Onoranze funebri
Transcript
Onoranze funebri
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO , TURISMO COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO TIPO ANNO NUMERO REG.PG/ 2012/265753 DEL 13/11/2012 ALLE CCIAA AI COMPONENTI DELLA CRA DELL’EMILIA-ROMAGNA ALLA CNA COMITATO REGIONALE VIA RIMINI, 7 40128 BOLOGNA ALLA CONFARTIGIANATO VIA LUDOVICO BERTI 7 40131 BOLOGNA FEDERLIBERE CLAAI E.R. VIA BEGARELLI, 31 41100 MODENA ALLA FED. REG. CASA STRADA FARNESINA,106 29100 PIACENZA Oggetto: Parere in merito all’attività di onoranze funebri La Commissione Regionale per l’Artigianato, esaminata la questione di cui all’oggetto nella seduta del 22/10/2012, espone quanto segue: Gestione Commissione Regionale Artigianato N° IT 231513 L’is Viale A. Moro 44 40127 Bologna Email:[email protected] PEC: [email protected] tel 051.527.6425-23 fax 051.527.6533 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. a uso interno: DP/_______/__________ Classif.|________| |_______|_______|_______|_______|_______| Fasc. |_______|________|_______| L’attività di onoranze funebri consiste nell’offerta di un servizio che cumula da un lato la fornitura di varie prestazioni (trasporti funebri, allestimento camere ardenti e addobbi in occasione di funerali, disbrigo pratiche amministrative ecc.), dall’altro la vendita commerciale di articoli inerenti l’attività, o per meglio dire, connessi necessariamente con la fornitura del servizio stesso (fornitura di casse mortuarie e altri articoli funebri). In quest’ottica si può ben dire che l’attività di onoranze funebri è iscrivibile all’Albo Artigiani come prestazione di servizi: infatti come già chiarito da questa Commissione con parere del 14/4/2004: “Lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un titolare d'impresa artigiana è ammissibile solo quando può dirsi attinente all'attività principale dell'impresa, ossia solo quando è riconducibile per affinità ed assimilazione all'attività principale” senza pertanto che l’impresa perda i requisiti artigiani già in essere, relativamente all’attività principale. Ciò a condizione che il tempo lavorativo dedicato dall’impresa all’attività artigiana di servizio sia maggiore rispetto a quello prestato per l’attività commerciale, criterio che prevale su quello del mero fatturato dell’una o dell’altra tipologia dell’attività. Il Presidente della CRA Sergio Giuffredi