3) PEEP 2007 - FACSIMILE della convenzione (formato pdf, 129kb)
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FACSIMILE DI CONVENZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMPRESA NEL PIANO DI ZONA DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962: CONVENZIONE EX ART. 35 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N° 865 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI REPUBBLICA ITALIANA Questo giorno di ……………. del mese di ……………….. dell’anno ……...……………...… Premesso: - Che il Comune di Cremona è dotato del piano delle aree da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare in conformità alla legge 18 aprile 1962 n. 167; - che il (Società / Ditta / Coop.va / ecc.)……………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………… ha presentato domanda al Comune per ottenere la costituzione del diritto di superficie su un appezzamento di terreno edificabile, a destinazione residenziale, localizzato nell’ambito della variante integrativa del piano delle aree di cui alla Legge 18 aprile 1962 n. 167 per la Zona: ……………………………………………………………………………… ………………...……… - che tale appezzamento di terreno è stato definitivamente assegnato al richiedente con determinazione dirigenziale n° …………/…………..in data …………………………... - che alla presente convenzione seguirà, prima del rilascio della licenza di abitabilià degli alloggi da realizzare, provvedimento ricognitorio di approvazione, da parte del Comune di Cremona, dei prezzi massimi di vendita e dei canoni di locazione ammessi, ciò per quanto previsto dalla convenzione medesima al successivo art. 10; - tutto ciò premesso e ratificato, volendosi oggi dalle parti interessate addivenire alla stipulazione dell’atto di costituzione del diritto di superficie e della contestuale convenzione prevista dall’art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865, come successivamente modificato, assumendo contestualmente le obbligazioni di cui agli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001, per quel che riguarda i criteri di determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione degli alloggi da realizzare, per ogni conseguente effetto di legge, davanti a me ………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. senza testimoni avendovi le parti comparenti, con il mio assenso, concordemente rinunciato, ai sensi della vigente legge notarile sono personalmente comparsi i signori: 1° …………………………………………………….. nato a ……………………………………….. Il………………………………. residente a ……………………………………………………… nella sua qualità di ………………………………………………………………………………... e legale rappresentante del Comune di Cremona; 2° …………………………………………………….. nato a ……………………………………….. Il ……………………………… residente a ……………………………………………………… nella sua qualità di ………………………………………………………………………………... d’ora innanzi definito superficiario. Detti comparenti, della cui identità personale io ………………………………………………. rogante sono personalmente certo, ratificate le premesse narrative, stipulano e convengono quanto segue: 1) Diritto di superficie Il Comune di Cremona, in persona del ………………………………………………………… costituisce il diritto di superficie della durata di anni sessanta, alle condizioni e con i vincoli di legge in seguito elencati a favore della (Società / Ditta / Coop.va / ecc.) ..…………… …………………………………………………………………………………………... 2 …………………………………………………………………………………………………………. che accetta, sull’area edificabile compresa nella variante integrativa del piano delle aree di cui alla legge 167/62 per la zona ……………………….“167”, indicata nell’unita planimetria (allegato A), individuata in catasto al mappale n. ...………….. del Foglio ……………, avente una superficie fondiaria di mq. …….. e la superficie lorda di pavimento realizzabile di mq… …………………………….. Detta area confina: a nord …………………………………………………………………………………………………. a est …………………………………………………………………………………………………. a sud …………………………………………………………………………………………………. a ovest ………………………………………………………………………………………………. Servitù: (ove ricorra il caso) 3 2) Corrispettivo Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie, definito secondo i criteri della deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione dei prezzi di cessione per ciascun tipo di area e fabbricato, relativa all’anno di assunzione del provvedimento di assegnazione , è stabilito ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71 in €/mq. ………… per l’area nuda , ed in €/mq. ……… quali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per ogni mq. di superficie lorda di pavimento edificabile, perciò in complessivi € …………….., che il ………… Cremona, dichiara …………………………in nome e per conto del Comune di di aver interamente ricevuto dall’acquirente a mezzo del proprioTesoriere ………………….. ……………………, come risulta dalla bolletta di cassa n. …….. del ………………. di € ……………….. , rilasciata dal Tesoriere a titolo di deposito cauzionale, fissato nella misura del 10% del corrispettivo dovuto e qui incamerato a valere sullo stesso corrispettivo, nonché dalla bolletta di cassa n. ………… del ………… di €………….., rilasciata dal Tesoriere a titolo di saldo. Detto corrispettivo non tiene conto degli oneri di allacciamento alla rete elettrica, che saranno a carico dell’acquirente. La realizzazione degli alloggi da costruire in forza al presente atto è invece esonerata dall’obbligo di corrispondere il contributo commisurato al costo di costruzione, cui terrà luogo l’adempimento degli obblighi assunti con la mutuati dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001. 4 presente convenzione, in quanto 3) Garanzie Il diritto di superficie è costituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni di cui trattasi. Il Comune di Cremona e per esso il sig. ………………………….. …………………… ………………………………………………suo legale rappresentante, garantisce che gli immobili oggetto del presente contratto sono liberi da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, censi, vincoli, livelli e usufrutti. La costituzione del diritto di superficie nell’area si intende valida a tutti gli effetti dalla data del presente atto, dal quale giorno si considerano passati a suo carico tutte le imposte ed oneri relativi, così come tutte le servitù attive e passive esistenti. 5 4) Finalità del diritto di costruire Il superficiario ha l’obbligo di utilizzare l’area assegnata per costruzioni aventi destinazione residenziale e, nella fattispecie (indicare se: a) alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente, come definiti dal Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n° 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3 – comma 41 – lettera m) – L.R. 1/2000) ed il cui canone è definito ai sensi del regolamento suddetto (canone sopportabile o canone moderato): b) alloggi da realizzare per iniziativa di cooperative di abitazione a proprietà indivisa, da assegnare in godimento a soci delle cooperative medesime; c) alloggi da affidare in locazione a canone moderato, come definito dal già citato Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 – n. 1, per un periodo non inferiore ad anni venti e successivamente trasferire in proprietà, con prelazione dell’inquilino, previa trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; d) alloggi da affidare in locazione a canone non superiore al 4,5% del prezzo massimo di vendita successivamente definito per un periodo non inferiore ad anni venti e successivamente trasferire in proprietà, con prelazione dell’inquilino, previa trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; e) alloggi da affidare in locazione per un periodo non inferiore ad anni otto e per il canone indicato dall’art. 7 - allegato 1 – della Deliberazione di Giunta Regionale 28 giugno 1999 n. 6/43922, con facoltà di cedere in proprietà gli alloggi medesimi al termine del periodo locatizio per il prezzo massimo di vendita da definire con successivo atto ricognitorio; 6 f) alloggi da affidare in locazione per un periodo non inferiore ad anni otto e per il canone indicato dall’art. 7 - allegato 2 – della Deliberazione di Giunta Regionale 28 giugno 1999 n. 6/43922, con successivo trasferimento della proprietà ai relativi conduttori per il prezzo massimo di vendita da definire con successivo atto unilaterale ricognitorio; g) alloggi da cedere in proprietà per il prezzo massimo di vendita da definire con successivo atto ricognitorio; Detti alloggi potranno essere affidati (o ceduti) esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione di contributi pubblici nell’ambito dei Programmi Regionali di Edilizia Residenziale Pubblica, requisiti pure indicati in detti programmi in relazione al tipo di iniziativa finanziata. Gli alloggi, ancorchè realizzati con vincolo di locazione, potranno essere alienati ma in blocchi di edifici, a soggetti cui trasferire le obbligazioni assunte dal superficiario venditore. 7 5) Rinnovo del diritto di superficie e conseguente corrispettivo Il diritto di superficie si estingue alla scadenza del sessantesimo anno dalla data di stipula dei relativi atti pubblici e, da quella data, il Comune di Cremona, proprietario dei suoli, diventa proprietario delle costruzioni realizzate. I diritti di superficie di cui trattasi possono però essere rinnovati, per altri sessanta anni, su espressa richiesta dei superficiatari, richiesta da produrre, pena l’inefficacia dell’istanza, almeno due anni prima della scadenza. Il corrispettivo dovuto al Comune di Cremona per detto rinnovo sarà determinato sulla base del valore attribuito ad ogni unità immobiliare ai fini fiscali, al momento del rinnovo, in analogia con le modalità di determinazione del valore dell’usufrutto; esso pertanto si determinerà nel 15% del valore fiscale dell’unità immobiliare considerata. 8 6) Trasformazione in piena proprietà e conseguente corrispettivo Trascorsi vent’anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione ad abitare gli edifici realizzati nel Piano per l’Edilizia Economico Popolare e le loro pertinenze, il superficiario potrà comunque chiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, previo pagamento di un corrispettivo pari al valore della proprietà al netto del diritto di superficie; valore valutato con gli stessi criteri adottati per la determinazione dei corrispettivi dovuti per il rinnovo del diritto di superficie, cioè nella quota del 10% del valore fiscale dell’unità immobiliare considerata al momento della trasformazione. Le conseguenti spese contrattuali saranno a carico del superficiario. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà estingue le obbligazioni assunte con gli atti costitutivi dei diritti di superficie e, per conseguenza, quelle assunte con il successivo art. 10. Il Comune di Cremona, qualora il soggetto attuatore abbia avuto accesso a finanziamenti pubblici assumendo obbligazioni più restrittive di quelle previste nel presente atto pubblico, valuterà in quale momento trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. 9 rendere possibile la 7) Condizioni generali Il superficiario dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni ed i vincoli di legge, regolanti la vendita, la locazione e la costituzione di diritti reali di godimento relativamente agli alloggi da realizzare sul terreno di cui trattasi, condizioni e vincoli derivanti dall’applicazione dell’art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865 come successivamente modificato, nonché dagli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001, recepiti con il presente atto pubblico e meglio definiti nei successivi artt. 10, 11 e 13. E’ fatto perciò divieto al superficiario di alienare il diritto di superficie sull’area non edificata o solo parzialmente edificata. L’alienazione degli alloggi che saranno realizzati, quando consentita e fatta salva la possibilità di stipulare contratti preliminari di compravendita, potrà realizzarsi esclusivamente ad avvenuta ultimazione dei lavori, purchè sia già intervenuta l’approvazione del provvedimento ricognitorio di cui al successivo art. 10 ed il rilascio della licenza di abitabilità. Per quanto sopra esposto il superficiario, con la sottoscrizione del presente atto, obbliga se stesso e gli aventi causa ad osservare le prescrizioni e i divieti suddetti. 10 8) Caratteristiche degli alloggi Al fine di ottenere il permesso di costruire, il superficiario si impegna a presentare idoneo progetto entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto ed a concludere le opere progettate, con l’ottenimento del certificato di abitabilità, entro tre anni dalla medesima data. Il superficiario si obbliga a garantire la detenzione, da parte dell’esecutore dei lavori, dell’attestazione SOA e del Sistema Qualità ISO 9000 in corso di validità. Gli alloggi saranno comunque realizzati secondo le indicazioni planovolumetriche e nel rispetto delle destinazioni d’uso indicate negli elaborati costituenti il Piano delle aree di cui alla legge 167/62, relativi alla zona di cui trattasi, dovranno pure garantire i requisiti prestazionali e di controllo della qualità indicati dalle specifiche normative statali e regionali. Pertanto si assume una superficie utile massima, come definito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 7/17176 del 16 aprile 2004, di mq. 99 per ogni alloggio ed una superficie minima, come definito dall’art. 16 della legge 457/78, di mq. 18 per ogni autorimessa. Per quel che riguarda invece le caratteristiche tecnologiche degli alloggi , si assumeranno quelle previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 7/17176 del 16 aprile 2004 che definisce le linee guida e le soluzioni progettuali di riferimento per soddisfare gli standard minimi prestazionali da raggiungere in fase di progettazione, esecuzione e collaudo dei manufatti edilizi. I competenti Uffici Comunali, su richiesta dell’interessato, procederanno all’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione ad edificare nei limiti e nel rispetto della presente convenzione. I medesimi Uffici effettueranno il controllo sulla realizzazione degli edifici. 11 9) Criteri per la determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione I criteri per la determinazione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione, espresso quale rendita percentualmente ammessa su detto prezzo, sono mutuati dalla già citata deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2004 n. 7/17176 ed in particolare dagli articoli 7.2, 7.3, 7.4, e 7.5 dell’allegato A) di detto provvedimento regionale. Per la circostanza poi che i prezzi di vendita ed i canoni di locazione si determinano in misura proporzionale alle superfici trattate e che le superfici residenziali realizzate sono diversamente definite in relazione alle finalità sottese, qui di seguito si richiamano le definizioni date alla Superficie lorda di pavimento (Slp), alla Superficie complessiva riconoscibile o convenzionale (S.c.r.) ed alla superficie commerciale: Superficie lorda di pavimento (Slp) definita dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato il 15 luglio 2005 con deliberazione consiliare n. 48/35849, come “superficie di una costruzione, abitabile o agibile, riferita sia a locali principali e/o servizi, da misurarsi in mq. al lordo delle pareti interne e perimetrali e comunque degli spazi delimitati dai pilastri che costituiscono un volume fisico definito”. Superficie complessiva riconoscibile (S.c.r.) definita al punto 7.2 e seguenti dell’allegato A) alla deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2004 n. 7/17176 come “ superficie da utilizzare per la determinazione del costo convenzionale dell’intervento ….. data dalla formula: S.c.r.= S.u.r. + 0,60 x 45% S.u.r. dove per superficie utile riconoscibile S.u.r. si intende la superficie utile di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, della soglia di passaggio, dei vani e degli sguinci di porte e finestre, di logge e balconi”, mentre per il prodotto 0,60 x 45% S.u.r. si intende la quota convenzionale della superficie non residenziale comprensiva di spazi comuni (vani scala, androni ecc. ……). 12 Superficie commerciale per consuetudine definita calcolando i muri perimetrali e metà muri sul confine a cui aggiungere mediamente il 25% della superficie calcolata come sopra di cantine e solai inabitabili, di balconi scoperti o coperti, di pertinenze in genere. Si fa perciò riferimento alla Superficie lorda di pavimento quando devono essere utilizzati parametri urbanistici, alla Superficie complessiva riconoscibile (convenzionale) quando devono essere utilizzati parametri economico-convenzionali ed alla superficie commerciale quando devono essere utilizzati parametri economico-commerciali. Pertanto, per la definizione dei prezzi massimi di vendita degli alloggi e delle loro pertinenze si fa riferimento sia alla superficie complessiva riconoscibile sia alla superficie commerciale. Determinazione del prezzo Ciò premesso, per la determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi, si assume anzitutto il costo convenzionale unitario definito dalla Giunta Regionale in €/mq. 1.176,00; esso è aggiornato, al termine dei lavori, degli indici ISTAT “costo di costruzione di fabbricati residenziali” maturati dall’anno 2004 compreso, ovvero assunti da successivi provvedimenti che la Regione Lombardia dovesse emanare in merito. Detto costo convenzionale unitario aggiornato è moltiplicato per l’intera superficie complessiva riconoscibile (convenzionale) ed infine rapportato alla superficie commerciale di ogni singolo alloggio. Il prezzo massimo di vendita dell’autorimessa di pertinenza si determina invece sulla base del valore unitario (€/mq.) rapportato alla superficie commerciale dell’alloggio, come sopra determinato, ridotto del 55%. Il prezzo dell’alloggio o dell’autorimessa, in tal modo determinati al momento dell’ultimazione dei lavori, potranno essere oggetto di revisione, con frequenza non inferiore al biennio, in base alle variazioni rilevate dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.) per i costi di costruzione. Ai predetti valori revisionati, con decorrenza dal decimo anno dopo la data di ultimazione dei lavori, sarà applicato un coefficiente correttivo di deprezzamento per “vetustà” in ragione dello 0,5% anno. Il canone annuo di locazione è determinato in misura non superiore al ……. (indicare quale rendimento è ammesso in relazione al precedente art. 4) del prezzo massimo di vendita, fatte salve diverse condizioni conseguenti ad obblighi assunti per accedere a finanziamenti 13 pubblici. 14 10) Prezzo massimo iniziale di cessione Il superficiario, al fine di ottemperare al combinato disposto dagli articoli 17 e 18 del D P R 380/2001, si impegna sin d’ora ad affidarli ……………………………...…… (indicare quale delle opzioni previste nel precedente art. 4 è adeguato al caso) … Esso pertanto si impegna ad assumere un prezzo massimo iniziale di cessione in proprietà degli alloggi e delle relative pertinenze da determinare, secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 7/17176 del 16 aprile 2004, per quanto convenuto con il precedente art. 9, prezzo massimo che sarà comunque oggetto di successivo documento ricognitorio da presentare con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, ad avvenuto accatastamento o contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità, affinchè sia accettato dal Comune di Cremona. Il suddetto prezzo massimo costituisce il maggior corrispettivo esigibile qualora sia consentita la cessione in proprietà degli alloggi da realizzare, mentre rappresenta il valore di riferimento degli alloggi medesimi, al quale applicare la massima percentuale ammessa di rendimento per la determinazione del canone, nel caso siano affidati in locazione. 15 11) Contenuti del provvedimento ricognitorio del prezzo massimo iniziale di cessione Le iniziative di edilizia residenziale pubblica di locazione permanente a canone sociale sopportabile o moderato e le iniziative di assegnazione in godimento a soci delle cooperative a proprietà indivisa sono esonerate dall’assumere il prezzo massimo convenzionale iniziale di cessione degli alloggi, dall’applicare una percentuale massima ammessa su detto prezzo ai fini della definizione del canone, dal presentare documento ricognitorio nel merito di quanto sopra indicato, fatto salvo che esso sia preteso, anche con contenuti differenti ma non in contrasto da quelli previsti dal presente atto pubblico, da enti o soggetti finanziatori. In tutti gli altri casi il provvedimento ricognitorio dovrà dare dimostrazione dei parametri dimensionali ed economici a cui si è fatto riferimento per assumere il prezzo massimo di vendita che sarà proposto per ogni singola unità immobiliare realizzata. Dovrà perciò contenere l’elenco di ogni singola unità immobiliare realizzata, come risulterà allibrata in catasto, con l’indicazione della sua superficie commerciale e del relativo prezzo massimo. Ribadirà pure i meccanismi di revisione dei prezzi ed indicherà, per ogni singola unità immobiliare, il rendimento ammesso ai fini della determinazione del canone di locazione. 16 12) Tutele a favore degli acquirenti Qualora l’alienazione degli alloggi sia consentita, il superficiario dovrà altresì dar corso alle prescrizioni dettate dal D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122 “Disposizioni per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004 n. 210” e comunque a procurare il rilascio ed a consegnare, agli acquirenti degli alloggi, fidejussioni di importi corrispondenti alle somme ed ai valori di ogni eventuale corrispettivo che il superficiario abbia riscosso dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di godimento. 17 13) Sanzioni Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di cui ai precedenti articoli 10 e 11 è nulla per la parte eccedente: sarà pertanto cura dell’acquirente o del locatario far valere i propri diritti con il venditore od il locatore. Qualora sorga contenzioso in merito alla violazione suddetta ed il giudice riconosca la responsabilità del venditore o del locatore, ad esso il Comune di Cremona applicherà una penale pari al 10% del valore fiscale dell’unità immobiliare oggetto di cessione o di locazione. 18 14) Risoluzione del diritto di superficie Il concessionario inoltre dichiara di accettare quanto stabilito con il presente atto per quel che riguarda i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti nell’atto comporta la risoluzione dell’atto di costituzione del diritto di superficie (Legge 865/71 – art. 35 – comma 8° lettera e) f ) g) e precisamente: a) Qualora il progetto non venga presentato, al fine del rilascio della concessione edilizia, entro i termini stabili ed eventualmente prorogati, oppure quando, pur presentato e ripresentato venga respinto per due volte, perché non rispondente alle caratteristiche architettoniche e tipologiche prescritte dal piano di zona; b) Qualora l’inizio o l’ultimazione dei lavori non avvengano entro il termine stabilito; c) Qualora non risultino rispettate le caratteristiche costruttive e tipologiche previste nella convenzione e dalla concessione edilizia, né si sia provveduto al loro ripristino entro il termine stabilito dal Comune con propria ordinanza; d) Qualora si verifichi la modifica degli scopi istituzionali dell’ente, senza che siano stati trasferiti agli assegnatari acquirenti gli obblighi di cui all’art. 35 della legge 865/71; e) Qualora il cessionario o i suoi aventi causa pongano in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano, a giudizio del Comune di Cremona, le finalità pubbliche e sociali dell’insediamento residenziale convenzionato; f) Quando il cessionario conceda a terzi il diritto di superficie sull’area medesima prima di aver ultimato i lavori di costruzione. 19 La risoluzione dell’atto di concessione dovrà essere assunta sulla base dell’indirizzo deliberativo della Giunta Comunale e potrà concernere, secondo le circostanze, l’intera estensione dell’area o solo una parte di essa. In caso di risoluzione dell’atto di concessione verranno indennizzate dal Comune solo le opere completamente o parzialmente realizzate purché aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche indicate dalla convenzione e dalla concessione edilizia. La misura dell’indennizzo verrà stabilita mediante una stima peritale, compiuta da tecnici rispettivamente designati dalle parti interessate, all’atto della nuova cessione delle aree stesse. Dall’indennizzo così stabilito saranno in ogni caso dedotti tutti gli oneri e le spese, comprese quelle di stima, che dovessero derivare al Comune anche per l’effetto dell’art. 37 della legge 865/71. La risoluzione dell’atto di concessione comporta comunque la restituzione al concessionario del corrispettivo pagato in conseguenza del precedente art 2), dedotta una penale convenzionale pari al 10% dello stesso corrispettivo, fatto salvo il recupero degli eventuali maggiori danni. Pertanto il concessionario dichiara di accettare, inoltre, le seguenti particolari condizioni: - Richiesta della concessione edilizia entro 180 giorni dalla data di stipula del presente atto; - Ultimazione dei lavori entro il triennio successivo alla stipula della presente convenzione In caso di risoluzione dell’atto di concessione, sarà riservata esclusivamente al Comune la costituzione del diritto di superficie a terzi dell’area inedificata, o parzialmente edificata, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari 20 15) Diritto di opzione a favore del Comune di Cremona Nei casi in cui, senza giustificato motivo, gli alloggi realizzati sull’area di cui alla presente convenzione non siano utilizzati a scopo abitativo per un periodo superiore a mesi dodici, sorgerà a favore del Comune di Cremona il diritto di opzione da esercitarsi successivamente all’accertamento delle condizioni di cui sopra e salvo l’utilizzo interruttivo da parte del titolare, relativamente all’acquisto o alla locazione degli alloggi medesimi alle condizioni previste dal presente atto. Il termine predetto decorrerà la prima volta dalla data del certificato di abitabilità e, successivamente, ogni volta in cui venga a cessare la precedente locazione od occupazione. 21 16) Clausole da inserire per esteso nei successivi contratti Tutti i contratti aventi ad oggetto le unità immobiliari realizzate in forza della presente convenzione, compresi quelli che saranno stipulati dai successivi aventi causa, dovranno riportare per esteso le condizioni a cui è sottoposta la costituzione del diritto di superficie di cui trattasi, le obbligazioni assunte e, in particolare, quanto espresso nei precedenti articoli 1), 4), 5), 6),10), 13), e 15). 22 17) Rinuncia dell’ipoteca legale Il sig. …………………………………………………. , in nome e per conto del Comune di Cremona, dichiara di rinunciare, come rinuncia, ad ogni eventuale diritto d’iscrizione dell’ipoteca legale che gli potesse competere, in dipendenza della presente concessione, esonerando il Conservatore dei registri immobiliari competente del carico dell’iscrizione d’ufficio come da ogni responsabilità al riguardo. Dichiara inoltre che il terreno oggetto della presente convenzione fa parte del suo patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Si esonera infine il sig. Conservatore delle ipoteche dall’obbligo di ingerirsi circa il reimpiego della somma ricavata dalla vendita di cui al presente atto. 23 18) Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’acquirente il quale chiede i benefici fiscali previsti dall’art. 74 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. 24