Siccità, riconosciuto lo stato di calamità Indennizzi per cavalli colpiti

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Siccità, riconosciuto lo stato di calamità Indennizzi per cavalli colpiti
Aprile 2008
N. O1 /2008
IN PRIMO PIANO:
•
Siccità, riconosciuto lo stato di calamità – pag.1
•
Indennizzi per cavalli colpiti da anemia – pag.1
•
Ruralità dei fabbricati occupati da pensionati – pag.2
•
Calamità naturali: agevolazione operai a tempo – pag.2
•
Quote latte: proposta abolizione – pag.2
•
Aggiornamento canoni di concessione – pag.2
•
Registro dei trattamenti: ecco le sanzioni – pag.3
•
Sicurezza del Lavoro – compiti del servizio prevenzione – pag.4
•
Blue Tongue: misura a difesa degli allevamenti – pag.4
• Valutazione dell’impatto ambientale in agricoltura – pag.5
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Siccità, riconosciuto lo stato di calamità
E' stato riconosciuto dal Mipaf il carattere eccezionale della siccità 2006-2007 per buona parte del territorio
regionale (dalle zone delimitate, sono escluse a priori i terreni serviti dalla rete irrigua). I benefici previsti dal
provvedimento, nei limiti delle disponibilità finanziarie che saranno successivamente assegnate dallo stesso
Ministero, sono riconducibili a tre tipologie di intervento: contributi in conto capitale fino all’80% del danno
riconosciuto e, in alternativa, prestiti ad ammortamento quinquennali con esonero parziale dal pagamento
dei contributi previdenziali.
Possono presentare domanda le imprese agricole iscritte al registro delle imprese della Camere di
Commercio con terreni che ricadono nelle zone delimitate e che nel 2007 hanno subito una riduzione almeno
del 30% della Produzione Lorda Vendibile rispetto allo stesso valore medio del triennio precedente, calcolata
sulla base dei dati forniti dalla regione. Le domande vanno presentate in duplice copia improrogabilmente
entro il 26 aprile prossimo.
Indennizzi per cavalli colpiti da anemia
Con il nuovo provvedimento regionale in corso di approvazione, le provvidenze della legge regionale 15/03
(Blue Tongue) si estendono anche alla specie equina per l’anemia infettiva. Attraverso le procedure già
applicate per le emergenze sanitarie di bovini, ovini e caprini, potranno essere indennizzati i capi equini
abbattuti in conseguenza di questa nuova ed attuale patologia (anemia infettiva equina) e rimborsato il
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fermo d’impresa e il mancato reddito. Il provvedimento trova anche giustificazione nell’alta contagiosità della
malattia all’interno della specie, nella nuova classificazione della malattia che ne impone l’obbligo di
denuncia tempestiva. La Coldiretti ricorda che le domande di indennizzo vanno inviate entro 60 giorni dal
verificarsi dall’evento dannoso. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURA
potranno invece essere presentate le domande di indennizzo degli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.
Ruralità dei fabbricati occupati da pensionati
La legge n. 222 del 29 novembre 2007 (di conversione del DL n. 159 dell’1-10.2007) ha introdotto due
importanti novità sui fabbricati rurali abitati da pensionati e imprenditori agricoli a titolo principale. Per i
pensionati, la norma specifica che possono continuare ad utilizzare il fabbricato rurale che insiste sul loro
terreno anche se hanno cessato lo svolgimento dell’attività agricola. Stesso discorso per il socio di una
società agricola o l’amministratore della società agricola che ha la qualifica di Iap: anche in questo caso i
soggetti in questione possono tranquillamente utilizzare un’abitazione sul fondo senza che questa perda il
requisito della ruralità.
Calamità naturali
Nuovi criteri per agevolazione operai a tempo
Per gli operai a tempo determinato che lavorano in aziende colpite da calamità naturale cambiano i criteri
per beneficiare delle agevolazioni previste. La nuova normativa modifica infatti la disciplina delle provvidenze
riconosciute dall’art. 21, com. 6. L. 223/1991, che prevedeva in favore degli iscritti negli elenchi anagrafici
dei comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche il riconoscimento, ai fini
previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, del numero di giornate necessarie
al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell’anno precedente. La nuova norma prevede un più
limitato ambito soggettivo di applicazione: la conferma delle giornate dell’anno precedente riguarda, infatti, i
lavoratori agricoli che:
- ricadono nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali delimitate ai sensi dell’art. 1, com.
1079, L. 296/2006 (tale delimitazione è rimessa alla regione);
- abbiano beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, com. 3, D.Lgs n102/2004.
In pratica, mentre con la vecchia norma era sufficiente, per accedere al beneficio, che il lavoratore fosse
iscritto negli elenchi anagrafici dei comuni colpiti, a prescindere dal fatto che l’impresa presso cui lavorava
fosse stata (o meno) danneggiata, con la nuova disciplina è necessario viceversa che l’impresa datrice di
lavoro ricada nelle aree delimitate ed abbia beneficiato degli eventi eccezionali. Le modifiche limitano l’entità
del beneficio: la conferma delle giornate dell’anno precedente riguarda solo quelle svolte in favore di imprese
che abbiano i requisiti innanzi descritti. Il lavoratore deve aver svolto almeno 5 giornate di lavoro nell’anno.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici Coldiretti.
Abolizione delle quote latte europee
E’ stato votato il 20 marzo il nuovo dossier predisposto dalla Commissione UE per verificare lo stato di salute
della PAC, che prevede lo smantellamento del regime quote latte entro il 2015 con una manovra a impatto
morbido, cioè con un aumento graduale delle quote dei vari Paesi. Il provvedimento, approvato dal Consiglio
agricolo, introduce un incremento del 2% già dalla campagna 2008-2009, con quattro successivi
adeguamenti dell’1% l’anno tra il 2010 e il 2014.
Il nostro Paese, inizialmente, passerà dall’attuale tetto di 10,53 milioni di tonnellate a 10,74 milioni, ma
anche a regime sarà difficile riequilibrare il rapporto tra produzione e consumi. Sono anni che Coldiretti
ribadisce che il sistema delle quote latte, a seguito dell’evoluzione che il mercato ha subito negli ultimi anni,
ha reso poco competitiva tutta la filiera. Non a caso le importazioni sono aumentate in modo esponenziale,
anche perché i produttori non potevano produrre di più. Se il sistema sarà abolito nel 2015, dovranno essere
inseriti subito elementi di compensazione. Coldiretti chiede un aumento della quota nazionale del 6 – 7%. A
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nostro avviso, un aumento generalizzato del 2% per tutti i Paesi UE si tradurrà in 8 milioni di tonnellate che
si riverseranno in buona parte sul mercato italiano, per cui riteniamo il provvedimento della Commissione
ingiusto e penalizzante solo per l’Italia.
Aggiornamento canoni di concessione
Con Determinazione n.D13/7 del 23 gennaio, la Direzione Attività produttive, servizio attività estrattive e
minerarie della Regione Abruzzo ha determinato per l’anno 2008 i seguenti canoni per l’estrazione di alcuni
dei materiali elencati nell’art. 1, nn. 1-2 della L.R. 54/1983:
- estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale: € 2,199 al metro
cubo, in caso di abuso € 3,428 salvo le ulteriori sanzioni previste dalla legge;
- calcare (con impiego di sostanze esplosive): € 0,593 al metro cubo;
- calcare (con impiego di mezzi meccanici): € 0,891 al metro cubo;
- ghiaia: € 1,099 al metro cubo;
- sabbia: € 1,373 al metro cubo;
- gesso: € 1,099 al metro cubo;
- argilla: € 0,608 al metro cubo;
- travertino: € 16,496 al metro cubo;
- pietra da taglio: € 9,558 al metro cubo.
Per i materiali su indicati, da calcare a pietra da taglio, in caso di abuso, i canoni saranno maggiorati del
20%. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici.
Registro dei trattamenti: sanzioni
Nonostante siano trascorsi sei anni dall’emanazione del Dpr 290/2001, non tutti gli acquirenti e gli utilizzatori
dei prodotti fitosanitari sono a conoscenza dell’obbligatorietà della tenuta del “registro dei trattamenti”,
anche detto “quaderno di campagna”. L’art. 42 del provvedimento legislativo stabilisce infatti che i predetti
soggetti debbono conservare, obbligatoriamente:
- per il periodo di un anno le fatture di acquisto, nonché copia del modulo di acquisto numerato
progressivamente a cura del venditore dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici
(T+), tossici (T) e nocivi (Xn);
- presso l’azienda il registro dei trattamenti effettuati, sottoscritto dall’utilizzatore.
Le modalità applicative del provvedimento, definite dal Mipaf con la successiva circolare del 30 ottobre 2002,
hanno precisato che la registrazione dei trattamenti effettuati con i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
molto tossici, tossici, nocivi, irritanti e non classificati utilizzati in azienda, deve essere annotata entro
trenta giorni dall’esecuzione degli stessi. Inoltre, il registro deve essere conservato almeno nell’anno
successivo a quello cui si riferiscono gli interventi annotati ed esibito su richiesta dell’autorità competente
che ha facoltà di effettuare controlli e riscontri presso le aziende agricole.
A tale proposito, pur non essendo state ancora definite le sanzioni previste in caso di inadempienza, le
autorità competenti ad eseguire i controlli, le ASL, la Regione hanno comunque la facoltà di comminarle ai
trasgressori ricavandole da altri provvedimenti legislativi.
La tenuta e la sottoscrizione del registro dei trattamenti rappresentano un adempimento del titolare
(proprietario o conduttore dell’azienda agricola); qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida
con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti, deve essere presente in azienda,
unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega sottoscritta dal titolare.
Nel caso in cui i trattamenti sono effettuati dal contoterzista, il registro deve essere compilato ugualmente
dal titolare dell’azienda riportando i dati indicati in apposito modulo rilasciato dal contoterzista stesso. In
alternativa, il contoterzista può annotare i singoli trattamenti sul registro dell’azienda, controfirmando ogni
intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari
con i quali effettuano con proprio personale i trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti
può essere conservato presso la sede sociale e compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, previa
delega rilasciatagli dai soci. Ma dove deve essere conservato il registro? In presenza di corpi aziendali
separati e distinti presso la sede legale dell’azienda agricola oppure, in alternativa, presso ciascuno dei corpi
aziendali (in questo caso il registro deve riportare solo gli interventi relativi al singolo corpo aziendale).
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Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per
la conservazione delle derrate alimentari e in ambito extragricolo (verde pubblico, diserbo dei canali, sedi
ferroviarie, ecc.) anche in questo caso se i trattamenti sono eseguiti da contoterzisti, il registro deve essere
compilato dal titolare o rappresentante legale dell’impresa o dell’ente mediante la registrazione dei dati
indicati nel modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista, oppure direttamente dal
contoterzista.
Ricordiamo che sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano i
prodotti fitosanitari esclusivamente nei giardini familiari e negli orti il cui prodotto è destinato al proprio
consumo.
Blue Tongue: misura a difesa degli allevamenti
In applicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2008, a decorrere dal 4 marzo 2008
non è più consentita l’importazione in Italia di animali sensibili alla Blue Tongue provenienti dalla Francia,
se non sottoposti ad un adeguato programma di vaccinazione che ne garantisca la sicurezza e la salute. La
misura è stata con forza richiesta da Coldiretti perché l’Itala importa da Oltralpe più del 50% dei bovini
destinati all’ingrasso, circa 1 milioni di capi vivi. Risultato: le autorità francesi, pur avendo sostenuto che la
decisione italiana non è conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento comunitario n. 1266 del 26
ottobre 2007, hanno deciso di mettere in opera a brevissima scadenza un Piano di vaccinazione di vitelli.
Sicurezza del lavoro
I compiti del Servizio Prevenzione
Il Ministero del lavoro ha recentemente precisato quali debbano essere i titoli formativi che devono essere in
possesso del datore di lavoro per svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In
particolare, non è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma solo
l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza della durata minima di 16 ore
che preveda i seguenti contenuti (D.M. 16 gennaio 1997):
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche e il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi e i piani di emergenza;
j) la prevenzione sanitaria
Il datore di lavoro deve inoltre trasmettere alla ASL la seguente documentazione (art. 10, D.Lgs 626/1994):
a) dichiarazione attestante la capacità di svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
b) dichiarazione attestante l’avvenuta valutazione dei rischi e la predisposizione del relativo documento
(o autocertificazione per le piccole imprese);
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e malattie professionali con riferimento agli ultimi tre
anni del registro infortuni;
d) attestazione della frequenza al corso di formazione (obbligatoria dal 1° gennaio 1997).
I casi che permettono lo svolgimento diretto dei compiti relativi al servizio di prevenzione:
a) aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
b) aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (a tempo indeterminato);
c) aziende della pesca fino a 20 addetti;
d) altre aziende fino a 200 addetti (escluse le aziende con rischi di incidenti rilevanti).
Riportiamo di seguito i titoli e la formazione richiesti per addetti e responsabili del servizio di prevenzione e
protezione:
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Servizio interno organizzato con dipendenti o Servizio esterno
Responsabile
Addetti
Possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore e, inoltre, possesso
di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento.
Possesso di un attestato di frequenza, con verifica del
l’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione
e gestione delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore e, inoltre, possesso
di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento.
Valutazione impatto ambientale in agricoltura
E’ stato pubblicato lo scorso gennaio il correttivo al Codice ambientale che interviene in ambito agricolo non
esclusivamente in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti, ma modifica anche alcune regole riguardanti
le procedure di valutazione ambientale. Sono rese più stringenti, nelle aree naturali protette, le soglie oltre le
quali scattano, per alcune tipologie di progetti agroforestali, le procedure Via (valutazione di impatto
ambientale) e Vas (valutazione ambientale strategica). Per quanto riguarda i progetti di interesse
agroforestale, il nuovo Codice ambientale prevede che vengano sottoposti a Via, ovunque siano ubicati, gli
impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 85mila posti per polli da ingrasso; 60mila
posti per galline; 3mila posti per suini da produzione (all. III). I vincoli si stringono invece per quanto
riguarda i progetti che, superando determinate soglie dimensionali, ricadono, anche parzialmente, all’interno
delle aree protette nazionali (ex L. 394/1991). Con l’entrata in vigore del nuovo Codice le soglie dimensionali
già individuate dal testo precedente, oltre le quali scattano le verifiche ambientali, sono state dimezzate
anche in riferimento agli interventi agricoli individuati nell’ambito degli allegati III e IV.
Nel dettaglio, in considerazione delle nuove soglie dimezzate, sarebbero soggetti dunque a Via (se ricadenti,
anche parzialmente, in aree protette) i seguenti progetti di nuova realizzazione di interesse agroforestale:
- gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi irrigazione e drenaggio delle terre, per una
superficie superiore ai 150 ettari;
- progetti di piscicoltura superiori a 2,5 ettari;
- ricomposizione fondiaria che interessi una superficie superiore a 100 ettari;
- cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria
intensiva con una superficie superiore a 5 ettari;
- iniziale forestazione superiore a 10 ettari;
- deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo superiore a 2,5 ettari; e, infine,
- impianti per allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello
derivante dal rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente
asservito all’allevamento.
Quest’ultima soglia, che individua la tipologia di intervento soggetti a valutazione ambientale, ha sostituito
nel nuovo testo i parametri puntuali indicati nel testo precedentemente in vigore (40mila posti pollame,
2mila posti suini di oltre 30 Kg, 750 posti scrofe). Restano tuttavia esclusi, anche nella nuova disciplina e
indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000
avicoli; 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (oltre 30 Kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50
posti bovini.
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