Archivio inPratica

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493 - CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC): CORSI DI
FORMAZIONE ED ESAMI
Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina - funzionaria amministrativa DTT
Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT
Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente
Sommario:
493.0
QUADRO GENERALE
493.1
SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE CORSI DI FORMAZIONE PER LA CQC
493.1.1 Requisiti delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
493.1.2 Requisiti degli enti autorizzati
493.1.3 Requisiti delle aziende esercenti servizi automobilistici
493.1.4 Rilascio del nulla osta dei corsi ad autoscuole o centri di istruzione automobilistica
493.1.5 Rilascio dell'autorizzazione dei corsi agli enti
493.1.6 Rilascio dell'autorizzazione dei corsi ad aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto
pubblico di persone
493.1.7 Rilascio del nulla osta ad autoscuole che aderiscono ad un consorzio
493.2
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE
493.2.1 Responsabile del corso di formazione iniziale
493.2.2 Registri delle iscrizioni e registri delle presenze nei corsi di formazione iniziale
493.2.3 Libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede
493.2.4 Elenco degli iscritti nei corsi di formazione iniziale
493.2.5 Lezioni dei corsi di formazione iniziale
493.2.6 Comunicazioni di avvio corso di formazione iniziale
493.2.7 Assenze nei corsi di formazione iniziale
493.2.8 Attestato di frequenza nei corsi di formazione iniziale
493.3
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CQC
493.3.1 Presentazione della domanda d'esame
493.3.2 Svolgimento degli esami
493.3.3 Conseguimento della CQC per una determinata tipologia di trasporto
493.3.4 Estensione della CQC posseduta ad altra tipologia di trasporto
493.3.5 Conseguimento della CQC da parte di titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla
professione del medesimo settore
493.3.6 Conseguimento della CQC mancante da parte di titolari di CQC per una determinata tipologia di
trasporto e di attestato di idoneità professionale per l'accesso all'autotrasporto per altra tipologia di
trasporto
493.4
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
493.4.1 Responsabile del corso di formazione periodica
493.4.2 Registri delle iscrizioni e registri delle presenze nei corsi di formazione periodica
493.4.3 Elenco degli iscritti nei corsi di formazione periodica
493.4.4 Lezioni dei corsi di formazione periodica
493.4.5 Comunicazione di avvio dei corsi di formazione periodica
493.4.6 Assenze nei corsi di formazione periodica
493.4.7 Attestato di frequenza nei corsi di formazione periodica
493.5
SOSPENSIONE E REVOCA DEL NULLA OSTA O DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DEI CORSI
493.6
I FAC-SIMILE
493.6.1 Fac-simile della richiesta di nulla osta da parte di autoscuole o centri di istruzione automobilistica
493.6.4
493.6.5
493.6.6
493.6.7
493.6.8
493.6.9
493.6.10
ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica
Fac-simile della richiesta di autorizzazione da parte di enti ad effettuare i corsi di qualificazione
iniziale e formazione periodica
Fac-simile della richiesta di autorizzazione da parte di aziende esercenti servizi automobilistici per il
trasporto pubblico di persone ad effettuare i corsi di formazione periodica
Registro di iscrizione al corso di qualificazione iniziale
Registro di frequenza al corso di qualificazione iniziale
Attestato di frequenza al corso di qualificazione iniziale
Libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede
Registro di iscrizione al corso di formazione periodica
Registro di frequenza al corso di formazione periodica
Attestato di frequenza al corso di formazione periodica
493.0
QUADRO GENERALE
493.6.2
493.6.3
La CQC è rilasciata dagli UMC (90) subordinatamente al possesso della patente di guida in corso di
validità (94), previa:
• frequenza di uno specifico corso (v. inPratica 492.1 e inPratica 492.2 e inPratica 492.3) (93) (95), e
• superamento di un esame di idoneità (v. inPratica 493.3) (96).
Possono seguire in Italia corsi di formazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, i conducenti (97):
• ivi residenti,
• cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti in
qualità di autista da un'impresa stabilita in Italia, previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di
validità (91).
Possono altresì essere frequentati corsi di integrazione dell'abilitazione posseduta (v. inPratica
492.3): tali corsi sono riservati a titolari di CQC per una determinata tipologia di trasporto, che intendano
acquisire l'abilitazione anche per l'altra tipologia di trasporto, ovvero a titolari di attestato di idoneità
all'accesso della professione di autotrasportatore che intendano acquisire una CQC. Anche tali corsi
possono essere svolti come corsi di formazione ordinaria ovvero accelerata.
Sia che si tratti di formazione ordinaria che accelerata (92), l'esame si svolge, a regime, nella forma
scritta (76): l'esame si svolge sulla base di schede quiz, elaborate con metodo casuale da un database
predisposto dalla Direzione generale della Motorizzazione. Può essere svolto anche con procedure
informatizzate (75).
In via transitoria l'esame è espletato in forma orale 7.5.2012; a partire da tale data gli esami si
svolgono mediante procedura informatizzata con il sistema a quiz (74).
Gli esami sono svolti presso gli UMC da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici entro un anno dalla data del
rilascio dell'attestato e non prima di un mese dalla data del precedente esame con esito negativo.
L'ammissione all'esame è subordinata alla presentazione di apposita istanza presso un UMC.
La CQC viene rilasciata contestualmente al superamento dell'esame di idoneità e reca l'indicazione del
tipo di abilitazione conseguita (98).
Tabella 1
Ore di lezioni necessarie in relazione al tipo di corso e alle abilitazioni possedute
493.1 SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE CORSI DI FORMAZIONE PER LA CQC
In linea generale, i corsi di formazione iniziale - sia ordinaria che accelerata - e periodica - sono
organizzati (1) da autoscuole (2), nonché da centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di
autoscuole (3), che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti previo nulla
osta della Direzione generale territoriale competente (4).
È consentito alle autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione
automobilistica di svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di
istruzione: in tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro
di istruzione automobilistica dalla quale risulti che quest'ultimo mette a disposizione dell'autoscuola suddetta
istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica (5).
Possono inoltre essere organizzati, previa autorizzazione della DG Motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da enti con almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione
(anche all'interno delle associazioni di categoria) in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a
determinate associazioni di categoria o federazioni, confederazioni.
Possono altresì svolgere corsi di sola formazione periodica per la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto persone, previa autorizzazione della DG Motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di
persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80
unità (6).
I soggetti che intendono svolgere corsi di formazione per la CQC devono dimostrare di possedere
idonei requisiti con particolare riferimento a:
• corpo docente (insegnante di teoria, istruttore di guida, medico, esperto di organizzazione aziendale),
• locali ed attrezzature,
• materiale didattico,
• veicoli.
Figura 1
Soggetti autorizzati ai corsi per la CQC
493.1.1 Requisiti delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica possono ottenere specifico nulla osta della
Direzione generale territoriale competente allo svolgimento di corsi di formazione iniziale - ordinaria e
accelerata - e periodica (v. inPratica 493.1.4); a tal fine devono dimostrare i seguenti requisiti.
1 Corpo docente (7): le autoscuole e i centri di istruzione devono dimostrare di avvalersi di (8):
a insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno
tre anni;
b istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia
svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia
svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attività di autotrasporto (9);
d esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che
abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che
abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
d1 gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla
professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2 soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di
corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto (10);
2 locali ed attrezzature: le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica devono dimostrare di avere
disponibilità di (11):
- un'aula di almeno 25 m² di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50
m², dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in
proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
- servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
3 materiale didattico: per l'espletamento delle lezioni teoriche devono avere materiale didattico adeguato,
la cui dotazione minima consiste in (12):
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) con le segnalazioni stradali: segnaletica
verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento
atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione,
di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della
carrozzeria degli autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove
siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici;
le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione,
l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di
frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
In alternativa al suddetto materiale didattico è consentito l'uso di sistemi audiovisivi o multimediali
(13);
4 veicoli: quanto all'espletamento delle lezioni pratiche autoscuole e centri di istruzione automobilistica
devono disporre a titolo di proprietà o leasing, dei seguenti veicoli (14):
- un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri,
larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo
deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del
cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle del trattore;
- un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o
superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili, la
lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli
devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un
cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
- un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del
cronotachigrafo;
- un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite
pari o superiore a 1.250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza di almeno 2 metri.
Relativamente alla dotazione veicolare della combinazione autobus e rimorchio sono state previste
specifiche deroghe: possono ottenere il nulla osta le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica
aventi in disponibilità, prima della data del 30.9.2003, un parco veicolare conforme alla previgente normativa,
anche se non dotati di autobus muniti di gancio di traino; in tal caso possono svolgere la parte teorica e
pratica del corso per il conseguimento della CQC persone solo in favore di conducenti muniti di patente di
categoria D (la limitazione viene indicata nel nulla osta) (99).
I veicoli suddetti devono essere muniti di doppi comandi.
493.1.2 Requisiti degli enti autorizzati
Gli enti con almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione (anche all'interno delle
associazioni di categoria) in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori,
b associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di
settore,
c federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a e b (4),
possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione della DG Motorizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (v. inPratica 493.1.5).
Gli enti devono dimostrare i seguenti requisiti b (98).
1 Corpo docente (16): gli enti autorizzati (17) devono dimostrare di avvalersi di (8):
a insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno
tre anni;
b istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia
svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia
svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attività di autotrasporto (9);
d esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che
abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che
abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
d1 gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla
professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2 soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di
corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto (10).
Qualora un ente abbia richiesto l'autorizzazione all'espletamento dei soli corsi teorici, non è richiesta
la figura dell'istruttore di guida (18);
2 locali ed attrezzature: gli enti autorizzati (17) devono dimostrare di avere disponibilità di (11):
- un'aula di almeno 25 m² di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50
m², dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in
proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
- servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
3 materiale didattico: per l'espletamento delle lezioni teoriche devono avere materiale didattico adeguato,
la cui dotazione minima consiste in (12):
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) con le segnalazioni stradali: segnaletica
verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento
atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione,
di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della
carrozzeria degli autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove
siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici;
le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione,
l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di
frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
In alternativa al suddetto materiale didattico è consentito l'uso di sistemi audiovisivi o multimediali
(13);
4 veicoli: per l'espletamento delle lezioni pratiche è richiesta la mera disponibilità (senza specificazione di
titolo, quindi anche comodato gratuito) dei seguenti veicoli (19):
- un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri,
larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo
deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del
cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a quelle del trattore;
- un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o
superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili, la
lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli
devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un
cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;
- un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di
sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del
cronotachigrafo;
- un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite
pari o superiore a 1.250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di
altezza e di larghezza di almeno 2 metri.
Relativamente alla dotazione veicolare della combinazione autobus e rimorchio sono state previste
specifiche deroghe: se l'ente demanda la parte pratica del corso per CQC viaggiatori ad autoscuola o a
centro di istruzione automobilistica, l'autorizzazione deve riportare le eventuali limitazioni che conseguono
dalla tipologia del parco veicolare in dotazione di detti soggetti (99).
I veicoli suddetti devono essere muniti di doppi comandi.
Tuttavia, qualora l'ente abbia richiesto l'autorizzazione per l'espletamento dei soli corsi teorici, non
è tenuto a dotarsi del parco veicolare.
Qualora l'autorizzazione sia stata richiesta solo per l'espletamento dei corsi di formazione per il
conseguimento della CQC per il trasporto di cose, dovrà dotarsi solo dei due veicoli a tal fine utili (n. 1 e
n. 2) (19).
Qualora l'autorizzazione sia stata richiesta solo per l'espletamento dei corsi di formazione per il
conseguimento della CQC per il trasporto di persone, dovrà dotarsi solo dei due veicoli a tal fine utili
(nn. 3 e 4) (19).
In ogni caso in cui l'ente autorizzato debba dimostrare la disponibilità di veicoli, deve indicare nella
richiesta di autorizzazione (v. inPratica 493.1.5) il numero di targa degli stessi (19).
493.1.3 Requisiti delle aziende esercenti servizi automobilistici
Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse
nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore ad 80 unità possono essere
autorizzate dalla DG Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al solo
espletamento dei corsi di formazione periodica per la CQC trasporto di persone (v. inPratica 493.1.6); a tal
fine devono dimostrare i seguenti requisiti (98).
1 Corpo docente (16): devono dimostrare di avvalersi di (8):
- insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre
anni;
- medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia
svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attività di autotrasporto (9);
- esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che
abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che
abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
- gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla
professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
- soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di
corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto (10) (20);
Non è richiesta la figura dell'istruttore di guida (98);
2 locali e attrezzature: le aziende devono dimostrare di avere disponibilità di (11):
- un'aula di almeno 25 m² di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50
m², dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in
proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
- servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
3 materiale didattico: per l'espletamento delle lezioni teoriche devono avere materiale didattico adeguato,
la cui dotazione minima consiste in (12):
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) con le segnalazioni stradali: segnaletica
verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento
atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione,
di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della
carrozzeria degli autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove
siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici;
le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione,
l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno 70x100 cm) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di
frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
In alternativa al suddetto materiale didattico è consentito l'uso di audiovisivi o sistemi multimediali
(13).
Le aziende autorizzate possono svolgere il corso di formazione periodica avvalendosi di lezioni
registrate su supporto multimediale (v. inPratica 492.4.1).
È fatto divieto di utilizzare sistemi e-learning (21) (22).
493.1.4 Rilascio del nulla osta dei corsi ad autoscuole o centri di istruzione automobilistica
Per svolgere i corsi di formazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e periodica, autoscuole o
centri di istruzione automobilistica richiedono il nulla osta alla Direzione generale territoriale competente
per territorio (23) utilizzando apposito schema di domanda conforme all'allegato 1 alla circolare 22.10.2010
prot. n. 85349/08.03 (v. inPratica 493.6.1) (24).
La Direzione generale territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare
l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il
nulla osta all'avvio dei corsi.
Qualora per l'espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal centro di istruzione
automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi al centro di
istruzione automobilistica medesimo (98).
Ogni modifica che intervenga in relazione al personale docente, alla sede ovvero alle attrezzature
deve essere comunicata, entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi, alla predetta Direzione generale
territoriale ai fini dell'aggiornamento del nulla osta (23).
Qualora un'autoscuola richieda di essere autorizzata all'espletamento della sola parte teorica di un
corso di formazione - demandando quella pratica ad un centro di formazione automobilistica costituito da
un consorzio alla quale essa stessa aderisca - il nulla osta è richiesto dall'autoscuola e rilasciato in favore
di questa (23) (v. inPratica 493.1.7).
493.1.5 Rilascio dell'autorizzazione dei corsi agli enti
Al fine dell'espletamento dei corsi di formazione iniziale - ordinaria o accelerata - o periodica, gli enti
devono richiedere apposita autorizzazione alla Direzione generale per la motorizzazione utilizzando
apposito schema di domanda conforme all'allegato 2 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03 (27) (v.
inPratica 493.6.2). L'autorizzazione può essere rilasciata per corsi di formazione completa (trasporto di
cose e persone) ovvero con riferimento ad una sola tipologia di trasporto (28).
Con riferimento alla formazione iniziale, poi, possono richiedere di essere autorizzati allo svolgimento
di un corso completo teorico e pratico, ovvero solo teorico: in tal caso, all'atto della richiesta di
(26)
autorizzazione, devono indicare l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che provvederà
all'espletamento della parte pratica del corso (29).
493.1.6 Rilascio dell'autorizzazione dei corsi ad aziende esercenti servizi automobilistici per il
trasporto pubblico di persone
Al fine dell'espletamento dei corsi di formazione periodica per la CQC per il trasporto di persone, le
aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale,
regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore ad 80 unità automobilistica (30) devono
richiedere apposita autorizzazione alla Direzione generale per la motorizzazione utilizzando apposito
schema di domanda conforme all'allegato 3 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03 (v. inPratica
493.6.3) (31) (29).
493.1.7 Rilascio del nulla osta ad autoscuole che aderiscono ad un consorzio
Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione
automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di
istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro
di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e
veicoli per l'espletamento della parte pratica del corso.
In questo caso (98):
• l'autoscuola è responsabile dello svolgimento dell'intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità
commesse dal centro di istruzione automobilistica e rilascia l'attestato di frequenza,
• al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al
consorzio che ha formato il centro stesso,
• non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.
Fatta salva la necessità di produrre la predetta dichiarazione del centro di istruzione automobilistica,
comprovante la disponibilità di veicoli ed istruttori ai fini dell'espletamento della parte pratica del corso, è
invero l'autoscuola l'unico interlocutore della Direzione generale territoriale quale titolare del corso:
l'autoscuola, infatti, è chiamata a rispondere anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di
istruzione automobilistica (25).
493.2 SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE
La disciplina dello svolgimento dei corsi di formazione iniziale contempla specifici obblighi da parte dei
soggetti autorizzati ad organizzarli.
Anche in tal caso, occorre distinguere a seconda che si tratti di corso di formazione iniziale, ordinaria o
accelerata, ovvero corso di integrazione dell'abilitazione.
Particolarmente rilevanti ai fini del corretto svolgimento dei corsi di formazione iniziale e dei
controlli sul regolare andamento dei corsi sono gli adempimenti che riguardano:
•
il responsabile del corso,
•
la tenuta dei registri delle iscrizioni e dei registri delle presenze,
•
la compilazione del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche
collettive fuori sede,
•
le lezioni,
•
la comunicazione di avvio del corso,
•
la registrazione delle assenze degli allievi,
•
il rilascio dell'attestato di frequenza.
493.2.1 Responsabile del corso di formazione iniziale
Al responsabile del corso di formazione iniziale fanno capo tutti gli oneri concernenti le
comunicazioni con le DGT o con gli UMC, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi (98).
Il responsabile del corso (98) è l'interlocutore dell'UMC in relazione al singolo corso, ed a lui fanno
capo tutte gli oneri concernenti le comunicazioni con le DGT o con gli UMC, nonché le attività di verifica del
regolare svolgimento dei corsi. In particolare:
• la sua figura può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione, o
può essere individuato in un soggetto da questi delegato, purché in possesso della abilitazione di
insegnante o di istruttore, prescindendo dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per l'esercizio
dell'attività di docente,
• tra tutti gli oneri che a lui competono (annota sul registro l'argomento della lezione, la data, il nominativo del
docente, le presenze e le eventuali assenze degli allievi) ma può delegare al docente, di volta in volta
incaricato di svolgere il modulo alle lezioni, la sola attività di rilevazione delle presenze e delle assenze (15).
Qualora un ente sia stato autorizzato all'espletamento del corso solo per la parte teorica (28), indicando
in ogni caso l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte
pratica, il responsabile del corso è individuato presso l'ente.
493.2.2 Registri delle iscrizioni e registri delle presenze nei corsi di formazione iniziale
Prima dell'inizio del corso di formazione iniziale i soggetti erogatori dello stesso iscrivono gli allievi nel
registro delle iscrizioni conforme all'allegato 5 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03 (v. inPratica
493.6.4) (40).
La presenza degli allievi è annotata sul registro di frequenza conforme all'allegato 6 alla circolare
22.10.2010 prot. n. 85349/08.03 v. inPratica 493.6.5) (42) .
Entrambi i registri (98):
• sono numerati,
• hanno pagine numerate in progressione,
• sono preventivamente vidimati dall'UMC competente,
• devono essere conservati per almeno 5 anni,
• sono tenuti presso la sede (registri di iscrizione e di frequenza delle lezioni, sia teoriche che pratiche) (43).
Il registro di frequenza (98):
• è distinto in sezioni relative:
- alla parte comune di programma ed a quelle specialistiche,
- a lezioni teoriche ovvero a lezioni pratiche;
• può articolarsi in due distinti volumi: parte teorica e parte pratica del corso contraddistinti rispettivamente
dalla lettera T (teorica) e P (pratica). I due volumi del registro di frequenza, e le rispettive pagine, recano la
medesima numerazione integrata dalle suddette lettere;
• viene firmato dall'allievo per ciascuna lezione, sia in entrata (entro i primi quindici minuti) che in uscita.
Qualora la lezione sia di più di due ore, la firma di presenza in entrata è riapposta entro i primi 15 minuti
dalla ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due ed al termine di ciascuno di essi. Il predetto lasso
di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa (98).
Nel caso di nulla osta rilasciato ad centro di istruzione automobilistica, costituito da un consorzio
di autoscuole - ovvero ad una autoscuola consorziata che abbia conferito al centro di istruzione
automobilistica lo svolgimento della parte pratica di programma - si ha una doppia registrazione; gli allievi
sono iscritti (98):
•
nel registro dell'autoscuola, di cui al DM 17.5.1995, n. 317 e
•
nel registro del centro di istruzione automobilistica al quale sono stati conferiti (con annotazione del
codice dell'autoscuola o dell'ente di provenienza).
493.2.3 Libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori
sede
Al fine di rendere agevole l'espletamento delle lezioni di guida o lezioni pratiche fuori sede, in
alternativa alla procedura di rilevazione della presenza tramite apposizione della firma dell'allievo su
detto registro presso la sede del soggetto erogatore del corso, è prevista l'utilizzazione del libretto di
attestazione fuori sede delle esercitazioni pratiche.
Il libretto di attestazione fuori sede delle esercitazioni pratiche:
• integra il registro di frequenza relativo alla parte pratica (P) (v. inPratica 493.6.5) nel caso di (98):
- lezioni di guida (anche su aree private),
- lezioni pratiche fuori dalla sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta (ivi compreso il
caso che la parte pratica del programma di cui trattasi, sia stata conferita da autoscuola consorziata al
centro di istruzione automobilistica ovvero demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di
istruzione automobilistica).
• è conforme all' Allegato 7 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03 (v. inPratica 493.6.7),
• ha pagine numerate in ordine progressivo,
• è vidimato dal competente UMC prima del suo utilizzo,
• è conservato, unitamente a tutte le ricevute, per almeno 5 anni.
Il responsabile del corso, ovvero il docente incaricato della lezione di esercitazione pratica attiva la
seguente procedura (98):
• compila un foglio - matrice e figlia - del libretto di attestazione delle guide ed esercitazioni pratiche collettive
"fuori sede" prima dell'inizio delle esercitazioni giornaliere di guida (anche su aree private), ovvero prima
dell'inizio di lezioni pratiche collettive svolte fuori dalla sede,
• compila un foglio per ogni blocco di due ore,
• annota se si tratta di lezione di guida (individuale) oppure di esercitazione pratica "fuori sede" (collettiva);
nel primo caso annota solo sul fronte il nome del docente e quello dell'allievo partecipante alla lezione, la
data e l'argomento della stessa, la data di comunicazione dell'avvio del corso ed il numero di targa del
veicolo; nel secondo caso annota sul fronte il nome del docente, la data e l'argomento della lezione, la
data di comunicazione dell'avvio del corso, nonché sul retro i nominativi degli allievi partecipanti alla
lezione. Non è ovviamente da compilarsi la parte relativa alla targa dei veicoli;
• compila il foglio non prima delle ore 18 del giorno precedente.
•
•
•
•
•
Il docente che svolge le esercitazioni di guida ovvero quelle pratiche collettive "fuori sede":
preleva le ricevute debitamente compilate prima delle lezioni di guida individuali giornaliere,
appone sulla ricevuta, la propria firma nella casella apposita ed acquisisce la firma dell'allievo partecipante
alla lezione di guida, ovvero degli allievi partecipanti all'esercitazione pratica,
annota l'eventuale assenza entro 15 minuti dall'inizio della lezione,
acquisisce la firma dell'allievo o degli allievi in uscita; nel caso in cui un allievo si assenti prima del termine
delle esercitazioni annota l'assenza (e la motiva), nello spazio destinato alla firma in uscita,
al termine delle lezioni di guida e comunque entro il giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse
ed entro l'orario di inizio di eventuali ulteriori lezioni riporta le ricevute del libretto nella sede del soggetto
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta all'espletamento del corso di che trattasi.
Il docente o il responsabile del corso annota sul registro delle frequenza, volume P, i numeri delle
pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede,
corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi "fuori sede".
493.2.4 Elenco degli iscritti nei corsi di formazione iniziale
Ad ogni corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari al 25 (39).
Per ogni allievo è prevista:
• l'iscrizione in apposito registro delle iscrizioni prima dell'inizio del corso,
• l'annotazione della presenza, su apposito registro delle presenze#@f#.
Qualora un allievo sia stato conferito dall'autoscuola al centro di istruzione automobilistica, è iscritto nel
registro del centro stesso (33) (41).
La lista dei partecipanti al corso può essere integrata, nel rispetto del limite massimo di 25 unità,
prima dell'inizio del corso previa comunicazione al UMC, entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente
l'avvio del corso stesso, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica (98).
In nessun caso, è possibile inserire nuovi nominativi di allievi una volta iniziato il corso (98).
È tuttavia consentita la presenza in aula di allievi che, avendo frequentato un corso in precedenza,
siano stato respinti all'esame e intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso (98):
•
la presenza degli allievi ripetenti non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità
dell'attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato,
•
il responsabile del corso comunica all'UMC competente la presenza degli allievi entro le ore 18 del
giorno precedente il primo giorno di presenza al corso,
•
gli allievi iscritti nel registro degli iscritti, non lo sono in quello della frequenza e degli stessi non è da
annotarsi la presenza o l'eventuale assenza.
493.2.5 Lezioni dei corsi di formazione iniziale
La parte teorica dei corsi deve essere svolta presso le sedi autorizzate (37) mentre la parte pratica
dei corsi deve essere svolta nei luoghi indicati nella comunicazione di avvio dei corsi stessi, ovvero nelle
successive comunicazioni di variazione.
Qualora un ente sia stato autorizzato all'espletamento del corso solo per la parte teorica (28), le lezioni
teoriche sono svolte presso la sede dell'ente, quelle pratiche presso la sede dell'autoscuola o del centro di
istruzione automobilistica indicato nella richiesta di autorizzazione, ovvero nei diversi luoghi, indicati all'atto
di comunicazione dell'avvio delle lezioni, qualora ci si avvalga della possibilità di effettuare ore di guida in
aree private (34) (35) (43).
Le lezioni giornaliere, sia del programma di corso teorico che di corso pratico, non possono durare
meno di due ore e non possono protrarsi oltre le otto ore.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a 2 ore, a meno che
la durata delle stesse non sia indicata, da decreto, come inferiore.
Le lezioni, sia teoriche che pratiche, possono svolgersi (37) (38):
• nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed
• il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
È fatto divieto di iscriversi contemporaneamente a due corsi.
Nella medesima aula, nel rispetto del limite massimo di 25 allievi, è consentito lo svolgimento di (98):
• lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo
soggetto;
• lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di formazione iniziale ordinari ed uno o più
corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di formazione accelerati
ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un
medesimo soggetto.
In tali ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso compilati
secondo le norme vigenti (98).
Non è consentito (98):
• al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente,
• lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse
riguardino moduli già avviati.
Eventuali variazioni al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le esercitazioni di
guida svolte in area privata sono comunicate al UMC entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente lo
svolgimento delle stesse, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica (98).
493.2.6 Comunicazioni di avvio corso di formazione iniziale
•
•
•
•
•
È fatto obbligo di comunicare, almeno tre giorni lavorativi prima, l'avvio di ogni corso di formazione.
Tale comunicazione deve contenere l'indicazione di (32):
estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione
(98),
nominativo del responsabile del corso;
elenco degli allievi iscritti (corredato dalla attestazione del rapporto di lavoro, con qualifica di autista,
intercorrente con un'impresa avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né residenza normale
né anagrafica in Italia) (98): sul punto deve precisarsi che al centro di istruzione automobilistica possono
iscriversi solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha costituito il centro (33);
calendario delle lezioni, sia con riferimento alle lezioni teoriche che pratiche: tra queste devono essere
specificatamente indicate quelle che, eventualmente, vengono svolte su aree private (34) (35);
luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione (36) nonché, qualora ci si intenda avvalere della
possibilità di esercitazioni di guida in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la
supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di
esperienza in qualità di conducente, le generalità del conducente o dei conducenti che sostituiscono
l'istruttore in tale parte di formazione (98).
La suddetta comunicazione deve essere inoltrata alla DGT e all'UMC territorialmente competente.
Qualora l'autorizzazione agli enti di formazione sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento
della parte teorica del programma di formazione, la comunicazione di avvio del corso è effettuata dall'ente
stesso e contiene l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo
svolgimento della parte pratica dello stesso programma. In tal caso l'ente che svolge la parte teorica e
l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolgono la parte pratica, sono individualmente
responsabili per la parte del corso espletato (98).
È fatto obbligo di comunicare all'UMC territorialmente competente ogni variazione dei suddetti dati
almeno entro il giorno lavorativo precedente.
493.2.7 Assenze nei corsi di formazione iniziale
L'assenza di un partecipante:
- è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione,
- deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due.
La disciplina delle assenze è, ovviamente, diversa, a seconda che si tratti di corsi di formazione
iniziale ordinaria o accelerata, ovvero di corsi di integrazione.
A Con riferimento ai corsi di formazione iniziale ordinaria, (44) sono consentite al massimo 28 ore di
assenza alle lezioni di teoria, delle quali non più di 10 ore relativamente alla parte speciale del
programma.
Qualora l'allievo sia stato assente per più di 28 ore, ma comunque non oltre le 56 ore, è necessario
ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza che recuperi, entro due mesi dalla fine del corso, le ore di
assenza eccedenti le 28 consentite, e sempre nel rispetto del principio che non più di 10 possono incidere
sulla parte speciale del programma.
In tal caso è richiesto che le ore di recupero siano relative ad argomenti trattati nei giorni di
assenza (45).
Qualora l'allievo sia stato assente per un numero di ore superiore a 56, non è data facoltà di recupero,
e la frequenza delle ore residue di corso non è utile ai fini del rilascio dell'attestato (44).
Quanto alle ore di pratica, è obbligatoria la frequenza di tutte e 20 le ore: è tuttavia consentito un
lasso di tempo di 2 mesi dalla fine del corso di formazione iniziale per recuperare eventuali lezioni perse.
Le lezioni di recupero devono essere svolte soltanto alla fine del corso: alle stesse si applica la
disciplina in materia di comunicazioni e registri (46) (47).
B Quanto poi ai corsi di formazione iniziale accelerata, (48) sono consentite al massimo 14 ore di assenza
alle lezioni di teoria, delle quali non più di 5 ore relativamente alla parte speciale del programma.
Qualora l'allievo sia stato assente per più di 14 ore, ma comunque non oltre le 28 ore, è necessario
ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza che recuperi, entro un mese dalla fine del corso, le ore di
assenza eccedenti le 14 consentite, e sempre nel rispetto del principio che non più di 5 possono incidere
sulla parte speciale del programma.
In tal caso è richiesto che le ore di recupero siano relative ad argomenti trattati nei giorni di
assenza (45).
Qualora l'allievo sia stato assente per un numero di ore superiore a 28, non è data facoltà di recupero,
e la frequenza delle ore residue di corso non è utile ai fini del rilascio dell'attestato (48).
Quanto alle ore di pratica, è obbligatoria la frequenza di tutte e 10 le ore: è tuttavia consentito un
lasso di tempo di un mese dalla fine del corso di formazione iniziale per recuperare eventuali lezioni perse.
Le lezioni di recupero devono essere svolte soltanto alla fine del corso: alle stesse si applica la
disciplina in materia di comunicazioni e registri (49) (47).
C Con riferimento infine ai corsi di integrazione dell'abilitazione (50) deve distinguersi come segue:
C.1 Nei corsi di integrazione dell'abilitazione della CQC posseduta (51) svolti come corsi di
formazione ordinaria sono consentite al massimo 10 ore di assenza alle lezioni di teoria. Qualora
l'allievo sia stato assente per un numero di ore superiore a 10 ma non a 20, ai fini del rilascio
dell'attestato deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso, ore di frequenza fino a rientrare nella
soglia limite consentita di 10 ore. Le lezioni devono riguardare gli argomenti svolti nelle ore di
assenza.
Non sono consentite assenze alle lezioni pratiche: eventuali assenze devono essere recuperate
entro un mese dalla fine del corso.
Si applica la disciplina in materia di comunicazioni e registri (47).
C.2 Nei corsi di integrazione dell'abilitazione della CQC posseduta (51) svolti come corsi di
formazione accelerata sono consentite al massimo 5 ore di assenza alle lezioni di teoria. Qualora
l'allievo sia stato assente per un numero di ore superiore a 5 ma non a 10, ai fini del rilascio
dell'attestato deve recuperare, entro un mese dalla fine del corso, ore di frequenza fino a rientrare nella
soglia limite consentita di 5 ore. Le lezioni devono riguardare gli argomenti svolti nelle ore di
assenza.
Non sono consentite assenze alle lezioni pratiche: eventuali assenze devono essere recuperate entro
un mese dalla fine del corso.
Si applica la disciplina in materia di comunicazioni e registri (47).
C.3 Nei corsi per titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di
autotrasportatore, che intendano conseguire la CQC per la stessa tipologia di trasporto per la
quale sono abilitati dall'attestato, svolti come corsi di formazione ordinaria, sono consentite al
massimo 28 ore di assenza alle lezioni di teoria.
Qualora l'allievo sia stato assente per più di 28 ore, ma comunque non oltre le 56 ore, è necessario ai
fini del rilascio dell'attestato di frequenza che recuperi, entro due mesi dalla fine del corso, le ore di
assenza eccedenti le 28 consentite.
In tal caso è richiesto che le ore di recupero siano relative ad argomenti trattati nei giorni di assenza
(45).
Qualora l'allievo sia stato assente per un numero di ore superiore a 56, non è data facoltà di recupero,
e la frequenza delle ore residue di corso non è utile ai fini del rilascio dell'attestato (44).
Quanto alle ore di pratica, è obbligatoria la frequenza di tutte e 20 le ore: è tuttavia consentito un lasso
di tempo di 2 mesi dalla fine del corso di formazione iniziale per recuperare eventuali lezioni perse.
Le lezioni di recupero devono essere svolte soltanto alla fine del corso: alle stesse si applica la
disciplina in materia di comunicazioni e registri (46) (47).
C.4 Nei corsi per titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di
autotrasportatore, che intendano conseguire la CQC per la stessa tipologia di trasporto (52) per
la quale sono abilitati dall'attestato, svolti come corsi di formazione accelerata sono consentite al
massimo 14 ore di assenza alle lezioni di teoria.
Qualora l'allievo sia stato assente per più di 14 ore, ma comunque non oltre le 28 ore, è necessario ai
fini del rilascio dell'attestato di frequenza che recuperi, entro un mese dalla fine del corso, le ore di
assenza eccedenti le 14 consentite.
In tal caso è richiesto che le ore di recupero siano relative ad argomenti trattati nei giorni di assenza
(45).
Qualora l'allievo sia stato assente per un numero di ore superiore a 28, non è data facoltà di recupero,
e la frequenza delle ore residue di corso non è utile ai fini del rilascio dell'attestato (48).
Quanto alle ore di pratica, è obbligatoria la frequenza di tutte e 10 le ore: è tuttavia consentito un
lasso di tempo di un mese dalla fine del corso di formazione iniziale per recuperare eventuali lezioni
perse.
Le lezioni di recupero devono essere svolte soltanto alla fine del corso (53).
C.5 Nei corsi per titolari di CQC per una certa tipologia di trasporto e di attestato di idoneità
professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore per altra tipologia di trasporto,
per la quale si voglia conseguire la estensione della CQC, ovviamente non sono ammesse
assenze, giacché la parte di programma è relativa alle sole lezioni pratiche: eventuali assenze devono
essere recuperate entro un mese dalla fine del corso di formazione ai fini del rilascio dell'attestato di
idoneità.
Si applica la disciplina in materia di comunicazioni e registri (54) (47).
493.2.8 Attestato di frequenza nei corsi di formazione iniziale
Al termine del corso di formazione iniziale, l'ente erogatore rilascia apposito attestato di frequenza
conforme all'allegato 8 della circolare 22.10.2010, n. 85349/08.03 (v. inPratica 493.6.6), previamente
vidimato dall'UMC competente (55).
L'UMC appone sull'attestato la seguente dicitura:"Corso di formazione iniziale
accelerata/ordinaria/integrazione di cui alla comunicazione prot. n. ?? del __/__/____ L'Ufficio della
Motorizzazione Civile di ……….. (timbro dell'Ufficio)" (66).
L'attestato indica la data di termine del corso ed ha validità di un anno ai fini dell'ammissione agli
esami di qualificazione iniziale.
Nelle ipotesi in cui un ente sia stato autorizzato all'espletamento della sola parte pratica del corso (28),
la cui parte pratica è rimessa ad un'autoscuola ovvero ad un centro di istruzione automobilistica, la
competenza a rilasciare l'attestato è in capo all'ente autorizzato (43).
493.3 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CQC
La richiesta d'esame per il conseguimento della CQC deve essere avanzata entro 12 mesi dalla
data di termine del corso di qualificazione iniziale indicata nell'attestato di frequenza: oltre tale termine
deve essere frequentato un nuovo corso (56).
Anche in tal caso il programma di esame è diverso a seconda che si intenda conseguire una CQC per
una determinata tipologia di trasporto, ovvero che, possedendone una, si intenda acquisire l'abilitazione
mancante.
Ulteriore caso è poi quello relativo al conducente titolare di attestato di idoneità alla professione di
autotrasporto che voglia conseguire una CQC per la medesima tipologia di trasporto alla quale lo abilita
l'attestato.
A decorrere dal 7.5.2012, gli esami per il conseguimento della CQC si svolgono presso la sede del
UMC sulla base della nuova procedura informatizzata tramite prove a quiz sia per la parte comune che
per la parte specialistica merci e viaggiatori (100).
493.3.1 Presentazione della domanda d'esame
L'ammissione all'esame è subordinata alla presentazione di apposita istanza su modello TT746C,
unitamente (98):
• alle attestazioni di versamento previste della tariffa 1.3 (v. inPratica 022) e cioè pagamento della tariffa
per sostenere gli esami e assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda e alla CQC; nel caso di
esito negativo dell'esame, l'attestazione di pagamento relativa alla CQC (non consegnata) è restituita, a
richiesta, al candidato che potrà utilizzarla per successive istanze che potranno essere presentate più volte
purché nell'arco di validità dell'attestato di frequenza (98),
• all'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale, dalla quale si evince che il corso stesso è
terminato non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
Prima del rilascio all'allievo che ha frequentato il corso, l'attestato deve essere vidimato dall'UMC
territorialmente competente (66).
Ai fini dell'ammissione all'esame, i cittadini di Stati non appartenenti alla UE devono esibire il
permesso di soggiorno in corso di validità oppure la richiesta di rinnovo (65).
493.3.2 Svolgimento degli esami
Fino al 7.5.2012 gli esami sono svolti con il metodo orale presso gli UMC da funzionari del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici - appartenenti alla terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami
per il conseguimento delle patenti di guida (74).
L'esito negativo di una sola delle due prove comporta l'esito negativo dell'esame (73) (98).
A decorrere dal 7.5.2012, gli esami sono svolti con il metodo a quiz presso gli UMC (100):
• da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a
svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida;
• utilizzando una procedura informatizzata che ricalca quella prevista per i candidati delle patenti di guida A e
B.
La nuova procedura prevede (100):
• lo svolgimento della prova in un aula informatica;
• l’identificazione del candidato e l’assegnazione di una smart card che consente di accedere al sistema
informatico;
• che al candidato vengano proposte 60 domande per ogni singola prova scelte dal sistema informatico
secondo un criterio di casualità;
• l’assegnazione automatica dell’esito della prova da parte del sistema (il candidato è ritenuto idoneo se
risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti per ogni singola prova).
Gli UMC (100):
• organizzano almeno una seduta d’esame al mese per il conseguimento o l’estensione dell’abilitazione della
CQC;
• prevedono, di norma, per ogni singolo turno d'esame almeno dodici candidati.
Gli esami sono svolti nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (nella fase
iniziale non è prevista la possibilità di ascoltare la lettura dei quiz) (100).
L'esame deve essere svolto:
•
•
entro un anno dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale; oltre
tale termine è richiesta la presentazione di un nuovo corso (71);
non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data del precedente esame, qualora questo
abbia avuto esito negativo (67).
493.3.3 Conseguimento della CQC per una determinata tipologia di trasporto
L'esame di idoneità, che prevede almeno una domanda su ciascuno degli obiettivi indicati nel
programma (57), consta di due prove, svolte sulla base di appositi questionari, a cui rispondere con V di
vero o F di falso, a seconda che l'affermazione contenuta nelle risposte sia ritenuta dal candidato vera o
falsa:
• una prima prova di 60 quiz da completare in 120 minuti sulla parte di programma comune: sono
consentiti al massimo 6 errori;
• una seconda prova, anch'essa di 60 quiz da completare in 120 minuti, attiene alla parte di programma
speciale, ovvero dedicata alla specifica tipologia di trasporto per la quale si richiede l'abilitazione: sono
consentiti al massimo 6 errori.
La presentazione dell’istanza (v. inPratica 493.3.1) consente di:
• sostenere la prova comune e, nel caso di esito positivo di questa;
• sostenere la prova specialistica: il candidato, ottenuta l'idoneità alla prova comune, può prenotarsi,
senza presentare una nuova istanza, per sostenere la prova specialistica nella data indicata dal UMC; la
prova specialistica deve essere svolta esclusivamente presso l’UMC dove il candidato ha svolto la prova
comune;
• ottenere la CQC, superata la prova specialistica.
Superata la prova comune ma non quella specialistica, il candidato può:
• trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito negativo, può ripeterla previa presentazione
di una nuova istanza integrata dall’attestato di frequenza non scaduto di validità e dalle attestazioni di
versamento;
• ripetere la prova specialistica, senza ripetere la prova comune;
• ottenere la CQC, superata la prova specialistica.
Il candidato che presenta l'istanza quando l'attestato di frequenza è ancora in corso di validità:
• può sostenere entrambe le prove (comune e specialistica) o la prova specialistica anche se si svolgono
successivamente alla scadenza dell’attestato;
• deve frequentare un nuovo corso e sostenere le prove se l’attestato scade durante la procedura d’esame e
una delle prove ha esito negativo.
Qualora il candidato risulti assente alla seduta d'esame prenotata deve essere presentata una
nuova istanza con la relativa documentazione, salvo nel caso di mancato funzionamento del sistema
informatico o per altre cause attribuibili al UMC.
Qualora il candidato sia respinto ad un esame, può sostenere una nuova prova d'esame non prima
che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data del precedente (58). Pertanto, il candidato che (100):
• non ha superato la prova comune deve presentare nuova istanza e sostenere la nuova prova dopo tale
periodo;
• ha superato la prova comune ma non quella specialistica deve presentare nuova istanza, corredata dai
relativi versamenti e dall'attestato di frequenza non scaduto e può sostenere nuovamente la prova
specialistica dopo tale periodo.
Qualora l’attestato di frequenza sia scaduto, il candidato che non ha conseguito la CQC deve
frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale e sostenere sia la prova comune che la prova
specialistica.
493.3.4 Estensione della CQC posseduta ad altra tipologia di trasporto
Il titolare di CQC per una determinata tipologia di trasporto, che intendere estendere la propria
CQC anche con riferimento all'altra tipologia (ad esempio acquisire l'abilitazione al trasporto di cose,
possedendo una CQC per trasporto persone, o viceversa), frequenta un apposito corso di integrazione,
ordinario (v. inPratica 492.1) o accelerato (v. inPratica 492.2), relativo alla sola parte speciale del
programma, teorico e pratico per l'abilitazione che intende conseguire (59).
L'esame verte solo sugli argomenti di parte speciale di programma teorico oggetto del corso di
integrazione: si svolge nella forma di questionario con 60 quiz da completare in 120 minuti ed è consentito
un massimo 6 errori.
Il candidato che supera la prova ottiene la nuova CQC per il trasporto di persone e cose.
Il candidato che non supera la prova deve sostenere di nuovo l’esame previa presentazione di una
nuova istanza integrata dall’attestato di frequenza non scaduto di validità e dalle attestazioni di versamento
(v. inPratica 493.3.1).
Il candidato che presenta l'istanza quando l'attestato di frequenza è ancora in corso di validità (100):
• può sostenere la prova specialistica anche se si svolge successivamente alla scadenza dell’attestato;
• deve frequentare un nuovo corso e sostenere la prova specialistica se l’attestato scade durante la
procedura d’esame e la prova ha esito negativo.
Qualora l’attestato di frequenza sia scaduto, il candidato che non ha conseguito la CQC deve
frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale e sostenere sia la prova comune che la prova
specialistica.
493.3.5 Conseguimento della CQC da parte di titolari di attestato di idoneità professionale per
l'accesso alla professione del medesimo settore
Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per una determinata
tipologia di trasporto, che intende conseguire la CQC nella medesima tipologia (ad esempio acquisire una
CQC persone essendo titolare di attestato professionale per trasporto persone) frequenta un apposito corso
di integrazione, ordinario (v. inPratica 492.1) o accelerato (v. inPratica 492.2), relativo alla sola parte del
programma comune teorico e il relativo corso pratico sia comune che specialistico (60).
L'esame verte solo sugli argomenti della parte di programma comune di programma teorico,
oggetto del corso di integrazione: si svolge (a regime) nella forma di questionario con 60 quiz da completare
in 120 minuti ed è consentito un massimo 6 errori (61).
Il candidato che supera la prova ottiene la nuova CQC per l’abilitazione richiesta.
Il candidato che non supera la prova deve sostenere di nuovo l’esame previa presentazione di una
nuova istanza integrata dall’attestato di frequenza non scaduto di validità e dalle attestazioni di versamento
(v. inPratica 493.3.1).
Il candidato che presenta l'istanza quando l'attestato di frequenza è ancora in corso di validità:
• può sostenere la prova anche se si svolge successivamente alla scadenza dell’attestato;
• deve frequentare un nuovo corso e sostenere la prova comune se l’attestato scade durante la procedura
d’esame e la prova ha esito negativo.
Qualora l’attestato di frequenza sia scaduto, il candidato che non ha conseguito la CQC deve
frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale e sostenere sia la prova comune che la prova
specialistica.
493.3.6 Conseguimento della CQC mancante da parte di titolari di CQC per una determinata tipologia
di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l'accesso all'autotrasporto per altra
tipologia di trasporto
Il titolare di CQC per una determinata tipologia di trasporto nonché di l'attestato di idoneità
professionale per l'accesso alla professione relativa ad altro settore di trasporto (ad esempio CQC
persone e attestato per trasporto cose, o viceversa), che intende estendere la CQC anche all'altra tipologia
di trasporto, frequenta un apposito corso di integrazione, ordinario (v. inPratica 492.1) o accelerato (v.
inPratica 492.2), relativo alla sola parte speciale del programma pratico che riguarda l'abilitazione di
CQC non posseduta (62).
Al fine del rilascio della CQC come integrata, non sono necessari esami: questa, infatti, è rilasciata
dagli UMC per mera esibizione dell'attestato di frequenza del corso (63) (64).
493.4 SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
•
•
•
•
Lo svolgimento dei corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC ogni cinque anni comporta:
invio di apposita comunicazione alla Direzione generale territoriale e all'UMC territorialmente competente,
attivazione dei corsi presso le sedi autorizzate,
compilazione del registro delle iscrizioni e del registro delle presenze,
rispetto delle prescrizioni in materia di orari di svolgimento delle lezioni, assenze e recuperi.
Particolarmente rilevanti ai fini del corretto svolgimento dei corsi di formazione periodica e dei
controlli sul regolare andamento dei corsi sono gli adempimenti che riguardano:
• il responsabile del corso,
• la tenuta dei registri delle iscrizioni e dei registri delle presenze,
• le lezioni giornaliere e il calendario delle lezioni,
• la comunicazione di avvio del corso,
• la registrazione delle assenze degli allievi,
• il rilascio dell'attestato di frequenza.
493.4.1 Responsabile del corso di formazione periodica
Al responsabile del corso di formazione periodica fanno capo gli stessi oneri concernenti le
comunicazioni con le DGT o con gli UMC e le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi del
responsabile del corso di formazione iniziale (v. inPratica 493.2.1).
493.4.2 Registri delle iscrizioni e registri delle presenze nei corsi di formazione periodica
Prima dell'inizio del corso periodico i soggetti erogatori dello stesso (68) (69) iscrivono gli allievi in
apposito registro delle iscrizioni conforme all'allegato 10 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03 (78)
(v. inPratica 493.6.8). Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso (79).
La presenza degli allievi è annotata, sul apposito registro delle presenze conforme all'allegato 11 alla
circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03 (80) (v. inPratica 493.6.9).
Analogamente ai registri dei corsi di formazione iniziale, tanto il registro delle iscrizioni quanto quello
delle presenze:
• sono numerati,
• hanno pagine numerate in progressione
• sono preventivamente vidimati dall'UMC competente,
• devono essere conservati per almeno 5 anni.
•
•
Il registro delle presenze (98):
è distinto in sezioni con riferimento alla parte di programma comune a tutte le abilitazioni ovvero
alla parte di programma speciale (81); quest'ultima è a sua volta distinta a seconda che riguardi
l'abilitazione per il trasporto di persone o quella per il trasporto di cose;
viene firmato dall'allievo per ciascuna lezione, sia in entrata (entro i primi quindici minuti) che in
uscita. Qualora la lezione sia di più di due ore, la firma di presenza in entrata è riapposta entro i
primi 15 minuti dalla ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due ed al termine di ciascuno di
essi. Il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una
pausa (98).
493.4.3 Elenco degli iscritti nei corsi di formazione periodica
Nei corsi di formazione periodica non è posto alcun un limite al numero degli allievi che è possibile
iscrivere anche se in ogni caso essere assicurata la proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli
allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo (98).
493.4.4 Lezioni dei corsi di formazione periodica
I corsi di formazione periodica sono svolti presso le sedi autorizzate di autoscuole, i centri di istruzione
automobilistica (68), gli enti autorizzati e le aziende esercenti servizi automobilistici autorizzate (69) (77).
Le lezioni giornaliere durano complessivamente non meno di due ore e non più di sette. Si svolgono:
• nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed
• il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Nella medesima aula è consentito lo svolgimento di lezioni afferenti a parti di programma comuni a
due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati. In tale ipotesi
dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette
istruzioni.
Per quanto riguarda tempi e modalità di comunicazione delle variazioni (v. inPratica 493.4.5), le
modalità di svolgimento delle lezioni e la loro durata minima e massima si deve far riferimento ai criteri
validi per i corsi di qualificazione iniziale (v. inPratica 493.2.6) tenendo presente una lezione giornaliera non
può essere superiore a sette ore, pari alla durata di un modulo (98).
493.4.5 Comunicazione di avvio dei corsi di formazione periodica
Le autoscuole, i centri di istruzione automobilistica (68), gli enti autorizzati e le aziende esercenti
servizi automobilistici autorizzate (69) devono rendere apposita comunicazione alla DGT ed all'UMC
territorialmente competente almeno tre giorni prima dell'avvio di ogni corso (70).
La comunicazione deve indicare:
• estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell'autorizzazione,
• nominativo del responsabile del corso,
• elenco degli allievi (corredato dalla attestazione del rapporto di lavoro, con qualifica di autista,
intercorrente con un'impresa avente sede in Italia, nel caso di allievi che non hanno né residenza normale
né anagrafica in Italia),
• calendario delle lezioni.
Nel caso che il calendario ovvero l'elenco dei partecipanti subisca variazioni, occorre darne tempestiva
comunicazione all'UMC competente, almeno entro il giorno lavorativo precedente.
493.4.6 Assenze nei corsi di formazione periodica
L'assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione (98).
Qualora la lezione sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa
di ciascun blocco di ore non superiori a due: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato
per consentire agli allievi una pausa (98).
Ogni allievo può fare al massimo 3 ore di assenza.
Non è data possibilità di recupero: qualora l'allievo sia assente per un numero di ore superiore, la
frequenza del corso non è utile al rilascio dell'attestato di frequenza (82).
493.4.7 Attestato di frequenza nei corsi di formazione periodica
Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza.
Sulla validità della CQC rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica si fa
rinvio ad altra parte (v. inPratica 491.2).
493.5 SOSPENSIONE E REVOCA DEL NULLA OSTA O DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DEI CORSI
Compete agli UMC un'attività di vigilanza sulle autoscuole, sui centri di istruzione automobilistica, sugli enti
e le aziende di trasporto pubblico autorizzate.
L’ispezione è disposta dal Direttore dell’UMC territorialmente competente, espletata da funzionari
appartenenti almeno all’area B, posizione economica B3, i quali possono avvalersi anche degli organi di
polizia (83).
L’intervento degli orgnai di polizia può essere altresì richiesto in corso di ispezione quando sia precluso
l’accesso ai locali ovvero in presenza di particolari circostanze che lo facciano ritenere opportuno.
L'attività si concretizza attraverso visite ispettive, intese a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per
il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione ad espletare i corsi, nonché la regolarità dei corsi stessi.
L’attività ispettiva è espletata nei giorni nelle ore di cui alla comunicazione relativa al calendario delle lezioni:
- presso le sedi dei soggetti erogatori dei corsi, se trattasi di lezioni teoriche o di lezioni pratiche in sede;
- presso le diverse località indicate nella specifica comunicazione, se trattasi di lezioni pratiche fuori
sede o di lezioni di guida.
In tale ultimo caso, è fatto preciso onere degli ispettori giungere sul luogo prima dell’inizio della lezione
stessa, essendo in ogni caso preclusa la possibilità di far rientrare un veicolo già impegnato in una
lezione.
Ai fini dell’ispezione è necessaria la presenza del legale rappresentante del soggetto che eroga il corso,
ovvero del responsabile del corso, che devono essere presenti per tutta la durata dell’ispezione. Qualora
nessuno dei due sia presente, è concesso un tempo di un’ora per raggiungere il luogo dell’ispezione (resta
escluso il caso di ispezione su lezione di guida): in tale tempo gli ispettori procedono a verificare la regolarità
degli adempimenti inerenti la singola lezione in fase di svolgimento (72)).
Nel caso in cui, trascorso il termine di un’ora, né il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso,
né il responsabile del corso, si siano presentati, il verbale si chiude segnalando tale circostanza come
irregolarità.
L'esito delle visite ispettive è riportato in un verbale, nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità
riscontrate ad uno dei due soggetti summenzionati, che dovrà provvedere a firmare il verbale stesso.
Occorre distinguere la procedura in ragione del tipo di irregolarità riscontrato (relativa ai corsi ovvero alla
mancanza di requisiti necessari) ed in ragione del soggetto al quale l'irregolarità è contestata.
Se si tratta di irregolarità nei corsi, esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante
dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica, dell'ente o dell'azienda: è assegnato un termine di 7
giorni per presentare eventuali controdeduzioni (83).
Il verbale è trasmesso, unitamente alle eventuali controdeduzioni, alla Direzione generale territoriale o alla
DG Motorizzazione a seconda che le irregolarità siano state contestate a soggetto titolare di nulla osta o di
autorizzazione.
Qualora sia stato impedito l’accesso ai locali e non sia stato possibile l’intervento degli organi di polizia,
copia del verbale è trasmesso alla Procura della Repubblica per l’eventuale seguito di competenza.
L'ufficio ricevente valuta i documenti e può emanare un provvedimento di sospensione del nulla osta o
dell'autorizzazione per un periodo da 15 giorni a 3 mesi, in ragione della gravità della irregolarità
riscontrata (84).
Qualora poi, le irregolarità abbiano riguardato la mancanza di uno o più requisiti per ottenere (e quindi
mantenere) il nulla osta o l'autorizzazione, l'UMC invia il verbale, unitamente alle eventuali controdeduzioni,
alla Direzione generale territoriale, ovvero alla DG Motorizzazione (a seconda che si tratti di autoscuole e
centri di istruzione automobilistica, ovvero di enti o aziende autorizzate).
L'ufficio ricevente emana atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità entro 7 giorni: decorso
inutilmente tale termine il nulla osta, ovvero l'autorizzazione, sono sospesi per un periodo da 1 a 3 mesi, e
comunque fino a che siano state risolte le irregolarità (85).
La reiterazione di una delle suddette irregolarità due volte nell'arco di tre anni comporta il provvedimento
di revoca del nulla osta da parte della Direzione generale territoriale, ovvero dell'autorizzazione da parte
della DG motorizzazione (86).
Da ultimo va rappresentato il caso di irregolarità riscontrate in corsi che sono svolti da un ente autorizzato
solo per la parte teorica, e da un'autoscuola o da un centri di istruzione automobilistica per la parte
pratica (28): in tal caso ciascuno dei soggetti risponde singolarmente per le irregolarità che eventualmente
siano verificate nei corsi che direttamente eroga (87).
Tuttavia, se un'autoscuola organizza solo la parte teorica di un corso di formazione, avvalendosi per quella
pratica del centro di istruzione automobilistica costituito dal consorzio al quale essa stessa aderisce,
l'autoscuola è responsabile anche di eventuali irregolarità nei corsi verificatesi presso il centro (88).
Ovviamente, se dalle visite ispettive l'UMC ha accertato una responsabilità dell'allievo, ne dispone la
cancellazione dal registro di iscrizione (89).
493.6 I FAC-SIMILE
493.6.1 Fac-simile della richiesta di nulla osta da parte di autoscuole o centri di istruzione
automobilistica ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica
(Sostanzialmente conforme all’Allegato 1 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE
O CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
Marca da bollo Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
DIREZIONE GENERALE
TERRITORIALE
INDIRIZZO
Oggetto: Richiesta di nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del
D.L.vo 286/2005 e s.m.i.
Lo scrivente, legale rappresentante dell’autoscuola ....................... o del Centro di istruzione
automobilistica formato dal Consorzio .................., con sede in ............................., Via ........... chiede il nulla
osta ad effettuare i corsi di cui all’oggetto.
Lo scrivente dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
• di avere la disponibilità in proprietà o in leasing dei seguenti veicoli:
1) .............................................................. targato ......................................................;
2) .............................................................. targato ......................................................;
3) .............................................................. targato ......................................................;
4) .............................................................. targato ......................................................;
5) .............................................................. targato ......................................................;
6) .............................................................. targato ......................................................;
ovvero
• di avere la disponibilità da parte del Centro di Istruzione Automobilistica ..............…,
con sede in ............……......., costituito dal Consorzio .........…………………………..
con sede in ………………....................., a cui è demandata la parte pratica dei corsi
di qualificazione iniziale , dei seguenti veicoli:
1) .............................................................. targato ......................................................;
2) .............................................................. targato ......................................................;
3) .............................................................. targato ......................................................;
4) .............................................................. targato ......................................................;
5) .............................................................. targato ......................................................;
6) .............................................................. targato ......................................................;
• di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed allegare i curricula):
1) ..............................................................;
2) ..............................................................;
3) ..............................................................;
4) ..............................................................;
5) ..............................................................;
6) ...............................................................
Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica nel rispetto delle norme vigenti;
2) a comunicare all’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, per ogni singolo corso e nelle
forme e nei termini previsti:
a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni sia teoriche che pratiche, specificandone gli orari e - qualora si tratti di lezioni di
guida (eventualmente anche su aree private) o di esercitazioni pratiche collettive fuori sede - il luogo in
cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione;
d) l’elenco dei partecipanti al corso, integrato dai rispettivi dati anagrafici completi;
e) ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente
competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in conformità alle
disposizioni vigenti;
5) a consentire il libero accesso ai funzionari incaricati dell’espletamento delle attività ispettive nonché la
visione e/o l’estrapolazione di copie di tutta la documentazione a tal fine richiesta.
Data ........................
Firma ........................
493.6.2 Fac-simile della richiesta di autorizzazione da parte di enti ad effettuare i corsi di
qualificazione iniziale e formazione periodica
(Sostanzialmente conforme all’Allegato 2 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica ai sensi del D.L.vo 286/2005 e s.m.i. per: [ ] CQC cose e/o [ ] CQC persone.
Lo scrivente, legale rappresentante dell’ente ............................, con sede in .........................., Via
................................ chiede l’autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all’oggetto.
Al riguardo, dichiara che l’Ente:
• ha maturato almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto;
• è funzionalmente collegato:
[
]
[
]
[
]
[
]
all’associazione di categoria ..........................................., membro del Comitato centrale per l’albo
nazionale degli autotrasportatori;
alla federazione/confederazione/articolazione territoriale .............................. della associazione di
categoria ................................., membro del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori
all’associazione di categoria ............................., firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro nel
settore dell’autotrasporto di persone;
alla federazione/confederazione/articolazione territoriale ............................ della associazione di categoria
......................................., firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore dell’autotrasporto
di persone.
Lo scrivente dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
• di avere la disponibilità dei seguenti veicoli:
1) .............................................................. targato ......................................................;
2) .............................................................. targato ......................................................;
3) .............................................................. targato ......................................................;
4) .............................................................. targato ......................................................;
5) .............................................................. targato ......................................................;
6) .............................................................. targato ......................................................;
ovvero
• di demandare lo svolgimento della parte pratica del corso al Centro di Istruzione Automobilistica
............................, con sede in .............................., costituito dal Consorzio .................. con sede in
......................., ovvero all’autoscuola .............................. con sede in ........................................., che
dispone in proprietà o in leasing dei seguenti veicoli:
1) .............................................................. targato ......................................................;
2) .............................................................. targato ......................................................;
3) .............................................................. targato ......................................................;
4) .............................................................. targato ......................................................;
5) .............................................................. targato ......................................................;
6) .............................................................. targato ......................................................;
• di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed allegare i curricula):
1) ..............................................................;
2) ..............................................................;
3) ..............................................................;
4) ..............................................................;
5) ..............................................................;
6) ...............................................................
Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica nel rispetto delle norme vigenti;
2) a comunicare all’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, per ogni singolo corso e nelle
forme e nei termini previsti:
a) la data di avvio;
b) i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
c) il calendario delle lezioni sia teoriche che pratiche, specificandone gli orari e - qualora si tratti di lezioni di
guida (eventualmente anche su aree private) o di esercitazioni pratiche collettive fuori sede - il luogo in
cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione;
d) l’elenco dei partecipanti al corso, integrato dai rispettivi dati anagrafici completi;
e) ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente
competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in conformità alle
disposizioni vigenti;
5) a consentire il libero accesso ai funzionari incaricati dell’espletamento delle attività ispettive nonché la
visione e/o l’estrapolazione di copie di tutta la documentazione a tal fine richiesta.
Data ........................
Firma ........................
Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante
[ ] dell’autoscuola .............................................. con sede in .........................................
[ ] del centro di istruzione automobilistica ................... con sede in ...............................
si impegna ad espletare la parte pratica del corso di cui alla presente richiesta di nulla osta ed a favorire
l’espletamento delle attività ispettive sulla medesima parte di corso.
Data ........................
Firma ........................
493.6.3 Fac-simile della richiesta di autorizzazione da parte di aziende esercenti servizi
automobilistici per il trasporto pubblico di persone ad effettuare i corsi di formazione
periodica
(Sostanzialmente conforme all’Allegato 3 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
FAC-SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AZIENDE
ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI
PERSONE DI INTERESSE NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE AVENTI UN
NUMERO DI ADDETTI ALLA GUIDA NON INFERIORE A 80 UNITÀ
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di formazione periodica di cui ai sensi del
D.L.vo 286/2005 e s.m.i.
Lo scrivente, legale rappresentante dell’azienda ........................………………...,
con sede in ....................................., Via ......................................………………………...
chiede autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all’oggetto per i propri dipendenti conducenti professionali ai
sensi del DM 16 ottobre 2009, artt. 1 e 3, co. 2.
Al riguardo, dichiara che l’Azienda è esercente servizio automobilistico per il trasporto pubblico di
persone di interesse ………………..….. ed ha un numero di addetti alla guida pari a
…………………………………………..……. unità.
Lo scrivente dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
• di avvalersi dei seguenti docenti (specificare i dati anagrafici completi ed allegare i curricula):
1) ..............................................................;
2) ..............................................................;
3) ..............................................................;
4) ..............................................................;
5) ..............................................................;
6) ...............................................................
e/o - se del caso • di materiale multimediale, che si dichiara conforme ai programmi.
Lo scrivente si impegna:
1) ad effettuare i corsi di di formazione periodica nel rispetto delle norme vigenti;
2) a comunicare all’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, per ogni singolo corso e nelle
forme e nei termini previsti:
a)
b)
c)
d)
e)
la data di avvio;
i dati anagrafici completi del responsabile del corso;
il calendario delle lezioni;
l’elenco dei partecipanti al corso, integrato dai rispettivi dati anagrafici completi;
ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta dall’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente
competente ai fini istruttori;
3) a comunicare, nelle forme e nei termini previsti, ogni variazione relativa alle predette informazioni;
4) a dotarsi dei prescritti registri di iscrizione e di frequenza, redatti e conservati in conformità alle
disposizioni vigenti;
5) a consentire il libero accesso ai funzionari incaricati dell’espletamento delle attività ispettive nonché la
visione e/o l’estrapolazione di copie di tutta la documentazione a tal fine richiesta.
Data ........................
Firma ........................
493.6.4 Registro di iscrizione al corso di qualificazione iniziale
(Sostanzialmente conforme Allegato 5 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 19 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola ................................................................................
Ente ................................………...............................................
Numero di
iscrizione
Nominativo Codice autoscuola o ente che Luogo e data
ha conferito l’allievo
di nascita
Residenza e
indirizzo
Categoria di patente Data rilascio attestato Data
posseduta
di frequenza
esame
493.6.5 Registro di frequenza al corso di qualificazione iniziale
(Sostanzialmente conforme Allegato 6 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 19 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola ..................................................................…………………………….............
Ente ...........................................................……….................……………………….……..
Corso di qualificazione iniziale per l’abilitazione dei conducenti professionali ......….......
Giorno ................ Orario ........................... Docente .............………………………….......
Argomento della lezione:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Nominativo Firma in entrata [*] Firma in uscita
_____
[*] L’eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.
Il responsabile del corso
(o docente da lui delegato)
493.6.6 Attestato di frequenza al corso di qualificazione iniziale
(Sostanzialmente conforme Allegato 8 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
(Art. 19 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Si attesta che il/la Sig. .....................................................................................................
nat ... a .................................................................................... prov. (.......................….),
il ............................, titolare della patente di guida della categoria ..................................
n. ..................................... ha frequentato presso quest .... (autoscuola/ente) il corso di
qualificazione iniziale per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose/persone di cui all’art. 18 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dal ....................…........
al .............................................
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL’AUTOSCUOLA O DELL’ENTE)
Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all’autenticità di quanto dichiarato.
493.6.7 Libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori
sede
(Sostanzialmente conforme Allegato 7 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
FRONTE MATRICE-FIGLIA
LIBRETTO DELLE ATTESTAZIONE DELLE LEZIONI DI GUIDA
E DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE COLLETTIVE FUORI SEDE
FRONTE
MATRICE
Ente o autoscuola
Data
Argomento della lezione
Allievo
Istruttore
Targa veicolo
Firma docente
001
FIGLIA
Ente o autoscuola
Argomento della lezione
Corso di cui alla comunicazione di avvio del corso
Nominativo dell’allievo
Nominativo dell’istruttore
Targa veicolo
Data
Firma docente
[*] Firma allievo per presenza (da compilarsi per le lezioni individuali di guida)
Entrata Uscita
001
_____
[*] L'eventuale assenza deve essere annotata entro 15 minuti dall’inizio della lezione
RETRO-FIGLIA
NOMINATIVI ALLIEVI
_____
[*]
[*]
FIRMA IN ENTRATA FIRMA IN USCITA
L'eventuale assenza deve essere annotata entro 15 minuti dall’inizio della lezione
493.6.8 Registro di iscrizione al corso di formazione periodica
(Sostanzialmente conforme Allegato 10 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola o Centro di istruzione automobilistica ...........................................................
Ente .................................................................................................................................
Azienda ............................................................................................................................
Numero di
iscrizione
Nominativo Luogo e data di Residenza e
nascita
indirizzo
Categoria di patente
posseduta
Corso frequentato Trasporto cose
Trasporto persone
493.6.9 Registro di frequenza al corso di formazione periodica
(Sostanzialmente conforme Allegato 11 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Autoscuola o Centro di istruzione automobilistica ...........................................................
Ente .................................................................................................................................
Azienda ............................................................................................................................
Corso di formazione periodica dei conducenti professionali ............................................
Giorno ............……………........... Orario ...................………………………..………….....
Docente/Responsabile del corso .....................................................................................
Data rilascio
attestazione
Argomento della lezione:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Nominativo Firma in entrata [*] Firma in uscita
[*] L’eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.
Il responsabile del corso
(o il docente delegato)
493.6.10 Attestato di frequenza al corso di formazione periodica
(Sostanzialmente conforme Allegato 12 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03)
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
(Art. 20 del D.lg.vo. 21 novembre 2005, n. 286)
Si attesta che il/la Sig. .....................................................................................................
nat ... a ........................................................................................... prov. (....................),
il ......................................., titolare della patente di guida della categoria .......................
n. .….................................... ha frequentato presso quest .... (autoscuola/ente/azienda)
il corso di formazione periodica per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose/persone di cui all’art. 20
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dal ........... al ................................ .
Luogo e data
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL’AUTOSCUOLA,
DELL’ENTE O DELL’AZIENDA)
Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all’autenticità di quanto dichiarato.
________
(1) Ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, c. 1, DM 16.10.2009, che ha sostituito il DM 7.2.2007, gli enti che svolgono corsi di formazione iniziale - sia
ordinaria che accelerata - e periodica - sono:
1 autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida, previo nulla osta rilasciato dalla Direzione
generale territoriale competente;
2 consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida, previo nulla osta rilasciato dalla
Direzione generale territoriale competente;
3 enti, autorizzati dalla DG Motorizzazione, che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni
di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
b associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a e b.
L'autorizzazione di tali ultimi enti (sub punto 3) può essere rilasciata:
• per l'effettuazione di corsi di formazione, iniziale o periodica, per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose;
• per l'effettuazione di corsi di formazione, iniziale o periodica, per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone;
• per l'effettuazione di corsi di formazione iniziale con riferimento tanto alla parte teorica che pratica del programma;
• per l'effettuazione di corsi di formazione iniziale limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma.
Ai sensi dell'art. 3, c. 2, possono poi svolgere corsi di formazione periodica, per la sola carta di qualificazione del conducente relativa al
trasporto di persone, le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o
locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità, previa autorizzazione della DG MOT.
(2) Di cui all'art. 335, c. 10 lettera a), DPR 16.12.1992 n. 495.
(3) V. infra art. 123, c. 7, CDS e art. 7 DM 17.5.2005 n. 317.
(4) V. art. 1, c. 1, DM 16.10.2009.
(5) V. art. 2, c. 3, DM 16.10.2009. La previsione è assolutamente nuova rispetto alla formulazione del precedente DM 7.2.2007, abrogato ed
appresta una sorta di interpretazione autentica al dettato dell'art. 17, c. 3 lettera a), DLG n. 286/2005, che prevede che la formazione
iniziale possa essere svolta "dalle autoscuole di cui all'art. 335, c. 10, lettera a), DPR 16.12.1992 n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole
che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida". Sulla scorta di tale disposizione, si era in passato
aperto un dibattito circa la possibilità o meno di un'autoscuola di demandare la parte pratica del corso ad un centro di istruzione
automobilistica, costituito da un consorzio alla quale la stessa aderisse. I sostenitori della tesi più rigorosa negavano tale possibilità,
leggendo la summenzionata disposizione nel senso della necessità che l'autoscuola, da sé sola, svolgesse il corso sia di teoria che di
pratica. I sostenitori della tesi opposta ravvisavano nel dettato dell'art. 123, c. 7, CDS la possibilità di demandare la parte pratica del corso
al centro di istruzione automobilistica, sulla base della previsione - in tale norma espressa - di una possibilità di un'adeguata riduzione delle
dotazioni complessive dell'autoscuola, in termini di personale ed attrezzature.
(6) V. art. 1, c. 2, DM 16.10.2009.
(7) Le qualificazioni del corpo docente sono state modificate dal DM 16.10.2009, rispetto a quanto era previsto dal DM 7.2.2007. In particolare
si segnala che la figura alle tre prescritte specializzazioni della figura medica si aggiunge una più larga previsione di medico che abbia
maturato una certa esperienza nell'attività di docente di corsi di formazione in materia di autotrasporto. Inoltre, con riferimento alle figura
equiparate all'esperto di organizzazione aziendale, di sottolinea come sia espressamente previsto che l'insegnante di teoria debba aver, a
tal fine, acquisito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone
che di cose.
(8) V. art. 2, c. 1, DM 16.10.2009.
(9) Al fine di meglio reperire la professionalità medica quale docente nei corsi di qualificazione iniziale, all'ambito delle specializzazioni già
previsto dal DM 7.2.2007 (ora abrogato dal DM 16.10.2009) si è aggiunta la figura di medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli
ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto. Con circolare 22.10.2010, n.
85349/08.03 è stato chiarito quanto segue: "Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed
Odontoiatri, si è chiarito che la dizione "specialista" è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia conseguito un titolo di
specializzazione: è pertanto al possesso di questo titolo, e non alla dichiarazione di "esperto in" che deve farsi riferimento ai fini
dell'applicazione della prima parte della disposizione in parola. Con riferimento, infine, ad eventuali equipollenze delle specializzazioni
richieste con altre, si è in attesa di riscontro a puntuale quesito posto al Ministero della Salute, al quale questo Ufficio è stato indirizzato dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."
(10) Per consentire l'agevole esame dei titoli degli esperti da parte della DGT (Direzione generale territoriale) o della DGM (Direzione generale
della motorizzazione) ai fini del rilascio rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi per la CQC, il DTT ha
chiarito che l'autoscuola o l'ente di formazione richiedente dovrà indicare nei curricula (v. circolare DTT 23.10.2007 prot. n. 97037/8.3):
• per i soggetti che hanno maturato non meno di tre anni di esperienza, negli ultimi cinque anni in un'impresa di autotrasporto:
- presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;
- il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
- gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;
• per coloro che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi
all'attività di autotrasporto:
- per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;
- periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
- materia o materie trattate nell'ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.
Con circolare 22.10.2010, n. 85349/08.03 è stato chiarito che:
• in mancanza della precisa indicazione, nei curricula, dei dati sopra riportati i competenti Uffici procederanno ad una richiesta di integrazione
documentale con conseguente dilatamento dei tempi necessari per il rilascio del nulla osta a svolgere i corsi in argomento;
• possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto, nell'ambito della
medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell'espletamento della lezione di competenza.
(11) V. art. 4, c. 1 DM 16.10.2009. Con circolare 22.10.2010, n. 85349/08.03 è stato chiarito quanto segue: "Ovviamente il possesso di tali
requisiti si dà per comprovato in favore dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che lo abbia già dimostrato ai sensi
dell'articolo 3 del DM n. 317 del 1995"
(12) V. art. 4, c. 2 DM 16.10.2009.
(13) V. art. 4, c. 3, DM 16.10.2009.
(14) V. art. 4, c. 4, DM 16.10.2009.
Il DTT aveva chiarito che la deroga alle caratteristiche del parco veicolare per le autoscuole che alla data dell'entrata in vigore della
direttiva 2000/56/CE (30.9.2003) utilizzavano veicoli aventi caratteristiche conformi a norme previgenti, di utilizzare detti veicoli fino al
termine ultimo dell'11.10.2010, si applicava anche ai veicoli che le autoscuole utilizzano per le esercitazioni pratiche dei corsi di formazione
iniziale per i conducenti professionali (v. circolare 20.12.2007, prot. n. 115651/8.3 (ora abrogata dalla circolare 22.10.2010, n.
85349/08.03); tale termine era stato poi procrastinato fino al 2013 con circolare 18.5.2009 prot. n. 49984 (ora abrogata dalla circolare
22.10.2010, n. 85349/08.03)) e, successivamente fissato al 30.9.2013 dall'art. 15, c. 2, DM 16.10.2009.
Con circolare 22.10.2010, n. 85349/08.03 è stato chiarito quanto segue: "I veicoli già inseriti alla data del 30/09/2003 nel parco veicolare delle
autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica rispondenti ai requisiti previgenti, possono essere utilizzati fino alla data del 30 settembre
2013, giusta proroga prevista dalla direttiva 2008/65/CE, recepita con il decreto Ministro infrastrutture e trasporti del 29/09/2008".
(15) Così la circolare 22.10.2010 n. 85349/08.03, al fine di non obbligare il responsabile del corso ad una costante presenza: ma resta la sola
attività delegabile.
(16) Le qualificazioni del corpo docente sono state modificate dal DM 16.10.2009, rispetto a quanto era previsto dal DM 7.2.2007. In particolare
si segnala che la figura alle tre prescritte specializzazioni della figura medica si aggiunge una più larga previsione di medico che abbia
maturato una certa esperienza nell'attività di docente di corsi di formazione in materia di autotrasporto. Inoltre, con riferimento alle figura
equiparate all'esperto di organizzazione aziendale, di sottolinea come sia espressamente previsto che l'insegnante di teoria debba aver, a
tal fine, acquisito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone
che di cose.
(17) V. art. 3, cc. 1 e 2, DM 16.10.2009.
(18) V. art. 4, c. 6, DM 16.10.2009.
(19) V. art. 4, c. 5, DM 16.10.2009.
(20) Evidentemente, poiché l'azienda in esame può svolgere solo attività di formazione periodica, la quale prevede solo un programma teorico,
non è richiesta la figura dell'istruttore.
(21) V. art. 2, c. 7, DM 16.10.2009.
(22) V. art. 13, c. 4, DM 16.10.2009.
(23) V. art. 2, c. 2, DM 16.10.2009.
(24) V. allegato 1, DM 16.10.2009 riproposto nell'allegato 1 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03.
(25) V. art. 3, c. 3, DM 16.10.2009. Nella disciplina della fattispecie in esame si è posto il problema di conciliare l'esigenza di attribuzione di
responsabilità con quello di rendere fattibili, ed in modo snello, i controlli sull'espletamento dei corsi. Si è addivenuti alla soluzione di
ritenere l'autoscuola responsabile dell'intero corso, ed a prescindere dal dato che la parte pratica sia svolta presso un centro di istruzione al
quale l'autoscuola abbia aderito. Si è data, a tal fine prevalenza al dato della partecipazione al patto consortile, che "legherebbe" - quasi in
funzione organica - il centro di istruzione all'autoscuola. La diversa soluzione, ovvero optare per due distinti soggetti cui imputare distinte
responsabilità, avrebbe comportato una complessa disciplina applicativa in materia di tenuta dei registri, rilascio dell'attestato di frequenza
dei corsi ed anche per il caso di irregolarità dei corsi. L'UMC preposto al controllo, pertanto, interloquisce solo con l'autoscuola: ogni
regolazione del rapporto - ai fini dell'espletamento dei corsi - tra questa ed il centro di istruzione resta interno ad essi.
(26) V. art. 3, c. 1, DM 16.10.2009.
(27) Conforme a modello allegato 2 DM 16.10.2009 riproposto nell'allegato 2 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03.
(28) V. art. 3, c. 3, DM 16.10.2009.
(29) V. art. 3, c. 3, DM 16.10.2009. Con riferimento alla disciplina della richiesta di autorizzazione all'espletamento di corsi di formazione iniziale
o periodica, manca un'espressa previsione normativa che faccia obbligo di comunicazione le eventuali variazioni intervenute, rispetto ai
dati della comunicazione di avvio dei corsi. Né è esplicitata la proceduta istruttoria, interna alla DG motorizzazione, ai fini dell'adozione
dell'atto autorizzativo. Deve comunque ritenersi che sia applicabile, per evidente analogia, la procedura prevista dall'art. 2, c. 2, da parte
DGT.
(30) V. art. 3, c. 2, DM 16.10.2009.
(31) Conforme a modello allegato 3 DM 16.10.2009 riproposto nell'allegato 3 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03.
(32) V. art. 9, c. 1, DM 16.10.2009.
(33) V. art. 2, c. 4, DM 16.10.2009.
(34) V. art. 6, c. 7, DM 16.10.2009.
(35) V. art. 7, c. 6, DM 16.10.2009.
(36) La previsione di tale dato nella comunicazione è, evidentemente, funzionale a rendere possibili i controlli da parte dell'UMC competente
anche con riferimento alle esercitazioni pratiche.
(37) V. art. 9, c. 2, DM 16.10.2009.
(38) Il DM 16.10.2009 ha modificato, sul punto, il precedente DM sotto due profili: l'orario minimo giornaliero è stato ridotto da quattro ore a due
ore; l'orario utile all'espletamento delle lezioni nei giorni feriali dal lunedì al sabato è stato allungato dalle 20 alle 22 anche per le lezioni
teoriche. Entrambe le modifiche sono state introdotte alla luce della considerazione che l'allievo di un corso di formazione potrebbe essere
soggetto esercente altra attività lavorativa, di conducente professionale ovvero diversa. Inoltre, e con riferimento al termine delle ore 22.00
posto anche per le lezioni teoriche, si è tenuto conto che, già con riferimenti alle esercitazioni pratiche, incombe sull'UMC competente un
onere di vigilanza fino a tale ore: non vi era motivo, pertanto, sotto questo profilo di non accordare una maggiore flessibilità di orario anche
all'espletamento delle lezioni teoriche.
(39) V. art. 9, c. 3, DM 16.10.2009.
(40) V. allegato 4 DM 16.10.2009 riproposto nell'allegato 5 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03.
(41) V. art. 9. c. 4, DM 16.10.2009.
(42) V. allegato 5 DM 16.10.2009.
(43) V. art. 9, c. 7, DM 16.10.2009.
(44) V. art. 6, c. 8, DM 16.10.2009.
(45) Sul punto si precisa che, posto che l'obiettivo della formazione è assicurare la conoscenza di alcuni contenuti minimi, si è ritenuto
necessario precisare che le lezioni di recupero devono riguardare argomenti trattati nei giorni di assenza: diversamente non sarebbe
garantito l'obiettivo suddetto.
(46) V. art. 6, c. 9, DM 16.10.2009.
(47) V. art. 9, cc. da 1 a 5, DM 16.10.2009.
(48) V. art. 7, c. 7, DM 16.10.2009.
(49) V. art. 7, c. 8, DM 16.10.2009.
(50) V. art. 8 DM 16.10.2009.
(51) In tali corsi il programma riguarda evidentemente solo la parte speciale del programma, giacché quella comune è già stata acquisita con il
conseguimento della CQC posseduta. V. art. 8, c. 3, DM 16.10.2009.
(52) V. art. 8, c. 4, DM 16.10.2009.
(53) Si osserva che, con riferimento a tali corsi, manca un esplicito richiamo alla disciplina in materia di comunicazioni e registri: deve ritenersi,
tuttavia sineresi che dalla stessa non possa prescindersi, mancando - diversamente - ogni strumento di controllo da parte dell'UMC
competente sull'effettivo svolgimento dei corsi e sulla correttezza degli stessi.
(54) V. art. 8, c. 5, DM 16.10.2009.
(55) V. art. 9, c. 6, DM 16.10.2009. V. allegato 6 del DM 16.10.2009 riproposto nell'allegato 8 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03.
(56) V. art. 11, c. 7, DM 16.10.2009.
(57) V. art. 11, c. 1, DM 16.10.2009.
(58) V. art. 11, c. 10, DM 16.10.2009.
(59) V. art. 8, c. 1 e 2, DM 16.10.2009.
(60) V. art. 8, c. 5, DM 16.10.2009.
(61) V. art. 11, c. 4, DM 16.10.2009.
(62) V. art. 8, c. 5, DM 16.10.2009.
(63) Il DM 16.10.2009, che ha sostituito il DM 7.2.2007, ha affrontato agli articoli 8 e 11 il tema dell'integrazione di abilitazione: sono stati quindi
previsti i casi di:
a possesso di una CQC limitata al trasporto di cose ed estensione dell'abilitazione al trasporto di persone, sia attraverso la frequenza di corsi
ordinari che accelerati;
b possesso di una CQC limitata al trasporto di persone ed estensione dell'abilitazione al trasporto di cose, sia attraverso la frequenza di corsi
ordinari che accelerati;
c titolarità di un attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di persone e conseguimento della CQC per il
trasporto di persone, sia attraverso la frequenza di corsi ordinari che accelerati;
d titolarità di un attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di cose e conseguimento della CQC per il
trasporto di cose, sia attraverso la frequenza di corsi ordinari che accelerati;
e titolarità di una CQC per il trasporto di persone nonché di un attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto
di cose e conseguimento di un'estensione dell'abilitazione della CQC anche al trasporto cose, sia attraverso la frequenza di corsi ordinari
che accelerati;
f titolarità di una CQC per il trasporto di cose nonché di un attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di
persone e conseguimento di un'estensione dell'abilitazione della CQC anche al trasporto persone, sia attraverso la frequenza di corsi
ordinari che accelerati.
La materia è stata disciplinata ovviamente prevedendo che, in ragione dell'estensione di abilitazione richiesta, fosse frequentata quella
parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazione e/o speciale, teorico e/o pratico, mancante alla qualificazione completa per il titolo
richiesto.
Ciò ha portato a ritenere che nelle ipotesi sub lett. e ed f - dovendo il candidato all'estensione dell'abilitazione della CQC posseduta
frequentare solo la parte speciale di programma pratico - non potesse essere previsto un esame finale: questo, infatti verte solo sugli
argomenti del programma teorico.
Pertanto al conducente che, essendo in una delle situazioni di cui alle lettere e ed f, abbia integrato la propria formazione sarà rilasciata la
CQC per l'abilitazione integrata sulla base della mera esibizione dell'attestato di frequenza della parte speciale del corso pratico.
(64) V. art. 11, c. 5, DM 16.10.2009.
(65) V. art. 11, c. 11, DM 16.10.2009.
(66) V. art. 9, c. 6, DM 16.10.2009: l'esigenza di prevedere una forma di vidimazione da parte degli UMC deriva dall'esperienza maturate in fase
di applicazione della normative di che trattasi. Invero, posto che non esiste un vincolo tra sede del soggetto erogatore del corso di
formazione ed UMC presso il quale il candidato intende sostenere l'esame per il conseguimento della CQC, gli Uffici della Motorizzazione
si sono trovati nell'impossibilità di espletare, in termini rapidi e certi, una verifica della veridicità dell'attestato presentato dal candidato, se
non del corso stesso, qualora il soggetto erogatore del corso non avesse sede nell'ambito di competenza territoriale dello stesso ufficio.
Pertanto, e nelle more di una semplificazione ed informatizzazione delle procedure, la disposizione in esame ha previsto la "vidimazione"
dell'attestato da parte dell'UMC territorialmente competente con riferimento al luogo in cui si è svolto il corso. Con circolare 22.10.2010, n.
85349/08.03 è stato previsto che l'attestato sia vistato dal competente UMC con apposita annotazione al solo fine di comprovare che,
effettivamente, vi sia stata comunicazione di avvio del corso.
(67) V. art. 11, c. 10, DM 16.10.2009.
(68) V. art. 2 DM 16.10.2009.
(69) V. art. 3 DM 16.10.2009.
(70) V. art. 13, c. 5, DM 16.10.2009.
(71) V. art. 11, c. 7, DM 16.10.2009.
(72) Si ricorda infatti che la rilevazione delle presenze può essere delegata dal responsabile del corso al docente che svolge la lezione.
(73) V. art. 11, c. 1, DM 16.10.2009.
(74) V. art. 15 DM 16.10.2009. Tuttavia:
• la DGT del Nord Ovest utilizza appositi quiz fin dall’entrata in vigore dell’esame;
• a decorrere dal 7.5.2012 gli esami si svolgono con procedura informatizzata mediante quiz (v. circolare 16.2.2012 prot. n. 4303/8.3).
(75) V. art. 12 DM 16.10.2009.
(76) V. art. 11, cc. da 1 a 4, DM 16.10.2009.
(77) V. art. 13, c. 6, DM 16.10.2009.
(78) V. allegato 7 DM 16.10.2009.
(79) V. art. 13. c. 7, DM 16.10.2009. V. allegato 7 del DM 16.10.2009 riproposto nell'allegato 10 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03.
(80) V. allegato 8 DM 16.10.2009 riproposto nell'allegato 11 alla circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03.
(81) V. art. 13. c. 8, DM 16.10.2009.
(82) V. allegato 9 DM 16.10.2009.
(83) V. art. 14, c. 1, DM 16.10.2009.
(84) V. art. 14, cc. 2 e 3, DM 16.10.2009.
(85) V. art. 14, c. 5, DM 16.10.2009.
(86) V. art. 14, c. 6, DM 16.10.2009.
(87) V. art. 9, c. 7 ultimo periodo, DM 16.10.2009. Diversamente da quanto accade con riferimento alle autoscuole che scelgono di svolgere
solo la parte teorica di un corso, demandando al centro di istruzione automobilistica lo svolgimento di quella pratica, in tale ipotesi si è
ritenuto che la più corretta attribuzione delle responsabilità richiedesse di considerare ciascuno dei due soggetti (ente autorizzato e
autoscuola o centro di istruzione automobilistica) responsabile per le irregolarità relative alla parte di corso da essi svolta: manca infatti tra
ente autorizzato ed autoscuola o centro di istruzione automobilistica, qualsiasi rapporto che leghi l'uno all'altra con rapporto "quasi
organico", come avviene tra autoscuola e centro di istruzione istituito da un consorzio al quale la stessa autoscuola abbia aderito.
(88) V. art. 2, c. 3 ultimo periodo, DM 16.10.2009. Nella disciplina della fattispecie in esame si è posto il problema di conciliare l'esigenza di
attribuzione di responsabilità con quello di rendere fattibili, ed in modo snello, i controlli sull'espletamento dei corsi. Si è addivenuti alla
soluzione di ritenere l'autoscuola responsabile dell'intero corso, ed a prescindere dal dato che la parte pratica sia svolta presso un centro di
istruzione al quale l'autoscuola abbia aderito. Si è data, a tal fine prevalenza al dato della partecipazione al patto consortile, che
"legherebbe" - quasi in funzione organica - il centro di istruzione all'autoscuola. La diversa soluzione, ovvero optare per due distinti soggetti
cui imputare distinte responsabilità, avrebbe comportato una complessa disciplina applicativa in materia di tenuta dei registri, rilascio
dell'attestato di frequenza dei corsi ed anche per il caso di irregolarità dei corsi. L'UMC preposto al controllo, pertanto, interloquisce solo
con l'autoscuola: ogni regolazione del rapporto, ai fini dell'espletamento dei corsi, tra questa ed il centro di istruzione resta interno ad essi.
(89) V. art. 14, c. 4, DM 16.10.2009.
(90) V. art. 22, c. 1, DLG n. 286/2005 e s. m. e i.
(91) V. art. 10 DM 16.10.2009.
(92) L'art. 2 DLG 22.12.2008 n. 214 introduce un comma 2 bis all'art. 19 DLG 21.11.2005 n. 286 in materia di qualificazione iniziale: il comma
aggiuntivo è relativo alla qualificazione accelerata, a compimento della quale valgono diversi limiti e condizioni di accesso all'esercizio
dell'attività di autotrasporto in ragione dell'età posseduta. La disciplina dell'organizzazione dei corsi, demandata ad un DM di attuazione, è
stata introdotta con il DM 16.10.2009 che, nell'apportare anche modifiche ed integrazioni al precedente DM 7.2.2007, ridisciplina
organicamente l'intera materia degli enti di formazione in materia ed abroga il citato DM 7.2.2007.
(93) V. art. 19, c. 1, DLG n. 286/2005, come modificato dal DLG n. 214/2008.
(94) V. art. 22, c. 5, DLG n. 286/2005 e s. m. e i.
(95) Secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4, al DLG 21.11.2005 n. 286 e al DM 16.10.2009 che ha sostituito e abrogato il DM
7.2.2007.
(96) V. art. 19 DLG n. 286/2005 e art. 11 DM 16.10.2009.
(97) V. art. 21, c. 1, DLG n. 286/2005.
(98) V. circolare 22.10.2010 n. 85349/08.03. Il contenuto della circolare (con particolare riferimento al punto 6.4) deve ritenersi superato dalla
nuove disposizioni impartite con circolare 16.2.2012 prot. n. 4303/8.3.
(99) Con circolare 22.10.2010 n. 85349/08.03 è stato chiarito quanto segue: "In merito alla dotazione veicolare di cui al punto 4, la scrivente
direzione ha in precedenza ritenuto di non potersi rilasciare nulla osta od autorizzazione in favore di soggetti erogatori di corsi in mancanza
di autobus muniti di gancio di traino. Tuttavia, a seguito di ulteriori successive riflessioni, si ritiene opportuno riconsiderare quanto sopra,
alla luce delle finalità proprie delle deroghe in materia di dotazioni veicolari accordate in sede europea, intese a non gravare le imprese di
ulteriori investimenti in un momento di crisi economica. Conseguentemente, anche al fine di favorire l'organizzazione dei corsi in parola, si
stabilisce quanto segue:
a possono ottenere il nulla osta le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica aventi in disponibilità, prima della data del
30/09/2003, un parco veicolare conforme alla previgente normativa, anche se non dotati di autobus muniti di gancio di traino. In tal caso,
tuttavia, detti soggetti possono svolgere la parte teorica e pratica del corso per il conseguimento della CQC persone solo in favore di
conducenti muniti di patente di categoria D. Conseguentemente tale limitazione verrà indicata nel nulla osta;
b nessuna annotazione verrà annotata sul nulla osta di soggetti aventi in disponibilità nel parco veicolare, autobus dotati di gancio di traino, i
quali potranno svolgere la parte teorica e pratica del suddetto corso anche in favore di conducenti muniti di patente di categoria D+E.
Gli enti di formazione che intendono svolgere direttamente anche la parte pratica del corso di formazione per il conseguimento della CQC
persone, devono disporre di autobus con gancio di traino; qualora, invece, demandino tale parte del corso ad autoscuola o a centro di istruzione
automobilistica, la prescritta autorizzazione riporterà le eventuali limitazioni che conseguono dalla tipologia del parco veicolare in dotazione dei
soggetti a cui viene demandata la parte pratica, secondo la casistica riportata sub a) o sub b).".
(100) V. circolare 16.2.2012 prot. n. 4303/8.3. La circolare prevede che a decorrere dal 7.5.2012 l'esame per il conseguimento della CQC
consta di due prove, svolte tramite questionario.
Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:
• circolare 16.2.2012, n. 4303/8.3 (DTT) "Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente";
• circolare 10.1.2012, n. 510 (DTT) "Corsi di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente (CQC) disposizioni modificative ed integrative della circolare prot. 85349 del 22 ottobre 2010";
• DM 5.8.2011 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Modifiche al decreto ministeriale 16 ottobre 2009, concernente disposizioni applicative
in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7
febbraio 2007";
• circolare 24.6.2011, n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 (Ministero dell'interno) "Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di
sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti.";
• circolare 10.11.2010, n. 90386/8.3 - File avviso n. 59/2010 (DTT) "Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di decreti dirigenziali in materia di carta
di qualificazione del conducente";
• DD 22.10.2010 (DTT) "Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente";
• circolare 22.10.2010, n. 85349/08.03 (DTT) "Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali - Carta di qualificazione
del conducente (C.Q.C.)";
• circolare 8.7.2010, n. 977/8.3 - File avviso n. 25/2010 (DTT) "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento
della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009 - ndr";
• circolare 25.2.2010, n. 0017074 (DTT) "Direttiva 2003/59/CE formazione iniziale e periodica dei conducenti professionali. Informativa della
Repubblica di Slovenia";
• DM 16.10.2009 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento
della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009";
• direttiva europea 25.8.2009, n. 2009/112/CE (Commissione europea) "recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la
patente di guida";
• decreto legislativo 22.12.2008, n. 214 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore";
• DL coord. legge conv. 25.6.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
• circolare 23.10.2007, n. 97037/8.3 (DTT) "Docenti esperti in materia di organizzazione aziendale da utilizzare nei corsi di formazione iniziale e
periodica dei conducenti professionali";
• legge 2.10.2007, n. 160 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione";
• decreto legislativo 21.11.2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di
autotrasportatore";
• direttiva europea 15.7.2003, n. 2003/59/CE (Consiglio europeo) "sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni
veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio";
• Bottoli ing. Stefano, Cocuccioni ing. Armando, Foresta dott. Francesco, Quintaiè dott. Maurizio, Callegari ing. Giorgio e Greco dott. Francesco
"CQC parte comune", ESSEBI ITALIA srl - Milano - 2011;
• Biagetti ing. Emanuele, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina, Goffredo dott. Felice,
Serino ing. Roberto, Bandini dott. Claudio, Carmagnani avv. Pierguido, Cortesi dott. Francesco e Corbi dott. Vincenzo "CQC - Carta di
qualificazione del conducente - Viaggiatori", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2010/06;
• Biagetti ing. Emanuele, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina, Goffredo dott. Felice,
Zonta dott. Marco, Mazzotti dott. Mario, Romano dott. Silvestro, Arminio dott. Nunzio Rosario, Dell'Isola dott. Giulio, Pioda dott. Giovanni B.,
Pighetti dott. Domenico, Giarratana dott. Roberto, Di Jeso avv. Elio, Bandini dott. Claudio, Coli dott. Giuliano e D'Anzi ing. Vincenzo (+) "CQC Carta di qualificazione del conducente - Parte comune", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2010/06;
• "QUIZ CQC DGT nord ovest Listato", ESSEBI ITALIA srl - Milano - 2010;
• Bottoli ing. Stefano, Cocuccioni ing. Armando, Foresta dott. Francesco e Quintaiè dott. Maurizio "CQC per professionisti", ESSEBI ITALIA srl Milano - 2010;
• Biagetti ing. Emanuele, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Bandini dott. Claudio, Lobina dott. Camillo, Tordi dott.
Marcello, Danieli ing. Roberto, Riguzzi prof. avv. Maurizio e Scardaci dott. Salvatore "CQC - Carta di qualificazione del conducente - Merci",
EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2009/05;
• Secchi ing. Luciano, Di Mauro ing. Pasqualino, Altamura ing. Roberto, Daniele ing. Silvio, Filippi ing. Franco, Agostinelli Diana, Filippi Daniele,
Pilora Danilo, Fiorillo Chiara, Berinotti Emanuele, Bastioli Eric, Filippi Fabio, Lisanti Luciano, Petese Maria, Trippolini Maria, Cassarino Matteo e
Carlotti Sara "CQC - carta di qualificazione del conducente", EDIZIONI SIDA AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL - Luino (VA) - 2008;
• "iter conducente", EGAF EDIZIONI srl - Forlì;
• Biagetti ing. Emanuele, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Bandini dott. Claudio, Lobina dott. Camillo, Tordi dott.
Marcello, Danieli ing. Roberto, Riguzzi prof. avv. Maurizio e Scardaci dott. Salvatore "CQC - Carta di qualificazione del conducente - Docente",
EGAF EDIZIONI srl - Forlì.