Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali della media

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Criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali della media
Comune di MELZO
Provincia di MILANO
Criteri per il rilascio
delle autorizzazioni commerciali
della media distribuzione
(D.G.R. 8/6024 del 5.12.2007 s.m.i.)
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INDICE
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento
Art. 2 –Definizione e riferimenti
Art. 3 – Inquadramento del Comune di Melzo: Indirizzi di riqualificazione e di sviluppo
sostenibile della rete
Art. 4 – Attività soggette ad autorizzazione e attività soggette a comunicazione
Art. 5 – Insediamento delle medie strutture di vendita
Art. 6 – Domande di autorizzazione per medie strutture di vendita
Art. 7 – Adempimenti in ordine alle domande per medie strutture di vendita
Art. 8 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per media struttura di
vendita
Art. 9 – Fattispecie particolari di modificazioni delle medie strutture di vendita
Art. 10 – Accesso alla documentazione
Art. 11 – Inizio attività
Art. 12 – Revoca dell’autorizzazione
Art. 13 - Sanzioni
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Art.1
1.
Oggetto e norme di riferimento
Il presente provvedimento contiene le norme sul procedimento relativo
all’esame delle domande riguardanti le richieste di autorizzazione alla vendita al
dettaglio in sede fissa per medie strutture di vendita.
2.
Per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al
dettaglio in sede fissa, si rinvia a:
• D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
e ss.mm.ii.;
• Regolamento Regionale 21 Luglio 2000 n. 3;
• Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, “Testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere” e ss.mm.ii.;
• D.c.r. 2 ottobre 2006, n. VIII/215, “Programma Triennale per lo sviluppo del
settore commerciale 2006 – 2008”;
• D.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/352 “Indirizzi generali per la programmazione
urbanistica del settore commerciale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
legge regionale 23 luglio 1999, n. 14” e ss.mm.ii.;
• D.g.r. 4 luglio 2007, n. 8/5054 e ss.mm.ii., “Modalità applicative del Programma
Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006–2008”;
• D.g.r. 5 dicembre 2007, n. 8/6024 “Medie strutture di vendita: - Disposizioni
attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale
2006-2008” e ss.mm.ii.;
• Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva
20016/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
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• D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive” e
ss.mm.ii.;
• Ogni altra legge, regolamento e provvedimento, nazionale, regionale o locale,
relativi al commercio al dettaglio in ordine alla compatibilità urbanistica ed
edilizia, all'igiene, alla sicurezza, agli orari, ai controlli e alle sanzioni.
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Art.2
1.
•
Definizioni e riferimenti
Ai fini dell’applicazione dei presenti Criteri, si intendono per:
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:
gli esercizi commerciali classificati secondo le
definizioni dimensionali e localizzative di cui all’art. 4, c. 1, lett. e), d.lgs. 114/98
e ss.mm.ii., compresa quindi tra i 251 mq e 2.500 mq. di superficie di vendita;
•
SUPERFICIE DI VENDITA
(SV): di un esercizio commerciale l’area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con
esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,
uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori quali gallerie, scale fisse o
mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se
coperti, e i relativi corselli di manovra; l’area di vendita del singolo esercizio deve
essere circoscritta, separata e distinta da quella di altri esercizi commerciali
anche se contigui.
•
SUPERFICIE DI VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI:
quella destinata esclusivamente alla
vendita di merci non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici,
concessionarie d’auto, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle
precedenti), calcolata nella misura di 1/8 della superficie lorda di
pavimentazione; in tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci
diverse da quelle aventi le caratteristiche indicate, salvo che sia chiesta ed
ottenuta l’autorizzazione prescritta dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n.114/98 e
ss.mm.ii. per l’intera ed effettiva superficie di vendita; la vendita non autorizzata
di merci diverse comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 22, c. 6.
d.lgs. 114/98 e ss.mm.ii. (ordinanza di cessazione immediata per esercizio
abusivo dell’attività);
•
SUPERFICIE DI VENDITA CONGIUNTA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO:
quella destinata
esclusivamente alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 del paragrafo 7.2 della
d.g.r. 4 luglio 2007, n. 5054 e ss.mm.ii. (macchine, attrezzature e articoli tecnici
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per l’agricoltura, l’industria il commercio e l’artigianato; colori, vernici e carte da
parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per
l’edilizia; legnami, materiale elettrico), è calcolata nella misura di 1/2 della
superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata; in tali esercizi
non possono essere introdotti o venduti prodotti diversi da quelli indicati, salvo
che sia chiesta ed ottenuta l’autorizzazione prescritta dagli art. 8 e 9 del D.Lgs.
n.114/98 e ss.mm.ii. per l’intera ed effettiva superficie di vendita; la vendita non
autorizzata di merci diverse comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art.
22, c. 6. d.lgs. 114/98 e ss.mm.ii. (ordinanza di cessazione immediata per
esercizio abusivo dell’attività); per tutte le altre tipologie dovrà invece essere
attuata una separazione fisica fra i locali destinati alla vendita all’ingrosso e quelli
destinati alla vendita al dettaglio;
• GLA (Gross Leasable Area): Superficie lorda commercializzabile o “superficie a
disposizione degli operatori a titolo di proprietà o altro titolo di godimento non
gratuito per l’esercizio della propria attività di vendita o di servizio”. Nella prassi
di commercializzazione del mercato immobiliare retail (per la definizione degli
accordi locativi e transittivi), si intende usualmente la superficie lorda costruita
affittabile o vendibile. Essa rappresenta la superficie compresa entro il filo
esterno dei muri perimetrali del fabbricato o, per più unità distinte entro la
mezzeria delle pareti confinanti con soggetti terzi. La GLA non comprende spazi,
parcheggi e servizi comuni, verde e sistemazioni esterne, collegamenti verticali
(ascensori, montacarichi, tapis-roulant), atrii di ingresso, locali tecnici, ecc..I
parcheggi pertinenziali vengono commercializzati (locali o venduti) a coropo e
non a misura.
•
APERTURA:
l’attivazione di un esercizio commerciale mediante nuova superficie di
vendita;
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•
MODIFICAZIONE:
la variazione del settore merceologico, l’ampliamento,
accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione di un esercizio
commerciale;
•
VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO:
la trasformazione da alimentare a non
alimentare o viceversa senza incremento della superficie di vendita;
• AMPLIAMENTO: l’aumento della superficie di vendita mediante nuova superficie;
•
ACCORPAMENTO:
l’aumento (in loco) della superficie di vendita mediante aggiunta
di superficie esistente;
•
CONCENTRAZIONE:
la costituzione in sede diversa da quella degli esercizi
concentrati di un esercizio commerciale mediante superfici di vendita esistenti;
• TRASFERIMENTO: il cambio di sede nello stesso Comune;
• RILOCALIZZAZIONE il cambio di sede tra Comuni diversi;
•
STRUTTURA ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA
una media struttura di vendita nella
quale due o più esercizi commerciali sono inseriti in un insediamento edilizio o in
un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella
medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività
commerciali, avente spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli
esercizi e spazi e servizi gestiti unitariamente; sono comprese in tale categoria
le seguenti tipologie:
• Centro commerciale: si caratterizza per unicità della struttura o
dell’insediamento, destinazione commerciale specifica o prevalente, spazi di
servizio gestiti unitariamente e infrastrutture comuni; a sua volta si può
esprimere come centro commerciale tradizionale, aggregazione nella stessa
area di più esercizi collegati da percorsi pedonali privati e con servizi comuni;
centro commerciale multifunzionale, ovvero centro commerciale tradizionale cui
si abbinano altre funzioni (trattenimento, benessere, ecc.) complementari;
Factory Outlet Center, media struttura destinata alla vendita di prodotti non
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alimentari invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti o
campionari.
• Parco commerciale (retail park) : aggregazione, in aree commerciali contigue
localizzate sul medesimo asse viario e con accessibilità comune, di almeno due
medie strutture.
Non si configura una Struttura di Vendita unitaria quando
la superficie di vendita
complessiva degli esercizi di commercio al dettaglio non supera i 250 mq.
Per gli esercizi pubblici da collocarsi all’interno del centro commerciale:
• l’accesso ai luoghi di somministrazione deve avvenire attraverso la galleria
pedonale o l’area vendita del grande magazzino;
• la galleria pedonale o l’area di vendita sono “luoghi aperti al pubblico” poiché
accessibili alle persone anche se soltanto negli orari stabiliti dal gestore del
centro commerciale;
• per questi esercizi pubblici trova applicazione l’art. 1/c c. del D.M. 564/92 (e
quindi deve essere richiesto il parere di verifica della sorvegliabilità dei locali alla
della competente autorità di pubblica sicurezza);
• il pubblico esercizio ubicato all’interno del centro commerciale non deve avere
ingressi o aree comuni ad altri esercizi di diverso genere e le porte non
potranno essere utilizzate per accesso ad abitazioni private.
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La Superficie di Vendita delle Strutture organizzate in forma unitaria è data dalla
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio che la costituiscono. A tali
strutture dovrà essere rilasciata una autorizzazione unitaria, che ne definisca le
caratteristiche vincolanti (quali la superficie di vendita complessiva per settore
merceologico, tipologia, ed ogni altro elemento indicato al punto 4.2.1 della D.g.r. 4
luglio 2007, n. 8/5054 e ss.mm.ii.). Tale autorizzazione unitaria, rilasciata al
promotore del centro, in caso di modifiche alla superficie di vendita (sia in aumento
che in diminuzione), o di subingresso nella proprietà o nella gestione dell’intero
centro, dovrà essere modificata nel rispetto delle procedure previste per le medie o
grandi strutture di vendita.
Da tale autorizzazione unitaria discendono le autorizzazioni dei singoli esercizi al
dettaglio; il totale delle superfici di vendita dei singoli esercizi deve corrispondere a
quello dell’autorizzazione unitaria.
Non è consentito il trasferimento di esercizi autorizzati nell’ambito della Struttura di
Vendita organizzata in forma unitaria verso l’esterno; eventuali richieste in tal senso
verranno considerate come pratiche di apertura ex novo.
Il trasferimento di attività dall’esterno all’interno della Struttura di Vendita organizzata
in forma unitaria è sempre possibile qualora non venga a superare i limiti di superficie
dell’autorizzazione unitaria, ma richiede la rinuncia al precedente titolo e il rilascio di
nuova autorizzazione comunale. In caso contrario configurandosi come ampliamento
dell’autorizzazione unitaria per concentrazione, con un aumento di superficie di
vendita, le domande verranno considerate come istanze di concentrazione ed
assoggettate alla relativa autorizzazione.
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2.
Al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento,
le autorizzazioni per le attività di media struttura di vendita sono riferite ai settori
merceologici ALIMENTARE E NON ALIMENTARE. Si considerano come ricomprese nel
settore non alimentare le attività che utilizzano una Superficie di Vendita fino al
10% del totale e comunque non superiore ai 250 mq per la vendita di prodotti del
settore alimentare. Resta inteso che il richiedente deve disporre dei prescritti
requisiti professionali. La richiesta di autorizzazione alla vendita di generi alimentari
implica comunque la rinuncia contestuale di una pari superficie di vendita non
alimentare.
3.
Una media struttura di vendita assume CARATTERE SOVRACOMUNALE quando il
rapporto tra residenti* e addetti occupati nelle unità locali aventi sede nel Comune**
e superficie di vendita delle medie strutture già autorizzate sommate a quella
richiesta*** è uguale o inferiore a 1,5. Alla data del 31 luglio 2011, il rapporto era il
seguente:
* Ultimo dato ufficiale disponibile presso il competente Ufficio Comunale; qualora tale dato non
fosse disponibile, farà fede il dato più recente disponibile sul sito demo.istat.it.
** Elaborazione Comunale dati CCIAA e Misurc.
*** Come risultanti presso il competente Ufficio Comunale alla data di presentazione dell’istanza
cui la verifica è riferita; qualora tale dato non fosse disponibile, farà fede il dato più recente riferito
al Censimento OnLine dell’Osservatorio Regionale del Commercio della Regione Lombardia,
disponibile sul sito www.osscom.regione.lombardia.it.
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INSEGNA
SUPERFICIE DI VENDITA
ALIMENTARE
NON ALIM.
TOTALE
BERTOLETTI
LOMBARDINI DISCOUNT
LOMBARDINI DISCOUNT
MARIGIAN S.r.l
MILLEPIEDI
P.M.
TOTALE
333
1.150
Abitanti al 28/02/2011
18.586
Addetti
TOTALE
7.899
26.485
367
450
PESO INSEDIATIVO ATTUALE
5,0
11
415
100
40
2.500
961
110
4.126
415
467
490
2.500
961
443
5.276
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Art.3
Inquadramento del Comune di Melzo: Indirizzi di riqualificazione e
di sviluppo sostenibile della rete
1. Ai fini dell’applicazione dei presenti Criteri, il Comune di Melzo è ricompreso
nell’Ambito COMMERCIALE METROPOLITANO di cui al punto 4.2 della d.c.r. 2 ottobre
2006, n. VIII/215, “Programma Triennale per lo sviluppo del settore
commerciale 2006 – 2008”.
2. Per tale Ambito il punto 4.2.1 del Programma Triennale prevede i seguenti
Indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile della rete:
• riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei
poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;
• forte disincentivo all’eccessivo ampliamento di grandi strutture di vendita
realizzate mediante l’utilizzo di nuova superficie di vendita;
• promozione della localizzazione della media distribuzione in contesti ad alta
densità abitativa purchè integrati ad interventi di riqualificazione complessiva e di
salvaguardia del commercio di vicinato;
• disincentivo al consumo di aree libere ed attenzione alla localizzazione in aree
dismesse di nuovi insediamenti distributivi, da realizzarsi esclusivamente in
quelle aree in cui sia certificato il non superamento dei valori limite accettabili
per l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee
così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale;
• consolidamento della funzionalità e del livello di attrazione del commercio nei
principali centri urbani, attraverso la valorizzazione di tutte le forme distributive,
con particolare attenzione alla rete distributiva di prossimità;
• integrazione delle attività commerciali con i diversi sistemi produttivi locali;
• attenzione al rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle scelte
di localizzazione degli spazi logistici.
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Art.4
1.
Attività soggette ad autorizzazione e attività soggette a
comunicazione
Sono soggette ad autorizzazione l’apertura e tutte le modificazioni
(trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, l’aggiunta o la
variazione di settore merceologico, concentrazioni, accorpamenti, rilocalizzazioni)
delle medie strutture di vendita, che verranno formalizzate tramite l’emanazione
del Provvedimento espresso di cui all’art. 7 ”Procedimento ordinario” del D.lgs.
160/2010 da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (d’ora in poi SUAP)
ove esistente ovvero il competente Settore Servizi Tecnici
2.
Per trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi il
trasferimento dell’attività relativa a tutti i settori merceologici esercitati. Il trasferimento
di un solo settore merceologico con mantenimento della sede originaria configura
nuova apertura; i trasferimenti di medie strutture di vendita sono soggetti alla
preventiva autorizzazione amministrativa comunale con osservanza dei criteri per le
nuove aperture.
3.
In caso di trasferimento, l’attività deve essere riattivata entro un anno dalla
data in cui ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, fatta
salva la possibilità di proroga che verrà formalizzata dallo SUAP per gravi e
dimostrati motivi, come previsto al successivo art. 11. Qualora sia consentito
esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l’attività di commercio
all’ingrosso e quello di commercio al minuto, il trasferimento dell’esercizio è
disciplinato dalle disposizioni riguardanti l’attività prevalente. Qualora invece nello
stesso locale siano esercitate attività di vendita ed attività di somministrazione di
alimenti e bevande o altra attività non commerciale, queste possono essere trasferite
in altra sede anche separatamente l’una dall’altra.
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4.
Sono soggette a comunicazione, l’apertura per subingresso, la riduzione
della superficie di vendita, la riduzione di settore merceologico e la cessazione
dell’attività di medie strutture di vendita; le comunicazioni dovranno essere
effettuate tramite Segnalazione Certificata di Attività Produttiva (SCIA) adottata
dalla Regione, e dovranno essere trasmesse e sottoscritte, a pena di nullità, con le
modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, e
dovranno contenere tutti gli elementi essenziali indicati nella modulistica.
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Art.5
1.
Insediamento delle medie strutture di vendita
L’insediamento di medie strutture di vendita è consentito solo laddove è
ammessa la specifica destinazione d’uso, nel rispetto degli indici, dei limiti
percentuali e della dotazione delle aree a standard previsti per le singole zone
omogenee dal Piano di Governo del Territorio vigente.
L’interessato dovrà pertanto disporre di un provvedimento di agibilità relativo alla
specifica destinazione d’uso commerciale, o ad altra compatibile a seconda delle
classificazioni stabilite dalla normativa urbanistica vigente nel Comune di Melzo;
l’effettuazione di un cambio di destinazione d’uso di fatto, anche se effettuato senza
opere, che venga a creare una destinazione d’uso commerciale, benché non
sanzionabile ai sensi della giurisprudenza consolidata della Cassazione, configura
una situazione edilizia non corrispondente alle norme urbanistiche, e quindi
l’attivazione di medie strutture di vendita in locali che si trovino in tale situazione sarà
inibita.
Resta inteso che le strutture edilizie destinate allo svolgimento dell’attività
commerciale, devono avere idonea destinazione d’uso come sopra precisata. Per le
attività soggette ad autorizzazione, come nel caso delle Medie Strutture di Vendita,
l’agibilità deve sussistere dal momento in cui viene materialmente aperta al pubblico
l’attività.
2.
Pertanto, per l’apertura di una nuova media struttura di vendita o per il
trasferimento di un esercizio già autorizzato in Melzo
si procederà secondo la
seguente casistica:
Apertura o trasferimento in edificio già esistente che già ospitava altra attività
commerciale (anche di vicinato): l’interessato dovrà dimostrare, anche attraverso
autocertificazione, la disponibilità di aree a parcheggio in conformità con quanto
previsto dai vigenti strumenti urbanistici; le opportune valutazioni di merito
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competono alla Polizia Locale per una verifica rispetto al vigente Piano Urbano del
Traffico.
Apertura o trasferimento in locali di nuova edificazione o ampliamento, ovvero
soggetti a cambio di destinazione d’uso (con o senza opere edili) l’interessato
dovrà dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 37 delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per le altre fattispecie di cui al
precedente punto 4.1. e a quanto previsto dai successivi artt. 7 e 8.
2.
Le disposizioni riguardanti l’insediamento delle medie strutture di vendita sono
contenute nel Piano delle Regole facente parte del Piano di Governo del Territorio
(d’ora in poi P.G.T., entrato in vigore il 29 luglio 2009 a seguito di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 29 luglio 2009)
art. 26, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 34, art.35
L’art. 37 del Piano delle Regole articola le Medie Strutture di Vendita come segue:
Tipo 2 A – Medie Superfici alimentari
Tipo 2 N – Medie Superfici non alimentari
Tipo 2 P - Medie Superfici paracommerciali
All’interno di queste tipologie non rientrano i locali con funzione di ufficio in cui si
svolgono comunque attività di vendita non aventi le caratteristiche di cui al paragrafo
A1 dell’art. 37 “Definizioni d’uso commerciali” che vanno comunque classificati
terziario – direzionale.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle previsioni del P.G.T. 2009
approvato con D.C.C. n. 32 del 22 aprile 2009 ed entrato in vigore il 29 luglio 2009
a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del
29 luglio 2009.
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Art.6 Domande di autorizzazione per medie strutture di vendita
1.
Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 114/98 per l'apertura o
la modificazione di una media struttura di vendita, il soggetto interessato deve
inoltrare domanda allo Suap utilizzando, per lo scopo, idonea modulistica definita ai
sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. 114/98, o da ogni diverso successivo
provvedimento regionale attuativo delle disposizioni nazionali in materia di
commercio e relative procedure, comprensivi di quelli riguardanti lo SUAP.
2.
Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma
devono essere presentate direttamente al SUAP secondo le modalità individuate
dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi regionali.
3.
Nella domanda di autorizzazione per media struttura di vendita dovranno
essere indicati, a pena di inammissibilità:
• dati anagrafici del richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; in caso di società, anche
denominazione e ragione sociale, sede legale, partita IVA); nel caso di persona
fisica è necessario presentare una fotocopia di un documento di identità valido, nel
caso di società un documento valido di tutti i soci dotati di poteri di firma.
• certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali, nonché di
quelli professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore
merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 20, L.r. 6/10 e ss.mm.ii.;
• l'esatta ubicazione dell'esercizio (via e n. civico);
• specifica planimetria dei locali redatta e sottoscritta da un Tecnico abilitato, in scala
adeguata a permettere la comprensione degli elementi necessari per la
valutazione della domanda; in particolare dovranno essere indicate la superficie di
vendita, distinta da quella di deposito o servizio, con l’indicazione del settore o
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settori merceologici oggetto della domanda; gli ingressi per il pubblico e quelli
eventualmente separati per fornitori e le merci, i servizi igienici, l’eventuale
presenza di soppalchi o distribuzione su più piani. La planimetria puo’ anche
riferirsi a locali da costruire o modificare, per i quali viene inoltrata la pratica edilizia;
in tal caso il titolare ed il Tecnico da questi incaricato devono sottoscrivere una
dichiarazione con cui si garantisce che i tipi planimetrici presentati per
l’autorizzazione commerciale corrispondono a quelli della pratica edilizia;
• l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste
dall'art. 20, l.r. 6/10 e ss.mm.ii.;
• documentazione (sottoscritta dal titolare e dal tecnico incaricato) comprovante la
disponibilità di aree a parcheggio in conformità con quanto previsto dai vigenti
strumenti urbanistici, oppure dimostrazione di aver assolto all’obbligo di
cessione, anche attraverso monetizzazione, delle aree a standard, oppure
dimostrazione del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 37 delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio;
• certificato camerale con nulla osta antimafia o equivalente autocertificazione;
• documentazione di cui al successivo art. 8.
4.
L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente con le
modalità, anche telematiche, previste dalle normative vigenti, a pena di nullità.
5.
In caso di società il possesso dei requisiti professionali per la vendita di
prodotti del settore alimentare é richiesto con riferimento al Legale rappresentante
o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale e designata
nella domanda.
6.
Riguardo ai centri commerciali, la domanda di nuova apertura, trasferimento
di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, può essere
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presentata anche da un soggetto promotore che, ai soli fini della presentazione
della stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali per la vendita
dei prodotti alimentari. Prima del rilascio delle singole autorizzazioni per le attività di
vendita di generi alimentari ricomprese nel centro commerciale il richiedente
originario dovrà essere sostituito con soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.
5 del d.lgs 114/98; tale fattispecie non costituisce caso di subingresso.
Ai sensi dell’art. 8, c. 3, d.lgs. 114/98, il Comune si riserva di trasmettere alle
Organizzazioni imprenditoriali del Commercio maggiormente rappresentative a
livello provinciale avviso dell’avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni
di cui al presente articolo.
E’ garantita comunque la partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi
della L. 241/90 ai soggetti interessati.
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Art.7
1.
Adempimenti in ordine alle domande per medie strutture di vendita
A seguito della presentazione della domanda sarà dato riscontro dell’avvio
del relativo procedimento con le modalità previste dalle normative vigenti in materia
di SUAP che procederà alla verifica dei seguenti elementi:
• verifica la sussistenza dei requisiti formali e della validità della sottoscrizione
della istanza;
• qualora rilevi l'insussistenza dei requisiti formali o della validità della
sottoscrizione della istanza, di quanto riscontrato viene dato conto con
preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 entro 15 gg dal
ricevimento dell’istanza, assegnando un termine di 10 giorni per la
presentazione delle osservazioni e garantendo pertanto il procedimento
amministrativo partecipato (della valutazione delle osservazioni verrà dato
riscontro nell’eventuale provvedimento di diniego);
• accerta la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 8 dei presenti
Criteri e provvede ad attivare le procedure ivi previste;
• qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione richiesta
dall'art. 8 dei presenti Criteri richiede all'interessato, interrompendo i tempi del
procedimento, la necessaria documentazione integrativa, che dovrà pervenire
entro il 30° giorno successivo alla relativa richiesta;
• in caso di domande riguardanti medie strutture con attrattività sovralocale,
procede ad acquisire il parere dei comuni contermini comunicando agli stessi
l’avvio del procedimento, l’Ufficio presso il quale è possibile richiedere accesso
o copia dei documenti istruttori e assegnando un termine non superiore ai 10
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento
per l’espressione del parere stesso, trascorso il quale il parere si intenderà
espresso favorevolmente; sono medie strutture con attrattività sovralocale le
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attività aventi carattere sovracomunale come definito all’art. 2, c. 3, dei presenti
Criteri;
• in caso di ulteriore carenza dei requisiti formali di cui al comma 2 o di
decorrenza del termine per l’integrazione documentale, qualora gli elementi
integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'intervento
rispetto ai contenuti della d.g.r. 5 dicembre 2007, n. 8/6024 “Medie strutture di
vendita: - Disposizioni attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del
Settore Commerciale 2006-2008”, ovvero agli atti di programmazione comunale,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, verrà dato conto con
preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, assegnando un
termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni, garantendo
pertanto il procedimento amministrativo partecipato. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci verranno
formalizzati provvedimenti interdittivi;
• provvede al rilascio dell’atto di assentimento o alla comunicazione di diniego
(che darà conto delle eventuali osservazioni presentate a seguito del preavviso
di diniego di cui all’art. 10 bis della L. 241/90), entro il termine di 90 giorni dalla
data di presentazione dell'istanza, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione
del procedimento.
• comunica alla Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati Regione
Lombardia gli estremi del titolo autorizzatorio rilasciato, anche attraverso
trasmissione di copia dello stesso alla Direzione Generale stessa.
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Art.8
1.
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per
media struttura di vendita
Tutte le domande di autorizzazione e modificazione di medie strutture di
vendita presentate anche ai sensi degli artt. 4 e 9 dei presenti Criteri, dovranno
essere corredate dalla seguente documentazione:
ASPETTI EDILIZIO URBANISTICI
Qualora l’attività debba essere attivata in locali già destinati ad attività commerciali di
media struttura di vendita (ancorchè utilizzati per attività di vicinato) e senza che cio’
comporti modificazioni strutturali ai locali stessi, la rispondenza alle disposizioni
edilizie ed urbanistiche va semplicemente dichiarata nell’istanza da parte del titolare e
del Tecnico incaricato, riportando puntualmente gli estremi dei titoli abilitativi già
conseguiti.
Nei casi in cui l’apertura o la modifica di una Media Struttura di Vendita, conforme alla
normativa urbanistica comunale, comporti l’esecuzione di opere edilizie soggette a
DIA alternativa al Permesso di costruire, alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 8
del D.lgs. 114/98 pena di inammissibilità della stessa va allegata la Relazione Tecnica
asseverata di cui all’art. 42 della L.R. 12/2005; ciò vale anche nel caso di
presentazione della SCIA.
Qualora sia necessaria la realizzazione di opere edilizie soggette in via esclusiva a
permesso di costruire, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 8
del D.lgs. 114/98 va presentata a pena di inammissibilità della stessa l’istanza di
permesso di costruire a tal fine allegando il relativo progetto, Nella logica delle
procedure di cui all’art. 38 della L.R. 12/2005 il Permesso di costruire è rilasciato negli
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stessi termini previsti per l’autorizzazione commerciale (90 gg), fatta salva la facoltà di
intervento in via sostitutivo prevista dalla normativa regionale.
Fanno eccezione all’obbligo di contestualità i casi in cui l’intervento edilizio necessiti di
preventivo piano attuativo e tutti gli altri casi in cui cio’ sia espressamente previsto nel
P.G.T. Ne discende che in tale fattispecie la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini
del rilascio dell’autorizzazione commerciale è circoscritta alla compatibilità
localizzativa e dimensionale della struttura commerciale; non pregiudicano, al di fuori
di tali profili, le verifiche da effettuarsi nell’ambito del procedimento di natura
urbanistico edilizia. Conseguentemente qualora l’intervento edilizio per l’apertura di
una media struttura di vendita necessiti di preventivo piano attuativo anche di natura
complessa o negoziata, contestualmente all’avvio del procedimento di pianificazione
attuativa dovrà essere presentata
l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione
commerciale.
Nell’ipotesi in cui lo strumento attuativo sia in variante alla vigente pianificazione
urbanistica comunale, il rilascio dell’autorizzazione commerciale dovrà precedere la
definitiva approvazione dello strumento attuativo.
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Regionale n. 3/2000 l’atto di assentimento di
natura urbanistico-edilizia non puo’ mai essere rilasciato prima di quello commerciale,
bensì solo contestualmente o successivamente nei casi espressamente previsti.
Il diniego dell’autorizzazione commerciale comporta anche l’effetto di diniego dell’atto
abilitativo di natura edilizio - urbanistica. Nell’ambito della logica dello SUAP il
Comune esercita al riguardo l’istruttoria di competenza come stabilito dal D.lgs.
160/2010
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E’ inoltre necessario produrre specifica “Relazione integrata di impatto “ contenente i
seguenti elementi essenziali (criterio 1)
1) descrizione delle caratteristiche progettuali dell’intervento e indicazione di tutte le
informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area interessata;
2) descrizione dell’intervento sotto il profilo localizzativo, tipologico, dimensionale ed
anche di matrice organizzativa nel caso di centro commerciale;
3) indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto e le
eventuali mitigazioni proposte;
4) specifica descrizione del sistema viario, di trasporti e di accesso riguardante
l’area interessata dal progetto, indicando le eventuali ipotesi progettuali per le
necessarie sistemazioni migliorative e relazione sulla dotazione degli standard
urbanistici, con dichiarata la superficie di vendita, quella lorda di pavimento e quella
destinata a parcheggi,
La “Relazione integrata di impatto “ è necessariamente asseverata e sottoscritta
dal Tecnico incaricato.
ASPETTI COMMERCIALI
La domanda oltre a quanto sopra espresso dovrà essere integrata con specifica
“Relazione tecnica di valutazione delle ricadute sul sistema commerciale locale”
che comprenda la verifica dei seguenti aspetti (criterio 1)
1) Impatto sulla rete distributiva di vicinato e ricadute occupazionali del nuovo
punto di vendita;
2) Integrazione con le altre tipologie di vendita (intesa come valutazione
dell’impatto dal punto di vista commerciale);
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3) misure mitigative dell’impatto, ovvero gli interventi da realizzare per perseguire la
sostenibilità viabilistica, urbanistica e sociale dell’iniziativa (valutazione
dell’impatto di tipo misto).
La “Relazione tecnica di valutazione delle ricadute sul sistema commerciale locale”
di cui sopra non è richiesta per il caso di variazione del settore merceologico
effettuata con le modalità di cui all’art. 5.5, c. 6, D.g.r. 4 luglio 2007, n. 8/5054, in
presenza:
a) di entrambi i settori merceologici o del solo settore alimentare, entro il limite del
25% della superficie autorizzata al momento della domanda;
b) oppure in presenza del solo settore non alimentare, entro il 20% della superficie
autorizzata con contestuale riduzione del 5% della restante superficie non
alimentare.
Per entrambe le ipotesi la variazione potrà essere realizzata una sola volta nell’arco
di un triennio a far data dall’adozione dei presenti Criteri.
La “Relazione tecnica di valutazione delle ricadute sul sistema commerciale locale “
è necessariamente asseverata e sottoscritta dal Tecnico incaricato.
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2.
Nei seguenti casi:
• presenza di attività preesistenti non dotate degli standard previsti;
• ricorso alla monetizzazione degli standard per impossibilità a realizzare
integralmente gli standard con le relative cessioni;
• strutture di vendita non conformi allo strumento urbanistico con superficie di
vendita fino a 1.500 mq
la Relazione integrata di impatto è debitamente integrata anche con i seguenti
elementi di maggiore dettaglio riguardanti l’accessibilità (criterio 2)
• studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta, per
l’espletamento delle operazioni di carico – scarico delle merci e della mobilità
degli automezzi dell’utenza;
• quantificazione e localizzazione dei parcheggi previsti per veicoli, per biciclette e
motocicli, degli spazi per il carico e scarico merci e dei percorsi pedonali;
• idoneità della collocazione dei parcheggi pertinenziali ai fini della loro effettiva
fruibilità;
• efficienza della connessione fra rete viaria pubblica ed i parcheggi pertinenziali.
La “Relazione tecnica di valutazione delle ricadute sul sistema commerciale locale “
è necessariamente asseverata e sottoscritta dal Tecnico incaricato
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3.
Nei seguenti casi:
• strutture di maggiore rilevanza (oltre i 1.500 mq di vendita) anche non conformi allo
strumento urbanistico
• strutture Unitarie come definite al precedente art. 2, sia conformi che non conformi
allo strumento urbanistico
La Relazione integrata di impatto è integrata oltre che con gli elementi di valutazione
dell’accessibilità (criterio 3) anche con elementi di maggiore dettaglio riguardanti
l’impatto viabilistico (descrizione
dello stato di fatto della rete infrastrutturale
preesistente, flussi di traffico e livello di congestione in essere nei momenti di punta,
servizi di TPL in essere, descrizione degli interventi previsti sulla rete viabilistica per
ridurre a livelli accettabili gli effetti del traffico) e lo stato urbanistico, ambientale e
paesistico
(relazione con gli spazi pubblici e con il sistema dei servizi comunali,
integrazione funzionale con l’assetto urbano, rapporti con le caratteristiche naturali,
paesistiche ed ambientali dell’ambito interessato
dall’intervento, emissioni
acustiche/gassose e polveri da traffico generato, emissioni luminose da insegne e
illuminazione delle aree di parcheggio).
La “Relazione integrata di impatto “ è necessariamente asseverata e sottoscritta
dal Tecnico incaricato.
5.
In caso di apertura ex novo di una media struttura sia singola che in forma
unitaria è necessario presentare l’attestazione di non superamento dei valori di
concentrazione limiti accettabili per l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque
superficiali e sotterranee o in caso di bonifica la previsione del piano di
caratterizzazione; la predetta attestazione non è necessaria in presenza di medie
strutture attivate all’interno di edifici già esistenti ed effettivamente utilizzati a fini
commerciali, mentre sarà necessaria in caso di edifici utilizzati in precedenza per
attività produttive o similari.
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L’attestazione di che trattasi deve è necessariamente asseverata e sottoscritta dal
Tecnico incaricato.
6.
Le valutazioni afferenti la documentazione di cui sopra saranno effettuate dal
Settore Servizi Tecnici con il coinvolgimento del Comando di Polizia Locale nei casi
di cui ai punti 2 e 3, che dovrà esaminare tutti gli aspetti, territoriali, viabilistici, di
pubblica sicurezza e amministrativo commerciali riguardanti l’insediamento
dell’attività, individuando le eventuali problematicità connesse con la stessa e
dettando in tal caso le prescrizioni o determinando gli interventi che possano
rendere compatibile l’attività nel contesto di insediamento.
Quadro sinottico riepilogativo criteri
CRITERIO 1
CRITERIO 2
CRITERIO 3
Strutture di vendita conformi allo Presenza di attività preesistenti non dotate degli Strutture di maggiore rilevanza (oltre i 1.500 mq
strumento
urbanistico
con standard previsti
di vendita) conformi allo strumento urbanistico
superficie di vendita fino a 1.500
e non conformi allo strumento urbanistico (che
mq.
necessitano pertanto di piano attuativo in
variante)
Presenza di attività dotate degli Ricorso alla monetizzazione degli standard per Strutture unitarie sia conformi che non conformi
standard previsti
impossibilità a realizzare gli standard con le allo strumento urbanistico (che necessitano
relative cessioni
Strutture
di
pertanto di piano attuativo in variante)
vendita
non
conformi
allo
strumento urbanistico con superficie di vendita
fino a 1.500 mq. (che necessitano pertanto di
piano attuativo in variante
Attestazione ambientale di cui al comma 5 art. 8
Attestazione ambientale di cui al comma 5 art. 8
Nell’ambito della logica dello SUAP si ribadisce come il Comune esercita al riguardo
l’istruttoria di competenza come stabilito dal D.lgs. 160/2010 restando la titolarità del
procedimento in capo a tale struttura e al proprio Responsabile del Procedimento
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Art. 9 Fattispecie particolari di modificazioni delle medie strutture di vendita
1.
Autorizzazioni per variazione o aggiunta di settore merceologico
La variazione del settore merceologico di una media struttura di vendita è soggetta al
rilascio di specifica autorizzazione per il nuovo settore merceologico, fermo restando il
rispetto delle previsioni localizzative del P.G.T.
Qualora la modifica del settore merceologico sia ricompresa nel limite del 25% della
superficie autorizzata al momento della domanda (per le attività autorizzate per
entrambi i settori merceologici o per il solo settore alimentare), oppure, in presenza
del solo settore non alimentare, entro il 20% della superficie autorizzata con
contestuale riduzione del 5% della restante superficie (art. 5.5, c. 6, D.g.r. 4 luglio
2007, n. 8/5054, l’autorizzazione per il nuovo settore potrà essere concessa previa
presentazione delle valutazioni previste nel medesimo art. 8.
La richiesta di autorizzazione alla vendita di generi di un settore merceologico diverso
da quello posseduto implica la rinuncia contestuale ad un’equivalente superficie di
vendita per il settore merceologico già presente; diversamente verrà trattata come
richiesta di ampliamento.
2.
Autorizzazioni all’ampliamento della superficie di vendita
L’ampliamento di superficie di vendita di un esercizio richiede la preventiva
autorizzazione, che potrà essere rilasciata nel rispetto delle previsioni del P.G.T.,
sempreché con l’ampliamento non venga superata la superficie di vendita di mq.
2.500.
Ogni determinazione afferente l’ampliamento presuppone la verifica di quanto stabilito
al precedente art. 8.
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3.
Autorizzazioni all’accorpamento
L’autorizzazione all’accorpamento di medie strutture esistenti con altre medie strutture
(anche non attive o con esercizi di vicinato attivi) puo’ essere accordata fino al limite
della superficie massima ammissibile per la localizzazione dove è situato l’esercizio a
cui viene accorpata la nuova superficie; l’eventuale superficie in eccesso non puo’
essere riutilizzata.
Non è esclusa la concentrazione di esercizi alimentari e non alimentari se ammessa
dallo strumento urbanistico.
Trova applicazione anche in questa fattispecie la verifica di quanto stabilito al
precedente art. 8.
4.
Autorizzazioni alla concentrazione della superficie di vendita
Le concentrazioni di più medie strutture di vendita, di cui almeno il 60% della
superficie deve essere attiva, tra di loro e/o con esercizi di vicinato attivi da almeno 12
mesi puo’ essere assentita fino al limite massimo di superficie ammessa secondo lo
strumento urbanistico. L’eventuale superficie eccedente i 2.500 mq non potrà essere
utilizzata.
Trova applicazione anche in questa fattispecie la verifica di quanto stabilito al
precedente art. 8.
5.
Riduzione o frazionamento della superficie di vendita
La riduzione della superficie di vendita fino a 251 mq va comunicata al Comune
attraverso Segnalazione Certificata di Inizio Attività; la riduzione della superficie al di
sotto dei 251 mq comporta la rinuncia all’autorizzazione per media struttura di vendita
e la presentazione di una comunicazione di attivazione di nuovo esercizio di vicinato
attraverso Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Nel caso che una media struttura esistente venga suddivisa ai fini della creazione di
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più medie strutture distinte, ognuna di queste deve richiedere l’autorizzazione per
nuova media struttura di vendita fermo restando il rispetto delle previsioni localizzative
del P.G.T..
Per entrambe le fattispecie è necessario:
• che le attività di vendita frazionate abbiano accessi autonomi;
• che sussistano aree a standard non inferiori a quelle presenti prima della richiesta
di riduzione oppure standard autonomi comunque atti a soddisfare le prescrizioni
urbanistiche.
Qualora con la riduzione di superficie la nuova struttura non disponga di accesso
autonomo ma risulti accessibile solo dall’interno di altro esercizio o di uno spazio
privato comune ad altri esercizi, l’insieme di attività sarà soggetto al rilascio di
autorizzazione unitaria di cui al punto 4.2 della D.g.r. 4 luglio 2007, n. 8/5054 e
ss.mm.ii., cui dovranno seguire le autorizzazioni rilasciate ai singoli operatori
commerciali.
6.
Trasferimenti
I trasferimenti di medie strutture di vendita sono soggetti alla preventiva
autorizzazione amministrativa rilasciata con l’osservanza dei criteri previsti per le
nuove aperture.
Sono considerati temporanei i trasferimenti dettati esclusivamente da forza maggiore
ed assentiti dallo SUAP previa delibera della Giunta Comunale , purchè questi siano
riferiti a locali già esistenti ed aventi destinazione urbanistica ammissibile. La durata
del trasferimento temporaneo va indicata nel provvedimento autorizzativo e non può
essere superiore a 12 mesi dalla data di rilascio (fatta salva la proroga disciplinata dal
successivo art. 11).
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7.
Autorizzazioni per Strutture commerciali unitarie
Si rinvia alle definizione di cui all’art. 2 dei presenti Criteri, e a quanto previsto dalle
modalità applicative del Programma Triennale di Sviluppo del Settore Commerciale
2006/2008approvate con D.g.r. 4 luglio 2007, n. 8/5054 e ss.mm.ii..
All’interno di strutture classificate come tali e conseguentemente dotate della relativa
autorizzazione unitaria, possono essere ammesse aggregazioni o divisioni di esercizi
esistenti che diano luogo alla creazione di nuove unità classificabili come medie
strutture di vendita, purchè non venga modificata la superficie di vendita complessiva
del centro commerciale, né quella dei singoli settori (alimentare e non alimentare).
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Art. 10
Accesso alla documentazione
1. I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione afferente al
procedimento secondo le procedure della Legge 241/90.
2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del
procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la
conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento
dell'azione amministrativa, il responsabile del procedimento ha facoltà di differire
l'accesso alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà
comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.
3. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dello SUAP .
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Art. 11
1.
Inizio attività
Il titolare dell’autorizzazione deve iniziare l’attività di vendita, pena la
revoca dell’autorizzazione stessa, entro un anno dal suo rilascio, salvo proroga
ultrannuale in caso di comprovata necessità da formalizzare a cura dello SUAP;
tale proroga può essere accordata anche per più periodi consecutivi, interpellata
la Giunta Comunale. A titolo esemplificativo rientrano nella comprovata necessità
i gravi motivi famigliari o successori, gravi problemi dettati dalle difficoltà
economiche
del
mercato
debitamente
dimostrate,
ritardi
connessi
all’esecuzione/trasformazione delle attività edilizie regolarmente assentite anche
non dipendenti da ritardi imputabili al Comune ma comunque debitamente
dimostrati.
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Art. 12
Revoca dell’autorizzazione
1. Ai sensi dell’art. 22 comma 4 del D.lgs. 114/198, l’autorizzazione all’apertura di una
media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:
• non inizi l’attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga ai sensi del
precedente art. 11 su richiesta motivata dell’interessato in caso di comprovata
necessità;
• sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno, fatta salva la possibilità di
accordare specifica proroga in caso di comprovata necessità, con le stesse
modalità di cui al precedente art. 11;
• non risulti in possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti dalle normative
vigenti;
• nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria,
avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma 2 dell’art.
22 del D.lgs. 114/1998.
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Art. 13
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 del D.lgs. 114/98 è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a €
15.493,71.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Settore Servizi
Tecnici puo’ disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non
superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per 2 volte nell’arco di un anno, anche se l’interessato ha proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11,14,15,26 comma 5 del D.lgs.
114/1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 516.46 a € 3.098,74
4. In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs.114/98 l’Autorità competente per le
violazioni di cui al presente titolo è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del
Comune territorialmente competente. Al Comune pervengono i proventi derivanti
dai pagamenti in misura ridotta ovvero derivanti da ordinanze o ingiunzioni di
pagamento.
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Art. 14
1.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda alle
disposizioni nazionali e regionali in materia di commercio, attività produttive, edilizia
ed urbanistica, nonché ai regolamenti ed agli atti di pianificazione di questo Ente.
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