Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 22983 Anno 2013 Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO Relatore: MAZZACANE VINCENZO SENTENZA //1 sul ricorso 19960-2009 proposto da: OPERA DON GUANELLA (Congregazione dei Servi della Canta'), C.F. 02595400587, in persona del legale rappresentante, don Romano Argenta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MARCO POLO 84, presso lo studio dell'avvocato LINDA CIPOLLONE, che lo 2013 1730 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENNIO CICCONI; - ricorrente contro ROSSI LUIGI, ROSSI CORRADO, ROSSI ROSSELLA nella Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 09/10/2013 quanta' di eredi di CAROLINA MARIANI in ROSSI, nonche' CECCHINI STEFANO e CIARABELLI ADRIANA nella loro qualita' di eredi del Sig. VEZIO CIARABELLI tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che li COMUNITA' MONTANA UMBRIA NORD (gia' Comunita' Montana Alto Tevere Umbro) P.I. 03050000540, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 38, presso lo studio dell'avvocato SABBADINI GIANCARLO, rappresentata e difesa dall'avvocato PACCIARINI ANNA MARIA; COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA l, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO VISCIOLA; COMUNE CITTA' DI CASTELLO C.F.0037242057, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIRENZE 47, presso lo studio dell'avvocato FAINA AMBRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MATTEI EMILIO; AZIENDA SANITARIA LOCALE l UMBRIA, (gia' Unita' Locale per i Servizi Sanitari e socio assistenziali U.L.S.S. "ALTO TEVERE UMBRO" PG1), quale Ente gestore dell'Ospedale di Citta' di Castello, c.f. 00491040549, Corte di Cassazione - copia non ufficiale rappresenta e difende; in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato PALERMO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende; nonchè contro ALESSI DONATELLA, WELLEDA SANSONE, BONSIGNORI GUGLIELMO, PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO PICCOLE SORELLE DEI POVERI in persona del legale rappresentante pro tempore, MASTROGIACOMO ANTONIO, MASTROGIACOMO MICHELE, OPERA SACRO CUORE CITTA' DI CASTELLO in persona del legale rappresentante pro tempore, ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, COSTANTE IRMA, ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI in persona del legale rappresentante pro tempore, SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI in persona del legale rappresentante pro tempore, BORGHESANI RENATA, DE PETRIS FRANCESCO nella qualita' di curatore dell'EREDITA' GIACENTE di MARIANI CLARA, PARAMATTI ALESSANDRO nella qualita' di erede di PARAMATTI RINA, CASTAGNA GIOVANNA, BORGHESANI GIULIANA; - intimati Nonché da: ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA Centro Corte di Cassazione - copia non ufficiale - con troricorrenti - Riabilitazione Discinetici ed Invalidi Civili, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato MENETTI FERDINANDO, che la rappresenta e difende ai Giorgio Intersimone del 12 dicembre 2002 in Roma Rep.n. 174785; - c/ric. e ricorrente incidentale contro ROSSI LUIGI, ROSSI CORRADO, ROSSI ROSSELLA nella qualita' di eredi di CAROLINA MARIANI in ROSSI, nonche' CECCHINI STEFANO e CIARABELLI ADRIANA nella loro qualita' di eredi del Sig. VEZIO CIARABELLI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti all'incidentale nonchè contro ALESSI DONATELLA, WELLEDA SANSONE, BONSIGNORI GUGLIELMO, PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO PICCOLE SORELLE DEI POVERI, MASTROGIACOMO ANTONIO, COMUNE FIRENZE, OPERA SACRO CUORE CITTA' DI CASTELLO, COMUNITA' MONTANA UMBRIA NORD (GIA' COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE UMBRO), COSTANTE IRMA, ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI, SANTUARIO DELLA BEATA Corte di Cassazione - copia non ufficiale sensi della procura conferita con atto del notaio VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI, COMUNE CITTA' DI CASTELLO, AZIENDA USL UMBRIA 1, BORGHESANI RENATA, MASTROGIACOMO MICHELE, DE PETRIS FRANCESCO nella qualita' di curatore dell'EREDITA' GIACENTE di MARIANI CLARA, PARAMATTI ALESSANDRO nella qualita' di erede di CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA', BORGHESANI GIULIANA; - intimati - Nonché da: ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI 02487550580, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato MERLINI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MERLINI MASSIMO; - c/ric. e ricorrente incidentale contro ROSSI LUIGI, ROSSI CORRADO, ROSSI ROSSELLA nella qualita' di eredi di CAROLINA MARIANI in ROSSI, nonche' CECCHINI STEFANO e CIARABELLI ADRIANA nella loro qualita' di eredi del Sig. VEZIO CIARABELLI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti all'incidentale nonchè contro Corte di Cassazione - copia non ufficiale PARAMATTI RINA, CASTAGNA GIOVANNA, OPERA DON GUANELLA ALESSI DONATELLA, WELLEDA SANSONE, BONSIGNORI GUGLIELMO, PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO PICCOLE SORELLE DEI POVERI, MASTROGIACOMO ANTONIO, COMUNE FIRENZE, OPERA SACRO CUORE CITTA' DI CASTELLO, ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA, COMUNITA' MONTANA UMBRIA NORD IRMA, SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI, COMUNE CITTA' DI CASTELLO, AZIENDA USL UMBRIA l, BORGHESANI RENATA, MASTROGIACOMO MICHELE, DE PETRIS FRANCESCO nella qualita' di curatore dell'EREDITA' GIACENTE di MARIANI CLARA, PARAMATTI ALESSANDRO nella qualita' di erede di PARAMATTI RINA, CASTAGNA GIOVANNA, OPERA DON GUANELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA', BORGHESANI GIULIANA; intimati Nonché da: OPERA SACRO CUORE CITTA' DI CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato COZZI ARIELLA, che la rappresenta e difende; - c/ric. e ricorrente incidentale contro ROSSI LUIGI, ROSSI CORRADO, ROSSI ROSSELLA nella qualita' di eredi di CAROLINA MARIANI in ROSSI, nonche' CECCHINI STEFANO e CIARABELLI ADRIANA nella Corte di Cassazione - copia non ufficiale (GIA' COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE UMBRO), COSTANTE loro qualita' di eredi del Sig. VEZIO CIARABELLI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti all'incidentale - ALESSI DONATELLA, WELLEDA SANSONE, BONSIGNORI GUGLIELMO, PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO PICCOLE SORELLE DEI POVERI, MASTROGIACOMO ANTONIO, COMUNE FIRENZE, ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA, COMUNITA' MONTANA UMBRIA NORD (GIA' COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE UMBRO), COSTANTE IRMA, ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI, SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI, COMUNE CITTA' DI CASTELLO, AZIENDA USL UMBRIA l, BORGHESANI RENATA, MASTROGIACOMO MICHELE, DE PETRIS FRANCESCO nella qualita' di curatore dell'EREDITA' GIACENTE di MARIANI CLARA, PARAMATTI ALESSANDRO nella qualita' di erede di PARAMATTI RINA, CASTAGNA GIOVANNA, OPERA DON GUANELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA', BORGHESANI GIULIANA; - intimati - avverso la sentenza n. 4880/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO Corte di Cassazione - copia non ufficiale non chè contro MAllACANE; uditi gli Avvocatii LINDA CIPOLLONE ed ENNIO CICCONE difensori della ricorrente principale che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dei controricorsi e dei ricorsi incidentali udito l'Avvocato MARIA ATHENA LORIZIO difensore del COMUNE DI FIRENZE che ha chiesto l'accoglimento del proprio controricorso ed il rigetto degli altri ricorsi; udito l'Avvocato EMILIO MATTEI, difensore del COMUNE CITTA' DI CASTELLO, che ha chiesto l'accoglimento dei propri scritti difensivi; udito l'Avvocato MARIO NUZZO, difensore di ROSSI CORRADO ED ALTRI, che ha chiesto l'accoglimento dei propri scritti difensivi; udito l'Avvocato ANNA MARIA PACCIARINI, difensore della COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE, che ha chiesto l'accoglimento dei propri scritti difensivi; udito l'Avvocato FERDINANDO MENETTI, difensore dell'ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA che ha chiesto l'accoglimento dei propri scritti difensivi; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi incidentali. Corte di Cassazione - copia non ufficiale presentati; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Guglielmo Bonsignori, quale esecutore testamentario di Clara Mariani, adiva il Tribunale di Roma assumendo che quest'ultima, deceduta il 13-8-1984, aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo del 7-7-1984 pubblicato il 3-10-1984 con il quale, dopo aver revocato ogni stabilendo in loro favore la somma di lire 100.000.000 per ciascuna, ed aveva altresì disposto che l'eventuale residuo ed i titoli fossero devoluti all'Ospedale Civile di Città di Castello; peraltro le disposizioni testamentarie ponevano dei problemi interpretativi, tenuto conto che la "de cuius" aveva già disposto dei suoi beni con altro precedente testamento del 29-12-1983, del pari pubblicato. L'attore quindi chiedeva dichiararsi che tutti i residui beni, nonché l'immobile sito in Roma, Corso d'Italia n. 29, fossero di spettanza delle cinque istituzioni, ovvero dell'Opera Sacro Cuore di Città di Castello, del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, dell'Associazione Istituto Santa Cecilia, dell'Istituto di Assistenza e Istruzione per donne non vedenti di Città di Castello e del Ricovero San Salvi, ed adottarsi le opportune disposizioni per la liquidazione dei beni e la suddivisione del ricavato agli aventi diritto. Si costituivano in giudizio l'Opera Sacro Cuore di Città di Castello, il Santuario della Beata Vergine di Pompei, l'Associazione Istituto Santa Cecilia, l'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrice quale successore dell'Istituto di Assistenza e Istruzione per donne non vedenti di Città di Castello ed il Comune di Firenze quale successore del Ricovero San Salvi, aderendo tutti alle domande dell'attore. Si costituiva in giudizio l'Opera Don Guanella chiedendo che le disposizioni del testamento del 7-71984 fossero considerate integrative di quelle di cui al testamento del 29-12-1983, con le quali la 1 Corte di Cassazione - copia non ufficiale precedente disposizione testamentaria, aveva istituito eredi cinque istituzioni assistenziali Mariani aveva stabilito che il ricavato delle vendita dell'immobile sito in Roma, Corso d'Italia n. 29, fosse versato all'esponente. Si costituiva in giudizio anche la Provincia Italiana dell'Istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri chiedendo di essere individuato tra i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie. Città di Castello, l'Azienda USL Umbria 1 e la Comunità Montana Alto Tevere Umbria chiedendo il rigetto della domanda attrice e l'apertura della successione testamentaria in proprio favore. Si costituivano in giudizio anche Carolina Mariani Rossi, Adriana Ciarabelli e Stefano Cecchini deducendo di essere eredi legittimi di Clara Mariani, e chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la declaratoria di illegittimità della disposizione in favore dell'Ospedale Civile di Città di Castello. Veniva poi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei prelegatari Alessandro Paramatti, Donatella Alessi, Giulia Borgheresi, Renata Borgheresi, Welleda Sansone, Giovanni Castagna, lrma Costante, Antonio Mastrogiacomo, Michele Mastrogiacomo e Guglielmo Bonsignori, rimasti tutti contumaci. Veniva disposta per due volte l'interruzione del giudizio, in entrambi i casi riassunto, in un caso dall'avvocato Francesco De Petris quale curatore dell'ereditò giacente di Clara Mariani. Il Tribunale adito con sentenza del 19-10-2004 respingeva la domanda formulata dall'attrice, dichiarava aperta a favore degli eredi legittimi Carolina Mariani Rossi, Adriana Ciarabelli e Stefano Cecchini la successione relativa all'appartamento di Roma, Corso d'Italia n. 29 ed ai beni mobili in esso esistenti, eccetto gli oggetti dati in legato, come da inventario del notaio Capasso; disponeva che ad essi il curatore dell'eredità avrebbe consegnato tali beni "pro indiviso"; disponeva che il 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Si costituivano poi in giudizio il Comune di Città di Castello quale successore dell'Ospedale Civile di curatore dell'eredità avrebbe consegnato all'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrice, al Santuario della Beata Vergine di Pompei, all'Associazione Istituto Santa Cecilia, all'Opera Sacro Cuore di Città di Castello ad al Comune di Firenze la somma di euro 51.645,69 oltre gli eventuali frutti ed accessori maturati, ed avrebbe consegnato la somma residua in titoli e contanti al che il suddetto curatore dell'eredità avrebbe provveduto a dare esecuzione ai legati previsti nel testamento. Proposta impugnazione da parte dell'Opera Sacro Cuore di Città di Castello, resistevano Corrado Rossi, Luigi Rossi e Rossella Rossi quali eredi di Carolina Mariani Rossi, ed Adriana Ciarabelli e Stefano Cecchini quali eredi di Vezio Ciarabelli proponendo altresì appello incidentale; si costituivano in giudizio l'Associazione Istituto Santa Cecilia, il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, l'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrice ed il Comune di Firenze aderendo all'appello principale e proponendo separati appelli incidentali; si costituiva in giudizio l'Opera Don Guanella contestando il fondamento del gravame e introducendo appello incidentale; si costituivano in giudizio con separati atti il Comune di Città di Castello e l'Azienda USL Umbria 1 contestando il fondamento del gravame ed introducendo appello incidentale; si costituiva in giudizio la Comunità Montana Alto Tevere contestando il fondamento del gravame; non si costituivano in giudizio né il curatore dell'eredità giacente di Clara Mariani né la Provincia Italiana dell'Istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri. Il Consigliere istruttore disponeva la notificazione dell'appello principale e di quelli incidentali ai convenuti contumaci nel giudizio di primo grado, che restavano contumaci anche nel giudizio di appello all'esito di tali notifiche. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 24-11-2008 ha rigettato tutte le impugnazioni. 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Comune di Città di Castello quale titolare dei beni dell'Ospedale di quella città; disponeva infine Per la cassazione di tale sentenza l'Opera Don Guanella ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui hanno resistito con separati controricorsi, introducendo altresì dei ricorsi incidentali, l'Associazione Istituto Santa Cecilia, l'Opera Sacro Cuore di Città di Castello e l'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici; il Comune di Città di Castello, la Comunità Montana Umbria Nord, e ha resistito con controricorso al ricorso principale ed al ricorso incidentale dell'Associazione Istituto Santa Cecilia; infine Corrado Rossi, Luigi Rossi e Rossella Rossi quali eredi di Carolina Mariani, nonché Adriana Ciarabelli e Stefano Cecchini quali eredi di Vezio Ciarabelli hanno resistito con separati controricorsi al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali; i Rossi, la Ciarabelli ed il Cecchini, il Comune di Città di Castello e la Comunità Montana Umbria Nord hanno successivamente depositato delle memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Venendo anzitutto all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo l'Opera Don Guanella, denunciando violazione degli artt. 1362-1363-1364-1367-457 e 734 c.c., censura la sentenza impugnata per aver attribuito rilevo decisivo alla clausola di stile contenuta nel testamento olografo del 7-7-1984 "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" senza valutare altre circostanze emergenti dallo stesso testamento ovvero dal confronto con quello precedente del 29-12-1983, che avrebbero consentito di ritenere non revocata la disposizione relativa alla destinazione dell'appartamento sito in Roma, Corso d'Italia n. 29. Con il secondo motivo la ricorrente principale, deducendo vizio di motivazione, assume che il giudice di appello, nel ritenere revocata la clausola contenuta nel precedente testamento riguardante la destinazione del suddetto appartamento (vendita dell'immobile e versamento del 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale l'ASL Umbria 1 hanno resistito al ricorso principale con separati controricorsi; il Comune di Firenze ricavato all'esponente), ha omesso l'esame di altre circostanze, testuali ed extratestuali, che avrebbero condotto a risultati interpretativi diversi. Anzitutto l'Opera Don Guanella assume che erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito rilevanza al fatto che la testatrice non aveva utilizzato alcun aggettivo partitivo accanto al termine realtà detto termine, in mancanza di ulteriori precisazioni, indicava tutto il patrimonio; se quindi il "patrimonio" fosse stato correttamente inteso nel senso della sua totalità, l'appartamento in questione avrebbe dovuto essere destinato ad enti caritatevoli o assistenziali; e poiché nulla disponeva al riguardo il secondo testamento, l'immobile avrebbe dovuto essere destinato all'esponente, alla quale il primo testamento aveva attribuito tale bene. La ricorrente principale poi rileva che non corrisponde ad alcuna massima di esperienza il dato rappresentato dalla circostanza che la menzione di alcuni oggetti di valore facenti parte del personale patrimonio della testatrice fosse sintomatico dell'impossibilità di dimenticarne altri, pur se di maggior valore, data anche l'età avanzata della Mariani. Neppure era stato attribuito rilievo al fatto che anche il testamento del 1983 conteneva una clausola di revoca (espressa con l'uso del verbo "annullare"), immediatamente seguita, come nel testamento del 1984, dalla dichiarazione di intenti sullo scopo benefico perseguito; ciò avrebbe potuto indurre a concludere che la Mariani si esprimesse attraverso il ricorso a clausole di stile non necessariamente indicatrici di una volontà corrispondente alla dichiarazione. Infine la ricorrente principale sostiene che, se effettivamente la Mariani avesse voluto devolvere la parte più importante del suo patrimonio ad alcuni parenti, lo avrebbe fatto espressamente con l'indicazione dei beneficiari. 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale "patrimonio" che qualificasse la totalità del patrimonio stesso destinando ad opere assistenziali; in Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate. Il giudice di appello ha rilevato che con il testamento del 7-7-1984 la Mariani aveva disposto la revoca di ogni propria precedente disposizione testamentaria, e che la inequivocità della volontà della testatrice aveva fatto venir meno le precedenti disposizioni di cui al testamento del 29-12- piano 5 interno 10 all'Opera Don Guanella di Roma nel senso che si debba procedere alla vendita dell'appartamento medesimo e versare il ricavato alla suddetta Opera..."; ne conseguiva che alcuna pretesa poteva essere avanzata dall'Opera Don Guanella con riferimento alle disposizioni testamentarie della Mariani, atteso che nell'ultimo testamento olografo, con il quale ella aveva revocato ogni precedente disposizione, nulla era stato più disposto in favore di detta Opera, della quale nella scheda testamentaria era stata omessa qualsiasi menzione. Avendo quindi la Corte territoriale puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento, valorizzando sostanzialmente l'elemento letterale del testamento "de quo", si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale immune dai profili di censura sollevati dalla ricorrente principale, che invero tende inammissibilmente a prospettare una diversa ricostruzione della volontà della testatrice ad essa più favorevole, trascurando di considerare i poteri in proposito devoluti al giudice di merito. Del resto, seppure è vero che nell'interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo ulteriori elementi anche estrinseci, purché riferibili al testatore, quale ad esempio il grado di cultura del "de cuius", nondimeno le argomentazioni in tal senso addotte dall'Opera Don Guanella non appaiono rivestire alcuna incidenza decisiva. 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 1983, con il quale la "de cuius" aveva previsto di "lasciare l'appartamento di Corso d'Italia n. 29 Deve al riguardo premettersi che i rilievi della sentenza impugnata in ordine al fatto che il termine "patrimonio" non era stato qualificato con un aggettivo partitivo idoneo a richiamarlo nella totalità, nonché alla ritenuta impossibilità, da parte della Mariani, di dimenticarsi di disporre di beni anche di notevole valore, attengono all'esame degli appelli degli Istituti assistenziali con i patrimonio in favore degli stessi appellanti quali eredi, comprendendovi quindi anche l'immobile sito in Roma, Corso d'Italia n. 29, e non riguardano pertanto la "ratio decidendi" della statuizione oggetto del ricorso in esame, da ricondurre a quanto più sopra esposto. Quanto poi alla possibilità di configurare l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" come una formula di stile, è sufficiente osservare che trova applicazione nella fattispecie l'art. 680 c.c., che prevede appunto la revoca di un precedente testamento con un nuovo testamento (oltre che con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni) definendola revoca espressa, consistente appunto in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante (Cass. 20-3-1986 n. 1964). Infine anche l'argomentazione secondo la quale una eventuale volontà della Mariani di istituire eredi alcuni suoi parenti sarebbe stata espressa con l'indicazione dei nominativi di costoro è estranea alla già evidenziata "ratio decidendi". Il ricorso principale deve quindi essere rigettato. Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale dell'Associazione Istituto Santa Cecilia, si osserva che con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 588 secondo comma c.c. e 1362 e segg. c.c., si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la testatrice, dopo aver devoluto all'esponente ed agli altri quattro Istituti assistenziali lire 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale quali costoro avevano sostenuto che la testatrice aveva voluto destinare tutto il proprio 100.000.000 ciascuno quali eredi, aveva voluto devolvere i residui beni, di cui essa non aveva disposto espressamente, agli eredi legittimi; premesso invero che la mancata inclusione nel testamento dell'appartamento e dei mobili in esso presenti era dovuta a mera dimenticanza da parte della testatrice, occorreva evidenziare che quest'ultima, avendo impresso al suo patrimonio Con l'unico motivo di ricorso incidentale proposto l'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 588 secondo comma-734-1362 e 1363 c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver devoluto il patrimonio residuo non oggetto di specifiche disposizioni da parte della Mariani agli eredi legittimi; in tal modo era stato trascurato il fatto che la testatrice nel prologo della scheda testamentaria aveva chiaramente espresso la volontà di destinare tutto il suo patrimonio "ad opere di bene per alleviare le sofferenze e soccorrere quanti si trovano nel bisogno di cure e vivono nel dolore"; pertanto, tenuto conto della personalità della Mariani, delle sue abitudini di vita e di quanto disposto nelle precedenti schede testamentarie, la Corte territoriale avrebbe dovuto assegnare l'appartamento suddetto agli enti istituiti eredi nel testamento stesso; d'altra parte da nessuna clausola testamentaria si poteva desumere la volontà della testatrice di beneficiare i successori legittimi. Infine la ricorrente incidentale assume che la sentenza impugnata, nell'assegnare la somma di euro 51.645,69 (corrispondenti a lire 100.000.000) ai cinque enti, non ha indicato il criterio per determinare l'importo degli eventuali frutti e accessori maturati, e non ha previsto un meccanismo di rivalutazione della somma. Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale proposto dall'Opera Sacro Cuore di Città di Castello, si rileva che con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8 Corte di Cassazione - copia non ufficiale una finalità benefica, aveva voluto assegnarlo interamente ad opere assistenziali. 588-457 e 734 c.c., si censura la sentenza impugnata per non aver attribuito agli enti assistenziali nominati eredi 'ex re certa" anche i beni non contemplati nel testamento, nonostante la forza espansiva che la qualità di erede comporta, tenuto conto altresì della dichiarazione della Mariani di voler destinare il proprio patrimonio ad opere benefiche o assistenziali. artt. 1362-1363-1364 e 1367 c.c., assume che il richiamo della Corte territoriale all'art. 734 secondo comma c.c. è improprio, in quanto tale norma trova applicazione nel caso di lacuna della divisione disposta dal testatore o di incompletezza nella divisione stessa, ipotesi estranee alla fattispecie. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, denunciando vizio di motivazione, sotto il primo profilo rileva che, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, il termine "patrimonio", in mancanza di ulteriori specificazioni, correttamente inteso nel senso della sua totalità, e correlato alla dichiarata finalità benefica perseguita dalla testatrice, avrebbe dovuto comportare la devoluzione ai cinque enti assistenziali dell'appartamento sopra menzionato; inoltre fa presente che, se la Mariani avesse voluto devolvere la parte più rilevante del proprio patrimonio ad alcuni parenti, lo avrebbe fatto probabilmente in maniera espressa. Con riferimento a tutti i ricorsi incidentali, i controricorrenti Corrado Rossi, Luigi Rossi, Rossella Rossi, Adriana Ciarabelli e Stefano Cecchini ne eccepiscono l'inammissibilità; considerato infatti che detti ricorsi erano stati proposti nei confronti di parti diverse dalla ricorrente principale, cosicché non sussisteva alcun nesso di inscindibilità o di dipendenza tra l'impugnazione principale e quelle incidentali ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essi deducono che tali impugnazioni avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 325 c.p.c.; poiché invece, a fronte di una sentenza notificata 1'8-6-2009, il ricorso 9 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione degli ( incidentale della Associazione Istituto Santa Cecilia era stato notificato il 5-10-2009, quello dell'Opera Sacro Cuore di Città di Castello era stato notificato il 23-10-2009, e quello dell'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici era stato notificato il 20-10-2009, tali ricorsi incidentali erano tutti tardivi. Premesso invero che, in presenza di una sentenza notificata 1'8-6-2009, la notifica dei suddetti ricorsi, avvenuta nelle date sopra richiamate, non ha rispettato il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza stessa (artt. 325-326 c.p.c), occorre verificare se nella fattispecie possa trovare applicazione l'art. 334 c.p.c. in tema di impugnazioni incidentali tardive che, al primo comma, prevede che le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine, o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. Orbene nella fattispecie tutti i ricorsi incidentali suddetti hanno ad oggetto la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso che la Mariani avesse voluto destinare tutto il suo patrimonio in favore dei degli enti assistenziali istituiti eredi, e non solo quindi la somma di lire 100.000.000 in favore di ciascuno di essi; tanto premesso, il ricorso principale sopra esaminato con il quale l'Opera Don Guanella ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma limitatamente alla ritenuta revoca della disposizione di cui al testamento del 29-12-1983 con la quale era stata prevista la devoluzione a tale ente del ricavato della vendita dell'appartamento di Corso d'Italia n. 29 in Roma, non incide sull'interesse alla impugnazione proposta dai ricorrenti incidentali, che invero sussiste indipendentemente dalla proposizione dell'impugnazione principale, come è confermato dal rilievo che, qualora l'Opera Don Guanella non avesse proposto la propria 10 Corte di Cassazione - copia non ufficiale L'eccezione è fondata. impugnazione, nondimeno i suddetti Istituti assistenziali avrebbero avuto comunque interesse alla impugnazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui non aveva ad essi riconosciuto quali eredi della Mariani il lascito di altri beni oltre la somma di denaro di lire 100.000.000 per ciascuno di essi; in altri termini l'impugnazione principale non può suscitare un non era stato tutelato nel termine di legge. In proposito questa Corte ha affermato, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, che il ricorso incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante abbia prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass. S.U. 27-11-2007 n. 24627 e Cass. 29-3-2012 n. 5086 nel caso di cause scindibili, Cass. 17-3-2009 n. 6444 nel caso di cause inscindibili), ipotesi estranea, per quanto già esposto, alla fattispecie, Tutti i ricorsi incidentali devono quindi essere dichiarati inammissibili. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura delle questioni oggetto della controversia ed alle ragioni della decisione, per compensare interamente tra tutte le parti le spese di giudizio. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali e compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio. 11 Corte di Cassazione - copia non ufficiale interesse tardivo all'impugnazione incidentale tardiva diverso da quello che già sussisteva e che Il Presidente Corte di Cassazione - copia non ufficiale Così deciso in Roma il 25-6-2013