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martedì 26 gennaio 2010 |
A
A
L'Esperto - Casi e Soluzioni
Operazioni intracomunitarie
Quando una cessione è non imponibile ai fini Iva?
Najdat Al Najjari
Domanda
Un cliente svizzero identificato direttamente in Germania acquista merci dall'Italia
chiedendo la spedizione direttamente in Germania. In fattura di vendita, accanto ai
riferimenti della società svizzera, prova di stabile organizzazione o rappresentante fiscale
nella UE, figura quindi la partita Iva tedesca. Oltre a documentare l'uscita della merce dal
territorio italiano e l'esistenza della partita Iva tedesca il soggetto italiano deve acquisire
altra documentazione per giustificare l'applicazione dell'art. 41 del D.L. n. 331/93?
Risposta
Najdat Al Najjari
I requisiti formali affinché possa sussistere una cessione intracomunitaria sono stabiliti, per
quanto riguarda l'Italia, dall'Art. 41 comma I del d.l. 331/1993; la norma citata dispone che
"Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per
loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta (...)". Una cessione assume quindi
i caratteri di scambio intracomunitario, con conseguente assoggettabilità al regime di non
imponibilità previsto dall'Art. 41 del d.l. 331/1993, quando:
•
•
•
•
riguarda una cessione di beni mobili;
la cessione è a titolo oneroso;
i beni sono trasferiti in altro Stato membro;
l'operazione intercorre tra soggetti passivi di imposta comunitari.
Nell'operazione delineata dall'utente sussistono tutti i requisiti affinché possa parlarsi di
cessione intracomunitaria: in particolare, oltre all'onerosità dell'operazione e all'invio del
bene in altro Stato membro, viene evidenziato che la fattura di cessione porta indicata la
Partita IVA comunitaria attribuita alla stabile organizzazione in Germania dell'operatore
svizzero.
Le ricerche più frequenti
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I requisiti per poter qualificare l'operazione come intracomunitaria pertanto lo si ripete - a
prescindere dalle difficoltà di natura tecnica e definitoria che a livello normativo incontra il
concetto di "stabile organizzazione" ai fini IVA - ci sono tutti.
Il cedente italiano quindi emetterà una fattura non imponibile ai sensi dell'Art. 41 comma I
del d.l. 331/1993 e provvederà a registrare l'operazione nei propri elenchi riepilogativi
INTRASTAT di periodo; dal canto proprio l'operatore IVA tedesco registrerà un acquisto
intracomunitario con integrazione dell'IVA e compilazione - per la parte acquisti e con la
propria periodicità - del relativo elenco riepilogativo INTRASTAT.
Il cedente italiano per poter essere tranquillo nel qualificare l'operazione in esame come
"cessione intracomunitaria non imponibile" deve verificare:
• la correttezza formale del Codice IVA della stabile organizzazione in Germania del
soggetto svizzero (detta verifica potrà essere effettuata on line e gratuitamente nel
sito del'Agenzia delle Entrate);
• che la posizione IVA sia stata aperta anteriormente alla data dell'operazione e risulti
attiva alla data stessa;
• che le merci vengano trasportate in altro Stato membro (Germania). A tal fine
l'Azienda italiana dovrà conservare copia del contratto di trasporto concluso con il
vettore nell'ipotesi in cui essa stessa curi la movimentazione delle merci (ad esempio,
con una resa CPT - località in Germania). Qualora il trasporto sia curato da terzi (è il
caso ad esempio della frequente vendita con clausola EXW) il cedente dovrà
conservare o una ricevuta di carico (ad esempio, la sottoscrizione da parte del vettore
di copia della fattura o del documento di trasporto) ovvero dovrà fornire la prova
dell'avvenuto invio in alto Stato membro con ogni altro mezzo idoneo. In particolare la
risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 477/E del Dicembre 2008 afferma che "nei casi
in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci
e non sia in grado di esibire il (...) documento di trasporto, la prova di cui sopra [i.e.,
dell'invio delle merci in altro Stato membro] potrà essere fornita con qualsiasi altro
documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato
membro".
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26/01/2010
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E quindi in sintesi:
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• La cessione a stabile organizzazione in Germania di un soggetto svizzero, munita di
partita IVA tedesca, configura per il soggetto italiano cessione intracomunitaria se è
rispettata la condizione dell'invio dei beni in altro Stato membro (nel nostro caso,
Germania) e l'ulteriore condizione dell'onerosità dell'operazione;
• la prova dell'invio dei beni in altro Stato membro, stante la Circolare 477/E
dell'Agenzia delle Entrate del Dicembre 2008 può essere data "con qualsiasi documento
idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro".
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In presenza delle condizioni sopra indicate, quindi, nessuna altra acquisizione documentale è
necessaria da parte del soggetto nazionale per giustificare l'applicazione alla fattispecie
dell'Art. 41 del d.l. 331/1993.
07/01/2010
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