legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2014

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legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2014
3a Territo rio e urb a ni s tic a
Legg e region al e 22 gen n ai o 2014, n. 5
Alie n a z i o n e de g l i im m o b i l i di edili zi a
resi d e n z i a l e pub b l i c a (ERP) final i z z a t a
alla razi o n a l i z z a z i o n e e valori z z a z i o n e del
patri m o n i o di ERP.
(Bollettino Ufficiale n. 4, part e prim a, del
29.01.2 0 1 4 )
PREAMBOLO ................................................................. 1
Art. 1 - Ogget t o ed ambit o di applicazion e ........2
Art. 2 - Condizioni di aliena bilit à degli alloggi
e destin a zion e dei relativi prove n ti ...................... 2
Art. 3 - Diret tive e crite ri per la form a zion e
delle propos t e di piani di vendit a .......................... 3
Art. 4 - Piano region al e di cession e del
pat ri m o ni o di ERP ........................................................3
Art. 5 - Gara nzi a di man t e ni m e n t o del
pat ri m o ni o di ERP ........................................................3
Art. 6 - Verifica degli oneri di comu ni c a zion e e
infor m a zion e .................................................................. 3
Art. 7 - Requi siti degli acqui r e n ti degli alloggi 4
Art. 8 - Limiti all’alien a zion e e alla locazion e
degli alloggi acquist a ti .............................................. 4
Art. 9 - Prezzo di aliena zion e degli alloggi
asse g n a t i ..........................................................................5
Art. 10 - Alienazion e di alloggi non asse g n a b ili
e di immobili ad uso non abita tivo ........................ 5
Art. 11 - Rendicon t a zio n e dei prove n ti e piani
oper a tivi di reinve s ti m e n t o ...................................... 5
Art. 12 - Clausol a valut a tiva .................................... 5
Art. 13 - Nor m a tran si t o ri a ...................................... 6
Art. 14 - Abrog azion e ................................................. 6
PREAM B OLO
Il Consiglio region al e
Visto l’articolo 117, qua r t o com m a , della
Costit uzion e;
Visto l’articolo 4, com m a 1, lett e r a z), dello
Stat u t o;
Vista la legge 17 febbr ai o 1992, n. 179 (Norm e
per l’edilizia reside n zi al e pubblic a);
Vista la legge 24 dice m b r e 1993, n. 560
(Nor m e in mat e ri a di alien azion e degli alloggi
di edilizia resid e nzi al e pubblic a);
Vista la legge region al e 20 dice m b r e 1996, n.
96 (Disciplina per l’asse g n a zi o n e , gestion e e
det e r m i n a zi o n e del canon e di locazion e degli
alloggi di edilizia resid e nzi al e pubblica);
Vista la legge region al e 3 nove m b r e 1998, n.
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 5/201 4
1
77 (Riordino delle comp e t e n z e in mat e ri a di
edilizia reside n zi al e pubblic a);
Visto il par e r e favor evol e del Consiglio delle
auto no m i e locali espr e s s o nella sedu t a del 12
sett e m b r e 2012;
Consid e r a t o qua n t o segu e:
1. A livello stat al e, la mat e ri a dell’edilizia
resid e nzi al e pubblica (ERP) è disciplin a t a da
alcun e leggi, tra le quali, per qua nt o conce r n e
specifica m e n t e la disciplin a dell’alien a zion e
degli alloggi, la l. 560/19 9 3 ;
2. A livello region al e, la mat e ri a è regola t a
dalla l.r. 96/199 6, dalla l.r. 77/199 8 e dalla
legg e region al e 5 agost o 2009, n. 46
(Disposizioni sull’alien a zio n e degli alloggi di
edilizia reside n zi al e sociale);
3. La l.r. 77/199 8 e la l.r. 96/19 9 6 conc e r n o n o
rispet t iva m e n t e gli aspe t ti istituzion ali della
mat e ri a e la disciplin a dell’asse g n a z io n e e
della conduzio n e degli alloggi;
4. Con la delibe r a zio n e del Consiglio region al e
27 maggio 2008, n. 43 (Legg e n. 560/1 9 9 3.
Approvazion e propost e piani di vendit a alloggi
di ERP e succe s siv e modificazioni e
inte g r a zio ni. Dete r m i n a zi o ni per la
sospe n sio n e dei piani di vendit a e relativa
soluzione), sono stati sosp e si tutti i
proce di m e n t i in corso relativi alla vendit a
degli immobili di ERP in qual un q u e stato di
definizione, fatti salvi i proc e di m e n t i in cui,
previ a verifica dei req ui siti costit u e n t i titolo
all’acqui st o, il prezzo sia stat o dete r m i n a t o in
via definitiva ed espr e s s a m e n t e acce t t a t o e sia
stat a prodot t a la docu m e n t a z io n e nece s s a ri a
per la stipul a dell’atto di comp r a v e n di t a ;
5. La l.r. 46/200 9, ent r a t a in vigore il 13
agost o 2009, rec a la confer m a della
disposizion e di sospe n si o n e dei piani vendit a
di cui alla delibe r a zi on e del Consiglio
region al e 8 marzo 1994, n. 91, (Legg e
560/19 9 3 . Approvazion e propos t e piani di
vendit a alloggi di edilizia reside n zi al e
pubblic a), face n do salve le proce d u r e di
cession e per le quali sia interve n u t o un
accor do sulla comp r a v e n d i t a alla data del 27
maggio 2008;
6. La sospe n si o n e dell’efficaci a dei piani di
cession e di cui alla l.r. 46/20 0 9 è
espr e s s a m e n t e motivat a con riferim e n t o alla
nece s sit à di elabo r a r e una disciplin a orga ni c a
della mat e ri a, di cui l’alien azion e degli alloggi
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3a Territ ori o e urba ni s ti c a
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costit ui sc e indub bi a m e n t e part e inte g r a n t e ;
7. Si ritien e oppor t u n o gar a n t i r e nei confron ti
della gen e r ali t à degli asse g n a t a r i la massi m a
pubblicit à e tras p a r e n z a , preve d e n d o
l’attivazion e di proce d u r e finalizza t e anc h e
alla verifica della punt u al e osse rv a n z a degli
oneri di com u ni c a zio n e e infor m a zion e sulle
disposizioni e sulle modalit à che rigu a r d a n o
l’alien azion e degli alloggi di ERP ai singoli
asse g n a t a r i che posso no pres e n t a r e dom a n d a
di acquist o;
8. Le fattisp e ci e di alien a bilità a terzi degli
alloggi, prim a della decor r e n z a di dieci anni
dalla stipul a del cont r a t t o di acquist o, sono
rigoro s a m e n t e circosc rit t e con riferi m e n t o a
gravi motivi sopr avve n u t i, che siano
debit a m e n t e docu m e n t a t i ;
9. Poiché la prevision e legisla tiva di
sospe n sio n e è ent r a t a in vigore in dat a 13
agost o 2009 e conside r a t o che le proce d u r e di
cession e degli alloggi inse riti nel piano
region al e approv a t o con del. c.r. 91/199 4 sono
est r e m a m e n t e comple s s e e com po r t a n o tem pi
molto lunghi, si ritien e oppor t u n o preve d e r e il
ter mi n e del 31 dice m b r e 2015 per la
conclusion e delle proce d u r e nei casi in cui sia
inte rve n u t o accor do sulla comp r a v e n di t a alla
dat a del 13 agosto 2009;
2
immobiliari ad uso non abitativo ricom p r e s e
edifici destin a ti ad ERP, nonch é alle are e
pertin e n z a degli stessi.
in
di
4. La pres e n t e
legge non si applica alle unità
immobiliari di propri e t à pubblica non acquisit e,
realizzat e
o recu p e r a t e
con
fondi di ERP,
tem po r a n e a m e n t e destin a t e a finalità di ERP.
Art. 2 - Condizioni di alienabilità degli alloggi
e destina zio n e dei relativi prove n ti
1. L’alienazion e
di alloggi di ERP asseg n a ti è
conse n tit a in pres e n z a di una delle segu e n ti
condizioni:
a) che si trat ti di alloggi collocati in un
condo mi nio misto;
b) che si trat ti di alloggi che, per lo stato di
degr a d o
o
la
particola r e
cara t t e r izz azio n e
tipologic a o stru t t u r a l e , compo r ti no oneri di
gestion e e di mant e ni m e n t o non soste ni bili da
part e del siste m a dell’ERP, come acce r t a t o da
perizia tecnica;
c) che si tratti di alloggi di ERP ricomp r e si nel
prog r a m m a region al e di cession e di cui alla
delibe r a zion e del Consiglio region ale 8 marzo
1994, n. 91 (Legge 560/19 9 3. Approvazion e
propost e piani di vendit a alloggi di edilizia
resid e n zial e pubblic a), e succe s sive delibe r a zio ni
modificative ed integ r a tiv e, per i quali non sia
interv e n u t o alla data del 13 agosto 2009 accor d o
tra le parti sulla comp r av e n d i t a dell’immo bile;
d) che si tratti di alloggi collocati in edifici siti
in un territo rio comu n al e diverso da quello del
comu n e di prop rie t à.
2. L’alienazion e di alloggi di ERP non asse g n a t i è
10. Occor r e abrog a r e la l.r. 46/200 9.
Approva la pres e n t e legg e
Art. 1 - Ogge t t o ed ambito di applicazion e
1.
La pres e n t e legge disciplin a il siste m a di
alienazion e degli alloggi di edilizia reside nzi ale
pubblic a (ERP), con la finalità di assicu r a r e lo
sviluppo del servizio pubblico, l’econo micit à della
sua gestion e, nel rispe t to del principio della pien a
corr elazion e tra alienazioni e reinves ti m e n t i, sia sul
piano
econo mico
che
sul
piano
tem po r al e ,
l’efficient a m e n t o ener g e ti co del patri mo nio edilizio,
nonch é
di
assicu r a r e
il
recu p e r o
e
la
riqu alificazion e del patrim o nio abitativo di ERP
esiste n t e per conse n ti r n e anch e la riasse g n a zio n e.
2. Sono sogge t ti alle norm e della pres e n t e legge gli
alloggi di propri et à di enti pubblici territo ri ali:
a) che siano stati in qualu n q u e tem po acquisiti,
realizzati o recu p e r a t i con fondi di ERP;
b) che risultino comu n q u e asse g n a ti ai sensi
della
vigent e
norm a tiv a
in
mate ri a
di
asse g n a zio n e degli alloggi di ERP;
c) che siano stati realizzati in attu azio n e di
progr a m m i speciali o strao r di n a ri.
3.
La
pres e n t e
legge
si
applica
alle
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
unità
conse n tit a in pres e n z a di una delle segu e n ti
condizioni:
a) che si trat ti di alloggi non asse g n a t i collocati
in un condo minio misto;
b) che si tratti di alloggi, comp r e si in edifici o
parti funzional m e n t e auto no m e di essi, non
asse g n a b ili perc h é in stato di grave degr a d o,
come accer t a t o da perizia tecnica, o comp r e si in
edifici
di
particola r e
carat t e rizz azion e
archit e t t o nic a, per i quali l’adeg u a m e n t o agli
stan d a r d esse nziali di abitabilità rend a neces s a r i
interv e n ti
edilizi
e
soluzioni
tecnologich e
econo mic a m e n t e incomp a ti bili con il principio
della soste ni bilità del servizio di ERP, com e
acce r t a t o da perizia tecnic a;
c) che si tratti di alloggi non asseg n a bili perch é
ubica ti in are e che compo r t a n o difficoltà ed alti
costi di acces s o con particola r e rigua r d o ai servizi
scolastici e socio- sanit a ri, ai servizi di tras po r t o
pubblico e agli eser cizi com m e r ci ali.
3. E’ conse n tit a
l’alienazion e di are e
immobiliari ad uso non abitativo.
ed
unità
4. Le condizioni di alien a bilità di cui al com m a 2,
letter e a), b) e c), e al com m a 3, sono individu a t e
secon d o modalità definite dai comu ni in form a
associat a nel livello ottim ale di esercizio (LODE)
con regola m e n t o.
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aree ed unità immobiliari ad uso non abita tivo;
b) le fasi tem po r ali in cui si articola il
proce di m e n t o di cession e;
c) le tipologie di interve n t o in relazion e alle
esige nz e di valorizzazion e del patrim o nio.
5. I prove n ti
derivan ti dalle alien azioni e dai
versa m e n ti di cui all’articolo 8, com m a 4, sono
destin a ti
esclusiva m e n t e
alla realizzazion e
di
prog r a m m i di edilizia finalizzati all’incre m e n t o
dell’offert a abita tiva e alla riqu alificazion e del
patrim o nio di ERP.
Art. 3 - Direttive e criteri per la forma zion e
delle propos t e di piani di vendit a
1. I comu ni entro centot t a n t a giorni dall’entr a t a in
vigore della pres e n t e legge individu a n o, attr av e r s o
una punt u al e ricognizion e del patrim o nio di ERP,
gli alloggi cedibili e formul an o, in forma associat a
di LODE, la propos t a di cession e degli immobili e di
reinves ti m e n t o dei relativi prove n ti, sulla base delle
segu e n ti fasce in ordin e decr e s c e n t e di priorità:
a) nell’ambito dei condo mi ni misti, gli edifici nei
quali la quot a di propri e t à pubblica è inferior e al
cinqu a n t a per cento;
b) gli edifici siti in un territo rio comu n al e
diverso da quello del comu n e di prop rie t à
c) nell’ambito dei condo mi ni misti, gli edifici nei
quali la quot a di prop rie t à pubblica è pari o
supe rio r e al cinqu a n t a per cento;
d)
ulteriori
alloggi
aliena bili
ai
sensi
dell’articolo 2.
2. Le priorità di aliena bilità delle unità immobiliari
di cui all’articolo 2, com m a 1, lette r a b), comm a 2,
letter e a), b) e c), e comm a 3, sono disciplina t e
secon d o modalit à definite dai comu ni in form a
associat a nel LODE.
3. All’inter n o delle sudd e t t e
fasce di priorit à il
piano di cession e è ordin at o secon d o il segu e n t e
ordine decr e s c e n t e di crite ri:
a) mag gior e anzianit à di costr uzio n e; per gli
edifici che sono stati ogget to di alcuno degli
interv e n ti di cui all’articolo 31, comm a 1, lette r e
b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457
(Nor m e per l’edilizia resid e n zial e), l’anzianit à di
costr u zion e è individu a t a sulla base dell’anno di
realizzazion e dell’inte rv e n t o;
b) ubicazion e in comu ni ad alta densit à
abitativa e, fra ques ti, ubicazion e in comu ni con
densit à più alta;
c) nell’ambito di ciascu n edificio, l’anzianit à di
cond uzio n e da part e degli aventi titolo.
Art. 4 - Piano regionale di cession e del
patri m o ni o di ERP
1. La propos t a di piano region ale di cession e del
patrim o nio di ERP è approv a t a con delibe r a zio n e
della Giunta region ale entro novan t a giorni dal
ricevime n t o delle propost e di cession e di cui
all’articolo 3.
2. Il piano region ale di cession e del patrim o nio di
ERP è app rov a t o con delibe r a zion e del Consiglio
region ale entro tren t a giorni dal ricevime n t o della
propost a di cui al comm a 1 ed ha validità
quinq u e n n a l e .
3. Il piano contie n e:
a) gli elem e n ti identifica tivi degli alloggi e delle
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
3
4. Il piano è attu a t o dai sogg e t ti gestori media n t e
lotti ann u ali.
5. Il sogg et t o gesto r e , prim a di proce d e r e
alla
comu ni ca zion e delle offerte di vendita di cui al
com m a 7, invia, secon do l’ordine di priorit à di cui
all’articolo 3, una comu nic a zion e prelimin a r e agli
asse g n a t a r i con la quale si rend e noto che l’alloggio
occup a t o è stato inserito nel piano di cession e e con
la quale si richie d e di sottosc rive r e , nei ter mini e
con le modalit à previsti dalla comu nic azio n e stess a,
il prelimin a r e inter e s s e all’acquis to.
6. La comu nic a zion e di cui al com m a 5, contien e
una prima stim a del prezzo di vendita effettu a t a ,
per ogni specifica fascia e zona, sulla base dei
valori
rilevati
dall’Agenzia
del
territo rioOsserv a t o rio del merc a t o immobiliar e, tene n d o
conto della decu r t a zio n e previst a dall’articolo 9,
com m a 2.
7. Le offert e di vendit a degli alloggi asse g n a t i
relative ai lotti annu ali di cui al com m a 4, comple t e
dell’indicazion e dei requisiti degli acquir e n ti di cui
all’articolo 7, dei limiti di cui all’articolo 8 e del
prezzo di vendita di cui all’articolo 9, sono
comu ni ca t e
dai sogge t ti gesto ri, nel rispet t o
dell’ordin e di priorità di cui all’articolo 3, ai soli
asse g n a t a r i che hann o manifes t a t o il prelimin a r e
intere s s e all’acq uist o, i quali posso no pres e n t a r e
dom a n d a definitiva di acquisto entro il termi n e ,
secon d o le modalit à e al prezzo indicati nelle offerte
stes s e.
8.
Gli ass eg n a t a r i che hann o manifest a t o il
prelimin a r e
inter e s s e
all’acquis to
e che non
proce d o n o
alla
pres e n t a zio n e
della
doma n d a
definitiva di cui al comm a 7, sono tenuti al
pag a m e n t o delle spes e di istru t to ri a impieg a t e .
Art. 5 - Garanzia di mant e ni m e n t o del
patri mo ni o di ERP
1. Al fine del mant e ni m e n t o delle disponibilità del
patri mo ni o di ERP e dell’econo mi cit à della sua
gestion e, le vendite degli alloggi di ERP in
condizioni di alien a bilit à sono attu a t e nell’ordin e
delle priorit à stabilite all’articolo 3 ed in modo da
gar a n ti r e a livello region al e ogni anno l’alienazion e
di un nume r o di alloggi non supe rio r e al num e r o
degli alloggi realizzati o recu p e r a t i
nell’anno
prec e d e n t e ,
secon do
i
dati
risult a n ti
dall’Osse rv a t o rio sociale region al e, istituito ai sensi
della legge region al e 24 febbr aio 2005, n. 41
(Siste m a integ r a t o di interv e n ti e servizi per la
tutela dei diritti di cittadi n a n z a sociale).
Art. 6 - Verifica degli oneri di com u ni c a zio n e e
infor m a zi o n e
1. Gli enti propri e t a ri
abbia no
provve d u t o
verifica no che i gestori
ad
inform a r e
tutti
gli
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asse g n a t a r i i cui alloggi siano inseriti nei piani di
cession e e ne dann o attes t a zion e ai comp e t e n ti
uffici della Giunta region al e.
2. Gli enti propri e t a ri e gli enti gestori attivano
iniziative finalizzat e ad una comple t a e tras p a r e n t e
inform azion e sulle disposizioni e sulle modalità che
rigu a r d a n o l’alienazion e degli alloggi di ERP.
Art. 7 - Requi siti degli acquire n t i degli alloggi
1. Hann o titolo all’acquis to degli alloggi di cui
all’articolo 2, com m a 1, gli asse g n a t a r i cond u t t o ri
di un alloggio di ERP da oltre un quinq u e n n io alla
data di pres e n t a zio n e della doma n d a di acquisto o i
loro familiari conviven ti.
2. In caso di acquisto da part e di altro compo n e n t e
il nucleo familiar e è fatto salvo il
abit azion e in favore dell’asse g n a t a r i o.
diritto
di
3. All'atto della pres e n t a zio n e della dom a n d a di
acquis to e fino alla stipula del contr a t t o di
comp r a v e n di t a , gli asseg n a t a r i devono risulta r e
ade m pi e n ti a tutti gli obblighi contr a t t u a li e gli
stes si, nonch é gli altri compo n e n ti il nucleo
familiar e, non devono versa r e in alcun a delle
condizioni sanzion a bili con l'ann ulla m e n t o o la
deca d e n z a dall'ass e g n a zio n e , fatto salvo quan t o
previsto per il requisito reddit u al e dalla vigent e
norm a tiv a in mate ri a di asse g n a zio n e degli alloggi
di ERP.
4. Gli ass eg n a t a r i che non inten d a n o acquist a r e gli
alloggi condot ti in locazion e, riman g o n o asseg n a t a r i
dei mede si mi nel caso in cui il nucleo familiar e:
a) comp r e n d e sogge t ti disabili;
b) è compo s to esclusiva m e n t e da sogge t ti
ultras e s s a n t e n n i;
c) è compo s to esclusiva m e n t e da sogg e t ti
ultras e s s a n t e n n i con minori a carico.
5. Nei casi di cui al com m a 4, gli alloggi non
posso no esse r e alien a ti a terzi.
6. Gli ass eg n a t a r i,
titolari di reddito familiar e
ann uo non supe rior e al limite reddit u al e di
deca d e n z a dall’asse g n a zio n e fissato dalla Region e,
che non si trovan o nelle condizioni previst e dal
com m a 4, e che non inten do n o acquist a r e gli alloggi
condot ti in locazione, riman g o n o asseg n a t a r i degli
alloggi stessi che non posso no esse r e aliena ti a
terzi, fatti salvi i casi di sotto utilizzo come
disciplina ti dalla norm a tiv a region al e vigent e in
mat e ri a di asseg n a zio n e degli alloggi di ERP.
7. Nei casi di sotto utilizzo di cui al comm a 6, i
comu ni posson o attivar e proce d u r e di mobilità
obbligat o ri a nel rispet t o del diritto all’abitazion e di
un alloggio adeg u a t o alle esige nz e del nucleo
familiar e e comu n q u e nell’ambito del patrim o nio di
ERP comp r e s o nel mede si m o territo rio comu n al e.
Gli ass eg n a t a r i che non otte m p e r i n o all’obbligo di
mobilità sono tenuti al rilascio degli alloggi
occup a ti, a seguito della dichiar azio n e di deca d e n z a
dall’asse g n a zio n e. In tutti i casi di sottou tilizzo è
comu n q u e fatta salva la possibilità di acquisto di
altri alloggi rimas ti liberi, ai sensi del comm a 9.
8.
Nei
casi
di
supe r a m e n t o ,
per
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
due
anni
4
conse c u tivi, del limite redditu al e di deca d e n z a
fissato dalla Region e, da part e degli asseg n a t a r i che
non si trovino nelle condizioni previst e dal com m a
4, e che non inten d a n o acquist a r e gli alloggi
condotti in locazion e, i comu ni posson o dichia r a r e
nei loro confro nti la deca d e n z a dall’ass e g n a zio n e.
In tali casi gli asse g n a t a r i sono tenu ti al rilascio
degli alloggi stessi, fatta salva comu n q u e la
possibilità di acquisto di altri alloggi rimas ti liberi,
ai sensi del comm a 9.
9. Gli alloggi di cui all’articolo 2, comm a 2, lette r a
a), nonc h é gli alloggi rimas ti liberi alla conclusion e
delle sudd e t t e proce d u r e di mobilità o di rilascio,
posson o ess er e vendu ti priorita ri a m e n t e ai sogge t ti
di cui ai commi 7 e 8, nonch é ad altri asseg n a t a r i di
alloggi di ERP in posse s s o dei requisiti di cui ai
commi 1 e 3, previo rilascio degli alloggi di ERP
dagli stessi occup a ti, e succe s siva m e n t e a sogge t ti
terzi in posse s s o dei requisiti previsti dalle norm e
vigenti per non incorr e r e nella deca d e n z a dal
diritto all’ass eg n a zio n e di alloggi di ERP.
10. Nei casi di cui al com m a 9, la vendita avviene
media n t e asta pubblica, assu m e n d o a base della
stess a il valore norm al e di cui all’articolo 1, comm a
307, della legge. 27 dicem b r e 2006, n. 296 (Legg e
finanzia ria 2007), dete r mi n a t o da una perizia
tecnic a reda t t a dal sogge t t o gesto r e , tenut o conto
dei valori rilevati, per la med e si m a fascia e zona,
dall’Agenzia del territo rio- Osserva t o rio del merc a t o
immobiliar e.
Art. 8 - Limiti all’alienazion e e alla locazion e
degli alloggi acquistati
1. Gli alloggi acquist a ti ai sensi della pres e n t e
legge
non posso no
esse r e
aliena ti,
nepp u r e
parzialm e n t e ,
né può esse r n e
modificat a
la
destin azio n e d’uso, per un periodo di dieci anni
dalla data di stipula del contr a t t o di acquisto, in
confor mit à alla legge 24 dicem b r e 1993, n. 560
(Nor m e in mat e ri a di alienazion e degli alloggi di
edilizia reside nzi ale pubblic a).
2.
Gli alloggi posson o esse r e aliena ti, previa
autorizz azion e dell’ent e già prop rie t a r io ovvero del
sogge t t o gestor e event u al m e n t e a ciò deleg a t o,
decor si almen o cinqu e anni dalla data di stipula del
contr a t t o di acquisto, solo in pres e n z a dei segu e n ti
motivi
sopr avv e n u ti,
che
siano
debita m e n t e
docu m e n t a ti ai sensi della vigent e nor m a tiva:
a) trasfe ri m e n t o per ragioni di lavoro in un
comu n e dista n t e alme no quar a n t a chilome t ri dal
comu n e in cui è ubicato l’alloggio;
b) insor g e n z a di condizioni di salut e tali da
rend e r e incomp a ti bile in modo per m a n e n t e la
fruizion e dell’alloggio;
c) variazion e del nume r o dei compo n e n ti del
nucleo familiar e
tale da rend e r e
l’alloggio
inade g u a t o ;
d) interve n u t a sepa r a zio n e dei coniugi o dei
conviven ti comp r o p ri e t a ri dell’alloggio, in asse nz a
di accor do sul mant e ni m e n t o della titolarit à;
e) succe s sio n e eredit a ri a;
f) rilascio coattivo a seguito di disposizioni delle
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4
3a Territo rio e urb a ni s tic a
l.r. 5/201 4
forze dell’ordin e o dell’auto rit à giudizia ria.
a) in unica soluzion e, all’atto della stipula del
contr a t t o, nella misur a di cui al comm a 2;
b) pag a m e n t o immedi a t o di una quot a non
inferior e al trent a per cento del prezzo di
cession e, con dilazion e del pag a m e n t o della part e
riman e n t e in non più di quindici anni, ad un
intere s s e pari al tasso legale, previa iscrizion e
ipotec a ri a a gar a nzi a della part e del prezzo
dilaziona t a .
3. Per un periodo di dieci anni decor r e n t i dalla data
di stipula del contr a t t o di acquisto, gli alloggi
acquist a ti ai sensi della pres e n t e legge posso no
esse r e conce s si in locazion e soltan to al canon e ed
alle condizioni di cui ai patti territo riali sottosc rit ti
ai sensi della legge 9 dice m b r e 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abita tivo).
4. Decorso il termi n e di inalien a bilit à di cui ai
commi 1 e 2, gli alloggi acquist a ti ai sensi della
pres e n t e legge posson o esse r e alien a ti a terzi,
previo versa m e n t o al sogg e t t o gesto r e di un
importo a titolo di contrib u t o per la ricostit uzio n e
del patrim o nio di ERP, pari al 10 per cento del
prezzo di acquisto corris po s t o, aggior n a t o sulla
base della variazion e assolut a dell’indice ISTAT dei
prezzi al consu m o per le famiglie degli oper ai e
degli impieg a ti. Tale versa m e n t o esting u e il diritto
di prelazion e sugli alloggi spett a n t e all’ente già
prop rie t a r io.
Art. 9 - Prezzo di alienazion e degli alloggi
asse g n a ti
1. Il prezzo di alienazion e degli alloggi di cui
all’articolo 2, comm a 1, è dete r mi n a t o media n t e
perizia tecnic a reda t t a
dal sogge t t o gestor e,
assu m e n d o a base della stess a il valore norm al e di
cui all’articolo 1, comm a 307, della l. 296/20 0 6 ,
tenu t o conto dei valori rilevati, per la mede si m a
fascia
e
zona,
dall’Agenzia
del
territo rioOsserv a t o rio del merc a t o immobiliar e.
2. Al fine di individu a r e
il valore dell’alloggio
occup a t o, l’impor to dete r mi n a t o ai sensi del comm a
1, è decu r t a t o del 25 per cento. Tale perc e n t u a l e è
incre m e n t a t a dello 0,50 per cento per ogni anno di
anzianit à dell’immo bile fino a raggiu n g e r e una
decu r t a zio n e massi m a del 40 per cento. Ai fini
dell’individu azio n e dell’anno di costr uzio n e , si tiene
conto di quan t o stabilito all’articolo 3, com m a 3,
letter a a).
3. In alter n a tiv a a quan t o previsto dal com m a 1,
l’asseg n a t a r i o dell’alloggio ha facoltà di richied e r e
dirett a m e n t e
all’Agenzia
del
territo rio
una
valut azion e dell’immo bile media n t e perizia, che
assu m e
valore
vincolan t e
ai
fini
della
dete r mi n a zio n e del prezzo, fermo rest a n d o quan t o
previsto dal comm a 2.
4.
Tutte le spes e di istrut to ri a relative alla
predis po sizion e dell’offert a di vendit a nonch é le
spes e di stipula relative agli atti di comp r av e n d i t a
sono a carico dell’acq uir e n t e .
5.
Gli atti di comp r av e n di t a sono rogati o
aute n tic a ti dal segr e t a r io comu n al e del comu n e
alien a n t e , ai sensi dell’articolo 97, comm a 4, lette r a
c), del decr e t o legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordin a m e n t o degli enti
locali), salvo che l’acquir e n t e preferisc a avvale r si
dell’ope r a di un notaio.
6. Il pag a m e n t o del prezzo viene effettu a t o con una
delle segu e n ti modalità:
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
5
Art. 10 - Alienazion e di alloggi non asse g n a bili
e di imm o bili ad uso non abitativo
1.
L’alien azion e degli alloggi e delle relative
pertin e n z e di cui all’articolo 2, comm a 2, lette r e b)
e c), avvien e media n t e asta pubblica, assu m e n d o a
base della stess a il valore nor m al e di cui all’articolo
1, comm a 307, della l. 296/20 0 6, dete r mi n a t o da
un’appo sit a perizia tecnic a red a t t a dal sogge t t o
gesto r e , tenut o conto dei valori rilevati, per la
med e si m a fascia e zona, dall’Agenzia del territo rioOsserv a t o rio del merc a t o immobiliar e.
2. Le are e
e le unità immobiliari ad uso non
abit ativo ricomp r e s e nel piano region ale di cession e
di cui all’articolo 4, posson o esse r e cedut e al valore
di merc a t o, dete r m i n a t o da un’appo sit a perizia
tecnica reda t t a dal sogge t t o gestor e, assu m e n d o a
base della stess a il valore nor m al e di cui all’articolo
1, comm a 307, della l. 296/20 0 6, tenu to conto dei
valori rilevati per la mede si m a fascia e zona,
dall’Agenzia del territo rio- Osse rv a t o rio del merc a t o
immobiliar e.
3. Nel
caso in cui i sogg e t ti condu t t o ri non
esercitino il diritto di prelazion e di cui all’articolo
38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urba ni), l’alienazion e
avviene tramit e asta pubblica, assu m e n d o a base
della stess a il valore dete r m i n a t o ai sensi del
com m a 2.
4. Il paga m e n t o del prezzo avviene contes t u al m e n t e
alla stipula dell’atto di cession e.
Art. 11 - Rendi co n t a zi o n e dei prove n t i e piani
operativi di reinve s ti m e n t o
1.
Entro il termi n e del 30 giugno dell’anno
succe s sivo ad ogni anno di riferim e n t o, ciasc u n
sogg et t o gesto r e provve d e a monitor a r e lo stato di
attu azion e del piano di cession e e a rendico n t a r e le
entr a t e derivan ti dalle cessioni effettu a t e entro la
data del 31 dice m b r e dell’anno di riferim e n t o .
2.
La Giunta region ale approv a, entro il 31
dicem b r e dell’anno succe s sivo ad ogni anno di
riferim e n t o , il piano oper a tivo di reinves ti m e n t o dei
prove n ti derivan ti dalle cessioni, individu a n d o , per
ciascu n interve n t o, la localizzazion e, la tipologia, gli
alloggi realizzati o recu p e r a t i, nonc h é la relativa
entità finanziaria.
Art. 12 - Clausola valutativa
1.
Il Consiglio region al e esercit a il controllo
sull’att u a zio n e della pres e n t e legge e valut a i
risulta ti otte n u ti dall’alien azion e degli immobili di
ERP nell’obiet tivo di razion alizza r e e valorizza r e il
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4
3a Territ ori o e urba ni s ti c a
patri mo ni o di ERP. A tal fine la Giunta region ale:
a) a partir e dal 2015 tras m e t t e , entro il 30
sett e m b r e
di ogni anno, alla commissio n e
consiliar e comp e t e n t e una relazion e sullo stato di
attu azion e della pres e n t e legge e sui risulta ti
conse g uiti;
b) conclus a la validità del piano di cession e di
cui all’articolo 4, pres e n t a al Consiglio region ale
una relazion e finale conte n e n t e i risultati otten u ti
dall’attu a zio n e dell’inte ro piano di cession e,
mett e n d o in particola r modo in evide nz a le
tipologie degli alloggi aliena ti in relazion e alle
condizioni di vendit a di cui all’articolo 2, il
confro n to tra i prezzi di cession e ed i norm ali
prezzi di merc a t o di alloggi con analog h e
car at t e ri s tic h e e la destin azio n e dei relativi
prove n ti otten u ti.
l.r. 5/201 4
6
Dete r mi n a zio ni per la sospe n sio n e
vendit a e relativa soluzione).
dei piani di
2. Il Consiglio region al e sulla base della relazion e
di cui al com m a 1, lette r a b), valuta l’efficacia del
proce di m e n t o
di
cession e
nel
raggiu n g e r e
l’obiettivo di una migliore razionalizzazion e e
valorizzazion e del patrim o nio di ERP, consid e r a n d o
l’oppor t u ni t à di rived e r e le condizioni di alien a bilità
anch e in aum e n t o .
Art. 13 - Nor m a transitoria
1. Gli alloggi di ERP ricom p r e si nel progr a m m a
region al e di cession e di cui alla del c.r. 91/19 9 9, e
succe s sive deliber a zio ni modificative ed integ r a tiv e,
sono alien a ti,
in derog a a quan to previsto
dall’articolo 5, alle condizioni, con le modalità ed al
prezzo di cession e stabiliti dalla legge 24 dice m b r e
1993, n. 560 (Norm e in mate ri a di alienazion e degli
alloggi di edilizia resid e n zial e pubblica), laddove sia
interve n u t o , alla data del 13 agosto 2009, accor do
tra le parti sulla comp r av e n d i t a dell’immobile,
previa
verifica
dell’esiste n z a ,
al
mome n t o
dell’int erv e n u t o accor do, dei requisiti di legge.
2. Nel caso in cui non risulti possibile perfezion a r e
il trasfe ri m e n t o della prop rie t à, il sogg e t t o gestor e
restit uisc e le som m e event u al m e n t e perce pit e.
3. Le proce d u r e
di cui ai commi 1 e 2, si
concludo n o entro il ter min e del 31 dice m b r e 2015.
Art. 14 - Abrogazion e
1.
Sono abro g a t e , in particola r e, le segu e n ti
disposizioni:
a) legge region ale 5 agosto 2009, n. 46
(Disposizioni sugli alloggi di edilizia reside n zi ale
pubblic a);
b) legge region al e 1 marzo 2010, n. 25
(Modifich e alla legge region al e 5 agosto 2009, n.
46
“Disposizioni
sugli
alloggi
di
edilizia
reside nzi ale pubblic a”);
c) legge region al e 30 dicem b r e 2010, n. 68
(Modifich e alla legge region al e 5 agosto 2009, n.
46
“Disposizioni
sugli
alloggi
di
edilizia
reside nzi ale pubblic a”);
d) deliber a zion e del Consiglio region al e del 27
mag gio 2008, n. 43 (Legge
n. 560/1 9 9 3 .
Approvazion e propos t e piani di vendit a alloggi di
ERP e succe s sive modificazioni e integ r a zio ni.
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4