50 12.3.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
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50 12.3.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DECRETA La Dott.ssa Daniela Bambini, Dirigente responsabile del Settore “Attività Amministrative” della Direzione Generale “Politiche della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale”, è delegata, in caso di assenza o impedimento dell’Assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, a partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società Aeroporto Toscano (SAT) Galileo Galilei s.p.a. convocata per il giorno 4 marzo 2014 in prima convocazione e per il giorno 5 marzo 2014 in seconda convocazione. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della stessa legge. Il Presidente Enrico Rossi DECRETO 3 marzo 2014, n. 32 Centro regionale di coordinamento della Salute e medicina di genere. Costituzione. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 43, comma 3, che prevede che per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la Giunta regionale possa istituire appositi organismi regionali di coordinamento delle strutture organizzative aziendali e interaziendali; Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 144 avente ad oggetto “Salute e medicina di genere: istituzione del Centro regionale di coordinamento” che istituisce, ai sensi del citato articolo 43 della LR 40/2005, il Centro regionale di coordinamento della Salute e medicina di genere e ne prevede la seguente composizione: - il coordinatore, scelto tra figure professionali in possesso di specifiche competenze in materia; - il dirigente dell’Area di coordinamento competente in materia di sistema sociosanitario della Regione Toscana; - i coordinatori di Area Vasta, o i direttori generali da questi delegati; - il vicepresidente del Consiglio Sanitario Regionale; Considerato che la citata DGR 144/2014 prevede che il Centro sia organismo che svolge funzioni di natura tecnica, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera e) della LR n. 5/2008; Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare: - l’articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina del Centro regionale di coordinamento della Salute e medicina di genere è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico; - l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale; - l’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina del dirigente dell’Area di coordinamento competente in materia di sistema sociosanitario, dei coordinatori di Area Vasta e del vicepresidente del Consiglio Sanitario Regionale, in quanto effettuata in ragione degli uffici da questi ricoperti, non si applicano le disposizioni della medesima; - l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina del coordinatore del Centro, in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico; - l’articolo 18, commi 1 e 2, in base al quale gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale; Visto altresì l’articolo 143 bis della citata LR n. 40/2005 in forza del quale all’organismo in oggetto non si applicano le seguenti disposizioni della LR n. 5/2008: - articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante; - articolo 11, comma 1, lettera g-bis); - articolo 13, comma 1, con riferimento a non più di due incarichi, qualora il nominato rinunci espressamente alla retribuzione spettante ad uno di essi; - articolo 13, commi 4 e 5; - articolo 14, comma 1; - articolo 19, comma 1; Vista la nota del 27 febbraio 2014 del Direttore generale della direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale con la quale vengono trasmessi i nominativi per la nomina del Centro regionale di coordinamento della Salute e medicina di genere; Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale la Dr.ssa Celesti, oltre 12.3.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 ad accettare l’incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa; Preso atto che al coordinatore del Centro verranno riconosciuti i rimborsi spese documentabili, mentre per gli altri incarichi di cui al presente provvedimento non è prevista l’erogazione di alcun compenso; Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale; DECRETA di costituire il Centro regionale di coordinamento della Salute e medicina di genere, del quale fanno parte come membri di diritto: - il dirigente dell’Area di coordinamento competente in materia di sistema sociosanitario della Regione Toscana; - i coordinatori di Area Vasta, o i direttori generali da questi delegati; - il vicepresidente del Consiglio Sanitario Regionale; di nominare la Dr.ssa Anna Maria Ida Celesti in qualità di coordinatore del suddetto Centro. Il Centro regionale di coordinamento della Salute e medicina di genere resterà in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e pertanto, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 5/2008, scadrà il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge. Il Presidente Enrico Rossi DECRETO 3 marzo 2014, n. 33 Commissione regionale d’appello per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche. Costituzione. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 9 luglio 2003 n. 35 “Tutela sanitaria dello sport”, ed in particolare l’articolo 9 che istituisce la Commissione regionale d’appello per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla 51 pratica di attività sportive agonistiche, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale; Considerato che il citato articolo 9 della legge regionale n. 35/2003 prevede altresì che la commissione in oggetto rimanga in carica cinque anni e sia composta da: a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente c) un medico specialista in cardiologia d) un medico specialista in ortopedia e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004 n. 8/R “Regolamento della Commissione regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)” ; Considerato che la Commissione costituita con decreto del Presidente dalla Giunta regionale 11 novembre 2008, n. 174 è giunta a scadenza e che, pertanto, occorre provvedere a rinnovarne la composizione; Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale la nomina della Commissione regionale d’appello per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico; Vista la nota del 23 gennaio 2014 del Direttore generale della Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale con la quale vengono trasmessi i nominativi per la nomina della Commissione regionale d’appello per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche; Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa; Rilevato che sono stati assolti gli adempimenti previ-