Promemoria per collaboratori uscenti (PDF 78.1 KB)

Transcript

Promemoria per collaboratori uscenti (PDF 78.1 KB)
Degna di fiducia
Promemoria
per collaboratori uscenti
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera per
malattia – Passaggio all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera TOP
Ogni dipendente assicurato e domiciliato in Svizzera, a partire dal momento in cui esce dalla cerchia delle persone
assicurate, oppure è riconosciuto come disoccupato, oppure in seguito a scioglimento del contratto, ha la facoltà di
affiliarsi all’assicurazione individuale senza esame dello
stato di salute entro tre mesi al massimo dalla ricezione
dell’informazione sul diritto di passaggio. Fa fede la data di
ricevimento della notifica presso la CONCORDIA. Eventuali
prestazioni dell’assicurazione individuale d’indennità giornaliera percepite in base al contratto collettivo vengono
computate per entità e durata sulle prestazioni dell’assicurazione individuale d’indennità giornaliera. Le condizioni
e le tariffe dell’assicurazione individuale d’indennità gior­
naliera TOP sono determinanti.
Non sussiste alcun diritto di passaggio in caso di cambiamento di posto del lavoro e trasferimento nell’assicurazione
d’indennità giornaliera di un nuovo datore di lavoro; in caso
di scioglimento del contratto con la CONCORDIA, se questo
viene prolungato con un altro assicuratore per la medesima
cerchia di persone e il nuovo assicuratore è obbligato a garantire il proseguimento della protezione assicurativa in
virtù di convenzioni di libero passaggio; in caso di persone
assicurate in età AVS e di persone domiciliate al di fuori
della Svizzera.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo
la LAINF – Prolungamento dell’assicurazione contro gli
infortuni non professionali
L’assicurazione mediante convenzione si prende carico
dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali secondo la LAINF in caso di congedo non retribuito, interruzioni del lavoro senza pagamento continuato del salario,
cambio del posto di lavoro o riduzione dell’orario lavorativo
al di sotto delle otto ore settimanali. La protezione assicurativa contro gli infortuni non professionali sussiste quando
si ha diritto ad almeno il 50 % del salario o delle prestazioni
sostitutive del salario erogate da un’assicurazione malattie
e infortuni. Se questo diritto cessa, dopo 30 giorni si estingue anche la protezione assicurativa.
I dipendenti che sono obbligatoriamente assicurati contro
gli infortuni non professionali possono prolungare tale copertura assicurativa mediante convenzione per al massimo
180 giorni consecutivi dopo la cessazione dell’assicurazione
obbligatoria.
L’assicurazione mediante convenzione viene conclusa me­
di­ante pagamento del premio tramite polizza di versa­m ento
(reperibile presso il datore di lavoro o l’assicuratore). Il
premio deve essere corrisposto al più tardi il giorno in cui
ter­mina l’assicurazione degli infortuni non professionali
dell’azienda.
Per tutta la durata in cui percepiscono l’indennità di diso­ccu­
pazione nonché durante i periodi di attesa e di sospensione,
le persone disoccupate sono obbligatoriamente assi­curate
presso la SUVA.
Assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie – Inclusione della copertura d’infortunio
nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie
I collaboratori uscenti che hanno escluso la copertura
d’infortunio dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, hanno un mese di tempo
per informare la propria cassa malati dell’eventuale estinzione dell’assicurazione secondo la LAINF e includere la
copertura d’infortunio.
Conferma per il datore di lavoro
Confermo di aver ricevuto al momento della mia uscita dall’azienda il promemoria di cui sopra e aver ottenuto per iscritto
le informazioni circa il diritto di passaggio nell’assicurazione individuale d’indennità giornaliera TOP della CONCORDIA, la
possibilità di prolungare l’assicurazione contro infortuni non professionali mediante assicurazione per convenzione presso
la CONCORDIA nonché l’obbligo di includere la copertura d’infortunio nell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie.
Data, firma del collaboratore:
Assicurazione d’indennità giornaliera Assicuratore:
Polizza n°:
Assicurazione LAINF
Polizza n°:
Assicuratore:
1.67.i.01 01.15 X’ Multicolor
Cognome, nome del collaboratore: