disciplinare contratto affitto azienda bar
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disciplinare contratto affitto azienda bar
DISCIPLINARE CONTRATTO AFFITTO AZIENDA BAR - RISTORANTE - TAVOLA CALDA "MONTAGNOLI" A MADONNA DI CAMPIGLIO LOCALITA’ MALGA MONTAGNOLI dal 01 giugno 2012 al 30 aprile 2018 Allegato alla deliberazione del Comitato Amministrativo n. 35 di data 24 febbraio 2012 Sede: Via Roma, 19 – 38070 RAGOLI – TN – tel. 0465/322433 – fax 0465/323123 e.mail [email protected] - sito web : www.regolespinalemanez.it C.F. 00324520220 – P.IVA 00159040229 Montagnoli 2012-2018 1 1. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez assegna a ************************ la gestione dell’azienda Bar-Ristorante-Tavola calda "Montagnoli" di sua proprietà, sita in Madonna di Campiglio, località "Malga Montagnoli", per la durata di anni cinque e mesi undici, a decorrere dal 01 giugno 2012 al 30 aprile 2018 affittando, oltre che i locali risultanti dall’elaborato grafico allegato (Elaborato grafico Planimetrie Azienda Bar- Ristorante Tavola Calda Montagnoli), anche le attrezzature descritte nell'inventario di consegna e quindi l'intera Azienda. 2. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez assegna al gestore dell’azienda in locazione (senza canone aggiuntivo), tre stanze, uno ripostiglio e due bagni in p.ed. 116 in C.C. Ragoli II parte, località Montagnoli (come raffigurato in Elaborato grafico Planimetrie Azienda Bar- Ristorante Tavola Calda Montagnoli) per le stagioni invernali dal 01.10.2012 al 31.05.2013, dal 01.10.2013 al 31.05.2014, dal 01.10.2014 al 31.05.2015, dal 01.10.2015 al 31.05.2016, dal 01.10.2016 al 31.05.2017, dal 01.10.2017 al 30.04.2018. La locazione di cui al presente articolo scadrà di diritto il 30.04.2018 senza bisogno di disdetta alcuna. La locazione ha carattere precario e può essere in qualsiasi momento revocata per interesse pubblico sopravvenuto. L’immobile di cui al presente articolo è locato esclusivamente per uso familiare e per i dipendenti del gestore dell’azienda, con divieto al conduttore di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente tale uso. E’ assolutamente vietato ogni uso avente natura alberghiera. E’ altresì vietata la sublocazione, sia parziale che totale, anche se gratuita sotto forma di comodato, e la cessione del contratto. La violazione del presente patto produce l’automatica risoluzione della locazione ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. Sono a carico del gestore dell’azienda, con specifico riferimento alla p.ed.116 tutti gli oneri accessori, e quant’altro previsto dalla legge e dalle consuetudini. Sono a carico del gestore tutte le spese relative al riscaldamento, fornitura dell’acqua e depurazione, dell’energia elettrica ed eventuali ulteriori utenze, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature antincendio. A titolo esemplificativo, non esaustivo delle attività di manutenzione ordinaria a carico del gestore: manutenzione mezzi di estinzione (antincendio) con eventuali ricariche degli stessi (attualmente due estintori); manutenzione e pulizia caldaia e pulizia camino caldaia (in autunno pima dell’inizio della stagione invernale), svuotamento e riempimento impianto idrico; oneri relativi all’utenza elettrica, da contatore generale, per il periodo stagionale di utilizzo, carico e contabilizzazione gasolio per il periodo stagionale di utilizzo, rilevazione e pagamento acqua per il periodo stagionale di utilizzo. 3. Il corrispettivo della presente affittanza viene stabilito ed accettato nel canone annuo complessivo di Euro ****************** + IVA. A partire dal secondo anno di affitto (01.06.2013) detto importo annuo verrà rivalutato con l’indice ISTAT dell'anno precedente (100% dell'incremento nazionale del costo della vita con base il mese di marzo). Detto importo si riferisce: per il 70% per l'affitto dei locali e il 30% per l'affitto dei mobili e delle attrezzature dell'Azienda Bar-Ristorante-Tavola calda "Montagnoli". Il canone è soggetto ad IVA. Il canone succitato dovrà essere corrisposto in rate anticipate con le seguenti scadenze e modalità: per il primo anno entro il 01.09.2012 e 31.01.2013 (due rate di eguale importo pari, complessivamente, al prezzo di aggiudicazione + IVA), per gli anni successivi entro il 01.08 e 01.02 (due rate di eguale importo pari, complessivamente, all’importo annuo corrisposto l’anno precedente + aggiornamento ISTAT + IVA); per gli undici mesi finali entro il 01.08.2017 e 01.02.2018 (11/12 dell’importo corrisposto l’anno precedente comprensivo di nuovo aggiornamento ISTAT + IVA da versarsi per 6/12 entro il 01.08.2017 per 5/12 entro il 01.02.2018). Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del conduttore di qualsiasi specie e natura. In caso di ritardo nei pagamenti ed indipendentemente dalla facoltà della Comunità delle Regole di avvalersi della risoluzione del contratto, l’affittuario sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura pari all’Euribor a sei mesi base 365 (rilevato alla data in cui sarebbe stato dovuto il pagamento) maggiorato del 5%, a decorrere dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo. La Comunità delle Regole potrà, ove lo ritenga opportuno, prelevare i corrispettivi azionando la fideiussione di cui al successivo articolo. L’unica prova dei pagamenti saranno le quietanze rilasciate dal proprietario. 4. Dovrà essere depositata prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione o fideiussione bancaria infruttifera idonea, come previsto dal bando di gara, pari a due annualità del canone offerto comprensivo di IVA, contenente l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e senza possibilità di opporre eccezione di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento delle utenze, del pagamento del canone alle scadenze previste. La garanzia prestata dovrà avere efficacia fino all'avvenuto accertamento dal parte della Comunità delle Regole del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte Montagnoli 2012-2018 2 5. 6. 7. 8. 9. dell’affittuario, e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata da parte della Comunità medesima. La fideiussione dovrà garantire il corretto adempimento da parte dell’affittuario di ogni obbligo contrattualmente assunto anche relativo al pagamento di penali e conseguentemente anche il ristoro di qualsiasi tipologia di danno consequenziale a condotte inadempienti dell’affittuario stesso nelle more del rapporto contrattuale, nonché qualsiasi diversa tipologia di danno subito dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez in conseguenza della risoluzione del contratto. Qualora nel corso del rapporto il proprietario, in dipendenza di inadempimenti contrattuali dell’affittuario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste in contratto, dovesse azionare la fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell’importo originario garantito entro 10 giorni dalla relativa richiesta da parte della Comunità. Su richiesta dell'affittuario, e in mancanza di specifici inadempimenti da parte di questo, il proprietario acconsentirà per iscritto che l'importo della fideiussione venga ridotto annualmente, a partire dal termine del secondo anno di contratto (31.05.2014) in ragione di 1/8 dell’importo iniziale della fideiussione. Lo svincolo dell'ultima tranche avverrà solamente a seguito del constatato adempimento da parte dell'affittuario degli obblighi tutti sullo stesso gravanti ivi compresi gli obblighi derivanti a seguito della scadenza del contratto e previa sottoscrizione dell'inventario conclusivo ad opera delle parti. L’affittuario deve gestire l’azienda in modo da conservarne l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti. Tutte le spese di ordinaria manutenzione dell'azienda affittata rimangono a carico dell'affittuario. Le spese di straordinaria manutenzione rimangono a carico del proprietario. A titolo non esaustivo delle fattispecie configurabili, nell’elaborato “Ripartizione spese tra affittuario e proprietario” sono state elencate le principali spese con l’indicazione della relativa attribuzione. Le spese non elencate verranno suddivise applicando il principio generale sopra descritto di suddivisione delle spese fra gestore (spese per manutenzioni ordinarie) e proprietario (spese per manutenzioni straordinarie). La manutenzione delle apparecchiature deve essere effettuate dal gestore secondo le modalità contrattuali e quanto previsto dal “Testo Unico per la Sicurezza”. Tutti i controlli periodici, gli interventi di manutenzione, le verifiche, l’informazione e formazione del personale a cura e responsabilità del datore di lavoro, dovranno essere annotati sul “Registro della Sicurezza e dei Controlli” (tenuto obbligatoriamente in azienda), chiedendo di inviarcene copia per conoscenza, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di verificare le manutenzioni ordinarie svolte per il corretto mantenimento della struttura. Rimangono a carico dell’affittuario anche: i costi e gli oneri dovuti al cattivo funzionamento e/o rottura delle apparecchiature e/o impianti conseguente ad incuria nell’utilizzo e/o cattiva/mancata manutenzione; i costi e gli oneri di riparazione e/o di ripristino di eventuali danni alle strutture/immobili e loro contenuti dovuti ad incuria nell’utilizzo e/o cattiva manutenzione. Competeranno all'affittuario anche le e spese di pubblicità, diritti SIAE, le imposte per la gestione del locale, spese per personale, asporto immondizie, riscaldamento, luce, acqua, depurazione, telefono, ecc. I contratti relativi alle utenze elettriche (compresa quella della stazione di pompaggio dell’acqua all’opera di presa Nube d’Argento) e telefoniche, dovranno essere intestati all'affittuario a proprie spese. Deve essere presentata in copia alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez, prima della consegna dell’azienda, idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio connesso alla gestione del locale (Responsabilità civile verso i terzi, furto, ecc.) con un massimale pari ad almeno €2.000.000,00.= (Euro duemilioni/00). L'idoneità della polizza dovrà essere approvata dal Presidente. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al proprietario prima della consegna dell’azienda. E’ riconosciuto al proprietario il più ampio diritto di controllo in ordine alla consistenza e manutenzione dell’Azienda affittata. A tale scopo il proprietario si riserva il diritto di visitare o far visitare in ogni momento da persone di sua fiducia i locali ceduti in gestione e farvi eseguire direttamente, a spese dell’affittuario, previa diffida scritta e decorso il termine di giorni 30, tutte quelle opere a carico dell’affittuario, che non siano state eseguite tempestivamente; a tal fine il proprietario potrà avvalersi della fideiussione di cui al precedente articolo. L'affittuario assume l'obbligo di gestire, in nome e per conto proprio, o tramite un preposto, l'azienda oggetto del presente disciplinare, di non subaffittare e di non cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto del presente contratto di affitto, sotto forma alcuna incluso il mandato, né associare persona alcuna o ente nella gestione e a non procurare in alcun modo variazioni alle autorizzazioni, senza l'esplicita preventiva consenso scritto del Comitato Amministrativo della Comunità. Parimenti Montagnoli 2012-2018 3 l’affittuario non potrà chiedere il trasferimento dell’esercizio né la volturazione a terzi delle autorizzazioni, né rinunciare alle stesse. Se durante la vigenza del contratto di affitto, e previo consenso scritto del proprietario, l’affittuario dovesse ottenere l’ampliamento delle autorizzazioni a lui temporaneamente intestate o la concessione di nuove autorizzazioni a fine affitto dovrà prestarsi a volturare sia le autorizzazioni ampliate che le nuove autorizzazioni senza pretendere corrispettivo o indennità alcuna dal proprietario. Allo scadere del contratto di affitto, tutte le autorizzazioni dovranno essere riconsegnate al Presidente, che provvederà alla reintestazione a suo nome. 10. Se l’affittuario, anche dopo la conclusione del contratto, non dovesse ottenere l’intestazione delle autorizzazioni, o dovesse perdere i requisiti morali o professionali previsti di sensi di legge o del bando di gara, la Comunità delle Regole ha la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare al secondo classificato, senza che il precedente affittuario possa richiedere il risarcimento dei danni. La Comunità delle Regole si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno in relazione alla risoluzione del contratto. 11. Alla scadenza del contratto di affitto non potrà essere preteso alcun indennizzo per migliorie o incrementi nell'attività dell'azienda o nell'avviamento; tutti i beni sono consegnati in normale stato di funzionalità e dovranno quindi essere ripristinati e/o riconsegnati nella medesima condizione salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso. Nessuna variazione, addizione, miglioria ecc., potrà essere opposta alla parte proprietario se non autorizzata per iscritto; comunque le parti si danno reciprocamente atto che ogni miglioria apportata dall'affittuario non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso o indennizzo intendendosi le opere acquistate all'azienda per iniziativa dell'affittuario. 12. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, a suo giudizio insindacabile, si riserva la possibilità di risolvere il contratto in ogni tempo, in presenza di cattiva conduzione, di episodi di carattere penale, del mancato rispetto delle clausole contrattuali e per pubblico interesse, con preavviso scritto raccomandato di mesi tre. In ogni caso le Regole si riservano la facoltà, indipendentemente dalla scadenza pattuita, di pretendere il rilascio del bene immobile ricompreso nell’Azienda affittata per esigenze dipendenti dai vincoli cui, ai sensi della L.P. 12/1960 e dello Statuto, il predetto immobile è sottoposto, senza che in tal caso l’affittuario possa accampare diritti ad indennità o risarcimenti a titolo alcuno per la conseguente anticipata risoluzione del contratto d’affitto dell’Azienda. 13. Alla scadenza del contratto di affitto, senza necessità di disdetta, dovrà essere lasciato libero l'immobile da persone e cose, con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimento di sorta. In caso di mancato rilascio dell'Azienda nei termini previsti dal presente contratto la Comunità delle Regole di Spinale e Manez incamererà a titolo di penale l'importo della fideiussione ancora non svincolato; ferma restando la risarcibilità degli ulteriori danni che dovessero manifestarsi in relazione alla mancata riconsegna nei termini. 14. Il gestore s'impegna a tenere costantemente visibile al pubblico il listino prezzi delle consumazioni, che dovrà essere pure preventivamente comunicato all’Amministrazione della Comunità delle Regole di Spinale e Manez. 15. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere controfirmato dalla parti, previa verifica in contraddittorio, apposito inventario relativo alle attrezzature ed arredi presenti nell’immobile. Alla consegna dell’immobile, delle attrezzature e degli arredi, verrà redatto apposito verbale di consegna appositamente sottoscritto delle parti. L’inventario verrà costantemente aggiornato e controfirmato dalle parti da ultimo anche in occasione della riconsegna del locale. 16. L'affittuario si impegna a mantenere la destinazione economica dell'Azienda a Bar-Ristorante-Tavola calda. Anche la più attenta pulizia dei pavimenti e degli arredi dovrà essere curata dall'affittuario. Particolare cura dovrà osservarsi per quanto attiene il decoro interno ed esterno dell'immobile con assoluto divieto di depositare materiale al di fuori dei locali magazzini. E’ assolutamente vietato depositare materiali di qualsiasi genere all’interno della recinzione di protezione del deposito GPL, nel locale centrale termica, nel locale gruppo elettrogeno e nel locale dove è presente l’autoclave antincendio. 17. Si prende atto che tra i beni componenti l’Azienda affittata vi è anche la p.ed. 93 in C.C. Ragoli II parte, bene, questo, soggetto ai vincoli di cui all’art. 1 L.P. 28/10/1960, n.12 ed all’art. 1 dello Statuto comunitario approvato dall’Assemblea Generale della Comunità delle Regole di Spinale e Manez nella seduta dell’08/02/1964 e successive modifiche. 18. L’affittuario prende atto espressamente che l’approvvigionamento idrico è effettuato dal basso azionando un’elettropompa che preleva l’acqua dall’acquedotto comunale. Montagnoli 2012-2018 4 E’ inoltre presente un collegamento idrico dall’acquedotto sul Comune di Pinzolo all’opera di presa dove è presente la pompa di adduzione acqua al Montagnoli (tale condotta è stato predisposto per poter attingere acqua anche in periodi di particolare siccità). L’affittuario prende atto che è tenuto alla manutenzione ordinaria agli organi idraulici d’intercettazione e regolazione presenti lungo la linea di alimentazione nei seguenti tratti: tra il pozzetto d’intercettazione acquedotto del Comune di Pinzolo e l’opera di presa Nube d’Argento, all’interno dell’opera di presa Nube d’Argento, all’interno della camera di manovra del deposito al Montagnoli, lungo la linea di collegamento dal vascone all’azienda Montagnoli. L’affittuario prende atto che è tenuto alla manutenzione ordinaria anche dell’elettropompa posta all’opera di presa Nube d’Argento. Gli oneri (comprese le operazioni necessarie per garantire l’approvvigionamento) e le spese connesse alle utenze idriche sono a totale carico dell’affittuario. Rimangono a carico dell’affittuario i costi e gli oneri dovuti a qualsiasi rottura conseguente ad incuria nella manutenzione e/o al mancato svuotamento dall’acqua delle tubazioni, lungo tutta la linea di alimentazione, nei periodi caratterizzati da temperature rigide. La Comunità delle Regole non risponde per l’eventuale carenza dell’approvvigionamento idrico. L’affittuario prende atto espressamente che la medesima pompa e linea di alimentazione, forniscono l’acqua pure all’edifico malga Montagnoli al quale dovrà essere garantito l’approvvigionamento idrico. 19. L'affittuario si impegna a gestire con il dovuto impegno l'azienda predetta, nonché a mantenerne l'efficienza e l'integrità di esercizio. E’ fatto divieto all’affittuario di svolgere attività di pizzeria di cui all’art.2, comma 1, lettera a), n.3 della L.P. n.9 del 14 luglio 2000. L’affittuario prende atto che in caso di inosservanza di tali obblighi la Comunità potrà far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. L'affittuario si impegna a proporre agli ospiti, sia nel periodo estivo che invernale, pietanze tradizionali della cucina trentina garantendo almeno una proposta giornaliera di menù trentino (primo piatto, secondo e dessert). L’affittuario si impegna a proporre nell’esercizio un’atmosfera calda ed accogliente, anche in sintonia con la struttura ed arredamento dei locali, che deve improntarsi alla valorizzazione della ristorazione trentina e dei prodotti tipici del territorio. 20. L’affittuario si impegna a comunicare al proprietario, al Comune di Pinzolo ed al Comune di Ragoli l’ammontare dell’approvvigionamento idrico annuale per gli adempimenti di competenza. L’affittuario si impegna anche ad effettuare la manutenzione del contatore per la fognatura. 21. L’affittuario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, in particolare dal Testo Unico D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., “effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza”. In relazione agli impianti, il gestore, a mezzo di propri tecnici/ditte specialistiche di fiducia, provvederà a far effettuare le verifiche e manutenzioni dell’impianto termico di riscaldamento (almeno una volta all’anno), compresa la pulizia delle canne fumarie (almeno una volta all’anno), dei mezzi e sistemi di estinzione (antincendio) con eventuali ricariche degli stessi (almeno due volte all’anno), dell’impianto elettrico antincendio e di rilevazione gas - fumi (almeno due volte all’anno), dell’impianto elettrico generale (almeno una volta all’anno e controllo messa a terra ogni due anni), del generatore di corrente (almeno una volta all’anno), dell’impianto di aerazione e termoventilazione della cucina e delle sale (almeno una volta all’anno), pulizie e controllo motori refrigeranti (almeno una volta all’anno), sostituzione lampade UV al servizio del debaterizzatore (almeno ogni due anni), prova e manutenzione pompa di alimentazione idrica (almeno una volta all’anno), prova e manutenzione pompa autoclave antincendio (almeno due volte all’anno), o con frequenza ulteriore se stabilita dalle vigenti normative o necessaria al fine del mantenimento in efficienza degli stessi impianti. L’affittuario si impegna ad annotate tali manutenzioni/operazioni sul “Registro della Sicurezza e dei Controlli” (tenuto obbligatoriamente in azienda) ed a inviare copia per conoscenza, entro il 30 settembre di ogni anno agli uffici della Comunità delle Regole di Spinale e Manez. L’affittuario si impegna, altresì, a non apportare variazioni non autorizzate alle condizioni di sicurezza della struttura e degli impianti (come definite in particolare nel certificato di prevenzione incendi) e pertanto anche a non modificare la consistenza dei depositi di GPL e gasolio. In riferimento alle attrezzature presenti all’interno dell’azienda, le medesime saranno affittate nello stato di fatto in cui si trovano; spetterà al gestore la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; il gestore si assume fin da ora ogni conseguente responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori. Montagnoli 2012-2018 5 23.L’affittuario dovrà predisporre la formazione e addestramento del personale per l’attivazione in caso di emergenza. In particolare, considerato che l’immobile, vista la sua ubicazione, non è raggiungibile dai mezzi di soccorso, è necessario che il personale incaricato alla lotta antincendio sia a conoscenza delle manovre da compiere per l’intercettazione degli impianti (impianto elettrico, adduzione GPL, adduzione gasolio, per quanto riguarda le leve a strappo ecc.) ed attivazione degli impianti di protezione attiva. L’affittuario dovrà avere particolare cura nell’evitare che l’accesso ai dispositivi antincendio non sia limitato da attrezzature o materiali di alcun genere. 24.L’affittuario è responsabile di eventuali danni alla struttura conseguenti alla mancata rimozione della neve dalla copertura. L’affittuario dovrà provvedere alla rimozione della neve dalla copertura, tramite soggetti adeguatamente formati, utilizzando i necessari accorgimenti al fine di garantire l’incolumità degli operatori e dei terzi. 25. La diffusione della musica, all’interno ed all’esterno dei locali, dovrà essere rispettosa dei limiti e condizioni di misura previste dalle normative regolanti la materia. Il gestore si impegna, inoltre, a non arrecare disturbo al pubblico con la diffusione della musica. 26. L’affittuario si impegna a non esporre cartelli pubblicitari, od altre forme di pubblicità, né all’interno né all’esterno dei locali, salvo diversa specifica autorizzazione da parte del Comitato Amministrativo della Comunità delle Regole. Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate dal Comitato Amministrativo a proprio insindacabile giudizio. 27. L’affittuario si impegna a non svolgere manifestazioni o intrattenimenti di qualsiasi genere senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Comunità delle Regole. Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate dal Comitato Amministrativo a proprio insindacabile giudizio. 28. L’affittuario si impegna a rispettare le normative esistenti a disciplina della gestione e smaltimento dei rifiuti ed a curare la differenziazione degli stessi. 29. L’affittuario si impegna a consentire i lavori di miglioria eventualmente decisi dalla Comunità, senza poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno. 30. In ogni caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al conduttore, questi sarà obbligato a corrispondere alla Comunità delle Regole, a titolo di penale, una somma pari all’importo del canone annuo d’aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore, con rinuncia da parte dell’affittuario al potere di chiedere la riduzione della penale. 31. La riscossione della penale verrà effettuata decorsi 7 giorni dalla comunicazione della volontà della Comunità delle Regole di risolvere il contratto stipulato, mediante escussione della fideiussione costituita dall’affittuario. La Comunità delle Regole si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore periodo di anni 3 (tre) ferme restando le condizioni economico-giuridiche fra le parti sottoscritte. La Comunità delle Regole stabilirà l’eventuale proroga del contratto con formale provvedimento del Comitato Amministrativo. 32. Tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, valori bollati, competenze notaio, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’affittuario. 33. L’affittuario dichiara di aver preso visione dell’avviso di gara e del presente disciplinare, compresi gli allegati, e di accettarne tutte le disposizioni e condizioni. Il/la sottoscritto/a _______________________________ nella sua qualità di _________________________________________ accetta incondizionatamente il presente disciplinare che formerà parte del contratto d'affitto d'Azienda o suo allegato. Data_________________________ Il/la sottoscritto/a Firma _________________________ _______________________________ nella sua qualità di ____________________________________ dichiara di aver esaminato ad una ad una tutte le clausole del presente disciplinare, e di averle specificatamente approvate anche ai sensi e per gli effetti dell'articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Data_________________________ Firma _________________________ Il disciplinare compresi i relativi allegati (planimetrie foglio 1 e 2 e ripartizione spese tra affittuario e proprietario), dovranno essere sottoscritti per accettazione ed inseriti, a pena di esclusione, direttamente nel plico d’invio. Montagnoli 2012-2018 6