disciplinare contratto affitto azienda bar

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disciplinare contratto affitto azienda bar
DISCIPLINARE CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
BAR - RISTORANTE - TAVOLA CALDA "MONTAGNOLI"
A MADONNA DI CAMPIGLIO
LOCALITA’ MALGA MONTAGNOLI
dal 01 giugno 2012 al 30 aprile 2018
Allegato alla deliberazione del Comitato Amministrativo n. 35 di data 24 febbraio 2012
Sede: Via Roma, 19 – 38070 RAGOLI – TN – tel. 0465/322433 – fax 0465/323123
e.mail [email protected] - sito web : www.regolespinalemanez.it
C.F. 00324520220 – P.IVA 00159040229
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1. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez assegna a ************************ la gestione
dell’azienda Bar-Ristorante-Tavola calda "Montagnoli" di sua proprietà, sita in Madonna di Campiglio,
località "Malga Montagnoli", per la durata di anni cinque e mesi undici, a decorrere dal 01 giugno 2012
al 30 aprile 2018 affittando, oltre che i locali risultanti dall’elaborato grafico allegato (Elaborato grafico
Planimetrie Azienda Bar- Ristorante Tavola Calda Montagnoli), anche le attrezzature descritte
nell'inventario di consegna e quindi l'intera Azienda.
2. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez assegna al gestore dell’azienda in locazione (senza
canone aggiuntivo), tre stanze, uno ripostiglio e due bagni in p.ed. 116 in C.C. Ragoli II parte, località
Montagnoli (come raffigurato in Elaborato grafico Planimetrie Azienda Bar- Ristorante Tavola Calda
Montagnoli) per le stagioni invernali dal 01.10.2012 al 31.05.2013, dal 01.10.2013 al 31.05.2014, dal
01.10.2014 al 31.05.2015, dal 01.10.2015 al 31.05.2016, dal 01.10.2016 al 31.05.2017, dal
01.10.2017 al 30.04.2018. La locazione di cui al presente articolo scadrà di diritto il 30.04.2018 senza
bisogno di disdetta alcuna. La locazione ha carattere precario e può essere in qualsiasi momento
revocata per interesse pubblico sopravvenuto. L’immobile di cui al presente articolo è locato
esclusivamente per uso familiare e per i dipendenti del gestore dell’azienda, con divieto al conduttore
di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente tale uso. E’ assolutamente vietato ogni uso
avente natura alberghiera. E’ altresì vietata la sublocazione, sia parziale che totale, anche se gratuita
sotto forma di comodato, e la cessione del contratto. La violazione del presente patto produce
l’automatica risoluzione della locazione ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
Sono a carico del gestore dell’azienda, con specifico riferimento alla p.ed.116 tutti gli oneri accessori,
e quant’altro previsto dalla legge e dalle consuetudini. Sono a carico del gestore tutte le spese relative
al riscaldamento, fornitura dell’acqua e depurazione, dell’energia elettrica ed eventuali ulteriori utenze,
nonché la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature antincendio. A titolo
esemplificativo, non esaustivo delle attività di manutenzione ordinaria a carico del gestore:
manutenzione mezzi di estinzione (antincendio) con eventuali ricariche degli stessi (attualmente due
estintori); manutenzione e pulizia caldaia e pulizia camino caldaia (in autunno pima dell’inizio della
stagione invernale), svuotamento e riempimento impianto idrico; oneri relativi all’utenza elettrica, da
contatore generale, per il periodo stagionale di utilizzo, carico e contabilizzazione gasolio per il
periodo stagionale di utilizzo, rilevazione e pagamento acqua per il periodo stagionale di utilizzo.
3. Il corrispettivo della presente affittanza viene stabilito ed accettato nel canone annuo complessivo di
Euro ****************** + IVA. A partire dal secondo anno di affitto (01.06.2013) detto importo annuo
verrà rivalutato con l’indice ISTAT dell'anno precedente (100% dell'incremento nazionale del costo
della vita con base il mese di marzo). Detto importo si riferisce: per il 70% per l'affitto dei locali e il
30% per l'affitto dei mobili e delle attrezzature dell'Azienda Bar-Ristorante-Tavola calda "Montagnoli".
Il canone è soggetto ad IVA.
Il canone succitato dovrà essere corrisposto in rate anticipate con le seguenti scadenze e modalità:
per il primo anno entro il 01.09.2012 e 31.01.2013 (due rate di eguale importo pari,
complessivamente, al prezzo di aggiudicazione + IVA), per gli anni successivi entro il 01.08 e 01.02
(due rate di eguale importo pari, complessivamente, all’importo annuo corrisposto l’anno precedente +
aggiornamento ISTAT + IVA); per gli undici mesi finali entro il 01.08.2017 e 01.02.2018 (11/12
dell’importo corrisposto l’anno precedente comprensivo di nuovo aggiornamento ISTAT + IVA da
versarsi per 6/12 entro il 01.08.2017 per 5/12 entro il 01.02.2018).
Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del
conduttore di qualsiasi specie e natura. In caso di ritardo nei pagamenti ed indipendentemente dalla
facoltà della Comunità delle Regole di avvalersi della risoluzione del contratto, l’affittuario sarà tenuto
al pagamento degli interessi moratori nella misura pari all’Euribor a sei mesi base 365 (rilevato alla
data in cui sarebbe stato dovuto il pagamento) maggiorato del 5%, a decorrere dalle singole scadenze
e fino al saldo effettivo. La Comunità delle Regole potrà, ove lo ritenga opportuno, prelevare i
corrispettivi azionando la fideiussione di cui al successivo articolo. L’unica prova dei pagamenti
saranno le quietanze rilasciate dal proprietario.
4. Dovrà essere depositata prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione o fideiussione bancaria
infruttifera idonea, come previsto dal bando di gara, pari a due annualità del canone offerto
comprensivo di IVA, contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta della Comunità
delle Regole di Spinale e Manez e senza possibilità di opporre eccezione di qualsivoglia natura da
parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello del rilascio
dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento delle utenze, del pagamento del canone alle
scadenze previste. La garanzia prestata dovrà avere efficacia fino all'avvenuto accertamento dal parte
della Comunità delle Regole del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte
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dell’affittuario, e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata da parte della Comunità
medesima.
La fideiussione dovrà garantire il corretto adempimento da parte dell’affittuario di ogni obbligo
contrattualmente assunto anche relativo al pagamento di penali e conseguentemente anche il ristoro
di qualsiasi tipologia di danno consequenziale a condotte inadempienti dell’affittuario stesso nelle
more del rapporto contrattuale, nonché qualsiasi diversa tipologia di danno subito dalla Comunità
delle Regole di Spinale e Manez in conseguenza della risoluzione del contratto.
Qualora nel corso del rapporto il proprietario, in dipendenza di inadempimenti contrattuali
dell’affittuario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste in contratto, dovesse azionare la fideiussione,
questa dovrà essere reintegrata nell’importo originario garantito entro 10 giorni dalla relativa richiesta
da parte della Comunità.
Su richiesta dell'affittuario, e in mancanza di specifici inadempimenti da parte di questo, il proprietario
acconsentirà per iscritto che l'importo della fideiussione venga ridotto annualmente, a partire dal
termine del secondo anno di contratto (31.05.2014) in ragione di 1/8 dell’importo iniziale della
fideiussione. Lo svincolo dell'ultima tranche avverrà solamente a seguito del constatato adempimento
da parte dell'affittuario degli obblighi tutti sullo stesso gravanti ivi compresi gli obblighi derivanti a
seguito della scadenza del contratto e previa sottoscrizione dell'inventario conclusivo ad opera delle
parti.
L’affittuario deve gestire l’azienda in modo da conservarne l’efficienza dell’organizzazione e degli
impianti. Tutte le spese di ordinaria manutenzione dell'azienda affittata rimangono a carico
dell'affittuario. Le spese di straordinaria manutenzione rimangono a carico del proprietario. A titolo non
esaustivo delle fattispecie configurabili, nell’elaborato “Ripartizione spese tra affittuario e proprietario”
sono state elencate le principali spese con l’indicazione della relativa attribuzione. Le spese non
elencate verranno suddivise applicando il principio generale sopra descritto di suddivisione delle
spese fra gestore (spese per manutenzioni ordinarie) e proprietario (spese per manutenzioni
straordinarie).
La manutenzione delle apparecchiature deve essere effettuate dal gestore secondo le modalità
contrattuali e quanto previsto dal “Testo Unico per la Sicurezza”.
Tutti i controlli periodici, gli interventi di manutenzione, le verifiche, l’informazione e formazione del
personale a cura e responsabilità del datore di lavoro, dovranno essere annotati sul “Registro della
Sicurezza e dei Controlli” (tenuto obbligatoriamente in azienda), chiedendo di inviarcene copia per
conoscenza, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di verificare le manutenzioni ordinarie svolte
per il corretto mantenimento della struttura.
Rimangono a carico dell’affittuario anche: i costi e gli oneri dovuti al cattivo funzionamento e/o rottura
delle apparecchiature e/o impianti conseguente ad incuria nell’utilizzo e/o cattiva/mancata
manutenzione; i costi e gli oneri di riparazione e/o di ripristino di eventuali danni alle strutture/immobili
e loro contenuti dovuti ad incuria nell’utilizzo e/o cattiva manutenzione.
Competeranno all'affittuario anche le e spese di pubblicità, diritti SIAE, le imposte per la gestione del
locale, spese per personale, asporto immondizie, riscaldamento, luce, acqua, depurazione, telefono,
ecc. I contratti relativi alle utenze elettriche (compresa quella della stazione di pompaggio dell’acqua
all’opera di presa Nube d’Argento) e telefoniche, dovranno essere intestati all'affittuario a proprie
spese.
Deve essere presentata in copia alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez, prima della
consegna dell’azienda, idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio connesso alla
gestione del locale (Responsabilità civile verso i terzi, furto, ecc.) con un massimale pari ad almeno
€2.000.000,00.= (Euro duemilioni/00). L'idoneità della polizza dovrà essere approvata dal Presidente.
Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al proprietario prima della consegna dell’azienda.
E’ riconosciuto al proprietario il più ampio diritto di controllo in ordine alla consistenza e manutenzione
dell’Azienda affittata. A tale scopo il proprietario si riserva il diritto di visitare o far visitare in ogni
momento da persone di sua fiducia i locali ceduti in gestione e farvi eseguire direttamente, a spese
dell’affittuario, previa diffida scritta e decorso il termine di giorni 30, tutte quelle opere a carico
dell’affittuario, che non siano state eseguite tempestivamente; a tal fine il proprietario potrà avvalersi
della fideiussione di cui al precedente articolo.
L'affittuario assume l'obbligo di gestire, in nome e per conto proprio, o tramite un preposto, l'azienda
oggetto del presente disciplinare, di non subaffittare e di non cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto
forma oggetto del presente contratto di affitto, sotto forma alcuna incluso il mandato, né associare
persona alcuna o ente nella gestione e a non procurare in alcun modo variazioni alle autorizzazioni,
senza l'esplicita preventiva consenso scritto del Comitato Amministrativo della Comunità. Parimenti
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l’affittuario non potrà chiedere il trasferimento dell’esercizio né la volturazione a terzi delle
autorizzazioni, né rinunciare alle stesse. Se durante la vigenza del contratto di affitto, e previo
consenso scritto del proprietario, l’affittuario dovesse ottenere l’ampliamento delle autorizzazioni a lui
temporaneamente intestate o la concessione di nuove autorizzazioni a fine affitto dovrà prestarsi a
volturare sia le autorizzazioni ampliate che le nuove autorizzazioni senza pretendere corrispettivo o
indennità alcuna dal proprietario.
Allo scadere del contratto di affitto, tutte le autorizzazioni dovranno essere riconsegnate al Presidente,
che provvederà alla reintestazione a suo nome.
10. Se l’affittuario, anche dopo la conclusione del contratto, non dovesse ottenere l’intestazione delle
autorizzazioni, o dovesse perdere i requisiti morali o professionali previsti di sensi di legge o del
bando di gara, la Comunità delle Regole ha la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare al
secondo classificato, senza che il precedente affittuario possa richiedere il risarcimento dei danni. La
Comunità delle Regole si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno in relazione alla
risoluzione del contratto.
11. Alla scadenza del contratto di affitto non potrà essere preteso alcun indennizzo per migliorie o
incrementi nell'attività dell'azienda o nell'avviamento; tutti i beni sono consegnati in normale stato di
funzionalità e dovranno quindi essere ripristinati e/o riconsegnati nella medesima condizione salvo il
normale deperimento dovuto ad un corretto uso. Nessuna variazione, addizione, miglioria ecc., potrà
essere opposta alla parte proprietario se non autorizzata per iscritto; comunque le parti si danno
reciprocamente atto che ogni miglioria apportata dall'affittuario non potrà formare oggetto di richiesta
di rimborso o indennizzo intendendosi le opere acquistate all'azienda per iniziativa dell'affittuario.
12. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, a suo giudizio insindacabile, si riserva la possibilità di
risolvere il contratto in ogni tempo, in presenza di cattiva conduzione, di episodi di carattere penale,
del mancato rispetto delle clausole contrattuali e per pubblico interesse, con preavviso scritto
raccomandato di mesi tre. In ogni caso le Regole si riservano la facoltà, indipendentemente dalla
scadenza pattuita, di pretendere il rilascio del bene immobile ricompreso nell’Azienda affittata per
esigenze dipendenti dai vincoli cui, ai sensi della L.P. 12/1960 e dello Statuto, il predetto immobile è
sottoposto, senza che in tal caso l’affittuario possa accampare diritti ad indennità o risarcimenti a titolo
alcuno per la conseguente anticipata risoluzione del contratto d’affitto dell’Azienda.
13. Alla scadenza del contratto di affitto, senza necessità di disdetta, dovrà essere lasciato libero
l'immobile da persone e cose, con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimento di sorta. In caso di
mancato rilascio dell'Azienda nei termini previsti dal presente contratto la Comunità delle Regole di
Spinale e Manez incamererà a titolo di penale l'importo della fideiussione ancora non svincolato;
ferma restando la risarcibilità degli ulteriori danni che dovessero manifestarsi in relazione alla
mancata riconsegna nei termini.
14. Il gestore s'impegna a tenere costantemente visibile al pubblico il listino prezzi delle consumazioni,
che dovrà essere pure preventivamente comunicato all’Amministrazione della Comunità delle Regole
di Spinale e Manez.
15. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere controfirmato dalla parti, previa verifica in
contraddittorio, apposito inventario relativo alle attrezzature ed arredi presenti nell’immobile. Alla
consegna dell’immobile, delle attrezzature e degli arredi, verrà redatto apposito verbale di consegna
appositamente sottoscritto delle parti. L’inventario verrà costantemente aggiornato e controfirmato
dalle parti da ultimo anche in occasione della riconsegna del locale.
16. L'affittuario si impegna a mantenere la destinazione economica dell'Azienda a Bar-Ristorante-Tavola
calda. Anche la più attenta pulizia dei pavimenti e degli arredi dovrà essere curata dall'affittuario.
Particolare cura dovrà osservarsi per quanto attiene il decoro interno ed esterno dell'immobile con
assoluto divieto di depositare materiale al di fuori dei locali magazzini. E’ assolutamente vietato
depositare materiali di qualsiasi genere all’interno della recinzione di protezione del deposito GPL, nel
locale centrale termica, nel locale gruppo elettrogeno e nel locale dove è presente l’autoclave
antincendio.
17. Si prende atto che tra i beni componenti l’Azienda affittata vi è anche la p.ed. 93 in C.C. Ragoli II
parte, bene, questo, soggetto ai vincoli di cui all’art. 1 L.P. 28/10/1960, n.12 ed all’art. 1 dello Statuto
comunitario approvato dall’Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez
nella seduta dell’08/02/1964 e successive modifiche.
18. L’affittuario prende atto espressamente che l’approvvigionamento idrico è effettuato dal basso
azionando un’elettropompa che preleva l’acqua dall’acquedotto comunale.
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E’ inoltre presente un collegamento idrico dall’acquedotto sul Comune di Pinzolo all’opera di presa
dove è presente la pompa di adduzione acqua al Montagnoli (tale condotta è stato predisposto per
poter attingere acqua anche in periodi di particolare siccità).
L’affittuario prende atto che è tenuto alla manutenzione ordinaria agli organi idraulici d’intercettazione
e regolazione presenti lungo la linea di alimentazione nei seguenti tratti: tra il pozzetto
d’intercettazione acquedotto del Comune di Pinzolo e l’opera di presa Nube d’Argento, all’interno
dell’opera di presa Nube d’Argento, all’interno della camera di manovra del deposito al Montagnoli,
lungo la linea di collegamento dal vascone all’azienda Montagnoli.
L’affittuario prende atto che è tenuto alla manutenzione ordinaria anche dell’elettropompa posta
all’opera di presa Nube d’Argento.
Gli oneri (comprese le operazioni necessarie per garantire l’approvvigionamento) e le spese connesse
alle utenze idriche sono a totale carico dell’affittuario.
Rimangono a carico dell’affittuario i costi e gli oneri dovuti a qualsiasi rottura conseguente ad incuria
nella manutenzione e/o al mancato svuotamento dall’acqua delle tubazioni, lungo tutta la linea di
alimentazione, nei periodi caratterizzati da temperature rigide.
La Comunità delle Regole non risponde per l’eventuale carenza dell’approvvigionamento idrico.
L’affittuario prende atto espressamente che la medesima pompa e linea di alimentazione, forniscono
l’acqua pure all’edifico malga Montagnoli al quale dovrà essere garantito l’approvvigionamento idrico.
19. L'affittuario si impegna a gestire con il dovuto impegno l'azienda predetta, nonché a mantenerne
l'efficienza e l'integrità di esercizio. E’ fatto divieto all’affittuario di svolgere attività di pizzeria di cui
all’art.2, comma 1, lettera a), n.3 della L.P. n.9 del 14 luglio 2000. L’affittuario prende atto che in caso
di inosservanza di tali obblighi la Comunità potrà far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 Codice Civile.
L'affittuario si impegna a proporre agli ospiti, sia nel periodo estivo che invernale, pietanze tradizionali
della cucina trentina garantendo almeno una proposta giornaliera di menù trentino (primo piatto,
secondo e dessert). L’affittuario si impegna a proporre nell’esercizio un’atmosfera calda ed
accogliente, anche in sintonia con la struttura ed arredamento dei locali, che deve improntarsi alla
valorizzazione della ristorazione trentina e dei prodotti tipici del territorio.
20. L’affittuario si impegna a comunicare al proprietario, al Comune di Pinzolo ed al Comune di Ragoli
l’ammontare dell’approvvigionamento idrico annuale per gli adempimenti di competenza. L’affittuario
si impegna anche ad effettuare la manutenzione del contatore per la fognatura.
21. L’affittuario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza, in particolare dal Testo Unico D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., “effettuando la regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza”.
In relazione agli impianti, il gestore, a mezzo di propri tecnici/ditte specialistiche di fiducia, provvederà
a far effettuare le verifiche e manutenzioni dell’impianto termico di riscaldamento (almeno una volta
all’anno), compresa la pulizia delle canne fumarie (almeno una volta all’anno), dei mezzi e sistemi di
estinzione (antincendio) con eventuali ricariche degli stessi (almeno due volte all’anno), dell’impianto
elettrico antincendio e di rilevazione gas - fumi (almeno due volte all’anno), dell’impianto elettrico
generale (almeno una volta all’anno e controllo messa a terra ogni due anni), del generatore di
corrente (almeno una volta all’anno), dell’impianto di aerazione e termoventilazione della cucina e
delle sale (almeno una volta all’anno), pulizie e controllo motori refrigeranti (almeno una volta
all’anno), sostituzione lampade UV al servizio del debaterizzatore (almeno ogni due anni), prova e
manutenzione pompa di alimentazione idrica (almeno una volta all’anno), prova e manutenzione
pompa autoclave antincendio (almeno due volte all’anno), o con frequenza ulteriore se stabilita dalle
vigenti normative o necessaria al fine del mantenimento in efficienza degli stessi impianti.
L’affittuario si impegna ad annotate tali manutenzioni/operazioni sul “Registro della Sicurezza e dei
Controlli” (tenuto obbligatoriamente in azienda) ed a inviare copia per conoscenza, entro il 30
settembre di ogni anno agli uffici della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.
L’affittuario si impegna, altresì, a non apportare variazioni non autorizzate alle condizioni di sicurezza
della struttura e degli impianti (come definite in particolare nel certificato di prevenzione incendi) e
pertanto anche a non modificare la consistenza dei depositi di GPL e gasolio.
In riferimento alle attrezzature presenti all’interno dell’azienda, le medesime saranno affittate nello
stato di fatto in cui si trovano; spetterà al gestore la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza
dei lavoratori; il gestore si assume fin da ora ogni conseguente responsabilità in materia di sicurezza
dei lavoratori.
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23.L’affittuario dovrà predisporre la formazione e addestramento del personale per l’attivazione in caso di
emergenza. In particolare, considerato che l’immobile, vista la sua ubicazione, non è raggiungibile dai
mezzi di soccorso, è necessario che il personale incaricato alla lotta antincendio sia a conoscenza
delle manovre da compiere per l’intercettazione degli impianti (impianto elettrico, adduzione GPL,
adduzione gasolio, per quanto riguarda le leve a strappo ecc.) ed attivazione degli impianti di
protezione attiva.
L’affittuario dovrà avere particolare cura nell’evitare che l’accesso ai dispositivi antincendio non sia
limitato da attrezzature o materiali di alcun genere.
24.L’affittuario è responsabile di eventuali danni alla struttura conseguenti alla mancata rimozione della
neve dalla copertura. L’affittuario dovrà provvedere alla rimozione della neve dalla copertura, tramite
soggetti adeguatamente formati, utilizzando i necessari accorgimenti al fine di garantire l’incolumità
degli operatori e dei terzi.
25. La diffusione della musica, all’interno ed all’esterno dei locali, dovrà essere rispettosa dei limiti e
condizioni di misura previste dalle normative regolanti la materia. Il gestore si impegna, inoltre, a non
arrecare disturbo al pubblico con la diffusione della musica.
26. L’affittuario si impegna a non esporre cartelli pubblicitari, od altre forme di pubblicità, né all’interno né
all’esterno dei locali, salvo diversa specifica autorizzazione da parte del Comitato Amministrativo della
Comunità delle Regole. Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate dal Comitato Amministrativo a
proprio insindacabile giudizio.
27. L’affittuario si impegna a non svolgere manifestazioni o intrattenimenti di qualsiasi genere senza aver
ottenuto la preventiva autorizzazione della Comunità delle Regole. Le eventuali autorizzazioni
saranno rilasciate dal Comitato Amministrativo a proprio insindacabile giudizio.
28. L’affittuario si impegna a rispettare le normative esistenti a disciplina della gestione e smaltimento dei
rifiuti ed a curare la differenziazione degli stessi.
29. L’affittuario si impegna a consentire i lavori di miglioria eventualmente decisi dalla Comunità, senza
poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.
30. In ogni caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al conduttore, questi sarà obbligato a
corrispondere alla Comunità delle Regole, a titolo di penale, una somma pari all’importo del canone
annuo d’aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore, con rinuncia da parte
dell’affittuario al potere di chiedere la riduzione della penale.
31. La riscossione della penale verrà effettuata decorsi 7 giorni dalla comunicazione della volontà della
Comunità delle Regole di risolvere il contratto stipulato, mediante escussione della fideiussione
costituita dall’affittuario. La Comunità delle Regole si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un
ulteriore periodo di anni 3 (tre) ferme restando le condizioni economico-giuridiche fra le parti
sottoscritte. La Comunità delle Regole stabilirà l’eventuale proroga del contratto con formale
provvedimento del Comitato Amministrativo.
32. Tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, valori
bollati, competenze notaio, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’affittuario.
33. L’affittuario dichiara di aver preso visione dell’avviso di gara e del presente disciplinare, compresi gli
allegati, e di accettarne tutte le disposizioni e condizioni.
Il/la
sottoscritto/a
_______________________________
nella
sua
qualità
di
_________________________________________ accetta incondizionatamente il presente disciplinare
che formerà parte del contratto d'affitto d'Azienda o suo allegato.
Data_________________________
Il/la
sottoscritto/a
Firma _________________________
_______________________________
nella
sua
qualità
di
____________________________________ dichiara di aver esaminato ad una ad una tutte le clausole
del presente disciplinare, e di averle specificatamente approvate anche ai sensi e per gli effetti dell'articoli
1341 e 1342 del Codice Civile.
Data_________________________
Firma _________________________
Il disciplinare compresi i relativi allegati (planimetrie foglio 1 e 2 e ripartizione spese tra affittuario e proprietario),
dovranno essere sottoscritti per accettazione ed inseriti, a pena di esclusione, direttamente nel plico d’invio.
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