congelare, surgelare, abbattere
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congelare, surgelare, abbattere
CONGELARE, SURGELARE, ABBATTERE ECC. Si fa spesso confusione in merito a questo argomento, non esistono infatti a tal proposito circolari Ministeriali attuabili sull’intero territorio nazionale, ma solo comunicazioni regionali, che come tali hanno per competenza una determinata area. Una prima necessità di autorizzare la congelazione dei prodotti alimentari è nata quando le aziende agrituristiche hanno esposto la problematica relativa alla conservazione di prodotti stagionali, altrimenti non utilizzabili. A tal proposito, molte regioni italiane hanno emanato delle circolari per permettere ai ristoranti di congelare prodotti per renderli così conservabili a medio-lungo termine. Ecco qui di seguito il contenuto di una circolare datata 30.08.04 della Regione Veneto: ”L’attività di congelamento delle derrate alimentari, sia di origine animale che vegetale, è lecitamente effettuabile presso tutte le strutture autorizzate ai sensi dell’art.2 della l.30/04/1962, n. 283, a patto che ne venga data formale comunicazione all’autorità sanitaria competente in ottemperanza all’art.27, II comma, lett. F) del D.P.R. 26/03/1980, n. 327. Quanto sopra è richiesto perché possa essere opportunamente valutata dagli organi di vigilanza la presenza in azienda di adeguate attrezzature per il congelamento delle derrate alimentari (comprendendo con tale termine, sia la fase di abbattimento della temperatura del prodotto, che quella della successiva conservazione). La presenza dell’apposito abbattitore di temperatura è disposizione cogente solamente nel caso si intenda congelare cibi cotti o precotti. Se viceversa l’attività di congelamento risulti limitata ad alimenti che non abbiano subito alcun processo di cottura, sempre che vengano poi utilizzati esclusivamente nella preparazione di cibi da somministrare nella stessa attività agrituristica, la presenza dell’abbattitore non sarà a priori necessaria; ma dovrà essere condotta dall’organo di vigilanza un’attenta analisi del rischio che terrà conto di vari fattori concorrenti nel condizionare l’idoneità igienico sanitaria del prodotto (caratteristiche tecniche dell’attrezzatura, grado di deperibilità della merce congelata, pezzatura, quantitativi complessivi, eventuale presenza di prodotto congelato in deposito…).” La circolare poi conclude estendendo queste disposizioni, nate per le attività agrituristiche a tutti gli esercizi di somministrazione che congelano prodotti: ”Lo scrivente Servizio ritiene infine che, per analogia a quanto esposto riguardo all’attività agrituristica, tale linea di condotta debba essere tenuta anche nei confronti di tutte le altre strutture in cui venga effettuato il congelamento di cibi per la successiva somministrazione al consumatore. E’ evidente, alla luce di queste disposizioni, che la responabilità nella somministrazione di alimenti ricade sul ristoratore, che dovrà a sua volta attraverso l’H.A.C.C.P., controllare la qualità del prodotto congelato, il tempo e le temperature di conservazione. SURGELATO e non CONGELATO La surgelazione è l’insieme di quattro operazioni fondamentali: -abbassamento rapido della temperatura del prodotto -conservazione del prodotto congelato a temperatura almeno –18°C. -mantenimento della confezione originale del prodotto -riduzione del tempo intercorso tra la produzione ed il congelamento rapido. Questo processo è sicuramente più adatto a produzioni industriali, anche per i costi che gli impianti di congelamento rapido hanno. Spesso infatti tali impianti sono collocati ad esempio su pescherecci da pesca o adiacenti a macelli. Le definizioni usate per esprimere il concetto di surgelazione non precisano quale debba essere la velocità di congelamento limite, né tantomeno la durata del congelamento stesso. Ci si limita a prescrivere genericamente che il prodotto debba essere raffreddato rapidamente in modo tale da superare il piu’ velocemente possibile la cosidetta “zona critica di temperatura”. Per “zona critica” si intende la fase compresa tra –1e -5°C., in cui la temperatura si mantiene per un lungo tratto costante prima di riprendere a declinare. Esempi di velocità di congelamento: ______________________________________________________________________________________________ 0,2 cm/h congelamento lento in un locale ad aria ventilata 0,5-3 cm/h congelamento in tunnel a circolazione d’aria forzata o in congelatore a piastre 10-100 cm/h congelamento ultrarapido per immersione in gas liquefatti (azoto, anidride carbonica) ______________________________________________________________________________________________ Lo SCONGELATO Come non è obbligatorio apporre sulle confezioni dei prodotti congelati dal ristoratore la data di scadenza, ma solo quella di confezionamento, così il limite di utilizzo di un prodotto scongelato è a discrezione di chi somministra l’alimento, purchè quest’ultimo rispetti le caratteritiche di idoneità igienico sanitarie. DOPPIO CONGELAMENTO E’ un procedimento che si rende spesso necessario per preparare prodotti lavorati a partire da materie prime di eccellente qualità (es. bastoncini di merluzzo, paste farcite ecc.). Esso comporta lo scongelamento parziale del pesce congelato in origine e in tale fase è necessario procedere con grande cautela per minimizzare le modificazioni strutturali di segno inverso a carico dei tessuti causate da un riscaldamento esterno. Quando lo spessore del prodotto che deve essere scongelato non è eccessivo, un decongelamento rapido ben calibrato, a microonde (riscaldamento interno), potrebbe rappresentare la soluzione tecnologica ottimale. In tutti i casi, se le condizioni operative (taglio, porzionamento, ecc.) che debbono portare al prodotto finale da ricongelare lo consentissero, sarebbe preferibile arrestare il decongelamento parziale di poco sotto o giusto in coincidenza del limite inferiore di temperatura della “zona critica” (-5°C.). FONTI: LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA: TECNOLOGIA, CONTROLLO E IGIENE DI LAVORAZIONE Giuseppe Arcangeli-Gianfranco Baldrati-Pietro Pirazzoli SSICA