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 “QUALIFICA DI SPONSOR TECNICO DELLA FIB, RIFERITA AL SETTORE DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E ACCESSORI “. 1. Diritti ed opportunità promo-­‐‑pubblicitarie. Il conferimento della qualifica sopra indicata comporta per il titolare, oltre all’acquisto di tutti i diritti di immagini e di visibilità connessi alle qualifica stessa, i seguenti diritti ed opportunità promo-­‐‑pubblicitarie: - Diritto di utilizzare il logo e il marchio della FIB e la dicitura “ sponsor tecnico della FIB congiuntamente con il marchio aziendale costituito dal segno distintivo degli articoli di abbigliamento e accessori prodotti e/o distribuiti dall’azienda sponsorizzatrice. In particolare tale diritto potrà essere esercitato nell’ambito di attività ed iniziative finalizzate alla pubblicizzazione del marchio aziendale e alla promozione della vendita dei prodotti, quali, ad esempio: a) campagne di stampa; b) campagne affissionali; c) campagne radiofonico o televisive; d) produzione di materiali pubblicitari destinati alla rete di vendita e/o ai clienti; e) allestimento di confezioni ed imballi; f) iniziative di relazione pubbliche; - Diritto di utilizzare il logo e il marchio federale e la qualifica di sponsor federale in connessione con il marchio aziendale e/o con la ragione sociale dell’azienda nel contesto di tutte le attività ed iniziative quali “pubblicità istituzionali”; - Presenza nel sito internet della federazione nella posizione riservata ai fornitori ufficiali e/o sponsor e possibilità di link con il sito aziendali. Il logo e il marchio federale e la qualifica di sponsor federale: - Dovranno essere utilizzati sempre in connessione con il marchio aziendale e/o con la ragione sociale del titolare; - Potranno essere utilizzati in connessione con altri marchi e prodotti di cui lo sponsor sia titolare. La riproduzione del marchio federale dovrà essere perfettamente identica al logo e al layout stabiliti dalla FIB e dovrà essere realizzata con le combinazioni cromatiche e le caratteristiche grafiche indicate dalla stessa Federazione. Resta comunque inteso che lo sponsor: a) potrà utilizzare le riproduzione di gruppo in connessione con il marchio aziendale e limitatamente alla pubblicità istituzionale; b) non potrà utilizzare le riproduzioni di gruppo in connessione con altri marchi e/o prodotti non rientranti nella categoria merceologica dell’abbigliamento sportivo ed accessori; c) non potrà utilizzare i suindicati diritti di sponsorizzazioni con modalità o in contesti tali da recare direttamente e/o indirettamente pregiudizio morale o materiale agli atleti e alla Federazione; d) non potrà utilizzare i simboli dei cinque cerchi e della stessa a cinque punte costituenti lo stemma del CONI. 2. Prestazioni di collaborazione tecnica Lo sponsor è tenuto a fornire alla Federazione per ogni anno di durata del rapporto, oltre al corrispettivo economico offerto, i seguenti capi di abbigliamento ed accessori per l’equipaggiamento degli atleti e dei dirigenti sportivi delle squadre nazionali valutabili in circa 150 persone e per un presumibile impegno economico di euro 30.000,00 da definire in sede contrattuale: v Maglia allenamento M/L e M/L v T-­‐‑ shirt v Maglia da gara M/L v Canotta v Pantaloncino Corto v Tuta estiva v Tuta invernale v Felpa v Husky v Kway v Calzini v Asciugamano v Trolley v Borsa Bocce Ai fini della scelta del soggetto contraente, la Federazione si riserva di valutare anche la qualità tecnica, merceologica ed estetica del materiale che verrà offerto.