Progresso Vet_Febbraio 05
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Progresso Vet_Febbraio 05 11-02-2005 Contributi pratici Grazia Sella Veterinario dirigente Daniel Sinna 11:05 Pagina 54 Movimentazione di cani, gatti e furetti Veterinario coadiutore Milano - Malpensa Premessa Recentemente l’Unione Europea ha emanato nuove normative per regolamentare le movimentazioni di cani, gatti e furetti, gli animali da compagnia più diffusi nelle comunità europee. Queste nuove norme si affiancano ad altre già vigenti da un decennio. Risulta importante avere una visione chiara di tale argomento, dal momento che è in gioco la prevenzione stessa di una malattia infettiva zoonosica certamente non gradita, la rabbia. Ed i casi di rabbia canina ed umana appena verificatisi proprio nel territorio europeo testimoniano tale importanza. Pertanto il presente lavoro vuole dare una panoramica dell’assetto normativo vigente, cercando di semplificare l’approccio al medesimo e di schematizzare gli obblighi ed i requisiti richiesti. L’urgenza del medesimo nasce anche dalla constatazione che la cittadinanza è stata insufficientemente informata e risulta tuttora disorientata. Quadro normativo Innanzitutto si evidenzia che le movimentazioni dei suddetti animali che interessano la Comunità Europea possono avvenire in ambito comunitario o da o per Paesi III, posso- no avere o meno finalità commerciali, possono avvenire in compagnia dei proprietari o meno: occorre che sia chiaro quanto appena specificato poiché, a seconda di tali varianti, i riferimenti normativi possono cambiare e di conseguenza variare i requisiti sanitari in essi richiesti. In merito la tabella seguente (TABELLA 1) fornisce un orientamento preliminare: vengono elencate le diverse norme riportanti le certificazioni e i requisiti sanitari richiesti, e precisati i diversi ambiti di competenza istituzionale in Italia, a seconda che le movimentazioni siano di provenienza comunitaria o extraeuropea e che abbiano o meno finalità commerciali. Tabella 1 Finalità Provenienza CEE Commerciale Non commerciale Scambi: Movimenti Intracomunitari: Dir. 92/65/CEE (recepita con D.Lvo n° 633/96) + Reg. CE 998/03, art. 22, punto 1 Competenza: U.V.A.C. Reg. CE 998/03, CAP. II Dec. 03/803/CE (Passaporto) Competenza: A.S.L. Importazioni: Movimenti da Paesi III: Dir. 92/65/CEE (recepita con D.Lvo n° 633/96) + Reg. CE 998/03, art. 22, punto 2 Dec. 04/595/CE (Certificato sanitario) Reg. CE 998/03, CAP. III Dec. 04/824/CE (Certificato sanitario per animali accompagnati) Dec. 04/595/CE (Certificato sanitario per animali spediti senza proprietario) Extra Cee Competenza: P.I.F. FEBBRAIO 2005 54 Competenza: DOGANA (P.I.F. solo in consulenza) per animali accompagnati - P.I.F. per animali spediti Progresso Vet_Febbraio 05 11-02-2005 11:05 Movimentazioni commerciali Sono ritenute tali tutte le spedizioni che comportano un passaggio di proprietà e riguardano sia gli animali spediti senza accompagnatori che quelli accompagnati da proprietari o possessori: infatti in ambito doganale vengono considerati con scopo commerciale anche gli animali al seguito del passegge- Pagina 55 ro in numero superiore a 5. Si parla di scambi, se tali movimentazioni avvengono in territorio comunitario, di importazioni, se originano da Paesi III. Entrambi sono normati dalla Dir. 92/65/CEE e successive modifiche, recepita nell’ordinamento giuridico italiano col D.Lvo n° 633/96, e da Decisioni comunitarie applicative. La tabella seguente (TABELLA 2) sintetizza i requisiti sanitari previsti sia per gli scambi che per le importazioni. Tabella 2 Requisiti SCAMBI 1) Animali provenienti da aziende o esercizi commerciali registrati 2) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012 e, nel caso di destinazione in Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta, solo se autorizzato da questi ultimi) o microchip 3 Animali scortati da passaporto individuale, conforme a Dec. 03/803/CE, attestante vaccinazione antirabbica e, nel caso di destinazione in Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta, anche titolazione anticorpale 4) Animali scortati da certificato sanitario(3) riferito all’intera partita, integrato da dichiarazione di buona salute ed idoneità al viaggio IMPORTAZIONI 1) Animali provenienti da Paesi III riconosciuti (4) 2) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012 e, nel caso di destinazione in Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta, solo se autorizzato da questi ultimi) o microchip 3) Animali scortati da certificato sanitario individuale, conforme a Dec. 04/595/CE, attestante vaccinazione antirabbica e, a seconda dei casi, anche titolazione anticorpale(2) Movimentazioni non commerciali Sono ritenute tali tutte le spedizioni private che non hanno finalità commerciali e possono riguardare sia animali spediti sia animali al seguito del passeggero (purchè in numero uguale o inferiore a 5). Tale casistica è stata recentemente regolata dall’Unione Europea con l’emanazione del Reg. CE 998/03 e successive modifiche, oggetto principale del presente lavoro, e da alcune Decisioni applicative. Tuttavia il primo dato che emerge è che tale Regolamento presenta subito un limite: riguarda infatti solo gli animali accompagnati dal proprietario o da altra figura. Pertanto gli animali spediti senza accompagnatori e senza finalità commerciali, situazione più frequente nel P.I.F. della Malpensa, non possono essere inquadrati né nel campo di applicazione della Dir. 92/65/CEE, riguardante translazioni commerciali, né nel Regolamento CE 998/03 e pertanto di fatto non sono disciplinati in ambito comunitario. Interpellata in merito, la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute ha emanato la Nota 55 FEBBRAIO 2005 (1) Si fa presente che per gli animali destinati in Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta occorre attestare anche un trattamento contro le zecche e contro l’echinococcosi; inoltre il trattamento contro l’echinococcosi è previsto anche per gli animali in partenza per la Finlandia. (2) Si precisa che, ove richiesta, la titolazione degli anticorpi neutralizzanti antirabbici deve risultare almeno pari a 0,5 UI/ml (UI = Unità Internazionali); ulteriori precisazioni sono riportate nelle TABELLE 3 e 4. (3) Vedi SCHEDA DI APPROFONDIMENTO. (4) Vedi TABELLA 5. Ministeriale Prot. DGVA-III/30567/P-I.4.C.b/10 dell’8-10-04. In attesa di chiarimenti comunitari, in tale Nota si prevede l’applicazione del Reg. CE 998/03 anche per gli animali spediti, con la precisazione che, per quanto riguarda la certificazione sanitaria, occorre adottare il certificato sanitario allegato alla Dec. 04/595/CE, elaborato per le importazioni commerciali, e non quello allegato alla Dec. 04/824/CE, previsto per gli animali al seguito del passeggero. Tuttavia la medesima Nota si pronuncia solo sui movimenti dai Paesi III e non affronta quelli intracomunitari: rimangono pertanto non disciplinati quegli animali che vengono spediti senza accompagnatori e senza scopo di lucro all’interno del territorio comunitario. Le tabelle successive (TABELLA 3 e TABELLA 4) elencano le certificazioni e i requisiti sanitari richiesti a seconda delle diverse provenienze e destinazioni degli animali al seguito del passeggero. Progresso Vet_Febbraio 05 11-02-2005 11:05 Pagina 56 Tabella 3 - Movimenti Intracomunitari PROVENIENZA DESTINAZIONE Stati Membri Stati Membri 1) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012) o microchip inclusi: Ceuta Melilla Gibilterra Isole Baleari Isole Canarie Isole Azzorre Madeira Guiana Francese Guadalupe Martinica Reunion Groenlandia Isole Færøer inclusi: Ceuta Melilla Gibilterra Isole Baleari Isole Canarie Isole Azzorre Madeira Guiana Francese Guadalupe Martinica Reunion Groenlandia Isole Færøer 2) Animali scortati da passaporto individuale, conforme a Dec. 03/803/CE, attestante vaccinazione antirabbica Stati Membri inclusi: Ceuta Melilla Gibilterra Isole Baleari Isole Canarie Isole Azzorre Madeira Guiana Francese Guadalupe Martinica Reunion Groenlandia Isole Færøer esclusi: Irlanda Malta Regno Unito Svezia Irlanda Malta Regno Unito Svezia (1) REQUISITI Se autorizzati, possono muoversi anche animali non vaccinati inferiori ai 3 mesi, purchè: abbiano soggiornato solo nel luogo di nascita senza contatti con animali selvatici potenzialmente esposti ad infezioni, o siano dipendenti ed accompagnati dalla madre (Finora l’Italia non li ha autorizzati!) Per cani e gatti, fino al 03-07-2009: 1) Animali identificati con tatuaggio (solo se autorizzato da Stato Membro di destinazione) o microchip 2) Animali scortati da passaporto individuale, conforme a Dec. 03/803/CE, attestante vaccinazione antirabbica e titolazione anticorpale(2) effettuata in un laboratorio riconosciuto dalla U. E., da campione prelevato entro i termini stabiliti da norme nazionali dello Stato Membro di destinazione Salvo deroghe, cani e gatti inferiori ai 3 mesi non sono ammessi finché non hanno raggiunto l’età per la vaccinazione e per la titolazione anticorpale Per furetti: vale quanto riportato nel riquadro sopra esclusi: Irlanda Malta Regno Unito Svezia FEBBRAIO 2005 56 Progresso Vet_Febbraio 05 11-02-2005 11:05 Pagina 57 Tabella 4 - Movimenti da paesi III PROVENIENZA DESTINAZIONE REQUISITI Andorra (*) Stati Membri 1) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012) o microchip Antille olandesi inclusi: 2) Animali scortati da certificato sanitario individuale, conforme a Dec. Aruba Ceuta 04/824/CE, attestante vaccinazione antirabbica Australia Melilla esclusi: Bahrein Gibilterra Barbados Isole Baleari Bermuda Isole Canarie Canada Isole Azzorre Cile Madeira Croazia Guiana Francese Emirati arabi uniti Guadalupe Federazione russa Martinica Figi Reunion Giamaica Groenlandia Giappone Isole Færøer Antigua e Barbuda animali in reintroduzione con passaporto conforme a Dec. 03/803/CE attestante i requisiti di cui sopra animali provenienti da Paesi III indicati con asterisco (*) che notificano alla U.E. l’adozione del passaporto conforme a Dec. 03/803/CE Hong Kong Islanda (*) esclusi: Isola dell’Ascensione Irlanda Isole Cayman Malta Isole Falkland Regno Unito Liechtenstein (*) Svezia Maurizios Irlanda Mayotte Malta 1) Animali identificati con tatuaggio (solo se autorizzato da Stato Membro di Monaco (*) Regno Unito destinazione) o microchip Montserrat Svezia (1) 2) Animali scortati da certificato sanitario individuale, conforme a Norvegia (*) Nuova Caledonia Nuova Zelanda (anche dopo transito in altro Stato Membro) Dec. 04/824/CE, attestante vaccinazione antirabbica e titolazione anticorpale (2) effettuata in un laboratorio riconosciuto dalla U. E., da campione Polinesia francese prelevato entro i termini stabiliti da norme nazionali dello Stato Membro di Saint Kitts e Nevis destinazione esclusi: Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadine San Marino (*) Sant’Elena animali in reintroduzione con passaporto conforme a Dec. 03/803/CE attestante i requisiti di cui sopra animali provenienti da Paesi III indicati con asterisco (*) che notificano alla U.E. l’adozione del passaporto conforme a Dec. 03/803/CE Singapore Svizzera (*) U.S.A. Vanuatu Vaticano (*) Wallis e Futuna 57 FEBBRAIO 2005 Progresso Vet_Febbraio 05 PROVENIENZA Altri Paesi III diversi da quelli di cui sopra 11-02-2005 11:05 Pagina 58 DESTINAZIONE REQUISITI 1) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012) o microchip Stati Membri inclusi: Ceuta Melilla Gibilterra Isole Baleari Isole Canarie Isole Azzorre Madeira Guiana Francese Guadalupe Martinica Reunion Groenlandia Isole Færøer 2) Animali scortati da certificato sanitario individuale, conforme a Dec. 04/824/CE, attestante vaccinazione antirabbica e titolazione anticorpale(2) effettuata in un laboratorio riconosciuto dalla U. E., da campione prelevato almeno 30 giorni dopo vaccinazione e 3 mesi prima del movimento esclusi: animali in reintroduzione con passaporto conforme a Dec. 03/803/CE attestante i requisiti di cui sopra deroga per i 3 mesi per animali in reintroduzione con passaporto conforme a Dec. 03/803/CE attestante titolazione anticorpale (2) favorevole eseguita prima della partenza dal territorio europeo esclusi: Irlanda Malta Regno Unito Svezia Irlanda Malta Regno Unito Svezia (1) 1) Applicazione delle norme nazionali dello Stato Membro di destinazione 2) Quarantena (anche dopo transito in altro Stato Membro) (1) Si fa presente che per gli animali destinati in Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta occorre attestare anche un trattamento contro le zecche e contro l’echinococcosi; inoltre il trattamento contro l’echinococcosi è previsto anche per gli animali in partenza per la Finlandia. (2) Si precisa che, ove richiesta, la titolazione degli anticorpi neutralizzanti antirabbici deve risultare almeno pari a 0,5 UI/ml (UI = Unità Internazionali). Per gli animali in reintroduzione vale quanto previsto per quelli in arrivo, eccetto le deroghe sopra evidenziate in grassetto. Si ricorda infine che, per gli animali spediti dai Paesi III in Italia senza accompagnatore, valgono gli stessi requisiti, con la differenza che si adotta il certificato sanitario previsto dalla Dec. 04/595/CE. Animali in arrivo dai Paesi III A questo punto risulta utile riassumere la certificazione sanitaria richiesta per gli animali di provenienza extracomunitaria ed elencare i Paesi III dai quali questi possono giungere a seconda delle diverse destinazioni nel territorio della Comunità Europea (vedi Tabella 5). CERTIFICATI SANITARI DESTINAZIONI PROVENIENZE CONSENTITE Dec.04/595/CE (per animali commerciali) Stati Membri esclusi Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta Solo i Paesi III elencati nel Reg. CE 998/03 (1) e nella Dec. 79/542/CEE (2) Solo i Paesi III elencati nel Reg. CE 998/03 (1) Dec.04/824/CE (per animali non commerciali al seguito del passeggero) Stati Membri esclusi Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta Tutti i Paesi III Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta Solo i Paesi III elencati nel Reg. CE 998/03 (1) Italia Tutti i Paesi III Tabella 5 - Validità dei certifivati sanitari Dec.04/595/CE (per animali non commerciali spediti senza accompagnatori) (1) Paesi III elencati nella TABELLA 4, 1° riquadro. (2) Oltre a quelli di cui alla nota (1), anche i seguenti: Albania, Argentina, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belice, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Algeria, Etiopia, Guatemala, Honduras, Israele, India, Kenya, Marocco, Madagascar, Macedonia, Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Romania, El Salvador, Swaziland, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay, Sudafrica e Zimbabwe. Progresso Vet_Febbraio 05 11-02-2005 11:05 Pagina 59 Animali in partenza dal territorio italiano Da ultimo si considera utile elencare sinteticamente le operazioni da espletare per gli animali in partenza dal territorio italiano (vedi Tabella 6). Tabella 6 - Animali in partenza DESTINAZIONE OPERAZIONI Identificare gli animali con tatuaggio (fino al 03-07-12) o microchip (con lettore conforme alle norme ISO 11784 e 11785), presso i Servizi veterinari delle A.S.L. o presso veterinari libero professionisti accreditati dalle A.S.L. Stati Membri (inclusi i territori d’oltre mare elencati nel Reg. CE 998/03), esclusi Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta Vaccinare gli animali contro la rabbia con vaccino inattivato presso veterinari libero professionisti Trattare gli animali contro l’echinococcosi presso veterinari libero professionisti (solo per Finlandia) Richiedere passaporto individuale conforme a Dec. 03/803/CE rilasciato dai Servizi veterinari delle A.S.L., attestante le operazioni di cui sopra Inoltre, solo per gli animali in partenza con finalità commerciali: Richiedere certificato sanitario per intera partita conforme a Parte 1, Allegato E alla Dir. 92/65/CEE modificata da Reg. CE 1282/02 (1), rilasciato dai Servizi veterinari delle A.S.L., integrato da dichiarazione di buona salute ed idoneità al viaggio Identificare gli animali con tatuaggio (solo se autorizzato) o microchip (con lettore conforme alle norme ISO 11784 e 11785), presso i Servizi veterinari delle A.S.L. o presso veterinari libero professionisti accreditati dalle A.S.L. Vaccinare gli animali contro la rabbia con vaccino inattivato presso veterinari libero professionisti Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta Effettuare esame sierologico per titolazione anticorpale antirabbica presso I.Z.S. di Padova o Teramo o Roma, da campione ematico prelevato da veterinario libero professionista, secondo i termini stabiliti dalle norme nazionali di tali Stati Membri di destinazione Trattare gli animali contro l’echinococcosi e contro le zecche presso veterinari libero professionisti Richiedere passaporto individuale conforme a Dec. 03/803/CE rilasciato dai Servizi veterinari delle A.S.L., attestante le operazioni di cui sopra Inoltre solo per gli animali in partenza con finalità commerciali: Richiedere certificato sanitario per intera partita conforme a Parte 1, Allegato E alla Dir. 92/65/CEE modificata da Reg. CE 1282/02 (1), rilasciato dai Servizi veterinari delle A.S.L., integrato da dichiarazione di buona salute ed idoneità al viaggio Richiedere i requisiti sanitari previsti alle Ambasciate interessate Per gli animali di cui si prevede il ritorno senza finalità commerciali (reintroduzione): Paesi III elencati nell’Allegato II del Reg. CE 998/03 Identificare gli animali con tatuaggio (fino al 03-07-12) o microchip (con lettore conforme alle norme ISO 11784 e 11785), presso i Servizi veterinari delle A.S.L. o presso veterinari libero professionisti accreditati dalle A.S.L. Vaccinare gli animali contro la rabbia con vaccino inattivato presso veterinari libero professionisti Richiedere passaporto individuale conforme a Dec. 03/803/CE rilasciato dai Servizi veterinari delle A.S.L., attestante le operazioni di cui sopra Richiedere i requisiti sanitari previsti alle Ambasciate interessate Per gli animali di cui si prevede il ritorno senza finalità commerciali (reintroduzione): Identificare gli animali con tatuaggio (fino al 03-07-12) o microchip (con lettore conforme alle norme ISO 11784 e 11785), presso i Servizi veterinari delle A.S.L. o presso veterinari libero professionisti accreditati dalle A.S.L. Altri Paesi III Vaccinare gli animali contro la rabbia con vaccino inattivato presso veterinari libero professionisti Effettuare esame sierologico per titolazione anticorpale antirabbica presso I.Z.S. di Padova o Teramo o Roma, da campione ematico prelevato da veterinario libero professionista, almeno 30 giorni dopo la vaccinazione Richiedere passaporto individuale conforme a Dec. 03/803/CE rilasciato dai Servizi veterinari delle A.S.L., attestante le operazioni di cui sopra (1) Vedi scheda di approfondimento. 59 FEBBRAIO 2005 Progresso Vet_Febbraio 05 11-02-2005 Aspetti da chiarire Nel quadro normativo descritto permangono degli aspetti non compiutamente disciplinati ed altri che suscitano alcune perplessità. Tra gli interrogativi non sufficientemente chiariti si enunciano i seguenti punti. 1) Non è chiaro il motivo per cui Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta richiedono la titolazione anticorpale solo per i cani e i gatti provenienti dagli Stati Membri e non anche per i furetti della medesima provenienza. 2) Si riscontra una contraddizione interna inerente l’uso del passaporto individuale comunitario: il CAP. III del Reg. CE 998/03, relativo ai movimenti da Paesi III, fa riferimento ai requisiti previsti negli artt. 5 e 6 11:05 Pagina 60 riguardanti i movimenti intracomunitari; sembra pertanto che sia previsto il passaporto anche per le provenienze extracomunitarie. Ma l’unico passaporto previsto è quello comunitario, allegato alla Dec. 03/803/CE e rilasciabile solo dagli Stati Membri, mentre non sono stabiliti altri modelli di passaporto, diversi da questo, per i Paesi III. 3) Si deduce che gli animali non vaccinati contro la rabbia non possono più circolare liberamente e, dal momento che non vengono vaccinati sotto i 3 mesi di età, cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi, salvo le deroghe o le autorizzazioni riportate nella Tabella 3, non possono più essere oggetto di movimentazioni. Tuttavia il divieto non è diretto all’età ma allo stato immunitario: in teoria animali vaccinati sotto i 3 mesi di età potrebbe- ro ancora circolare; ma una vaccinazione effettuata sotto i 3 mesi di età è efficace ? Gli studi immunologici riguardanti la rabbia dimostrano di no; tuttavia tale evenienza non è legalmente esclusa. In merito la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute con la trasmissione della Nota Ministeriale Prot. DGVAIII/32719/P-I.4.C. b/10 del 27-10-04 ha ribadito la volontà di non autorizzare l’ingresso degli animali di età inferiore ai 3 mesi dagli Stati Membri, ma la medesima Nota non si pronuncia sulle provenienze extraeuropee. 4) Si è creata infine una certa confusione rispetto alla validità del modello di certificazione sanitaria per gli scambi commerciali. In merito si rimanda alla successiva scheda di approfondimento. SCHEDA DI APPROFONDIMENTO Modello di certificazione sanitaria per gli scambi commerciali L’art. 10 della Dir. 92/65/CEE prescrive le condizioni sanitarie per gli scambi degli animali in questione: esso prevedeva che i cani e i gatti fossero scortati da passaporto e/o da certificato sanitario conforme al modello previsto nell’Allegato E alla medesima Direttiva. Nel 2002, con l’emanazione del Reg. CE 1282/02, ennesima modifica alla Dir. 92/65/CEE, sono stati previsti 3 modelli diversi nel medesimo Allegato E, uno per gli animali e i prodotti animali provenienti dai centri riconosciuti ai sensi dell’art. 12 (organismi, istituti o centri che detengono animali per fini didattici, per ricerca o per la conservazione delle specie), uno per le api ed il primo per gli animali contemplati negli artt. 6, 7, 9 e 10: pertanto le partite di cani e gatti oggetto di scambi dovevano essere scortate dal certificato sanitario previsto nella Parte 1 dell’Allegato E alla Dir. 92/65/CEE, come modificata dal Reg. CE 1282/02. Ma ora l’art. 10 della Dir. 92/65/CEE è stato sostituito dall’art. 22, punto 1 del Reg. CE 998/03; quest’ultimo sostiene che il “certificato previsto” debba essere integrato da una dichiarazione di buona salute ed ido- neità al viaggio, ma non fa più esplicito riferimento all’ Allegato E: si è creata una situazione per cui l’Allegato E, Parte 1 si riferisce ancora all’art. 10 ma quest’ultimo non richiama più il medesimo. Pertanto la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute, con la trasmissione della Nota Ministeriale Prot. DGVA-III/32719/P-I.4.C.b/10 del 27-10-04, ha messo in discussione l’obbligatorietà del medesimo modello di certificato e ha svincolato gli scambi da esso in attesa di un pronunciamento da parte della Commissione Europea, sollecitato dalla medesima Direzione Generale. Allo stato attuale sembra che si possa usare tale certificato sanitario ma che non si abbiano più i riferimenti legislativi espliciti per pretenderlo, salvo eventuali chiarimenti da parte della Commissione Europea. Comunque, non essendo al momento a conoscenza di come si comportano in merito gli altri Stati Membri, è auspicabile che si continui ad usarlo per i cani, per i gatti, e ora anche per i furetti, oggetto di scambi, in partenza dal territorio italiano. Tra gli aspetti che suscitano delle perplessità si evidenziano i seguenti punti. 1) Gli animali movimentati con finalità commerciali e quelli di provenienza extracomunitaria hanno sempre l’obbligo di una certificazione sanitaria; solo gli animali movimentati FEBBRAIO 2005 60 importazione dei furetti, spesso raggruppati in partite di centinaia di capi. In fase di visita nel P.I.F. tale evenienza comporta l’identificazione sistematica di ciascun animale da parte dei veterinari di confine e dei costi elevatissimi per gli importatori. Progresso Vet_Febbraio 05 11-02-2005 11:05 2) Nel Reg. CE 998/03 è previsto che, nel caso di non conformità al medesimo, previa consultazione coi veterinari ufficiali (P.I.F.), le autorità doganali possono provvedere respingendo gli animali, isolandoli o, in casi estremi, sopprimendoli. Ma sorgono una serie di problemi: come si fa a respingere un animale al seguito del passeggero quando nel luogo di origine non c’è più alcun proprietario disposto ad accudirlo? Se si optasse, invece, per un provvedimento di quarantena, l’isolamento dove va disposto? In confine, a domicilio o in un canile dell’A.S.L.? Poiché l’animale non conforme non possiede i requisiti per l’introduzione, la quarantena andrebbe effettuata in confine: ma allo stato attuale non esistono in Italia stazioni di quarantena per tali animali presso i P.I.F.. Inoltre se nel luogo di confine non è presente un P.I.F., quale servizio veterinario potrebbe intervenire? 3) Nel caso di provenienze per le quali sono previste le titolazioni anticorpali, i relativi certificati sanitari prevedono che queste siano effettuate in un laboratorio di analisi riconosciuto dalla Comunità Europea, ai sensi delle Decc. 00/258/CE e 04/233/CE. Il problema è che tali laboratori sono ancora pochi, comunque presenti nel territorio europeo (in Italia gli I.Z.S. di Padova, Teramo e Roma), ma scarsissimi fuori dall’Europa: questo comporta, per fare un esempio, che un cane brasiliano, per entrare in Europa, deve essere prima titolato in un laboratorio autorizzato, il più vicino negli Stati Uniti; il proprietario dovrebbe inviare negli Stati Uniti un campione di sangue del proprio cane prima di poter partire col medesimo 3 mesi dopo. Di fatto anche in Italia stanno giungendo, per le titolazioni anticorpali, campioni ematici provenienti da diversi Paesi III. Si presenta di conseguenza un ulteriore problema: infatti, per l’introduzione di tale materiale biologico, sono previste specifiche certificazioni o dichiarazioni sanitarie, in assenza delle quali non può essere ammessa l’importazione. Pagina 61 Considerazioni e conclusioni Col presente lavoro si è tentato di fare chiarezza su una problematica emergente e di schematizzare il più sinteticamente possibile gli elementi e i requisiti necessari previsti. Tuttavia si è constatato che si tratta ancora di una situazione normativa complessa e, come abbiamo visto, non priva di aspetti dubbi. Emerge comunque il fatto che per la prima volta la Comunità Europea ha cercato di armonizzare, da un punto di vista normativo e procedurale, tale argomento rilevante per la sanità sia pubblica che animale. Finora ogni Stato Membro ha provveduto autonomamente a regolamentare le movimentazioni degli animali da compagnia, richiedendo requisiti sanitari e certificazioni sanitarie differenti. Ora, con l’emanazione del Reg. CE 998/03, il problema non viene più affrontato con iniziative nazionali parziali ma è stato armonizzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, equiparando anche le esigenze sanitarie richieste tra le movimentazioni di natura commerciale e quelle private. Risulta evidente che è ancora una situazione in divenire che necessita di una serie di chiarimenti e miglioramenti, ma per lo meno, anche su tale aspetto, da adesso tutti gli Stati Membri possono confrontarsi partendo da una base comune che verte su alcuni elementi chiari: • la necessità di identificare efficacemente tali animali; • la sicurezza di una copertura immunitaria garantita dall’obbligatorietà della vaccinazione antirabbica; • la possibilità di classificare uniformemente i Paesi III in base alla loro situazione epidemiologica e alle garanzie sanitarie dimostrate (piani di controllo e di lotta contro la malattia, ecc.); • l’uniformità delle certificazioni sanitarie. 61 FEBBRAIO 2005 Tale iniziativa europea inoltre potrebbe incentivare i diversi Paesi III ad innalzare nel proprio territorio la soglia di attenzione nel controllo e nella gestione della rabbia, problema principale e più rilevante per gli animali da compagnia in questione, che risultano essere gli animali d’affezione più movimentati nel mondo. Le garanzie sanitarie eventualmente dimostrate presso l’Unione Europea, infatti, permettono ai Paesi III di essere inclusi nell’Allegato II, Parte C del Reg. CE 998/03 e di evitare quindi l’obbligatorietà della titolazione anticorpale sui propri animali; l’Allegato II del Regolamento in questione non è pertanto definitivo ma sempre suscettibile di aggiornamenti: infatti dalla sua emanazione ad ora è già stato modificato quattro volte. La bibliografia è disponibile sul sito: www.ilprogressoveterinario.it