3) PEEP 2007 - FACSIMILE della convenzione (formato pdf, 129kb)

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3) PEEP 2007 - FACSIMILE della convenzione (formato pdf, 129kb)
FACSIMILE DI CONVENZIONE
COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMPRESA NEL PIANO DI
ZONA DI CUI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962: CONVENZIONE EX ART. 35 DELLA
LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N° 865 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
REPUBBLICA ITALIANA
Questo giorno di ……………. del mese di ……………….. dell’anno ……...……………...…
Premesso:
-
Che il Comune di Cremona è dotato del piano delle aree da destinare alla costruzione di
alloggi a carattere economico e popolare in conformità alla legge 18 aprile 1962 n. 167;
-
che il (Società / Ditta / Coop.va / ecc.)……………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………
ha presentato domanda al Comune per ottenere la costituzione del diritto di superficie su
un appezzamento di
terreno edificabile, a destinazione residenziale, localizzato
nell’ambito della variante integrativa del piano delle aree di cui alla Legge 18 aprile 1962
n. 167 per la Zona: ………………………………………………………………………………
………………...………
-
che tale appezzamento di terreno è stato definitivamente assegnato al richiedente con
determinazione dirigenziale n° …………/…………..in data …………………………...
-
che alla presente convenzione seguirà, prima del rilascio della licenza di abitabilià degli
alloggi da realizzare, provvedimento ricognitorio di approvazione, da parte del Comune di
Cremona, dei prezzi massimi di vendita e dei canoni di locazione ammessi, ciò per quanto
previsto dalla convenzione medesima al successivo art. 10;
-
tutto ciò premesso e ratificato, volendosi oggi dalle parti interessate addivenire alla
stipulazione dell’atto di costituzione del diritto di superficie e della contestuale
convenzione prevista dall’art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865, come successivamente
modificato, assumendo contestualmente le obbligazioni di cui agli artt. 17 e 18 del DPR
380/2001, per quel che riguarda i criteri di determinazione dei prezzi di cessione e dei
canoni di locazione degli alloggi da realizzare, per ogni conseguente effetto di legge,
davanti a me ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
senza testimoni avendovi le parti comparenti, con il mio assenso, concordemente
rinunciato, ai sensi della vigente legge notarile sono personalmente comparsi i signori:
1°
…………………………………………………….. nato a ………………………………………..
Il………………………………. residente a ………………………………………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………...
e legale rappresentante del Comune di Cremona;
2°
…………………………………………………….. nato a ………………………………………..
Il ……………………………… residente a ………………………………………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………...
d’ora innanzi definito superficiario.
Detti comparenti, della cui identità personale io ……………………………………………….
rogante sono personalmente certo, ratificate le premesse narrative, stipulano e convengono
quanto segue:
1)
Diritto di superficie
Il Comune di Cremona, in persona del …………………………………………………………
costituisce il diritto di superficie della durata di anni sessanta, alle condizioni e con i vincoli
di legge in seguito elencati a favore della (Società / Ditta / Coop.va / ecc.) ..……………
…………………………………………………………………………………………...
2
………………………………………………………………………………………………………….
che accetta, sull’area edificabile compresa nella variante integrativa del piano delle aree di
cui alla legge 167/62 per la zona ……………………….“167”, indicata nell’unita planimetria
(allegato A), individuata in catasto al mappale n. ...………….. del Foglio ……………, avente
una superficie fondiaria di mq. …….. e la superficie lorda di pavimento realizzabile di mq…
……………………………..
Detta area confina:
a nord ………………………………………………………………………………………………….
a est ………………………………………………………………………………………………….
a sud ………………………………………………………………………………………………….
a ovest ……………………………………………………………………………………………….
Servitù: (ove ricorra il caso)
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2)
Corrispettivo
Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie, definito secondo i criteri della
deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione dei prezzi di cessione per ciascun
tipo di area e fabbricato, relativa all’anno di assunzione del provvedimento di
assegnazione , è stabilito ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71 in €/mq. ………… per
l’area nuda , ed in €/mq. ……… quali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per
ogni mq. di superficie lorda di pavimento edificabile, perciò in complessivi € ……………..,
che il …………
Cremona,
dichiara
…………………………in nome e per conto del Comune di
di
aver
interamente
ricevuto
dall’acquirente
a
mezzo
del
proprioTesoriere ………………….. ……………………, come risulta dalla bolletta di cassa
n. ……..
del ……………….
di
€ ……………….. , rilasciata dal Tesoriere a titolo di
deposito cauzionale, fissato nella misura del 10%
del corrispettivo dovuto e qui
incamerato a valere sullo stesso corrispettivo, nonché dalla bolletta di cassa n. …………
del ………… di €…………..,
rilasciata dal Tesoriere a titolo di saldo.
Detto corrispettivo non tiene conto degli oneri di allacciamento alla rete elettrica, che
saranno a carico dell’acquirente.
La realizzazione degli alloggi da costruire in forza al presente atto è invece esonerata
dall’obbligo di corrispondere il contributo commisurato al costo di costruzione, cui terrà
luogo l’adempimento degli obblighi assunti con la
mutuati dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001.
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presente convenzione, in quanto
3)
Garanzie
Il diritto di superficie è costituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni di cui
trattasi. Il Comune di Cremona e per esso il sig. ………………………….. ……………………
………………………………………………suo legale rappresentante,
garantisce che gli immobili oggetto del presente contratto sono liberi da ipoteche,
trascrizioni pregiudizievoli, censi, vincoli, livelli e usufrutti. La costituzione del diritto di
superficie nell’area si intende valida a tutti gli effetti dalla data del presente atto, dal quale
giorno si considerano passati a suo carico tutte le imposte ed oneri relativi, così come tutte
le servitù attive e passive esistenti.
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4) Finalità del diritto di costruire
Il superficiario ha l’obbligo di utilizzare l’area assegnata per costruzioni aventi
destinazione residenziale e, nella fattispecie
(indicare se:
a) alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente, come definiti dal
Regolamento
Regionale
10
febbraio
2004
n°
1
“Criteri
generali
per
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3 –
comma 41 – lettera m) – L.R. 1/2000) ed il cui canone è definito ai sensi del
regolamento suddetto (canone sopportabile o canone moderato):
b) alloggi da realizzare per iniziativa di cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, da assegnare in godimento a soci delle cooperative medesime;
c) alloggi da affidare in locazione a canone moderato, come definito dal già citato
Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 – n. 1, per un periodo non inferiore ad
anni venti e successivamente trasferire in proprietà, con prelazione dell’inquilino,
previa trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
d) alloggi da affidare in locazione a canone non superiore al 4,5% del prezzo
massimo di vendita successivamente definito per un periodo non inferiore ad anni
venti e successivamente trasferire in proprietà, con prelazione dell’inquilino,
previa trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
e) alloggi da affidare in locazione per un periodo non inferiore ad anni otto e per il
canone indicato dall’art. 7 - allegato 1 – della Deliberazione di Giunta Regionale
28 giugno 1999 n. 6/43922, con facoltà di cedere in proprietà gli alloggi medesimi
al termine del periodo locatizio per il prezzo massimo di vendita da definire con
successivo atto ricognitorio;
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f) alloggi da affidare in locazione per un periodo non inferiore ad anni otto e per il
canone indicato dall’art. 7 - allegato 2 – della Deliberazione di Giunta Regionale
28 giugno 1999 n. 6/43922, con successivo trasferimento della proprietà ai
relativi conduttori per il prezzo massimo di vendita da definire con successivo atto
unilaterale ricognitorio;
g) alloggi da cedere in proprietà per il prezzo massimo di vendita da definire con
successivo atto ricognitorio;
Detti alloggi potranno essere affidati (o ceduti) esclusivamente ai soggetti in possesso
dei requisiti richiesti per l’assegnazione di contributi pubblici nell’ambito dei Programmi
Regionali di Edilizia Residenziale Pubblica, requisiti pure indicati in detti programmi in
relazione al tipo di iniziativa finanziata.
Gli alloggi, ancorchè realizzati con vincolo di locazione, potranno essere alienati ma in
blocchi di edifici, a soggetti
cui trasferire le obbligazioni assunte dal superficiario
venditore.
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5)
Rinnovo del diritto di superficie e conseguente corrispettivo
Il diritto di superficie si estingue alla scadenza del sessantesimo anno dalla data di
stipula dei relativi atti pubblici e, da quella data, il Comune di Cremona, proprietario dei
suoli, diventa proprietario delle costruzioni realizzate.
I diritti di superficie di cui trattasi possono però essere rinnovati, per altri sessanta anni,
su espressa richiesta dei superficiatari, richiesta da produrre, pena l’inefficacia
dell’istanza, almeno due anni prima della scadenza.
Il corrispettivo dovuto al Comune di Cremona per detto rinnovo sarà determinato sulla
base del valore attribuito ad ogni unità immobiliare ai fini fiscali, al momento del rinnovo,
in analogia con le modalità di determinazione del valore dell’usufrutto; esso pertanto si
determinerà nel 15% del valore fiscale dell’unità immobiliare considerata.
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6)
Trasformazione in piena proprietà e conseguente corrispettivo
Trascorsi vent’anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione ad abitare gli edifici
realizzati nel Piano per l’Edilizia Economico Popolare e le loro pertinenze, il
superficiario potrà comunque chiedere la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprietà, previo pagamento di un corrispettivo pari al valore della
proprietà al netto del diritto di superficie; valore valutato con gli stessi criteri adottati
per la determinazione dei corrispettivi dovuti per il rinnovo del diritto di superficie,
cioè nella quota del 10% del valore fiscale dell’unità immobiliare considerata al
momento della trasformazione.
Le conseguenti spese contrattuali saranno a carico del superficiario.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà estingue le
obbligazioni assunte con gli atti costitutivi dei diritti di superficie e, per conseguenza,
quelle assunte con il successivo art. 10.
Il
Comune di Cremona, qualora il soggetto attuatore abbia avuto accesso a
finanziamenti pubblici assumendo obbligazioni più restrittive di quelle previste nel
presente
atto
pubblico,
valuterà
in
quale
momento
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
9
rendere
possibile
la
7)
Condizioni generali
Il superficiario dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni ed i vincoli di
legge, regolanti la vendita, la locazione e la costituzione di diritti reali di godimento
relativamente agli alloggi da realizzare sul terreno di cui trattasi, condizioni e vincoli
derivanti dall’applicazione dell’art. 35 della legge
22/10/1971 n. 865 come
successivamente modificato, nonché dagli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001, recepiti con
il presente atto pubblico e meglio definiti nei successivi artt. 10, 11 e 13.
E’ fatto perciò divieto al superficiario di alienare il diritto di superficie sull’area non
edificata o solo parzialmente edificata.
L’alienazione degli alloggi che saranno realizzati, quando consentita e fatta salva la
possibilità di stipulare contratti preliminari di compravendita, potrà realizzarsi
esclusivamente ad avvenuta ultimazione dei lavori, purchè sia già intervenuta
l’approvazione del provvedimento ricognitorio di cui al successivo art. 10 ed il rilascio
della licenza di abitabilità.
Per quanto sopra esposto il superficiario, con la sottoscrizione del presente atto, obbliga
se stesso e gli aventi causa ad osservare le prescrizioni e i divieti suddetti.
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8)
Caratteristiche degli alloggi
Al fine di ottenere il permesso di costruire, il superficiario si impegna a presentare
idoneo progetto entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto ed a concludere le
opere progettate, con l’ottenimento del certificato di abitabilità, entro tre anni dalla
medesima data.
Il superficiario si obbliga a garantire la detenzione, da parte dell’esecutore dei lavori,
dell’attestazione SOA e del Sistema Qualità ISO 9000 in corso di validità.
Gli alloggi saranno comunque realizzati secondo le indicazioni planovolumetriche e nel
rispetto delle destinazioni d’uso indicate negli elaborati costituenti il Piano delle aree di
cui alla legge 167/62, relativi alla zona di cui trattasi, dovranno pure garantire i requisiti
prestazionali e di controllo della qualità indicati dalle specifiche normative statali e
regionali.
Pertanto si assume una superficie utile massima, come definito dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 7/17176 del 16 aprile 2004, di mq. 99 per ogni alloggio ed una
superficie minima, come definito dall’art. 16 della legge 457/78, di mq. 18 per ogni
autorimessa.
Per quel che riguarda invece le caratteristiche tecnologiche degli alloggi , si
assumeranno quelle previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 7/17176 del 16
aprile 2004 che definisce le linee guida e le soluzioni progettuali di riferimento per
soddisfare gli standard minimi prestazionali da raggiungere in fase di progettazione,
esecuzione e collaudo dei manufatti edilizi.
I competenti Uffici Comunali, su richiesta dell’interessato, procederanno
all’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione ad edificare nei limiti e nel rispetto
della presente convenzione. I medesimi Uffici effettueranno il controllo sulla
realizzazione degli edifici.
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9) Criteri per la determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione
I criteri per la determinazione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione,
espresso quale rendita percentualmente ammessa su detto prezzo, sono mutuati dalla già
citata deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2004 n. 7/17176 ed in particolare dagli
articoli 7.2, 7.3, 7.4, e 7.5 dell’allegato A) di detto provvedimento regionale.
Per la circostanza poi che i prezzi di vendita ed i canoni di locazione si determinano in misura
proporzionale alle superfici trattate e che le superfici residenziali realizzate sono
diversamente definite in relazione alle finalità sottese, qui di seguito si richiamano le
definizioni
date alla Superficie lorda di pavimento (Slp), alla Superficie complessiva
riconoscibile o convenzionale (S.c.r.) ed alla superficie commerciale:
Superficie lorda di pavimento (Slp)
definita dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, approvato il 15
luglio 2005 con deliberazione consiliare n. 48/35849, come “superficie di una costruzione,
abitabile o agibile, riferita sia a locali principali e/o servizi, da misurarsi in mq. al lordo delle
pareti interne e perimetrali e comunque degli spazi delimitati dai pilastri che costituiscono un
volume fisico definito”.
Superficie complessiva riconoscibile (S.c.r.)
definita al punto 7.2 e seguenti dell’allegato A) alla deliberazione di Giunta Regionale 16
aprile 2004 n. 7/17176 come “ superficie da utilizzare per la determinazione del costo
convenzionale dell’intervento ….. data dalla formula:
S.c.r.= S.u.r. + 0,60 x 45% S.u.r.
dove per superficie utile riconoscibile S.u.r. si intende la superficie utile di pavimento degli
alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, della soglia di passaggio, dei vani e
degli sguinci di porte e finestre, di logge e balconi”, mentre per il prodotto 0,60 x 45% S.u.r. si
intende la quota convenzionale della superficie non residenziale comprensiva di spazi
comuni (vani scala, androni ecc. ……).
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Superficie commerciale
per consuetudine definita calcolando i muri perimetrali
e metà muri sul confine a cui
aggiungere mediamente il 25% della superficie calcolata come sopra di cantine e solai
inabitabili, di balconi scoperti o coperti, di pertinenze in genere.
Si fa perciò riferimento alla Superficie lorda di pavimento quando devono essere utilizzati
parametri urbanistici, alla Superficie complessiva riconoscibile (convenzionale) quando
devono essere utilizzati parametri economico-convenzionali ed alla superficie commerciale
quando devono essere utilizzati parametri economico-commerciali.
Pertanto, per la definizione dei prezzi massimi di vendita degli alloggi e delle loro pertinenze
si fa riferimento sia alla superficie complessiva riconoscibile sia alla superficie commerciale.
Determinazione del prezzo
Ciò premesso, per la determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi, si assume
anzitutto il costo convenzionale unitario definito dalla Giunta Regionale in €/mq. 1.176,00;
esso è aggiornato, al termine dei lavori, degli indici ISTAT “costo di costruzione di fabbricati
residenziali” maturati dall’anno 2004 compreso, ovvero assunti da successivi provvedimenti
che la Regione Lombardia dovesse emanare in merito.
Detto costo convenzionale unitario aggiornato è moltiplicato per l’intera superficie
complessiva riconoscibile (convenzionale) ed infine rapportato alla superficie commerciale di
ogni singolo alloggio. Il prezzo massimo di vendita dell’autorimessa di pertinenza si
determina invece sulla base del valore unitario
(€/mq.) rapportato alla superficie
commerciale dell’alloggio, come sopra determinato, ridotto del 55%.
Il prezzo dell’alloggio o dell’autorimessa, in tal modo determinati al momento dell’ultimazione
dei lavori, potranno essere oggetto di revisione, con frequenza non inferiore al biennio, in
base alle variazioni rilevate dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.) per i costi di
costruzione.
Ai predetti valori revisionati, con decorrenza dal decimo anno dopo la data di ultimazione dei
lavori, sarà applicato un coefficiente correttivo di deprezzamento per “vetustà” in ragione
dello 0,5% anno.
Il canone annuo di locazione è determinato in misura non superiore al ……. (indicare quale
rendimento è ammesso in relazione al precedente art. 4) del prezzo massimo di vendita, fatte
salve diverse condizioni conseguenti ad obblighi assunti per accedere a finanziamenti
13
pubblici.
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10) Prezzo massimo iniziale di cessione
Il superficiario, al fine di ottemperare al combinato disposto dagli articoli 17 e 18 del D P
R 380/2001, si impegna sin d’ora ad affidarli ……………………………...…… (indicare
quale delle opzioni previste nel precedente art. 4 è adeguato al caso) …
Esso pertanto si impegna ad assumere un prezzo massimo iniziale di cessione in
proprietà degli alloggi e delle relative pertinenze da determinare, secondo le indicazioni
della deliberazione di Giunta Regionale n. 7/17176 del 16 aprile 2004, per quanto
convenuto con il precedente art. 9, prezzo massimo che sarà comunque oggetto di
successivo documento ricognitorio da presentare con riferimento ad ogni singola unità
immobiliare, ad avvenuto accatastamento o contestualmente alla richiesta del certificato
di agibilità, affinchè sia accettato dal Comune di Cremona.
Il suddetto prezzo massimo costituisce il maggior corrispettivo esigibile qualora sia
consentita la cessione in proprietà degli alloggi da realizzare, mentre rappresenta il
valore di riferimento degli alloggi medesimi, al quale applicare la massima percentuale
ammessa di rendimento per la determinazione del canone, nel caso siano affidati in
locazione.
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11) Contenuti del provvedimento ricognitorio del prezzo massimo iniziale di cessione
Le iniziative di edilizia residenziale pubblica di locazione permanente a canone sociale
sopportabile o moderato e le iniziative di assegnazione in godimento a soci delle
cooperative a proprietà indivisa sono esonerate dall’assumere il prezzo massimo
convenzionale iniziale di cessione degli alloggi, dall’applicare una percentuale massima
ammessa su detto prezzo ai fini della definizione del canone, dal presentare documento
ricognitorio nel merito di quanto sopra indicato, fatto salvo che esso sia preteso, anche
con contenuti differenti ma non in contrasto da quelli previsti dal presente atto pubblico,
da enti o soggetti finanziatori.
In tutti gli altri casi il provvedimento ricognitorio dovrà dare dimostrazione dei parametri
dimensionali ed economici a cui si è fatto riferimento per assumere il prezzo massimo di
vendita che sarà proposto per ogni singola unità immobiliare realizzata.
Dovrà perciò contenere l’elenco di ogni singola unità immobiliare realizzata, come
risulterà allibrata in catasto, con l’indicazione della sua superficie commerciale e del
relativo prezzo massimo.
Ribadirà pure i meccanismi di revisione dei prezzi ed indicherà, per ogni singola unità
immobiliare, il rendimento ammesso ai fini della determinazione del canone di locazione.
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12) Tutele a favore degli acquirenti
Qualora l’alienazione degli alloggi sia consentita, il superficiario dovrà altresì dar corso
alle prescrizioni dettate dal D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122 “Disposizioni per la tutela degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004 n. 210” e
comunque a procurare il rilascio ed a consegnare, agli acquirenti degli alloggi,
fidejussioni di importi corrispondenti alle somme ed ai valori di ogni eventuale
corrispettivo che il superficiario abbia riscosso dall’acquirente prima del trasferimento
della proprietà o di altri diritti reali di godimento.
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13) Sanzioni
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione
di cui ai precedenti articoli 10 e 11 è nulla per la parte eccedente: sarà pertanto cura
dell’acquirente o del locatario far valere i propri diritti con il venditore od il locatore.
Qualora sorga contenzioso in merito alla violazione suddetta ed il giudice riconosca la
responsabilità del venditore o del locatore, ad esso il Comune di Cremona applicherà
una penale pari al 10% del valore fiscale dell’unità immobiliare oggetto di cessione o di
locazione.
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14) Risoluzione del diritto di superficie
Il concessionario inoltre dichiara di accettare quanto stabilito con il presente atto per quel
che riguarda i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti nell’atto comporta la
risoluzione dell’atto di costituzione del diritto di superficie (Legge 865/71 – art. 35 –
comma 8° lettera e) f ) g) e precisamente:
a) Qualora il progetto non venga presentato, al fine del rilascio della concessione edilizia,
entro i termini stabili ed eventualmente prorogati, oppure quando, pur presentato e
ripresentato venga respinto per due volte, perché non rispondente alle caratteristiche
architettoniche e tipologiche prescritte dal piano di zona;
b) Qualora l’inizio o l’ultimazione dei lavori non avvengano entro il termine stabilito;
c) Qualora non risultino rispettate le caratteristiche costruttive e tipologiche previste nella
convenzione e dalla concessione edilizia, né si sia provveduto al loro ripristino entro il
termine stabilito dal Comune con propria ordinanza;
d) Qualora si verifichi la modifica degli scopi istituzionali dell’ente, senza che siano stati
trasferiti agli assegnatari acquirenti gli obblighi di cui all’art. 35 della legge 865/71;
e) Qualora il cessionario o i suoi aventi causa pongano in essere atti che, in modo diretto
o indiretto, compromettano, a giudizio del Comune di Cremona, le finalità pubbliche e
sociali dell’insediamento residenziale convenzionato;
f) Quando il cessionario conceda a terzi il diritto di superficie sull’area medesima prima
di aver ultimato i lavori di costruzione.
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La risoluzione dell’atto di concessione dovrà essere assunta sulla base dell’indirizzo
deliberativo della Giunta Comunale e potrà concernere, secondo le circostanze, l’intera
estensione dell’area o solo una parte di essa.
In caso di risoluzione dell’atto di concessione verranno indennizzate dal Comune solo le
opere completamente o parzialmente realizzate purché aventi le caratteristiche costruttive
e tipologiche indicate dalla convenzione e dalla concessione edilizia.
La misura dell’indennizzo verrà stabilita mediante una stima peritale, compiuta da tecnici
rispettivamente designati dalle parti interessate, all’atto della nuova cessione delle aree
stesse.
Dall’indennizzo così stabilito saranno in ogni caso dedotti tutti gli oneri e le spese,
comprese quelle di stima, che dovessero derivare al Comune anche per l’effetto dell’art.
37 della legge 865/71.
La risoluzione dell’atto di concessione comporta comunque la restituzione al
concessionario del corrispettivo pagato in conseguenza del precedente art 2), dedotta
una penale convenzionale pari al 10% dello stesso corrispettivo, fatto salvo il recupero
degli eventuali maggiori danni.
Pertanto il concessionario dichiara di accettare, inoltre, le seguenti particolari condizioni:
- Richiesta della concessione edilizia entro 180 giorni dalla data di stipula del presente
atto;
- Ultimazione dei lavori entro il triennio successivo alla stipula della presente
convenzione
In caso di risoluzione dell’atto di concessione, sarà riservata esclusivamente al Comune la
costituzione del diritto di superficie a terzi dell’area inedificata, o parzialmente edificata,
secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
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15) Diritto di opzione a favore del Comune di Cremona
Nei casi in cui, senza giustificato motivo, gli alloggi realizzati sull’area di cui alla
presente convenzione non siano
utilizzati a scopo abitativo per un periodo
superiore a mesi dodici, sorgerà a favore del Comune di Cremona il diritto di
opzione da esercitarsi successivamente all’accertamento delle condizioni di cui
sopra e salvo l’utilizzo interruttivo da parte del titolare, relativamente all’acquisto o
alla locazione degli alloggi medesimi alle condizioni previste dal presente atto. Il
termine predetto decorrerà la prima volta dalla data del certificato di abitabilità e,
successivamente, ogni volta in cui venga a cessare la precedente locazione od
occupazione.
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16) Clausole da inserire per esteso nei successivi contratti
Tutti i contratti aventi ad oggetto le unità immobiliari realizzate in forza della
presente convenzione, compresi quelli che saranno stipulati dai successivi aventi
causa, dovranno riportare per esteso le condizioni a cui è sottoposta la costituzione
del diritto di superficie di cui trattasi, le obbligazioni assunte e, in particolare, quanto
espresso nei precedenti articoli 1), 4), 5), 6),10), 13), e 15).
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17) Rinuncia dell’ipoteca legale
Il sig. …………………………………………………. , in nome e per conto del Comune
di Cremona, dichiara di rinunciare, come rinuncia, ad ogni eventuale diritto
d’iscrizione dell’ipoteca legale che gli potesse competere, in dipendenza della
presente concessione, esonerando il Conservatore dei registri immobiliari competente
del carico dell’iscrizione d’ufficio come da ogni responsabilità al riguardo.
Dichiara inoltre che il terreno oggetto della presente convenzione fa parte del suo
patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.
Si esonera infine il sig. Conservatore delle ipoteche dall’obbligo di ingerirsi circa il
reimpiego della somma ricavata dalla vendita di cui al presente atto.
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18) Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell’acquirente il
quale chiede i benefici fiscali previsti dall’art. 74 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.
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