borse di studio/ricerca - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
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borse di studio/ricerca - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90) Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italia - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182. DISCIPLINA DI CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO E RICERCA (BSR) Art. 1 Borsa di Studio e Ricerca (BSR): finalità Gli IRCCS sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre mandato di svolgere alta formazione nell'ambito dei settori di ricerca e attività di riferimento. Ciò premesso, l'Istituto Nazionale Tumori CRO di Aviano può indire selezioni per l'assegnazione di Borse di Studio e Ricerca (BSR) a favore di laureati o diplomati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di ricerca e consentire loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di ricerca istituzionali o in quelli di supporto. Sono ammessi alle selezioni solo i candidati che abbiano maturato i requisiti richiesti per l’accesso al bando e che non abbiamo comunque superato i 40 anni di età al momento della scadenza del bando. La BSR comporta attività di formazione a diversi livelli nell’ambito dei settori di ricerca in atto in Istituto. Data la natura formativa di tipo disciplinare/settoriale dell’istituto della BSR, è previsto che diversi progetti di ricerca finalizzata possano concorrere alla copertura finanziaria di una BSR, purché detti progetti appartengano al medesimo settore di ricerca. La BSR non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/dipendente, né pubblico né privato né dà diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali, fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo. Ai sensi dell’art. 23 dell’Atto Aziendale (adottato con propria deliberazione n. 128 in data 31/10/2007 e s.m.e.i.), nell’ambito di protocolli di intesa/convenzioni che l’Istituto può sottoscrivere con Università italiane o straniere, è consentita la temporanea dislocazione in tali istituzioni di borsisti/dottorandi al fine di attuare sinergie e collegamenti operativi, condurre progetti di ricerca comuni, praticare protocolli di assistenza ed operare la circolazione di conoscenze e ricercatori. Il borsista/dottorando potrà, quindi, svolgere parte dell’attività anche all’estero in strutture internazionali legate all’Istituto da rapporti scientifici. Art. 2 Procedure di emissione La BSR viene bandita su richiesta congiunta del Responsabile Scientifico della Ricerca e del Responsabile della Struttura Operativa presso cui il borsista svolgerà la propria attività. Questi presentano al Direttore Scientifico proposta di emissione di bando di BSR compilando l’apposito facsimile, indicando chiaramente a) la/le classe/i di laurea b) il settore di ricerca nel quale si inserisce la BSR tra quelli indicati in calce (fatti salvi i casi in cui non sia applicabile), c) la tematica scientifica e l’attività di ricerca d) il Dirigente con funzione di Tutor che sarà responsabile della formazione del Borsista, e) i finanziamenti utilizzati a copertura della BSR. Il Direttore Scientifico, fatte le opportune verifiche sulla congruità scientifica e finanziaria della richiesta, provvede a dare avvio alle necessarie procedure. Art.3 Durata della BSR La BSR ha durata di 12 mesi e può essere rinnovata fino ad un massimo di 2 volte, per un totale comunque non superiore ai 36 mesi complessivi fatto salvo il permanere della condizione di idoneità da parte del candidato, ovvero la conformità del candidato ai requisiti del bando, nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria. Le proposte di rinnovo vanno presentate al Direttore Scientifico un mese prima della scadenza della BRS sotto forma di richiesta congiunta del Responsabile Scientifico della Ricerca e del Responsabile della Struttura Operativa. con chiara indicazione dei finanziamenti utilizzabili a supporto di detto rinnovo. La proposta di rinnovo va inoltrata assieme alla relazione scientifica dell’attività svolta, redatta dal borsista e controfirmata dai suddetti Responsabili. Il Direttore Scientifico ne dispone eventuale approvazione, previa verifica del permanere delle condizioni di attualità scientifica e della congruità dei finanziamenti proposti per la copertura del rinnovo della Borsa con il settore di ricerca individuato nel bando iniziale. Art. 4 Natura e Livelli della BSR La BSR, viene attribuita a favore di soggetti in formazione a fronte di un impegno costante e continuativo nell’attività di studio, allo sviluppo di progetti di ricerca scientifica e specializzazione. Si riconoscono 2 tipologie di BSR: A) BSR di tipo tecnico, indirizzate a soggetti in possesso di: Laurea Breve (lauree triennali) o di Diploma quinquennale di Scuola Superiore di secondo grado e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l’accesso al bando da non più di 5 anni . B) BSR di qualificazione indirizzate a Laureati in Lauree specialistiche (lauree quinquennali) o Laurea in Medicina e Chirurgia. Le BSR di qualificazione sono distinte in 3 livelli. I 3 livelli rappresentano un percorso di formazione di graduale crescente complessità e responsabilizzazione scientifica, volto a fornire al candidato in formazione gli strumenti atti a renderlo progressivamente in grado di gestire in maniera autonoma un progetto tecnico-scientifico (ideazione, reperimento finanziamenti e gestione budget, esecuzione, interpretazione dei risultati, traduzione di questi in avanzamento scientifico/pubblicazione) ed avviarsi così alla carriera professionale. Il 1° livello è indirizzato a laureati che abbiano acquisito il titolo di studio richiesto per l’accesso al bando da non più di 5 anni. Il 2° livello è indirizzato a laureati che abbiano: una documentata esperienza post-laurea di almeno 3 anni nell’ambito della ricerca clinica o di laboratorio nello specifico settore di ricerca oggetto della Borsa; siano coautori di almeno una pubblicazione scientifica nel medesimo settore di ricerca su riviste indicizzate e dotate di Impact Factor; abbiano acquisito il titolo di studio richiesto per l’accesso al bando da non più di 10 anni. Il 3° livello è indirizzato a soggetti che abbiano: laurea specialistica da non più di 10 anni; specializzazione o dottorato di ricerca nel settore di ricerca oggetto della BSR (o in un settore di ricerca ad esso affine); al loro attivo almeno 3 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e dotate di Impact Factor. Art. 5 Incompatibilità La BSR non è cumulabile con altre BSR o assegni di studio, o contratti a tempo determinato (Art 11 comma 2 D.Lgs 288/03); inoltre, è incompatibile con rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e con Privati il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la BSR. Inoltre, è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria. L'iscrizione a corsi di specializzazione post-laurea è consentita solo nell'ambito di specifiche convenzioni tra CRO ed Università e le frequenze ai corsi dovranno comunque rientrare nei periodi di assenza previsti all'art. 8 del presente regolamento. Art. 6 Importo e modalità di erogazione della BSR La BSR ha inizio, di norma, il primo giorno del mese. L'ammontare della BSR, indicato bando di selezione, verrà erogato all' assegnatario in rate mensili posticipate di uguale importo, al netto delle ritenute erariali, dopo aver acquisito il benestare da parte del responsabile scientifico della ricerca. Il Borsista si impegna a comunicare al Ricercatore Responsabile e alla Direzione Scientifica almeno con 3 settimane di anticipo l'eventuale cessazione volontaria della BSR o altre condizioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività formative previste dalla BSR. Art. 7 Doveri del Tutor Il Tutor ha il dovere di predisporre e verificare il permanere delle condizioni atte alla completa formazione del borsista, assicurando adeguato supporto nel percorso formativo dello stesso. Il Responsabile Scientifico della Ricerca individuerà ed indicherà chiaramente nel bando di BSR il Dirigente con funzioni di tutor nei confronti del Borsista, qualora diverso dal responsabile stesso. Art. 8 Diritti e doveri del Borsista Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l'assegnatario dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via fax) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile (o dal tutor), la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo alla BSR. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l'assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della BSR non dà luogo a rapporto di impiego; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta scoperta/invenzione appartengono al Centro di Riferimento Oncologico, salvo il diritto dell'inventore ad esserne riconosciuto autore. L'assegnatario della BSR è tenuto a: a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione; b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca oggetto della BSR e alle attività della Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor; c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste; d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica; e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell'Istituto ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui opera; f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal proprio Tutor; g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui progressi relativamente al progetto di ricerca cui prende parte; h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa In caso di mancata presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l’ultima rata della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni di BSR presso l’Istituto; i) una volta l’anno il borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività clinico-scientifica durante le “Giornate di Formazione clinico-scientifica” che verranno organizzate con cadenza semestrale dalla Direzione Scientifica; la partecipazione attiva a questi eventi è requisito necessario per l’eventuale rinnovo della BSR. Il borsista si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR. accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti in esecuzione della BSR, saranno di proprietà esclusiva dell'Istituto. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore in sede di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia contribuito intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici. non svolgere attività professionale in concorrenza a quella dell’Istituto. Il Borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell’arco dell’anno, pena la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dalla Direzione Scientifica, solo a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca e del Responsabile di Struttura Operativa. Il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito. Al borsista potrà essere consentita l’assenza per gravidanza per un periodo non superiore a 5 mesi, in analogia a quanto stabilito dalla L. 1204 del 30.12.1971 e s.m.i., purché ciò sia compatibile con la durata del progetto di ricerca relativo alla BSR. Durante questo periodo di assenza vi sarà la sospensione del compenso previsto. Inoltre, in ottemperanza al Dlgs. 81/08 (art. 40, comma 1 e art. 41, comma 2) i borsisti saranno sottoposti a: 1 - Visite mediche preventive a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Le visite mediche succitate, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite alle lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Art. 9 Assicurazione Il borsista è assicurato presso l’INAIL contro eventuali infortuni conseguenti alla frequenza del Centro durante il periodo della borsa di studio, in analogia alle disposizioni che disciplinano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale dipendente. E' assicurato altresì per la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi, secondo quanto previsto dalla copertura assicurativa regionale, salvo i casi di dolo. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall'Istituto qualora l'evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave. Nel caso di invio all’estero, il borsista usufruirà della copertura assicurativa prevista per l’Istituto per infortuni e malattia per i soggiorni all’estero. Art. 10 Decadenza e revoca dalla BSR Decadono automaticamente dal godimento della BSR coloro che non assolvono agli obblighi connessi alla BSR e cioè quando: 1) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa. di riferimento, il giorno stabilito per iniziare la propria attività; 2) sia accertata una causa di incompatibilità; 3) si assentino dalla S.O. per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane consecutive salvo particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura Operativa; 4) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art 8); 5) per qualsiasi ragione, venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel bando. La BSR verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della S.O. cui afferisce, nei seguenti casi: a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 8; b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 8; c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti. Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una BSR, il Responsabile Scientifico della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza. Le BSR che risulteranno disponibili per rinuncia o decadenza/revoca dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei secondo l’ordine di ciascuna graduatoria. Art. 11 Graduatoria Le selezioni per BSR possono dare luogo ad una graduatoria qualora i candidati idonei siano in numero superiore al numero di BSR bandite. La graduatoria ha validità di anni 1 salvo i casi in cui sia bandita nell'ambito di un progetto di ricerca finalizzata, nel qual caso la graduatoria ha validità sino al termine dello stesso progetto e/o di progetti i cui contenuti scientifici siano congruenti al raggiungimento di obiettivi scientifici ad esso strettamente correlati in quanto appartenenti al medesimo settore di ricerca, previo giudizio del Direttore Scientifico. Entro tali termini il responsabile della S.O. che ha chiesto l’emissione del bando può quindi chiedere alla Direzione Scientifica, motivandolo, eventuale utilizzo della graduatoria. Ciò è possibile anche utilizzando fondi di ricerca diversi da quelli indicati purché afferenti al medesimo settore di ricerca indicato nel bando. Il Direttore Scientifico, fatte le opportune verifiche sulla congruità scientifica e finanziaria della richiesta e sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo. Art. 12 Bando di Selezione L'avviso di selezione per BSR viene reso pubblico tramite affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet dell’Istituto. Ne viene altresì data comunicazione al Responsabile Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa presso cui il borsista svolgerà al propria attività. I candidati devono presentare la domanda di partecipazione alla selezione in carta libera (utilizzando l'apposito fac-simile) nei termini stabiliti dall'avviso, producendo la documentazione richiesta o le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m. Art. 13 Requisiti per l'ammissione alla selezione Gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti indicati nell'avviso, distinti per Classi e Corsi specificati nella richiesta di emissione di bando di BSR. Ove specificato nel bando, i candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la domanda di BSR con un documento attestante l’equipollenza e la convalida da parte dei competenti Organi Ministeriali Italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie (es. Laurea in Medicina e chirurgia). Art. 14 Ammissione ed esclusione dalla selezione La rispondenza ai requisiti di ammissione alla selezione è verificata dall’Ufficio Personale. Art. 15 Selezione dei candidati Il candidato dovrà sostenere un colloquio che verterà su argomenti generali pertinenti la tematica e i settori di ricerca specificati nel bando. Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di essere a conoscenza ed aver compreso il razionale del progetto di ricerca per cui è stata indetta la BSR. I candidati a BSR di qualificazione di secondo e terzo livello dovranno inoltre dimostrare di essere in grado di sostenere una dissertazione scientifica sulla tematica e il settore di ricerca specificato nel bando. Il luogo, la data e l’ora delle selezioni vengono comunicati agli interessati con almeno 5 giorni di preavviso. Potrà anche essere richiesta una presentazione in powerpoint delle pregresse attività di ricerca condotte dal candidato nel corso della propria carriera scolastico-professionale. Art. 16 Commissione per la selezione La selezione viene effettuata da un apposita Commissione nominata dalla Direzione Scientifica. La Commissione è composta da 3 membri: Direttore Scientifico (o suo delegato) nella funzione di Presidente; Direttore di SOC o Responsabile Scientifico della Ricerca nella funzione di Componente; Responsabile Scientifico della Ricerca, o un esperto nella materia da individuarsi all’interno del CRO nella funzione di Componente; Funzionario amministrativo del CRO nella funzione di Segretario Art. 17 Titoli valutabili e punteggi La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: - curriculum vitae e studiorum fino a un massimo di 40 punti (con valutazione in particolare della pertinenza del curriculum al settore di ricerca oggetto della BSR) Il voto di Laurea verrà così valutato: 1 punto da 94-99/110; 3 punti da 100-105/110; 5 punti da 106-110/110; 1 punto addizionale per la lode; Inoltre, verranno assegnati: 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di ricerca specifico della BSR o ad esso affine, tranne per le BSR di qualificazione di III livello per cui costituiscono requisiti di ammissione. - Colloquio fino ad un massimo di 60 punti. La Commissione giudicatrice procederà all’identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Non sarà ammesso in graduatoria il candidato che non abbia ottenuto almeno 42 punti nel colloquio e, comunque almeno 50 punti in totale. Il giudizio della commissione è inappellabile. Art. 18 Assegnazione della borsa Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire la conferma per iscritto dell’accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente. Art. 19 Norma finale L'Amministrazione si riserva di modificare, prorogare, sospendere o revocare gli avvisi di selezione per l'assegnazione di BSR a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o diritti di sorta.