tribunale amministrativo regionale
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO RICORSO Per A.D.U.C., Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, in persona del Presidente Nazionale, Sig. Vincenzo Donvito, con sede in Firenze, Via Cavour, 68, (50129), rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli Avvocati Carlo Carbone e Massimo F. Dotto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Via Marianna Dionigi, 57 contro la BANCA D’ITALIA, in persona del Governatore pro tempore, con sede in Roma, Via Nazionale,187 (00184), resistente e nei confronti de la DEUTSCHE BANK FONDIMMOBILIARE, Società di Gestione del Risparmio S.p.a., in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede in Milano Via S. Sofia, 10 (20122), controinteressata per l’annullamento, previa sospensiva della Delibera della Banca d’Italia del 18 febbraio 2003, con cui è stata approvata la modifica del regolamento dei fondi d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominati “Piramide Globale” e “Valore 1 Immobiliare Globale” istituiti dalla Deutsche Bank Fondimmobiliari, Società di Gestione del Risparmio S.p.a., e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente con conseguente condanna ex art.35 D.lgs. 31.3.1998, n.80, della Banca d’Italia al risarcimento del danno ai consumatori derivante dall’esecuzione della Delibera de qua. FATTO Con comunicato pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, la Deutsche Bank Fondimmobiliare, Società di Gestione del Risparmio S.p.a., informava che, con delibera del Consiglio D’Amministrazione del 21 ottobre 2002, era stata approvata, tra l’altro, la modifica del regolamento dei fondi comuni d’investimento immobiliari di tipo chiuso ed in particolare dei fondi denominati “Piramide Globale” e “Valore Immobiliare Globale”. Con la suddetta delibera, è stato modificato il punto 9.1.6. del Regolamento del fondo denominato “Piramide Globale” ed il punto 11.1.6 del Regolamento del fondo denominato “Valore Immobiliare Globale” al cui testo originario è stato aggiunto un ultimo capoverso del seguente tenore. “Sono parimenti a carico del fondo le spese inerenti la gestione e l’amministrazione degli immobili dello stesso, 2 ancorché tali attività siano effettuate internamente e/o delegate a soggetti esterni”. Con Delibera del 18 Febbraio 2003 la Banca d’Italia, Organo di Vigilanza, ha approvato le sopra menzionate modifiche al regolamento dei fondi comuni d’investimento immobiliari di tipo chiuso istituiti dalla Deutsche Bank, Fondimmobiliare, Società di Gestione del Risparmio S.p.a. In data 24 marzo 2003 l’Associazione ricorrente ha fatto istanza ai sensi della legge n.241/90 alla Banca d’Italia per ottenere copia delle Delibera de qua, rimasta ad oggi senza esito. Tanto premesso, la A.D.U.C., Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, come sopra rappresentata e difesa, impugna la Delibera de qua poiché viziata per i seguenti MOTIVI DI DIRITTO PRELIMINARMENTE: sulla legittimazione attiva della ricorrente Al fine di prevenire eventuali eccezioni di controparte, si ricorda preliminarmente che non può esservi dubbio sulla legittimazione attiva della Associazione istante al presente ricorso. La A.D.U.C., infatti, fondata nel 1990, è un’associazione portatrice d’interessi collettivi diffusi con sedi in tutto il territorio nazionale, come risulta dalla copia dello Statuto che oggi si allega. 3 Gli interessi collettivi di cui l’A.D.U.C. è portatrice, inoltre, ossia il credito ed il risparmio, sono diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 47 della Costituzione della Repubblica Italiana. I MOTIVO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36, 37 E 39 DEL T.U.F., DEL D.LEGS. 58/98, DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE 228/99 E DEL REGOLAMENTO 1.7.1998 DELLA BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISPARMIO La Delibera che oggi si impugna, del cui contenuto si è avuta notizia solo attraverso i comunicati forniti alla stampa dalla Società di gestione controinteressata, appare in insanabile e ingiustificato contrasto con la normativa vigente e lo spirito che governa la materia così come recepita anche nel provvedimento della stessa Banca d’Italia del 1 luglio 1998 “Regolamento in materia di società di gestione del risparmio”. Il suddetto Regolamento, infatti, al punto 12 afferente le “Modifiche regolamentari”, stabilisce che “La modifica regolamentare si concretizza in un mutamento unilaterale delle condizioni pattuite con i sottoscrittori delle quote del fondo. Considerato che tali variazioni sono il frutto di una valutazione di esclusiva pertinenza della SGR, la Banca d’Italia è chiamata, in sede di approvazione, a contemperare l’autonomia riconosciuta alla società 4 medesima con il grado di eterotutela che la legge assicura ai partecipanti ai fondi”. Il regolamento, in esame, inoltre, aggiunge, “Per quanto i fondi comuni di tipo chiuso, tenuto conto della particolare natura degli organismi della specie, nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate, non sono di norma consentite modifiche regolamentari, se non strettamente necessarie per la tutela dell’interesse dei partecipanti.”. Orbene, come verrà dedotto e dimostrato nei paragrafi che seguono, le modifiche approvate con la Delibera impugnata non solo non sono strettamente necessarie per la tutela dell’interesse dei partecipanti, ma sono addirittura gravemente peggiorative della loro posizione. II MOTIVO CONTRADDITTORIETA’ POTERE PER MANIFESTA. SVIAMENTO E ECCESSO DI DISPARITA’ DI TRATTAMENTO Con le modifiche al regolamento dei fondi approvate con la Delibera che oggi si contesta, i partecipanti si vedono gravare d’un onere economico maggiorato assolutamente rilevante e certamente non previsto al momento della sottoscrizione al fondo stesso. Basti pensare che i fondi in questione sono stati inizialmente offerti al pubblico degli investitori facendo leva proprio sull’assenza di oneri 5 gestionali, circostanza che li caratterizzava rendendoli più appetibili rispetto al tradizionale investimento immobiliare e che ora rischia di venire meno in seguito alla approvazione delle modifiche contestate. Si veda, a mero titolo esemplificativo la pagina del sito web della Banca di Cividale che, nel pubblicizzare i due fondi in questione, riferisce che essi “ … consentono di investire nel mattone senza oneri gestionali e obblighi fiscali, svantaggi tipici dell’investimento diretto in immobili.” III MOTIVO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE Non avendo potuto prendere visione della motivazione della Delibera de qua, per non avere la Banca d’Italia sino ad oggi riscontrato la richiesta di copia effettuata ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90, la ricorrente si riserva dedurre in maniera più compiuta sul difetto di istruttoria e sulla illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, appare sin da ora del tutto incomprensibile oltre che illogica l’approvazione di una modifica che comporti un aggravio di oneri economici a carico del fondo e quindi dei sottoscrittori, nel corso della gestione di un fondo che, per sua natura, come peraltro puntualmente 6 rileva lo stesso regolamento, dà diritto al rimborso delle quote solo a scadenza predeterminata. D’altronde è lo stesso Regolamento dei fondi in esame che stabilisce che le modifiche al regolamento stesso riguardanti l’aggravio degli oneri a carico del fondo devono corrispondere a specifiche esigenze tenuto conto degli interessi dei partecipanti (si veda l’articolo 12 del Regolamento del fondo denominato “Piramide Globale” e l’articolo 18 del Regolamento del fondo denominato “Valore Immobiliare Globale”). Ma ciò che vizia, sotto altro profilo, la Delibera in questione, è la circostanza che non sia stata riconosciuta ai sottoscrittori la facoltà di recesso a fronte di una modifica unilaterale che non soltanto ha comportato un aggravio delle caratteristiche economiche del fondo ma lo ha addirittura snaturato eliminando la condizione che lo caratterizzava rispetto ad altre forme di investimento. ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART.21 LEGGE 6.12.1971 N.1034. Esiste il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati nelle more del giudizio di merito, che ne giustifica la richiesta di sospensione. Il gestore del fondo, infatti, durante il tempo necessario a giungere alla decisione, potrebbe sostenere spese che assume di potere porre a carico 7 del bilancio del fondo stesso con evidente nocumento per tutti i sottoscrittori. Ricorrono, peraltro, anche degli obblighi di natura contabile in capo alla società di gestione del fondo che non potrebbero essere puntualmente rispettati, qualora non venga disposta la misura cautelare della sospensione degli effetti dell’atto amministrativo impugnato (Delibera della Banca d’Italia del 18 febbraio 2003). ISTANZA ISTRUTTORIA In via istruttoria si chiede preliminarmente che Il Presidente disponga la produzione in giudizio da parte della resistente della Delibera impugnata e di tutti gli atti istruttori relativi al procedimento. *** Per i motivi esposti, e con riserva di formulare nuovi motivi di gravame dopo l'esame della documentazione di cui si richiede in via istruttoria l'acquisizione, l’Associazione ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, RICORRE al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e così CONCLUDE Voglia l'Illustrissimo Tribunale a) in via preliminare, previa l'eventuale ordinanza istruttoria di cui sopra, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato; 8 b) nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, per i motivi di cui in narrativa, la Delibera del 18 febbraio 2003 con cui la Banca d’Italia ha approvato le modifiche al regolamento dei fondi comuni d’investimento immobiliari di tipo chiuso “Piramide Globale” e “Valore Immobiliare Globale” deliberate in data 21 ottobre 2002 dal Consiglio d’Amministrazione della Deutsche Bank Fondimmobiliare, Società di Gestione del Risparmio S.p.a., nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente anche se non noto; c) condannare la Banca d’Italia, ex art.35 D.lgs. 31.3.1998, n.80, al risarcimento del danno a favore della Associazione ricorrente Con tutte le conseguenze di legge e con salvezza di eventuali motivi aggiunti. Con vittoria di spese. Si dichiara l’antistatarietà della lite. Si depositano i seguenti documenti: - copia comunicato stampa; - copia Regolamento “Piramide Globale”; - copia Regolamento “Valore Immobiliare Globale”; - istanza ex L. 241/90; - statuto A.D.U.C.; - pagina sito web Banca di Cividale. 9 Roma, 14 aprile 2003 (Avv. Carlo Carbone) (Avv. Massimo F.Dotto) DELEGA Io sottoscritto, Sig. Vincenzo Donvito, nella mia qualità di Presidente Nazionale, delego a rappresentare e difendere la A.D.U.C., Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori nel presente giudizio, anche per la proposizione di eventuali motivi aggiunti di ricorso, gli Avvocati Carlo Carbone e Massimo F. Dotto, anche in via disgiunta tra loro, conferendo loro ogni più ampio potere di legge compreso quello di farsi sostituire in udienza. Eleggo domicilio presso lo Studio del primo in Roma, Via Marianna Dionigi, 57 (Sig. Vincenzo Donvito) visto per autentica (Avv. Carlo Carbone) (Avv. Massimo F.Dotto) 10 RELATA DI NOTIFICA Ad istanza come in atti, io sottoscritto A.U.G. dell’U.N.E.P. della Corte d’Appello di Roma, ho notificato il su esteso ricorso a: Banca d’Italia, in persona del Governatore pro tempore, presso la sede in Roma, Via Nazionale, 187 (00184), ivi consegnandone copia a mani di Deutsche Bank Fondoimmobiliari, Società di Gestione del Risparmio S.p.a., in persona del legale rappresentate pro-tempore, presso le sede in Milano Via S. Sofia, 10 (20122), ivi a mezzo del servizio postale.. 11