NORMATIVA TECNICA NEL SETTORE DEL GPL PER USO

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NORMATIVA TECNICA NEL SETTORE DEL GPL PER USO
NORMATIVA TECNICA NEL SETTORE DEL GPL PER USO NAUTICO
Il GPL si propone come una soluzione possibile ai problemi di inquinamento atmosferico e delle
acque derivanti dall’uso delle imbarcazioni da diporto, e non solo.
Tanto che l’industria dei motori marini, le Istituzioni e le Associazioni di consumatori, nonché le
Associazioni di categoria si sono attivate affinché la soluzione GPL possa essere realmente
adottata e implementata a livello di mercato.
Per raggiungere questo obiettivo si è dovuto innanzitutto colmare il vuoto normativo presente
sia nel campo degli impianti di alimentazione per le barche sia nell’ambito della sicurezza
antincendio degli impianti di rifornimento.
Grazie al costante lavoro di esperti qualificati, se prima non esisteva nessun tipo di riferimento
normativo, oggi, invece, il quadro regolamentare è chiaro e definito.
Norma UNI EN 15609:2009 che stabilisce le specifiche tecniche per la progettazione
e costruzione di imbarcazioni alimentate a GPL e per la conversione a GPL delle unità
già in uso:
In sede europea, presso il CEN, è stato creato un gruppo di esperti (TC286/WG6) volto a
sviluppare un apposito standard tecnico europeo per le imbarcazioni a GPL.
La norma prodotta persegue i seguenti principali scopi:
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adeguare le prescrizioni tecniche in uso autotrazione alle specifiche esigenze
tecniche dell’uso nautico ed in particolar modo del diporto, tenendo conto delle
normative già esistenti riguardanti la sicurezza degli impianti di GPL per uso
combustione presenti sulle barche;
comprendere nel campo di applicazione della norma sia le installazioni in originale
(OEM) sia quelle in post-vendita;
creare uno standard di riferimento non solo per le realizzazioni in campo diporti
stico, ma anche per quelle per uso commerciale;
ottimizzare lo standard tecnico massimizzando l’uso del contesto normativo ISOCEN già sviluppato dal TC 188 per la nautica da diporto;
assicurare la corrispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva
94/25/CE sulle unità da diporto, come da ultimo modificata dalla direttiva
2003/44/CE.
Infatti, avendo ricevuto un mandato specifico dalla Commissione Europea a predisporre uno
standard da armonizzare con la direttiva 94/25/CE sulle unità da diporto, il gruppo CEN ha
dovuto tenere in considerazione le prescrizioni essenziali di tale disciplina e delle norme
tecniche già armonizzate con la stessa.
Dato però l’interesse degli operatori commerciali al GPL e lo stimolo delle amministrazioni locali
ad utilizzare tecnologie più pulite, gli esperti hanno allargato il campo di applicazione dello
standard anche alle realizzazioni ad uso commerciale.
Va evidenziato in ultimo che la norma non si è limitata a descrivere le modalità di installazione
degli impianti di alimentazione a gas sulle barche ma ha dovuto anche affrontare gli aspetti
costruttivi dei singoli componenti del sistema GPL.
In pratica, si sono dovute adattare in modo appropriato al mondo della nautica le prescrizioni
tecniche dell’autotrazione, tenendo conto, in particolar modo, dell’ambiente più corrosivo
rispetto a quello stradale e del loro utilizzo su una imbarcazione, che ha sicuramente un
configurazione più complessa di quella di un autoveicolo.
Decreto del Ministero degli Interni del 6 ottobre 2009 Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l´esercizio degli
impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico:
Su mandato del CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, si è costituito un gruppo di esperti al fine di produrre una norma di prevenzione incendi
per gli impianti di distribuzione di GPL ad uso nautico.
Anche in questo caso l’approccio normativo al settore del GPL per la nautica è stato fortemente
condizionato dall’esperienza maturata nel settore autotrazione, in particolare si è tenuto conto
delle prescrizioni tecniche contenute nel DPR 340/03 recante la disciplina di prevenzione
incendi per i punti vendita stradali.
Grazie a questo tipo di approccio si è arrivati ad avere per gli impianti ad uso nautico un lay
out più compatto rispetto a quello imposto agli impianti di distribuzione stradale.
I risultati a cui si è arrivati sono i seguenti:
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le distanze minime di sicurezza degli impianti sono state valutate prendendo in
considerazione le condizioni iniziali alla costruzione degli impianti e alcune particolarità
insite nella impiantistica finalizzata alla nautica come ad esempio il fatto che la barca a
differenza di un autovettura non è strettamente a contatto con l’impianto stesso in
quanto separata dall’acqua,
per semplificare la struttura della stazione e garantire quindi un più elevato livello di
sicurezza si è voluto limitare l’estensione delle attività commerciali accessorie
all’impianto carburanti. In questo modo si minimizza il passaggio di persone non
addette all’interno dell’area di pertinenza del punto vendita.
si è inoltre espressamente vietato il rifornimento alle autovetture ed è stata richiesta
una separazione fisica dell’impianto dalla strada per evitare il transito ed il parcheggio
anche temporaneo degli autoveicoli in prossimità dei punti potenzialmente critici.
è stato prescritto l’uso di raccordi rapidi a minima dispersione sia per le connessioni
delle autocisterne al punto di riempimento dei serbatoi fissi sia per le unità di
rifornimento dei serbatoi di alimentazione della barca. In questo modo si riduce
notevolmente la probabilità di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive al
momento del distacco tra le connessioni duranti i rifornimenti.
Le caratteristiche sopra elencate vanno ad aggiungersi a tutte le prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti di sicurezza dei porti, sia di ordine infrastrutturale sia gestionale, in
quanto questi regolamenti sono redatti sulla base della specifica configurazione dell’area
interessata e, quindi, anche di tutte le altre attività presenti, permanenti e temporanee, in
acqua o su terra ferma.