Progresso Vet_Febbraio 05

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Progresso Vet_Febbraio 05
Progresso Vet_Febbraio 05
11-02-2005
Contributi
pratici
Grazia Sella
Veterinario dirigente
Daniel Sinna
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Movimentazione
di cani,
gatti e furetti
Veterinario coadiutore
Milano - Malpensa
Premessa
Recentemente l’Unione Europea ha emanato
nuove normative per regolamentare le movimentazioni di cani, gatti e furetti, gli animali
da compagnia più diffusi nelle comunità
europee. Queste nuove norme si affiancano
ad altre già vigenti da un decennio.
Risulta importante avere una visione chiara
di tale argomento, dal momento che è in gioco la prevenzione stessa di una malattia
infettiva zoonosica certamente non gradita,
la rabbia. Ed i casi di rabbia canina ed umana appena verificatisi proprio nel territorio
europeo testimoniano tale importanza.
Pertanto il presente lavoro vuole dare una
panoramica dell’assetto normativo vigente,
cercando di semplificare l’approccio al medesimo e di schematizzare gli obblighi ed i
requisiti richiesti.
L’urgenza del medesimo nasce anche dalla
constatazione che la cittadinanza è stata
insufficientemente informata e risulta tuttora
disorientata.
Quadro
normativo
Innanzitutto si evidenzia che le movimentazioni dei suddetti animali che interessano la
Comunità Europea possono avvenire in ambito comunitario o da o per Paesi III, posso-
no avere o meno finalità commerciali, possono avvenire in compagnia dei proprietari o
meno: occorre che sia chiaro quanto appena specificato poiché, a seconda di tali varianti, i riferimenti normativi possono cambiare e di conseguenza variare i requisiti
sanitari in essi richiesti.
In merito la tabella seguente (TABELLA 1)
fornisce un orientamento preliminare: vengono elencate le diverse norme riportanti le
certificazioni e i requisiti sanitari richiesti, e
precisati i diversi ambiti di competenza istituzionale in Italia, a seconda che le movimentazioni siano di provenienza comunitaria o
extraeuropea e che abbiano o meno finalità
commerciali.
Tabella 1
Finalità
Provenienza
CEE
Commerciale
Non commerciale
Scambi:
Movimenti Intracomunitari:
Dir. 92/65/CEE (recepita con
D.Lvo n° 633/96) + Reg. CE 998/03,
art. 22, punto 1
Competenza: U.V.A.C.
Reg. CE 998/03, CAP. II
Dec. 03/803/CE (Passaporto)
Competenza: A.S.L.
Importazioni:
Movimenti da Paesi III:
Dir. 92/65/CEE
(recepita con D.Lvo n° 633/96)
+ Reg. CE 998/03, art. 22, punto 2
Dec. 04/595/CE (Certificato sanitario)
Reg. CE 998/03, CAP. III
Dec. 04/824/CE
(Certificato sanitario per animali
accompagnati)
Dec. 04/595/CE
(Certificato sanitario per animali
spediti senza proprietario)
Extra Cee
Competenza: P.I.F.
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Competenza: DOGANA
(P.I.F. solo in consulenza) per animali
accompagnati - P.I.F. per animali spediti
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Movimentazioni
commerciali
Sono ritenute tali tutte le spedizioni che comportano un passaggio di proprietà e riguardano sia gli animali spediti senza accompagnatori che quelli accompagnati da proprietari o possessori: infatti in ambito doganale
vengono considerati con scopo commerciale anche gli animali al seguito del passegge-
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ro in numero superiore a 5. Si parla di scambi, se tali movimentazioni avvengono in territorio comunitario, di importazioni, se originano da Paesi III. Entrambi sono normati
dalla Dir. 92/65/CEE e successive modifiche,
recepita nell’ordinamento giuridico italiano
col D.Lvo n° 633/96, e da Decisioni comunitarie applicative.
La tabella seguente (TABELLA 2) sintetizza
i requisiti sanitari previsti sia per gli scambi
che per le importazioni.
Tabella 2
Requisiti
SCAMBI
1) Animali provenienti da aziende o esercizi commerciali registrati
2) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012 e, nel caso di
destinazione in Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta, solo se autorizzato
da questi ultimi) o microchip
3 Animali scortati da passaporto individuale, conforme a Dec. 03/803/CE,
attestante vaccinazione antirabbica e, nel caso di destinazione in
Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta, anche titolazione anticorpale
4) Animali scortati da certificato sanitario(3) riferito all’intera partita,
integrato da dichiarazione di buona salute ed idoneità al viaggio
IMPORTAZIONI
1) Animali provenienti da Paesi III riconosciuti (4)
2) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012 e, nel caso di
destinazione in Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta, solo se autorizzato
da questi ultimi) o microchip
3) Animali scortati da certificato sanitario individuale, conforme a
Dec. 04/595/CE, attestante vaccinazione antirabbica e, a seconda dei
casi, anche titolazione anticorpale(2)
Movimentazioni non
commerciali
Sono ritenute tali tutte le spedizioni private
che non hanno finalità commerciali e possono riguardare sia animali spediti sia animali
al seguito del passeggero (purchè in numero
uguale o inferiore a 5).
Tale casistica è stata recentemente regolata
dall’Unione Europea con l’emanazione del
Reg. CE 998/03 e successive modifiche,
oggetto principale del presente lavoro, e da
alcune Decisioni applicative.
Tuttavia il primo dato che emerge è che tale
Regolamento presenta subito un limite:
riguarda infatti solo gli animali accompagnati
dal proprietario o da altra figura.
Pertanto gli animali spediti senza accompagnatori e senza finalità commerciali, situazione più frequente nel P.I.F. della Malpensa,
non possono essere inquadrati né nel campo
di applicazione della Dir. 92/65/CEE, riguardante translazioni commerciali, né nel
Regolamento CE 998/03 e pertanto di fatto
non sono disciplinati in ambito comunitario.
Interpellata in merito, la Direzione Generale
della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del
Ministero della Salute ha emanato la Nota
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(1) Si fa presente che per gli animali destinati in
Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta occorre attestare anche un trattamento contro le zecche e contro l’echinococcosi; inoltre il trattamento contro
l’echinococcosi è previsto anche per gli animali in
partenza per la Finlandia.
(2) Si precisa che, ove richiesta, la titolazione degli
anticorpi neutralizzanti antirabbici deve risultare almeno pari a 0,5 UI/ml (UI = Unità Internazionali); ulteriori precisazioni sono riportate nelle TABELLE 3 e 4.
(3) Vedi SCHEDA DI APPROFONDIMENTO.
(4) Vedi TABELLA 5.
Ministeriale Prot. DGVA-III/30567/P-I.4.C.b/10
dell’8-10-04. In attesa di chiarimenti comunitari, in tale Nota si prevede l’applicazione del
Reg. CE 998/03 anche per gli animali spediti, con la precisazione che, per quanto riguarda la certificazione sanitaria, occorre adottare il certificato sanitario allegato alla Dec.
04/595/CE, elaborato per le importazioni
commerciali, e non quello allegato alla Dec.
04/824/CE, previsto per gli animali al seguito
del passeggero.
Tuttavia la medesima Nota si pronuncia solo
sui movimenti dai Paesi III e non affronta
quelli intracomunitari: rimangono pertanto
non disciplinati quegli animali che vengono
spediti senza accompagnatori e senza scopo
di lucro all’interno del territorio comunitario.
Le tabelle successive (TABELLA 3 e TABELLA 4) elencano le certificazioni e i requisiti
sanitari richiesti a seconda delle diverse provenienze e destinazioni degli animali al
seguito del passeggero.
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Tabella 3 - Movimenti Intracomunitari
PROVENIENZA
DESTINAZIONE
Stati Membri
Stati Membri
1) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012) o microchip
inclusi:
Ceuta
Melilla
Gibilterra
Isole Baleari
Isole Canarie
Isole Azzorre
Madeira
Guiana Francese
Guadalupe
Martinica
Reunion
Groenlandia
Isole Færøer
inclusi:
Ceuta
Melilla
Gibilterra
Isole Baleari
Isole Canarie
Isole Azzorre
Madeira
Guiana Francese
Guadalupe
Martinica
Reunion
Groenlandia
Isole Færøer
2) Animali scortati da passaporto individuale, conforme a Dec. 03/803/CE,
attestante vaccinazione antirabbica
Stati Membri
inclusi:
Ceuta
Melilla
Gibilterra
Isole Baleari
Isole Canarie
Isole Azzorre
Madeira
Guiana Francese
Guadalupe
Martinica
Reunion
Groenlandia
Isole Færøer
esclusi:
Irlanda
Malta
Regno Unito
Svezia
Irlanda
Malta
Regno Unito
Svezia (1)
REQUISITI
Se autorizzati, possono muoversi anche animali non vaccinati inferiori ai 3
mesi, purchè:
abbiano soggiornato solo nel luogo di nascita senza contatti con animali
selvatici potenzialmente esposti ad infezioni, o
siano dipendenti ed accompagnati dalla madre
(Finora l’Italia non li ha autorizzati!)
Per cani e gatti, fino al 03-07-2009:
1) Animali identificati con tatuaggio (solo se autorizzato da Stato Membro di
destinazione) o microchip
2) Animali scortati da passaporto individuale, conforme a Dec. 03/803/CE,
attestante vaccinazione antirabbica e titolazione anticorpale(2) effettuata in
un laboratorio riconosciuto dalla U. E., da campione prelevato entro i termini stabiliti da norme nazionali dello Stato Membro di destinazione
Salvo deroghe, cani e gatti inferiori ai 3 mesi non sono ammessi finché non
hanno raggiunto l’età per la vaccinazione e per la titolazione anticorpale
Per furetti:
vale quanto riportato nel riquadro sopra
esclusi:
Irlanda
Malta
Regno Unito
Svezia
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Tabella 4 - Movimenti da paesi III
PROVENIENZA
DESTINAZIONE
REQUISITI
Andorra (*)
Stati Membri
1) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012) o microchip
Antille olandesi
inclusi:
2) Animali scortati da certificato sanitario individuale, conforme a Dec.
Aruba
Ceuta
04/824/CE, attestante vaccinazione antirabbica
Australia
Melilla
esclusi:
Bahrein
Gibilterra
Barbados
Isole Baleari
Bermuda
Isole Canarie
Canada
Isole Azzorre
Cile
Madeira
Croazia
Guiana Francese
Emirati arabi uniti
Guadalupe
Federazione russa
Martinica
Figi
Reunion
Giamaica
Groenlandia
Giappone
Isole Færøer
Antigua e Barbuda
animali in reintroduzione con passaporto conforme a Dec. 03/803/CE
attestante i requisiti di cui sopra
animali provenienti da Paesi III indicati con asterisco (*) che notificano
alla U.E. l’adozione del passaporto conforme a Dec. 03/803/CE
Hong Kong
Islanda (*)
esclusi:
Isola dell’Ascensione
Irlanda
Isole Cayman
Malta
Isole Falkland
Regno Unito
Liechtenstein (*)
Svezia
Maurizios
Irlanda
Mayotte
Malta
1) Animali identificati con tatuaggio (solo se autorizzato da Stato Membro di
Monaco (*)
Regno Unito
destinazione) o microchip
Montserrat
Svezia (1)
2) Animali scortati da certificato sanitario individuale, conforme a
Norvegia (*)
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
(anche dopo transito in
altro Stato Membro)
Dec. 04/824/CE, attestante vaccinazione antirabbica e titolazione anticorpale (2) effettuata in un laboratorio riconosciuto dalla U. E., da campione
Polinesia francese
prelevato entro i termini stabiliti da norme nazionali dello Stato Membro di
Saint Kitts e Nevis
destinazione esclusi:
Saint Pierre e Miquelon
Saint Vincent e Grenadine
San Marino (*)
Sant’Elena
animali in reintroduzione con passaporto conforme a Dec. 03/803/CE
attestante i requisiti di cui sopra
animali provenienti da Paesi III indicati con asterisco (*) che notificano
alla U.E. l’adozione del passaporto conforme a Dec. 03/803/CE
Singapore
Svizzera (*)
U.S.A.
Vanuatu
Vaticano (*)
Wallis e Futuna
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PROVENIENZA
Altri Paesi III
diversi da quelli
di cui sopra
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DESTINAZIONE
REQUISITI
1) Animali identificati con tatuaggio (fino al 03-07-2012) o microchip
Stati Membri
inclusi:
Ceuta
Melilla
Gibilterra
Isole Baleari
Isole Canarie
Isole Azzorre
Madeira
Guiana Francese
Guadalupe
Martinica
Reunion
Groenlandia
Isole Færøer
2) Animali scortati da certificato sanitario individuale, conforme a
Dec. 04/824/CE, attestante vaccinazione antirabbica e titolazione anticorpale(2) effettuata in un laboratorio riconosciuto dalla U. E., da campione prelevato almeno 30 giorni dopo vaccinazione e 3 mesi prima del movimento
esclusi:
animali in reintroduzione con passaporto conforme a Dec. 03/803/CE
attestante i requisiti di cui sopra
deroga per i 3 mesi per animali in reintroduzione con passaporto conforme
a Dec. 03/803/CE attestante titolazione anticorpale (2) favorevole eseguita
prima della partenza dal territorio europeo
esclusi:
Irlanda
Malta
Regno Unito
Svezia
Irlanda
Malta
Regno Unito
Svezia (1)
1) Applicazione delle norme nazionali dello Stato Membro di destinazione
2) Quarantena
(anche dopo transito in
altro Stato Membro)
(1) Si fa presente che per gli animali destinati in Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta occorre attestare anche un trattamento contro le zecche e contro l’echinococcosi;
inoltre il trattamento contro l’echinococcosi è previsto anche per gli animali in partenza per la Finlandia.
(2) Si precisa che, ove richiesta, la titolazione degli anticorpi neutralizzanti antirabbici deve risultare almeno pari a 0,5 UI/ml (UI = Unità Internazionali).
Per gli animali in reintroduzione vale quanto previsto per quelli in arrivo, eccetto le deroghe sopra evidenziate in grassetto. Si ricorda infine che, per gli animali spediti dai
Paesi III in Italia senza accompagnatore, valgono gli stessi requisiti, con la differenza che si adotta il certificato sanitario previsto dalla Dec. 04/595/CE.
Animali in arrivo dai Paesi III
A questo punto risulta utile riassumere la certificazione sanitaria richiesta per gli animali di
provenienza extracomunitaria ed elencare i
Paesi III dai quali questi possono giungere a
seconda delle diverse destinazioni nel territorio della Comunità Europea (vedi Tabella 5).
CERTIFICATI SANITARI
DESTINAZIONI
PROVENIENZE CONSENTITE
Dec.04/595/CE
(per animali commerciali)
Stati Membri esclusi Irlanda,
Regno Unito, Svezia e Malta
Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta
Solo i Paesi III elencati nel Reg. CE 998/03 (1)
e nella Dec. 79/542/CEE (2)
Solo i Paesi III elencati nel Reg. CE 998/03 (1)
Dec.04/824/CE
(per animali non commerciali
al seguito del passeggero)
Stati Membri esclusi Irlanda, Regno Unito,
Svezia e Malta
Tutti i Paesi III
Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta
Solo i Paesi III elencati nel Reg. CE 998/03 (1)
Italia
Tutti i Paesi III
Tabella 5 - Validità dei certifivati sanitari
Dec.04/595/CE
(per animali non commerciali
spediti senza accompagnatori)
(1) Paesi III elencati nella TABELLA 4, 1° riquadro.
(2) Oltre a quelli di cui alla nota (1), anche i seguenti: Albania, Argentina, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belice, Cina, Colombia, Costa Rica,
Serbia e Montenegro, Cuba, Algeria, Etiopia, Guatemala, Honduras, Israele, India, Kenya, Marocco, Madagascar, Macedonia, Messico, Namibia, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Romania, El Salvador, Swaziland, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay, Sudafrica e Zimbabwe.
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Animali in partenza dal territorio italiano
Da ultimo si considera utile elencare sinteticamente le operazioni da espletare per gli animali in partenza dal territorio italiano (vedi Tabella 6).
Tabella 6 - Animali in partenza
DESTINAZIONE
OPERAZIONI
Identificare gli animali con tatuaggio (fino al 03-07-12) o microchip (con lettore conforme alle
norme ISO 11784 e 11785), presso i Servizi veterinari delle A.S.L. o presso veterinari libero professionisti accreditati dalle A.S.L.
Stati Membri (inclusi i territori d’oltre
mare elencati nel Reg. CE 998/03),
esclusi Irlanda, Regno Unito, Svezia
e Malta
Vaccinare gli animali contro la rabbia con vaccino inattivato presso veterinari libero professionisti
Trattare gli animali contro l’echinococcosi presso veterinari libero professionisti (solo per Finlandia)
Richiedere passaporto individuale conforme a Dec. 03/803/CE rilasciato dai Servizi veterinari
delle A.S.L., attestante le operazioni di cui sopra
Inoltre, solo per gli animali in partenza con finalità commerciali:
Richiedere certificato sanitario per intera partita conforme a Parte 1, Allegato E alla Dir. 92/65/CEE
modificata da Reg. CE 1282/02 (1), rilasciato dai Servizi veterinari delle A.S.L., integrato da
dichiarazione di buona salute ed idoneità al viaggio
Identificare gli animali con tatuaggio (solo se autorizzato) o microchip (con lettore conforme alle
norme ISO 11784 e 11785), presso i Servizi veterinari delle A.S.L. o presso veterinari libero professionisti accreditati dalle A.S.L.
Vaccinare gli animali contro la rabbia con vaccino inattivato presso veterinari libero professionisti
Irlanda, Regno Unito, Svezia e Malta
Effettuare esame sierologico per titolazione anticorpale antirabbica presso I.Z.S. di Padova o
Teramo o Roma, da campione ematico prelevato da veterinario libero professionista, secondo i
termini stabiliti dalle norme nazionali di tali Stati Membri di destinazione
Trattare gli animali contro l’echinococcosi e contro le zecche presso veterinari libero professionisti
Richiedere passaporto individuale conforme a Dec. 03/803/CE rilasciato dai Servizi veterinari
delle A.S.L., attestante le operazioni di cui sopra
Inoltre solo per gli animali in partenza con finalità commerciali:
Richiedere certificato sanitario per intera partita conforme a Parte 1, Allegato E alla Dir. 92/65/CEE
modificata da Reg. CE 1282/02 (1), rilasciato dai Servizi veterinari delle A.S.L., integrato da
dichiarazione di buona salute ed idoneità al viaggio
Richiedere i requisiti sanitari previsti alle Ambasciate interessate
Per gli animali di cui si prevede il ritorno senza finalità commerciali (reintroduzione):
Paesi III elencati nell’Allegato II
del Reg. CE 998/03
Identificare gli animali con tatuaggio (fino al 03-07-12) o microchip (con lettore conforme alle
norme ISO 11784 e 11785), presso i Servizi veterinari delle A.S.L. o presso veterinari libero professionisti accreditati dalle A.S.L.
Vaccinare gli animali contro la rabbia con vaccino inattivato presso veterinari libero professionisti
Richiedere passaporto individuale conforme a Dec. 03/803/CE rilasciato dai Servizi veterinari
delle A.S.L., attestante le operazioni di cui sopra
Richiedere i requisiti sanitari previsti alle Ambasciate interessate
Per gli animali di cui si prevede il ritorno senza finalità commerciali (reintroduzione):
Identificare gli animali con tatuaggio (fino al 03-07-12) o microchip (con lettore conforme alle
norme ISO 11784 e 11785), presso i Servizi veterinari delle A.S.L. o presso veterinari libero professionisti accreditati dalle A.S.L.
Altri Paesi III
Vaccinare gli animali contro la rabbia con vaccino inattivato presso veterinari libero professionisti
Effettuare esame sierologico per titolazione anticorpale antirabbica presso I.Z.S. di Padova o
Teramo o Roma, da campione ematico prelevato da veterinario libero professionista, almeno 30
giorni dopo la vaccinazione
Richiedere passaporto individuale conforme a Dec. 03/803/CE rilasciato dai Servizi veterinari
delle A.S.L., attestante le operazioni di cui sopra
(1) Vedi scheda di approfondimento.
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Aspetti
da chiarire
Nel quadro normativo descritto permangono
degli aspetti non compiutamente disciplinati
ed altri che suscitano alcune perplessità.
Tra gli interrogativi non sufficientemente
chiariti si enunciano i seguenti punti.
1) Non è chiaro il motivo per cui Irlanda,
Regno Unito, Svezia e Malta richiedono la
titolazione anticorpale solo per i cani e i gatti
provenienti dagli Stati Membri e non anche
per i furetti della medesima provenienza.
2) Si riscontra una contraddizione interna
inerente l’uso del passaporto individuale
comunitario: il CAP. III del Reg. CE 998/03,
relativo ai movimenti da Paesi III, fa riferimento ai requisiti previsti negli artt. 5 e 6
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riguardanti i movimenti intracomunitari; sembra pertanto che sia previsto il passaporto
anche per le provenienze extracomunitarie.
Ma l’unico passaporto previsto è quello
comunitario, allegato alla Dec. 03/803/CE e
rilasciabile solo dagli Stati Membri, mentre
non sono stabiliti altri modelli di passaporto,
diversi da questo, per i Paesi III.
3) Si deduce che gli animali non vaccinati
contro la rabbia non possono più circolare
liberamente e, dal momento che non vengono vaccinati sotto i 3 mesi di età, cani, gatti e
furetti di età inferiore ai 3 mesi, salvo le deroghe o le autorizzazioni riportate nella Tabella
3, non possono più essere oggetto di movimentazioni. Tuttavia il divieto non è diretto
all’età ma allo stato immunitario: in teoria animali vaccinati sotto i 3 mesi di età potrebbe-
ro ancora circolare; ma una vaccinazione
effettuata sotto i 3 mesi di età è efficace ? Gli
studi immunologici riguardanti la rabbia
dimostrano di no; tuttavia tale evenienza non
è legalmente esclusa. In merito la Direzione
Generale della Sanità Veterinaria e degli
Alimenti del Ministero della Salute con la trasmissione della Nota Ministeriale Prot. DGVAIII/32719/P-I.4.C. b/10 del 27-10-04 ha ribadito la volontà di non autorizzare l’ingresso
degli animali di età inferiore ai 3 mesi dagli
Stati Membri, ma la medesima Nota non si
pronuncia sulle provenienze extraeuropee.
4) Si è creata infine una certa confusione
rispetto alla validità del modello di certificazione sanitaria per gli scambi commerciali. In
merito si rimanda alla successiva scheda di
approfondimento.
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Modello di certificazione sanitaria per gli scambi commerciali
L’art. 10 della Dir. 92/65/CEE prescrive le condizioni sanitarie per gli
scambi degli animali in questione: esso prevedeva che i cani e i gatti
fossero scortati da passaporto e/o da certificato sanitario conforme al
modello previsto nell’Allegato E alla medesima Direttiva.
Nel 2002, con l’emanazione del Reg. CE 1282/02, ennesima modifica alla Dir. 92/65/CEE, sono stati previsti 3 modelli diversi nel medesimo Allegato E, uno per gli animali e i prodotti animali provenienti dai
centri riconosciuti ai sensi dell’art. 12 (organismi, istituti o centri che
detengono animali per fini didattici, per ricerca o per la conservazione delle specie), uno per le api ed il primo per gli animali contemplati negli artt. 6, 7, 9 e 10: pertanto le partite di cani e gatti oggetto di
scambi dovevano essere scortate dal certificato sanitario previsto
nella Parte 1 dell’Allegato E alla Dir. 92/65/CEE, come modificata dal
Reg. CE 1282/02.
Ma ora l’art. 10 della Dir. 92/65/CEE è stato sostituito dall’art. 22, punto
1 del Reg. CE 998/03; quest’ultimo sostiene che il “certificato previsto”
debba essere integrato da una dichiarazione di buona salute ed ido-
neità al viaggio, ma non fa più esplicito riferimento all’ Allegato E: si è
creata una situazione per cui l’Allegato E, Parte 1 si riferisce ancora
all’art. 10 ma quest’ultimo non richiama più il medesimo.
Pertanto la Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli
Alimenti del Ministero della Salute, con la trasmissione della Nota
Ministeriale Prot. DGVA-III/32719/P-I.4.C.b/10 del 27-10-04, ha messo
in discussione l’obbligatorietà del medesimo modello di certificato e ha
svincolato gli scambi da esso in attesa di un pronunciamento da parte
della Commissione Europea, sollecitato dalla medesima Direzione
Generale. Allo stato attuale sembra che si possa usare tale certificato sanitario ma che non si abbiano più i riferimenti legislativi espliciti
per pretenderlo, salvo eventuali chiarimenti da parte della
Commissione Europea.
Comunque, non essendo al momento a conoscenza di come si comportano in merito gli altri Stati Membri, è auspicabile che si continui
ad usarlo per i cani, per i gatti, e ora anche per i furetti, oggetto di
scambi, in partenza dal territorio italiano.
Tra gli aspetti che suscitano delle perplessità
si evidenziano i seguenti punti.
1) Gli animali movimentati con finalità commerciali e quelli di provenienza extracomunitaria hanno sempre l’obbligo di una certificazione sanitaria; solo gli animali movimentati
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importazione dei furetti, spesso raggruppati
in partite di centinaia di capi. In fase di visita
nel P.I.F. tale evenienza comporta l’identificazione sistematica di ciascun animale da
parte dei veterinari di confine e dei costi elevatissimi per gli importatori.
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2) Nel Reg. CE 998/03 è previsto che, nel
caso di non conformità al medesimo, previa
consultazione coi veterinari ufficiali (P.I.F.), le
autorità doganali possono provvedere respingendo gli animali, isolandoli o, in casi estremi,
sopprimendoli. Ma sorgono una serie di problemi: come si fa a respingere un animale al
seguito del passeggero quando nel luogo di
origine non c’è più alcun proprietario disposto
ad accudirlo? Se si optasse, invece, per un
provvedimento di quarantena, l’isolamento
dove va disposto? In confine, a domicilio o in
un canile dell’A.S.L.? Poiché l’animale non
conforme non possiede i requisiti per l’introduzione, la quarantena andrebbe effettuata in
confine: ma allo stato attuale non esistono in
Italia stazioni di quarantena per tali animali
presso i P.I.F.. Inoltre se nel luogo di confine
non è presente un P.I.F., quale servizio veterinario potrebbe intervenire?
3) Nel caso di provenienze per le quali sono
previste le titolazioni anticorpali, i relativi certificati sanitari prevedono che queste siano
effettuate in un laboratorio di analisi riconosciuto dalla Comunità Europea, ai sensi delle
Decc. 00/258/CE e 04/233/CE. Il problema è
che tali laboratori sono ancora pochi, comunque presenti nel territorio europeo (in Italia gli
I.Z.S. di Padova, Teramo e Roma), ma scarsissimi fuori dall’Europa: questo comporta, per
fare un esempio, che un cane brasiliano, per
entrare in Europa, deve essere prima titolato
in un laboratorio autorizzato, il più vicino negli
Stati Uniti; il proprietario dovrebbe inviare
negli Stati Uniti un campione di sangue del
proprio cane prima di poter partire col medesimo 3 mesi dopo. Di fatto anche in Italia stanno giungendo, per le titolazioni anticorpali,
campioni ematici provenienti da diversi
Paesi III.
Si presenta di conseguenza un ulteriore problema: infatti, per l’introduzione di tale materiale biologico, sono previste specifiche certificazioni o dichiarazioni sanitarie, in assenza
delle quali non può essere ammessa l’importazione.
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Considerazioni
e conclusioni
Col presente lavoro si è tentato di fare chiarezza su una problematica emergente e di
schematizzare il più sinteticamente possibile gli elementi e i requisiti necessari previsti.
Tuttavia si è constatato che si tratta ancora di
una situazione normativa complessa e, come abbiamo visto, non priva di aspetti dubbi.
Emerge comunque il fatto che per la prima
volta la Comunità Europea ha cercato di
armonizzare, da un punto di vista normativo
e procedurale, tale argomento rilevante per
la sanità sia pubblica che animale.
Finora ogni Stato Membro ha provveduto
autonomamente a regolamentare le movimentazioni degli animali da compagnia,
richiedendo requisiti sanitari e certificazioni
sanitarie differenti. Ora, con l’emanazione
del Reg. CE 998/03, il problema non viene
più affrontato con iniziative nazionali parziali
ma è stato armonizzato in tutti gli Stati
Membri dell’Unione Europea, equiparando
anche le esigenze sanitarie richieste tra le
movimentazioni di natura commerciale e
quelle private.
Risulta evidente che è ancora una situazione
in divenire che necessita di una serie di chiarimenti e miglioramenti, ma per lo meno,
anche su tale aspetto, da adesso tutti gli Stati
Membri possono confrontarsi partendo da
una base comune che verte su alcuni elementi chiari:
• la necessità di identificare efficacemente
tali animali;
• la sicurezza di una copertura immunitaria
garantita dall’obbligatorietà della vaccinazione antirabbica;
• la possibilità di classificare uniformemente i
Paesi III in base alla loro situazione epidemiologica e alle garanzie sanitarie dimostrate (piani di controllo e di lotta contro la
malattia, ecc.);
• l’uniformità delle certificazioni sanitarie.
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FEBBRAIO
2005
Tale iniziativa europea inoltre potrebbe
incentivare i diversi Paesi III ad innalzare nel
proprio territorio la soglia di attenzione nel
controllo e nella gestione della rabbia, problema principale e più rilevante per gli animali da compagnia in questione, che risultano essere gli animali d’affezione più movimentati nel mondo. Le garanzie sanitarie
eventualmente dimostrate presso l’Unione
Europea, infatti, permettono ai Paesi III di
essere inclusi nell’Allegato II, Parte C del
Reg. CE 998/03 e di evitare quindi l’obbligatorietà della titolazione anticorpale sui propri
animali; l’Allegato II del Regolamento in questione non è pertanto definitivo ma sempre
suscettibile di aggiornamenti: infatti dalla
sua emanazione ad ora è già stato modificato quattro volte.
La bibliografia è disponibile sul sito:
www.ilprogressoveterinario.it