per le più svariate
motivazioni - incassare il dividendo, realizzando così una
plusvalenza.
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Il dividend washing: un caso
Segue lo schema di una operazione di dividend washing attuata mediante una vendita e una
rivendita, a cavallo della data di distribuzione del dividendo, tra un fondo comune di
investimento mobiliare (A) e una società di capitali (B).
Ipotesi di titolo 1000; dividendo 20; credito di imposta 11,25 (56,25% di 20);
A (Fondo)
ricavo vendita1020
costo riacquisto1000
plusvalenza da negoziazione+20
Risparmia la ritenuta a titolo di imposta 2 (10% di 20),
trasferendone l'onere su B, che la paga a titolo d'acconto e quindi recupera l'onere scomputandola.
costo acquisto1020
ricavo vendita1000
minusvalenza da negoziazione- 20
dividendo (lordo ritenuta 2)+ 20
Imposte risparmiate da B
ILOR (16,2% della minusvalenza 20)- 3,24
IRPEG, calcolata come appresso:
minusvalenza- 20
minore ILOR deducibile+ 3,24
dividendo+ 20
credito d'imposta (9/16 di 20)+11,25
_______
+14,49
imposta 36% su 14,49+ 5,21
credito d'imposta- 11,25
_______
risparmio netto - 6,04
Scomputo ritenuta, a recupero del
corrispondente onere trasferito da A a B- 2
_______
Imposte risparmiate complessivamente-11,28
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