Contratti sotto soglia (art. 36) - Affidamenti fino ad € 40.000,00 (per
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Contratti sotto soglia (art. 36) - Affidamenti fino ad € 40.000,00 (per
Contratti sotto soglia (art. 36) - Affidamenti fino ad € 40.000,00 (per tutti i settori). Questa procedura è da parecchi anni che non trova pace, riporto un po’ di storia recente, che evidenzia in modo molto forte questa gravissima difficoltà di applicazione di tale affidamento ( per tutti i settori) per importo inferiore ai 40.000 euro: Nel nuovo codice dei contratti approvato con d.lgs. 50/2016 manca qualcosa: un articolo o un comma o, comunque, una disciplina omologa a quella contenuta nell’articolo 125 del d.lgs 163/2006 ( affidamento in economia). In poche parole, il nuovo codice dei contratti perde per strada la regolamentazione delle procedure in economia. In particolare, per le forniture ed i servizi, l’effetto che deriva dal nuovo codice è la sparizione totale della disciplina delle acquisizioni in economia. Per quanto riguarda, invece, i lavori, resta una traccia nell’articolo 148, ove al comma 7 si prevede: “L’esecuzione di lavori in economia è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione in economia è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con i decreti di cui all’articolo 146, comma 4”. Quindi, che saranno possibili in futuro lavori in economia solo nell’ambito dei beni culturali. Si riporta lo stralcio del d.lgs. 50/2016 Art. 36. (Contratti sotto soglia) 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; …………. Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti ( pubblicate in data 28/04/2016), hanno complicato ancora di più l’affidamento ( per tutti i settori) per l’importo inferiore ai 40.000. Stralcio dell’argomento che interessa: omissis…… 4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro. L’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, sotto la guida del responsabile unico del procedimento, non essendo più previsto nell’attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento, e sovente coincidono con quelli urgenti imprevisti o imprevedibili e con i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti. Con riferimento alle modalità di affidamento diretto appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative sul procedimento di scelta del contraente e sulle modalità di stipulazione del contratto. Avvio della procedura La procedura prende l’avvio con la delibera a contrarre. È preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari. I principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza esigono che le stazioni appaltanti definiscano nella delibera o determina a contrarre l’esigenza che intendono soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte. È altresì opportuno nella delibera a contrarre far riferimento all’importo massimo stimato dell’affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali. Criteri di selezione Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di: a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea; c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice. In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie. Scelta del contraente e obbligo di motivazione Come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), la scelta dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata. Si reputa che una motivazione adeguata dà dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si ritiene, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. ……………… Per una lettura completa di tali linee guida si veda il Link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20 Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20160428/Procedure_Sotto%20 soglia.pdf A conclusione di tale disamina sugli affidamenti minori per l’importo inferiore a 40.000 euro, secondo un mio parere, confortato maggiormente, da uno studio approfondito nonchè da una concreta e diretta attuazione di tale norma, nell’Ente. L’art. 36, comma 2, lettera a), prevede la “adeguata motivazione” per tutti gli affidamenti di importo fino a 40.000 euro (per servizi tecnici) o inferiori a 40.000 euro (per tutti gli altri). QUESTO NON SIGNIFICA AFFATTO “CONFRONTO COMPETITIVO” BENSÌ “MOTIVAZIONE CIRCA L’IDONEITÀ E L’ADEGUATEZZA DELL’OPERATORE INDIVIDUATO IN RELAZIONE AL CONTRATTO DA AFFIDARE”; diversamente opinando la lettera a) dell’art. 36, comma 2, così come il comma 8 dell’art. 31 sarebbero inutili, in quanto assorbiti rispettivamente dall’art. 36, comma 2, lettera b) e dall’articolo 157. Gli affidamenti di servizi tecnici di cui all’art. 31, comma 8, non prevede la “adeguata motivazione” ma questa resta necessaria in forza del richiamo alle “procedure di cui al presente codice”, quindi alla norma generale di cui all’art. 36, comma 2, lettera a). Tuttavia non è un caso che questi affidamenti “minori” siano disciplinati all’art. 31, rubricato “Ruolo e funzioni del RUP”, in posizione radicalmente autonoma rispetto agli affidamenti subordinati a confronto concorrenziale disciplinati all’art.157. La stessa ANAC, nelle linee guida in consultazione, conferma questa lettura anche se, caratterizzata come sempre da eccesso di zelo, suggerisce di impostare comunque un qualche confronto competitivo. Tale suggerimento tuttavia NON rientra tra le indicazioni vincolanti né può essere imposto (come in realtà non è imposto). In caso che per tale affidamento si dovesse seguire, effettivamente, l’indicazione delle linee guide dell’ANAC, con quel procedimento lungo e farraginoso, si creerebbero per i piccoli Comuni che gestiscono direttamente, la manutenzione delle scuole, la raccolta dei rifiuti, il servizio di trasporto alunni, ed altri servizi similari, dei gravissimi problemi di funzionamento ed attuazione di tali servizi. Riporto, per una diretta verifica, alcuni semplici e validi esempi: se un piccolo Comune deve: sostituire una finestra rotta, dei vetri danneggiati, etc. nelle scuole, così come negli altri uffici; deve provvedere alla riparazione dei mezzi adibiti a raccolta rifiuti o pulmino scuolabus, etc. e nell’ipotesi dovesse applicare e seguire la procedura indicata dalle linee guide dell’ANAC: i servizi sicuramente si bloccheranno per alcuni giorni e l’ENTE Comunale, come si deve comportare nei confronti dei cittadini che reclamano giustamente tali servizi di importanza cruciale, di funzionalità e di gravissimo problema di igiene e di salute pubblica? Tutto questo va moltiplicato per le decine di determine di spesa che vengono adottate nei vari Comuni, durante l’anno, per erogare tali importantissimi servizi di limitata entità ai cittadini. Mi pare, questa, una scelta iniqua e controproducente. Vi è quindi, la necessità di individuare forme di razionalizzazione che siano concretamente praticabili senza indurre costi ulteriori e/o lungaggini dannose per gli utenti dei servizi. Non ha molto senso "burocratizzare" le spese di limitato importo, CHE UN ENTE POTREBBE EFFETTUARE RAPIDAMENTE IN BASE ALL'ARTICOLO 36 DEL d.lgs. 50/2016 ( Nuovo CODICE DEI CONTRATTI) E NON SECONDO LE LINEE GUIDE DELL’ANAC, che comportano solo ed unicamente lungaggine amministrative. Comiziano, lì 30 maggio 2016 Ing. Franco Giuseppe Nappi Responsabile dell’Ufficio Tecnico IV Servizio del Comune di Comiziano (NA)