AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
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AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DOMICILIARE DISABILI, DOMICILIARE EDUCATIVA E ASSISTENZA SOCIALE. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO servizio di: - assistenza domiciliare sociale (SAD) a favore della popolazione anziana - assistenza domiciliare sociale (SAD) a favore della popolazione diversamente abile - assistenza domiciliare educativa (ADE) a favore dei minori diversamente abili e/o a rischio di emarginazione - assistenza sociale professionale e di segretariato sociale ART. 2 – PRESTAZIONI E SERVIZI Il servizio di assistenza comprende prestazioni di tipo psico – sociale e domestiche, coordinate ed effettuate secondo una concezione unitaria dell’intervento. Tali prestazioni comprendono: a) PRESTAZIONI DI AIUTO DOMESTICO erogate da assistenti geriatriche, concordate con l’assistente sociale, tenuto conto del grado di autosufficienza dell’utente. Tali prestazioni possono essere erogate periodicamente o saltuariamente, in relazione ai bisogni e sono effettuate prevalentemente presso l’abitazione dell’anziano. I tipi di prestazioni più comuni sono: aiuto per il governo della casa; pulizia; spesa; commissioni di vario genere; aiuto per la preparazione del pranzo o fornitura di pasti a domicilio; ritiro, lavaggio e stiratura di biancheria; aiuto nel soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere (igiene personale, totale o parziale, cura dell’aspetto esteriore, ecc.); accompagnamento per necessità ed esigenze di spostamento dell’anziano (visite mediche, visite a parenti, riscossione di pensioni, ecc.); predisposizione bollettini di versamento per la contribuzione del costo del servizio in ottemperanza a quanto stabilito in proposito dal Comune. b) PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIALE che consistono in tutte quelle attività mediante le quali un operatore tecnico (assistente sociale) rileva i bisogni dell’utente, ne effettua la diagnosi e stabilisce le risposte da fornire ai medesimi. Rientrano in tali prestazioni anche le attività tecniche dirette al coordinamento degli altri operatori del servizio, nonché quelle riguardanti la periodica verifica sulla persistenza o meno delle condizioni di bisogno o delle loro eventuali modificazioni; c) PRESTAZIONI DI AIUTO EDUCATIVO che consiste in interventi volti a mantenere e sostenere il minore in età scolare con problemi relazionali, di socializzazione e comportamentali, all’interno del proprio contesto quotidiano qualora versi in situazione di media o lieve disabilità e/o manifesti elementi di possibile rischio di emarginazione. In particolare il servizio si pone l’obiettivo di: - accompagnare e aiutare il minore nella sua crescita psicofisica; - accrescere le sue capacità di relazionarsi e contrastare il rischio di emarginazione; L’appalto ha per oggetto il - stimolare il raggiungimento e mantenimento dell’autonomia personale e sociale, anche utilizzando tecniche alternative quali la musicoterapia. sviluppare le potenzialità dell’utente e del suo nucleo familiare sostenere la famiglia nel carico educativo assistenziale ART. 3 - DESTINATARI 1 – servizio di assistenza domiciliare (SAD) : i cittadini residenti nel Comune che necessitano di tali servizi e che abbiano raggiunto i 65 anni di età ed in particolare chi si trova in stato di non autosufficienza tale da comportare la necessità di aiuto da parte di altre persone, vive in una situazione di solitudine senza alcun supporto familiare o si trova in condizioni di bisogno tale da richiedere altrimenti inserimenti presso comunità/alloggio, case di riposo albergo o strutture varie di tipo residenziale. 2 - servizio di assistenza domiciliare per persone diversamente abili (SAD): i destinatari dei servizi sono persone portatrici di handicap fisico e/o psichico documentato, residenti nel Comune. 3 - assistenza domiciliare educativa per minori (ADE): i minori residenti nel Comune con problemi relazionali e comportamentali in età scolare e/o portatori handicap con difficoltà medio/lieve e/o a rischio di emarginazione per i quali è possibile prevedere un’evoluzione positiva. 4 - assistenza sociale professionale e di segretariato sociale: cittadini residenti nel Comune con problemi di carattere sociale. - Colloquio - Decodificazione della domanda - Presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale; - Analisi della domanda - Istruttoria del caso - Accompagnamento a progetti e servizi sanitari, case management, concertazione con ASL - Elaborazione di strumenti comuni con i Servizi sociali/ASL ART. 4 - CARTELLA E SCHEDA DELL’UTENTE Per ogni cittadino utente l’affidatario del servizio deve predisporre idonea cartella contenente i principali dati personali, sociali e familiari. La cartella conterrà copia del piano assistenziale individuale e sintetizzerà il tipo di intervento, e prestazioni erogate, l’operatore incaricato ed i tempi previsti. Sulla cartella andranno registrati l’andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro. L’affidatario, inoltre, dovrà elaborare, per ogni utente, un prospetto mensile delle prestazioni rese firmato dall’utente o da un suo fiduciario e dall’operatore che ha effettuato la prestazione ed a consegnarlo all’ufficio comunale competente entro i primi 5 giorni del mese successivo. ART. 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO Responsabile del servizio dovrà essere una persona munita del titolo di assistente sociale riconosciuto ai sensi della normativa vigente. Le sue principali funzioni saranno: - coordinare una indagine preliminare al fine del reperimento generalizzato degli utenti, raccogliendo così anche situazioni inespresse di bisogno e svolgendo in tal modo anche un’attività di prevenzione dell’insorgere delle situazioni di difficoltà; - valutare le singole situazioni degli anziani e degli altri soggetti e proporre gli interventi e le prestazioni da rendere nel singolo caso; - coordinare e seguire il lavoro degli operatori di base effettuando periodiche verifiche anche al fine di valutare la validità e l’attualità degli interventi; - curare i rapporti con gli altri servizi assistenziali e con i servizi sanitari sollecitandone gli interventi e offrendo loro la propria collaborazione; - promuovere ogni singolo rapporto con persone e organizzazioni di volontariato disposte a collaborare per il raggiungimento delle finalità del servizio, organizzandone opportunamente l’attività previa approvazione da parte del Comune; - predisporre gli opportuni strumenti di programmazione e di documentazione del lavoro svolto, ivi inclusa la necessaria modulistica; - stabilire l’orario di lavoro di ogni operatore; - redigere relazioni periodiche sull’andamento del servizio; - valutare e proporre di accentrare quelle attività collaterali di supporto all’assistenza domiciliare che possono più utilmente essere svolte il tal forma (es. lavanderia, spesa giornaliera, ecc.); - coordinare il servizio di assistenza domiciliare con prestazioni sanitarie di concerto con il nucleo di valutazione geriatrica della A.S.R.E.M. competente e nell’ambito delle leggi vigenti. - coordinare il servizio di assistenza sociale con prestazioni sanitarie di concerto l’A.S.R.E.M. competente e nell’ambito delle leggi vigenti ART. 6 L’affidatario si impegna ad utilizzare, nelle varie attività, personale possibilmente residente a Montaquila in modo da assicurare interventi più rapidi in caso di bisogno e di incentivare la domanda del servizio. ART. 7 – DURATA DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni rese nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare devono avere carattere temporaneo, complementare e sussidiario, nel senso che devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i suoi familiari non siano in grado di soddisfare i relativi bisogni. Il tipo, l’intensità e la durata delle prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo del bisogno di autosufficienza e, correlativamente, stimolare il massimo di attivazione e partecipazione. Le altre prestazioni devono essere assicurate nel rispetto della normativa vigente in materia. ART. 8 - PERSONALE I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al massimo reciproco rispetto, devono esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di comprensione e di serena e cordiale collaborazione. E’ vietata qualsiasi diversità di trattamento tra i beneficiari del servizio, né sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale addetto all’assistenza da parte degli assistiti o dei loro congiunti. Eventuali reclami inerenti ai servizi ed al personale devono essere presentate all’Amministrazione Comunale. Per ciascun utente si dovrà predisporre un piano di lavoro mensile da parte dell’affidatario del servizio in considerazione delle necessità dell’utente, da comunicare all’Amministrazione comunale. La stessa si riserva di effettuare ogni forma di controllo sull’attività e sulle prestazioni fornite. Gli utenti da assistere verranno comunicati dal Comune sulla base delle richieste di assistenza. ART. 9 – CANONE D’APPALTO Il canone di appalto è stabilito in € _______ mensili IVA inclusa e comprensivo di tutti gli oneri, imposte e tasse. Con tale canone mensile si intende remunerato fino ad un massimo di 164 ore/mese. Il corrispettivo definito in sede di aggiudicazione verrà liquidato mensilmente dietro presentazione di regolare fattura accompagnata dal prospetto delle ore effettuate firmato dall’operatore e dall’assistito o da un suo fiduciario e fatto pervenire all’ufficio comunale preposto nei 5 giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione. ART. 10 – DURATA DELL’INCARICO La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico. ART. 11 - CAUZIONE L’aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà prestare cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa pari al 10% dell’importo di aggiudicazione calcolato moltiplicando il canone mensile per il periodo di validità dell’appalto. ART. 12 – ONERI ASSICURATIVI Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con lo stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. ART. 13 - PENALE Le inadempienze ritenute lievi ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione a qualunque obbligo derivante dal presente contratto comporteranno l’applicazione della penale di € 300,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della previa deliberazione di Giunta Comunale. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione della penale in misura doppia deliberata dalla Giunta Comunale. Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi ai sensi del successivo art. 14 la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune attiverà la polizza fideiussoria a garanzia, con obbligo di ricostituzione da parte dell’affidatario del servizio. ART. 14 - INADEMPIENZE In caso di grave inadempienza contrattuale si farà luogo alla risoluzione del contratto di appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente la contestazione degli addebiti con contestuale preavviso di un mese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ART. 15 - CONTROVERSIE Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito alla applicazione o interpretazione del presente contratto che non sia stato possibile risolvere in via conciliativa tra le parti, verrà devoluta alla cognizione del Giudice competente per materia, valore e territorio. ART. 16 - SUBAPPALTO E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente contratto commesse dall’appaltatore occulto unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l’appaltatore. ART. 17 - CONTRATTO Tutte le spese di rogito e contrattuali, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell’appaltatore. Lo stesso assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse, ad esclusione dell’IVA, relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune. ART. 18 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO Per tutti gli effetti del presente capitolato l’Amministrazione elegge domicilio presso la sede municipale sita in Via Roma 68 mentre l’appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sociale sita in ______________ alla Via _______________ n° ____. Le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate con notifica ai sensi di legge oppure con raccomandata con avviso di ricevimento.