Cittadinanza Speciale della Città di Chieri per

Transcript

Cittadinanza Speciale della Città di Chieri per
CITTÀ DI CHIERI
Area Affari Generali - Servizi al Cittadino e all'Imprese
Regolamento
per il riconoscimento della
“Cittadinanza Speciale della Città di Chieri per IUS SOLI”
a minori stranieri nati in Italia
e residenti nella Città di Chieri
CITTÀ DI CHIERI
Regolamento per il riconoscimento della “Cittadinanza Speciale della Città di Chieri
per IUS SOLI” a minori stranieri nati in Italia e residenti nella Città di Chieri
ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina il riconoscimento simbolico di Cittadinanza Speciale ai minori
stranieri nati a Chieri o in Italia da genitori stranieri, residenti nel Comune di Chieri, di cui almeno
uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 06/02/2007, n. 30, o
sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del
D.lgs 25/07/1998, n. 286.
ART. 2 - CITTADINANZA SPECIALE
Il Comune di Chieri al fine di promuovere l’uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana che
nascono, vivono, crescono, studiano e lavorano in Italia e a Chieri in particolare, e di contribuire a
rimuovere gli ostacoli che la legislazione attuale frappone al raggiungimento di questo obiettivo sino
al riconoscimento da parte dello Stato della cittadinanza Italiana, istituisce un apposito registro della
“Cittadinanza Speciale della Città di Chieri” per IUS SOLI.
ART. 3 - PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE
Il responsabile del Servizio Sportello Unico verifica la sussistenza dei requisiti degli aventi diritto,
acquisisce la dichiarazione di volontà dei genitori del minore straniero e trasmette al Sindaco la
proposta di riconoscimento della Cittadinanza Speciale IUS SOLI.
ART. 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO
La “Cittadinanza speciale della Città di Chieri per IUS SOLI ” è un solenne riconoscimento della
comunità chierese concesso ai soggetti di cui all’articolo 1 e viene conferito dal Sindaco o da un suo
delegato nell’ambito di una cerimonia pubblica, da tenersi il 20 novembre di ogni anno, in
concomitanza con la GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA.
Il Sindaco o un suo delegato consegna ai minori stranieri nati in Italia, figli di immigrati stranieri e
residenti a Chieri, un’attestazione recante stemma e scritta della Città di Chieri, la dicitura
“Cittadinanza speciale IUS SOLI”, il nome e cognome del nato e dei suoi genitori, la sua nazionalità
e la data di nascita.
ART. 5 - REGISTRO DELLE CITTADINANZE SPECIALI
I riconoscimenti della “Cittadinanza Speciale IUS SOLI” vengono annotati in ordine cronologico in un
apposito Registro delle Cittadinanze IUS SOLI.
Si provvederà alla cancellazione dal registro di cui sopra:
a) per coloro che non siano nati a Chieri al trasferimento della residenza in altro Comune;
b) al raggiungimento della maggiore età.
ART. 6 – ONERI
Gli oneri riguardanti le attività disciplinate dal presente regolamento rientrano nelle rispettive
competenze della Segreteria del Sindaco, del Servizio Comunicazione e del Servizio Sportello
Unico.
ART. 7 – VIGENZA NORMATIVA
Il presente regolamento entra in vigore secondo le procedure previste dallo Statuto Comunale e
verrà pubblicato sul sito dell’Ente.
Il presente regolamento resterà in vigore sino all’approvazione da parte del Parlamento Italiano delle
modifiche legislative che prevedano il riconoscimento della cittadinanza italiana per “IUS SOLI” ai
minori stranieri.
via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIERI
 0119428.253 -  011947.02.50