tribunale amministrativo regionale

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tribunale amministrativo regionale
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO
RICORSO
Per
A.D.U.C., Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, in
persona del Presidente Nazionale, Sig. Vincenzo Donvito, con sede in
Firenze, Via Cavour, 68, (50129), rappresentata e difesa, giusta delega
in calce al presente atto, dagli Avvocati Carlo Carbone e Massimo F.
Dotto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma,
Via Marianna Dionigi, 57
contro
la BANCA D’ITALIA, in persona del Governatore pro tempore, con
sede in Roma, Via Nazionale,187 (00184), resistente
e nei confronti de
la
DEUTSCHE
BANK
FONDIMMOBILIARE,
Società
di
Gestione del Risparmio S.p.a., in persona del legale rappresentate
pro-tempore, con sede in Milano Via S. Sofia, 10 (20122),
controinteressata
per l’annullamento, previa sospensiva
della Delibera della Banca d’Italia del 18 febbraio 2003, con cui è stata
approvata la modifica del regolamento dei fondi d’investimento
immobiliare di tipo chiuso denominati “Piramide Globale” e “Valore
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Immobiliare Globale” istituiti dalla Deutsche Bank Fondimmobiliari,
Società di Gestione del Risparmio S.p.a., e di ogni altro atto e/o
provvedimento presupposto, connesso o conseguente
con conseguente condanna
ex art.35 D.lgs. 31.3.1998, n.80, della Banca d’Italia al risarcimento
del danno ai consumatori derivante dall’esecuzione della Delibera de
qua.
FATTO
Con comunicato pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, la
Deutsche Bank Fondimmobiliare, Società di Gestione del Risparmio
S.p.a., informava che, con delibera del Consiglio D’Amministrazione
del 21 ottobre 2002, era stata approvata, tra l’altro, la modifica del
regolamento dei fondi comuni d’investimento immobiliari di tipo
chiuso ed in particolare dei fondi denominati “Piramide Globale” e
“Valore Immobiliare Globale”.
Con la suddetta delibera, è stato modificato il punto 9.1.6. del
Regolamento del fondo denominato “Piramide Globale” ed il punto
11.1.6 del Regolamento del fondo denominato “Valore Immobiliare
Globale” al cui testo originario è stato aggiunto un ultimo capoverso
del seguente tenore. “Sono parimenti a carico del fondo le spese
inerenti la gestione e l’amministrazione degli immobili dello stesso,
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ancorché tali attività siano effettuate internamente e/o delegate a
soggetti esterni”.
Con Delibera del 18 Febbraio 2003 la Banca d’Italia, Organo di
Vigilanza, ha approvato le sopra menzionate modifiche al regolamento
dei fondi comuni d’investimento immobiliari di tipo chiuso istituiti
dalla
Deutsche Bank,
Fondimmobiliare, Società di Gestione del
Risparmio S.p.a.
In data 24 marzo 2003 l’Associazione ricorrente ha fatto istanza ai
sensi della legge n.241/90 alla Banca d’Italia per ottenere copia delle
Delibera de qua, rimasta ad oggi senza esito.
Tanto premesso, la A.D.U.C., Associazione per i Diritti degli Utenti e
Consumatori, come sopra rappresentata e difesa, impugna la Delibera
de qua poiché viziata per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
PRELIMINARMENTE: sulla legittimazione attiva della
ricorrente
Al fine di prevenire eventuali eccezioni di controparte, si ricorda
preliminarmente che non può esservi dubbio sulla legittimazione attiva
della Associazione istante al presente ricorso.
La A.D.U.C., infatti, fondata nel 1990, è un’associazione portatrice
d’interessi collettivi diffusi con sedi in tutto il territorio nazionale,
come risulta dalla copia dello Statuto che oggi si allega.
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Gli interessi collettivi di cui l’A.D.U.C. è portatrice, inoltre, ossia il
credito ed il risparmio, sono diritti fondamentali riconosciuti dall’art.
47 della Costituzione della Repubblica Italiana.
I MOTIVO
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36, 37
E 39 DEL T.U.F., DEL D.LEGS. 58/98, DEL REGOLAMENTO
MINISTERIALE 228/99 E DEL REGOLAMENTO 1.7.1998
DELLA BANCA D’ITALIA IN MATERIA DI GESTIONE DEL
RISPARMIO
La Delibera che oggi si impugna, del cui contenuto si è avuta notizia
solo attraverso i comunicati forniti alla stampa dalla Società di
gestione controinteressata, appare in insanabile e ingiustificato
contrasto con la normativa vigente e lo spirito che governa la materia
così come recepita anche nel provvedimento della stessa Banca d’Italia
del 1 luglio 1998 “Regolamento in materia di società di gestione del
risparmio”. Il suddetto Regolamento, infatti, al punto 12 afferente le
“Modifiche
regolamentari”,
stabilisce
che
“La
modifica
regolamentare si concretizza in un mutamento unilaterale delle
condizioni pattuite con i sottoscrittori delle quote del fondo.
Considerato che tali variazioni sono il frutto di una valutazione di
esclusiva pertinenza della SGR, la Banca d’Italia è chiamata, in sede
di approvazione, a contemperare l’autonomia riconosciuta alla società
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medesima con il grado di eterotutela che la legge assicura ai
partecipanti ai fondi”.
Il regolamento, in esame, inoltre, aggiunge, “Per quanto i fondi
comuni di tipo chiuso, tenuto conto della particolare natura degli
organismi della specie, nei quali il diritto al rimborso delle quote
viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate,
non sono di norma consentite modifiche regolamentari, se non
strettamente necessarie per la tutela dell’interesse dei partecipanti.”.
Orbene, come verrà dedotto e dimostrato nei paragrafi che seguono, le
modifiche approvate con la Delibera impugnata non solo non sono
strettamente necessarie per la tutela dell’interesse dei partecipanti, ma
sono addirittura gravemente peggiorative della loro posizione.
II MOTIVO
CONTRADDITTORIETA’
POTERE
PER
MANIFESTA.
SVIAMENTO
E
ECCESSO
DI
DISPARITA’
DI
TRATTAMENTO
Con le modifiche al regolamento dei fondi approvate con la Delibera
che oggi si contesta, i partecipanti si vedono gravare d’un onere
economico maggiorato assolutamente rilevante e certamente non
previsto al momento della sottoscrizione al fondo stesso.
Basti pensare che i fondi in questione sono stati inizialmente offerti al
pubblico degli investitori facendo leva proprio sull’assenza di oneri
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gestionali, circostanza che li caratterizzava rendendoli più appetibili
rispetto al tradizionale investimento immobiliare e che ora rischia di
venire meno in seguito alla approvazione delle modifiche contestate.
Si veda, a mero titolo esemplificativo la pagina del sito web della
Banca di Cividale che, nel pubblicizzare i due fondi in questione,
riferisce che essi “ … consentono di investire nel mattone senza oneri
gestionali e obblighi fiscali, svantaggi tipici dell’investimento diretto
in immobili.”
III MOTIVO
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.
- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
ILLOGICITA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE
Non avendo potuto prendere visione della motivazione della Delibera
de qua, per non avere la Banca d’Italia sino ad oggi riscontrato la
richiesta di copia effettuata ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90, la
ricorrente si riserva dedurre in maniera più compiuta sul difetto di
istruttoria e sulla illogicità della motivazione del provvedimento
impugnato.
Tuttavia, appare sin da ora del tutto incomprensibile oltre che illogica
l’approvazione di una modifica che comporti un aggravio di oneri
economici a carico del fondo e quindi dei sottoscrittori, nel corso della
gestione di un fondo che, per sua natura, come peraltro puntualmente
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rileva lo stesso regolamento, dà diritto al rimborso delle quote solo a
scadenza predeterminata.
D’altronde è lo stesso Regolamento dei fondi in esame che stabilisce
che le modifiche al regolamento stesso riguardanti l’aggravio degli
oneri a carico del fondo devono corrispondere a specifiche esigenze
tenuto conto degli interessi dei partecipanti (si veda l’articolo 12 del
Regolamento del fondo denominato “Piramide Globale” e l’articolo 18
del Regolamento del fondo denominato “Valore Immobiliare
Globale”).
Ma ciò che vizia, sotto altro profilo, la Delibera in questione, è la
circostanza che non sia stata riconosciuta ai sottoscrittori la facoltà di
recesso a fronte di una modifica unilaterale che non soltanto ha
comportato un aggravio delle caratteristiche economiche del fondo ma
lo ha addirittura snaturato eliminando la condizione che lo
caratterizzava rispetto ad altre forme di investimento.
ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART.21 LEGGE 6.12.1971
N.1034.
Esiste il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla
esecuzione dei provvedimenti impugnati nelle more del giudizio di
merito, che ne giustifica la richiesta di sospensione.
Il gestore del fondo, infatti, durante il tempo necessario a giungere alla
decisione, potrebbe sostenere spese che assume di potere porre a carico
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del bilancio del fondo stesso con evidente nocumento per tutti i
sottoscrittori.
Ricorrono, peraltro, anche degli obblighi di natura contabile in capo
alla società di gestione del fondo che non potrebbero essere
puntualmente rispettati, qualora non venga disposta la misura cautelare
della sospensione degli effetti dell’atto amministrativo impugnato
(Delibera della Banca d’Italia del 18 febbraio 2003).
ISTANZA ISTRUTTORIA
In via istruttoria si chiede preliminarmente che Il Presidente disponga
la produzione in giudizio da parte della resistente della Delibera
impugnata e di tutti gli atti istruttori relativi al procedimento.
***
Per i motivi esposti, e con riserva di formulare nuovi motivi di
gravame dopo l'esame della documentazione di cui si richiede in via
istruttoria l'acquisizione, l’Associazione ricorrente, come in epigrafe
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,
RICORRE
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e così
CONCLUDE
Voglia l'Illustrissimo Tribunale
a) in via preliminare, previa l'eventuale ordinanza istruttoria di cui
sopra, sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;
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b) nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare,
per i motivi di cui in narrativa, la Delibera del 18 febbraio 2003
con cui la Banca d’Italia ha approvato le modifiche al regolamento
dei fondi comuni d’investimento immobiliari di tipo chiuso
“Piramide Globale” e “Valore Immobiliare Globale” deliberate in
data 21 ottobre 2002 dal Consiglio d’Amministrazione della
Deutsche Bank
Fondimmobiliare, Società di Gestione del
Risparmio S.p.a., nonché di ogni atto e/o provvedimento
presupposto, connesso o conseguente anche se non noto;
c) condannare la Banca d’Italia, ex art.35 D.lgs. 31.3.1998, n.80, al
risarcimento del danno a favore della Associazione ricorrente
Con tutte le conseguenze di legge e con salvezza di eventuali motivi
aggiunti.
Con vittoria di spese.
Si dichiara l’antistatarietà della lite.
Si depositano i seguenti documenti:
-
copia comunicato stampa;
-
copia Regolamento “Piramide Globale”;
-
copia Regolamento “Valore Immobiliare Globale”;
-
istanza ex L. 241/90;
-
statuto A.D.U.C.;
-
pagina sito web Banca di Cividale.
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Roma, 14 aprile 2003
(Avv. Carlo Carbone)
(Avv. Massimo F.Dotto)
DELEGA
Io sottoscritto, Sig. Vincenzo Donvito, nella mia qualità di Presidente
Nazionale, delego a rappresentare e difendere la A.D.U.C.,
Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori nel presente
giudizio, anche per la proposizione di eventuali motivi aggiunti di
ricorso, gli Avvocati Carlo Carbone e Massimo F. Dotto, anche in via
disgiunta tra loro, conferendo loro ogni più ampio potere di legge
compreso quello di farsi sostituire in udienza.
Eleggo domicilio presso lo Studio del primo in Roma, Via Marianna
Dionigi, 57
(Sig. Vincenzo Donvito)
visto per autentica
(Avv. Carlo Carbone)
(Avv. Massimo F.Dotto)
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RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza come in atti, io sottoscritto A.U.G. dell’U.N.E.P. della
Corte d’Appello di Roma, ho notificato il su esteso ricorso a:
Banca d’Italia, in persona del Governatore pro tempore, presso la
sede in Roma, Via Nazionale, 187 (00184), ivi consegnandone copia a
mani di
Deutsche
Bank Fondoimmobiliari, Società di Gestione del
Risparmio S.p.a., in persona del legale rappresentate pro-tempore,
presso le sede in Milano Via S. Sofia, 10 (20122), ivi a mezzo del
servizio postale..
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