il servizio di pubblica illuminazione
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il servizio di pubblica illuminazione
I quaderni di Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali Direzione scientifica di: E. D'Aristotile 9 Settembre 2013 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Maria Cristina Colombo Supplemento del periodico telematico www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9 - Settembre 2013 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO I quaderni di Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali Direzione scientifica di: E. D'Aristotile IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Maria Cristina Colombo Supplemento del periodico telematico www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB N. 9 – Settembre 2013 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO L’autrice Maria Cristina Colombo - Avvocato amministrativista – E’ specializzata in Diritto Urbanistico e dei Lavori Pubblici, autore di numerose pubblicazioni in materia – Docente al MAC presso il Politecnico di Milano QUADERNI DI PAWEB Approfondimenti di contabilità e gestione degli Enti Locali Supplemento mensile del periodico telematico www.paweb.it Direttore Scientifico E. D’ARISTOTILE Proprietario editore CEL Servizi s.r.l. Via Ognissanti,17 – 66100 Chieti www.paweb.it - e mail: [email protected] Tutti i diritti sono riservati Riproduzione vietata Questo numero è stato chiuso in redazione il 20 settembre 2013 I testi dei provvedimenti pubblicati nel presente Quaderno non sono ufficiali. Per gli atti normativi, l’unico testo che fa fede è quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio elaborato e di eventuali diritti di terzi. Per eventuali collaborazioni e/o/ contributi scrivere [email protected] www.paweb.it IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 1 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 1. Introduzione .............................................................................................................................3 2. Inquadramento normativo: la qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale ..............................................................................................................3 3. La posizione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici..............................................5 4. Le modalità di affidamento del servizio dopo l'abrogazione dell'art. 4 D.L. 138/2011......6 5. Il nodo del riscatto degli impianti prima di procedere a nuova gara ...............................11 6. L'applicazione dei PAES nell'ambito della pubblica amministrazione ............................13 7. Tavole sinottiche sull'evoluzione normativa in tema di servizi pubblici locali...............14 8. Orientamenti giurisprudenziali e dell'AVCP .......................................................................17 8.1 Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza 2 settembre 2013 n. 4339 .....................................17 8.2 Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza 24 agosto 2004 n. 5572 ........................................20 8.3 TAR Lombardia - Brescia Sez. I, Sentenza 27 dicembre 2007 n. 1373 ...........................21 8.4 TAR Lombardia - Brescia Sez. II, Sentenza 15 gennaio 2013 n. 30.................................26 8.5 Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza 25 novembre 2010 n. 8232 ...................................30 8.6 AVCP, Parere n. 128 del 5 novembre 2009 ......................................................................33 8.7 AVCP, Delibera n. 110 del 19 dicembre 2012...................................................................36 8.8 AVCP, Parere n. 5 del 20 giugno 2012 .............................................................................46 9. Riferimenti normativi.............................................................................................................51 www.paweb.it 2 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 Approfondimenti IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 3 1. Introduzione La materia dei servizi pubblici locali è stata oggetto di particolare attenzione a seguito dell’abrogazione dell’art. 4 del D.L. 138/2011 per effetto della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/2012 e del vuoto normativo che ne è scaturito. Si discute infatti oggi di servizi a rilevanza economica, servizi a rete e non, nel tentativo di ancorare le varie definizioni alla normativa oggi da ritenersi applicabile a seguito dei vari interventi che si sono succeduti dall’art. 23 bis del D.L. 112/1998, passando per il referedum del 13.06.2011 per arrivare all’art. 4 del D.L. 138/2011, oggi anch’esso abrogato. Tra i servizi pubblici quello qui oggetto di analisi è la pubblica illuminazione, rispetto al quale plurime sono le questioni operative aperte per le pubbliche amministrazioni che ne hanno in carica la gestione: I. anzitutto, le problematiche relative alla sua esatta collocazione giuridica su un piano definitorio (appalto o servizio?); II. in secondo luogo, proprio a seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 4, le modalità procedurali di affidamento del servizio; III. da ultimo, ma non in punto di importanza, le problematiche in tema di riscatto degli impianti di proprietà del gestore uscente. 2. Inquadramento normativo: la qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale Come anticipato nell’introduzione, un primo problema che si pone è quello della qualificazione della pubblica illuminazione come appalto di servizi o servizio pubblico locale. Si tratta di una differenziazione importante non solo su un piano giuridico formale e quindi in sè, e per sè, ma sostanziale perché dalla stessa consegue l’individuazione della normativa applicabile per le procedure di affidamento. Si ricorda, in termini generali che, allorché si parla di appalto di servizi, l’attività è svolta a favore della P.A. da cui l’impresa riceve un corrispettivo per lo svolgimento del servizio. Quando si parla di servizio pubblico locale, invece, l’attività è svolta in favore della collettività locale e la remunerazione dell’attività deriva prevalentemente dalla gestione del servizio stesso, (in altri termini) il costo del servizio grava sugli utenti e non sulle Amministrazioni. L’applicazione di tali categorie concettuali, apparentemente di facile distinzione, non è affatto agevole in materia di pubblica illuminazione ed ha creato un dibattito nella giurisprudenza amministrativa ed un succedersi, negli anni, di orientamenti contrapposti. www.paweb.it 4 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 In effetti, secondo un primo orientamento, il servizio qui in esame sarebbe reso in favore dell’Amministrazione e, quindi, non risponderebbe alla nozione di pubblico servizio, che al contrario richiederebbe un complesso rapporto che si instaura tra gestore pubblico o privato e utente (cfr. tra i precedenti più risalenti, TAR Campania, sez. I, 29 novembre 2001, n. 5111; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2004, n. 5572). Ed anche il Consiglio di Stato, nel periodo di validità dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006, ha affermato riguardo una società che si era vista aggiudicare la gara di appalto-concorso indetta da un Comune “per la gestione del servizio integrato di acquisto di energia elettrica, esercizio e gestione degli impianti di illuminazione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria” che venisse “in rilievo non la concessione di un servizio pubblico ma l'aggiudicazione di un appalto di servizi”. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080) All’orientamento che inquadra il servizio di pubblica illuminazione nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, si è tuttavia contrapposto un diverso filone interpretativo che partiva da alcuni presupposti concettuali quali: a) l’inclusione della pubblica illuminazione fra i servizi pubblici comunali ex art. 1, lett. c), r.d. n. 2578/1925 e r.d. n. 383/1834, b) il fatto che per la gestione del servizio si richiede che «il concessionario impieghi capitali, mezzi, personale da destinare ad un’attività economica rilevante in quanto suscettibile, quanto meno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore»; (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, sent. 8 settembre 2009, n. 1430) c) ed ancora la considerazione secondo cui dell’erogazione del servizio di pubblica illuminazione, da parte dell’appaltatore, «beneficia direttamente ed esclusivamente la collettività (o il singolo utente), senza alcuna intermediazione del Comune nello svolgimento del processo produttivo». (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 27 dicembre 2007, n. 1373; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 15 gennaio 2013, n. 30). Tale orientamento è poi divenuto maggioritario tanto che oggi la giurisprudenza amministrativa tende a dare prevalenza all’individuazione del soggetto beneficiario (la comunità locale) rispetto alle modalità di remunerazione del servizio, così qualificando l’attività di illuminazione pubblica come servizio pubblico locale. (cfr., ex multis, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 2165) In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che «la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei Contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell’appalto e quella della concessione, dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà politica dell’ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale». (Cons. Stato, Sez. V, sent. 25 novembre 2010, n. 8232). IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 3. 5 La posizione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici Anche l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha sin da subito sostenuto che il servizio di pubblica illuminazione è «per sua stessa natura, rivolto a fini sociali e destinato a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze generali della collettività. Come tale, ha, quindi, natura di servizio pubblico locale». (cfr. AVCP, parere n. 128 del 5 novembre 2009) Detta qualificazione è stata di recente confermata con il parere n. 5 del 20 giugno 2012, ove l’Autorità ha affermato che «non rilevante ai fini della corretta qualificazione del contratto come concessione o appalto è la natura di servizio pubblico locale della pubblica illuminazione, generalmente accolta dalla giurisprudenza amministrativa. Il fatto che una determinata attività sia storicamente un servizio pubblico locale o come tale venga assunta dal legislatore o dagli enti locali su base di scelte eminentemente politiche, non può mettere in dubbio che le procedure ad evidenza pubblica siano quelle imposte dal legislatore comunitario e nazionale in relazione alla tipologia di contratto che si è in concreto inteso affidare» Da ultimo, anche con la Deliberazione n. 110 del 19 dicembre 2012 l’Autorità qualifica il servizio di illuminazione delle strade comunali come servizio pubblico locale, trattandosi di attività caratterizzata «sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionata in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all’ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico». Pare opportuno soffermarsi su tale ultima deliberazione in quando con la stessa l’Autorità affronta numerosi temi concernenti il servizio di pubblica illuminazione, oltre alla natura giuridica. Si tratta delle questioni, di rilievo pratico per gli enti locali, delle proroghe e rinnovi della gestione del servizio, del riscatto, dell’obbligo per i gestori uscenti di fornire alla pubblica amministrazione tutte le informazioni utili per l’approntamento della procedura di gara. Sotto un primo aspetto, riguardo a rinnovi e proroghe contrattuali, l’Autorità appare contraria ed anzi ritiene illegittimo un loro uso “indiscriminato” e viceversa sancisce il principio per cui, salvo espresse previsioni dettate dalla legge e sempre che siano conformi alla normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, nel caso in cui abbia ancora la necessità di acquisire lo stesso tipo di prestazioni, è tenuta ad indire una nuova procedura di gara. Le proroghe tacite, infatti, «contraddicono il generale principio dell’evidenza pubblica, il cui rispetto è imposto anche dal dovere di preservare il diritto alla libera concorrenza, garantito a livello comunitario in materia di appalti pubblici» Riguardo, invece, il tema della partecipazione alle gare dei titolari di affidamenti diretti, l’Autorità sottolinea come tale evenienza determini condizioni che falsano la concorrenza e creano effetti distorsivi nel mercato di riferimento. Tali soggetti, infatti, godono di un indebito vantaggio competitivo nei confronti degli altri operatori economici che non siano affidatari diretti, rendendo concreto il rischio di operare nel mercato presentando offerte innaturalmente basse. Ancora, con riferimento alle informazioni che i gestori uscenti devono fornire alle amministrazioni concedenti ai fini della predisposizione degli atti di gara, l’AVCP ricorda che il comma 6 dell’art. 25 del D.L. n. 1/2012, conv. dalla L. n. 27/2012, prevede che «i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli www.paweb.it 6 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi» In sintesi, quindi, questi i principi, destinati agli enti locali, che scaturiscono dalla deliberazione dell’AVCP: sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica; per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l’acquisizione al patrimonio comunale e l’assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai Comuni, procedere all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, evitando il mantenimento di situazioni monopolistiche; i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi (ex art. 25, comma 6, D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012). 4. Le modalità di affidamento del servizio dopo l’abrogazione dell’art. 4 D.L. 138/2011 La materia dei servizi pubblici locali è stata oggetto di diversi interventi normativi, ivi compresa un'abrogazione referendaria ed una pronuncia di illegittimità costituzionale. In primo luogo, l'art. 23 bis del D.L. 112/2008 ha riformato il comparto dei servizi pubblici locali, con l’obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza e libera prestazione dei servizi. Il principio della gara è stato posto come regola generale degli affidamenti di servizi ed è stata stabilita una specifica normativa in deroga per le fattispecie che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato". La riforma è stata completata dal regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010. L’intera disciplina è stata poi abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 e, per colmare il vuoto normativo, è stato approvato l’articolo 4 del D.L. 138/2011. Tale articolo ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi pubblici. Tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell’articolo 9, co. 2, della Legge 183/2011, legge di stabilità 2012, e dell’art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012 (c.d. D.L. Liberalizzazioni) che ha introdotto, l'art. 3-bis nel D.L. 138/2011. Infine, su tale disciplina è intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale, depositata il 19 luglio 2012. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 7 A seguito dell’intervenuta abrogazione dell’art. 4 del D.L. n. 138/2010 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, allo stato attuale, il tema delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali è caratterizzato da un vuoto normativo, solo formalmente colmato dalla generica disciplina prevista all’art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012. Tale norma, al comma 20, prevede che «per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. In mancanza di una disciplina di diritto interno, gli operatori devono fare oggi riferimento al quadro giuridico comunitario. Un primo problema che si pone è quello di sgomberare il campo dall’eventuale applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 che prevede l’obbligo per le Amministrazioni di procedere agli affidamenti dei servizi pubblici locali a rete sulla base di ambiti/bacini ottimali. Questione non semplice considerato che il legislatore non ha dato una definizione di servizio «a rete», così generando incertezze in merito all’applicazione della suddetta previsione anche al servizio di pubblica illuminazione. D’altra parte, come detto, il vuoto normativo attuale comporta per gli operatori l’obbligo di fare riferimento ai principi comunitari sulla scorta dei quali l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione può avvenire secondo tre diversi modelli procedurali: 1) Tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione); 2) Tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto; 3) Tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing. A seguito dell’abrogazione dell’art.4 del D.L. n. 138/2011, che privilegiava l’affidamento secondo modalità concorrenziali, deve ritenersi che i tre modelli sopra indicati siano da considerarsi astrattamente equivalenti, venendo meno il previgente rapporto tra regola ed eccezione. 1) L’ESTERNALIZZAZIONE Si tratta dell’affidamento del servizio in favore di terzi, in possesso dei requisiti di capacità per svolgere il servizio, nell’osservanza delle procedure competitive ad evidenza pubblica. In questo caso l’Ente Locale gode di autonomia sulla scelta del modello procedurale più idoneo al perseguimento dei propri obiettivi. La scelta non può tuttavia prescindere da una valutazione, da compiersi caso per caso, sulla situazione effettivamente esistente e le concrete esigenze dell’Ente Locale. www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 8 2) L’AFFIDAMENTO A SOCIETA’ MISTA Si tratta di una forma di Partenariato Pubblico-Privato nell’ambito della quale la collaborazione tra ente pubblico e impresa privata viene attuata tramite un terzo soggetto, dotato di autonoma personalità giuridica e partecipato da entrambi oggetti. In passato si è dibattuto, specie in giurisprudenza, sulla possibilità per l’Ente Locale, una volta selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica il socio privato, di affidare direttamente alla società partecipata il servizio pubblico. Tale possibilità è stata infatti osteggiata dalla giurisprudenza, più propensa per l’obbligatorietà di una seconda gara, all’esito della quale la società mista vincitrice avrebbe potuto effettivamente rendersi affidataria della gestione. Il Consiglio di Stato, con parere del 18 aprile 2007, n. 456, ha equiparato la gara per l’affidamento del servizio pubblico alla gara per la scelta del socio, nel caso in cui quest’ultimo si configuri come un socio «industriale ed operativo». Tale posizione è stata poi avallata dalla Commissione Europea che, nella Comunicazione 5 febbraio 2008 (C/2007/661), ha sottolineato la difficile praticabilità di una doppia procedura di gara. L’ipotesi a della gara unica, ha poi trovato riscontro normativo nella disciplina oggi abrogata (l’art. 4, appunto) che la declinava come gara cd. a doppio oggetto. 3) SOCIETA’ IN HOUSE L’intervenuta abrogazione dell’art. 4 del D.L. n. 138/2011 e la conseguente diretta applicazione della normativa comunitaria determina effetti in ordine alla possibilità di affidare un servizio a rilevanza economica a società a totale capitale pubblico conformi al modello dell’in house providing. Non vi è più, infatti, la previsione per cui tale affidamento è consentito solo in presenza di situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettano un efficace e utile ricorso al mercato e solo nel rispetto della soglia di € 900.000 (da ultimo abbassata a € 200.000), corrispondente all’importo dell’affidamento, previo svolgimento di un’analisi di mercato che acclarasse puntualmente l’effettiva sussistenza delle condizioni eccezionali di cui sopra. La disciplina comunitaria, che non prevede limiti alla possibilità di affidamenti in house, prevede unicamente due condizioni di legittimità del ricorso all’istituto: 1) l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un «controllo analogo» a quello esercitato sui propri organi ed uffici; 2) il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza. In termini generali per Partenariato Pubblico Privato (PPP) si intende una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato per l’espletamento di compiti pubblici. Nell’ambito del diritto comunitario la fattispecie è stata delineata nel Libro Verde della Commissione Europea del 30 aprile 2004. Nell’ordinamento nazionale, l’art. 3, comma 15-ter, del Codice dei Contratti Pubblici recita: «i contratti di partenariato pubblico privato sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 9 oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti». Il menzionato art. 3, comma 15-ter del Codice dei Contratti elenca, a titolo esemplificativo tra i contratti di PPP: la concessione di lavori; la concessione di servizi; la locazione finanziaria; il contratto di disponibilità; l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto; le società miste; l’affidamento a contraente generale, ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. I contratti di partenariato pubblico privato sono perciò un complesso articolato di tipologie contrattuali sulle quali il legislatore pone particolare attenzione. Pare opportuno soffermarsi sia pure rapidamente su alcune delle forme di PPP citate: L’affidamento a contraente generale è il contratto di cui all’articolo 3, comma 7 del Codice, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione di una infrastruttura. Il contraente, generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed è qualificato per connotati di capacità organizzativa e tecnico realizzativa, per l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato. Il contraente generale è perciò un realizzatore dell’opera che, in piena autonomia, ha il compito di rispondere a due esigenze del mercato: a) realizzare interventi con processi e tecnologie innovative; b) affidare l’opera ad un’unica unità organizza in grado di fornire competenze multi disciplinari progettuali ed esecutive. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto www.paweb.it 10 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al Codice. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma triennale. Tra i contratti di partenariato pubblico - privato, assume rilevanza l’istituto della finanza di progetto, nelle sue linee generali regolato dall’articolo 153 del Codice, che individua tre procedure possibili d’intervento, così sintetizzabili: a) iniziativa delle pubbliche amministrazioni con interventi già inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale; b) iniziativa di operatori economici con intervento già inserito nell’elenco annuale; c) iniziativa di operatori economici con interventi non inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 del Codice, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’art. 66, ovvero art. 122 del Codice, secondo la rilevanza economica dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato da operatori economici ai sensi del comma 19 dell’art. 153 del Codice. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. Il nuovo comma 15-bis dell’art. 3 del Codice, stabilisce che il contratto di disponibilità è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Per messa a disposizione si intende l’onere assunto dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti, Tale tipologia contrattuale è stata poi specificata dall’art. 160-ter del Codice. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi: IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 11 a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice; c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo in corso d’opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice, L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice, L’art. 4-bis del d.l. 83/2012 ha aggiunto all’art. 160-ter un comma 2 che così prevede: ”Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di nonne o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore” Ai sensi dell’art. 160-bis del Codice gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla locazione finanziaria per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fili urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell’aggiudicatario. 5. Il nodo del riscatto degli impianti prima di procedere a nuova gara Riguardo agli impianti di pubblica illuminazione occorre quindi distinguere tra due diverse situazioni nelle quali si può trovare la pubblica Amministrazione: 1) gli impianti sono di proprietà del Comune: in tal caso non si pone alcun ostacolo all’indizione della gara per l’affidamento del servizio; 2) gli impianti sono di proprietà del gestore del servizio: in tal caso è necessario che il Comune, prima di bandire la gara, riscatti gli impianti e quindi quantifichi l’indennizzo spettante al gestore uscente. E’ la situazione più frequente. www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 12 In tali casi, i Comuni prima di procedete a nuova gara devono procedere con il procedimento di riscatto degli impianti al gestore uscente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 902/1986, agli artt. 8-14, e dal R.D. n. 2578/1925, all’art. 24: in particolare, la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio comunale adottata con la maggioranza dei consiglieri in carica. Nella procedura di riscatto assume un ruolo decisivo lo Stato di Consistenza: si tratta del documento che, costituendo una sorta di fotografia dell’impianto, ne descrive lo stato, l’estensione le condizioni, le operazioni di manutenzione, sostituzione, rinnovo eventualmente effettuati dal gestore nel corso dell’affidamento; La sua determinazione è particolarmente importante in quanto costituisce la base del calcolo dell’indennità di riscatto, nell’osservanza dei criteri fissati dall’art. 24 del R.D. n. 2578/1986. Ove fra le parti non sussistono contestazioni circa la determinazione della predetta indennità, l’accordo relativo deve risultare da una convenzione stipulata fra l’ente ed il concessionario. Il sistema di determinazione dell’indennizzo è disciplinato da dal R.D. n. 2578/1925 e dal D.P.R. n. 902/1986. Il D.P.R. n. 168/2010, venuto meno con l’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008, prevedeva un regime più favorevole per il Comune in quanto teneva conto del valore originario dell’impianto. Ai sensi dell’art. 24 del R.D. n. 2578/1925, invece, l’indennizzo spettante al gestore uscente è calcolato tenendo conto: del valore industriale dell’impianto, tenuto conto del tempo trascorso dall’effettivo inizio dell’esercizio; delle anticipazioni e contributi dati dai Comuni. Il valore industriale, secondo l’art. 13 del D.P.R. n. 902/1986, è determinato tenendo conto dello stato di consistenza dell’impianto e del costo che dovrebbe essere sostenuto per la ricostituzione dell’impianto stesso, deducendo dall’importo risultante: il valore di degrado fisico degli impianti, avuto riguardo del tempo trascorso dall’inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi; il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell’eventuale valore di recupero di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo. La normativa attuale non subordina la possibilità del riscatto al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza, prima e sulla quantificazione dell’indennizzo, poi. La disciplina, infatti, prevede espressamente la possibilità, in caso di mancato accordo, di rimettere la questione ad un apposito collegio arbitrale, «ma in nessun punto è espressamente previsto che il trasferimento degli impianti risulti procrastinato ad un momento successivo all’avvenuta definizione e liquidazione dell’indennizzo dovuto». (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, sent. 27 maggio 2010, n. 2165). IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 13 L’assenza di un diritto di ritenzione da parte del gestore uscente è stata confermata anche dal Consiglio di Stato, ad avviso del quale «l’esercizio del diritto di riscatto non è in alcun modo subordinato al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo, in quanto la mancata definizione consensuale della questione patrimoniale, senza paralizzare l’esercizio del potere pubblicistico di disporre il riscatto, implica la rimessione della controversia economica ad un apposito collegio arbitrale» . (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 28 settembre 2011, n. 5403). 6. L’applicazione dei PAES nell’ambito della pubblica amministrazione La normativa in materia ambientale (unificata nel Testo Unico n. 152/2006) ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione e razionale delle risorse naturali. La tutela dell’ambiente deve essere garantita attraverso un’azione tesa ai principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga”. Partendo dal principio che ogni attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile al fine di non compromettere la qualità della vita anche delle generazioni future, anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata alla priorità degli interessi alla tutela dell’ambiente. I temi della sostenibilità ambientale ed energetica non conoscono confini, necessitano di essere affrontati congiuntamente e rappresentano un tema importante anche nel dialogo tra amministrazioni. Gli strumenti chiave con i quali un’Amministrazione locale può valorizzare queste opportunità sono: - il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) - il Piano Energetico Comunale (PEC). In particolare, il PAES deve contenere l’indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e le misure specifiche da realizzare a questo fine. Esso rappresenta la sintesi dell’impegno di un Comune verso una strategia programmatica e operativa di risparmio energetico. Il Piano Energetico Comunale — PEC - è lo strumento operativo del PAES che, ottimizzando le risorse energetiche e ambientali del territorio, attiva un processo di programmazione a breve, medio e lungo termine, delle azioni da sviluppare. Le Amministrazioni Comunali stanno lavorando da tempo a progetti per il risparmio energetico attraverso: la realizzazione di diversi interventi, quali l’installazione degli impianti per la produzione dì energia pulita sugli edifici comunali; www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 14 l’affidamento del servizio di erogazione dell’energia elettrica ad Aziende che garantiscano a parità di condizioni minori costi e maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; lo studio preliminare dell’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione che prevede la sostituzione delle lampade a bassa efficienza, con lampade ad alta efficienza luminosa; interventi sul sistema dei trasporti locali; l’introduzione nel Regolamento Edilizio di norme specifiche, gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio atti alla valorizzazione concreta dei principi sopra richiamati. 7. Tavole sinottiche sull’evoluzione normativa in tema di servizi pubblici locali I. Evoluzione della disciplina normativa a) disciplina comunitaria; b) art. 23-bis, D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008: conteneva la precedente disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica; c) d.P.R. n. 168/2010 (regolamento di attuazione dell’art. 23-bis); d) referendum abrogativo di giugno 2011: sono stati abrogati l’art. 23-bis e il regolamento di attuazione dello stesso; IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 15 e) art. 4, D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011: contiene la nuova disciplina dei servizi pubblici locali in seguito al referendum popolare, in vigore dal 13 agosto 2011 fino al 19 luglio 2012, soggetto a diverse modifiche; f) Sentenza della Corte Costituzione del 20 luglio 2012, n. 199 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D. L. n. 138/2011, nel testo originario e in quello risultante delle successive modificazioni, con effetti dal 20 luglio 2012; g) Art. 34, commi 20 e ss., del D.L. n. 179/2012, convertito nella l. n. 221/2012: ha introdotto alcune disposizioni con particolare riguardo alla procedura di pubblicazione degli affidamenti. II. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 Le questioni di incostituzionalità erano state sollevate dalle Regioni Puglia, Lazio, Marche, EmiliaRomagna, Umbria e Sardegna. È venuta meno l’intera disciplina sui servizi pubblici locali, adottata all’indomani del referendum abrogativo relativo all’art. 23-bis del D. L. n. 112/2008. La sentenza ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del D. L. n. 138/2011 per violazione del divieto, desumibile dall’art. 75 Cost., di ripristino della normativa abrogata a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. La sentenza ha travolto anche la disciplina della delibera, introdotta dall’art. 4 e non prevista nell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008. III. Gli effetti della sentenza costituzionale La sentenza produce effetti dal 20 luglio 2012, data della sua pubblicazione, anche sui rapporti in corso alla suddetta data. Il quadro normativo attuale parrebbe corrispondere a quello esistente all’indomani dell’abrogazione dell’art. 23-bis del D. L. n. 112/2008. La pronuncia infatti non priverebbe il settore dei servizi pubblici locali di ogni disciplina normativa relativamente alla gestione. Si applicherebbe conseguentemente la normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (cfr. Corte Costituzionale del 26 gennaio 2011, n. 24). IV. L’art. 34, commi 20 e ss., del D.L. n. 179/2012 Obbligo di pubblicare sul sito internet dell'ente affidante apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20); [per «servizio universale» si intende, nell’ordinamento comunitario, un servizio di qualità a prezzi accessibili per tutti]; Finalità: assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento; www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 16 Scadenza: 31 dicembre 2013 V. La disciplina attuale e la posizione della giurisprudenza Ad esito della citata sentenza della Corte Costituzionale, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house. «Venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione». (cfr. Cons. di Stato Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762) Allo stato attuale dunque l’ordinamento nazionale «non indica un modello preferibile – ossia non predilige né l’in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato, e neppure il partenariato pubblico-privato – ma rinvia alla scelta concreta del singolo Ente affidante. In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere, in quanto l'ordinamento non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa ma delinea un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti. La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti all'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi devono essere necessariamente correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti». (cfr. TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 11 giugno 2013, n. 558) VI. Le procedure di affidamento dei servizi pubblici locali TRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Procedura di gara ad evidenza pubblica; La scelta del socio privato con compiti operativi; Affidamento mediante il sistema in house. Le tre procedure tendono a conciliare tre diverse esigenze: IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 17 tutela del mercato e della concorrenza; tutela della pubblicità e della trasparenza; il potere di organizzazione degli enti locali. 8. Orientamenti giurisprudenziali e dell’AVCP 8.1 Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza 2 settembre 2013 n. 4339 È condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che qualifica il servizio di illuminazione pubblica in termini di servizio pubblico locale, in ragione della qualificabilità in tali termini, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, dei servizi di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537; Id., 29 febbraio 2012, n. 1173; Id., 25 novembre 2010, n. 9231, ove si puntualizza che la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante ai fini della distinzione tra la figura dell’appalto e quella della concessione in seno al codice dei contratti pubblici, non incide sulla qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al T.U. degli enti locali). La normativa di cui all'art. 23-bis, co. 9, del d.l. n. 112/2008 vieta la partecipazione alle gare di affidatari diretti di servizi pubblici, senza annettere alcun rilievo alla circostanza che la titolarità delle azioni sia nelle mani di un socio pubblico o che si tratti di una società interamente privata. Ne deriva l’irrilevanza dell’acquisto del patrimonio azionario della società, che gestiva il servizio pubblico d’illuminazione in numerosi Comuni per effetto di affidamenti diretti non preceduti dall’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, da parte di una società interamente privata facente parte di un gruppo a sua volta interamente privato. Si deve soggiungere che risulta a fortiori irrilevante il mutamento della denominazione sociale che non ha inciso sulla sostanziale identità del soggetto in esame. Quanto all’aspetto teleologico, si deve rimarcare che le rammentate vicende soggettive non incidono in alcun modo sul dato dirimente dell’attuale godimento, da parte della società rispetto alla quale si valuta il divieto, di una situazione di vantaggio che si traduce in un’asimmetria che il legislatore ha inteso fronteggiare con la disciplina limitativa che qui viene in rilievo. Né può, in senso contrario, affermarsi – come sostenuto dal Tar – che l’acquisizione della avvenuta a prezzi di mercato abbia permesso di scontare il vantaggio concorrenziale che giustificava il divieto ex art. 23 bis, comma 9, cit.. Infatti, tale neutralizzazione della posizione di privilegio derivante dall’affidamento diretto risulta meramente ipotetica e non gode di alcun rilievo nell’apparato normativo. È da ritenersi invece che assuma rilievo prioritario la sostanziale continuità aziendale nella gestione dei servizi pubblici locali affidati direttamente ad alla società e la cui esecuzione è poi proseguita senza alcuna soluzione ad opera della stessa nella sua rinnovata denominazione. Tale dato si traduce in un vantaggio competitivo che la norma presume sussistente iuris et de iure, senza autorizzare l’interprete ad alcuna indagine basata sull’apprezzamento della situazione concreta e sulla valorizzazione delle eventuali sopravvenienze. www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 18 Si deve infine osservare che il divieto di cui all’art. 23 bis, in base al principio tempus regit actum, si applica a tutte le fattispecie, quale quella in esame, di affidamento diretto in essere al momento di espletamento della gara, senza che assuma rilievo la situazione esistente o la disciplina vigente al momento dell’affidamento diretto a monte. (OMISSIS) DIRITTO 1. Il corretto ordine di analisi delle questioni impone di prendere prioritariamente in esame il ricorso incidentale proposto dal Comune resistente che investe il capo della sentenza di primo grado che ha configurato il servizio di pubblica illuminazione come servizio pubblico locale, traendone il corollario dell’applicabilità della disciplina posta ratione temporis dall’art. 23 bis, comma 9, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in merito ai divieti di acquisire la gestione di servizi ulteriori e di partecipare alle pubbliche gare posti a carico dei soggetti destinatari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali. Il Collegio ritiene di respingere il motivo di gravame alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale che qualifica il servizio di illuminazione pubblica in termini di servizio pubblico locale, in ragione della qualificabilità in tali termini, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, dei servizi di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti della collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. St., Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537; Id., 29 febbraio 2012, n. 1173; Id., 25 novembre 2010, n. 9231, ove si puntualizza che la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante ai fini della distinzione tra la figura dell’appalto e quella della concessione in seno al codice dei contratti pubblici, non incide sulla qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al T.U. degli enti locali). 2. Si può ora passare all’esame dell’appello principale proposto da CITELUM s.a.. 2.1. E’ fondato e assorbente il motivo di gravame con il quale l’appellante sostiene l’applicabilità nei confronti della SMAIL s.p.a. del divieto di partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici locali sancito dall’art. 23 bis, comma 9, del d.l. n. 112/2008, pacificamente applicabile ratione temporis alla procedura competitiva in esame. Va rammentato che Acea Luce s.p.a. gestiva il servizio pubblico d’illuminazione in numerosi Comuni per effetto di affidamenti diretti non preceduti dall’espletamento di procedure ad evidenza pubblica. Nell’ottobre 2008, la totalità delle azioni dell’Acea Luce s.p.a., precedentemente in mano pubblica, è stata acquisita dalla Manutencoop Facility Management s.p.a.. L’Acea Luce ha da ultimo mutato denominazione sociale in SMAIL s.p.a..Il Collegio ritiene che le vicende modificative che hanno interessato la società in esame non incidano sull’operatività del precetto normativo in parola. A sostegno dell’assunto militano sia l’argomento letterale che quello teleologico. Sul primo versante,la normativa vieta la partecipazione alle gare di affidatari diretti di servizi pubblici, senza annettere alcun rilievo alla circostanza che la titolarità delle azioni sia nelle mani di un socio pubblico o che si tratti di una società interamente privata. Ne deriva l’irrilevanza dell’acquisto del patrimonio azionario di Acea Luce da parte di una società interamente privata facente parte di un gruppo a sua volta interamente privato. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 19 Si deve soggiungere che risulta a fortiori irrilevante il mutamento della denominazione sociale che non ha inciso sulla sostanziale identità del soggetto in esame. Quanto all’aspetto teleologico, si deve rimarcare che le rammentate vicende soggettive non incidono in alcun modo sul dato dirimente dell’attuale godimento, da parte di Smail s.p.a., di una situazione di vantaggio che si traduce in un’asimmetria che il legislatore ha inteso fronteggiare con la disciplina limitativa che qui viene in rilievo. Né può, in senso contrario, affermarsi – come sostenuto dal Tar – che l’acquisizione della Acea Luce s.p.a. a prezzi di mercato abbia permesso di scontare il vantaggio concorrenziale che giustificava il divieto ex art. 23 bis, comma 9, cit.. Infatti, tale neutralizzazione della posizione di privilegio derivante dall’affidamento diretto risulta meramente ipotetica e non gode di alcun rilievo nell’apparato normativo. Questo Collegio ritiene invece che assuma rilievo prioritario la sostanziale continuità aziendale nella gestione dei servizi pubblici locali affidati direttamente ad Acea Luce s.p.a. e la cui esecuzione è poi proseguita senza alcuna soluzione ad opera della Smail s.p.a.. Tale dato si traduce in un vantaggio competitivo che la norma presume sussistente iuris et de iure, senza autorizzare l’interprete ad alcuna indagine basata sull’apprezzamento della situazione concreta e sulla valorizzazione delle eventuali sopravvenienze. Si deve infine osservare che il divieto di cui all’art. 23 bis, in base al principio tempus regit actum, si applica a tutte le fattispecie, quale quella in esame, di affidamento diretto in essere al momento di espletamento della gara, senza che assuma rilievo la situazione esistente o la disciplina vigente al momento dell’affidamento diretto a monte. 2.2. Per le suesposte ragioni, l’appello principale deve essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti in quella sede gravati. Deve essere altresì accolta, tenuto conto del tipo di vizio riscontrato, della natura del servizio e dello stato iniziale di esecuzione del contratto, la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con Smail s.p.a. e di subentro di Citelum, previo conseguimento dell’aggiudicazione definitiva, nella stipulazione del contratto, con salvezza della verifica del riscontro dei requisiti soggettivi all’uopo previsti dall’articolo 11 del codice dei contratti pubblici. Le spese seguono la regola della soccombenza nei termini in dispositivo specificati. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello incidentale proposto dal Comune di Prato e accoglie l’appello principale proposto da CITELUM s.a.. Per l’effetto riforma la sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado proposto da CITELUM, annulla gli atti in quella sede impugnati, dichiara l’inefficacia del contratto stipulato con Smail s.p.a. e dispone il subentro di Citelum nei sensi in motivazione specificati. Condanna il Comune di Prato e la SMAIL s.p.a. al pagamento, in egual misura, delle spese di giudizio in favore dell’appellante principale, che si liquidano nella misura complessiva di 20.000//00 (ventimila//00) euro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 20 8.2 Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza 24 agosto 2004 n. 5572 (OMISSIS) L’appalto di cui si discute è stato indetto “per il servizio di manutenzione dell’impianto cittadino di pubblica illuminazione”. Oggetto dello stesso erano: “l’accensione e lo spegnimento delle lampade; la manutenzione degli apparecchi illuminanti; la sostituzione delle lampade; la manutenzione delle linee aeree di proprietà comunale e protezione delle stesse dai rami degli alberi; la manutenzione dei sostegni di proprietà comunale su pali e su mensole”. Ebbene, si tratta di attività che, per loro stessa natura, sono manifestamente estranee all’ambito degli appalti di lavori. Secondo il T’AR, peraltro, l’appalto in parola non avrebbe potuto essere ricondotto agli appalti di servizi in quanto non rientrante nella voci di cui alla tabella 1) allegata al citato d. lgs. n. 157 del 17 marzo 1995, secondo cui tra gli appalti di manutenzione e riparazione (voce n, I di detta tabella) rientrerebbero solo quelli di cui ai numeri di riferimento della CPC 6112, 6122, 633 e 886, comprendenti solo attività manutentive relative a veicoli a motore, motocicli e gatt i delle nevi; attività, quindi, cui sarebbero del tutto estranee quelle messe a concorso (e, inoltre, anche la voce di cui alla tabella 2) dello stesso decreto legislativo - altri servizi non potrebbe essere utilizzata ai fmi di cui si tratta, in quanto il fatto che la servizi qui in discussione (cfr., da ultimo, Reg. CE 5 novembre 2002, n. 2195/2002 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici - CPV). Contrariamente a quanto ritenuto, quindi, dal TAR, anche la manutenzione degli impianti di illuminazione stradale rientra nelle categorie oggetto degli appalti di servizi. Con la conseguenza che l’impugnato bando di gara, in quanto modulato sulla base della disciplina relativa agli appalti di servizi, appare pienamente legittimo, mentre correttamente non sono stati con lo stesso richiesti requisiti relativi all’appalto di lavori e, in particolare, l’iscrizione all’ANC, all’epoca ancora operante. 5) — Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 8.3 21 TAR Lombardia - Brescia sez.I, Sentenza 27 dicembre 2007 n. 1373 (OMISSIS) La ricorrente partecipava al pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione integrata e ottimizzazione del sistema energetico (illuminazione pubblica e servizio energia), inetto dal Comune di Sale Marasino con bando spedito in data 3.11.2006. L’art. 2 del Capitolato speciale specificava l’oggetto dell’appalto come segue: “..esecuzione del Servizio di Gestione Integrata e ottimizzazione del Sistema Energetico (Illuminazione Pubblica e Servizio Energia), comprendente il Servizio di Illuminazione Pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali...., oltre al Servizio Energia comprendente la fornitura di combustibile, la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento...., nonché l’esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento”. La ricorrente si classificava al secondo posto della graduatoria finale, dietro l’associazione temporanea di imprese composta da C. Spa, C.G. SrI, SE. Spa e da CR - Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione lavoro, odierna contro interessata. Avverso le risultanze di gara viene proposto ricorso affidato alle seguenti censure: 1. Violazione dell’art. 13 del D.L. i-i. 223/06 convertito con modificazioni nella Legge ti. 248/2006, in quanto l’impresa C. Spa non avrebbe potuto partecipare alla gara stante il divieto di svolgere prestazioni a favore di amministrazioni diverse da quelle costituenti o partecipanti. Il Comune di Sale Marasino non figurerebbe infatti tra gli azionisti dell’impresa in oggetto e il servizio posto a gara deve qualificarsi come strumentale all’attività dell’ente e non come servizio pubblico; 2. Eccesso dì potere per violazione dei principi di par condicio e di concorrenza, in quanto [‘impresa C. avrebbe comunque dovuto essere esclusa in applicazione: - del principio secondo cui le società a partecipazione pubblica dovrebbero operare esclusivamente all’interno dei confini territoriali degli enti costituenti o partecipanti; - del limite statutario di C. che le prescriverebbe di operare solo per conto degli enti locali titolari delle relative azioni. Nell’ambito del motivo in esame viene ulteriormente dedotto, in subordine, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente valutato se l’impegno assunto nei confronti della stessa sarebbe stato comunque compatibile con rimpegno prioritario assunto nei confronti degli enti territoriali costituenti o partecipanti. La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni mediante la declaratoria di nullità del contratto ai sensi dell’art. 13 comma 4 del D.L. n. 223/06 convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006 e l’aggiudicazione della gara a proprio favore. In subordine chiede il risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura del 10% dell’importo economico offerto. La stazione appaltante non si è costituita in giudizio. www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 22 Si è invece costituita la controinteressata Impresa C. Spa, in proprio e nella sua qualità di capogruppo dell’ATI aggiudicataria. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente, chiedendone la reiezione poiché ritenute infondate. In particolare evidenzia che, nel caso in esame, non troverebbe applicazione l’art. 13 del D.L. n. 223/06 convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006, poiché C. Spa sarebbe una società che eroga servizi pubblici e l’appalto avrebbe ad oggetto esclusivamente tali servizi, anche per quanto riguarda il Servizio Energia tenuto conto dell’utenza degli impianti, dell’importo, degli investimenti e della durata dell’affidamento. In subordine evidenzia il contrasto del predetto art. 13 con le Direttive CE nn. 17 e 18/2004 (chiedendone la disapplicazione ovvero la proposizione della relativa questione pregiudiziale davanti la Corte di giustizia), nonché con gli art. 3 e 41 della Costituzione (chiedendo che venga sollevata la relativa questione di incostituzionalità). All’udienza del 8,12.2007 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 13 deI D.L. n. 223/06 convertito con modificazioni nella Legge n. 24812006, in quanto l’impresa C. Spa non avrebbe potuto partecipare alfa gara stante il divieto di svolgere prestazioni a favore di amministrazioni diverse da quelle costituenti o partecipanti. Il Comune di Sale Marasino non figurerebbe infatti tra gli azionisti dell’impresa in oggetto e il servizio posto a gara deve qualificarsi come strumentale all’attività della stazione appaltante. Al riguardo la controinteressata replica che detta normativa non troverebbe applicazione nel caso in esame, poiché C. Spa sarebbe una società che eroga servizi pubblici e l’appalto avrebbe ad oggetto esclusivamente tali servizi, anche per quanto riguarda il Servizio Energia tenuto conto dell’utenza degli impianti, dell’importo, degli investimenti e della durata dell’affidamento. In punto di diritto è necessario premettere che l’art. 13 del Di. n. 223/06 convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006, testualmente recita: “Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 23 Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma I cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto Le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. I contratti conclusi i, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data”. Il comma 1 di tale articolo contempla pacificamente un divieto, ossia quello che determinate società non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, rispetto gli enti costituenti o partecipanti alle stesse. In primo luogo va osservato che C. Spa, contempla, nel suo oggetto sociale, anche attività non riconducibili alla nozione (di cui si dirà di seguito) di “servizio pubblico locale”, bensì in quella di servizio strumentale all’attività del committente. L’art. 2 dello statuto depositato in giudizio prevede, infatti, anche attività di sola “progettazione e costruzione” di impianti pubblici (disgiunta quindi dalla gestione), nonché gestione (per conto terzi) di centrali termiche, impianti di riscaldamento, condizionamento e simili; l’organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi nonché imprese private; la coltivazione e gestione di terreni agricoli; l’attività dì informatizzazione, consulenza e formazione. Tanto basta per affermare che C. Spa non è stata costituita solo ed esclusivamente per lo svolgimento di servizi pubblici locali e ciò sarebbe sufficiente per disporre la sua esclusione in forza dì una rigorosa lettura dell’art. 13 in esame che volesse applicare il divieto, indipendentemente dal servizio oggetto di gara, a tutte le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e Locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività ditali enti in funzione della loro attività ovvero costituite per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Secondo questa lettura resterebbero infatti escluse solo le società costituite esclusivamente per la gestione del servizi pubblici locali, che potrebbero quindi partecipare ad ogni sorta di affidamento extra moenia (sia che abbia ad oggetto un vero e proprio servizio pubblico ovvero un c.d. servizio strumentale). Il Collegio ritiene comunque di rilevare un concorrente motivo di esclusione sulla base della norma in esame, ossia quello secondo cui il divieto opera anche nei confronti dell’oggetto della gara e, in particolare, quanto esso riguarda la produzione di beni e servizi strumentali all’attività della stazione appaltante (mentre resterebbero invece esclusi tutti gli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali). Al riguardo risulta quindi necessario accertare se l’appalto in questione ha per oggetto servizi pubblici locali o altro. Sul punto il Collegio ritiene di aderire a quell’orientamento secondo cui la distinzione tra mero servizio e servizio pubblico va ricercata nel beneficiano diretto dello stesso. www.paweb.it 24 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 Di conseguenza ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene tornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente. Costituisce, al contrario, mero servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante. Ciò, nella letteratura economico-aziendale, viene identificato con il termine “Outsourcing”, ossia “approvvigionamento esterno”, per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo che l’impresa ritiene più vantaggioso affidare a soggetti esterni anziché gestire direttamente attraverso la propria organizzazione aziendale. In forza di tali nozioni non vi è dubbio che il servizio di pubblica illuminazione” debba essere considerato servizio pubblico, poiché dell’erogazione dello stesso, da parte dell’appaltatore, beneficia direttamente ed esclusivamente la collettività (o il singolo utente) senza alcuna intermediazione del Comune nello svolgimento del processo produttivo. Al contrario, il Servizio Energia, così come descritto nel capitolato d’appalto (comprendente la fornitura di combustibile, la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento nonché l’esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento ), non può essere qualificato tale. La gestione calore non viene infatti resa direttamente alla collettività, ma viene fornita alle strutture gestite dall’ente (palazzo comunale, scuole e palestre) ovvero a strutture gestite da altri soggetti rispetto al fornitore del servizio energia (residenza sanitaria assistita, ufficio postale e distaccamento di protezione civile). Si tratta, in sostanza, di un servizio di supporto (o strumentale) ad una diversa attività principale. Il cittadino (utisinguli) ovvero la collettività, non beneficiano del “calore” esclusivamente in quanto tale, ma perché contemporanei fruitori di altri servizi (principali) di cui chiedono Perorazione all’ente competente (quali l’attività amministrativa del comune, la pubblica istruzione, lo sport, il servizio assistenziale, il servizio postale e il servizio di protezione civile). 3. Assumono ora rilevanza le eccezioni pregiudiziali dedotte dalla controinteressata. La stessa evidenzia il ritenuto contrasto del predetto art. 13 del D.L. n. 223/06, convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006, con le Direttive CE nn. 17 e 18/2004 (chiedendone la disapplicazione ovvero la proposizione della relativa questione pregiudiziale davanti la Corte di giustizia), nonché con gli art. 3 e 41 della Costituzione (chiedendo che venga sollevata la relativa questione di Incostituzionalità). Le eccezioni non possono essere condivise. Il Collegio, al riguardo, ritiene di condividere quanto già espresso dalla giurisprudenze richiamata dal ricorrente (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. lI 5.6.2007 n. 5192). 3.1 Quanto al dedotto contrasto con il diritto comunitario, va osservato che il più volte richiamato art. 13 trova fondamento nel fatto che l’Unione Europea ha reiteratamente previsto la necessità che gli Stati membri provvedano alla regolamentazione dell’accesso al mercato degli appalti pubblici da parte di organismi di proprietà o pantecipati da enti pubblici, evitando distorsioni della concorrenza nei confronti dei soggetti privati (quarto considerando della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi). IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 25 La finalità della norma è pertanto quella di limitare il vantaggio competitivo nella quale si trovano dette società con accesso privilegiato al mercato della pubblica amministrazione a scapito di altri operatori privati. 3.2 Quanto ai dedotti profili di incostituzionalità, va osservato che è la stessa Costituzione, all’art. 41, che pone limitazioni all’iniziativa economica privata sul libero mercato, sia per tutelare interessi generali di rilievo pubblicistico, sia per garantire esigenze della concorrenza in conformità ai principi comunitari costantemente affermati dalla Conte di Giustizia (cfr. Corte Cost,, 26.1.2004 n.36; 16.1.2004 n.17). L’ari 13 del citato D.L. n. 223/06, lungi dal violare l’art. 41 Cost., ne costituisce invece immediata applicazione mirando dichiaratamente a preservare il mercato da alterazioni e fenomeni distorsivi delle regole della concorrenza Relativamente alla Part. 3 della stessa Carta Costituzionale, si osserva che l’intento dichiarato del Decreto ha come finalità precipua quella di tutela dell’interesse pubblico generale con l’introduzione di un livello ulteriore di concorrenza e di libertà nel mercato al fine di permettere agli operatori di poter agire in posizione di uguaglianza, evitando che alcune imprese possano avvantaggiarsi, nel confronto concorrenziale, della struttura della propria compagine societaria per la presenza di un socio pubblico. 4. Di conseguenza l’impresa C. Spa non può svolgere il servizio oggetto di gara, perlomeno con riferimento al Servizio Energia. L’ammissione alla gara della controinteressata e la successiva aggiudicazione in suo favore sono quindi illegittimi e vanno annullati, con conseguente declaratoria di nullità del relativo contratto ai sensi dell’art. 13 comma 4 del D.L. n. 223/05 convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006. 5. Le censure di cui al secondo motivo di ricorso possono invece considerarsi assorbite. 6. Da quanto sopra consegue il ristoro della ricorrente nella forma specifica, poiché l’Amministrazione dovrà rideterminarsi, rinnovando le operazioni di gara a partire dai provvedimenti annullati e dichiarati nulli. 7. Nonostante la soccombenza il Collegio ritiene che può essere disposta la compensazione delle spese tra le parti, stante la novità delle questioni trattate. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui dispongono l’ammissione della controinteressata alla gara e la conseguente aggiudicazione della stessa. Dichiara nullo il relativo contratto ai sensi dell’art. 13 comma 4 del Di. n. 223/06 convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006 Spese compensate. La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 26 8.4 TAR Lombardia – Brescia sez. I, Sentenza 15 gennaio 2013 n. 30 (OMISSIS) Parte ricorrente ha stipulato, con il Comune di Toscolano Maderno, una convenzione in forza della quale si è impegnata alla gestione degli impianti di illuminazione ricadenti nel territorio del Comune, compresi quelli di proprietà comunale, nonché alla loro manutenzione ordinaria e alla fornitura dei relativi materiali e al loro ammodernamento tecnologico, a decorrere dal 19 luglio 2001 e fino al 19 luglio 2016. Ciononostante, con deliberazione n. 186/2011, la Giunta comunale ha dato impulso al procedimento per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole esistenti nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, sottoponendo all’attenzione del Consiglio Comunale una proposta dì deliberazione in tal senso. Il Consiglio ha dichiarato anch’esso di volersi avvalere di tale possibilità e nella deliberazione n. 41/2011, notificata il 2 gennaio 2012, ha manifestato la volontà di modificare, conseguentemente, le modalità di gestione del servizio, con la cessazione di quello in essere con Enel Sole s.r.l.. I provvedimenti citati sarebbero motivati, secondo quanto esposto da parte ricorrente, dall’operare del divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni, introdotto dall’art. 44 della L. n. 724 del 1994: tale conclusione sarebbe, però, frutto dell’erroneo presupposto di partenza del percorso logico-giuridico seguito dal Comune e rappresentato dalla presenza dì una proroga tacita del contratto. Al contrario, nel caso dì specie, la convenzione sottoscritta il 19 giugno 2001, con una precisa durata di quindici anni, sarebbe un contratto del tutto nuovo, legittimo e pienamente efficace. La ricorrente lamenta, dunque, il mancato rispetto del principio secondo cui le gestioni in essere alla data di pubblicazione del D.L. n. 138 del 2011 dovrebbero proseguire fino agli esiti della verifica delle condizioni per poter procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva e al conseguente affidamento del servizio pubblico locale con gara. In tale ottica assumerebbe rilievo anche l’att. 4, comma 35 del D.L. n. 138 del 2011. Essa, più puntualmente ha dedotto: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art 4, commi 1, 2, 4 e 8 e comma 32 del D.L. n. 138 del 2011, come modificato dalla L. n. 148 del 2011. Nel caso di specie non si sarebbe in presenza, come erroneamente ritenuto dal Comune, del rinnovo tacito di un contratto di fornitura di beni e servizi, vietato dall’art. 44 della L. n. 724 del 1994. Enel Sole sarebbe, invece, titolare del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica in forza di una convenzione con durata certa (15 anni) e predefinita, sottoscritta nel 2001. In ragione di tale erroneo convincimento ed in particolare della conseguente ravvisata illegittimità della concessione in essere, il Comune avrebbe erroneamente omesso di considerare la norma transitoria di cui all’art. 4, comma 32 del D.L. n. 138 del 2011, che consentirebbe di proseguire nella gestione fino alla naturale scadenza (trattandosi dì affidamento diretto a società a partecipazione pubblica partecipata da altra già quotata in borsa: Enel s.p.a.). Il Comune avrebbe dovuto, quindi, in primo luogo, verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio de quo per poi riconoscere, nel caso di specie, l’operatività della norma transitoria di cui all’art. 4 del D.L. n. 138 del 2011 che assicurerebbe ai gestori in essere la prosecuzione del rapporto fino all’attuazione della delibera quadro così adottata; IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 27 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 25, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, per mancata indicazione dei mezzi con cui si intenderebbe far fronte alle spese per l’acquisto dell’impianto e per la gestione del servizio, che il Comune intenderebbe assumere direttamente. Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo l’infondatezza del ricorso sotto molteplici punti. In primo luogo, l’invocato art. 4 del D.L. n. 138 del 2011 riguarderebbe esclusivamente l’affidamento del servizio e non anche il riscatto. Nel caso di specie, invece, il ricorso avrebbe ad oggetto solo la deliberazione afferente al riscatto e non anche alcun atto relativo al conferimento del servizio. Peraltro sarebbe la stessa ricorrente ad ammettere la compatibilità del riscatto con la norma calendata. Inoltre, il servizio in questione non avrebbe quei caratteri dell’universalità ed accessibilità generale che ne farebbero un servizio a fruizione diretta, assoggettabile all’invocato art. 4 del D.L. n. 138 del 2011. Quest’ultima norma (ed in specie la parte che subordina la possibilità dell’attribuzione di diritti di esclusiva alla previa adozione di una delibera quadro, su cui dovrebbe esprimere il proprio parere l’Autorità garante della concorrenza e del mercato), peraltro, secondo la difesa del Comune, non sarebbe applicabile nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, in ragione della novella introdotta dall’art. 25 del D.L. n. 1 del 2012. In ogni caso l’art. 4 del D.L. n. 138 del 2011 conterrebbe una norma transitoria che assoggetterebbe l’operatività della normativa in esso contenuta ad un termine dilatorio di 12 mesi, non ancora decorso e l’intero impianto della normativa di settore tenderebbe comunque ad escludere quanto preteso dalla ricorrente e cioè la continuazione del servizio. Anzi, il pretendere tale continuazione integrerebbe un’ipotesi di abuso di posizione soggettiva. Infine, sottolinea il Comune, nessuna illegittimità potrebbe derivare dall’assenza di un progetto di massima tecnico e finanziario, in quanto l’adozione di tale progetto sarebbe strumentale alla sola ipotesi di assunzione diretta del servizio, esclusa dalla vigente normativa. In sede cautelare si sono ravvisate le condizioni per la concessione della richiesta misura cautelare. In vista della pubblica udienza entrambe le parti hanno sviluppato quanto già più sopra rappresentato. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2012, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione La questione portata all’attenzione del giudice amministrativo con il ricorso in esame solo apparentemente è riconducibile all’ormai ricorrente contenzioso avente ad oggetto i provvedimenti preordinati al rilascio degli impianti con cessazione della concessione in essere, in ragione di tacite proroghe di convenzioni. La ricorrente ha essa stessa chiarito, infatti, come le illegittimità dedotte riguardino esclusivamente le modalità di gestione del servizio successivamente al riscatto degli impianti e non anche il procedimento di riscatto in sé considerato, per cui deve delimitarsi L’oggetto del contendere alla sola parte dei provvedimenti impugnati in cui gli stessi tendono a disporre la cessazione della gestione del servizio da parte di Enel Sole sri. www.paweb.it 28 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 A tale proposito si rende necessario puntualizzare che, nel caso di specie, la gestione del servizio non avveniva, alla data di adozione dei provvedimenti censurati, sulla scorta dì una convenzione tacitamente rinnovata, ma in forza della nuova convenzione stipulata nel 2001. In tale anno, infatti, Enel e Comune hanno solo in parte rinnovato la convenzione già in essere, in quanto hanno modificato in modo non minimale il contenuto degli obblighi contrattuali (ampliando l’oggetto del servizio e comprendendo un più ampio progetto di implementazione e incremento della sicurezza del servizio stesso) ed hanno fissato una nuova scadenza della concessione - proprio in ragione degli investimenti a cui Enel Sole sri si è impegnata -, a quindici anni dal giorno in cui è divenuto efficace il contratto. Nel caso di specie non si è, dunque, in presenza di una situazione di proroga di fatto di vecchie convenzioni scadute e ritenute tacitamente rinnovate nonostante il divieto introdotto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ma di un rapporto di concessione disciplinato da una convenzione efficace e ricadente, dunque, nel regime transitorio di cui alla la lettera d) del comma 32 dell’art. 4 del D.L. n. 138 del 2011. Ciò chiarito, al fine di verificare la fondatezza della tesi sostenuta da parte ricorrente, si rende, dunque, preliminarmente necessario accertare se il servizio di illuminazione pubblica possa essere considerato un servizio pubblico locale ovvero un semplice servizio di cui l’ente locale appalta la fornitura per poter espletare la propria attività Sul punto il Collegio ritiene di poter condividere la tesi già affermata da questo Tribunale (cfr la sentenza T,A.R. Brescia 27 dicembre 2007, n. 1373), secondo cui: “In forza di tali nozioni (cioè quelle di mero servizio e servizio pubblico, n.d,r.) non vi è dubbio che il servizio di pubblica illuminazione debba essere considerato servizio pubblico, poiché dell’erogazione dello stesso, da parte dell’appaltatore, beneficia direttamente ed esclusivamente la collettività (o il singolo utente) senza alcuna intermediazione del Comune nello svolgimento del processo produttivo.”. Ne consegue che, quando, alla data di adozione dei provvedimenti impugnati (rispettivamente 4 e 30 novembre 2011), la Giunta del Comune di Toscolano Maderno ha ritenuto di poter disporre, in uno con il riscatto dell’impianto, La cessazione della gestione del servizio di illuminazione pubblica da parte dell’odierna ricorrente, è incorsa nella violazione dell’art. 4 del 0.L. n. 138 del 2011, che espressamente disciplina l’affidamento dei servizi pubblici locali, il quale imponeva l’espletamento del procedimento puntualmente disciplinato in tale disposizione. Né appare condivisibile la tesi di parte resistente secondo cui tale norma troverebbe applicazione nei soli confronti dei Comuni aventi popolazione superiore a diecimila abitanti: la disposizione, infatti, individua modalità diverse, ma non esclude la sua stessa applicazione per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, né può essere interpretata, pur in presenza della previsione di un periodo transitorio, nel senso di consentire, sino alla sua scadenza, l’avvio di gare nuove e singole per l’affidamento del servizio. In ogni caso, la scelta del Comune risulta essere incorsa anche nella violazione della norma di diritto transitorio di cui alla lettera d) del comma 32 dell’art. 4 del D.L. n. 138 del 2011, secondo la quale “gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359. del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 29 sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 20151t. La disposizione ora citata appare applicabile alla società ricorrente, in quanto Enel Sole s.r.l. è società controllata da Enel s.p.a., che, a sua volta, è società quotata in borsa. Ne deriva che, a prescindere dalla qualificazione del servizio come ‘a richiesta individuale’ e dalla verifica della possibilità di realizzare una gestione concorrenziale del servizio, di cui si è già detto, il servizio di illuminazione pubblica in parola doveva ritenersi rientrare nell’ambito di applicazione della disciplina transitoria dell’art. 4 del D.L n. 138 del 2011 ed in particolare, per quanto di interesse, della lettera d). A tale proposito il Collegio ritiene che non fosse ravvisa bile, in capo al Comune, la possibilità di rinunciare alla, normativamente prevista, prosecuzione del servizio: il dato letterale della norma non lascia spazio ad una tale interpretazione, né essa risulterebbe essere in linea con la ratio della disciplina che tende, contestualmente, a garantire la liberalizzazione del mercato, ma anche la tutela, pur nello spirito innovativo filo-concorrenziale, delle situazioni esistenti e degli interessi, costituzionalmente rilevanti, della tutela del risparmio (in specie degli azionisti delle società quotate in borsa) e della libertà di impresa. Proprio in ragione dì ciò la prosecuzione nella gestione del servizio non risulta integrare alcun abuso di posizione, in quanto espressamente prevista dal legislatore, nelle more dell’attuazione dei principi della liberalizzazione, come contempera mento e mediazione nel senso ora detto. Né appare rilevante il fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza 199/2012, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. n. 138 del 2001, atteso che, prima della pubblicazione di tale sentenza, il contenuto della disposizione, immodificato per quanto attiene alla lettera d) del comma 32, è stato sostituito dall’art. 53 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83: ne deriva che la disposizione, in vigore al momento dell’adozione degli atti censurati avrebbe dovuto condurre il Comune ad escludere l’affidamento diretto del servizio secondo le modalità scelte, così come lo stesso non avrebbe potuto avvenire successivamente, per la vigenza dei principi trasposti nella norma, ma anche e soprattutto per l’effetto normativo della reiterazione del testo nel giugno del 2012, prima della pronuncia di incostituzionalità della norma: norma, quest’ultima, applicabile alle situazioni non ancora consolidatasi, come quella in esame. Il ricorso può, dunque, trovare accoglimento, nella misura in cui tende ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ancorché nella sola parte nella quale incidono sulla futura gestione del servizio di illuminazione pubblica sottraendolo da subito ad Enel Sole s.r.l. in conseguenza del riscatto. Fermo restando, il riscatto, dunque, la gestione del servizio da parte dell’odierna ricorrente dovrà proseguire secondo le regole e nei limiti di quanto disposto dalla lettera d) del comma 32 deIl’art. 4 del DL. n. 138 del 2011 e s.m, fatti salvi eventuali, ulteriori e diversi interventi del legislatore, se applicabili in ragione delle norme di diritto transitorio. www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 30 Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura pretta mente interpretativa delta questione dedotta. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Dispone la compensazione delle spese del giudizio, fatto salvo il contributo unificato, anticipato da parte ricorrente, il quale deve essere posto a carico dell’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. 8.5 Consiglio di Stato - Sez.V, Sentenza 25 novembre 2010 n. 8232 (OMISSIS) Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1.Con il provvedimento impugnato In primo grado Il Comune di Grugliasco affidava a E.S. Sri.. la gestione, separazione e messa a norma degli Impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale, ai sensi dell’art. 113 TU.E.L. I presupposti dell’affidamento diretto venivano individuati nella considerazione che, a fronte della sussistenza di più proprietari degli impianti di illuminazione situazione insistenti sul territorio comunale (E.S. è proprietaria di quota parte degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale mentre gli altri sono di proprietà comunale) e della promiscuità delle linee (collegamento alla stessa rete di distribuzione dell’energia elettrica), l’adozione di soluzioni diverse dall’affidamento integrale in favore di E.S. SrI.. avrebbe prodotto difficoltà sul piano dell’organizzazione del servizio ed avrebbe implicato serie difficoltà di carattere gestionale. Si riteneva quindi inopportuno procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e gestione della rete mediante gara ad evidenza pubblica. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da G. s.p.a. avverso il provvedimento di che trattasi. Resiste la parte originariamente ricorrente. Si è altresì costituito il Comune di Grugliasco. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memore l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive All’udienza del 2 luglio 2010 le cause sono tate trattenute per la decisione. 2. La Sezione conviene con il primo Giudice, a confutazione delle censure tese a dedurre la carenza, in capo a G. s.p.a., dell’interesse e della legittimazione a ricorrere, che, alla stregua di un pacifico e condivisibile principio giurisprudenziale, le imprese operanti in un determinato settore sono legittimate IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 31 ad impugnare la delibera di affidamento di un servizio a trattativa privata ovvero le determinazioni che riguardano le modalità di conferimento e di svolgimento del servizio, e ciò anche al fine di soddisfare l’interesse strumentale all’indizione o alla ripetizione di una procedura di gara al fine di spendere, in seno alla medesima, le proprie chance competitive. Va soggiunto che nella specie G. s.p.a. ha dimostrato, anche nel separato giudizio relativo al contenzioso con il Comune di Alessandria, di essere titolare, a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, della convenzione con la Consip proprio con riferimento al servizio di che trattasi. 3. Con il secondo motivo di appello si osserva che a fronte della titolarità, in capo ad E.S. s.p.a., della proprietà di una rilevante quota parte degli impianti di illuminazione l’affidamento diretto disposto in suo favore dal Comune troverebbe fondamento nel dettato dell’art. 113, comma 14, del D.Lgs n. 267/2000, norma la quale attribuisce alle amministrazioni locali il potere dì autorizzare i privati proprietari dei beni patrimoniali strumentalmente necessari ‘a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7, e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale”. In definitiva, secondo la prospettazione offerta dalla parte appellante, corroborata dal richiamo al parere 18 marzo 2004, n. 46, dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, tale disposizione, che affonda le sue radici nell’esigenza di enucleare una modalità gestionale efficiente senza costringere gli enti locali ad adottare provvedimenti di esproprio, consentirebbe, in via di eccezione, di derogare, mediante affidamenti diretti, ai principio della normale separazione tra proprietà degli impianti ed erogazione del servizio. SI soggiunge che nella specie la potestà discrezionale sarebbe stata esercitata in coerenza con i canoni di ragionevolezza e logicità, viste le rilevanti difficoltà organizzative, gestionali ed economiche che avrebbero connotato l’indizione di una gara o la frammentazione del servizio. Il motivo non è fondato. Secondo La condivisibile interpretazione già offerta in subiecta materia da questa Sezione (decisione 16 dicembre 2004, n. 8090) il servizio di r illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale. Ne deriva che L’affidamento del compito di provvedere alla messa a norma, alla manutenzione ed alla gestione degli impianti di illuminazione delle pubbliche vie si sostanza nell’affidamento di un servizio pubblico locale che soggiace alla disciplina dettata dal richiamato art. 113 delTA). Enti Locali approvato con il d.lgs n.267/2000, La Sezione ha nell’occasione osservato che sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 112, T.U.E.L. n. 267/2000, quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. Il Consiglio ha altresì osservato che la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell’appalto e quella della concessione (art. 2, commal2) dipende dalle caratteristiche tecniche dei servizio e della volontà “politica” dell’ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai tini dell’applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L. Relativamente ai servizi pubblici locali, l’art. 117 T.U.E.L. n. 267/2000 precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce Il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell’ente di dividere sui singoli l’onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V° del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall’ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 32 corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all’assolvimento delle finalità sociali dell’ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione. Sul piano interpretativo, il carattere di servizio pubblico locale dell’illuminazione delle strade comunali è confermato dai richiami “storici” - Fa pubblica illuminazione era, infatti, inclusa fra i servizi pubblici comunali ex ari. 1, lett. c) r.d. n. 2578/1925 e nel t.u.l.c.p. n. 383/1934 - e ribadito dal divieto di cessione della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici, introdotto nell’art. 113 del T.U.E.L. 267/2000 (I. n. 448/2001 e il. n 269/2003). Nella specie l’analisi del testo del provvedimento comunale impugnato in prime cure e della convenzione ad esso allegata suffraga l’assunto secondo cui, al di là del profili nominalistici, è stato disposto in favore di E.S. s.p.a. l’affidamento di tutte le attività di messa a norma, manutenzione e gestione degli impianti necessarie per l’assicurazione del servizio dell’illuminazione pubblica, e quindi, l’affidamento integrale del servizio pubblico. Tanto premesso o sul piano qualificatorio, va osservato che, alla luce dei principi comunitari che informano la materia, la regola della selezione competitiva costituisce l’opzione naturale e primaria (art. 113, comma 5, lett. a) alla quale è possibile derogare nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Ala luce di detti principi, da ultimo recepiti dall’art. 23 bis, comma 11, del di. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008, deve accedersi ad un’interpretazione restrittiva dell’eccezione contemplata dal richiamato ari. 113, comma 14, laddove si consente (rectius, si consentiva, prima dell’abrogazione della norma disposta per effetto dell’ ari. 12 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) l’affidamento diretto del servizio in favore del proprietario dei beni strumentali necessari ai fini dell’erogazione del servizio pubblico. Detta norma, ratione temporis vigente, va interpretata nel senso di consentire l’affidamento diretto solo nell’ipotesi in cui i beni strumentali sia no integralmente nella proprietà di soggetto privato diverso dall’amministrazione locale. Nel caso, che qui viene in rilievo, in cui i beni patrimoniali siano invece solo in parte nella proprietà di soggetto diverso dall’amministrazione locale, si riespande la regola generale in forza della quale, ove il Comune intenda affidare il servizio nella sua unitarietà senza procedere ad un frazionamento (ammesso dal testo del comma 14 cit prima della sua abrogazione), non è percorribile la via dell’affidamento diretto ma occorre seguire la via ordinaria della procedura competitiva. Merita quindi sostanziale conferma, pur se va adattato ai principi che regolano la materia degli affidamenti dei servizi pubblici locali, l’assunto fondamentale che sorregge la sentenza appellata secondo cui le difficoltà sotto il profilo organizzativo e gestionale sottese ad ogni soluzione diversa dall’affidamento diretto in favore del soggetto proprietario della maggior parte degli impianti integrano esigenze di economicità, efficienza ed opportunità senza dar luogo ad impedimenti tecnici ostativi alla regola della gara pubblica e, soprattutto, senza integrare alcuna delle eccezioni tassativamente sottese alla disciplina di cui all’art. 113 del T.U.E.L. oltre che ai principi sottesi al codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n.7239/2010). 4. L’appello deve, in definitiva, essere respinto con conferma, pur se con diversa motivazione, della sentenza appellata. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. PQM. Respinge l’appello e conferma, con diversa motivazione, la sentenza appellata. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 33 Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. 8.6 AVCP, Parere n. 128 del 5 novembre 2009 (OMISSIS) Ritenuto in diritto In via preliminare va disposta la riunione delle due istanze indicate in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, stante l’identità sostanziale delle richieste. Le questioni all’esame attengono all’individuazione dei limiti di operatività del divieto a partecipare a gare pubbliche posto: - dall’art. 23 bis, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, a carico dei soggetti, titolari di affidamenti “diretti”, il cui capitale azionario sia detenuto da società quotate in mercati regolamentati; - dall’art. 13 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, a carico delle società a capitale interamente pubblico o misto, aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi strumentali all'attività dell'ente locale di riferimento, in relazione a procedure di gara extraterritoriali indette da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale azionario. Le fattispecie in esame sono, in parte, riconducibili ad altre questioni già esaminate da questa Autorità con i Pareri n. 61/2009, n. 92/2008 e n. 213/2008 in materia di applicabilità dell’art. 13 della legge n. 248 del 2006; con il Parere n. 201/2008 in tema di definizione di servizio pubblico locale; con la Deliberazione n. 135 del 2007 in materia di divieto posto alle società indirettamente partecipate di prendere parte a gare indette da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale. Per quanto riguarda la prima delle due questioni, relativa all’applicabilità o meno dell’art. 23 bis, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, alla Sinergie S.p.A., stante la sua composizione azionaria, preme innanzitutto evidenziare che il divieto, di cui al citato comma 9 (nel testo vigente ratione temporis), si applica esclusivamente alle società titolari di affidamenti “diretti” di servizi pubblici locali a rilevanza economica e non anche alle “società quotate in mercati regolamentati”, come si evince dal tenore letterale della disposizione in questione che recita “I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati”. Premesso che il ricorso agli affidamenti “diretti”, mediante il sistema del cosiddetto in house providing o in “autoproduzione” senza confronto concorrenziale, è consentito solo in presenza di talune specifiche condizioni (che l’ente affidante eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e che questa realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell`ente o degli enti che la controllano), va osservato che la finalità del divieto, di www.paweb.it 34 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 cui al citato art. 23 bis, è di evitare che soggetti particolarmente qualificati, già titolari di affidamenti “diretti” e di un rapporto privilegiato con l’ente di riferimento - proprio in relazione alla stretta contiguità dei rapporti in essere con il soggetto pubblico - possano lucrare, in questa loro veste di enti "strumentali", ulteriori rendite di posizione in altri mercati o servizi pubblici locali a danno del libero gioco della concorrenza. Nel caso di specie, la Sinergie S.p.A., aggiudicataria del servizio, è partecipata solo indirettamente da enti locali, in quanto controllata da Acegas-Aps S.p.A., la quale, quotata in borsa, è a sua volta controllata con una quota del 62,691% del capitale dalla società Acegas-Aps Holding s.r.l., la quale è, a sua volta, partecipata dai Comuni di Padova e Trieste. Ad essa la Citelum s.a. contesta di essere titolare di affidamento “diretto” del servizio di gestione e manutenzione degli impianti del nuovo Palazzo di Giustizia del Comune di Padova. In effetti, dalla documentazione versata in atti risulta che tale servizio viene svolto in base a contratto, che nel corso degli anni ha formato oggetto di rinnovi (dal 01.01.2001 al 31.12.2004 e dal 01.01.2005 al 31.12.2008) e di successive proroghe (sino al 30.04.2009 e al 31.12.2009). Tuttavia, sotto il profilo oggettivo, il servizio in questione non sembra potersi annoverare nella nozione di servizio pubblico locale, trattandosi del servizio di gestione e manutenzione degli impianti del nuovo Palazzo di Giustizia, per cui le prestazioni previste sono dirette unicamente al Comune, che ne fruisce alla stregua di qualsiasi altro soggetto, e non alla collettività (cfr., in tal senso, Parere dell’Autorità n. 201 del 17 luglio 2008 e Cons. Stato, Sez, V, sentenza 10 marzo 2003, n. 1289). Inoltre, nella Determinazione del Comune di Padova n. 2009/48/0027 del 28.04.2009 di proroga del servizio al 31.12.2009, è evidenziato che: “Non è possibile nella fattispecie l’affidamento diretto in house non avendo Sinergie S.p.A. i requisiti per tale tipo di affidamento”. Anche dall’elenco dei servizi espletati negli ultimi anni da parte di Sinergie S.p.A., non si ricava alcun elemento caratterizzante eventuali affidamenti in house con le amministrazioni comunali che la controllano indirettamente (Comune di Padova e di Trieste). Su di essa nessuno dei due enti comunali sembra, infatti, esercitare alcun potere di influenza determinante con riferimento tanto agli obiettivi strategici, quanto alle decisioni societarie. Essa, inoltre, sembra operare con spirito imprenditoriale di fuori dei rapporti di “strumentalità necessaria” con le amministrazioni comunali che indirettamente la controllano. Ad essa, in quanto società non affidataria “diretta” di alcun servizio pubblico locale, non si applica, pertanto, il citato art. 23 bis. Impregiudicata ogni questione relativa all’estensione dell’eccezione - valevole per le società quotate alle società da queste partecipate o controllate, che, incidentalmente, questa Autorità ritiene comunque non operante, stante la natura eccezionale della previsione derogatoria, l’operato dell’amministrazione è - nei limiti indicati - conforme alla normativa di settore. Per quanto riguarda la seconda delle due questioni, relativa all’applicabilità, ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani vigente all’epoca dei fatti) alla Sinergie S.p.A., in veste di società a capitale maggioritario pubblico, del divieto a partecipare a procedure di gara extraterritoriali, indette da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale azionario, va, in via preliminare, chiarito che detto art. 13 non si applica alle procedure di affidamento di servizi pubblici locali. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 35 Nel caso di specie, il servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Cavallino è, per sua stessa natura, rivolto a fini sociali e destinato a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività. Come tale, ha, quindi, natura, ai sensi dell’art. 112 del TUEL, di servizio pubblico locale. Trattandosi di servizio pubblico locale, l’art. 13 della legge n. 248 del 2006, non trova, quindi, nel caso di specie, applicazione. Tanto premesso, resta assorbita ogni altra questione, siccome evidenziata nelle istanze di parere e nelle controdeduzioni di parte, fermo restando la validità dell’orientamento già assunto da questa Autorità in materia, secondo cui anche per le società partecipate in via indiretta da altre società a capitale interamente pubblico o misto sussiste il divieto di partecipare a gare extraterritoriali al di fuori del territorio dell’ente locale di riferimento o aventi ad oggetto finalità ad esso estranee - cosiddette extra moenia. Conclusivamente, ritiene questa Autorità che nel caso di specie la società aggiudicataria non riveste alcuno dei requisiti o delle condizioni preclusive poste dalle citate disposizioni di legge, atteso che dalla documentazione e dalle dichiarazioni in essere, risulta che la stessa non è titolare di affidamenti “diretti” di servizi pubblici locali e che il servizio oggetto di gara ha natura di “servizio pubblico locale”. In ultima analisi, preme, comunque, evidenziare che il divieto a partecipare alle gare posto dall’art. 23 bis, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, opera nei confronti dei soggetti, titolari di affidamenti “diretti” di servizi pubblici locali e delle società possedute o controllate da società quotate nei mercati regolamentati, mentre il divieto di partecipazione posto dall’art. 13 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 (a carico delle società a capitale interamente pubblico o misto, aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi strumentali all'attività dell'ente locale di riferimento, in relazione a procedure di gara extraterritoriali, indette da amministrazioni diverse da quelle che ne detengono il capitale azionario) non opera nel mercato dei servizi pubblici locali e il divieto a partecipare a gare extraterritoriali o extra moenia si applica, invece, anche alle società - indirettamente o mediamente - possedute o controllate da società a capitale interamente pubblico o misto. In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della stazione appaltante è conforme alla normativa di settore. Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2009 www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 36 8.7 AVCP, Delibera n. 110 del 19 dicembre 2012 (OMISSIS) Premesse La tematica rappresentata riguarda l’affidamento, senza previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione da parte di numerose Amministrazioni comunali prevalentemente della Lombardia attraverso la stipula o il rinnovo, ai sensi dell’art. 113 T.U.E.L., approvato con il d.lgs.267/2000 così come successivamente modificato, di Convenzioni per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale in favore della Società Enel Sole, precedente gestore e, in taluni casi, proprietaria di tutti o di parte degli impianti. Le segnalazioni al riguardo pervenute, sia da parte di numerosi Comuni sia da singoli operatori economici e associazioni di categoria, vertono sull’ipotesi che in tal modo sia stata sottratta al mercato e alla concorrenzialità una quota-parte consistente di servizi pubblici locali e che sia stata di fatto ostacolata la libera competizione degli operatori del settore. FATTO Qualificazione del servizio La valutazione del caso non può prescindere dall’esatta individuazione della natura del servizio in argomento. Sotto il profilo della sua qualificazione giuridica, e come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale. Infatti la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all’ambito di intervento e su quello soggettivo della riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico. Assetto normativo in materia di SPL dal Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 Sotto il profilo della ricostruzione del quadro normativo, va rilevato che il Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 ha abrogato l'intero art.23-bis del d.l. 112/2008, convertito in legge n.133/08, che racchiudeva la disciplina dei servizi pubblici locali; tale abrogazione comportava, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale (sent. n.24/2011) da un lato, la non reviviscenza delle norme abrogate dall'art. 23-bis, espressamente o tacitamente, dall'altro l'immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, ergo l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti in questione e la riemersa necessità di contemperare la vigente disciplina comunitaria, relativa alle regole concorrenziali minime, con una "nuova" disciplina nazionale, destinata ad integrare la prima in quanto pro-concorrenziale. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 37 Il vuoto normativo determinatosi in seguito all’abrogazione referendaria, veniva colmato con un primo provvedimento che, all'art. 4 (rubricato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea") del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n.148, noto anche come decretolegge "manovra di ferragosto", racchiudeva la disciplina generale in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali. Ad esso sono seguiti numerosi interventi normativi di modifica e integrazione della disciplina, in appresso chiariti. Il processo di liberalizzazione nel settore di cui trattasi, voluto dalla legge di stabilità 2012, rispondeva in definitiva all'intendimento manifestato dal Governo nella lettera dell'Italia all'Unione Europea del 27 ottobre 2011, nella quale, con riguardo al detto settore, veniva detto che si intende varare disposizioni al fine di rafforzare "il processo di liberalizzazione e privatizzazione prevedendo che non è possibile attribuire diritti di esclusiva nelle ipotesi in cui l'ente locale affidante non proceda alla previa verifica della realizzabilità di un sistema di concorrenza nel mercato, ossia di un sistema completamente liberalizzato" e di prevedere "un ampliamento delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché un sistema di benchmarking al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni”. Ciò nella convinzione, di derivazione europea, che la tutela della libera concorrenza produce effetti benefici non solo per il mercato, e quindi per le imprese di settore che vi operano, ma per gli stessi utenti, destinatari dei servizi, cui dovrebbe derivarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi, nell'interesse di tutti i protagonisti del settore: enti pubblici affidanti, soggetti gestori e utenti. Quindi, la liberalizzazione non è fine a se stessa ma costituisce modalità per il raggiungimento di un risultato. Successivamente, in data 20 luglio 2012, è intervenuta la sentenza n. 199 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalle successive modificazioni. Da ultimo, è stato emanato il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha ulteriormente modificato la disciplina dei servizi pubblici di rilevanza locale con le disposizioni recate dall’art. 53, il cui comma 1, lett. b) è stato poi espressamente abrogato dall’art. 34, comma 17, D.L. n. 179 del 18/10/2012. Il legislatore è intervenuto, infatti, sulla materia con l’art. 34 del D.L. 179/2012 (rubricato “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”), con cui ha dettato una prima disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali dopo l’abrogazione dell’art. 4 D.L. 138/2011 (operata dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012). Tale norma stabilisce, al comma 15, che gli affidamenti diretti in essere alla data del 1° ottobre 2003, affidati a società a partecipazione pubblica, quotate in borsa a tale data, e alle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 C.C., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio ovvero alla data del 31 dicembre 2020, nel caso in cui una scadenza non sia prevista, “improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante“. www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 38 DIRITTO Gestioni dirette da parte di Enel Sole Esaminando i servizi oggetto di esame, viene in rilievo da un lato che Enel è società a partecipazione pubblica, quotata in borsa alla data del 01/10/2003 e che Enel Sole è una sua controllata; dall’altro che nella prevalenza dei casi in cui Enel Sole gestisce (attualmente) i servizi in argomento, essa li gestiva già alla data del 1° ottobre 2003 in virtù di affidamenti diretti, non preceduti da gara, disciplinati da contratti di servizio (o da altri atti diversamente denominati che disciplinavano il rapporto). Pertanto, gli affidamenti diretti in favore di Enel Sole dei servizi di pubblica illuminazione costituiscono una fattispecie che può rientrare in quella descritta dal comma 15 dell’art. 34 D.L. 179/2012, sopra menzionato. In virtù del disposto del comma 15 essi continuano a produrre effetti sino alla data della loro scadenza naturale e, nel caso in cui non prevedano alcuna scadenza, continuano a produrre effetti sino alla data del 31/12/2020, data in cui cessano improrogabilmente e senza necessità di deliberazione alcuna. Occorre rilevare che tale ultima previsione, sebbene abbia il pregio di delimitare tali affidamenti ad una data certa, non ulteriormente prorogabile, suscita perplessità sotto il profilo della conformità al diritto comunitario e ai noti principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità poiché introduce, di fatto, un regime transitorio ingiustificatamente favorevole solo per alcuni specifici operatori, caratterizzati dalla partecipazione pubblica e che si avvalgono, dunque, di un vantaggio concorrenziale sul mercato. Tale previsione crea ulteriori perplessità se comparata con quella di cui al comma 14 del medesimo articolo che prevede una diversa scadenza, il 31/12/2013, per quegli affidamenti in corso alla data del 20/10/2002 (senza specificazione se affidati con o senza gara), privi di una scadenza iniziale e per i quali l’ente affidante non abbia provveduto ad inserire una scadenza certa nel contratto di servizio, contestualmente alla pubblicazione della citata relazione di cui allo stesso comma 14. E’ evidente la disparità di trattamento anche sotto tale profilo con gli altri operatori economici, anch’essi attuali gestori di servizi pubblici locali, affidatari di contratti privi di scadenza, disparità che permane anche se valutata alla luce del fine perseguito dal legislatore, per le società quotate in mercati regolamentati, di tutelare il valore delle società e dei risparmiatori che in esse hanno investito. Esistono poi casistiche più recenti, riguardanti Amministrazioni comunali che, oltre ad aver attivato con Enel Sole Convenzioni nel 2009, della durata di sedici/venti anni per la gestione degli impianti, hanno altresì affidato alla stessa Enel Sole, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) del d.lgs.163/06, anche i lavori di riqualificazione, a fini di sicurezza e di risparmio energetico, degli impianti di illuminazione pubblica. Tra questi si rilevano diversi casi di affidamenti di gestione di servizi di pubblica illuminazione in ragione di interventi di contenimento dei consumi energetici coperti da privativa industriale o sulla base di situazioni di urgenza. Tali procedure negoziate senza bando, nell’attuale impostazione del Codice dei contratti pubblici, assumono carattere eccezionale e sono ammesse nei soli casi tassativamente previsti dal le vigenti disposizioni legislative in materia; i pareri e le sentenze (Corte di giustizia 15/45) resi sulla stessa, confermano l'obbligo in generale di porre in gara la gestione del servizio di pubblica illuminazione alla cessazione della Convenzione. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 39 Le circostanze che: - Enel Sole sia proprietaria di parte degli impianti e che corrispondentemente vi sarebbe carenza di legittimazione da parte dell’ente locale in ordine ad interventi da parte di terzi sugli impianti stessi; -sussistono motivazioni di risparmio economico legate alle nuove tecnologie utilizzate da Enel e all’assenza di spese a carico del Comune per consulenze peritali, dismissione degli impianti, progettazione e direzione lavori da affidare all’esterno, non possono far assurgere a canone di ordinarietà un sistema di affidamento che si pone fuori dalle dinamiche concorrenziali in modo, come detto, usuale e tutt’altro che temporaneo e straordinario. Né può essere condiviso, come si dirà innanzi, quanto sostenuto da Enel Sole nel corso dell’istruttoria - a sostegno dell’ammissibilità di forme di affidamento diverse dalla gara- circa l’ammissibilità della proroga automatica e del tacito rinnovo pattuita ab origine nella Convenzione, in assenza di disdetta. In proposito la stessa giurisprudenza citata da Enel in corso di istruttoria esclude una distinzione concettuale tra i due istituti della proroga e del tacito rinnovo, che in sostanza definiscono in entrambi i casi il fenomeno del mantenimento nel tempo e oltre la scadenza pattuita, di un rapporto sinallagmatico a esecuzione continuata e periodica, in difetto di una disdetta, con un meccanismo che può astrattamente reiterarsi per un numero indeterminato di volte, con la volontà tacita dei contraenti. In ogni caso la prosecuzione del rapporto contrattuale così concepita non trova fondamento normativo, in quanto fondata su una presunta legittimità dei rinnovi automatici, notoriamente vietata alle P.A. e ammessa, come confermato dalla giurisprudenza, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica. Al fine di evitare la permanenza di gestioni da parte di soggetti che non sono stati scelti ad esito di una procedura competitiva, anche l'Antitrust, nell'AS 864 del 26 agosto 2011, osservava che i casi di cui alla lettera d) del comma 32 (poi 33) dell’art. 4 D.L. 138/2011, oggi dichiarato incostituzionale, non potevano ricomprendere anche affidamenti in essere in base a rinnovi o proroghe tacite, già definiti dal giudice amministrativo quali gestioni di fatto, in quanto esercitati sulla base di un titolo illegittimo. Sull’improprio sistematico uso delle proroghe contrattuali è utile richiamare altresì la Delibera n. 34 del 2011 con cui questa Autorità si è ampiamente espressa. Si osserva, infatti, che il reiterato ricorso a tale istituto, utilizzabile solo in via eccezionale, oltre a violare il disposto dell’art. 23 della L. n. 62/2005, costituisce una violazione dei principi di cui all'art. 2 del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Invero, è pacifico che, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto, non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Le proroghe in questione, quindi, contraddicono il generale principio dell’evidenza pubblica, il cui rispetto è imposto anche dal dovere di preservare il diritto alla libera concorrenza, garantito a livello comunitario in materia di appalti pubblici. Trattandosi di contratti pubblici di servizi, o di appalti misti, affidati direttamente e senza gara, al momento della cessazione del contratto gli enti affidanti www.paweb.it 40 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 avrebbero dovuto quindi indire nuove gare per la selezione nel mercato di idonei operatori economici, nel rispetto dei principi del Trattato UE nonché del d.lgs. 163/2006. Gli affidamenti diretti costituiscono un’eccezione a tale regola, ammissibili solo nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria (ad es. affidamenti in house providing) e dal Codice dei contratti. Al di fuori di tali specifiche eccezioni, gli affidamenti in argomento non rispondono ai canoni della legittimità e della concorrenzialità. E' evidente, infatti, come, alla luce della filosofia che ispira l'intero intervento normativo, gli affidamenti di che trattasi, avvenuti al di fuori di ogni logica concorrenziale, siano in assoluta "controtendenza" e, in quanto affidamenti diretti non preceduti da gare pubbliche, presentino profili di evidente anomalia. Queste considerazioni valgono a maggior ragione oggi, alla luce non solo della pronuncia della Consulta ma anche della recente normativa dettata dal D.L. 179/2012 in cui è ribadita l’esigenza del rispetto della disciplina europea e dei principi comunitari di par condicio, economicità trasparenza e pubblicità. Molte delle gestioni attualmente in essere, pur essendo affidamenti diretti, non risultano assentite alla data del 1° ottobre 2003 bensì successivamente (molti sono databili al biennio 2009-2011) e come tali non possono essere ascritti alle fattispecie di cui al comma 15 dell’art. 34 del D.L. 179/2012. Inoltre, si ritiene che valgano, nei casi in esame, anche considerazioni di carattere più generale riconducibili alla situazione di indebito privilegio di cui possono trovarsi a godere taluni operatori nel mercato di riferimento. Difatti Enel Sole è società che opera nel libero mercato ed è al contempo affidataria diretta di gestioni in corso; tale condizione, fintanto che perdura l’affidamento diretto, dovrebbe comportare la preclusione per la Società stessa alla partecipazione a gare di appalto. Infatti, in forza di contratti ottenuti senza una regolare procedura ad evidenza pubblica, le società titolari di affidamenti diretti ottengono un indebito vantaggio rispetto a tutti gli altri operatori economici operanti sul mercato e non titolari di affidamenti diretti. Enel Sole, quindi, per quanto in atti, continua, da un lato, a beneficiare di una posizione di fatto esclusiva nel rapporto con gli enti locali, dovuta al mantenimento di un regime di esclusiva dei servizi di pubblica illuminazione, e, contestualmente, procede a vendere i propri servizi a terzi, anche mediante la partecipazione a gare pubbliche, con effetti distorsivi a carico del mercato di riferimento. Ciò rende concreto il rischio che si creino situazioni di particolare privilegio non solo per quelle imprese che possono usufruire di “aiuti di Stato” (quali, a titolo esemplificativo, contributi, sussidi ed agevolazioni) ma anche per quelle imprese (Enel Sole, nel caso di specie) che possono fruire in concreto di posizioni di evidente vantaggio nell’acquisizione di taluni contratti, fattori che possono consentire una partecipazione nel libero mercato con offerte innaturalmente basse e quindi alterare la par condicio tra gli operatori economici. A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha sviluppato importanti argomentazioni sulla turbativa della concorrenza, elaborando anche il concetto di “minimo garantito” che ritiene di per sé idoneo, ove sussistente, a turbare il regolare funzionamento della concorrenza. Secondo tale orientamento giurisprudenziale “Il privilegio economico non necessariamente si concretizza nel contributo o sussidio o nell’agevolazione fiscale o contributiva, ma anche garantendo una posizione di mercato avvantaggiata rispetto alle altre imprese”, che si può realizzare anche “garantendo ad un’impresa una partecipazione certa al mercato cui appartiene, garantendo, in sostanza, l’acquisizione sicura di contratti il cui provento sia in grado di coprire, se non tutte, la maggior parte delle spese generali; in sintesi: un minimo garantito”; si aggiunga poi che non è necessario che tale IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 41 privilegio si sostanzi in un profitto, ma è sufficiente che dai contratti garantiti l’impresa ottenga quanto sufficiente a coprire i costi generali di mantenimento dell’apparato aziendale. In tali condizioni, infatti, l’impresa al fine di acquisire nuove commesse, potrà offrire condizioni concorrenziali perché sui futuri contratti graveranno solo i costi diretti di produzione (dato che l’ammortamento delle spese generali risulta già coperto, come sopra); ciò consentirà all’impresa stessa di realizzare un maggiore profitto in riferimento alla normale economia aziendale del settore ovvero di offrire prezzi innaturalmente più bassi: “Nell’uno o nell’altro caso, il meccanismo del minimo garantito altera la par condicio delle imprese in maniera ancora più grave perché con riflessi anche sul mercato dei contratti privati. L’impresa beneficiaria di questa sorta di minimo garantito, infatti, è competitiva non solo nelle gare pubbliche, ma anche rispetto ai committenti privati, sicché, in definitiva, un tale sistema diviene in sé assai più pericoloso e distorcente di una semplice elusione del sistema delle gare”. Appare fuor di dubbio, alla luce di quanto sin qui detto che, nell'interpretazione legislativa e giurisprudenziale, tanto comunitaria che nazionale, si verte su affidamenti che devono essere ricondotti, in una logica concorrenziale, a sistemi di affidamento ad evidenza pubblica, strumento privilegiato per la scelta del gestore del servizio . Partecipazione di Enel Sole s.r.l. alle gare indette da Consip Le considerazioni appena svolte trovano concreta evidenza relativamente alla gara “per il Servizio Luce 2” per la pubblica illuminazione dei Comuni italiani che comprende la gestione integrata di impianti di illuminazione pubblica, la fornitura di energia elettrica, i lavori per gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti semaforici, indetta da Consip nel 2009. In questo caso specifico la posizione avvantaggiata di Enel Sole nel mercato di riferimento è risultata palese nel momento in cui essa ha partecipato alla menzionata gara Consip pur sussistendo il divieto di partecipazione a gare indette da enti pubblici per le società partecipate da società quotate in mercati regolamentati (Enel Sole nella fattispecie in esame), divieto dal quale il legislatore ha in seguito esonerato detto tipo di società, in tal modo determinando, come si diceva, situazioni di scarsa apertura al mercato ed effetti anticoncorrenziali nel settore dei servizi pubblici locali. Tralasciando in questa sede di esaminare gli aspetti connessi alla possibilità per Consip di espletare gare per conto di enti locali, va sottolineato che alla data della gara (pubblicazione G.U.U.E, del 8.10.2009), la società Enel Sole s.r.I. (controllata e partecipata da Enel S.p.A.) risultava affidataria diretta di Servizi di Pubblica Illuminazione senza preliminare gara pubblica in vigenza dell’art. 23-bis, comma 9, del decreto-legge 112/2008, convertito in l. 133/2008. La norma richiamata poneva il divieto della partecipazione a gare indette da enti pubblici, per società, loro controllate, controllanti e controllate da una medesima società che godevano o avessero goduto di assegnazioni dirette di gestione di reti e servizi, mentre l'esonero da tale divieto valeva solo per le società quotate in mercati regolamentati, in funzione del fine perseguito dal legislatore di tutelare il valore delle società e dei risparmiatori che in esse hanno investito, quindi Enel Sole non avrebbe potuto partecipare a gare indette da enti locali in quanto società non quotata e titolare di affidamenti diretti. Tale formulazione della norma è anteriore alle modifiche ad essa introdotte dal decreto-legge 70/2011 (convertito in l. 106/2011) che, a decorrere dal 14 maggio 2011, ha espressamente esonerato dal suddetto divieto anche le "società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ( ... )". Motivo per cui il divieto di partecipazione alle gare per le società partecipate dalle società quotate in mercati regolamentati è stato vigente sino al www.paweb.it 42 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 maggio 2011. Ma in più, il suddetto art. 23-bis, comma 9, del decreto-legge 112/2008, è stato abrogato a far data dal 21 luglio 2011 con d.P.R. 113/2011 ed è stato sostituito dall'art. 4, comma 33, del decreto-legge 138/2011, convertito in l. 148/2011 (come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge n.183 del 2011), che sostanzialmente ne riproduceva il testo e che, tra l’altro, recita “Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società apartecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma”. Quindi, dal tenore letterale della norma nel testo vigente al momento dell'indizione della gara (nonché per tutta la durata della stessa), nonché in via sistematica, tenuto anche conto dell'evoluzione normativa sopra illustrata, si evince chiaramente che al momento dell’indizione della gara da parte di CONSIP sussisteva ed era pienamente vigente il divieto di partecipazione alle gare anche per le società partecipate da società quotate in mercati regolamentati (Enel Sole nella fattispecie in esame). Tutto quanto sopra premesso, si deve concludere per l'illegittimità dell'ammissione della società Enel Sole s.r.l. alla gara in esame, operata da CONSIP, e dell'aggiudicazione in favore della stessa di n. 3 lotti poiché in aperta violazione dell'art. 23-bis, comma 9, decreto-legge 112/2008 (convertito in l. 133/2008) nel testo all'epoca vigente. Adeguatezza delle informazioni da fornire da parte del gestore uscente all’Ente locale ai fini della predisposizione dei bandi di gara Nel caso di riaffidamenti con gara sono stati rilevati aspetti critici legati alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante agli operatori economici. Talvolta si chiede agli offerenti di effettuare un’analisi accurata dello stato effettivo dell’impianto, segnalando all’Amministrazione tutte le situazioni critiche che rendano necessari interventi immediati di ripristino e/o sostituzione, analisi che non sempre i concorrenti sono in grado di effettuare a causa della mancata conoscenza dell’impianto, il cui stato effettivo è invece ben noto solo al gestore uscente. Riguardo al problema, Enel Sole fa presente che, in forza di quanto disposto dall’art. 25, comma 6, della legge 27/2012, disposizione tuttora vigente e non toccata dalla sentenza n.199/2012 della Corte Costituzionale, essa è tenuta a fornire esclusivamente “i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture”, mentre dati ulteriori sono dipendenti dalle prescrizioni di gara che ogni Comune ritiene di dover indicare nel capitolato tecnico e rispondono ad attività necessarie per verificare lo stato dei centri luminosi che ciascun concorrente riterrà di dover effettuare per soddisfare le richieste della SA e per formulare l’offerta tecnica. Viene lamentato, con riferimento a tali dati, che Enel Sole ha invece inviato in taluni casi il mero censimento delle consistenze e non abbia indicato il VRI richiesto fornendo dati generici e non giustificati da specifici riscontri contabili sul patrimonio impiantistico, costituiti dal solo valore contabile calcolato ad inizio esercizio (valore contabile iscritto a bilancio alla data di installazione ovvero alla data di presa in carico da parte di Enel: 1999) con indicazione degli ammortamenti e rivalutazioni intercorse sino alla data odierna. Si ritiene che l’Amministrazione dovrebbe essere messa in grado di conoscere puntualmente lo stato degli impianti. Il disposto normativo dell’art. 25 (commi 4 e 5) della legge 27/2012, prevede l’obbligo IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 43 da parte del gestore uscente di fornire i dati relativi alle “caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi” entro 60 giorni dalla richiesta e sanzionando l’eventuale inadempimento con il ricorso al Prefetto che può altresì comminare anche sanzioni pecuniarie per il persistente inadempimento. Sulla base dei dati forniti dal gestore, dovrebbe essere possibile redigere uno studio descrittivo completo dell’esistente tale da consentire agli operatori economici di redigere un’offerta economica consapevole, precisa e puntuale, fondata su dati attendibili. La mancanza di tale studio potrebbe infatti risultare cruciale per gli operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento. Una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, della relativa funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, nonché precise indicazioni sull’oggetto dell’appalto sono infatti necessarie per la predisposizione di un’offerta tecnico-economica consapevole ed affidabile da parte degli operatori. Senza considerare, peraltro, che la spendita di pubblico denaro da parte dei Comuni impedisce di stabilire valori forfettari o generici ed obbliga ad acquisire elementi di conoscenza specifici per verificare la congruità dei costi. La restrittiva interpretazione dell’obbligo informativo posto dalla legge a carico del gestore uscente, così come operata da Enel, non appare quindi in linea con lo scopo perseguito dal legislatore. Ne consegue che ENEL dovrà adoperarsi nel fornire alle amministrazioni appaltanti, oltre ai dati che individuano rigidamente le caratteristiche tecniche degli impianti, anche quelle ulteriori informazioni sull’esistente che possano consentire alle S.A. la predisposizione della documentazione di gara sufficiente a consentire la formulazione di offerte ragionate. Determinazione del valore degli impianti Il passaggio dal vecchio regime a quello basato sull'affidamento con procedure ad evidenza pubblica, implicando la titolarità della proprietà dell'impianto in capo all'ente appaltante, comporta delicati problemi connessi in primo luogo alla determinazione del loro valore, onde remunerare l'ente gestore uscente, nonché ricadute di ordine pratico riferite all'esatta conoscenza degli impianti stessi, elemento di notevole impatto anche ai fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta. Il decreto-legge n. 1/2012, convertito nella legge n.27/2012, al comma 6 dell'art. 25, ha precisato che i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi. Altro dato saliente si rinveniva nel testo dell'art. 4, comma 32-ter introdotto con l'ultima riforma, il quale recitava: “32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e www.paweb.it 44 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo” (comma introdotto dall'art. 25, comma 1, lettera 8), numero 7, della legge n.27 del 2012 e, successivamente, così modificato dall'art. 53, comma 1, lett. b), n. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83). Detta disposizione costituiva uno degli strumenti che consentivano di gestire il periodo transitorio, durante il quale i Comuni spesso avevano attivato le procedure per l'acquisizione della proprietà degli impianti o mediante riscatto (ex art. R.D. 2578/1925) o mediante i sistemi indicati dalla normativa in materia di servizi pubblici locali (ex art. 4, commi 29, 30 e 31 della legge 27/2012). Con specifico riguardo allo strumento del riscatto, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3607 del 14.06.2011, ha confermato la legittimità dell'esercizio del riscatto affermando l'importante principio che la determinazione dell'indennità di riscatto non costituisce necessario presupposto per l'esercizio di tale diritto né per l'indizione di una gara per l'affidamento del servizio stesso e non è condizionata al preventivo accordo tra le parti. In altre parole la verifica della legittimità del riscatto prescinde dalle decisioni che l'Amministrazione deve assumere per la successiva gestione del servizio, ponendosi su un piano logico e temporale in un momento antecedente ad esse, anche se, come rilevato dal TAR nella sentenza appellata innanzi al Consiglio di Stato "il riscatto e l'effettiva consegna degli impianti non può che precedere il successivo affidamento del servizio e (...) sia tecnicamente arduo, se non impossibile, immaginare l'indizione di una gara contestualmente al provvedimento di riscatto, senza avere certezze sui tempi di esecuzione del provvedimento, sulla consistenza dei beni e, quindi, su elementi in base ai quali vanno redatti gli atti di gara." Non va sottaciuto che nella maggior parte dei casi i punti luce di proprietà Enel sono obsoleti e fuori norma, talora, a parere dei Comuni, anche per carenze manutentive determinate da parte di Enel nel corso degli anni. Risulta inoltre che già nel 2007 la Regione Lombardia nel suo piano energetico (PER), invitava gli enti locali a riscattare i punti luce e ad intraprendere un percorso di risparmio energetico. Nel periodo antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale, gli enti locali potevano scegliere due differenti procedure per la determinazione del valore degli impianti da acquisire in proprietà, da calcolare, a seconda della procedura prescelta, secondo criteri che: -nel riscatto ex RD 2578/1925, sono quelli (valore industriale dell'impianto, anticipazioni o sussidi dati dai Comuni, profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto) che contribuiscono a determinare l'indennità spettante al cedente (il cui ammontare può essere determinato anche d'accordo tra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa); -nella procedura ex lege 148/2011, come modificata, erano quelli indicati ai commi 29, 30 e 31 dell'articolo 4 (valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici riferibili ai beni stessi, salvi diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge). Oggi tali ultime indicazioni non costituiscono normativa di riferimento. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 45 Giova sottolineare che, considerata la durata prevista delle Convenzioni, spesso molto varia e frequentemente di entità rilevante (talvolta di 20/30 anni), assumono notevole rilievo i parametri utilizzati per valutare la redditività di tali affidamenti in ragione del tempo e delle altre variabili incidenti su tale valutazione quali il prezzo, specialmente con riguardo ai possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di efficientemente energetico effettuato ai sensi del d.lgs. 115/2008. Il principio della scadenza anticipata dei contratti di lunga durata, enunciato in vigenza della preesistente disciplina transitoria dettata dall’art. 4, comma 32, D.L. 138/2011, può comportare conseguenze penalizzanti sul piano della redditività. In linea generale, riferisce Enel, la redditività delle Convenzioni varia a seconda dell’articolazione dei servizi offerti, mentre il prezzo dei servizi è calcolato a partire dai costi unitari dei servizi stessi, adeguato ai parametri ISTAT. Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, laddove non ricompresi nei canoni, essi vengono offerti da Enel in base a specifici preventivi di dettaglio od elenchi prezzi unitari. Nei casi di anticipazioni di capitali per la realizzazione di interventi iniziali di manutenzione straordinaria e/o di efficientamento energetico, il prezzo del servizio sconta l’orizzonte temporale di recupero del capitale anticipato. A fronte di tali precisazioni, va considerato che i parametri economici utilizzati richiederebbero l’ancoraggio ad elementi oggettivi e non unilaterali, basati su indagini di mercato e prezzi medi nonché la definizione di canoni sottoposti a verifiche di congruità. In base a tutto quanto sopra considerato, sia con specifico riferimento alle Convenzioni con Enel Sole s.r.l., sia con riferimento a tutte le gestioni in corso derivanti da affidamenti diretti condotte da diversi gestori Il Consiglio esprime le seguenti considerazioni: · il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale e in quanto tale soggiace alle regole previste per essi e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario e al Codice dei contratti pubblici; · sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica; · per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l’acquisizione al patrimonio comunale e l’assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai Comuni, procedere all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica (ovvero agli affidamenti in conformità alla normativa europea), evitando il mantenimento di situazioni monopolistiche, sulla base della relazione di cui al comma 13 dell’art. 34 D.L. 179/2012, da pubblicarsi entro la data del 31/12/2013; · i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 46 di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi (ex art. 25, comma 6, D.L. 1/2012, convertito in l. 27/2012). Pertanto, deve essere fornita all’ente locale una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, della relativa funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, al fine di mettere in condizione gli stessi di predisporre bandi atti a consentire un’offerta tecnico-economica consapevole ed affidabile da parte degli operatori; · l'ammissione della società Enel Sole s.r.l. alla gara indetta da CONSIP in data 8.10.2009 nonché l'aggiudicazione in favore della stessa di n. 3 lotti è avvenuta in aperta violazione dell'art. 23bis, comma 9, decreto-legge 112/2008 (convertito in L. 133/2008) nel testo all'epoca vigente, ove sussisteva ed era pienamente vigente il divieto di partecipazione alle gare anche per le società partecipate da società quotate in mercati regolamentati; Manda alla Direzione vigilanza lavori, servizi e forniture affinché invii la presente deliberazione alla Società Enel Sole, alla Consip, e ai Sindaci dei Comuni interessati con l’invito rivolto a questi ultimi a porre in essere gli atti necessari per uniformare le gestioni anomale ancora in corso ai principi comunitari e nazionali di libera concorrenza; dispone l’invio, a cura della Direzione all’esponente e all’AGESI. sopra menzionata, della presente deliberazione anche Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 gennaio 2013 8.8 AVCP, Parere n. 5 del 20 giugno 2012 (OMISSIS) In esito a quanto richiesto dal Comune di Borgia (di seguito l’Istante) con nota prot. n. 252/2012 in data 11 gennaio 2012, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 3369 in data 12 gennaio 2012, si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 30 maggio 2012 ha approvato le seguenti considerazioni. L’Istante, a seguito di gara informale, ha affidato dalla ditta Tavano Giuseppe s.r.l. (di seguito, la Ditta) la concessione trentennale del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, installazione di luminarie natalizie, nonché l’adeguamento alle norme, ammodernamento tecnologico e funzionale, risparmio energetico e ampliamento, per un valore complessivo a base d’asta di € 1.581.000,00, da corrispondere nella forma di canoni mensili. Il contratto prevede a carico della Ditta l’obbligo di realizzare nel primo anno della concessione lavori per € 240.000,00, interamente finanziati dalla Ditta. L’Istante interroga l’Autorità sulla possibilità di annullare in autotutela la gara informale, che ha portato alla sottoscrizione della suddetta concessione di servizi. A parere dell’Istante, sembrerebbero non ricorrere, nel caso di specie, le condizioni richieste dalla legislazione comunitaria per qualificare il contratto come concessione e sarebbero state violate, pertanto, le ordinarie procedure di affidamento degli appalti di servizi. In particolare l’Istante evidenza che: in nessun modo è previsto il pagamento di tariffe da parte degli utenti; non vi sono patti contrattuali in forza dei quali verranno instaurati rapporti diretti tra la ditta affidataria e i terzi utenti del servizio; non si rinvengono elementi che indichino che la IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 47 ditta affidataria si sia sostituita all’amministrazione nell’erogazione del servizio; la fornitura di energia elettrica è pagata direttamente dal Comune. La differente qualificazione del contratto quale appalto e non concessione di servizi, metterebbe in risalto l’originaria illegittimità della procedura di gara, consistita in una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, in luogo di una procedura aperta o ristretta di rilevanza comunitaria. Sempre secondo quanto sostenuto dall’Istante, infine, l’annullamento d’ufficio degli atti della procedura determinerebbe l’inefficacia sopravvenuta del contratto. Ritenuta la questione rilevante dal punto di vista giuridico ed economico, è stato avviato il procedimento ex art. 4 del Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici, dandone contestuale notizia all’Istante e alla Ditta controinteressata con lettera prot. n. 16618 in data 21 febbraio 2012. Successivamente, con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 23914 in data 12 marzo 2012, la Ditta ha presentato una memoria procedimentale della quale si dà succintamente conto. La relazione negoziale tra l’Istante e la Ditta sarebbe senz’altro ascrivibile al genus della concessione di servizio. Militerebbero a favore di tale interpretazione la durata trentennale del contratto, l’espressa qualificazione compiuta dall’amministrazione e la previsione, nella convenzione, che la Ditta avrebbe assunto “ogni possibile rischio di carattere economico conseguente a difficoltà note ed ignote relative ai lavori da eseguire”, l’obbligo di sostenere lavori per un valore di € 240.000,00 per l’ammodernamento degli impianti, il diritto di recesso stabilito a favore del Comune in caso di inadempimento della Ditta o di fallimento. La Ditta, poi, evidenzia che il pagamento di una tariffa da parte dell’utenza può costituire criterio dirimente per qualificare il contratto pubblico come concessione solo quando il servizio, per le sue caratteristiche oggettive è divisibile tra gli utenti che in concreto ne beneficiano. Inoltre, la giurisprudenza ricondurrebbe la pubblica illuminazione tra i servizi pubblici locali di cui all’art. 113 T.U.E.L., a prescindere dalla volontà politica dell’amministrazione o dalla concreta possibilità di imporre o percepire tariffe da parte degli utenti. La convezione, inoltre, darebbe vita ad un rapporto trilaterale tra l’Istante, la Ditta e i cittadini utenti del servizio di illuminazione. Nel caso in cui, infine, il contratto dovesse essere qualificato come appalto e, quindi, fosse messa in dubbio la legittimità dell’affidamento, la Ditta pone in dubbio la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 21 nonies l. 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione: interesse pubblico, termine ragionevole e tutela del legittimo affidamento. Così rappresentate le posizioni delle parti del procedimento, si ritiene di dover precedere preliminarmente alla qualificazione del contratto pubblico stipulato tra l’Istante e la Ditta. Secondo il costante insegnamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la qualificazioni dei contratti a prestazioni corrispettive tra operatori economici e amministrazioni aggiudicatrici deve essere valutata esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione (CGCE, sentenza 18 luglio 2007, causa C-382/05, Commisione/Italia, punto 31). Nei contratti di concessione il corrispettivo dell’operatore economico consiste nel diritto a gestire il servizio (o l’opera) o in tale diritto accompagnato da un prezzo. È stato anche chiarito che la concessione comporta che l’operatore economico assuma il rischio della gestione e che, normalmente, il pagamento di una tariffa da parte degli utenti quale corrispettivo del servizio evidenzia la presenza di un contratto di concessione, anche quando il rischio trasferito all’operatore economico risulta essere minimo (CGCE, sentenza 10 settembre 2009, causa C-206/08, Eurawasser). Ciononostante, non è escluso che la volontà politica dell’amministrazione o le modalità di erogazione del servizio determinino che non vengano percepiti canoni o tariffe da parte degli utenti. Anche in questo caso, particolari modalità di allocazione del rischio di gestione consentono di www.paweb.it 48 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 qualificare il contratto come concessione: si pensi alle autostrade a pedaggio ombra (shadow-toll), al sovvenzionamento da parte dell’amministrazione alle imprese di trasporto sulla base del numero dei biglietti venduti o al caso in cui la remunerazione dell’operatore economico sia fortemente condizionata dalla rilevazione delle performance del servizio. È necessario, insomma, che sull’operatore economico sia trasferito o il rischio di domanda o il c.d. rischio di disponibilità, oltre, nel caso di concessioni di lavori, al rischio di costruzione. Tali indicazioni, inizialmente contenute in una decisione di Eurostat, sono state più volte utilizzate dall’Autorità ai fini della corretta classificazione dei contratti pubblici e, al momento, risultano recepite nella bozza di direttiva europea sulle concessioni attualmente all’esame del Parlamento Europeo (cfr. Eurostat, Long term contracts between government units and nongovernment partners, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. 1139/2009/PRSE, AVCP, determinazione 26 ottobre 2011 n. 6, parere di precontenzioso 9 febbraio 2011, n. 28, deliberazione 24 febbraio 2011, n. 29, deliberazione 31 marzo 2010, n. 19, determinazione 11 marzo 2010, n. 2). La Corte di Giustizia, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla differenza tra appalto e concessione ha recentemente affermato che “[…] occorre rilevare che il rischio di gestione economica del servizio deve essere inteso come rischio di esposizione all’alea del mercato (v., in tal senso, sentenza Eurawasser, cit., punti 66 e 67), il quale può tradursi nel rischio di concorrenza da parte di altri operatori, nel rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi, nel rischio d’insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti, nel rischio di mancata copertura integrale delle spese di gestione mediante le entrate o ancora nel rischio di responsabilità di un danno legato ad una carenza del servizio (v., in tal senso, sentenze 27 ottobre 2005, causa C-234/03, Contse e a., Racc. pag. I-9315, punto 22, nonché Hans & Christophorus Oymanns, cit., punto 74). Al contrario, rischi come quelli legati a una cattiva gestione o ad errori di valutazione da parte dell’operatore economico non sono determinanti ai fini della qualificazione di un contratto come appalto pubblico o come concessione di servizi, dal momento che rischi del genere, in realtà, sono insiti in qualsiasi contratto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia riconducibile alla tipologia dell’appalto pubblico di servizi ovvero a quella della concessione di servizi” (CGUE, sent. 10 marzo 2011, causa C-274/09, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler). Con riferimento al contratto oggetto di questo parere, appare pacifico che sulla Ditta, stante la natura del servizio a domanda indifferenziata, non gravi e non possa gravare il rischio di domanda derivante dall’esposizione all’alea del mercato. Parimenti, in base alla documentazione versata in atti, non risulta che la remunerazione dell’operatore economico sia legata alle perfomance di erogazione del servizio o al grado di soddisfazione degli utenti. La mera previsione di penali contrattuali, infatti, non è sufficiente a determinare un rischio di disponibilità, essendo il sistema delle penali generalizzato per tutti i contratti pubblici e disciplinato dall’art. 133 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dagli art. 145, 257 e 298 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le penali, peraltro di valore molto esiguo, si limitano a predeterminare il danno derivante dall’inadempimento e non introducono un sistema complesso di valutazione sufficiente a mettere in forse l’equilibrio economico finanziario dell’operazione. Si evidenzia, infine, la mancanza di un sistema di rilevazione di soddisfazione dell’utenza e il fatto che la Ditta non sopporti nemmeno il rischio derivante da danni causati agli impianti di pubblica illuminazione da terzi o da eventi di forza maggiore – esclusi i lavori inerenti il finanziamento a suo carico – rimanendo, pertanto, detto rischio in capo all’Amministrazione comunale, che è tenuta a rimborsare alla Ditta le spese relative alle opere di ripristino necessarie per garantire il loro funzionamento (artt. 9 e 18 del Capitolato Speciale d’Appalto). Non rilevante, poi, ai fini della corretta qualificazione del contratto come concessione o appalto è la natura di servizio pubblico locale della pubblica illuminazione, generalmente accolta dalla IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 49 giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, sent. 25 novembre 2010, n. 8231). Il fatto che una determinata attività sia storicamente un servizio pubblico locale (illuminazione, trasporto pubblico, distribuzione di acqua e gas, etc..) o come tale venga assunta dal legislatore o dagli enti locali su base di scelte eminentemente politiche (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7369 del 13-12-2006), non può mettere in dubbio che le procedure ad evidenza pubblica esplicitamente richiamate prima dall’art. 113 T.U.E.L., poi dall’art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 122 e, oggi dall’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 siano quelle imposte dal legislatore comunitario e nazionale in relazione alla tipologia di contratto che si è in concreto inteso affidare. In conclusione, si può affermare che non tutti i servizi pubblici locali devono o possono essere affidati tramite concessione, ché è possibile siano prestati nelle forme di appalto (si pensi alle gare per il servizio di trasporto con remunerazione c.d. net cost), e non tutte le concessioni di servizi sono servizi pubblici locali (per esempio, la distribuzione di bevande e alimenti negli istituti scolastici, Cons. Stato, sez. VI, sent. 20 maggio 2011, n. 3019). Inoltre, si deve richiamare l’attenzione delle parti del procedimento sul fatto che, anche nel caso in cui si ritenesse che il contratto presenti i caratteri della concessione, l’art. 30 del d. lgs. 163/2006, nel prescrivere lo svolgimento di una gara informale con invito di almeno cinque soggetti, fissa livelli minimi e necessari di evidenza pubblica, ma non necessariamente sufficienti ad assicurare il rispetto dei principi comunitari richiamati nel terzo comma della disposizione. Vale la pena di richiamare il leading case della Corte di Giustizia in materia di concessioni di servizi: “A tale proposito occorre rilevare come, nonostante il fatto che siffatti contratti, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva 93/38, gli enti aggiudicatori che li stipulano siano cionondimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del Trattato, in generale, e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, in particolare. 61 Infatti, come ha statuito la Corte nella sentenza 18 novembre 1999, causa C-275/98, Unitron Scandinavia e 3-S (Racc. pag. I-8291, punto 31), tale principio implica, segnatamente, un obbligo di trasparenza al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di accertare che il detto principio sia rispettato. Tale obbligo di trasparenza cui è tenuta l'amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione” (CGCE, sent. 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Telaustria). In seguito è stato chiarito che quando le stazioni appaltanti affidano contratti che rivestono un interesse transfrontaliero certo devono permettere agli operatori economici stabiliti in altri paesi dell’Unione di avere accesso ad informazioni adeguate e di manifestare il loro interesse (CGCE, sent. 13 novembre 2007, causa C-507/03, Commissione/Irlanda). Nel caso di specie, considerato che la presunta concessione oggetto di affidamento poteva assumere un valore pari a più di sette volte la soglia stabilita per i servizi, la pubblicità realizzata dall’Amministrazione comunale (meglio, la mancanza di pubblicità) risulta del tutto insufficiente. Peraltro, anche al giurisprudenza nazionale, di recente, ha ritenuto insufficiente la pubblicità mediante affissione all’albo pretorio nel caso di affidamento di concessione di servizio pubblico locale (cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 162 e anche AVCP, deliberazione 18 aprile 2012, n. 39). Ciò debitamente premesso, l’Autorità non può che richiamare la costante giurisprudenza in materia di autotutela amministrativa, che trova oggi compiuta disciplina nell’art. 21 nonies l. n. 241/1990: “L'art. 21-nonies della l. n. 241/90 ha codificato le seguenti condizioni per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte della P.A.: a) l'illegittimità dell'atto; b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; c) l'esercizio del potere entro un termine ragionevole; d) la valutazione degli www.paweb.it 50 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere (Cons. Stato, sez. V, sent. 7 aprile 2010, n. 1946). È parimenti pacifico in dottrina e in giurisprudenza che normalmente l’interesse pubblico non può consistere nel mero ripristino della legalità violata, dovendo tale esigenza essere bilanciata con l’affidamento ingenerato nei soggetti interessati, in questo caso la ditta contraente (da ultimo, T.A.R. Basilicata, 06 aprile 2012, n. 165). In un suo precedente in materia di autotutela l’Autorità, già nel 2002, affermava che “la illegittimità della procedura di gara giustifica l'esercizio del potere di autotutela nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata determinata sulla base di vizi inerenti la procedura di gara che doveva essere espletata assicurando il puntuale rispetto della concorrenza tra imprese e la par condicio delle stesse, occorrendo peraltro che vengano individuati da parte della stazione appaltante tutti gli interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino della situazione di legittimità che giustifica la rimozione dell'atto viziato (AVCP, determinazione 10 luglio 2002, n. 17 e, più di recente, parere di precontenzioso 12 febbraio 2009, n. 19). Ferma restando la suddetta necessaria e motivata valutazione da parte della stazione appaltante, in via generale, è possibile affermare che i vizi di legittimità sintomatici di una grave alterazione delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici rendono l’interesse del privato aggiudicatario o contraente tendenzialmente recessivo (T.A.R. L'Aquila Abruzzo sez. I, 29 marzo 2012, n. 198). Tale lettura appare confermata anche dal fatto che il legislatore comunitario ha imposto la sanzione massima della privazione degli effetti del contratto nel caso in cui l’appalto sia stato aggiudicato senza pubblicità nella GUCE (art. 2, co. 2, lett. a) dir. 2007/66/CE (fatta salvo l’unico caso di esigenze imperative connesse ad un interesse generale). Come noto la disposizione citata è contenuta, oggi, nel codice del processo amministrativo, art. 121: “Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva: a) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Dal punto di vista sistematico, quindi, emerge che il contratto deve essere privato di effetti in tutti i casi in cui la mancanza di pubblicità o il mancato rispetto del termine di stand still abbiano impedito agli operatori economici potenzialmente interessati di essere informati della procedura di gara o di far valere le proprie ragioni di fronte al giudice amministrativo. Non rilevano, nella valutazione del giudice, né l’interesse dell’operatore economico aggiudicatario o contraente, né quello della stazione appaltante (fatti salvi i casi di esigenze imperative), a differenza di quando avviene per le altre violazioni della normativa (art. 122 c.p.a.). Nel nuovo contesto normativo successivo al recepimento della direttiva 2007/66/CE, certa dottrina aveva messo in dubbio che fosse ancora possibile per l’amministrazione annullare in autotutela gli atti della procedura di gara una volta stipulato il contratto. Tali dubbi appaiono fugati da un filone giurisprudenziale della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che conferma i prevalenti orientamenti precedenti alle ultime riforme. È stato chiarito, infatti, che “non vi è dubbio circa l'effettiva configurabilità del potere della pubblica amministrazione di procedere in via di autotutela all'annullamento degli atti di un procedura ad evidenza pubblica, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto (di lavori, di servizi o di fornitura) e fermo restando quanto si dirà in seguito sul corretto esercizio nel caso di specie del predetto potere di autotutela, occorre rilevare che, come per altro già puntualmente sottolineato dalla giurisprudenza di questo consesso, l'annullamento dell'aggiudicazione ‘...in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 51 gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale ovvero l'annullamento a seguito di autotutela della procedura amministrativa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti” (Cons. Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2011, n. 5032; conf.: 14 gennaio 2011, n. 11; 20 ottobre 2010, n. 7578). Con riferimento, infine, al consolidamento dell’affidamento della Ditta determinato dal tempo trascorso dalla stipula del contratto, si ritiene che l’intervallo di tempo di circa tre anni deve essere apprezzato con riferimento alla durata complessiva della concessione e al termine finale pattuito (fissato nel 2039). Anche in tale prospettiva l’affidamento del soggetto privato interessato appare recessivo rispetto al danno alla concorrenza producibile da una così lunga chiusura al confronto concorrenziale. Si consideri, infine, che l’art. 1, co. 136 l. 311/2004 (che peraltro potrebbe anche trovare applicazione nella fattispecie) stabilisce in tre anni il termine in cui l’interesse dell’amministrazione all’annullamento dell’atto è considerato tendenzialmente prevalente, quando ciò possa garantire risparmi di spesa (Cons. Stato, sez. VI, sent. 18 settembre 2009, n. 5621). 9. Riferimenti normativi D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali (OMISSIS) Capo II Riscatto dei servizi affidati in concessione Articolo 8 Nell’ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione all’industria privata la data di effettivo inizio dell’esercizio della concessione stessa è quella risultante dall’atto di concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l’inizio dell’esercizio predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del contratto di concessione o di appalto. Nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del titolare della concessione, la data di inizio dell’esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti d’esercizio. Articolo 9 La volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2. Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l’ente concedente deve notificare al concessionario l’atto di preavviso a mezzo dell’ufficiale giudiziario o, se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale. Il preavviso è valido anche se la deliberazione non e ancora esecutiva. www.paweb.it 52 QUADERNI DI PAWEB - N. 9/2013 Articolo 10 Entro trenta giorni dall’avvenuta notifica del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell’impianto o dell’esercizio riferito alla data in cui il preavviso è notificato. Detto stato di consistenza dovrà essere immediatamente comunicato all’ente concedente che, previo accesso all’impianto od esercizio, dovrà, entro trenta giorni successivi al ricevimento, comunicare al concessionario il proprio accordo o le eventuali osservazioni e proposte di rettifica. Le comunicazioni di cui al precedente comma sono fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine perentorio di cui al primo comma da parte del concessionario, lo stato di consistenza è formato, nel termine dei successivi centoventi giorni, dall’ente concedente, i cui incaricati, in base ad un decreto del prefetto, potranno accedere anche coattivamente nelle officine o negli altri locali dell’impianto o dell’esercizio. Lo stato di consistenza è immediatamente comunicato dal comune al concessionario che, nel termine perentorio dei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potrà far pervenire le sue controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza s’intende accettato. Nel caso di disaccordo fra le parti decide, limitatamente all’oggetto della controversia, un collegio di tre periti, nominati uno per parte dall’ente concedente e dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l’ente riscattante. Articolo 11 Lo stato di consistenza costituisce la base per la determinazione dell’indennità di riscatto, tenuti presenti i criteri fissati dall’art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. Ove fra le parti non sussistono contestazioni circa la determinazione della predetta indennità, l’accordo relativo deve risultare da una convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa fra l’ente e il concessionario. Quando l’indennità di riscatto come sopra determinata risulti superiore a quella presunta il consiglio comunale provvede al finanziamento della differenza con deliberazione adottata con la maggioranza di cui all’art. 2. Articolo 12 Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all’ottavo comma dell’art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, la deliberazione esecutiva di nomina dell’arbitro, nella quale debbono farsi fra l’altro constare i motivi e l’entità del disaccordo, sarà notificata al concessionario nei modi previsti dal terzo comma dell’art. 10 del presente regolamento. Articolo 13 Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell’art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell’impianto stesso, deducendo dall’importo risultante: a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall’inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica; b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell’eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo. IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 53 Articolo 14 Per la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del quarto comma dell’art. 24 del testo unico 15ottobre 1925, n. 2578, si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Nel caso in cui il concessionario eserciti più attività o sia titolare di più concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all’esercizio riscattato, si potrà tener conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purché regolarmente tenute. (OMISSIS) www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB N. 9 – Settembre 2013 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Elenco dei Quaderni pubblicati 2007 n. 1 - E. D’Aristotile : Il Patto di Stabilità n. 2 - E. D’Aristotile : Il rendiconto della gestione n. 3 - E. D’Aristotile: La rimodulazione dei prestiti della CC.DD. n. 4 - A. Di Filippo: Il personale nella Finanziaria 2007 n. 5 - A. D’Alessandri: La responsabilità amministrativa e contabile nell’ente locale n. 6 - N. Cinosi: IVA e IRAP negli enti locali. Caratteristiche e dichiarazione n. 7 - N. Parmentola: Governance e territorio. Le politiche per lo sviluppo locale n. 8 - M. Collevecchio: Verso la Carta delle Autonomie. Il ddl n. 1464 all’esame del Senato n. 9 - D. Angiolelli: Analisi dei costi. Un caso pratico 2008 n. 1 - Maria Concetta Rosati: Avvalimento nei contratti pubblici. Alcune considerazioni n. 2 - Agostino Bultrini: Privacy ed Enti Locali: l'uso degli strumenti informatici a prova di riservatezza n. 3 - M. Russo & G. Di Pangrazio: Trasparenza ed etica nella p.a.: due esempi. Il Difensore Civico nella Regione Abruzzo - Il Codice di Autodisciplina degli Enti Locali n. 4 - Argentino D’Auro: Riscossione coattiva: tributi ed altre entrate degli Enti Locali n. 5 – Paolo Braccini: Balanced Scorecard negli Enti Locali n. 6 – Giuseppe Leopizzi: Profili amministrativi di responsabilità nell’ente locale n. 7 – Stefano Barera: Il condono erariale alla luce della giurisprudenza costituzionale n. 8 – Matteo Barbero: Federalismo fiscale: stato dell’arte e prospettive future n. 9 – Argentino D’Auro: La partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB N. 9 – Settembre 2013 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO n. 10 – E.D’Aristotile & M.Marafini: Il Patto di stabilità 2009 dopo la Legge 6 agosto 2008, n. 133 n. 11 – Marcello Collevecchio: Il promotore finanziario nel Codice dei contratti pubblici 2009 n. 1 - Roberto Mastrofini: Dismissioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare pubblico nell’art. 58 della legge 6 agosto 2008 n. 2 – Marcello Faviere: La sicurezza negli appalti di forniture e servizi: il DUVRI e non solo. Considerazioni sulla gestione delle procedure di gara e dei contratti n. 3 – Achille D’Alessandri: Il controllo collaborativo della Corte dei Conti n. 4 – Carlo Amoroso: Affidamenti in house providing e alle società a capitale misto pubblico – privato n. 5 – Vincenzo Angeloni: La certificazione ambientale degli enti locali. UNI EN ISO 14001, EMAS n. 6 – Matteo Barbero : Verso il federalismo fiscale. Una prima analisi della Legge Calderoli n. 7 – Arturo Bianco: Gli errori della Contrattazione Decentrata n. 8 – Stefano Barera: Manuale dei congedi parentali per i dipendenti degli Enti Locali n. 9 – Roberta Guastaveglia & Michela Niccacci: Fondo del salario accessorio per il personale del Comparto Regioni – Enti Locali n. 10 – Giuseppe Salvatore Alemanno: Dall’Ordinamento al Codice delle Autonomie Locali 2010 n. 1 – Giunio Faustini: Il Governo dei Servizi pubblici tra la Legge Giolitti e il Decreto Brunetta: oltre cento anni di riforme incompiute n. 2 – Marcello Faviere & Giuseppe Tomasino: Le società pubbliche ed il procedimento amministrativo: nuove prospettive per un controverso rapporto dopo l’ultima riforma della Legge n. 241/1990 www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB N. 9 – Settembre 2013 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO n. 3 – Patrizio Belli & Nicola Cinosi: Appunti di approccio alla “governance territoriale” n. 4 – Argentino D’Auro: Fiscalità territoriale e decentramento catastale n. 5-speciale – E. D’Aristotile & M. Marafini: Il Patto di Stabilità 2010 n. 6 – Mario Collevecchio: Il Direttore Generale dei Comuni e delle Province n. 7 – Gianfranco Buttarelli: Il partenariato pubblico – privato nella governance dell’ente locale n. 8 – Fabio Amatucci: Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici n. 9 – E.D’Aristotile & G.Profenna: La rimodulazione dei prestiti 2010 della Cassa Depositi e Prestiti n.10 – Anna Maria Coppola: Il controllo di regolarità amministrativa negli enti locali 2011 n. 1- Matteo Barbero: La territorializzazione del Patto di Stabilità interno n. 2 – Stefano Barera: Le relazioni sindacali negli enti locali dopo il D.Lgs. n. 150/2009 n. 3 – Stefano Usai: Le acquisizioni in economia di beni e servizi nel regolamento attuativo del Codice degli appalti n. 4 – Matteo Barbero: Il nuovo Federalismo municipale: un’analisi a prima lettura n. 5 – Giuseppe Leopizzi: I cittadini comunitari ed extracomunitari a confronto: profili giuridici e conseguenze alla luce delle disposizioni della Legge n. 94/2009 n. 6 – Argentino D’Auro: Gli strumenti di attuazione del Federalismo fiscale municipale n. 7 – Giuseppe Salvatore Alemanno: Il sistema delle camere di commercio nello sviluppo locale n. 8 – Marco Morgione: I delitti di concussione e corruzione nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9 – Marco Giuri & Michele Morriello: Responsabilità e sicurezza nelle società partecipate n. 10 – Patrizia Cartone: I procedimenti di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB N. 9 – Settembre 2013 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 2012 n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Lo Statuto delle imprese & the Small Business Act n. 2 – Stefano Usai: Percorsi giurisprudenziali in tema di appalti pubblici N. 3 – Ebron D’Aristotile: Il Patto di stabilità 2012 dei Comuni e delle Province N. 4 – M. Cristina Colombo: La responsabilità ambientale: inquadramento normativo e casi problematici N. 5 - E.D’Aristotile & G.Profenna: L’operazione straordinaria di trasformazione dei prestiti Cassa DD.PP. 2012 N. 6 – Nicola Parmentola: Cultura e sviluppo locale N. 7 – Manuela Galassi: La trasparenza nella disciplina dei contratti pubblici N. 8 - Manuela Galassi: L’accesso nella disciplina dei contratti pubblici N. 9 – G. Buttarelli & I. Buttarelli: La fattibilità nella pianificazione, programmazione e esecuzione delle opere N. 10 – Marco Morgione: La tutela legale per amministratori e dipendenti degli enti locali N. 11 – Stefano Barera: Il procedimento disciplinare negli enti locali N. 12 – N. Cinosi & M. Stopponi: Cenni sull’IVA degli Enti locali ante D.L. n. 83/2012 2013 N. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Nuove tipologie di controllo negli enti locali. Le novità dopo le leggi sui controlli N. 2 – Argentino D’Auro: La partecipazione dei Comuni con le Agenzie fiscali all’accertamento dei tributi erariali N. 3 – Matteo Barbero: Il Fondo “anti-default” e gli interventi a favore degli enti dissestati N. 4 – Nicola Parmentola: Governance delle infrastrutture a livello locale N. 5 – Mattia Casati: Il subappalto quale strumento di partecipazione e di esecuzione dei lavori pubblici: tra limitazioni e libertà d’impresa www.paweb.it QUADERNI DI PAWEB N. 9 – Settembre 2013 IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO N. 6 – Giuseppe Leopizzi: La valutazione delle performance dei dirigenti nella programmazione e controllo dell’ente locale N. 7 – Alessandra Leonardi: La tassatività delle cause di esclusione da una pubblica gara: applicazioni operative in un piccolo comune N. 8 – Ebron D’Aristotile: I debiti degli enti locali. Ricognizione, certificazione, interessi e costi per ritardati pagamenti www.paweb.it