parere 12 gennaio 09
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parere 12 gennaio 09
Avv. Enrico Pennasilico Patrocinante in Cassazione 20122 Milano - Via Fontana 25 Tel. 02 55182005 – 02 5450190 - Fax 02 55180431 e-mail: [email protected] Milano, 12 gennaio 2009 EP/fp Spettabile OMCeOMI Oggetto: nota a sentenza Corte di Cassazione sezione IV penale 23/9/2008 n. 36502 Ho tratto dal WEB la sentenza che allego in copia ed osservo: La vicenda processuale Il Tribunale di Napoli, con sentenza 19/4/2004, aveva riconosciuto il medico imputato colpevole del reato di omicidio colposo condannandolo alla pena di giustizia e contestualmente aveva condannato l’imputato e il responsabile civile ASL, in solido, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. La morte della paziente, la cui colpa era stata addebitata al sanitario, avvenne per shock anafilattico a seguito dell’assunzione del farmaco Monocid a cui la paziente era allergica. La Corte d’ Appello di Napoli confermava la sentenza. La ASL, quale responsabile civile, proponeva ricorso in Cassazione censurando la pronuncia perché l’aveva condannata a risarcire in solido con il medico i danni alle parti civili. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per i seguenti motivi. La Cassazione ha criticato quanto stabilito nella sentenza della Corte d’Appello che aveva affermato la responsabilità civile della ASL in quanto “il rapporto che lega il paziente all’istituzione privata o pubblica che sia ha natura contrattuale di spedalità atipica in cui l’istituzione assume una obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente” ed una accessoria di salvaguardia di quest’ultimo “dall’aggressione proveniente dalla struttura ovvero da imperizia o negligenza delle persone con le quali è intervenuta la convenzione” La Corte d’Appello aveva affermato che la responsabilità contrattuale della ASL deriverebbe dal rapporto che la lega contrattualmente al medico convenzionato e dalla relazione tra il paziente e la ASL di appartenenza. Sempre la Corte d’Appello, in definitiva, aveva ritenuto che il medico convenzionato opererebbe quale ausiliario della ASL la quale sarebbe passibile di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (responsabilità aquiliana). La Corte di Cassazione ha viceversa ritenuto che tale convincimento non poteva essere condiviso. Il Giudice della legittimità, conformandosi ad un orientamento giurisprudenziale precedente (sentenza . 34460 del 16 aprile 2003), ha ritenuto che nel caso in esame non ricorreva né un rapporto di immedesimazione organica, né di ausiliarietà tra la ASL e il medico convenzionato. Il medico convenzionato invero andava considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo scelto dal paziente in piena libertà. La ASL in concreto non esercitava su detto medico alcun potere di vigilanza, controllo o direzione, sicché il professionista non poteva essere ritenuto un preposto il quale non svolge la sua attività in piena autonomia ma è vincolato dall’obbligo di rispettare gli ordini e le direttive del soggetto preponente. La Corte ha quindi stabilito che il medico convenzionato è del tutto libero sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare. Ha insegnato la Corte che l’attuale assetto normativo non distingue sostanzialmente con riguardo al rapporto con il paziente tra la posizione del medico convenzionato e quella del medico non convenzionato, tanto che in ambedue i casi può ritenersi che il professionista goda dello stesso tipo di libertà nell’esecuzione delle sue prestazioni al di fuori di ogni controllo preventivo di merito o di potere di direzione da parte della ASL di riferimento. Ha quindi ritenuto che non può affermarsi che il medico convenzionato sia un ausiliario dell’azienda sanitaria né che quest’ultima assuma in qualche modo il rischio della libera attività del sanitario. Ha quindi ribadito che non potevano trovare applicazione nel caso di specie gli artt. 1228 e 2049 del codice civile, norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa. Il medico convenzionato quindi non poteva essere considerato una longa manus della ASL né quest’ultima poteva essere considerata un imprenditore o comunque un committente che organizza l’attività dei suoi collaboratori o del proprio personale. Concludeva quindi che non ricorre tra il paziente e la ASL, come invece avviene tra il paziente e la Casa di cura (vedi Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 9556 dell’1/7/2002) il cosiddetto contratto di spedalità in virtù del quale la struttura si impegna a fornire prestazioni di natura alberghiera, a mettere a disposizione personale medico e paramedico, e ad apprestare i medicinali e le attrezzature necessarie così costituendosi un rapporto atipico da cui discende una responsabilità della struttura medesima ai sensi dei summenzionati artt. 1228 e 2049 c.c., né poteva sostenersi, come aveva fatto il Giudice d’appello, che la responsabilità della ASL derivasse dall’applicazione del principio dell’apparenza considerato che nella specie il medico non aveva certo prospettato di agire in rappresentanza della stessa ASL né le circostanze esistenti potevano indurre il paziente a pensare che il medico fosse un mero rappresentante dell’Azienda sanitari a e non un libero professionista Concludeva quindi escludendo la responsabilità della ASL in quanto la prestazione sanitaria non era stata fornita direttamente dalla stessa e che unico debitore del servizio sanitario doveva essere considerato il medico dovendosi escludere la ricorrenza di qualunque relazione tra l’azienda sanitaria e il paziente. Abbiamo voluto riportare letteralmente amplissimi stralci della pronuncia, esemplare anche per la sua straordinaria chiarezza ed univocità. Da tale pronuncia viene ribadito con forza il principio che il medico convenzionato è un medico libero professionista che svolge la sua attività professionale a favore del cittadino che lo ha scelto assumendosi tutte le responsabilità connesse all’esercizio professionale esattamente come se fosse un libero professionista non convenzionato . Ciò significa quindi che il cittadino che si rivolge al medico convenzionato non instaura un rapporto contrattuale con la relativa ASL la quale conseguentemente non è tenuta a rispondere e a risarcire i danni conseguenza di comportamenti colposi o dolosi del sanitario. La sentenza è particolarmente importante perché ribadisce principi che spesso non vengono rispettati nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale per la disciplina del rapporto che si instaura tra i medici di medicina generale e il servizio sanitario nazionale. In tale ambito invero vi è chi continua, in special modo la parte pubblica, a voler considerare il medico convenzionato un soggetto parasubordinato pubblico laddove viceversa una parte delle organizzazioni professionali mediche ribadisce che il medico convenzionato è e rimane libero professionista e che il rapporto con il paziente che lo ha scelto deve rimanere nell’ambito di un rapporto libero professionale con la sola differenza che il compenso per l’attività svolta è a carico del servizio sanitario nazionale nelle sue articolazioni territoriali delle ASL con un meccanismo disciplinato dagli accordi collettivi nazionali di lavoro . E’ indiscutibile quindi che di tale sentenza e dei principi stabiliti dalla legge le parti che contrattano gli accordi collettivi nazionali per la medicina convenzionata non possono non tener conto, di tal che accordi che snaturassero il rapporto libero professionale tra il medico ed il paziente ben potrebbero essere contestati dinnanzi alla competente autorità giurisdizionale. Conclusivamente il medico convenzionato, al pari del medico non convenzionato, è un libero professionista che, così come è libero di scegliere il tipo di cura, si assume ogni responsabilità, oltre che penale anche civile, nei confronti del proprio paziente, unico essendo il rapporto contrattuale tra il medico e il paziente non instaurandosi altro rapporto contrattuale tra il paziente e la ASL di appartenenza tenuta solo a corrispondere il compenso al sanitario secondo quanto disciplinato dagli accordi collettivi nazionali di categoria. Anche per questi motivi è estremamente utile, se non assolutamente necessario, che il medico convenzionato si occupi per stipulare una polizza di assicurazione adeguata con primaria compagnia, che lo copra dal rischio della responsabilità civile, nonché una polizza per le spese legali che potrebbe essere chiamato a sopportare nel denegato caso che il paziente ritenesse di agire nei suoi confronti per una vera o presunta sua responsabilità professionale anche perché il contenzioso in subiecta materia assume sempre maggiori dimensioni . Il costo per la polizza, essendo connesso all’esercizio dell’attività professionale, diviene una spesa fiscalmente considerabile. Rimanendo a Vostra disposizione per quant’altro dovesse occorrerVi ben cordialmente Vi saluto. (avv. Enrico Pennasilico)