comune di isola d`asti

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comune di isola d`asti
COMUNE DI ISOLA D'ASTI
Provincia di Asti
P.zza Merlino, 1 - C.a.p. 14057 - Tel. 0141-958134 Fax 0141-958866
Variante strutturale generale al P.R.G.C. vigente
NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE
"La normativa sul commercio del PRGC di Isola d'Asti che non risulta conforme alle disposizioni introdotte con
l'approvazione della DCR n. 59 -10831 del 24.03.2006 pubblicata sul BURP n. 13 del 30 Marzo 2006, recante
Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29.10.1999, è da
intendersi stralciata.".
"Le aree comprese nella classe di rischio geologico III indifferenziata devono essere mantenute allo stato di fatto
(inedificabili) e fino a successiva variante urbanistica che stabilisca l'effettiva classe di rischio geologico a cui
ascriverle in esse non sono computabili densità edilizie o applicabili parametri edilizi: tali limitazioni all'uso del suolo
riguardano in particolare:
- le aree per attività produttive (consolidate) :D5, D7, D10, D16, D18, D22;
- l'area per attività produttiva (di completamento): D23;
- l'area inedificabile per depositi all'aperto: D12. "
"In ottemperanza alle disposizioni della Variante integrativa delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale
Regionale (Art. 18 bis Sistema di terreni di interesse regionale e Art. 18 ter. Applicazione articolo 18bis) approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale 2 Novembre 2005, n. 35-33752 si precisa che nel caso esistano sul territorio
comunale di Isola d'Asti terreni trasferiti alla Fondazione Ordine Mauriziano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L.
19.11.2004, n. 277 e convertito con l. 21.01.2005, n. 4, non individuati con destinazione residenziale e/o produttiva
dallo strumento urbanistico vigente, per essi è confermato il vincolo all'uso agricolo."
"Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n. 384-28589 (pubbl. B.U.R. n. 43 del 28
ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama il 1° comma de1l'art. 8bis
della L.R. 56/77 s.m.i. che recita: 'I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori
generali... ' che prevede l'adeguamento del PRGC del Comune di Isola d'Asti al citato PTP.
Si evidenzia che, ai sensi del 4"comma, art. 8, L.R. 56/77 s.m.i., e del 2° comma dell'allegato A della Deliberazione del
Consiglio regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina
di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite
al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP -così come
sono stati integrati o modificati ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione.”
Progetto
Collaboratori
Arch. M. Augusta Mazzarolli
Lorenzo Abordi
Concetta Aprile
Giovanni Currado
Daniela Segatto
Adeguamento alla relazione d’esame della Regione Piemonte Prot. n. 3383/19.09 del 17 marzo 2004
Introduzioni “ex officio” allegato “A” alla D.G.R. n. 15-5669 in data 10.04.2007
Introduzioni normative previste con la variante normativa al PP dell’area O5 con contestuale variante
parziale al P.R.G.C. (approvata con D.C.C. n. 26 del 28.07.2008)
Introduzioni normative previste con la 1a variante parziale ai sensi dell’art. 17 c. 7 (approvata con DCC
n. 30 del 30.09.2008)
Introduzioni normative previste con la modifica introdotta ai sensi dell’art. 17 c. 8 (approvata con DCC
n. 12 del 20.04.2009)
Introduzioni normative previste con la 2a variante parziale ai sensi dell’art. 17 c. 7 (approvata con DCC
n. 17 del 30.04.2009)
Indice
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 5bis
Art. 6
Art. 7
Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa
Definizioni
Destinazioni d'uso
Tipi di intervento
Prescrizioni costruttive e di inserimento ambientale
Zonizzazione acustica e clima acustico
Documentazione da allegare alle domande di intervento
per gli edifici di pregio e per gli edifici di antico impianto
Attuazione del P.R.G.
TITOLO II
Aree normative
Classificazione, regole e parametri di trasformazione
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
TITOLO III
Art. 21
Art. 22
TITOLO IV
Art. 23
Art. 24
TITOLO V
Art. 25
Art. 26
TITOLO VI
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Aree normative: classificazione
Area storico ambientale
Area residenziale di riqualificazione
Area di completamento
Area residenziale di nuovo impianto
Area a PEEP
Area per le attività produttive
Area per le attività commerciali
Area turistico-ricettiva e per il tempo libero
Area agricola
Area boscata
Aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola
Area per attività estrattive
Aree per servizi
Aree per servizi
Aree per la viabilità
Ambiente e paesaggio
Progetti di riqualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione
Norme di tutela ambientale
Prescrizioni particolari
Fasce di rispetto e vincoli
Chioschi, edicole, impianti di distribuzione di carburante
Disposizioni transitorie e finali
Facoltà di deroga
Norme abrogate
Consultazione delle tavole di Piano
Norme finali
Elaborati del PRG
SCHEMI TIPOLOGICI DI IMPIANTO
SCHEDE NORMATIVE DELL’ AMBIT0 DA TRASFORMARE N. 1 E PER LE AREE RESIDENZIALI DI NUOVO
IMPIANTO E2, E3, E4
NORME DI ATTUAZIONE DELLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E
DELL’IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DELLE AREE IIIB
Norme tecniche di attuazione coordinate
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TITOLO I
Art. 1
Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa
1
Le finalità, gli obiettivi, i criteri di progetto e di intervento, le motivazioni del P.R.G. sono
specificati nella Relazione Illustrativa secondo quanto previsto dalla Legge Urbanistica
Regionale (L.U.R.).
2
L'uso del territorio è disciplinato secondo "aree normative" diversamente classificate in
funzione dei caratteri insediativi delle destinazioni d'uso e degli indirizzi di piano.
3
Gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano, in contrasto con le destinazioni di area e
con i tipi edilizi previsti, potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle
presenti norme.
Art. 2
Definizioni
1
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:
2
1) Area normativa:
parte del territorio comunale, graficamente individuata nelle tavole di Piano, la cui
trasformazione è disciplinata dal Piano con parametri e norme di attuazione omogenee (area
storico-ambientale, area residenziale di riqualificazione, area di completamento, area a
PEEP, area residenziale di nuovo impianto, area per le attività produttive, area turisticoricettiva e per il tempo libero, area per le attività commerciali, area agricola, area boscata,
area di tutela ambientale e a destinazione vitivinicola, area per attività estrattive, area per
servizi, aree per la viabilità).
3
2) Intervento edilizio:
complesso delle operazioni volte a realizzare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
4
3) Strumenti urbanistici esecutivi:
per le definizioni e le modalità di attuazione di ciascuno strumento urbanistico esecutivo si
rimanda alla relativa disciplina della L.U.R.
5
4) Destinazioni:
La destinazione d'uso è l'insieme delle attività (secondo la classificazione adottata nel
successivo art. 3) ammesse nell'area considerata.
Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto.
Nel caso non esistano attività in atto si farà riferimento all'ultima legittimamente esercitata.
Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, si intende il
passaggio dall'una all'altra delle classi di attività individuate nelle 8 categorie di cui al
successivo art. 3.
Il cambio d'uso può effettuarsi soltanto nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dalle
presenti norme e dai regolamenti comunali.
6
5) Utilizzazioni edificatorie (mc-Volume):
Prodotto della superficie territoriale (ST) o fondiaria (SF) per l'indice, rispettivamente di
densità edilizia territoriale (I.T.) o fondiario (I.F.).
7
6) Verde privato:
Area libera da qualsiasi costruzione, sistemata a verde o coltivata ad orto o a vite, con
presenza di alberature e arbusti; sono ammesse costruzioni in sottosuolo o emergenti dalla
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quota zero delle strade o cortile circostante, per un'altezza non superiore a m. 0,80 destinate
ad autorimesse purché ricoperte da strato di terreno dello spessore minimo di cm. 50 atto
alla formazione del verde.
Le relative rampe ed i volumi tecnici per l'accesso e l'aerazione sono da scomputare dalla
superficie a verde privato.
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7) Parcheggio privato:
Per parcheggio privato si intendono gli spazi da destinare alla sosta di veicoli in sopra o
sottosuolo soggetti o meno a vincoli di pertinenza.
8) Indice di superficie abitativa
Superficie utile lorda (S.U.L.) che compete mediamente ad ogni abitante insediato o
insediabile. Il valore medio a Isola è stabilito pari a 40 mq/ab. convenzionalmente
corrispondente a 120 mc/ab per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e
pari a 33 mq/ab convenzionalmente corrispondente a 100 mc/ab per gli interventi di nuovo
impianto. Tale indice è da applicarsi per il calcolo della capacità insediativa residenziale e
per il dimensionamento dei servizi.
10
9) Aree di pertinenza delle costruzioni:
Superfici territoriali e fondiarie asservite per il calcolo degli indici di densità edilizia
territoriale e fondiaria.
In caso di frazionamento di aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle capacità
edificatorie, alla situazione esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare, tenendo
conto degli edifici già esistenti sulle medesime aree e previa verifica della volumetria
esistente effettuata in base ai parametri del presente Piano.
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10) Edifici uni o bifamiliari:
Edifici residenziali composti all’impianto da una o due unità immobiliari ma suscettibili di
ulteriori frazionamenti senza modifica della tipologia edilizia originaria.
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11) Parametri di trasformazione:
Si articolano in:
- Parametri urbanistici:
a) superficie fondiaria e territoriale
b) indice di densità edilizia territoriale e fondiario e indice di utilizzazione territoriale e
fondiario
c) indice medio di superficie abitativa
d) destinazioni d'uso
e) dotazione di servizi prevista nel Piano.
13
- Parametri edilizi:
a) rapporto di copertura
b) dotazione di aree a verde privato
c) dotazione di superficie a parcheggio privato
d) altezza della costruzione
e) numero dei piani della costruzione
f) distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal
ciglio stradale (Ds).
14
12) Basso fabbricato:
Costruzione destinata a pertinenze della residenza quali ricovero auto e attrezzi, tettoie e
porticati, avente altezza massima di m. 2,90 misurata sul punto più alto della copertura.
Deve rispettare tutti i parametri edilizi ed urbanistici e le prescrizioni costruttive dell’area
normativa di appartenenza nel rispetto delle prescrizioni costruttive riportate al successivo
art. 5 punti a), b), c).
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E' consentita la costruzione di bassi fabbricati a confine nel rispetto del Codice Civile e delle
distanze di edifici tra e con pareti finestrate.
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13) Costruzioni interrate:
Costruzioni o loro parti che non emergono dal livello originario del terreno o dal terreno a
sistemazione avvenuta.
Tali costruzioni concorrono alla determinazione della S.U.L. (superficie utile lorda) per la
quota emergente dal piano originario di campagna e non sono soggette al rispetto delle
distanze dai confini e dai fabbricati.
Le costruzioni interrate sono ammesse solo se pertinenti o accessorie ad edifici o
attrezzature principali fuori terra.
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14) Serre:
Impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera, e destinati
esclusivamente allo svolgimento di colture specializzate per le quali risultino necessarie
condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.
Le serre si distinguono in:
a) serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola
parte dell’anno e, quindi, con copertura solo stagionale;
b) serre destinate a colture prodotte normalmente con condizioni climatiche artificiali e
quindi con copertura stabile.
Le serre devono avere le seguenti caratteristiche:
1) il materiale impiegato deve consentire il passaggio della luce;
2) l’altezza massima non deve superare i m. 3 in gronda e m. 4,50 al colmo.
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15) Superficie di vendita di un esercizio commerciali.
Per la definizione si rimanda alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 in attuazione della L.R.
12.11.99 N. 28 e del D.Lgs. 31.3.98 n. 114
18
Per le definizioni relative ai “Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” si fa riferimento
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO della Regione Piemonte di cui alla L.R. 19 dell’8 luglio
1999 approvato con Del.C.R. N. 548-9691 del 29 luglio 1999.
Le definizioni contenute nel Regolamento Edilizio fanno riferimento ai seguenti parametri:
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5
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12
13
14
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18
Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
Altezza della costruzione (H)
Numero dei piani della costruzione (Np)
Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio
stradale (Ds)
Superficie coperta della costruzione (Sc)
Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
Superficie utile netta della costruzione (Sun)
Volume della costruzione (V)
Superficie fondiaria (Sf)
Superficie territoriale (St)
Rapporto di copertura (Rc)
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Indice di densità edilizia territoriale (It)
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Art. 3
Destinazioni
1
Le destinazioni d'uso sono definite per classi indicate con lettere alfabetiche, raggruppate in
8 categorie di attività e, salvo specificazioni introdotte nelle singole aree normative, si
individuano come segue.
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1. Residenza
A) residenze di civile abitazione.
Sono inclusi nella residenza gli spazi di pertinenza quali: cantine, soffitte, parcheggi e altri
spazi (anche di uso comune) quali depositi, spazi per lo svago e il tempo libero individuale.
3
2. Attività ricettive e turistico-ricettive
A) alberghi, pensioni, residenze turistico-ricettive.
Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode o titolare e uffici strettamente
necessari allo svolgimento dell'attività principale nonché attività complementari, di
commercio al dettaglio, di ristorazione e sportive.
4
3. Attività produttive
A) artigianato di servizio, vendita al dettaglio fino a 150 mq, riparazione di beni di
consumo;
B) attività industriali e artigianato di produzione.
C) depositi al coperto o all'aperto.
D) attività lavorazione e stoccaggio inerti.
5
Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode e/o titolare, nella misura
massima di 200 mq di S.U.L., commercio al dettaglio fino a 150 mq. e all’ingrosso, uffici,
strettamente necessari allo svolgimento dell'attività principale.
Tali destinazioni non possono eccedere il 20% della S.U.L. totale dell'intervento.
6
4. Attività commerciali
Così come definite dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 in attuazione della L.R. 12.11.99
N. 28 e del D.Lgs. 31.3.98 n. 114 e dalla disciplina regionale di adeguamento:
A) esercizi di vicinato: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e
pubblici esercizi; attività artigianali di servizio con superficie di vendita sino a 150 mq;
B) medie strutture di vendita: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e
pubblici esercizi; attività artigianali di servizio con superficie di vendita da mq 151 a mq
1.500;
C) grandi strutture di vendita: attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione e
pubblici servizi, attività artigianali di servizio con superfici di vendita superiore a 1.500 mq;
D) centri commerciali: strutture fisico-funzionali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) del
DL n. 114/1998, concepite e organizzate unitariamente, a specifica destinazione d’uso
commerciale, costituite da almeno due esercizi commerciali al dettaglio; la superficie di
vendita di un centro commerciale é data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi
commerciali al dettaglio in esso presenti;
E) attività per il commercio all'ingrosso + spazio di esposizione.
F) deposito.
7
Sono ammesse destinazioni accessorie quali residenza custode e/o titolare, nella misura
massima di 150 mq di SUL corrispondenti a una percentuale di 1 mq. di residenza per 10
ogni mq. di superficie commerciale, con la prescrizione che dette superfici residenziali
devono essere realizzate all’ interno del fabbricato commerciale. Sono altresì ammessi:
uffici, servizi allo sportello, strettamente necessari allo svolgimento dell'attività principale.
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5. Attività terziarie
A) uffici pubblici e privati (studi professionali, agenzie turistiche, immobiliari, assicurative,
sportelli bancari, uffici postali, laboratori sanitari, attività di servizio alle persone e alle
imprese ecc.)
9
6. Servizi che determinano standards urbanistici
i) attrezzature per l'istruzione;
a) attrezzature di interesse comune: servizi sociali, culturali, assistenziali, sanitari, residenze
per anziani (solo se finalizzate all’uso pubblico), uffici pubblici, centri civici e attrezzature
per il culto;
p) parcheggi;
v na) verde non attrezzato, non edificabile
v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco; attrezzature sportive al coperto e all'aperto,
attrezzature per il tempo libero;
t) impianti tecnologici e relativi servizi.
9bis
6bis. Servizi che non determinano standards urbanistici
a) cimiteri.
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7. Autorimesse e parcheggi
Autorimesse e parcheggi pubblici e privati.
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8. Attività agricole
Attività riguardanti la coltivazione connesse alle attività di produzione delle aziende agricole
e l'allevamento.
Art. 4
Tipi di intervento
1
I tipi di intervento previsti sono:
2
a) Manutenzione ordinaria
A. Finiture esterne:
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni manto di copertura.
Opere ammesse:
riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano
conservati i caratteri originari, e precisamente: pulitura delle facciate, riparazione e
sostituzione parziale di infissi e ringhiere, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e
di rivestimenti, riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione,
coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.
B. Elementi strutturali:
fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimenti dei
caratteri originari.
C. Finiture interne:
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari
(scale, androni, portici, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari.
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D. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari.
Opere ammesse:
riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.
E. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici:
impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di
sollevamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.
Opere ammesse:
riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché
installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino
alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi
tecnici.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale, sono ammesse la
riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, sempre che non comportino
modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili.
3
b) Manutenzione straordinaria
A. Finiture esterne:
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di
infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
B. Elementi strutturali:
fondazioni, strutture portanti orizzontali e verticali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali
degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora
siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Opere ammesse:
rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degrate, purché ne siano
mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti
né l'eliminazione o la realizzazione di aperture.
D. Tramezzi e aperture interne
Opere ammesse:
realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché
non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o
aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive
purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora
mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola)
e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione
degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al
rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza
degli edifici e delle lavorazioni.
E. Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti,
architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni.
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse:
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pavimenti,
infissi,
elementi
installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici, impianti elettrici, di
riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio;
reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed
aeriformi.
Opere ammesse:
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere
realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto
strutturale e distributivo dello stesso.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola)
e commerciale, è ammessa l'installazione d’impianti tecnologici, nonché la realizzazione
degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli
inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non
comportino aumento delle superfici di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I
volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio,
purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e
commerciale.
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c) Restauro conservativo
A. Finiture esterne:
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il
rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie e ad
esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso
l'impoverimento dell'apparato decorativo.
B. Elementi strutturali:
fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a
causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle
parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.
E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano
degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né
alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di
imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in
osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari
verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio.
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Opere ammesse:
restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di
parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano
mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei
prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture
aggiunte.
D. Tramezzi e aperture interne
Opere ammesse:
restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati
dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti,
pavimenti, affreschi. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la
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realizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri
portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto
dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né
modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
E. Finiture interne:
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il
rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o
ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo
alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse:
realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle
limitazioni di cui ai punti precedenti B. e D.
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici:
impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di
sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di
rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.
Sono ammesse:
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri
distribuiti, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere
realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare
riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.
5
d) Risanamento conservativo
A. Finiture esterne:
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse:
ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e
tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia
di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
B. Elementi strutturali:
fondazioni, strutture portati verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse:
ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a
causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli
stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti
limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia
mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche
congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli
elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono
ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché impiegati materiali e tecniche
compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi
orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse
alterazioni volumetriche planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative
all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze
delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle
coperture.
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni
Norme tecniche di attuazione coordinate
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Opere ammesse:
ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono
consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di
tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il
posizionamento.
D. Tramezzi ed aperture interne
Opere ammesse:
ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla
presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti.
Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la
demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per
l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri
compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare
l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
E. Finiture interne:
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi.
Opere ammesse:
ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la
sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri
dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo
alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse:
realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle
limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D.
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di
sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di
rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi.
Opere ammesse:
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I Volumi tecnici devono essere
realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto
strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione
produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione di
impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al
rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli
edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio.
I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non
configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o
commerciale.
6
e1) Ristrutturazione edilizia di tipo A
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
A. Finiture esterne
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di
elementi di pregio.
B. Elementi strutturali
fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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Opere ammesse
consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche
appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora
siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la
realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la
modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di imposta e di
colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni.
Deve essere assicurata la valorizzazione dell’impianto strutturale originario, se di pregio.
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Opere ammesse
conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti
esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.
D. Tramezzi e aperture interne
Opere ammesse
sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto
planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
E. Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi.
Opere ammesse
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli
elementi di pregio.
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse
realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
Opere ammesse
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono
essere realizzati preferibilmente anche all'interno dell’edificio; qualora sia necessario
realizzarli all’esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di
calpestio.
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e
commerciale è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli
impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e
sull’igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino
aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati
all’esterno dell’edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile
destinata all’attività produttiva o commerciale.
6bis
e2) Ristrutturazione edilizia di tipo B
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
A. Finiture esterne
intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura.
Opere ammesse
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di
elementi di pregio.
B. Elementi strutturali
fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.
Opere ammesse
consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche
appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora
Norme tecniche di attuazione coordinate
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siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse
modificazioni delle quote degli orizzontamenti della quota di imposta dei tetti, con un
massimo di m. 0,5 (al fine di migliorare la condizione igienico sanitaria e funzionale) e delle
scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la
trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la
realizzazione di nuove superfici utili.
Per mutate esigenze distributive o d’uso, o al fine di conservare l’impianto strutturale
originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali all’esterno dei fabbricati.
C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Opere ammesse
valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o
l’eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni.
D. Tramezzi e aperture interne
Opere ammesse
sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto
planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
E. Finiture interne
tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi.
Opere ammesse
rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli
elementi di pregio.
F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Opere ammesse
realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
Opere ammesse
installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere
realizzati, se necessario, anche all'esterno dell’edificio, purché non configurino un
incremento della superficie utile di calpestio.
6ter
e3) Ristrutturazione edilizia di tipo C
Interventi di demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati a condizione che non
vengano modificate la conformazione planovolumetrica e le distanze preesistenti secondo le
definizioni dei parametri edilizi riportate nel regolamento edilizio tipo regionale e secondo
modalità eventualmente specificate dallo strumento urbanistico. L’intervento di
ristrutturazione edilizia di tipo C non è ammesso per gli edifici di pregio e per gli edifici di
impianto rurale da valorizzare nonché sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle zone
agricole fatta eccezione per gli edifici degradati.
Il ricorso all’ intervento di ristrutturazione edilizia di tipo C non è ammesso per gli edifici
esistenti nelle aree di Centro storico.
7
f) Sostituzione edilizia
Interventi che prevedono la demolizione dei fabbricati oltre i limiti e le condizioni della
ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva
riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà
avvenire per le aree residenziali entro i limiti delle volumetrie preesistenti, entro i limiti
della S.U.L. preesistente per le aree produttive, commerciali e turistiche e comunque
sempre nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai restanti parametri edilizi ed urbanistici
previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, previa un’attenta
individuazione dei valori ambientali, sia di ordine architettonico che naturale, entro cui il
Norme tecniche di attuazione coordinate
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nuovo fabbricato andrà a collocarsi, sempre che si realizzi una destinazione funzionale
omogenea o compatibile con le previsioni del PRGC relative alla zona.
L’intervento di sostituzione non è ammesso per gli edifici di pregio e per gli edifici di
impianto rurale da valorizzare nonché sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle zone
agricole.
8
g) Completamento
Sono gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove volumetrie su lotti interclusi secondo
le definizioni parametriche specificate dalle presenti norme nonché interventi in
ampliamento di edifici preesistenti che potranno avvenire attraverso le seguenti modalità:
1. Con una nuova costruzione orizzontale e/o verticale nel limite della densità fondiaria di
area, oppure, in assenza di tale possibilità, a mezzo di ampliamenti della superficie utile,
ammessi una tantum, nelle seguenti quantità:
a) per le aree destinate ad uso residenziale o agricolo sino ad un massimo del 20% della
S.U.L. esistente; 25 mq. o 75 mc. sono sempre consentiti;
b) per le aree destinate ad attività produttive del 50% della S.U.L. esistente fino ad un
massimo di 300 mq. nel rispetto di un rapporto di copertura max del 60%;
c) per le aree destinate ad attività turistico-ricettive sino ad un massimo del 50% della
S.U.L. esistente nel rispetto di un rapporto di copertura max del 30%.
Questi ampliamenti sono sempre regolati con parametri edilizi di area.
2. Con recuperi di ex strutture agricole preesistenti aggregate o distaccate dalle residenze
preesistenti.
9
i) Demolizione
Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti
esistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante o di parti restanti di
fabbricato.
Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all’entità degli interventi,
al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all’utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati.
Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere o
fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che
deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la realizzazione dell’intervento nel suo
insieme è subordinata al rilascio di un’unico permesso di costruire.
Viceversa gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non
realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad autorizzazione, purché
non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/1939 e 1497/1939.
Si precisa infine che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate
nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezzi interni), di
restauro e risanamento conservativo (es.: eliminazione di superfetazioni) o di
ristrutturazione (es.: traslazione di orizzontamenti) non costituiscono interventi a sé stanti e
pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative agli interventi di cui fanno
parte.
10
j) Nuovo impianto
Sono gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate per realizzare nuove
costruzioni, disciplinati con appositi indici, parametri e prescrizioni tipologiche.
11
k) Cautele da osservare
Per gli edifici di pregio e di antico impianto, le presenti definizioni devono far riferimento
alle parti con cui sono stati contraddistinti gli edifici (esterno degli edifici su spazio
pubblico e fronti degli edifici verso spazi privati, interno degli edifici).
Norme tecniche di attuazione coordinate
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12
Per i rustici realizzati prima del 1° settembre 1967,sulle presenti norme, sono in ogni
caso prevalenti le disposizioni relative al recupero dei rustici, così come disciplinate dalla
legge regionale n. 9/2003. Per i rustici realizzati dopo il 1° settembre 1967 si applicano le
disposizioni riportate nelle presenti Norme di Attuazione
Per il recupero dei sottotetti sono prevalenti le disposizioni della LR 21/1998
Art. 5
Prescrizioni costruttive e di inserimento ambientale
1
Tutti gli interventi sugli edifici di pregio e sugli edifici di antico impianto, e sugli edifici in
zona agricola con spiccate caratteristiche di architettura tradizionale e di valore
documentario (cascine e rustici) nonché tutti gli interventi fatta eccezione per gli interventi a
destinazione produttiva e commerciale da realizzarsi rispettivamente nelle ” Area per le
attività produttive” e nelle “Aree per le attività commerciali” devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
a) Le facciate degli edifici, sia verso via che verso spazi interni, devono uniformarsi, per la
dimensione, le proporzioni e la modulazione delle aperture e di ogni altro elemento di
scansione, agli edifici circostanti di pregio o di antico impianto.
b) I materiali di finitura devono essere quelli tradizionali, intonaco o mattone, con
esclusione assoluta di rivestimenti resinoplastici, klinker, ecc.
Le facciate, sia verso spazi pubblici che privati, se finite con intonaco civile, devono essere
dipinte in colori tipici alla piemontese, con eventuali zoccoli in pietra costituiti con lastre
intere verticali alti non più di mt.1,20 da terra (pietra a spacco o grezza).
c) Le coperture sono preferibilmente a falde con pendenza massima del 40%, in coppi alla
piemontese o simil coppo aventi colore tipico del cotto. I cornicioni devono, per aggetto,
sagoma, spessore e materiali, uniformarsi a quelli tipici del luogo.
La parola “preferibilmente” è da intendersi nel senso più restrittivo del termine, ovvero che
le coperture devono essere a falde, fatta salva la presenza di particolari, chiare ed
imprescindibili condizioni tecniche ostative alla loro realizzazione, in presenza delle quali
saranno ammesse coperture piane ed adeguatamente coibentate.
A parziale deroga di quanto sopra enunciato é ammessa , unicamente all’interno delle
“Aree residenziale di riqualificazione”, la realizzazione di coperture piane nel caso in cui
esse siano destinate a terrazzi , la presente deroga non può essere applicata nel caso di
interventi su edifici di pregio storico/ architettonico.
Tali strutture dovranno essere realizzate preferibilmente sulle testate dell’edificio nel
rispetto dello sviluppo architettonico del medesimo in modo tale da evitare la
realizzazione di superfetazioni edilizie.
Esse non potranno avere uno sviluppo planimetrico maggiore del 10% della superficie
coperta dell’edificio, con un minimo garantito di 12 mq. anche se eccedente tale
percentuale.
d) I balconi hanno sporgenza massima di 0,90 mt. su via pubblica e 1,20 verso i cortili e
sono in lastra di pietra o in soletta di cemento a vista con ringhiere in legno o in ferro a
semplici linee verticali con mancorrente in piattina di ferro.
e) Le altezze interne dei vani abitabili non sono inferiori a mt 2,70. Altezze inferiori possono
essere autorizzate se preesistenti e nell’ambito di interventi che non presuppongano la
ristrutturazione edilizia dei fabbricati interessati, qualora si sostituisca l’orizzontamento.
f) E’ vietata la realizzazione di costruzioni su pilotis fatta eccezione per gli interventi da
realizzare su aree con problemi di natura idrogeologica. Tali interventi devono essere
attentamente valutati sotto il profilo di compatibilità ambientale, con particolare attenzione
alle architetture di tipologia tradizionale.
g) I serramenti sono preferibilmente in legno smaltato con persiane o scuri in legno.
E’ in ogni caso escluso l’ impiego di metalli e, in particolare, dell’ alluminio anodizzato
per i serramenti. I serramenti per botteghe devono essere preferibilmente in legno o metallo
smaltato (con esclusione tassativa di metalli a vista come alluminio anodizzato, ecc.).
Norme tecniche di attuazione coordinate
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Eventuali grate di protezione devono essere in ferro a disegno semplice, senza decorazioni o
lavorazioni particolari.
h) Nelle aree storico ambientali le pavimentazioni degli spazi pubblici, dei percorsi pedonali
d'uso pubblico devono essere realizzate in pietra di fiume, in blocchetti di porfido o di altro
materiale lapideo o cementizio avente analoghe caratteristiche o tipo di materiale come
lastre di serizzo con eventuali parti in ammattonato.
Le pavimentazioni degli spazi liberi privati devono uniformarsi ai tipi di materiale adottati
per gli spazi pubblici, salva la possibilità di impiego del ghiaietto o di tappeto erboso, con
esclusione di ogni manto bituminoso.
i) Nelle aree storico ambientali e nelle aree di riqualificazione residenziale l'illuminazione
degli spazi aperti, pubblici e privati, deve essere realizzata con lampade a braccio, o
lampioni.
l) Le recinzioni: muri pieni aventi altezza massima di m. 2,00 rispetto al piano di campagna
(con le caratteristiche di cui al precedente punto b); siepi di altezza non superiore a m. 2,00;
recinzione con cancellata avente altezza massima pari a 2,00 m., su zoccolatura avente
altezza minore o uguale a m. 1,00.
m) Le aree verdi o alberate esistenti o indicate dal Piano devono essere mantenute a verde.
Le aree a verde privato possono essere coltivate ad orto o a vite.
n) Le insegne e scritte pubblicitarie, bacheche …, devono essere oggetto di apposita
autorizzazione. Possono essere realizzate secondo disegno uniforme studiato
dall'Amministrazione (con l'eccezione dei segnali d'interesse pubblico) escludendo ogni
elemento di alterazione o disturbo dell'ambiente e comunque nel rispetto del codice della
strada.
o) La tinteggiatura degli edifici ricadenti su tutto il territorio comunale, deve rispettare le
norme e le prescrizioni contenute nel Piano del Colore
2
Per gli edifici di pregio e di antico impianto nonché per gli edifici ricadenti in zona agricola
con spiccate caratteristiche di architettura tradizionale e di valore documentario (cascine e
rustici, ....) è prescritto, in caso di intervento, il rigoroso rispetto dei tipi, delle modulazioni,
dei rapporti dei materiali preesistenti. Nel caso di riuso per altri usi consentiti dal Piano di
vecchi fienili, porticati e magazzini agricoli, deve sempre essere resa possibile, mediante
distacchi, scuretti e/o arretramento delle nuove pareti di tamponamento, la chiara lettura
dell'impianto originario e, in particolare, di sistemi archivoltati.
3
Gli interventi di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale devono
uniformarsi preferibilmente agli schemi tipologici di impianto allegati alle presenti norme.
In area agricola le tipologie sono vincolanti.
4
Le prescrizioni di cui sopra possono trovare ulteriori specificazioni in progetti di
riqualificazione dello spazio pubblico, redatti dall'Amministrazione, così come previsti al
successivo art. 23, punto 2.
5
Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per
mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di
alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro delle aree degli impianti
produttivi e commerciali in genere, nonché delle aziende agricole.
Art. 5 bis Zonizzazione acustica e clima acustico.
1
Con le controdeduzioni alla Variante strutturale al PRGC, adottata con OC n. 30 in data
16.07.2003, è stato modificato il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Isola
d'Asti.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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2
La valutazione puntuale della compatibilità acustica del progetto di Variante al Piano di
Classificazione Acustica è contenuta nella apposita Relazione descrittiva adottata con D.C.
n. 27 del 25.05.2006.
3
In tale documento sono analizzate le modifiche apportate dalla Variante strutturale al
PRGC indicando per ognuna di esse la compatibilità con il Piano di Classificazione
Acustica.
4
A seconda dei casi previsti dagli artt. 10 e 11 della LR n. 52/2000 e nei casi di nuova
costruzione o sostituzione edilizia a fini residenziali, deve sempre essere effettuata
l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.
5
Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di
interventi di mitigazione acustica ed in particolare per la realizzazione di nuovi
insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di
attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione
di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico,
redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere
permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.
6
La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.
7
Allo stesso proponente, quale requisito fondamentale per l'acquisizione dell'abitabilità
spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a
firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il
conseguimento della conformità normativa.
Art. 6
Documentazione da allegare alle domande di intervento per gli edifici di pregio
e per gli edifici di antico impianto
1
1) Manutenzione straordinaria
a - documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai
legami con l'insieme.
b - rilievo quotato in scala 1:100 dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce
l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti
adiacenti.
c - progetto quotato in scala 1:100 o in scala appropriata in piante, prospetto e sezioni degli
interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.
d - relazione di rilievo e di progetto.
2
2) Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia
a - documentazione fotografica delle fronti e/o parti oggetto di intervento con riferimento ai
legami con l'insieme.
b - rilievo quotato in scala 1:100 dell'edificio o delle parti dell'edificio in cui si inserisce
l'intervento con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei legami con le parti
adiacenti.
c - eventuale segnalazione sugli elaborati di rilievo delle epoche di costruzione delle diverse
parti dell'edificio.
d - progetto quotato in scala 1:100 o in scala appropriata di piante, prospetto e sezioni degli
interventi, con l'indicazione dei materiali da utilizzare.
e - relazione di rilievo e di progetto.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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Art. 7
Attuazione del P.R.G.
1
Il Piano Regolatore Generale si attua mediante autorizzazione, permesso di costruire,
permesso di costruire convenzionato o attraverso strumento urbanistico esecutivo o altra
procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.
2
Le norme di piano definiscono le aree nelle quali è ammesso l'intervento a mezzo di
autorizzazione o permesso di costruire e quelle in cui il permesso di costruire è subordinato
alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) o permesso di costruire
convenzionato.
Nell’ambito della formazione dei predetti Strumenti Urbanistici Esecutivi, per i lotti di
qualunque destinazione urbanistica con le afferenti aree a servizi è possibile procedere alla
rilocalizzazione, nell’ambito dello stesso perimetro previsto dal P.R.G.C., delle aree
destinate a servizi fatte stanti le garanzie di fruibilità pubblica e della quantità delle stesse e
dei volumi e/o superfici coperte previsti dal P.R.G.C.
2bis
3
All’ interno del perimetro dell’ ambito sottoposto a S.U.E. in PRG, nella fase di formazione
degli stessi strumenti, è ammesso procedere alla rilocalizzazione delle aree destinate a
servizi, fatte salve la garanzia di fruibilità pubblica, delle quantità delle stesse, nonchè dei
volumi delle superfici utili lorde e delle superfici coperte previsti dal PRG, nel caso che
dette superfici a spazi pubblici non siano specificatamente delimitate sulle tavole di
Piano.
4
Dove le disposizioni normative indicano i tipi di intervento ammessi, si intende che tutti gli
altri sono esclusi.
5
Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo
sono sempre consentiti con la permanenza delle attività in atto, purché legittimamente
insediate, anche se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano.
Fanno eccezione gli edifici ricadenti su aree destinate dal PRG alla viabilità, per i quali sono
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
6
Gli interventi, nelle Aree normative residenziali di nuovo impianto (art. 12) sono subordinati
alla redazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata, estesa
all’intero ambito, all’interno del quale devono essere meglio individuate e cedute
gratuitamente o asservite all'uso pubblico, le aree per l'urbanizzazione primaria e le aree per
i servizi pubblici nella misura di mq. 25 per ogni abitante/ vano insediabile nell’ area. Le
modalità di attuazione dello SUE sono quelle stabilite dalle disposizioni urbanistiche
vigenti. Nel caso in cui il PRG fornisca detti contenuti nella scheda normativa allegata, la
trasformazione può avvenire con la procedura del permesso di costruire convenzionato ex
art. 49 LR 56/77. La convenzione deve garantire la contestuale realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione degli interventi privati. Le
convenzioni devono rispettare i contenuti esplicitati al successivo comma 12.
La trasformazione può essere realizzata anche per parti (comparti), a condizione che sia
approvato un SUE esteso all’intero ambito, proposto da privati singoli o associati,
proprietari degli immobili inclusi nell’area stessa, che rappresentino contemporaneamente
almeno il 50,1% dell’imponibile catastale e dell’estensione dell’ambito.
In relazione alle previsioni contenute nella scheda normativa allegata al PRG, non possono
essere modificate le previsioni relative: a) alle quantità dell’edificazione e dei servizi; b) alle
destinazioni d’uso; c) alle destinazioni delle aree per servizi specificatamente indicate in
scheda normativa.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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18
L’Amministrazione comunale può intervenire nell’area con piani di iniziativa pubblica. Le
aree acquisite con i piani suddetti o con altre procedure, possono essere utilizzate anche per
integrare gli interventi promossi dai privati, carenti di aree di concentrazione edificatoria o
di aree per servizi o per la viabilità, sia con la cessione delle aree di concentrazione, sia
incrementando gli oneri dovuti del costo sostenuto dall’Amministrazione comunale per
l’acquisizione di pari aree a servizi e per la viabilità. In quest’ultimo caso i privati, con la
monetizzazione delle aree a servizi e per la viabilità, acquistano le utilizzazioni edificatorie
delle aree già di proprietà comunale, acquisite con le procedure di cui sopra, da trasferire
sulle proprie aree di concentrazione.
7
Gli interventi all'interno delle aree residenziali di completamento (art. 11), sono subordinate
alla stipula di convenzione attuativa o atto di impegno unilaterale ex art. 49 comma 5 L.U.R.
nell'ambito del quale devono essere cedute gratuitamente o monetizzate le aree destinate a
servizi ad esse funzionalmente collegate nella misura minima di legge. Alla monetizzazione
dovrà contestualmente corrispondere l’ acquisizione al patrimonio pubblico di una
quantità di superficie a servizi analoga a quella che deve essere ceduta. II valore delle
monetizzazioni deve essere definito sulla base dei costi reali dell'acquisizione pubblica; non
deve essere consentita in ogni caso la monetizzazione degli spazi di sosta e dei parcheggi di
zona.
8
Gli interventi nelle aree produttive, negli ambiti per la lavorazione di inerti e nelle aree
turistico ricettive, sono subordinati alla stipula di convenzione attuativa o atto di impegno
unilaterale ex art. 49, 5° comma LUR nell’ambito della quale devono essere cedute
gratuitamente o asservite all’uso pubblico o monetizzate le aree destinate a servizi. Il
ricorso alla monetizzazione potrà avvenire nel caso la localizzazione o la superficie dell’
area oggetto di intervento non consentano in tutto o in parte autonome dotazioni di spazi
pubblici. II valore delle monetizzazioni deve essere definito sulla base dei costi reali
dell'acquisizione pubblica; non deve essere consentita in ogni caso la monetizzazione degli
spazi di sosta e dei parcheggi di zona.
9
Nell'Area per attività commerciali, art. 15, gli interventi di nuovo impianto sono subordinati
alla redazione di strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata. Nelle Aree
commerciali consolidate gli interventi di cambio di destinazione d’uso verso destinazioni
commerciali sono subordinati alla redazione di S.U.E. o di permesso di costruire
convenzionato (nel rispetto delle disposizioni dell’ art. 26 della LUR), nell’ambito della
quale devono essere cedute gratuitamente o asservite all’uso pubblico le aree da destinare al
parcheggio pubblico o di uso pubblico. Il ricorso alla monetizzazione potrà avvenire nel
caso la localizzazione o la superficie dell’ area oggetto di intervento non consentano in
tutto o in parte autonome dotazioni di spazi pubblici. II valore delle monetizzazioni deve
essere definito sulla base dei costi reali dell'acquisizione pubblica; non deve essere
consentita in ogni caso la monetizzazione degli spazi di sosta e dei parcheggi di zona.
10
Il rilascio del permesso di costruire relativo ad insediamenti commerciali deve rispettare le
procedure dell’art. 26 comma 6 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i.
Le nuove attività commerciali o gli interventi di cambio di destinazione d'uso verso
destinazioni commerciali, all’interno dell’addensamento A1 e delle localizzazioni L2,
devono garantire le aree da destinare al parcheggio nel rispetto delle prescrizioni riportate
nella Deliberazione Comunale di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.
Per la correlazione stabilita dai D.lgs. 114/1998, art. 6, punto 2, lettera d) nonché dall'art. 28
deliberazione C.R. 563-13414 del 29.10.1999, le domande di permesso di costruire o di
autorizzazione per destinazioni di commercio al dettaglio dovranno essere valutate anche
nella loro rispondenza, ai criteri per gli insediamenti delle attività commerciali, quali definiti
dagli atti regionali e comunali.
In particolare la verifica riguarderà il fabbisogno dei parcheggi, la salvaguardia dei beni
culturali e ambientali e, per le strutture di oltre 1800 mq. di superficie di vendita, le
verifiche sulla viabilità.
10 bis
10 ter
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
19
Per le medie strutture di vendita il tutto è disciplinato nella Deliberazione Comunale di
adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.
In relazione ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di
vendita, per quanto non previsto nella sopra chiamata Deliberazione valgono gli indirizzi
generali e i criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalla Regione.
11
Le aree per servizi ex art. 21 L.U.R. (istruzione, attrezzature collettive, verde, parcheggi)
devono essere computate, per ogni singolo intervento, separatamente per le parti aventi
destinazione residenziale, produttiva, direzionale, commerciale.
12
Convenzioni attuative
Le convenzioni attuative o gli atti di impegno unilaterale ex art. 49, 5° comma LUR
disciplinano, fatto salvo quanto ulteriormente specificato nelle diverse aree normative:
1) le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi;
2) le modalità di utilizzo delle capacità edificatorie delle aree destinate alla viabilità e ai
servizi;
3) la cessione gratuita, l’assoggettamento all’uso pubblico o la monetizzazione delle aree
destinate a servizi da parte dei privati;
4) la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
5) la definizione degli oneri di urbanizzazione;
6) le eventuali quote di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata o
convenzionata;
7) l'impegno di coltivare o far coltivare a vite le aree destinate a tutela ambientale in PRG,
per un periodo non inferiore a 10 anni;
8) gli impegni da parte dei soggetti attuatori, per nuovi insediamenti commerciali ricadenti
all’interno dell’addensamento A1 e delle localizzazioni L2, a garantire la verifica d’impatto
economico – ambientale nel rispetto dei contenuti delle deliberazioni comunali sul
commercio.
13
Le convenzioni ex art. 49 5° comma della L.U.R. possono essere sostituite da atti di
impegno unilaterale.
14
Le aree da cedere gratuitamente al Comune o da asservire all'uso pubblico devono, di
norma, costituire un unico appezzamento; la loro localizzazione ed eventuale frazionamento,
in congrua relazione con la superficie complessiva in dismissione, devono essere accettate
dal Comune in sede di convenzionamento o atto di impegno unilaterale.
E’ ammessa la monetizzazione delle aree a parcheggio nel caso l’Amministrazione realizzi
direttamente il servizio.
Con riferimento all’area di nuovo impianto commerciale 05, per il verde posto all’esterno
dell’ambito del P.P., ma costituenti fabbisogno di aree standard, per attività commerciali,
insediate all’interno dell’ambito del PP, la dismissione o l’asservimento all’uso pubblico
delle stesse sia disciplinato all’atto del rilascio del permesso di costruire relativo all’attività
commerciale stessa.
Le aree a standard destinate a parcheggio per il soddisfacimento del fabbisogno minimo
di legge devono essere reperite all’ interno del perimetro del PP al piano terra o in
strutture multipiano in elevazione fuori terra, anche sul solaio di copertura degli edifici a
destinazione commerciale.
14 bis
15
Con separati provvedimenti l'Amministrazione stabilisce i contenuti della convenzione con
particolare riferimento agli
oneri di urbanizzazione da pagare, al valore della
monetizzazione delle aree a servizio, alla durata dell'impegno di cui al precedente comma 12
punto 7 in relazione all'ubicazione e all'estensione delle aree da coltivare a vite.
16
Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni contenute nelle “Norme di attuazione
della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
20
urbanistica nonché le ulteriori prescrizioni contenute nel cronoprogramma allegato alle
presenti N.d.A. di cui costituiscono parte integrante.
Nelle aree comprese all’ interno del PP (area commerciale O5) e nelle aree a servizi P15
bis e V10 dovranno invece essere rispettate le prescrizioni contenute nella Relazione
Geologico- Tecnica, datata aprile 2003, adottata con la presente Variante nonché
ulteriori precisazioni trasmessa in fase controdeduttiva a seguito dei specifici pareri dell’
Arpa prot. n. 16181/2005 del 23/ 10 / 2003 e prot. N. 116771/SC14 del 14/ 09/ 2004.
Sono inoltre da rispettare le prescrizioni indicate nella relazione geologica-tecnica
(redatta a Giugno 2005 e adottata con D.C. n. 16 del 18.6.2005).
Inoltre, l'attivazione delle opere necessarie alla realizzazione delle nuove viabilità: strada
dei Roveri, rotatoria lungo la strada dei Roveri, collegamento da quest’ultima all'area 05,
che ricadono in classe di edificabilità geologica III indifferenziata è sottoposta al
conseguimento della dichiarazione di pubblica utilità e all'autorizzazione del Presidente
della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 31 della LR 56/77 smi
17
Il P.R.G. individua le zone di recupero ex L. 457/78 art. 27 senza delimitare ambiti da
assoggettare a piano di recupero.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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TITOLO II
AREE NORMATIVE: CLASSIFICAZIONE, REGOLE
E PARAMETRI DI TRASFORMAZIONE
Art. 8
Aree normative: classificazione
1
Il territorio comunale è suddiviso in aree normative, distintamente individuate nella
cartografia del P.R.G.
2
Le aree normative, in relazione alle caratteristiche morfologiche, all'epoca dell'impianto
urbano e del tessuto edilizio, agli obiettivi di modificazione o di conservazione contenuti nel
piano, forniscono i parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi. Si articolano in:
1. Area storico-ambientale
2. Area residenziale di riqualificazione
3. Area di completamento
4. Area a PEEP
5. Area residenziale di nuovo impianto
6. Area per le attività produttive
7. Area per le attività commerciali
8. Area turistico-ricettiva e per il tempo libero
9. Area agricola
10. Area boscata
11. Area di tutela ambientale e aree a vocazione vitivinicola
12. Area per attività estrattive
13. Aree per servizi
14. Aree per la viabilità
3
Le aree normative sono riportate sulle tavole di piano 1:5000, 1:2000 e 1:1000.
Art. 9
Area storico-ambientale
1
Il Piano definisce "Area storico ambientale" la parte di territorio individuata nelle tavole di
Piano 1:1000 e 1:5000 il cui valore storico-ambientale è ritenuto un bene da conservare e da
valorizzare.
Il Piano individua come elemento qualificante la valorizzazione del sistema degli spazi
pubblici (piazze - vie) e dei cortili privati intesi come matrice della struttura urbana e
dell'ambiente costruito.
2
Gli interventi sono finalizzati alla tutela dei valori storico-ambientali attraverso una corretta
lettura della morfologia urbana, della tipologia e dei materiali costruttivi.
3
La delimitazione dell'area storico-ambientale costituisce perimetro del Centro Storico ai
sensi dell'art. 24 della L.U.R.; tale area è classificata di cat. A secondo il D.M. 2.4.68 n.
1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti della legge 457/78.
4
5
A. Individuazione dei gruppi di edifici
Il piano individua e diversamente disciplina i seguenti gruppi di edifici:
1) Edifici di pregio: comprendono le chiese, gli edifici rappresentativi e le relative
pertinenze. Tali edifici sono tutti vincolati ai sensi della L.1089/39.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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6
2) Edifici di antico impianto: comprendono gli edifici di antico impianto che connotano
l'ambiente urbano e l'attività rurale.
7
3) Edifici recenti: comprendono prevalentemente gli edifici costruiti dopo il 1945 e gli
edifici in cui ristrutturazioni recenti hanno compromesso irrimediabilmente i caratteri
originari.
8
B. Individuazione delle parti degli edifici
Gli edifici di antico impianto sono disciplinati in relazione alle seguenti parti a cui fanno
riferimento i tipi di intervento ammessi:
9
a) Fronte degli edifici verso spazi pubblici e privati;
comprende le fronti con i relativi risvolti e raccordi, le coperture (orditura, falde, terrazze,
abbaini, sistemi di camini e altri elementi accessori), prospettanti su spazio pubblico e
privato o in continuità visiva con esso; androni costituenti dilatazioni spaziali della scena
urbana ed elementi di collegamento con spazi di cortile e di giardino privato.
10
b) Interno dei corpi di fabbrica
comprende gli ambienti interni delimitati dalle fronti interne ed esterne degli edifici e della
copertura.
11
c) Rustici
Edifici a destinazione agricola o a magazzino non più utilizzati e suscettibili di radicali
trasformazioni verso altre destinazioni, nel rispetto dei tipi di intervento esplicitati all’art.4
comma 8 punto g) 2 e nella tabella allegata al presente articolo.
12
C. Edifici esistenti: tipi di intervento
All'interno dell'area storico ambientale, gli interventi ammessi sugli edifici sono indicati
nella "Tabella dei tipi di intervento" riportata a fine articolo. Essi devono essere attuati
secondo le definizioni dell'art. 4 riferite alle 4 parti in cui sono stati contraddistinti gli
edifici.
Gli interventi descritti nella "Tabella dei tipi di intervento" sono integrati dalle seguenti
specificazioni:
13
La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa. Per gli edifici di pregio tali
interventi devono essere effettuati con le cautele e le prescrizioni del restauro.
14
E' ammesso il recupero, a usi residenziali, dei rustici e dei sottotetti nel rispetto delle
normative vigenti nel settore residenziale e in particolare della LR n.21/1998 e LR n.
9/2003.
E' consentito il riutilizzo delle volumetrie crollate nell'esatta posizione indicata nella mappa
di impianto (1934) e aventi altezza non superiore a quella degli edifici adiacenti solo se
conforme alla ricostruzione filologica dei volumi del fabbricato originario, nell'ambito di
un apposito Piano di Recupero.
15
Nel caso di recupero di edifici ad uso abitativo e ad attività turistico ricettiva è consentito un
ampliamento una tantum del 20% del volume residenziale esistente, per adeguamento
igienico e funzionale, mediante il recupero di altri e contigui fabbricati esistenti.
16
Contestualmente al recupero dei volumi che determinano nuove unità immobiliari, nuove
attività turistico ricettive o l'ampliamento delle stesse, deve essere realizzata in sottosuolo o
al piano terreno degli edifici, una superficie a parcheggio pari a 1 mq di parcheggio, ogni 10
mc di nuova volumetria recuperata, incrementata di una quantità pari alla superficie dei
parcheggi eventualmente demoliti nell'intervento. Nel caso sia impossibile la creazione di
parcheggi nel corpo del fabbricato, gli stessi possono essere realizzati nel raggio di m. 50.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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23
17
Le aree libere devono essere sistemate a verde o pavimentate con le caratteristiche elencate
al precedente art. 5 punto h) o lasciate in terra battuta.
Le aree a verde privato esistenti devono essere mantenute.
18
Devono essere mantenuti i vecchi muri di recinzione a parete piena verso spazio pubblico;
possono essere oggetto di parziali rifacimenti, quando le condizioni statiche del manufatto lo
richiedano.
19
Per gli edifici recenti (gruppo 3), è ammesso l'intervento di sostituzione nel rispetto dei fili
edilizi consolidati e del volume preesistente, di una altezza massima di 7 metri; non può in
ogni caso essere superata l'altezza degli edifici adiacenti di antico impianto.
Tale intervento deve avvenire solo per migliorare l’ inserimento nel contesto storico ed
ambientale dell’ edificio oggetto di intervento ed essere attuato con le modalità di cui al
precedente art.4 comma 7 delle presenti N.T.A. e previa redazione di P.d.R. da sottoporre al
preventivo parere della Commissione Regionale di cui al 2° comma dell’art. 91 bis della
L.R. 56/77 s.m.i.
20
Negli edifici in cui interventi recenti abbiano compromesso i caratteri storico-architettonici,
le prescrizioni relative di tipi di intervento si intendono riferite soltanto alle parti
dell'edificio che ancora presentino le caratteristiche proprie degli edifici storici; per le parti
compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono
consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia di tipo A, secondo le prescrizioni dell'art. 4, alla condizione che non
entrino in contrasto con le indicazioni di piano sulle restanti parti dell'edificio e concorrono
a ripristinare l'impianto storico e i caratteri edilizi originari del fabbricato.
21
Per gli edifici di antico impianto, nel caso venga dimostrato, attraverso idonea
documentazione, la condizione di oggettivo degrado indipendente dalla volontà del
proprietario, che ne pregiudichi il recupero totale o parziale, sono consentiti interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo A estesa a tutte le parti dell’ edificio o di sostituzione per
gli edifici degradati individuati nelle tavole di Piano (tav. B4), intesa come demolizione e
fedele ricostruzione, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei caratteri costruttivi
dell’edificio originario
Sono consentite in casi eccezionali e con la procedura del P.d.R. di iniziativa pubblica
limitate traslazioni non superiori a m. 2 dal filo edilizio preesistente per ragioni dettate dalla
pubblica viabilità.
22
D. Modalità attuative
Nell' area storico ambientale gli interventi si attuano attraverso il rilascio di autorizzazioni,
permessi di costruire da sottoporre al preventivo e vincolante parere della Commissione
Regionale di cui all’art.91 bis della L.R. 56/77 s.m.i., parere già da prevedersi
preventivamente agli interventi di sostituzione edilizia, o altra procedura nel rispetto delle
leggi vigenti, in relazione ai tipi di intervento previsti.
23
Nel caso vengano frazionati sedimi liberi conseguenti alla creazione di nuove unità
immobiliari, è obbligatoria la redazione di S.U.E. finalizzato a garantire lo stato dei luoghi e
l’accesso a tutte le unità immobiliari.
24
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B che porti alla creazione di nuove
unità immobiliari o al recupero di un corpo di fabbrica autonomo, o di sostituzione per gli
edifici recenti e per gli edifici degradati individuati nelle tavole di piano B4, è obbligatoria
la redazione del P.d.R.
25
Il progetto di intervento deve prevedere uno studio esteso ad una parte sufficientemente
ampia, tale da dimostrare i legami d'insieme, il corretto inserimento dell'intervento rispetto
Norme tecniche di attuazione coordinate
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24
ai caratteri storico architettonici dell'ambiente e le modalità costruttive degli edifici
compresi nell'intorno, con particolare attenzione per le parti comuni.
26
E. Destinazioni d'uso
La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1). Sono consentite al piano terreno degli
edifici prospettanti su spazio pubblico le attività commerciali al dettaglio, artigianato di
servizio, studi professionali nella misura massima di mq 150 di S.U.L. per ogni nuova
attività (v. art. 3 punti 4A e 5A), al piano terreno degli edifici prospettanti su spazi privati la
destinazione a parcheggio (v. art. 3 punto 7) e a tutti i piani la destinazione turistico-ricettiva
(v. art. 3 punto 2A).
27
Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,
anche all’interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 mq ogni mq di
nuova S.U.L. commerciale.
Art. 10
Area residenziale di riqualificazione
1
Il piano definisce "Area residenziale di riqualificazione" l'insieme delle aree edificate con
precedenti piani, area nella quale si individua l'esigenza di migliorare la qualità urbana e la
dotazione dei servizi. Non sono consentite nuove edificazioni se non pertinenze ad edifici
già esistenti.
2
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, completamento, sostituzione.
3
Per gli edifici di pregio e caratterizzanti il tessuto storico vigono le norme di tutela ed i tipi
di intervento particolari riportati all'art. 9 punto C e gli ampliamenti di cui ai successivi
commi 5 e 6. Tali ampliamenti devono essere effettuati solo verso spazio privato. In assenza
di affaccio verso spazio privato l’ampliamento deve essere realizzato verso lo spazio
pubblico di minore importanza, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dello spazio
pubblico stesso, delle caratteristiche tipologiche di impianto degli edifici e degli originali
materiali costruttivi.
4
E’ consentito:
Il recupero, a usi residenziali, dei magazzini agricoli, dei rustici, anche con la chiusura e
l’utilizzo di tali spazi e la creazione di nuove aperture sulle fronti.
5
L'ampliamento, una tantum, del 20% della volumetria esistente (25 mq di S.U.L. sono
consentiti anche se eccedono tale percentuale), necessario al miglioramento degli impianti
igienico-sanitari o al miglioramento funzionale degli edifici stessi, per gli edifici uni e
bifamiliari e per gli edifici aventi più di due unità immobiliari nate dal frazionamento di
unità immobiliari preesistenti senza che ciò abbia comportato modifiche all’impianto
tipologico dell’edificio originario.
6
L’ampliamento una tantum nella misura massima pari al 20% della S.U.L. esistente per le
attività ricettive e produttive legittimamente insediate, purché non nocive e moleste.
7
Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A o B senza aumento di S.U.L. per le attività
agricole insediate purché non nocive e moleste e compatibili con la residenza.
L’ampliamento disciplinato al precedente comma 3 non è consentito per gli edifici costruiti
dopo il 28 agosto 1998, data di entrata in vigore dalla precedente variante generale al
PRGC, in base ai cui disposti tali edifici sono stati costruiti
7bis
Norme tecniche di attuazione coordinate
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8
A. Parametri urbanistici ed edilizi
Altezza massima: m. 7,50, 10 se preesistenti.
9
Piani: n. 2, piani 3 se preesistenti.
10
Distanza da confini privati: m. 5 o in aderenza.
11
Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza.
Per interventi di completamento per altezze di edifici non superiori a m. 7,50 sono
consentite distanze inferiori da confini e tra fabbricati, comunque non inferiori a m. 3, tra
pareti o porzioni di pareti non finestrate di edifici non confrontanti.
12
Rapporto di copertura: 50% del lotto.
13
Area libera: il 50% dell'area libera deve essere a verde.
14
Filo edilizio: rispetto del filo edilizio preesistente.
Non sono sottoposti all’obbligo di tale prescrizione le sopraelevazioni di edifici esistenti e
l’ampliamento degli stessi, a condizione che l’ampliamento avvenga dal lato opposto
dell’infrastruttura viaria.
15
E’ consentita la costruzione di bassi fabbricati così come disciplinati nel precedente art. 2
comma 14 punto 12) e nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi elencati al presente
punto A.
16
Contestualmente al recupero dei volumi e della creazione di nuove unità immobiliari deve
essere realizzata, nel corpo dell’edificio, in sottosuolo o in un raggio non superiore a m. 50,
una superficie a parcheggio pari a 1 mq ogni 10 mc di nuova volumetria recuperata o
realizzata.
17
18
19
19 bis
20
B. Modalità attuative
Il piano si attua attraverso autorizzazioni, permessi di costruire, o altra procedura nel
rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.
Nel caso vengano frazionati sedimi liberi conseguenti alla creazione di nuove unità
immobiliari, è obbligatoria la redazione di strumento urbanistico esecutivo (SUE),
finalizzato a garantire lo stato dei luoghi e l’accesso a tutte le unità immobiliari.
C. Destinazioni d’uso
La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1). Al piano terreno sono consentite le attività
commerciali al dettaglio, artigianato di servizio e di produzione, compatibili con la
residenza, purché non nocive o moleste (art.3 punto 4A e B), studi professionali (art.3 punto
5A) nella misura massima di 150 mq di S.U.L. per ogni nuova attività, autorimesse e
parcheggi (art.3 punto 7) e a tutti i piani la destinazione turistico-ricettiva (v. art. 3 punto
2A).
All’interno dell’addensamento A1, l’attivazione di nuove attività commerciali è disciplinata
secondo i criteri e le procedure stabile nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
21 dicembre 2002 di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.
Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,
anche all’interno dei cortili aree da destinare a parcheggio nella misura stabilita nella
Deliberazione Comunale di adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio, che
non dovrà essere comunque inferiore a 1 mq. per ogni mq. di SUL di pavimento.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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21
D. Ambiti da trasformare
Sono le parti dell'area residenziale di riqualificazione indicate nella tavola di piano in cui
sono previsti interventi misti di sostituzione e di completamento.
Le schede allegate indicano il perimetro degli ambiti, gli interventi ammessi e le modalità
attuative.
22
L'area residenziale di riqualificazione è classificata zona di categoria B secondo il D.M.
02.04.68 n.1444 e di recupero ai sensi della legge 457/78.
Art. 11
Area di completamento
1
Il piano classifica area di completamento l'insieme di aree inedificate già urbanizzate in cui
il Piano consente una nuova edificazione.
2
A. Parametri urbanistici ed edilizi
Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,60
Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,635 ( per il lotto C1 Molini)
Indice di densità edilizia fondiario: mc/mq 0,585 ( per il lotto C3 Molini)
Indice di densità edilizia territoriale per il lotto C19: 0,40 mc/mq
3
Altezza massima m.7,50
4
Piani: 2;
5
Distanza dai confini privati: m.5 o in aderenza;
6
Distanza tra fabbricati: m.10 o in aderenza;
7
Distanza dal ciglio stradale: m. 6;
8
Rapporto di copertura: 30% del lotto;
9
Area libera: il 50% dell'area libera deve essere sistemato a verde.
Tutti gli interventi devono salvaguardare, se di pregio, l'impianto arboreo preesistente.
A.1. Prescrizioni particolari
Per i materiali e i trattamenti superficiali, nonché per le coloriture e le tonalità da adottare si
deve far riferimento al Piano del colore (Norme di attuazione art. 18 e seguenti) con
specifico riferimento per i colori a quelli delle tradizioni locali.
Tutti gli interventi devono salvaguardare, se di pregio, l'impianto arboreo preesistente.
Per le aree dislocate lungo le strade di competenza provinciale, regionale o statale
vengono richiamati i disposti di cui ai commi 12 e 13 dell’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G.C.
All’interno dell’area di nuova previsione C21 gli interventi edilizi dovranno prevedere un
idoneo sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, le acque reflue dei nuovi
fabbricati dovranno essere convogliate in fognatura collegata con idoneo impianto di
depurazione. Le aree di sosta per autoveicoli, le aree destinate a percorsi ecc dovranno
essere preferibilmente realizzate con superfici drenanti.
9 bis
10
B. Modalità attuative
Il piano si attua attraverso permessi di costruire o S.U.E., secondo le modalità di attuazione
precisate all’art. 7 punto 7 e seguenti e ulteriormente precisato, per ogni lotto nell’allegata
scheda o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento
previsto.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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10 bis
10 ter
11
12
Si deve procedere con il SUE nel caso venga modificata all’ interno dell’ area la
localizzazione dei servizi
Si deve procedere con il SUE nel caso vengano frazionati i lotti
C. Destinazioni d’uso
La destinazione d’uso prevalente è residenziale (v. art.3 punto 1).
Al piano terreno degli edifici esistenti o di nuova edificazione sono inoltre consentite le
attività commerciali al dettaglio, artigianato di servizio e di produzione, compatibili con la
residenza, purché non nocive o moleste (art. 3 punto 4A e B), studi professionali (art. 3
punto 5A) nella misura massima di 150 mq di S.U.L. per ogni nuova attività, autorimesse e
parcheggi (art. 3 punto 7).
Per la creazione di nuove superfici a destinazione commerciale devono essere reperite,
anche all'interno dei cortili, aree da destinare a parcheggio nella misura di 1 mq per ogni mq
di nuova S.U.L. commerciale.
13
L'area di completamento è classificata zona di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.
Art. 12
Area residenziale di nuovo impianto
1
Il piano individua le aree normative di nuovo impianto e, all’interno di queste, le aree di
concentrazione dell’edificazione, le aree minime da cedere gratuitamente o da assoggettare
all’uso pubblico per la realizzazione dei servizi pubblici e per la viabilità.
Gli interventi dovranno rispettare le seguenti indicazioni normative:
le aree destinate a soddisfare gli standard a parcheggio pubblico e privato, salvo diverse
disposizioni in materia di inquinamento, dovranno essere realizzate in via prioritaria con
pavimentazioni di tipo semipermeabili;
la viabilità interna e la viabilità pubblica, per l’intero tratto che fronteggia l’area di
intervento, dovranno essere dotate di spazi di sosta, di aree ecologiche per la raccolta dei
rifiuti e di marciapiedi utilizzabili anche per l’alloggiamento di sottoservizi.
Almeno il 10% della superficie destinata a servizi generali di comparto dovrà essere
destinata a verde permeabile.
La progettazione architettonica degli interventi dovrà porsi in corretta dialettica formale
con l’esistente, con riferimento all’orografia ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti.
2
A. Parametri urbanistici ed edilizi
Indice di densità edilizia territoriale: 0,60 mc/mq esteso a tutte le aree destinate alla
concentrazione edificatoria e alle aree destinate alla viabilità e ai servizi.
Indice di densità edilizia territoriale per l’area E3 e per l’area a verde pubblico VE3
costituente unico ambito di trasformazione: 0,50 Mc/mq esteso a tutte le aree destinate
alla concentrazione edificatoria e alle aree destinate alla viabilità e ai servizi.
3
Altezza massima: 7,50 m.per le aree E1, E4 e 6,50 m. per l’area E3;
4
Piani: n.2;
5
Distanza dai confini privati: m.5 o aderenza;
6
Distanza fra fabbricati: m. 10 o aderenza;
7
Distanza da strade: mt. 6;
8
Rapporto di copertura: 30% del lotto.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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9
Le recinzioni devono essere poste su filo strada: possono essere arretrate un massimo di m. 2
secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione in sede di progetto di opera pubblica
della strada e recepite in sede di SUE o in sede di rilascio di permesso di costruire e in ogni
caso devono essere rispettate, ove prescritto, le distanze minime del Codice della strada,
poste al di fuori del perimetro del centro abitato.
10
Area libera: il 50% dell'area libera deve essere sistemata a verde privato o coltivata a vite.
11
Le modalità di trasformazione delle aree sono indicate nelle schede normative allegate. Per
ciascuna delle aree le schede normative allegate al piano precisano: l’assetto infrastrutturale,
le aree di concentrazione dell’edificazione, ovvero gli spazi in cui organizzare le
utilizzazioni edificatorie, le quantità minime delle aree da cedere per servizi. In sede di
progetto tali indicazioni devono essere rispettate.
12
B. Modalità attuative
La trasformazione all’interno delle aree di nuovo impianto è sottoposta alla procedura dello
Strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata esteso all’intera area (v. art.
7 comma 6 e seguenti e precedente comma 11)
13
Lo Strumento urbanistico esecutivo individua le aree di concentrazione edificatoria e le aree
da destinare a servizio e per la viabilità sino al raggiungimento della dotazione sufficiente a
garantire il rispetto dell’art. 21, L.R. 56/77 s.m.i., anche in difformità all’individuazione
del servizio effettuato sulle tavole di Piano.
14
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla realizzazione della viabilità e delle opere di
urbanizzazione, anche prima dell’attivazione delle trasformazioni private, attraverso le
modalità di esproprio.
15
Nei casi di realizzazione diretta del servizio da parte della pubblica Amministrazione, è
ammessa la monetizzazione.
16
C. Destinazioni d’uso
La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1).
17
Per le attività agricole in atto è consentita la prosecuzione dell’attività fino alla
trasformazione prevista dal Piano.
18
L’area è considerata di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444, di ristrutturazione
urbanistica ai sensi dell’art. 13 della LUR.
Art. 13
Area per l’Edilizia economica popolare
1
Il piano individua e localizza le aree per l’edilizia economica e popolare.
Area n.1 – Area PEEP esistente
Area n.2- Area PEEP di nuovo impianto
2
2bis
A. Parametri urbanistici ed edilizi
Area n. 1
Indice di densità edilizia territoriale: 1 mc/mq;
Indice di utilizzazione fondiaria: 0,5 mq/mq;
3
Altezza massima: m. 9;
Norme tecniche di attuazione coordinate
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4
Piani: n. 3;
5
Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza;
6
Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;
7
Distanza dal ciglio stradale: m. 6;
8
Rapporto di copertura: 30% del lotto.
9
9bis
Area n. 2
Indice di densità edilizia territoriale: 0,6 mc/mq;
Indice di utilizzazione fondiaria: 0,3 mq/mq;
10
Altezza massima: m. 9;
11
Piani: n. 3;
12
Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza;
13
Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;
14
Distanza dalle strade: prosecuzione del filo edilizio consolidato così come individuato nell’
Area n.1;
15
Rapporto di copertura: 30% del lotto.
16
17
B. Modalità attuative: PEEP esteso all’intera area
Gli interventi ammessi dal piano si attuano attraverso SUE nel rispetto delle leggi di settore
vigenti all’interno del quale devono essere reperite le aree a standards così come indicato
nella scheda normativa allegata o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti e garantire
superfici a spazi pubblici almeno pari a 25 mq. per ogni 90 mc. di volume realizzato.
C. Destinazioni d’uso
La destinazione è residenziale (v. art. 3 punto 1).
Sono ammesse le destinazioni d’uso elencate all’art. 3 punto 1.
18
Le aree per l’Edilizia economica popolare sono così considerate: Area n. 1 di categoria B
secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 ; Area n.2 di categoria C secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 e di
nuovo impianto ai sensi dell’art. 13 III comma lettera g) della L.U.R.
Art. 14
Area per le attività produttive
1
Il piano definisce “Area per attività produttive” le parti di territorio già occupate da attività
produttive, attività che il piano riconferma e definisce.
2
le aree produttive consolidate
le aree produttive di completamento
3
A. Parametri urbanistici ed edilizi
Indice di utilizzazione fondiaria: 0,55 mq/mq per le aree consolidate;
Indice di utilizzazione territoriale: 0,30 mq/mq per le aree di completamento;
Norme tecniche di attuazione coordinate
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4
Per gli edifici esistenti nelle aree consolidate sono consentiti gli interventi di completamento
precisati al precedente art. 4 comma 8, punto 1b) delle presenti norme di attuazione.
5
Altezza massima: m. 7,50.
Agli impianti tecnologici non si applicano i limiti di altezza;
6
Rapporto di copertura: 60% della superficie fondiaria per le aree consolidate, 40% per le
aree di completamento;
Distanza dai confini privati: m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza;
7
Distanza tra fabbricati: m. 10; sono ammesse costruzioni in aderenza.
8
Distanza da strade: m. 6 dal ciglio stradale per le aree produttive consolidate e m. 10 per le
aree produttive di completamento.
Area libera: sistemata a parcheggio privato o di uso pubblico nella percentuale non inferiore
al 10% della S.F. per interventi di ampliamento in area produttiva consolidata, non inferiore
al 20% della S.F. per interventi in area produttiva di completamento;
9
Recinzioni:
Verso strada: altezza max m. 2,20 su zoccolatura avente altezza minore o uguale a m. 1.
Verso confine privato: sono consentite recinzioni di tipo cieco con altezza minore o uguale a
m. 2,20.
10
Le pensiline aperte su tre lati, a protezione di mezzi meccanici, di attrezzature, di prodotti
stoccati sono escluse dalla verifica del rapporto di copertura. Esse non possono superare, in
proiezione orizzontale, il 10% della superficie scoperta. Devono rispettare le distanze dai
cigli stradali. Possono essere realizzati a confine e in aderenza ad altre costruzioni.
I servizi dell’area per attività produttive, nella misura minima del 10% della superficie
fondiaria per l’area produttiva consolidata e del 30% della superficie territoriale per l’area
produttiva di completamento, anche se non individuati in cartografia, devono essere
destinati a parcheggi, verde, attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed
attrezzature varie, compresi i centri di preghiera.
I servizi afferenti all’intervento localizzato in Via Volpini devono essere pari al 20% della
superficie totale dell’area.
Il piano individua, all’interno delle aree per attività produttive, l’area per “ stoccaggio” all’
aperto ovvero l’ area in cui è possibile staccare le merci prodotte all’ interno dell’ area
produttiva prima della vendita. L’ area è inedificabile. Non può essere modificata la quota
naturale del terreno: il terreno deve rimanere permeabile
Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per
mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di
alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro
10 bis
10 ter
10 quater
10 quinquies
11
12
B. Modalità attuative
Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato, strumento
urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica (P.I.P. o P.P.) per l’area di completamento e altra
procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.
Le aree a servizi vengono dismesse o assoggettate all’uso pubblico con convenzionamento o
strumento esecutivo.
Le aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico possono, per volontà dell’Amministrazione,
in alternativa alla cessione o all’asservimento ad uso pubblico all’interno del lotto di
proprietà, essere monetizzate, per la realizzazione delle aree a servizio individuate nella
tavola di piano A10 Sc. 1:5.000 denominata “Aree pubbliche e di uso pubblico”.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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13
C. Destinazioni d’uso
La destinazione è produttiva (v. art. 3 punto 3: A), B), C)).
All’interno dell’area consolidata potranno permanere le attività già in atto seppur in
contrasto con la destinazione produttiva.
Per gli edifici appartenenti a tale fattispecie sono consentiti i tipi di intervento previsti fino
alla ristrutturazione edilizia di tipo B.
14
L’area per attività produttive è considerata zona di categoria D secondo il D.M. 2.4.68
n.1444.
Art. 15
Area per le attività commerciali
1
Il piano definisce “Aree per attività commerciali” le aree destinate al commercio.
2
All’interno di tale area il piano individua due distinte situazioni:
1) Area per attività commerciali da consolidare:
aree con attività produttive-commerciali già insediate e altre attività per cui il piano consente
il mantenimento e/o la riconversione ad usi commerciali;
Tali aree sono denominate O3,O4, O6, O7, O8, O9.
2) Aree commerciali di nuovo impianto:
aree da destinare ad attività commerciali al dettaglio.
Tali aree sono denominate O1,O2 e O5.
3
A. Parametri urbanistici ed edilizi
A.1 Area per attività commerciali da consolidare O3, O4, O6, O7, O8, O9.
Nell’area per attività da consolidare è confermata la S.U.L. insediata.
Sono consentiti, all’interno dell’involucro edificato preesistente, interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo A o B con cambi di destinazione d’uso, verso attività
commerciali
Sono consentiti, ampliamenti sino a un massimo di 300 mq di S.U.L. per adeguamenti
igienico – funzionali. L’ampliamento di 300 mq non è consentito per l’intervento O6.
Sono altresì consentiti interventi di demolizione e di contestuale ricostruzione di edifici nel
rispetto della S.U.L. preesistente, fatta esclusione degli edifici di pregio o di antico
impianto. La S.U.L. potrà essere recuperata per la realizzazione di nuovi edifici (intervento
di sostituzione – vedi art. 4 comma 7 punto f) o per ampliare edifici preesistenti compresi
all’interno della stessa area di intervento.
Le aree a standard urbanistici dismesse o assoggettate all’uso pubblico, nella misura minima
di 1 mq ogni mq di S.U.L. commerciale con le prescrizioni dell’art. 21 L.R. 56/77 s.m.i. e
così come meglio esplicitato al precedente art. 7, sono individuate nelle tavole di PRG.
A2. Aree di nuovo impianto :O1 e O2
4
Indice di utilizzazione territoriale: si vedano le tabelle di zona;
5
Altezza massima: m. 8,50;
6
Rapporto di copertura: 40%;
7
Distanza da confini: m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza, nel rispetto delle norme
del Codice Civile;
8
Distanza tra fabbricati: m. 10, sono ammesse costruzioni in aderenza, nel rispetto delle
norme del Codice Civile;
Norme tecniche di attuazione coordinate
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9
Area libera: sistemata a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima pari a 1
mq di parcheggio ogni mq di S.U.L., realizzata o recuperata.
A.3 Area di nuovo impianto (O5):
10
Indice di utilizzazione territoriale: 0,50 mqS.U.L./mqST;
11
Altezza massima: m. 12,00 + altezze per locali tecnici misurata dalla quota della viabilità
pubblica esistente esterna all’area
12
Gli edifici devono essere costruiti su pilotis;
13
S.U.L. massima: mq. 25.580 per i comparti 1 e 2 complessivamente intesi;
14
S.U.L. massima per destinazioni commerciali – superficie di vendita di nuovo impianto: mq.
18.000;
Superficie coperta massima per i comparti 1 e 2 complessivamente intesi:
determinata nella percentuale del 46,67% calcolata sulla superficie territoriale; tale
valore, in relazione alle esigenze tecnico/distributive dovute alle limitazioni di natura
idraulica e idrogeologica all’edificato, è elevabile al 49,47 % esclusivamente per la
realizzazione di elementi tecnologici - non preordinati a creare volumetria - di protezione
dei collegamenti pedonali e carrabili per l’accesso al piano commerciale degli edifici
(tettoie e pensiline); sono comunque escluse dal calcolo le piattaforme scoperte di accesso
al piano commerciale per le operazioni di carico/scarico con relative aree di manovra;
nelle zone sottostanti le piattaforme sopracitate non potranno essere realizzati
tamponamenti estesi tra i predetti pilotis finalizzati alla realizzazione di nuovi
locali/volumi, in quanto trattasi di elementi strutturali determinati dalle problematiche
idrogeologiche per la messa in sicurezza degli edifici
14bis
15
Distanza da confini: definita in P.P.;
16
Distanza tra fabbricati: definita in P.P.;
17
Distanza da strade:
- m. 20 da viabilità pubblica esistente esterna all’area fatte comunque salve le prescrizioni
del DL 30.04.1992 n. 285 Nuovo codice della strada e del relativo Regolamento approvato
con DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.
- a confine, lungo il filo edilizio o secondo quanto definiti in sede di PP;
- per le strade pubbliche interne sono consentiti costruzioni a ponte sopra la viabilità
pubblica.
Contestualmente alla realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito O5 devono essere
realizzate le aree a servizio previste nell’area adiacente 17.879 - o comunque secondo la
effettiva superficie delle particelle catastali ricadenti nella Classe III A - destinati a verde
pubblico) e la rotonda di adduzione dalla statale 231.
18
Area libera: sistemata a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima di 1 mq
di parcheggio per ogni mq di S.U.L. e nel rispetto delle prescrizioni della D.C.R. 563-13414
del 29/10/99 in relazione alle tipologie delle strutture distributive in progetto e da insediare
da verificare all’atto del rilascio dell’autorizzazione commerciale e secondo i disposti
esplicitati al precedente art. 7.
19
B. Modalità attuative
Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato, Strumento
Urbanistico Esecutivo finalizzato al reperimento degli standards urbanistici di legge con le
procedure esplicitate all’art. 7 commi 9 e seguenti o altre procedure nel rispetto delle leggi
vigenti.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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19 bis
Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, nonché per mitigare l’ impatto
ambientale, contestualmente alla realizzazione degli interventi all’interno dell’ambito 05,
devono essere messe a dimora lungo tutto il perimetro dell’ area, essenze arboree di alto
fusto e arbustive autoctone compatibilmente con quanto disposto dal Regolamento di
Polizia Rurale, in relazione all’ altezza degli alberi consentita a confine o lungo le strade .
20
L’ingresso all’ambito “O5” avviene attraverso un accesso della strada statale 231,
concordato con l’ente proprietario dell’infrastruttura viaria. Contestualmente
all’attuazione del piano particolareggiato deve essere realizzata una rotonda posizionata
più a sud-ovest, all’altezza dell’area produttiva ed inoltre, con separato provvedimento
dovrà essere definito un ulteriore idoneo accesso, la cui viabilità di nuova realizzazione
attraversi l’area a parcheggio P situata tra le due aree produttive: D11 e D23; le
dimensioni delle carreggiate stradali in attuazione e in ampliamento devono essere
conformi al D.M. delle infrastrutture e dei Trasporti del 05.11.2001. In ogni caso la
viabilità e i relativi accessi sono da realizzare prima dell’attivazione degli interventi
previsti nell’area commerciale O5.
21
C. Destinazione d’uso
La destinazione è commerciale e terziaria (v. art. 3 punti 4 e 5) nel rispetto dei disposti dei
criteri regionali.
22
Sono ammesse attività artigianali, attività per la ristorazione e pubblici esercizi, attività
turistico ricettive.
23
All’interno delle localizzazioni L2, l’attivazione delle nuove attività commerciali è
disciplinata secondo i criteri e le procedure stabile nella Deliberazione Comunale di
adeguamento alle disposizioni legislative sul commercio.
24
L’area per attività commerciali è considerata zona di categoria D secondo il D.M. 2/4/68
n.1444.
Art. 16
Area per attività turistico ricettive e per il tempo libero
1
Il piano definisce “Area turistico ricettiva e per il tempo libero” le aree destinate alla
riqualificazione delle attività ricettive esistenti e delle attrezzature per il tempo libero già
insediate e per cui viene previsto l’insediamento.
2
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia di tipo A e B e ampliamento nel rispetto e con le
modalità di quanto disposto al precedente art. 4 comma 8 punto 1 delle seguenti norme di
attuazione, sostituzione per l’edificio relativo all’ attuale Cantina sociale ( area T7)
3
Per gli edifici di antico impianto vigono le norme di tutela riportate all’art. 9 punto C.
4
Sono consentiti interventi di ampliamento.
Tali interventi non devono alterare l’immagine storicamente consolidata dell’edificio,
devono attuarsi preferibilmente verso spazio privato e comporsi armonicamente con la
tipologia dell’edificio originario.
5
A. Parametri urbanistici ed edilizi
Altezza massima: m. 10,50;
6
Rapporto di copertura max: 30%;
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
34
7
Distanza da confini: m. 5 o aderenza;
8
Distanza da fabbricati: m. 10 o aderenza;
9
Distanza da ciglio stradale: m. 10
Per l’albergo “Il Nuovo Cascinale” e per la discoteca, ubicati lungo la statale n.231,
interventi di ampliamento: m. 30.
Per gli interventi di ampliamento e di sopraelevazione è consentito mantenere il filo edilizio
esistente e storicamente consolidato.
Gli interventi, sull'immobile esistente nel lotto T6, devono far riferimento alle prescrizioni
contenute all'articolo 9 in relazione al gruppo di edifici di appartenenza. Sono qui
richiamate le disposizioni riportate all’art. 9 comma 15.
9 bis
10
11
11 bis
Gli interventi di ampliamento devono destinare all’uso pubblico 1 mq di parcheggio ogni mq
di S.U.L. realizzata.
B. Modalità attuative
Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato con le
procedure esplicitate all’art. 7 comma 9 e seguenti o altra procedura nel rispetto delle leggi
vigenti, in relazione al tipo di intervento previsto.
Gli interventi finalizzati ad attivare l'attività turistico ricettiva nel lotto T6 ivi compreso
l'ampliamento, devono seguire la procedura riportata al precedente art. 9 punto D. Modalità
attuative.
12
C. Destinazioni d’uso
La destinazione è turistico-ricettiva e per il tempo libero - v. art.3 punti 2 e 6 p), v). Per l’
area ex Cantina sociale T7 sono consentite destinazioni terziarie – v. art.3 punto 5.
Art. 17
Area agricola
1
Il Piano classifica area agricola l'insieme delle aree destinate all'attività agricola.
2
Gli interventi sono finalizzati alla tutela dei valori agricolo-ambientali, attraverso una
corretta lettura della morfologia del territorio e degli insediamenti.
3
Interventi ammessi sugli edifici esistenti: manutenzione, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, completamento. Se in contrasto con la destinazione di piano solo
manutenzione straordinaria e risanamento conservativo.
4
Per gli edifici rurali esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare sono ammessi
interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A o B con utilizzo ad uso residenziale dei
volumi rustici compresi nel corpo principale del fabbricato destinato ad abitazione, nel
rispetto delle prescrizioni impartite all'art. 5 e dei volumi rustici staccati dal corpo principale
, ma già pertinenza di un fabbricato di civile abitazione. I fabbricati devono affacciarsi su
uno stesso cortile, tale utilizzo è escluso per le strutture isolate.
5
Per tutti gli altri edifici a destinazione residenziale, compresi gli edifici a tipologia rurale
privi di volumetria rurale da utilizzare, sono ammessi interventi di ampliamento nel rispetto
e con le modalità di quanto disposto al precedente art. 4, comma 8, punto 1, delle presenti
norme di attuazione.
6
Per gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza individuati cartograficamente non più
adibiti ad usi agricoli sono ammessi interventi di ristrutturazione A e B e utilizzo dei volumi
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
35
6bis
e delle S.U.L. esistenti per destinazioni ricreative, sportive, per il tempo libero e ricettive (v.
art. 3 punti 2A e 6A).
Gli edifici rurali esistenti alla data del 28 agosto 1998, data di entrata in vigore della
precedente variante generale al P.R.G.C., con tipologia non tradizionale e non di tipo
abitativo, possono mutare destinazione d'uso previa domanda e con il pagamento degli
oneri relativi, solo nei casi di morte,di invalidità e di cessazione per cause di forza
maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla LR 63/78 smi
ed essere utilizzati anche come locali per lo stoccaggio, il magazzinaggio di prodotti non
nocivi e non molesti, purché sia garantita l’accessibilità diretta dell’infrastruttura viaria
pubblica, previo parere della Polizia Municipale in merito.
7
Nelle tavole di piano 1:5000 e 1:2000 sono individuati gli insediamenti agricoli non
suscettibili di ulteriori ampliamenti; per essi sono consentiti solo interventi di
ristrutturazione edilizia e gli interventi di cui al precedente comma 4.
8
Sono ammesse nuove residenze rurali attuate in funzione della conduzione del fondo e
dell’esigenza dei soggetti di cui all’art. 25, punto 3 della L.U.R. con un massimo per azienda
di 1000 mc e le attrezzature necessarie all’attività agricola e altre ad essa collegate, quali:
silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione di prodotti agricoli in funzione della
conduzione del fondo, autorimesse per macchine agricole.
9
E' ammessa la realizzazione di impianti per l'allevamento di animali (stalle) anche di tipo
intensivo con esclusione dei suini. Tali impianti devono mantenere una distanza non
inferiore a m. 50 per stalle di tipo non intensivo e m. 200 per stalle di tipo intensivo dalle
aree a destinazione residenziale o dalle residenze, fatta eccezione per le residenze costituenti
con l’impianto un unico complesso aziendale. In ogni caso il distacco delle abitazioni dalle
stalle non deve essere inferiore a m. 25 (radiali).
10
E' ammessa la costruzione di “casotti agricoli”, ad uso ricovero attrezzi agricoli ,anche da
parte di soggetti, che pur non esercitando l'attività' agricola a titolo principale siano
dediti alla coltivazione dei fondi, essi potranno essere realizzati unicamente su un fondo
di proprietà con superficie minima di 6.000 mq.
11
E’ ammessa la realizzazione di serre così come descritte all’art. 2 punto 14.
12
E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali nella misura di 1 mq ogni 10 mc.
13
Le recinzioni devono essere realizzate: con paletti e semplice rete metallica se a recinzione
di lotti inedificati; in tutti gli altri casi con zoccolatura piena avente altezza massima di m.
1,00 e sovrastante cancellata a semplici bacchette verticali per un'altezza massima
complessiva non superiore a m. 2,00, misurata dal piano di campagna più alto.
Per gli edifici degradati individuati nelle tavole di PRG (tav. B4), sono consentiti interventi
di ristrutturazione edilizia di tipo C, così come definiti all’art. 4 comma 6ter punto e3), solo
nel caso di edifici di cui sia accertato, da perizia asseverata del tecnico nominato dal
Comune a spese del richiedente, che la staticità strutturale è irrimediabilmente
compromessa, nel fedele rispetto dei parametri urbanistico-edilizi dell’edificio preesistente,
ivi compreso il riuso dei materiali , delle modalità e delle tecniche costruttive, così come da
rilievo grafico e fotografico da allegare alla pratica per la sostituzione edilizia.
Per gli edifici recenti sono consentiti interventi di sostituzione così come definiti all’art. 4
comma 7 punto f) solo se finalizzati ad un migliore inserimento nel contesto paesaggistico
ed ambientale dei luoghi.
Nelle aree agricole, la Variante parziale, individua, sulla Tavola B2 in scala 1:5.000
“Planimetria con fasce di rispetto e vincoli compresa la trasposizione della carta di
sintesi” un “ambito territoriale agricolo speciale”, definito in cartografia con la sigla
13 bis
13ter
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
36
“AS”, sito in strada comunale Lesche originariamente compreso all’interno delle “Aree a
tutela ambientale”.
In tale ambito, le azienda agricole esistenti, per documentate esigenze legate all’attività
produttiva (lavorazione o stoccaggio dei prodotti dell’azienda stessa) potranno realizzare
strutture edilizie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni tipologiche:
- Estensione max
: mq. 1.200
- h imposta copertura
: m. 6,00
- aperture
: portoni in legno
- copertura
: manto di copertura in coppi alla piemontese
- murature esterne
: con mattoni faccia a vista o intonaco tradizionale
tinteggiato con tinte tenui tipiche locali
Inoltre dovrà essere prevista una idonea mascheratura verde con alberature poste lungo i
lati sud e est, formata con essenze di alto fusto (tipiche locali).
14
A. Parametri urbanistici ed edilizi
Indice di densità edilizia fondiario solo per residenze rurali: è fissato in relazione alla
coltura praticata nei limiti stabiliti dall'art. 25 della LUR.
15
Altezza massima: m 7,50;
16
Piani: n.2;
17
Rapporto di copertura: 30% del lotto;
18
Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza;
19
Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza.
E’ consentita la creazione di bassi fabbricati a confine e in aderenza all’interno dell’area di
pertinenza di insediamenti esistenti agricoli o abitativi fatta esclusione per i “casotti
agricoli” che hanno normativa propria (v. comma 22).
20
Distanza dal ciglio stradale: nel rispetto del codice della strada (v. art. 25).
21
Le serre devono rispettare i seguenti parametri edilizi:
1) serre con copertura stagionale (v. art. 2 punto 14 lettera a.):
- distanza da fabbricati: m. 5;
- distanza da confini privati: m. 3 per serre aventi altezza superiore a m. 3, a confine per
altezze inferiori o uguali a m. 3;
- distanza dai cigli stradali: a m. 3 dal ciglio stradale fatte salve in ogni caso le condizioni di
sicurezza stradale.
2) Serre con copertura stabile (v. art. 2 punto 14 lettera b):
- distanza da fabbricati: m. 5;
- distanza da confini privati: m. 3;
- distanza dai cigli stradali: nel rispetto del codice della strada.
22
I “casotti agricoli” devono rispettare i seguenti parametri edilizi:
- Estensione max
: mq 8.90
h. media
: m. 2,40
- aperture consentite
: n.1 porta e n.1 finestra senza persiane
- copertura
: orditura in legno e coppi alla piemontese, è vietata la soletta
sottotegola con pendenza dal tetto non superiore a 1/3
- muratura a vista o intonaco tradizionale tinteggiato con tinte tenui
- distanza da strade
: m. 20
- distanza da confini privati : m. 10
- distanza da fabbricati
: m. 10
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
37
22bis
23
- non sono consentite costruzioni a confine o in aderenza
- è vietata la costruzione di porticati esterni.
Al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche
paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, per un corretto inserimento e per
mitigare l’ impatto ambientale, è obbligatorio la messa a dimora di essenze arboree di
alto fusto e arbustive autoctone lungo tutto il perimetro.
B. Modalità attuative
Il Piano si attua attraverso autorizzazioni, permesso di costruire e permesso di costruire
convenzionato o altra procedura nel rispetto delle leggi vigenti, in relazione al tipo di
intervento previsto.
24
Il permesso di costruire per le nuove residenze rurali, rilasciata ai soli soggetti di cui all'art.
25 punto 3 della LUR, è subordinata alla stipula di un atto di impegno unilaterale (v. art. 25
punto 7 della LUR) che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio
dell'attività agricola e alle seguenti condizioni:
1) riconoscimento di titolo di Imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.
153/75 da parte della Commissione Comunale per l’agricoltura;
2) dimostrazione dell'effettiva esistenza dell'azienda agricola e delle attrezzature esistenti
per la conduzione o che il progetto di realizzazione della nuova residenza ne preveda la
contestuale realizzazione;
3) presentazione di specifico atto registrato e trascritto in cui sia sancito che l'area asservita
per la costruzione della residenza non può più essere ritenuta disponibile per ulteriore
utilizzazione edificatoria.
25
Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di nuove stalle, rilasciata ai soli
soggetti di cui all’art. 25 punto 3 della LUR, di nuove attrezzature necessarie all’attività
agricola e di centri di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di serre
con copertura stabile e l’attivazione di nuove destinazioni ricreative sportive, per il tempo
libero e ricettive, per egli edifici individuati cartograficamente, è subordinato alla stipula di
atto di impegno unilaterale o convenzione con il Comune che disciplina la nuova attività, la
S.U.L. in progetto, il tipo dell'intervento edilizio, le opere di urbanizzazione primarie e
secondarie indotti dall'intervento.
Le serre con copertura stagionale sono soggette ad autorizzazione o altre procedure nel
rispetto delle leggi vigenti.
26
Il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di casotti agricoli è subordinato alla
stipula di atto di impegno unilaterale o convenzione con il Comune per l’asservimento di
3000 mq. di terreno. Tale asservimento produce gli effetti precisati all’art. 25 comma 20°
L.R. 56/77 s.m.i.
27
L’intervento di ristrutturazione edilizia di tipo A o B e/o ampliamento, finalizzato al
riutilizzo di edificio rurale non più utilizzato per attività agricole a favore della residenza, in
assenza delle principali opere di urbanizzazione primaria, è subordinata alla stipula di
permesso di costruire convenzionato ex art. 49 comma 5° LUR, o atto di impegno
unilaterale, nell’ambito del quale i privati si impegnano a realizzare le OO.UU. carenti.
28
C. Destinazioni d’uso
La destinazione è agricola (v. art. 3 punti 1 e 8).
29
Sono consentite le attività ricreative, sportive, per il tempo libero alle condizioni specificate
ai precedenti commi 6 e 25.
30
L'area agricola è considerata di categoria E secondo il D.M.2/4/68 n.1444.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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Art. 18
Area boscata
1
Il Piano classifica "area boscata" le aree agricole destinate alla riqualificazione,
valorizzazione e recupero dell'ambiente e del patrimonio boschivo esistente.
Ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del DL. vo 42/2004, tutti i territori coperti da foreste e da
boschi esistenti nel territorio comunale di Isola d'Asti ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento così come definiti dall'art. 2, commi 2
e 6 del DL.vo 227/2001, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Terza (Beni
paesaggistici) Titolo 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico le funzioni autorizzative competono al
Presidente della Provincia di Asti. Inoltre, sono vietate nuove costruzioni e urbanizzazioni
nelle aree con boschi di alto fusto o di rimboschimento, situate all'interno delle zone
soggette a vincolo idrogeologico, individuate sulla base della definizione di bosco ai sensi
dell'art. 1 della LR 45/89 e normate ai sensi dell'art. 30 della LR 56/77 e smi in quanto
assolvono a funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni.
2
Le aree boscate sono inedificabili, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, punti a) e b) e art. 30,
ultimo comma, della L.U.R.
3
L'indice di densità edilizia fondiaria, pari a 0,01 mc/mq, è utilizzato per la costruzione di
nuove residenze rurali in zona agricola.
4
Interventi ammessi sugli edifici esistenti: sono descritti all'art. 17 commi 4, 5, 6, 7 e seguono
le modalità attuative precisate allo stesso art. 17.
La realizzazione di parcheggi pertinenziali non può intaccare aree libere, ma deve avvenire
all'interno di fabbricati esistenti o su aree già compromesse.
5
L'asservimento delle aree da cui provengono le utilizzazioni edificatorie dovrà risultare da
specifico atto, registrato e trascritto, in cui sia sancito che l'area asservita non può più essere
ritenuta disponibile per ulteriore utilizzazione edificatoria.
6
Le aree boscate sono considerate di categoria E secondo il D.M.2/4/68 n.1444.
Art. 19
Area di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola
1
Il Piano classifica "aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola" le aree agricole
destinate alla coltivazione della vite o ad orto, coltivazione che il piano riconosce bene
irrinunciabile per la valorizzazione, il recupero e il mantenimento dell'ambiente e del
paesaggio agricolo.
2
Le aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola sono inedificabili ai sensi dell'art. 13,
ultimo comma, punti a) e b) della L.U.R. E’ consentita nelle aree coltivate ad orto la
realizzazione di serre stagionali.
3
L'indice di densità edilizia fondiaria, fissato in relazione alla coltura praticata nei limiti
stabiliti dall’art. 25 della L.R. 56/77, è utilizzato per la costituzione di nuove residenze rurali
in zona agricola.
4
Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono descritti all'art. 17 commi 4, 5, 6, 7 e
seguono le modalità attuative precisate allo stesso art. 17.
La realizzazione di parcheggi pertinenziali non può intaccare le aree inedificate, ma deve
avvenire all'interno di fabbricati esistenti o su aree già compromesse.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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4bis
Per le aziende agricole esistenti, per documentate esigenze legate all’attività produttiva
(lavorazione o stoccaggio dei prodotti dell’azienda stessa) sono consentiti ampliamenti (da
realizzarsi non in corpo di fabbrica staccato)della superficie coperta esistente nella
misura massima del 50% nel rispetto, comunque, del rapporto di copertura massimo del
30% del lotto. Tali ampliamenti dovranno essere sottoposti al parere vincolante della
Commissione di cui all’art. 91 bis della LR 56/77 s.m.i.
5
L'asservimento delle aree da cui provengono le utilizzazioni edificatorie dovrà risultare da
specifico atto, registrato e trascritto, in cui sia sancito che l'area asservita non può più essere
ritenuta disponibile per ulteriore utilizzazione edificatoria.
6
Il cambio o l'abbandono della coltura praticata deve essere preventivamente comunicato al
Comune.
7
Le aree di tutela ambientale e a vocazione vitivinicola sono considerate di categoria E
secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.
8
L'eventuale modificazione dei suoli è sottoposto al parere della Commissione di cui all'art.
91 bis della LR 56/77 s.m.i.
Art. 20
Area per attività estrattive
1
Il piano definisce "area per attività estrattive" le aree disciplinate all'uso delle risorse
disponibili nel sottosuolo.
2
Ai sensi della vigente legislazione, la pianificazione dell'attività estrattiva è di competenza
provinciale, a cui devono uniformarsi gli strumenti urbanistici comunali.
3
In attesa dell'approvazione degli strumenti di pianificazione regionale l'estrazione è
consentita nelle aree di cui al presente articolo, previa autorizzazione della Provincia, sulla
base dei risultati di indagine geo-morfologiche e nel rispetto dei seguenti criteri di massima:
a) preesistenza di cave in attività all'interno dell'area;
b) non interferenza con i cannocchiali panoramici di maggior rilevanza con priorità per
quelli con origine dai centri abitati;
c) non appartenenza alle aree boscate e alle aree a tutela paesaggistica;
d) valutazione della produttività agricola dei terreni, con specifico riferimento alle aree
coltivate ad orto.
4
All’interno delle aree per attività estrattive sono individuati “gli ambiti per la lavorazione di
inerti”.
5
A protezione di tali aree è prescritta una schermatura costituita da un doppio filare sfalsato
di essenze locali di alto fusto.
6
A. Parametri edilizi validi all’interno degli “Ambiti per la lavorazione di inerti”
Altezza massima: m. 7,50;
Distanza da confini privati: m. 5;
Distanza tra fabbricati: m. 10;
Distanza da strade: m. 10 e nel rispetto del codice della strada.
7
B. Modalità attuative
Autorizzazione, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato o atto di
impegno unilaterale per gli interventi di completamento e di nuovo impianto negli ambiti per
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
40
la lavorazione di inerti secondo le procedure esplicitate all’art. 7 commi 1, 9 e seguenti, con
specifico riferimento alle opere di urbanizzazione mancanti.
8
Nell'ambito delle aree di proprietà privata l'attività di cava è regolata sulla base di atto
convenzionale tra privato e Comune, che recepisce le prescrizioni dell'autorizzazione
regionale rilasciata ai sensi della L.R. 69/78, indica le modalità di coltivazione e di recupero
ambientale, nonchè gli oneri di indennizzo da parte del titolare dell'autorizzazione.
9
C. Destinazioni d’uso
La destinazione è per attività estrattiva (v. art. 3 punto 3D) e agricola (v. art. 3 punto 8).
10
Le aree per attività estrattive, con esclusione degli ambiti per la lavorazione di inerti,
considerati cat. D secondo il D.M. 2/4/68 n. 1444, sono considerate di cat. E secondo il
D.M. 2/4/68 n. 1444 e sono inedificabili in quanto aree inondabili.
Si applicano i disposti dei commi 3, 5 del precedente art. 19.
11
Gli ambiti per la lavorazione di inerti sono considerati di cat. D secondo DM 2/4/68 n. 1444.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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TITOLO III
AREE PER SERVIZI
Art. 21
Aree per servizi pubblici
1
Il Piano individua nella tavola A10 in scala 1:5000 denominata “Aree pubbliche e di uso
pubblico esistenti e previste” le aree per servizi esistenti e in progetto con le relative
destinazioni, secondo le tipologie indicate all'art. 3, punto 6.
2
Ai fini degli standards ex art. 21 della LUR sono computabili le superfici per le quali è
prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o degli Enti
istituzionalmente competenti alla realizzazione delle opere e quelle private per le quali è
previsto l'assoggettamento all'uso pubblico nella percentuale stabilita dagli strumenti
urbanistici esecutivi del P.R.G., ivi comprese le convenzioni ex art. 49 comma 5° della LUR
in conformità e nei limiti di quanto stabilito dal punto 1, primo comma, art. 21 L.R. 56/77
s.m.i..
3
Le aree per servizi indicate dalla legislazione vigente, rappresentano la dotazione minima; è
fatta salva da parte dell'Amministrazione l'elevazione di detto minimo a seconda delle
particolari situazioni o prescrizioni individuate nell'ambito di Strumenti Urbanistici
Esecutivi e di concessioni convenzionate ex art. 49 comma 5 della LUR.
Viene definito “verde non attrezzato” un’area verde non edificabile da sistemare con
alberi e siepi di vegetazione autoctona, attrezzata con panchine, giochi bimbi, percorsi
pedonali in cui non siano apportate alterazioni al profilo del terreno
3bis
4
5
6
A) Modalità di acquisizione
Tutte le aree di proprietà privata destinate a servizi sono preordinate all'acquisizione diretta
da parte della pubblica amministrazione secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
Nell’ambito dei S.U.E. deve essere prevista, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 56/77 s.m.i., la
cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Per le opere di urbanizzazione secondaria è consentito l’assoggettamento ad uso pubblico.
B) Modalità di attuazione
L'intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione
o agli Enti istituzionalmente competenti.
7
E' ammesso l'intervento diretto del privato solo previa redazione di specifica convenzione
regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del
bene che garantiscano la fruibilità pubblica.
8
E' altresì ammesso l'intervento da parte di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di
concessioni da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regolino con convenzione le
modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste.
9
Alle attrezzature di servizio ex art. 21 della LUR si applicano i seguenti parametri edilizi:
Altezza massima: mt 8,50;
Rapporto di copertura max: 50%;
Distanza da confini m. 5 o aderenza;
Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza.
E’ ammessa la copertura di attrezzature sportive all’aperto con strutture pressostatiche.
10
Sugli edifici esistenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in
contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di
Norme tecniche di attuazione coordinate
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42
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza cambio di
destinazione d'uso.
11
Per il parcheggio P19 deve essere garantita la messa in sicurezza dell'accesso pedonale e
veicolare, la cui attivazione può essere prevista tramite convenzionamento con i privati ai
sensi del 4° comma art. 21 LR 56/77 s.m.i.
12
All’interno del parcheggio P12 è consentita la realizzazione di attrezzature finalizzate allo
stazionamento degli autoarticolati, quali servizi igienici, piccoli centri di ristoro (ad esempio
bar, ristorante) di Sul non superiore a mq. 250.
Parametri edilizi:
altezza: m. 7,50
numero piani: n. 2
distanza da confini: m. 10
distanza da strade: m. 20
13
L’attuazione dell’area P12 e dei servizi in essa previsti, gestiti anche da privati tramite
convenzione, dovrà avvenire solo con progetto unitario di iniziativa pubblica esteso all’
intera area previa autorizzazione dell’ ente gestore della strada statale n. 231.
Art. 22
Aree per la viabilità
1
Le tavole di Piano riportano le aree destinate alla viabilità esistente e in progetto.
Vengono individuati:
a) la viabilità esistente, classificata, al fine della definizione delle fasce di rispetto (v. art.
25) secondo le definizioni del nuovo codice della strada, e in progetto,
b) i percorsi di valorizzazione paesaggistica, ovvero i percorsi che per la posizione
panoramica particolare o per il pregio ambientale naturalistico delle aree circostanti,
costituiscono un bene da tutelare e salvaguardare,
c) il percorso pedonale e ciclabile lungo l'antico canale dei Molini,
d) la viabilità in progetto.
2
All'interno delle aree residenziali di nuovo impianto la sezione delle strade in progetto non
può essere inferiore a m. 8.
3
All'interno delle aree produttive la sezione delle strade in progetto non può essere inferiore a
m. 10.
4
Nelle aree destinate alla viabilità è ammessa la realizzazione di parcheggi, anche se non
indicati in cartografia.
5
In sede di progetto esecutivo di opera pubblica o di SUE i tracciati indicati nelle tavole di
Piano possono essere parzialmente modificati, senza che questo costituisca variante al
P.R.G.
6
Lungo i percorsi di valorizzazione paesaggistica deve essere evitata la compromissione delle
prospettive con piantumazione di siepi, alberature o con la realizzazione di edificazioni o
recinzioni cieche.
7
Lungo l'antico canale dei Molini deve essere realizzato un percorso pedonale e ciclabile
collegato ai percorsi lungo l'argine del fiume Tanaro.
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
43
8
Deve essere realizzato un percorso pedonale e ciclabile di collegamento dell’area
commerciale O5 (localizzazione L2) e l’area residenziale di riqualificazione urbana di Isola
Piana (addensamento A1).
9
Sugli edifici ricadenti in aree che il P.R.G. destina alla viabilità sono ammessi
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
10
Le recinzioni e i muri di cinta ricadenti in zona agricola devono rispettare le prescrizioni del
codice della strada e del codice civile.
11
Le recinzioni e i muri di cinta ricadenti in altre aree normative devono rispettare il filo
stradale, se non diversamente disciplinato per l’area normativa stessa, nel rispetto delle
prescrizioni costruttive riportate al precedente art.5 punto i).
Fanno eccezione i completamenti di recinzioni preesistenti che possono posizionarsi
diversamente, in prosecuzione al filo della porzione di recinzione già esistente, previo parere
favorevole dell’Amministrazione da esprimere con Delibera della Giunta Municipale.
12
La modifica e la realizzazione di nuovi accessi lungo le strade di competenza provinciale,
regionale o statale dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dagli Enti
competenti.
13
Gli ambiti territoriali posti lungo le viabilità di II e III livello (così come definite nel PTP)
in cui sono previsti più lotti edificabili e le aree per servizi ed attrezzature pubbliche,
dovranno essere dotati di un unico accesso viario, con conseguente realizzazione di
viabilità interna di raccordo.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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TITOLO IV
AMBIENTE E PAESAGGIO
Art. 23
1
2
3
4
Progetti di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione
A. Definizione
L'Amministrazione Comunale promuove progetti di qualificazione urbana nei luoghi
centrali in aree di impianto storico e consolidate residenziali di impianto non recente
o in altre aree da individuare.
L'obiettivo perseguito consiste nel migliorare la qualità dello spazio pubblico,
valorizzare delle attività commerciali ai sensi degli art. 18 e 19 dei criteri regionali,
attraverso il coordinamento degli interventi pubblici con gli interventi privati,
l'integrazione degli spazi pubblici esistenti con quelli di nuova acquisizione diretta o
derivata da trasformazioni.
Consiste altresì nell'incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio e nel migliorare
la qualità degli ambienti storici.
Nell'ambito di queste finalità sono previste le seguenti tipologie di intervento:
a) Progetti di Qualifìcazione Urbana (PQU) delle aree di addensamento commerciale;
b) Progetti Integrativi di Rivitalizzazione (PIR).
B. Modalità di attuazione
Sulla base di appositi studi sulle problematiche della distribuzione commerciale locale
e sulla qualità ambientale delle aree urbane all'interno delle quali la presenza di
insediamento commerciale, di pubblici esercizi, di aree mercatali, di servizi e di
attività turistico-ricettive è generatrice di fenomeni di aggregazione sociale e di
animazione urbana, l'amministrazione comunale può adottare specifici "Progetti di
Qualificazione Urbana" (PQU) che prevedono interventi di carattere strutturale e
forme integrate di facilitazione secondo gli indirizzi seguenti:
1. creazione di parcheggi pubblici o privati anche pluripiano o interrati;
2. rifacimento della rete di illuminazione pubblica;
3. ripavimentazione di vie e piazze;
4. pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente
ad altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico urbano;
5. ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici extraurbani e realizzazione di
piantumazioni, alberate e aree da destinare a verde pubblico di livello locale;
6. realizzazione di arredi urbani tali da ottenere un miglioramento della visibilità,
dell'identità e delle forme di richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;
7. recupero di facciate dotate di valori storici, artistici e culturali;
8. recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali
e di servizio pubblico integrato;
9. recupero di piazze e spazi pubblici da destinare a commercio in area pubblica o a
luoghi di esposizione, di mostre e di attività culturali a carattere non permanente;
10. creazione di spazi per l'insediamento delle attività commerciali nel rispetto della
presente normativa;
11. creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;
12. valorizzazione delle visuali prospettiche dell'edificato e salvaguardia di vedute su
bellezze panoramiche o tipici ambienti caratterizzanti il tessuto storico e
ambientale;
13. ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana
dell'ambito oggetto dell'intervento.
I PQU relativi all’addensamento Al devono essere progettati e realizzati, per quanto
possibile, contestualmente alla realizzazione eventuale degli insediamenti nelle zone
Norme tecniche di attuazione coordinate
Maggio 2009
45
L1 e L2 che contribuiranno al loro finanziamento, anche ai sensi dell'art. 27, comma
4, lettera b) dei criteri regionali (prevenzione del rischio di desertificazione dei centri
urbani).
5
L'Amministrazione approva i PQU con apposito atto deliberativo congiuntamente ad
un programma di attuazione contenente anche i tipi, i tempi e le modalità di
realizzazione degli interventi, la valutazione di impatto ambientale, i soggetti pubblici
e privati attori del progetto e il piano finanziario con esplicitazione delle risorse
investite dai diversi operatori. Contestualmente individua i collegati strumenti
incentivanti. I progetti possono essere proposti e redatti oltre che
dall'Amministrazione Comunale anche da associazioni dei consumatori, da imprese,
da privati o in collaborazione tra questi.
6
Le forme di facilitazione collegate possono essere le seguenti:
agevolazioni (suolo pubblico, scomputo oneri: di urbanizzazione, ecc…);
disciplina dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali, anche in
deroga al dettato del D. Lgs. 114/98 e della L.R. 28/99;
disciplina della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva dell'esercizio
commerciale, anche in deroga al dettato del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 28/99;
sviluppo di merceologie idonee all'innalzamento della qualità dell'addensamento e
organizzazione di idonee aree pubbliche da destinare alla realizzazione di attività
commerciale su area pubblica integrative e complementari del commercio al
dettaglio in sede fissa;
attivazione di procedure, che saranno definite dalle autorità competenti a seguito di
appositi studi, finalizzate al conseguimento della certificazione ambientale delle
imprese commerciali operanti;
esonero dall'obbligo di corredare eventuali richieste di autorizzazione della
valutazione di impatto economico ambientale in quando parte integrante del PQU
stesso;
esonero dall'obbligo, per le medie strutture di vendita, dall'obbligo di rispetto degli.
standard a parcheggio quando nell'ambito del PQU siano contemplati adeguati
parcheggi pubblici o privati.
-
-
-
-
7
Per garantire il decoro e il buon funzionamento delle attività insediate nell'area
interessata dal PQU si potranno stabilire:
- divieto di vendita di merceologie non compatibili con i caratteri ambientali
dell'addensamento, in ogni caso non in contrasto con le regole della libera
concorrenza;
- definizione dì priorità o obblighi di contestualità nella realizzazione delle iniziative
programmate;
8
I PQU possono essere promossi, realizzati, finanziati e gestiti anche attraverso la
costituzione di società a capitale misto pubblico-privato. Qualora i PQU siano
promossi, realizzati, finanziati e gestiti da operatore pubblico, gli interventi strutturali
e le forme integrate di facilitazione sono definite autonomamente
dall'Amministrazione.
Nel caso in cui il PQU sia esteso all'intero addensamento commerciale definito
nell'allegata Tav. B, lo stesso può essere realizzato in fasi successive.
9
Al fine di rivitalizzare le attività commerciali, l'Amministrazione Comunale adotta
specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione. La predisposizione di tali progetti
avviene nel rispetto delle norme contenute nell'art.19 dei criteri regionali di
programmazione commerciale.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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46
10
In carenza del progetto di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione
si possono comunque attuare le previsioni del PRG.
Art. 24
Norme di tutela ambientale
1
Le norme del presente articolo si applicano nelle aree agricole e nelle aree boscate di tutela
ambientale:
2
1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste dal piano e di quelle
al servizio dell'attività agricola e di edifici esistenti.
3
2) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi e a vite senza la preventiva
autorizzazione del Comune.
4
3) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'attività agricola e all'esecuzione di opere pubbliche e di
sistemazione idraulica al di fuori degli ambiti specificatamente autorizzati all’interno delle
aree per attività estrattive.
In particolare tutte le opere di sistemazione del terreno attuale in prossimità dei fossi
colatori e dei rii devono essere particolarmente attenti a non alterarne le condizioni di
adduzione e di scolo delle acque.
I rii e i fossi colatori non possono essere né deviati né intubati senza specifica autorizzazione
dell’Amministrazione.
5
4) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali
della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agricole,
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
6
5) Vanno conservate nelle sistemazioni esterne le pavimentazioni antiche e gli acciottolati.
7
6) Nella progettazione e nella realizzazione di opere viarie comunali e private i tracciati
devono essere modellati il più possibile sull'andamento del terreno, evitati i percorsi che
comportano rilevati sbancamenti riporti e tutto quanto possa fortemente alterare l'aspetto e la
visuale dei luoghi.
8
Le nuove opere in tutte le aree normative devono essere tali da garantire un corretto
inserimento ambientale.
9
7) Lungo la strada Valtiglione, nel tratto compreso tra l’incrocio con la strada per Villa e la
strada comunale per Repergo, sino ai confini del territorio comunale, per una profondità pari
alla fascia di rispetto della strada stessa, è vietata la piantumazione di alberi ad alto fusto in
quanto elementi ostativi alla lettura del paesaggio agrario circostante e in grado di oscurare
le vedute panoramiche verso le alture di Villa e di Repergo.
10
Nei sistemi collinari esterni ai perimetri dei centri abitati, ragioni di forte dominazione
paesistica segnalate dal Piano Territoriale Provinciale all'art. 23 e limitazioni alle
destinazioni per gli usi extraagricoli dei suoli utilizzati a colture specializzate come la vite
(cfr quinto comma dell'art. 25 della LR 56/77 smi) le antropizzazioni determinate dalle
previsioni insediative della zona agricola pongono in rilievo problematiche d'inserimento
nel contesto ambientale. Le cautele da porre in atto nell'attuare le nuove edificazioni rurali
sui versanti collinari, sono:
- il mantenimento dei piani di campagna esistenti;
- la salvaguardia delle colture viticole specializzate in atto;
- l'utilizzo dei colori tipici del paesaggio agricolo locale;
- l'esclusione di altezze massime dell'edificato eccedenti i crinali collinari.
Norme tecniche di attuazione coordinate
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Inoltre il territorio rurale deve conservare gli elementi tipici delle sistemazioni agrarie e
della struttura fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi,
filari di piante significativi dal punto di vista paesaggistico e toponomastico.
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TITOLO V
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Art. 25
Fasce di rispetto e vincoli
1
Il P.R.G. individua le fasce di rispetto e i vincoli (tavv. B2 e B3).
2
Le fasce di rispetto e vincoli riportati nelle tavole di PRG sono i seguenti:
a) Fascia di rispetto stradale (D.L.vo 285/92-D.P.R. 495/92-D.P.R. 147/93)
mt. 20, mt. 30 e mt. 60 secondo le caratteristiche della strada
b) Fascia di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/34)
mt. 100 Villa, mt. 150 Repergo e Mongovone, mt. 150 e 115 Piano
c) Fascia di rispetto della ferrovia.
mt. 30 l’indicazione cartografica riportata sugli elaborati di P.R.G.C. assume un valore
indicativo, la distanza di rispetto dai binari esistenti deve essere verificata in sede di
richiesta di Permesso di costruire o D.I.A.
d) Fascia di rispetto acque pubbliche ( ex L. 431/85 – T.U. n° 490/00)
mt. 150 di cui mt. 10 di inedificabilità assoluta
(T.U.-R.D. n.523/1904 art. 96 lettera f)
e) Fascia di rispetto acque private (canali, rii e fossi colatori) sono indicate in cartografia
con un minimo di m. 10
f) Vincolo idrogeologico (L.R. 45/89, L.R. 56/77 art. 30)
g) Edifici vincolati (L. 1089/39)
h) Fascia di rispetto dal piede dell’argine del fiume (L.R. 56/77 art.29) mt. 25 e fasce di
rispetto dai fiumi, torrenti, canali non arginati m. 100
i) Usi civici
l) Aree già asservite per usi agricoli (L.R. 56/77 art.25)
m) Area boscata (L.R. 56/77 art. 30)
n) Oasi del Tanaro L 1497/39 art. 1 numeri 3 e 4.
o) Metanodotto (D.M. 24.11.1984)
mt. 11,50 misurata in senso orizzontale ed ortogonale tra l’asse della condotta ed i
fabbricati
Per il superamento di qualunque interferenza causata dalla realizzazione di nuove opere
e/o di urbanizzazioni con gli impianti SNAM-Rete Gas, gli oneri per gli interventi di
adeguamento o spostamento dei tratti interessati dalle nuove opere devono essere a totale
carico degli Enti Proponenti i progetti. Tutti gli interventi devono essere preventivamente
concordati con il centro SNAM-Rete Gas di Torino.
p) fascia di rispetto dai depuratori: m. 100 (Legge Merli e circolare esplicativa)
3
Le fasce di rispetto assumono l'indice di utilizzazione delle aree normative in cui ricadono,
sono inedificabili fatta eccezione per gli interventi di cui ai successivi 5° e 6° comma.
4
Nelle fasce di rispetto sono ammessi sugli edifici esistenti: interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; sulle aree
libere la realizzazione di parcheggi, verde e attrezzature sportive all'aperto.
5
Nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa l'installazione di chioschi a servizio del
cimitero e serre a copertura stabile legate alla produzione agricola.
6
Nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario individuate nelle tavole di Piano sono consentite
nel rispetto delle prescrizioni del nuovo codice della strada le seguenti opere:
a) impianti di distribuzione dei carburanti con relative opere accessorie, parcheggi pubblici
ed attrezzature al servizio della circolazione;
b) pensiline di ingresso di edifici e coperture di strutture già esistenti;
Norme tecniche di attuazione coordinate
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c) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;
d) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici;
e) in zona agricola, per gli edifici rurali esistenti, ampliamenti di volume, non superiori al
20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche, dalla parte opposta a
quello della infrastruttura viaria da salvaguardare e in tutte le aree normative
sopraelevazioni degli edifici esistenti, nel volume di inviluppo del fabbricato preesistente;
f) serre stagionali.
7
Nelle fasce di rispetto stradale, indipendentemente dalla individuazione cartografica, sono
cogenti le prescrizioni del D.L. n.285/92, D.P.R. n.495/92, D.P.R. n.147/93 sulla base delle
destinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale per la delimitazione dei centri abitati
di cui all’art. 4 D.L. n.285/92.
8
Sulle aree e sugli edifici vincolati di cui al precedente comma 2, punti f), g), h), i), m) e
indicate nella tavola di Piano A4 valgono le prescrizioni delle leggi vigenti di settore.
9
Sono state individuate le aree sottoposte a vincolo ex art. 25 L.U.R. Sino alla data di
scadenza dei vincoli, là dove previsti, si fa riferimento alle singole convenzioni stipulate con
il Comune.
10
Tutti gli interventi ricadenti devono rispettare le prescrizioni riportate nella Relazione
Geologico-Tecnica, nelle “norme di attuazione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, nonché nella “Verifica di
compatibilità e idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e
in itinere con le condizioni di dissesto (ai sensi dell’art. 18 comma 2, Delibera n. 1/99
Autorità di Bacino – PAI e Criteri Regionali 7/LAP e 14/LAP)”, allegate che costituiscono
parte integrante delle presenti norme.
11
Le aree soggette a usi civici sono inedificabili e vincolate alla destinazione specifica dell’
uso civico stesso. L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al
Regolamento approvato con RD del 26.02.1928 n. 332.
Le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico sono di competenza regionale a
seguito del DPR n. 11/1972, della legge 22.07.1975 n. 382 e DPR n. 616/77.
Pertanto il Comune non può alienare, permutare o mutare la destinazione d'uso delle terre
d'uso civico; gli atti di compravendita o di permuta, provvedimenti inerenti l'uso delle terre
rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte sono inficiati da nullità
assoluta.
Art. 26
Chioschi, edicole, impianti di distribuzione di carburante
1
L'Amministrazione Comunale può a proprio insindacabile giudizio consentire a titolo
precario, su aree pubbliche, private o vincolate dal P.R.G. per servizi pubblici, l'installazione
di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante,
somministrazione al pubblico di bevande, alimenti, ecc.).
2
Gli impianti per la distribuzione di carburante con le attrezzature e attività ad esso pertinenti
devono sottostare alla verifica di legittimità delle leggi di settore e non possono essere
consentiti nelle aree a servizi pubblici di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 s.m.i..
3
Tali attrezzature non possono avere una superficie superiore a mq. 20. E’ vietato l’uso
dell’alluminio anodizzato e del cemento armato a vista. Devono essere usati i materiali
tradizionali, quali ferro battuto, vetro, legno, mattoni pieni aventi come legante la calce, ...
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TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
Facoltà di deroga
1
Su tutto il territorio comunale sono ammissibili le deroghe dell'art.41 quater della legge
17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni con le procedure di legge, così
come precisato nella Circolare del P.G.R. 30.12.91 n.21/URE pubblicata sul B.U.R. n.2
dell’8.1.1992.
Art. 28
Norme abrogate
1
Con l'entrata in vigore del presente P.R.G. sono abrogate le disposizioni del P.R.G.
precedente e di ogni altra disposizione comunale incompatibile.
Art. 29
Consultazione delle tavole di Piano
1
Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole di Piano prevale l'informazione delle tavole di
dettaglio sulle tavole di scala d'insieme.
Art. 30
Norme finali
1
Per quanto attiene le modalità da seguire per la realizzazione degli interventi nelle aree o
zone oggetto degli approfondimenti geologici e per le rettifiche o varianti che si renderanno
necessarie in fase attuativa è compito dell'Amministrazione Comunale garantire il rispetto di
quanto previsto dai geologi estensori delle indagini relative alla Variante e di quanto
prescritto nel parere condiviso espresso dal Gruppo Interdisciplinare e trasmesso al Comune
di Isola d’Asti in data 04.12.02 (prot. 19098/19.13) da parte del Settore Urbanistico
Territoriale - Area Provincia di Asti, alla luce del D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e
D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002.
Art. 31
Elaborati del PRG
Il PRG si compone dei seguenti elaborati:
Relazione illustrativa
Norme Tecniche di Attuazione
Scheda quatitativa dei dati urbani
Relazione di compatibilità ambientale (L.R. 40/98 art. 20)
Allegati tecnici:
Tav. A5
Opere di urbanizzazione primaria:
Rete viaria
Tav. A6
Opere di urbanizzazione primaria:
Rete fognaria
Tav. A7
Opere di urbanizzazione primaria:
Rete di illuminazione
Tav. A8
Opere di urbanizzazione primaria:
Rete distribuzione acquedotto
Tav. A9
Opere di urbanizzazione primaria:
Sc. 1:5000
Sc. 1:5000
Sc. 1:5000
Sc. 1:5000
Sc. 1:5000
Norme tecniche di attuazione coordinate
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Tav. A10
Rete gas metano
Aree pubbliche e di uso pubblico
esistenti e previste
Attività estrattive
Tav. A11
Tavole di Piano:
Tav. B1
Inquadramento territoriale
Tav. B2
Planimetria generale
con fasce di rispetto e vincoli
compresa la trasposizione della
Carta di Sintesi
Tav. B3a
Sviluppi di PRG:
centro storico: Villa
Tav. B3b
Sviluppi di PRG:
centro storico: Mongovone
Tav. B3c
Sviluppi di PRG:
Molini e Villa
Tav. B3d
Sviluppi di PRG:
Piano e zona produttiva
Tav. B3e
Sviluppi di PRG:
Chiappa e Mongovone
Tav. B3f
Sviluppi di PRG:
Repergo
Tav. B4
Edifici di pregio e di antico impianto
da valorizzare
Sc. 1:5000
Sc. 1:5000
Sc. 1:25000
Sc. 1:5000
Sc. 1:1000
Sc. 1:1000
Sc. 1:2000
Sc. 1:2000
Sc. 1:2000
Sc. 1:2000
Sc. 1:5000
Norme tecniche di attuazione coordinate
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SCHEMI TIPOLOGICI DI IMPIANTO
(v. art. 5, comma 3)
TIPO A – CASE SINGOLE A SCHIERA
Il volume di inviluppo deve risultare di forma parallelepipeda a base rettangolare, limitandosi al minimo gli
incastri, gli aggetti, le rientranze. È vietato l’utilizzo a “pilotis” del p.t.
Il tetto è composto da due falde rettangolari uguali, aventi la medesima inclinazione e intersecantesi in una
linea di colmo parallela ed uguale all’asse longitudinale dell’edificio. Gli edifici possono comporsi a schiera
secondo linea continua o linea spezzata a 90 gradi (disposizione planimetrica a U o a L).
Prospetto, prospetto
pianta
Lo schema sopra riportato è rappresentato su un terreno piano. Nel caso di terreno inclinato, le prescrizioni
delle NTA relative all’altezza massima vanno applicate all’altezza a valle dell’edificio.
TIPO B
Il volume di inviluppo deve risultare di forma parallelepipeda a base rettangolare, limitandosi al minimo gli
incastri, gli aggetti, le rientranze. È vietato l’utilizzo a “pilotis” del p.t.
Il tetto è a quattro spioventi, “tetto a padiglione con linea di colmo”. Le falde del tetto sono uguali a due a
due (due trapezi e due triangoli).
Prospetto, prospetto
Pianta
Lo schema sopra riportato è rappresentato su un terreno piano. Nel caso di terreno inclinato, le prescrizioni
delle NTA relative all’altezza massima vanno applicate all’altezza a valle dell’edificio.
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