50 12.3.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA

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12.3.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
DECRETA
La Dott.ssa Daniela Bambini, Dirigente responsabile
del Settore “Attività Amministrative” della Direzione
Generale “Politiche della mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale”, è delegata, in caso di assenza
o impedimento dell’Assessore regionale Vincenzo
Ceccarelli, a partecipare all’Assemblea ordinaria e
straordinaria della Società Aeroporto Toscano (SAT)
Galileo Galilei s.p.a. convocata per il giorno 4 marzo
2014 in prima convocazione e per il giorno 5 marzo 2014
in seconda convocazione.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della
l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
della stessa legge.
Il Presidente
Enrico Rossi
DECRETO 3 marzo 2014, n. 32
Centro regionale di coordinamento della Salute e
medicina di genere. Costituzione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in
particolare l’articolo 43, comma 3, che prevede che per
lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario
regionale e per la promozione delle attività di governo
clinico, la Giunta regionale possa istituire appositi
organismi regionali di coordinamento delle strutture
organizzative aziendali e interaziendali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24
febbraio 2014, n. 144 avente ad oggetto “Salute e
medicina di genere: istituzione del Centro regionale di
coordinamento” che istituisce, ai sensi del citato articolo
43 della LR 40/2005, il Centro regionale di coordinamento
della Salute e medicina di genere e ne prevede la seguente
composizione:
- il coordinatore, scelto tra figure professionali in
possesso di specifiche competenze in materia;
- il dirigente dell’Area di coordinamento competente
in materia di sistema sociosanitario della Regione
Toscana;
- i coordinatori di Area Vasta, o i direttori generali da
questi delegati;
- il vicepresidente del Consiglio Sanitario Regionale;
Considerato che la citata DGR 144/2014 prevede che
il Centro sia organismo che svolge funzioni di natura
tecnica, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera e) della
LR n. 5/2008;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione”, ed
in particolare:
- l’articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale
la nomina del Centro regionale di coordinamento della
Salute e medicina di genere è di competenza degli organi
di governo della regione, in quanto organismo tecnico;
- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le
nomine e designazioni di competenza degli organi di
governo sono effettuate dal Presidente della Giunta
regionale;
- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale
alla nomina del dirigente dell’Area di coordinamento
competente in materia di sistema sociosanitario, dei
coordinatori di Area Vasta e del vicepresidente del
Consiglio Sanitario Regionale, in quanto effettuata in
ragione degli uffici da questi ricoperti, non si applicano
le disposizioni della medesima;
- l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale
la nomina del coordinatore del Centro, in quanto relativa
ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non
deve essere preceduta dalla presentazione di candidature
a seguito di avviso pubblico;
- l’articolo 18, commi 1 e 2, in base al quale gli incarichi
per i quali non è previsto alcun termine di scadenza,
scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla
data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
Visto altresì l’articolo 143 bis della citata LR n.
40/2005 in forza del quale all’organismo in oggetto non
si applicano le seguenti disposizioni della LR n. 5/2008:
- articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in
cui sanziona con l’inammissibilità della designazione la
mancata indicazione di un numero pari di nominativi di
entrambi i generi da parte del soggetto designante;
- articolo 11, comma 1, lettera g-bis);
- articolo 13, comma 1, con riferimento a non più di
due incarichi, qualora il nominato rinunci espressamente
alla retribuzione spettante ad uno di essi;
- articolo 13, commi 4 e 5;
- articolo 14, comma 1;
- articolo 19, comma 1;
Vista la nota del 27 febbraio 2014 del Direttore generale
della direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione
sociale con la quale vengono trasmessi i nominativi per
la nomina del Centro regionale di coordinamento della
Salute e medicina di genere;
Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo
47 d.p.r. 445/2000, con la quale la Dr.ssa Celesti, oltre
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ad accettare l’incarico attesta, in ottemperanza a quanto
disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti
richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause
ostative alla stessa;
Preso atto che al coordinatore del Centro verranno
riconosciuti i rimborsi spese documentabili, mentre per
gli altri incarichi di cui al presente provvedimento non è
prevista l’erogazione di alcun compenso;
Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
DECRETA
di costituire il Centro regionale di coordinamento
della Salute e medicina di genere, del quale fanno parte
come membri di diritto:
- il dirigente dell’Area di coordinamento competente
in materia di sistema sociosanitario della Regione
Toscana;
- i coordinatori di Area Vasta, o i direttori generali da
questi delegati;
- il vicepresidente del Consiglio Sanitario Regionale;
di nominare la Dr.ssa Anna Maria Ida Celesti in
qualità di coordinatore del suddetto Centro.
Il Centro regionale di coordinamento della
Salute e medicina di genere resterà in carica fino alla
scadenza della legislatura regionale e pertanto, ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale n. 5/2008, scadrà
il centocinquantesimo giorno successivo alla data della
prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo18 della medesima legge.
Il Presidente
Enrico Rossi
DECRETO 3 marzo 2014, n. 33
Commissione regionale d’appello per l’esame dei
ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla
pratica di attività sportive agonistiche. Costituzione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 9 luglio 2003 n. 35 “Tutela
sanitaria dello sport”, ed in particolare l’articolo 9 che
istituisce la Commissione regionale d’appello per l’esame
dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla
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pratica di attività sportive agonistiche, nominata con
decreto del Presidente della Giunta regionale;
Considerato che il citato articolo 9 della legge regionale n. 35/2003 prevede altresì che la commissione in
oggetto rimanga in carica cinque anni e sia composta da:
a) un medico specialista in medicina dello sport con
funzioni di presidente
b) un medico specialista in medicina interna o
disciplina equivalente
c) un medico specialista in cardiologia
d) un medico specialista in ortopedia
e) un medico specialista in medicina legale e delle
assicurazioni
Per ciascun componente effettivo è nominato un
supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento
o assenza del componente effettivo;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
4 febbraio 2004 n. 8/R “Regolamento della Commissione
regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio
2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)” ;
Considerato che la Commissione costituita con
decreto del Presidente dalla Giunta regionale 11 novembre
2008, n. 174 è giunta a scadenza e che, pertanto, occorre
provvedere a rinnovarne la composizione;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione”, ed
in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del
quale la nomina della Commissione regionale d’appello
per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità
specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, in
quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura
tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di
candidature a seguito di avviso pubblico;
Vista la nota del 23 gennaio 2014 del Direttore
generale della Direzione generale dei Diritti di
cittadinanza e coesione sociale con la quale vengono
trasmessi i nominativi per la nomina della Commissione
regionale d’appello per l’esame dei ricorsi avverso i
giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività
sportive agonistiche;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti, oltre ad
accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto
disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti
richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause
ostative alla stessa;
Rilevato che sono stati assolti gli adempimenti previ-