tutto quello che l`iscritto all`aaroi-emac deve sapere sulla

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tutto quello che l`iscritto all`aaroi-emac deve sapere sulla
TUTTO QUELLO CHE L’ISCRITTO ALL’AAROI-EMAC DEVE SAPERE
SULLA CONVENZIONE ASSICURATIVA AAROI-EMAC/AON 2014-2016
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Quando e come devo attivarmi con l’assicurazione?
Nel momento in cui l’Assicurato, regolarmente iscritto all’AAROI-EMAC, è consapevole di aver cagionato
un danno o riceva una richiesta di risarcimento e/o un atto di citazione e/o un avviso di garanzia ovvero
qualsiasi atto di messa in mora da parte di un presunto danneggiato, o del suo legale, o della Struttura
Sanitaria presso la quale lavora, è necessario che egli:
1. compili e sottoscriva in ogni sua parte il modulo di denuncia scaricabile dalle pagine web dedicate alla
convenzione, linkate al sito dell’Associazione:
http://www.aaroiemac.it/site/home.html
2. invii il modulo, unitamente ai documenti ad esso allegati, al seguente recapito mediante posta
elettronica oppure fax oppure raccomandata A/R:
AON S.p.A. - Claims Division
mail: [email protected]
Fax: +39 02 8723.0070
Via A. Ponti 8/10 – 20143 Milano
Che tipo di informazioni e documenti devo raccogliere al fine di effettuare la denuncia?
La denuncia deve contenere le informazioni e i documenti di seguito elencati:
• I dati anagrafici e recapiti telefonici (compreso indirizzo mail) dell’Assicurato.
• Copia della richiesta di risarcimento e/o dell’atto di citazione e/o dell’avviso di garanzia ovvero di
qualsiasi atto di messa in mora.
• Dati anagrafici del danneggiato.
• Dettagliata descrizione del fatto con indicazione della data e del luogo nonché valutazione
dell’Assicurato su quanto contestato.
• Dati della Struttura ove si è verificato il fatto (indirizzo, recapiti telefonici, etc.), precisando se si tratta di
struttura pubblica o privata.
• Indicazione della qualifica professionale e dell’attività svolta dall’Assicurato all’atto del sinistro.
• Tipo di rapporto di lavoro intercorrente con la Struttura ove si è verificato il fatto e regime di lavoro al
momento e in relazione al fatto (ad es: rapporto di dipendenza, di consulenza e/o di collaborazione
libero-professionale, etc; regime di dipendenza “pura”, di libera professione “intramoenia” o
“extramoenia allargata”, di libera professione “pura”, etc.).
• Nel caso in cui l’accaduto sia stato all’origine segnalato dall’Assicurato alla Struttura Sanitaria sede di
lavoro: copia della comunicazione con cui l’Assicurato ha provveduto ad informare dei fatti la Struttura
Sanitaria.
• Eventuale copia della comunicazione di nomina del fiduciario legale e/o peritale indirizzata
dall’Assicurato alla Struttura Sanitaria di appartenenza in attivazione della copertura assicurativa a tal
fine stipulata dall’Ente stesso per suo conto.
• Copia della dichiarazione, da farsi rilasciare dalla Struttura Sanitaria, di apertura del sinistro sulle
polizze di RC e Tutela Giudiziaria della Struttura stessa.
• Eventuale copia della denuncia di sinistro inoltrata dall’Assicurato ad altra Compagnia presso cui,
eventualmente, egli abbia stipulato polizza personale per la RC Professionale operante alla data di
avvenimento del sinistro e/o alla data di ricevimento della richiesta danni e/o alla data della notifica di
atto giudiziale, con copia allegata del relativo contratto assicurativo.
• Copia del certificato assicurativo polizza AAROI-EMAC (se l’Assicurato gode della copertura di primo
rischio).
• Elencazione dei Colleghi con i quali ha svolto la sua opera professionale con indicazione per ciascuno
di:
- ruolo
- qualifica professionale
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- dati anagrafici
• Dichiarazione firmata circa la conoscenza o meno di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Fatta la denuncia ad AON, che cos’altro devo fare?
Occorre inviare al Broker AON qualsiasi documento che si riferisca al sinistro.
E’ molto importante che il medico non intraprenda nessuna azione personale nei confronti dei
reclamanti (risposte, precisazioni) ma si limiti unicamente ad inviare tutta la documentazione ai
recapiti sopra indicati.
Se il paziente è deceduto come mi devo comportare e a che cosa devo fare attenzione?
Nell’ipotesi di evento mortale, occorre attivarsi per partecipare con un proprio consulente fiduciario
all’espletamento dell’autopsia. In tal caso, ci si può rivolgere al Presidente Regionale AAROI-EMAC per
la individuazione del collega da nominare come Consulente di parte per l’esame autoptico.
Chiedere prontamente alla propria Azienda l’attivazione dell’assistenza legale, ex art. 25 del CCNL 08
giugno 2000, in sede penale comunicandolo immediatamente al Broker AON nel rispetto delle procedure
sopra indicate.
E’ importante partecipare con un proprio consulente all’autopsia?
I risultati di questo accertamento c.d. “irripetibile” saranno tenuti presenti come fonte di prova, sia nella
fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale e non potranno essere variati, se non assai
difficilmente, da una successiva riesumazione della salma.
Da qui la necessità di predisporre subito un presidio difensivo di ordine tecnico potenzialmente idoneo a
verificare l’operato e la conseguente descrizione clinica fattane degli effettivi dati riscontrati in sede
autoptica dal consulente nominato dal P.M.
In quella sede il proprio consulente tecnico di parte potrà fare inserire a verbale le sue osservazioni e i
suoi rilievi e potrà redigere un proprio elaborato scritto da acquisire agli atti di causa.
Può capitare che il Pubblico Ministero disponga un accertamento tecnico: come mi devo
comportare?
Può accadere che il P.M. disponga un accertamento tecnico sulle condizioni e sugli esiti morbosi del
paziente, incaricando un proprio consulente e dandone avviso all’indagato nonché al suo difensore. In
questo caso, chi in effetti espleta l’atto tecnico è un professionista fiduciario nominato dal P.M.
In una situazione di tal genere, il codice di procedura penale offre un rimedio per evitare che un’ipotesi
tecnica avanzata dal consulente di parte pubblica diventi la tesi dell’Accusa, senza un riscontro più
obiettivo.
È previsto, infatti, che la persona sottoposta alle indagini - e per essa il suo difensore - possa formulare
una “riserva di promuovere incidente probatorio”. A fronte di tale richiesta difensiva, il P.M. dispone che
“non si proceda agli accertamenti, salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente
compiuti”. Se il P.M., malgrado l’espressa riserva formulata, ha ugualmente disposto di procedere
direttamente agli accertamenti, i relativi risultati “non possono essere utilizzati in dibattimento”. Quando la
difesa dell’indagato formula la riserva di cui sopra, il P.M. si astiene (salvo casi eccezionali) dall’incaricare
un suo consulente ed invia gli atti al Giudice delle Indagini Preliminari, affinché questi disponga
l’espletamento dell’atto con le modalità più garantistiche dell’incidente probatorio: cioè, il G.I.P. nominerà
un suo perito che accerterà la situazione dei fatti esprimendo il proprio giudizio in contraddittorio anche
con il consulente tecnico nominato dall’Assicurato iscritto all’AAROI-EMAC.
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Nel caso in cui io sia coinvolto in un procedimento penale a quali documenti devo prestare
particolare attenzione?
La prima difesa penale del medico è la Cartella Clinica: perciò, se possibile, prima che la cartella venga
sequestrata, è opportuno ottenerne una copia, per modo che la difesa tecnica in sede penale possa
decidere al più presto la strategia, senza dover attendere, per conoscerne il contenuto, la fine delle
indagini preliminari o l’espletamento di una consulenza o di una perizia.
Altri aspetti di rilievo?
Non si deve sottovalutare il ruolo del Consenso Informato.
Nelle attività chirurgiche è bene che sia specificatamente indicato (e descritto nel suo svolgimento), nella
relativa cartella, il tipo di intervento e i ruoli da ciascuno svolti tempo per tempo: negli interventi chirurgici
è infatti incombente la “responsabilità di equipe”.
Per evitare un giudizio di corresponsabilità, altro buon comportamento da praticarsi è quello di dare conto
in cartella clinica, da parte del medico di guardia e anche del medico del reparto, dei consulti che egli
richiede a specialisti di altre discipline e del tipo di cure che questi hanno prescritto nei rispettivi orari. In
ogni caso, è opportuno avere buona memoria di chi ha assistito all’intervento oggetto di indagine.
APPROFONDIMENTI SULLA COLPA GRAVE
Che cos’è la “Colpa Grave” e perché è importante per il medico essere assicurato anche per la
“Colpa Lieve”?
In base a quanto dispone il DPR n° 3 del 1957, le Aziende sanitarie e Ospedaliere che hanno risarcito
un danno al paziente - direttamente o per il tramite del loro assicuratore - hanno l'obbligo di esercitare la
rivalsa avanti la Corte dei Conti nei confronti del medico responsabile del danno in tutti i casi in cui il
comportamento di quest'ultimo sia connotato da dolo o “Colpa Grave”.
Nel nostro ordinamento giuridico manca una definizione di Colpa Grave. Per tale ragione, la
giurisprudenza è spesso orientata a ritenere che tutti i casi di colpa medica (civile e penale)
possano essere classificati come “gravi” in quanto lesivi del bene “salute” costituzionalmente
protetto dall'art. 32 della Costituzione.
La norma del 1957 non aveva trovato applicazione in ambito sanitario: solo a seguito di una sentenza
della Corte dei Conti del Piemonte del 1997 (riguardante un ginecologo ed un ortopedico) tale norma è
esplosa nella sua efficacia creando, conseguentemente, un enorme problema assicurativo per i medici
dirigenti pubblici, la cui responsabilità per “Colpa Grave” (e la relativa polizza) non ha più potuto essere
assicurata a carico oneroso dell’Ente.
Per tale ragione, i CCNL dell’area medica prevedono che le Aziende Sanitarie offrano ai loro dipendenti
la possibilità di aderire (a pagamento) ad una polizza assicurativa specifica per la “Colpa Grave” (detta
anche “Rinuncia alla Rivalsa”), che era originariamente compresa nella copertura di responsabilità civile
stipulata dall'Ente.
Che cosa è cambiato oggi in materia di “Colpa Grave”?
Dal 2009 tutto è cambiato: la Finanziaria ha stabilito per gli Enti Pubblici il divieto di stipulare per i
dipendenti una polizza inserita nella stessa polizza dell'Ente o appendice di questa.
Quindi oggi le Aziende Sanitarie devono avere una polizza “base” diversa e distinta da quella “per colpa
grave” dei propri dipendenti, anche se possono permettere al proprio assicuratore o al proprio broker
assicurativo di utilizzare il bacino dei propri dipendenti per diffondere polizze individuali.
Alcune ASL e AO si sono adeguate a questo divieto, convenzionandosi con un Assicuratore o con un
Broker per polizze “per colpa grave” regolarmente stipulate e pagate dai propri dipendenti
singolarmente; tuttavia, queste polizze sono connotate da condizioni contrattuali spesso inadeguate o
con coperture che possono risultare inefficaci.
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Altre ASL e AO hanno semplicemente ignorato il divieto contenuto nella Finanziaria 2009, mantenendo
in essere, rinnovando, o peggio stipulando ex novo polizze assicurative in contrasto con questo divieto.
A che cosa devo fare attenzione nel valutare una polizza di sola “Colpa Grave”?
Per fare un esempio, si pensi che, normalmente, le polizze assicurative di colpa grave prevedono come
definizione di “Sinistro” la “azione di rivalsa intrapresa dall'Ente di appartenenza”: in altre parole, ai fini
della polizza stipulata il medico potrà validamente aprire un “sinistro” solo quando vi sia una “azione di
rivalsa” esercitata dall’Ente presso cui lavora. Ora, si consideri che:
• fra il giorno in cui si è verificato il danno e quello in cui avviene in concreto il risarcimento (dopo tutti i
gradi di giudizio) passano in genere 10/15 anni. Solo a questo punto verrà coinvolta la Corte dei
Conti. Ad esempio, dalla banca dati delle sentenze della Corte dei Conti emerge che a tutt'oggi la
disciplina di oncologia è stata oggetto di 9 (nove) sentenze di responsabilità (dal 2005 al 2009)
riguardanti fatti che si sono verificati dal 1990 al 1997.
• tutte le polizze assicurative coprono solo le richieste di risarcimento danni pervenute durante il
periodo di validità del contratto assicurativo ma non conosciuti prima della stipula dello stesso.
Ne consegue che, qualora il medico abbia stipulato una polizza di sola colpa grave, potrebbe
trovarsi nella condizione di non poter aprire il sinistro fino al verificarsi dell’azione di rivalsa (che
potrebbe avvenire anche a distanza di molti anni): in tal caso, quando verrà colpito dalla rivalsa,
non potrà aprire il sinistro se (come spesso accade) sarà cambiato l’assicuratore, in quanto il
nuovo assicuratore non coprirà fatti già noti. In tal caso, avrebbe pagato una polizza inefficace.
Come posso tutelarmi adeguatamente?
A fronte di questa situazione di crescente incertezza, dal 2003 l’AAROI (oggi AAROI-EMAC) offre ai
propri Iscritti una convenzione assicurativa efficace e stabile, con condizioni contrattuali incomparabili
rispetto al mercato tradizionale e a costi assolutamente competitivi.
L’iscrizione all’AAROI-EMAC dà diritto a:
• una polizza RC di “Secondo Rischio” e una polizza di Tutela Legale “Base”, entrambe comprese
nell’iscrizione all’Associazione;
• la possibilità di stipulare una polizza RC di “Primo Rischio” e una polizza di Tutela Legale
“Integrativa”, che completano le polizze suddette.
La polizza RC AAROI-EMAC/AMTRUST tramite AON SpA copre la “Colpa Grave”?
Sia la polizza di 1° che quella di 2° Rischio coprono tanto la colpa “lieve” quanto la colpa “grave”:
l’articolo 10 delle condizioni di polizza – Oggetto dell’assicurazione – recita:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore
o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata sul Modulo di
Adesione.
La polizza di 2° Rischio prevede una franchigia di 750.00 euro, che viene completamente coperta
dalla stipula della polizza di 1° Rischio.
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QUALI SONO OGGI LE NECESSITA’ ASSICURATIVE DEL MEDICO ANESTESISTA
RIANIMATORE E DEL MEDICO DI EMERGENZA E DI AREA CRITICA?
L’AAROI-EMAC, da sempre attenta alle necessità dei propri Iscritti, ha anche quest’anno riesaminato le
esigenze assicurative legate alla responsabilità civile professionale del medico alla luce delle ultime
disposizioni contrattuali e normative, con particolare e naturale attenzione tanto alla loro attuale
applicazione pratica quanto al loro prevedibile prossimo impatto nelle realtà lavorative in cui opera il
medico anestesista rianimatore, di emergenza e di area critica.
La convenzione assicurativa è ormai una realtà consolidata da anni, progettata sin dall’inizio su misura
per gli Iscritti AAROI-EMAC, costantemente rinnovata e migliorata nonché competitiva nei costi.
L’impegno congiunto di AAROI-EMAC e di AON in questa direzione può essere tanto più
adeguatamente compreso e apprezzato quanto più diffuse e corrette sono le conoscenze che i medici
interessati possiedono in un ambito di grande e sempre maggior rilevanza nel lavoro di tutti i giorni, e
non solo allorché si verifichi un problema.
I medici devono conoscere la natura e la consistenza delle diverse garanzie assicurative in tema di
responsabilità professionale, e non devono essere in questo scoraggiati dalla sua complessità, che può
e deve essere superata con un approccio sistematico.
Una volta acquisita la necessaria conoscenza, la scelta di affidarsi a una soluzione assicurativa tra le
tante presenti sul mercato deve essere fatta con estrema attenzione e sulla base di elementi concreti,
cioè chiaramente scritti sulla polizza, l’unico documento che nel momento del bisogno abbia valore di
contratto assicurativo.
Se si vogliono evitare brutte sorprese nella valutazione di una polizza non bisogna limitarsi a considerare
premi e massimali ma bisogna valutare ogni singola clausola.
Una inadeguata o insufficiente copertura assicurativa significa rischiare ogni giorno
il proprio patrimonio personale!
Per questi motivi AAROI-EMAC e AON hanno preparato questo documento, che riassume in modo il più
possibile completo e comprensibile le responsabilità di cui si può essere chiamati a rispondere e le
corrispondenti possibili coperture assicurative.
Nel ricordare che ormai da diversi anni la responsabilità civile professionale del medico non è più extracontrattuale, bensì contrattuale, se ne riassumono di seguito i diversi tipi:
1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per il medico libero professionista è sempre a suo proprio
carico, mentre per il medico dipendente essa è attualmente coperta, come disposto
contrattualmente, dall’Azienda di appartenenza attraverso un’apposita polizza “base” o in certi casi
attraverso il patrimonio aziendale (salvo la rivalsa in caso di colpa grave).
Attenzione: in ogni caso la Struttura Sanitaria tutela non il medico dipendente, ma unicamente il
suo operato per conto della Struttura: questo significa che il medico dipendente senza una polizza
assicurativa personale non ha alcuna possibilità di scegliersi gratuitamente né il legale né il consulente
tecnico di fiducia, ma deve affidarsi a quelli di fiducia della Struttura.
Quando esiste, la polizza aziendale “base” presenta spesso grossi limiti quanto a importo e tipo di
massimale, franchigia, garanzia pregressa e postuma, eventuali esclusioni più o meno esplicite della
libera professione e/o dell’attività lavorativa in area a pagamento, etc.
Per giunta esistono Strutture Sanitarie non dotate di polizza assicurativa “base” (per disdetta subita, o
per scelta aziendale, o addirittura regionale).
Sempre maggior considerazione merita infine il possibile conflitto di interessi tra Struttura
Sanitaria, medico dipendente, altri operatori medici e non medici, in ipotesi di responsabilità
condivise.
In questi casi, che si verificano spesso, è facile comprendere come il possibile conflitto di interessi tra i
soggetti coinvolti potrebbe portare a ricercare una colpa grave del singolo medico, che scaricherebbe
anche solo in parte altri dalle proprie responsabilità (p. es. logistiche e/o strutturali e/o organizzative,
etc.): il medico non assicurato con una propria polizza personale di 1° rischio non è quindi
adeguatamente tutelato!
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2) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) in caso di colpa grave: in caso di risarcimento a seguito
di condanna per colpa grave l’Azienda è tenuta dalla Corte dei Conti a rivalersi sul medico
dipendente, cioè a farsi rifondere da questi le somme risarcite e le relative spese sostenute.
Attenzione: in questo caso l’Azienda diviene automaticamente parte danneggiata, quindi opposta
al suo dipendente, il quale deve risarcirle il danno patrimoniale arrecatole: questo significa che il
medico senza un’altra polizza validamente operante rischia il proprio patrimonio personale!
Alcune Aziende Sanitarie offrono ai propri medici dipendenti la possibilità di aderire ad una “copertura
antirivalsa per colpa grave”, solitamente attraverso il pagamento di un premio (in genere 40-50 euro
mensili) trattenuto in busta paga.
Il premio di 480/600 euro annui, che può sembrare conveniente, rappresenta un costo tutt’altro che
indifferente, essendo riferito alla sola copertura assicurativa della colpa grave, per di più soggetta a
importanti limitazioni di efficacia. Di seguito alcuni esempi.
Qualora la polizza “antirivalsa” (con premio a carico del medico dipendente) sia separata rispetto alla
polizza RCT principale dell’Azienda, essa è validamente operante, ma sempre con tutti gli stessi limiti di
cui al punto 1). Non solo: un’ulteriore limite di una polizza “antirivalsa” separata rispetto alla polizza RCT
principale dell’Azienda, se stipulata con un Broker diverso o comunque con una Compagnia diversa,
risiede nel possibile conflitto di competenze.
Qualora invece la polizza “antirivalsa” sia un’appendice e/o un’estensione della polizza RCT principale
dell’Azienda (come avviene nella maggior parte dei casi), essa potrebbe essere contestata dalla Corte
dei Conti e quindi addirittura risultare del tutto inefficace nonostante i premi pagati.
Altri esempi frequenti sono rappresentati da polizze di “copertura antirivalsa per colpa grave” aziendali
originariamente articolate su sottostanti polizze “base” non più esistenti, o per qualunque motivo non
validamente operanti.
Infine, a quanto sopra vanno ad aggiungersi la confusione generata da alcune prassi a dir poco
inopportune poste in essere da alcune Aziende, prima fra tutte l’abitudine a risarcire extra-giudizialmente
le richieste di risarcimento “minori” a totale insaputa dei propri dipendenti coinvolti, con effetti a lungo
andare dannosi sulla corretta gestione del rischio clinico e sul contenimento delle richieste risarcitorie
ingiustificate.
Un’altra prassi quantomeno arbitraria da parte di alcune Aziende, che pur non avendo fondamento
giuridico inizia a diffondersi causando non pochi problemi, consiste nel risarcimento extragiudiziale al
dante causa e nella contestuale richiesta al medico dipendente di rifusione delle somme risarcite e delle
relative spese attraverso la sua polizza assicurativa personale!
Anche in questi casi gli interessi della Struttura Sanitaria possono essere in contrasto con quelli
del medico dipendente, e chi non è assicurato con una propria polizza personale di 1° rischio
non è adeguatamente tutelato. L’adesione alla “copertura antirivalsa per colpa grave” aziendale
non è quindi sufficiente!
3) Responsabilità Amministrativa verso l’Azienda e/o verso altri Enti Pubblici per danno
patrimoniale imputabile dall’Azienda al medico: non è e non può essere ricompresa nelle garanzie
prestate dalle polizze aziendali.
Attenzione: in questo caso l’Azienda rappresenta la parte danneggiata, quindi opposta al medico
dipendente!
4) Responsabilità “per danno all’immagine”: non è e non può essere ricompresa nelle garanzie
prestate dalle polizze aziendali.
Attenzione: in questo caso l’Azienda rappresenta la parte danneggiata, quindi opposta al medico
dipendente!
5) Tutela Legale: sempre limitata alla RCT, nel caso delle polizze aziendali non prevede mai la libera
scelta del legale né del consulente tecnico di fiducia.
Attenzione: anche per quanto riguarda la tutela legale l’Azienda ha interesse a tutelare non il
medico dipendente, ma unicamente il suo operato come posto in essere per proprio conto, con
considerazioni analoghe a quelle già espresse a proposito della Responsabilità Civile verso Terzi
(RCT)!
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Tutte le responsabilità sintetizzate nei punti 2), 3) e 4) riguardano il danno patrimoniale
reclamabile dall’Azienda in caso di comportamenti attivi e/o omissivi: in particolare, quelle
sintetizzate nei punti 3 e 4 sono in via di sempre crescente attribuzione ai medici, e tanto
maggiori in funzione della posizione dirigenziale ricoperta, anche in ragione delle sempre più
stringenti normative, nazionali e regionali, inerenti la corretta compilazione della documentazione
clinica.
Da quanto detto appare evidente come le esigenze assicurative
del medico dipendente non siano in realtà molto diverse
da quelle del medico libero professionista!
Quindi è altrettanto evidente come per ogni medico
la miglior garanzia assicurativa possibile sia una polizza
personale, di 1° rischio, e per ogni grado di colpa!
Alla luce di tutte queste considerazioni AAROI-EMAC raccomanda a tutti i suoi Iscritti di valutare
accuratamente la propria situazione assicurativa, con particolare attenzione ai limiti contenuti nelle
clausole delle eventuali polizze aziendali esistenti, tenendo presente che:
a. l’iscrizione all’AAROI-EMAC comprende un’assicurazione di 2° rischio convenzionata con
AMTRUST/AON, che alle sue specifiche condizioni di polizza estende il massimale di qualsiasi altra
polizza comprensiva di colpa grave validamente operante;
b. la sottoscrizione della polizza di 1° rischio convenzionata AMTRUST/AON comprende la colpa grave
e quindi si integra con quella di 2° rischio alle sue specifiche condizioni di polizza, prevedendo in
aggiunta anche la copertura dei danni arrecati all’immagine dell’Azienda di appartenenza per colpa
grave;
c. entrambe le polizze, consultabili attraverso il sito web http://www.aaroiemac.it/, hanno costi
fortemente competitivi, comprendono la Tutela Legale in ambito civile, penale, amministrativo con la
libera scelta del legale e del consulente tecnico di fiducia.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA AAROI-EMAC/AON
RISPETTO AD ALTRE OFFERTE PRESENTI SUL MERCATO
LA COPERTURA DI OGNI GRADO DI COLPA
Altre assicurazioni prevedono la copertura della sola colpa grave: qualora il medico abbia stipulato una
polizza di sola colpa grave, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter aprire il sinistro fino al
verificarsi dell’azione di rivalsa (che potrebbe avvenire anche a distanza di molti anni): in tal caso,
quando verrà colpito dalla rivalsa, non potrà aprire il sinistro se (come spesso accade) sarà cambiato
l’assicuratore, in quanto il nuovo assicuratore non coprirà fatti già noti. In tal caso, avrebbe pagato una
polizza inefficace.
La convenzione AAROI-EMAC/AON copre ogni grado di colpa!
L’ADESIONE SVINCOLATA DA PRECEDENTI SINISTRI
Altre assicurazioni prevedono l’adesione subordinata all’accettazione della Compagnia: questo
significa che i colleghi che in passato sono stati coinvolti (magari solo perché in servizio al momento del
fatto) in un sinistro (anche solo presunto) non sono in genere accettati.
L’accettazione della Compagnia, sulla base della storia del medico, rischia di essere veramente
penalizzante per quei colleghi che sono stati coinvolti, loro malgrado, in un sinistro.
La convenzione AAROI-EMAC/AON non richiede l’accettazione della Compagnia!
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LA DURATA DEL CONTRATTO (TACITO RINNOVO)
Altre assicurazioni non prevedono il tacito rinnovo o, forse peggio, su questo punto sono
sibilline: il tacito rinnovo, per essere tale, deve essere esplicitamente previsto.
E’ fondamentale sottoscrivere un contratto che preveda il tacito rinnovo: i contratti senza tacito rinnovo
cessano alla scadenza e devono essere sostituiti da un nuovo contratto: il nuovo contratto, nascendo “ex
novo”, non recepisce, ad esempio, la retroattività del contratto precedente, lasciando quindi
pericolosamente scoperte ampie finestre temporali. Un contratto con tacito rinnovo, al contrario,
garantisce la retroattività maturata.
E’ quindi estremamente importante avere la possibilità di mantenere lo stesso contratto assicurativo per
garantirsi la continuità della copertura.
La convenzione AAROI-EMAC/AON, sia per la polizza di 1° che per quella di 2° rischio, prevede il
tacito rinnovo annuale per i tre anni di durata della convenzione!
IL MASSIMALE
Altre assicurazioni prevedono massimali altisonanti, il cui ammontare è in realtà ridimensionato
da altri elementi contrattuali.
Ci sono, ad esempio, polizze che presentano un massimale cosiddetto “aggregato” di 5.000.000 per
sinistro, per anno e per periodo assicurativo: peccato che il periodo assicurativo sia di 5 anni! Questo
significa avere un massimale di 5.000.000 per 5 anni e non per anno…
Quindi è bene che il massimale sia congruo (2.000.000 di euro per un dipendente pubblico sono
sufficienti) ma è anche necessario prestare attenzione alle altre definizioni contrattuali.
La convenzione RC AAROI-EMAC/AON di 1° Rischio prevede un massimale complessivo, per
sinistro e per anno, di 3.000.000 di euro!
LA CHIARA DEFINIZIONE DI SINISTRO
Altre assicurazioni prevedono definizioni di sinistro piuttosto vaghe: è sempre estremamente
importante che la definizione di sinistro sia dettagliata, oltre che chiara e trasparente. Ci sono molti
contratti che definiscono come “sinistro” l’azione di rivalsa, altri che considerano sinistro la richiesta di
risarcimento da cui deriva l’azione di rivalsa durante il periodo di assicurazione. In questi casi la prima
richiesta di risarcimento o l’avviso di garanzia non sono considerati sufficienti per aprire il sinistro: ne
consegue che, se il contratto cessa prima dell’inizio dell’azione di rivalsa, quel sinistro (non essendo
considerato tale) non sarà coperto da quell’assicuratore (né da quello che lo sostituisce perché fatto
noto). Visto che i tempi in cui viene effettuata un’azione di rivalsa sono, in media, 8-10 anni dalla prima
notizia di sinistro è molto probabile che l’assicuratore sia, nel frattempo, cambiato, e che la nuova
polizza non possa essere validamente operante!
Affinché il medico coinvolto in un sinistro sia adeguatamente tutelato sino alla conclusione di tutto l’iter
processuale (compreso il giudizio presso la Corte dei Conti) occorre che nella sua polizza assicurativa
sia chiaramente definito il sinistro in relazione ai suoi obblighi di assicurato e alla validità della garanzia.
Un esempio di definizione di sinistro dettagliata, chiara e trasparente:
Per "richiesta di risarcimento" si intende:
I) la comunicazione scritta (esclusa la querela e il procedimento penale) con la quale il terzo manifesta
all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Danni o Perdite Patrimoniali cagionati da fatto
colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale
richiesta di essere risarcito di tali Danni o Perdite Patrimoniali;
II) la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
III) l’azione giudiziaria civile promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste
dall’oggetto di questa assicurazione;
IV) la notifica all’Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale instaurato nel Periodo di
Assicurazione, un Terzo si sia costituito “Parte Civile”;
V) la ricezione, da parte dell’Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui
al D. Lgs 28/2010.
La convenzione AAROI-EMAC/AON contiene TUTTE le suddette definizioni!
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TUTTO QUELLO CHE L’ISCRITTO ALL’AAROI-EMAC DEVE SAPERE
SULLA CONVENZIONE ASSICURATIVA AAROI-EMAC/AON 2014-2016
L’OPERATIVITA’ IN CASO DI ALTRE POLIZZE COESISTENTI
Altre assicurazioni prevedono che qualora al momento della stipula vi sia già una polizza
assicurativa che garantisce lo stesso rischio (ad esempio, la polizza che assicura la Struttura
presso cui si presta la propria opera) la copertura operi SEMPRE in 2° rischio con una franchigia
pari al massimale della polizza di 1° rischio sottostante (ad esempio quella della Struttura):
questa franchigia resta sempre dello stesso importo anche se la prima polizza non esiste più o non sia
più validamente operante. Il che significa che queste assicurazioni non saranno mai operative nel caso
in cui la polizza di 1° rischio sottostante non sia efficace per qualsiasi motivo.
Facciamo un esempio per chiarire.
Nel 2014 un medico – che lavora in una Struttura Sanitaria dotata di una polizza di 1° rischio che
prevede un massimale pari a 5 milioni di euro – stipula con una certa Compagnia un’assicurazione
operante sempre a 2° rischio, attirato da un premio apparentemente conveniente (assicurazione X).
Nel 2015 scade la polizza della Struttura Sanitaria e questa (come quasi sempre accade) cambia
assicuratore, contraendo con lo stesso una nuova polizza con una garanzia pregressa di 2 anni). Nello
stesso anno la Struttura Sanitaria e il medico ricevono una richiesta di risarcimento danni riferita ad un
fatto accaduto prima del 2012. Il nuovo assicuratore della Struttura Sanitaria rifiuta il sinistro in quanto
antecedente al suo contratto. L’assicurazione X, a sua volta, imputerà al medico la franchigia di 5 milioni
di euro: cioè fino a 5 milioni di euro sarà il medico stesso, nonostante fino a quel momento sia stato
convinto di essere garantito da una polizza assicurativa già pagata, a rimetterci il proprio patrimonio!
La convenzione AAROI-EMAC/AON opera a 2° rischio in presenza di altre polizze sottostanti, ma
in caso di inoperatività di queste agisce sempre a 1° rischio!
IL NULLA OSTA ALLA DISDETTA DEL SINGOLO IN CASO DI SINISTRO
Pressoché tutte le altre assicurazioni prevedono che il singolo medico possa essere disdettato
dopo ogni sinistro, lasciandolo senza copertura: sono quindi evidenti tutte le considerazioni
espresse a proposito della pericolosa scopertura di ampie finestre temporali.
Importante: per la RC, la disdetta assicurativa della singola adesione, da parte della Compagnia,
per sinistrosità, può avvenire SOLO previo nulla-osta dell’AAROI-EMAC!
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