regione toscana - Ufficio scolastico provinciale
Transcript
regione toscana - Ufficio scolastico provinciale
REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-06-2003 (punto N. 12 ) Delibera N .614 del 23-06-2003 Proponente PAOLO BENESPERI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DEI BENI CULTURALI Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Dirigente Responsabile:Ugo Caffaz Estensore: Maria Grazia Poggiolini Oggetto: Determinazione del calendario scolastico per l'anno 2003/2004 per la Regione Toscana. Presidente della seduta: Segretario della seduta: Presenti: PAOLO BENESPERI RICCARDO CONTI Assenti: TITO BARBINI ENRICO ROSSI STRUTTURE INTERESSATE: Tipo Dipartimento - A.Ex.Dip. Note: CLAUDIO MARTINI CARLA GUIDI CHIARA BONI TOMMASO FRANCI SUSANNA CENNI ANGELO PASSALEVA AMBROGIO BRENNA MARIA CONCETTA ZOPPI MARCO MONTEMAGNI Denominazione DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FORMATIVE E DEI BENI CULTURALI LA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; Visto l’art. 138 lettera d) del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico; Vista la L.R. del 26 novembre 1998, n. 85 che disciplina le competenze conferite alle Regioni dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare al Capo IV, art. 16, comma 1°, punto 4 e l'art. 18, 1° comma; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 , che all’art. 6 prevede tra l’altro la determinazione del calendario scolastico fra le funzioni per promuovere sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell’istruzione scolastica; Visto l’art. 74 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni , che al comma 2 fissa il termine delle attività educative della scuola dell’infanzia e delle attività didattiche negli istituti e scuole al 30 giugno ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni; Visti l’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, in particolare l’articolo 5; Preso atto che il MIUR ( Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) non ha ancora provveduto ad emanare l'ordinanza ministeriale che fissa per l'intero territorio nazionale la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e il calendario delle festività nazionali per l'anno scolastico 2003/2004; Considerato necessario per non creare disagi alle famiglie e alle scuole, provvedere, anche in assenza della suddetta ordinanza, a stabilire il calendario scolastico 2003/2004 per la Regione; Ritenuto opportuno per quanto sopra stabilire il calendario scolastico 2003/2004 per la Regione Toscana nei seguenti termini: 1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ordine e grado, funzionanti nella Regione Toscana , le lezioni hanno inizio il 15 settembre 2003 e terminano il 5 giugno 2004 per un totale di 207 giorni di lezione, eventualmente riducibili secondo quanto previsto al successivo punto 6; 2. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative hanno inizio il 15 settembre 2003 e terminano il 30 giugno 2004; 3. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente: • Tutte le domeniche; • Il 1° novembre, festa di tutti i Santi; • L’8 dicembre, Immacolata Concezione; • Il 25 dicembre, Natale; • Il 26 dicembre, Santo Stefano; • • • • • • • Il 1° gennaio, Capodanno; Il 6 gennaio, Epifania; Il giorno di lunedì dopo Pasqua; Il 25 aprile, anniversario della Liberazione; Il 1° maggio, festa del Lavoro; Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; La festa del Patrono. 4. Oltre ai giorni indicati nel calendario delle festività nazionali le lezioni sono sospese: - dal 24 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 compresi (vacanze natalizie) - dall’ 8 al 13 aprile 2004 compresi (vacanze pasquali); 5. I giorni 2 novembre, commemorazione dei Defunti e 30 novembre, Festa Regionale della Toscana , per i quali è prevista dalla Regione Toscana la sospensione delle lezioni, nel corrente anno 2003 cadono di domenica; 6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico esercitabili nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, così come regolamentata dal D.P.R. n. 275 del 1999 nel rispetto comunque del disposto dell’art. 74 3°comma del D. lgs. N. 297 del 1994; Sentito il parere espresso dal Tavolo di concertazione generale nella seduta del 20 giugno 2003; Visto il parere positivo espresso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con nota n. 6589/B20a/C24 del 9 giugno 2003; Attesa l’esigenza di procedere agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2003/2004; A VOTI UNANIMI DELIBERA 1. Nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, funzionanti nella Regione Toscana, le lezioni hanno inizio il 15 settembre 2003 e terminano il 5 giugno 2004 per un totale di 207 giorni di lezione, eventualmente riducibili secondo quanto previsto al successivo punto 6; 2. Nelle scuole dell’infanzia le attività educative hanno inizio il 15 settembre 2003 e terminano il 30 giugno 2004; 3. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente: Tutte le domeniche; Il 1° novembre, festa di tutti i Santi; L’8 dicembre, Immacolata Concezione; Il 25 dicembre, Natale; Il 26 dicembre, Santo Stefano; Il 1° gennaio, Capodanno; Il 6 gennaio, Epifania; Il giorno di lunedì dopo Pasqua; Il 25 aprile, anniversario della Liberazione; Il 1° maggio, festa del Lavoro; Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; La festa del Patrono. 4. Oltre ai giorni indicati nel calendario delle festività nazionali le lezioni sono sospese: - dal 24 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 compresi (vacanze natalizie) - dall’ 8 al 13 aprile 2004 compresi (vacanze pasquali); 5. I giorni 2 novembre, commemorazione dei Defunti e 30 novembre, Festa Regionale della Toscana , per i quali è prevista dalla Regione Toscana la sospensione delle lezioni, nel corrente anno 2003 cadono di domenica; 6. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico esercitabili nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche così come regolamentata dal D.P.R. n. 275 del 1999 e comunque nel rispetto del disposto dell’art. 74 3°comma del D. lgs. N. 297 del 1994; 7. I Consigli di circolo e di Istituto deliberano gli adattamenti al calendario scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che consentano una migliore organizzazione del servizio, senza trascurare le esigenze espresse dall’utenza. Tali deliberazioni devono essere tempestivamente comunicate all'utenza ed agli enti locali interessati; Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL COORDINATORE VALERIO PELINI Il Dirigente Responsabile UGO CAFFAZ Il Coordinatore MAURO GRASSI