1 1. UNITARIETÀ E DECENTRAMENTO L`organizzazione della
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1 1. UNITARIETÀ E DECENTRAMENTO L`organizzazione della
1. UNITARIETÀ E DECENTRAMENTO L’organizzazione della Repubblica prevista dalla Costituzione è distribuita sul territorio, e anche a livello locale operano enti (Comuni, Province e Regioni) che sono dotati di competenze e di autonomia proprie. L’esigenza di fondare l'organizzazione dello Stato sull'autonomia e sul decentramento è espressa nei princìpi fondamentali del testo costituzionale, dove all'articolo 5, dopo che sono state ribadite l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, viene individuato nel decentramento del potere politico (principio dell'autogoverno)il mezzo indispensabile per realizzare una società veramente democratica e pluralista. Il decentramento si può realizzare in due modi diversi, che discendono proprio dall'articolo 5; questo articolo, infatti, si riferisce al decentramento autarchico, laddove recita che «la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali», mentre si richiama al decentramento burocratico allorché stabilisce che la Repubblica «attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo». 2. LA NUOVA FISIONOMIA DELLA REPUBBLICA E LA STRUTTURA DELL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Il titolo V della Costituzione (artt. 114-132, riguardanti le Regioni, le Province e i Comuni) è stato in gran parte cambiato dalla legge di riforma costituzionale (L. cost. n. 3/2001) e la Repubblica, pur mantenendo l’unità e l’indissolubilità, ha assunto una fisionomia più vicina alle caratteristiche di uno stato federale. La Costituzione del 1948, nello spirito del decentramento, ha potenziato le autonomie locali non solo ripristinando quelle che già esistevano in passato ( Province e Comuni) ampliandone i compiti, ma istituendone anche di nuove (Regioni). Il nuovo testo dell'art. 114 Cost. disegna in maniera diversa la struttura della Repubblica partendo dai Comuni, gli enti più vicini ai cittadini per passare alle Province, alle Città metropolitane alle Regioni e, infine, allo Stato, che diventa anch’esso uno degli elementi costitutivi della Repubblica. Il secondo comma dell’art. 114 indicai caratteri delle autonomie locali: l'autonomia, la rappresentatività e la territorialità. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono: enti autonomi, in quanto sono dotati di un proprio Statuto ed è riconosciuto loro un potere normativo, per cui possono emanare norme locali (leggi regionali, regolamenti comunali ecc.) adeguate alle esigenze della collettività che vive e opera nel rispettivi territori. enti rappresentativi, in quanto i cittadini che risiedono sul loro territorio (corpo elettorale) eleggono i propri rappresentanti per formare quegli organi (es.: Sindaco, Consiglio provinciale ecc.) che consentono l'autogoverno locale. Enti pubblici territoriali perché il territorio è un elemento essenziale e costitutivo degli enti stessi. L’art. 114, al terzo comma attribuisce a Roma il riconoscimento costituzionale di "capitale della Repubblica". 3. LE REGIONI L’istituzione delle Regioni come nuovi soggetti politici territoriali in aggiunta alle Province e ai Comuni è stata prevista dalla Costituzione del 1948 sulla base dei principi di autonomia e decentramento. L’Italia risulta suddivisa in 20 Regioni dotati di ampia autonomia che, dal punto di vista giuridico e organizzativo, si distinguono in Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. I principi generali sull’ordinamento regionale e le competenze attribuite alle regioni sono contenuti, oltre che nell’art. 5 della Costituzione, anche nel Titolo V della stessa. Alle Regioni la Costituzione riconosce potestà legislativa, potestà regolamentare e autonomia finanziaria. Quanto alla potestà legislativa, l’art. 117 della Costituzione regola l’esercizio della stessa fissando una precisa ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Questa norma, profondamente modificata dalla riforma costituzionale operata dalla L.C. n. 3 del 2001, delinea tre livelli di esercizio della potestà legislativa distinguendo tra: legislazione esclusiva dello Stato; legislazione concorrente tra Stato e Regioni; legislazione esclusiva delle Regioni. Le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, indicate dal 2° comma dell’art. 117 Cost, sono quelle che riguardano l’interesse nazionale e, pertanto, devono essere gestite in modo uniforme, nell’interesse della collettività nazionale. 1 Le materie di legislazione concorrente, indicate dal 3° comma dell’art. 117 Cost., sono regolate sia dallo Stato, a cui compete fissare i criteri generali, riguardanti i principi fondamentali da rispettare (cosiddette leggicornice) sia dalle Regioni, alle quali spetta il compito di specificare i contenuti, ciascuna nella maniera che riterrà opportuna. Infine, il 4° comma dispone che tutte le materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato o alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, sono di competenza esclusiva delle Regioni. 3.1.GLI ORGANI REGIONALI E I LORO POTERI L’art.121 della Costituzione elenca gli organi della regione e ne descrive le relative funzioni. Tali organi sono: 1. il Consiglio regionale 2. la Giunta regionale e 3. il Presidente della Regione 3.1.1. Il Consiglio regionale Il Consiglio Regionale è l’organo rappresentativo a cui è affidata la funzione legislativa della Regione. I consiglieri regionali sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini maggiorenni residenti nella Regione. Restano in carica per 5 anni ed il loro numero varia(da trenta a ottanta) in rapporto alla popolazione regionale. Per la Regione, il Consiglio Regionale svolge una funzione paragonabile a quella svolta dal Parlamento come organo dello Stato. Il Consiglio ha anche competenze amministrative. Il Consiglio, in particolare: delibera lo statuto esercita il potere legislativo regionale, approva e modifica lo statuto, esercita il controllo politico sull’operato della Giunta e del Presidente della Regione può fare proposte di legge alle Camere può richiedere il referendum costituzionale e quello abrogativo designa i delegati che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica 3.1.2. La Giunta regionale La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio, esercita la funzione amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e a esso è affidato il Governo della Regione. La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori (in numero variabile da sei a dodici secondo l'entità della popolazione). Le funzioni della Giunta sono equiparabili a livello centrale, a quelle svolte dal Consiglio dei Ministri: ciascun assessore ha funzioni amministrative più o meno simili a quelle di un Ministro, in quanto si occupa di un ramo dell'amministrazione regionale (es.: agricoltura, trasporti, urbanistica ecc.). Alla Giunta spetta, in particolare: l’esercizio dell’iniziativa legislativa; la gestione dell’ente, la direzione dell’attività degli uffici regionali e l’amministrazione del patrimonio l’elaborazione del bilancio regionale l’attuazione delle leggi e delle delibere del Consiglio 3.1.3.Il Presidente della Regione Il Presidente della Regione, che è anche Presidente della Giunta, rappresenta la Regione e ne dirige la politica. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto: viene proclamato Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente, in quanto Capo della Regione: partecipa al Consiglio dei Ministri in qualità di organo consultivo su questioni che riguardano la Regione promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali indice i referendum regionali esercita le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni. Come Presidente della Giunta, analogamente a quanto fa il Presidente del Consiglio rispetto al Consiglio dei Ministri: convoca e presiede le riunioni della Giunta e ne dirige i lavori nomina entro 10 giorni dalla proclamazione i componenti della Giunta che potrà successivamente revocare garantisce l’unità di indirizzo, coordina i diversi assessorati 2 ha una funzione di stimolo e di controllo su tutte le attività della Giunta. Se il Consiglio Regionale vota una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta o se questi si dimette, il Consiglio regionale viene sciolto e si torna a votare. 4. IL COMUNE 4.1 Le funzioni e l’organizzazione del Comune Il Comune è «l’ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo». Il Comune è il più piccolo degli enti pubblici territoriali, ma il ruolo che svolge è fondamentale ed è l’ente che esprime la forma di aggregazione più spontanea e storicamente più antica. 4.2 Le funzioni del Comune Al Comune sono attribuite per legge funzioni proprie obbligatorie, (servizi sociali, organizzazione del territorio, sviluppo economico, igiene, polizia urbana, edilizia) e funzioni delegate dallo Stato o dalle Regioni (anagrafe, stato civile, statistica, leva, orari esercizi commerciali, servizi e uffici pubblici, informazione popolazione, pericolo, calamità naturali, assegnazione di alloggi e di edilizia residenziale pubblica ecc.). In seguito alla legge n. 142/1990, il Comune si è dovuto dotare anche di un proprio statuto nel quale devono essere indicate le competenze e le relative attività. Il Comune è dotato di potestà statutaria, potestà regolamentare, potestà organizzativa, potestà amministrativa e potestà finanziaria e impositiva. 4.3 Gli organi del Comune Gli organi dei Comuni sono: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco. Il Consiglio comunale è l’organo deliberativo del Comune ed ha compiti di programmazione e di indirizzo e controllo politico amministrativo. È eletto ogni cinque anni dai cittadini e dagli immigrati residenti nel Comune che hanno raggiunto la maggiore età. È composto dal Sindaco e da un numero variabile di consiglieri (da dodici a sessanta) in rapporto alla popolazione residente. Le funzioni del Consiglio consistono essenzialmente nel deliberare gli atti fondamentali del Comune (approva lo statuto, il piano delle opere pubbliche, il bilancio ecc.) e nell’esercitare il controllo sull'operato della Giunta che di tali deliberazioni deve assicurare la realizzazione. I consiglieri, cittadini e immigrati, non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune. È composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che varia nel limite di un terzo del Consiglio (massimo 16). Gli assessori sono nominati dal Sindaco. Ogni assessore è competente per un determinato settore amministrativo ed è responsabile sia verso il Sindaco, sia verso i cittadini dl buon andamento dei servizi di propria competenza. La Giunta è un organo ausiliario del Sindaco, con il quale gestisce l’azione di governo, ed è competente a: preparare gli atti che devono essere deliberati dal Consiglio (bilancio, regolamenti, statuto ecc.), eseguire gli atti una volta che sono stati approvati dal Consiglio e garantire i vari servizi (urbanistica, sanità, cultura ecc.) attraverso gli assessorati. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il capo dell’organizzazione comunale e su di lui convergono le responsabilità istituzionali e politiche legate all’amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare e revocare gli assessori e può gestire con grande autonomia gli impegni amministrativi. Il Sindaco può essere rieletto per due mandati consecutivi. Al Sindaco competono anche funzioni particolari in qualità di ufficiale del Governo, cioè come organo periferico dell’amministrazione statale al quale lo Stato delega importanti compiti. Oltre alle funzioni tradizionali e a quelle derivanti dalla legge n. 142/1990, al Sindaco sono state trasferite (l. n. 265/1999) alcune competenze che appartenevano al Prefetto. In particolare al Sindaco fanno capo: lo stato civile (registri delle nascite, delle morti ecc.); l'anagrafe e la statistica (registro della popolazione); l'ordine pubblico (gli competono le funzioni proprie dell'autorità di pubblica sicurezza nei Comuni che ne sono privi); la sicurezza e l'igiene pubblica (può adottare provvedimenti urgenti in materia di balneazione, chiusura di impianti industriali pericolosi ecc.); poteri di organizzazione e coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici pubblici anche in seguito a situazioni di emergenza dovute al traffico, all'inquinamento ecc. 3 competenze in materia di informazione della popolazione per pericoli dovuti a naturali. 4.4 calamità Le circoscrizioni In seguito alla 1. n. 142/1990, i Comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitanti e i Comuni capoluogo di Provincia, sono tenuti a istituire le circoscrizioni, alle quali possono decentrare alcune funzioni e l'esercizio di determinati servizi indicati nello statuto del Comune stesso. In ogni circoscrizione opera un Consiglio circoscrizionale o di quartiere, eletto dai cittadini ogni cinque anni, con a capo un Presidente. 5. PROVINCE Il territorio di una Regione, in genere, è suddiviso in Province che, a loro volta, comprendono più Comuni; l'unica eccezione è rappresentata dalla Valle d'Aosta, dove per l'estensione ridotta del territorio esiste solo l'ente Regione. 5.1 Le funzioni In seguito alla riforma costituzionale del 2001 alle Province spettano: funzioni amministrative proprie; funzioni conferite dallo Stato o dalle Regioni mediante apposite leggi; funzioni che non possono essere esercitate dal Comune perché questo non ne assicurerebbe "l'esercizio unitario". La Provincia opera, pertanto, in diversi settori, tra cui: lavoro istruzione viabilità e trasporti ambiente. 5.2 Gli organi delle Province Sono organi della Provincia : il Consiglio provinciale che è l’organo che svolge funzioni deliberative, di programmazione, di indirizzo e controllo politico-amministrativo. È composto dal Presidente e dai consiglieri, eletti ogni cinque anni dai cittadini maggiorenni residenti nel territorio provinciale. Il numero dei consiglieri è variabile ( da 24 a 45), in rapporto all'entità della popolazione; la Giunta provinciale, è l’organo esecutivo cui spetta l’adozione dei provvedimenti necessari a realizzare quanto previsto dalle deliberazioni del Consiglio e collabora con il Presidente all’amministrazione della Provincia. La Giunta è composta dal Presidente della Provincia e da un numero di assessori non superiore a un terzo dei consiglieri provinciali, nominati dal Presidente. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze del Presidente. il Presidente della Provincia, eletto direttamente dal cittadini, ha funzioni di rappresentanza, presiede sia la Giunta sia il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Le dimissioni irrevocabili del Presidente, provocano lo scioglimento del Consiglio Una mozione di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni del Presidente e della Giunta, nonché lo scioglimento del Consiglio stesso. In entrambi i casi viene nominato un commissario e, entro breve termine vengono indette nuove elezioni. Sia il Consiglio provinciale sia il Presidente della Provincia sono eletti direttamente dai cittadini e restano in carica per cinque anni. L'elezione diretta del Presidente della Provincia avviene con sistema maggioritario a doppio turno e con eventuale ballottaggio:risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi; nel caso in cui ciò non avvenga, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 4