Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 22983 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO
SENTENZA
//1
sul ricorso 19960-2009 proposto da:
OPERA DON GUANELLA (Congregazione dei Servi della
Canta'), C.F. 02595400587, in persona del legale
rappresentante, don Romano Argenta, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MARCO POLO 84, presso lo
studio dell'avvocato LINDA CIPOLLONE, che lo
2013
1730
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENNIO
CICCONI;
- ricorrente contro
ROSSI LUIGI, ROSSI CORRADO, ROSSI ROSSELLA nella
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 09/10/2013
quanta' di eredi di CAROLINA MARIANI in ROSSI,
nonche' CECCHINI STEFANO e CIARABELLI ADRIANA nella
loro qualita' di eredi del Sig. VEZIO CIARABELLI tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9,
presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che li
COMUNITA' MONTANA UMBRIA NORD (gia' Comunita' Montana
Alto Tevere Umbro) P.I. 03050000540, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 38, presso lo studio
dell'avvocato SABBADINI GIANCARLO, rappresentata e
difesa dall'avvocato PACCIARINI ANNA MARIA;
COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA l, presso
lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO
VISCIOLA;
COMUNE CITTA' DI CASTELLO C.F.0037242057, in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FIRENZE 47, presso lo studio dell'avvocato
FAINA AMBRA, rappresentato e difeso dall'avvocato
MATTEI EMILIO;
AZIENDA SANITARIA LOCALE l UMBRIA, (gia' Unita' Locale
per i Servizi Sanitari e socio assistenziali
U.L.S.S. "ALTO TEVERE UMBRO" PG1), quale Ente gestore
dell'Ospedale di Citta' di Castello, c.f. 00491040549,
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rappresenta e difende;
in
persona
del
Direttore
Generale
e
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio
dell'avvocato PALERMO GIANFRANCO, che la rappresenta e
difende;
nonchè contro
ALESSI
DONATELLA,
WELLEDA
SANSONE,
BONSIGNORI
GUGLIELMO, PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO PICCOLE SORELLE
DEI POVERI in persona del legale rappresentante pro
tempore, MASTROGIACOMO ANTONIO, MASTROGIACOMO MICHELE,
OPERA SACRO CUORE CITTA' DI CASTELLO in persona del
legale rappresentante pro tempore, ASSOCIAZIONE
ISTITUTO SANTA CECILIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, COSTANTE IRMA, ISTITUTO
DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI in persona del
legale rappresentante pro tempore, SANTUARIO DELLA
BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI in persona del
legale rappresentante pro tempore, BORGHESANI RENATA,
DE PETRIS FRANCESCO nella qualita' di curatore
dell'EREDITA' GIACENTE di MARIANI CLARA, PARAMATTI
ALESSANDRO nella qualita' di erede di PARAMATTI RINA,
CASTAGNA GIOVANNA, BORGHESANI GIULIANA;
- intimati Nonché da:
ASSOCIAZIONE
ISTITUTO
SANTA CECILIA
Centro
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- con troricorrenti -
Riabilitazione Discinetici ed Invalidi Civili, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato
MENETTI FERDINANDO, che la rappresenta e difende ai
Giorgio Intersimone del 12 dicembre 2002 in Roma
Rep.n. 174785;
- c/ric. e ricorrente incidentale contro
ROSSI LUIGI, ROSSI CORRADO, ROSSI ROSSELLA nella
qualita' di eredi di CAROLINA MARIANI in ROSSI,
nonche' CECCHINI STEFANO e CIARABELLI ADRIANA nella
loro qualita' di eredi del Sig. VEZIO CIARABELLI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9,
presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che li
rappresenta e difende;
- controricorrenti all'incidentale nonchè contro
ALESSI
DONATELLA,
WELLEDA
SANSONE,
BONSIGNORI
GUGLIELMO, PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO PICCOLE SORELLE
DEI POVERI, MASTROGIACOMO ANTONIO, COMUNE FIRENZE,
OPERA SACRO CUORE CITTA' DI CASTELLO, COMUNITA'
MONTANA UMBRIA NORD (GIA' COMUNITA' MONTANA ALTO
TEVERE UMBRO), COSTANTE IRMA, ISTITUTO DELLE SUORE
SERVE DI MARIA RIPARATRICI, SANTUARIO DELLA BEATA
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sensi della procura conferita con atto del notaio
VERGINE DEL ROSARIO DI POMPEI, COMUNE CITTA' DI
CASTELLO, AZIENDA USL UMBRIA 1, BORGHESANI RENATA,
MASTROGIACOMO MICHELE, DE PETRIS FRANCESCO nella
qualita' di curatore dell'EREDITA' GIACENTE di MARIANI
CLARA, PARAMATTI ALESSANDRO nella qualita' di erede di
CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA', BORGHESANI
GIULIANA;
- intimati -
Nonché da:
ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI
02487550580, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio
dell'avvocato MERLINI PAOLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MERLINI MASSIMO;
- c/ric. e ricorrente incidentale contro
ROSSI LUIGI, ROSSI CORRADO, ROSSI ROSSELLA nella
qualita' di eredi di CAROLINA MARIANI in ROSSI,
nonche' CECCHINI STEFANO e CIARABELLI ADRIANA nella
loro qualita' di eredi del Sig. VEZIO CIARABELLI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9,
presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che li
rappresenta e difende;
- controricorrenti all'incidentale nonchè contro
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PARAMATTI RINA, CASTAGNA GIOVANNA, OPERA DON GUANELLA
ALESSI
DONATELLA,
WELLEDA
SANSONE,
BONSIGNORI
GUGLIELMO, PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO PICCOLE SORELLE
DEI POVERI, MASTROGIACOMO ANTONIO, COMUNE FIRENZE,
OPERA SACRO CUORE CITTA' DI CASTELLO, ASSOCIAZIONE
ISTITUTO SANTA CECILIA, COMUNITA' MONTANA UMBRIA NORD
IRMA, SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO DI
POMPEI, COMUNE CITTA' DI CASTELLO, AZIENDA USL UMBRIA
l, BORGHESANI RENATA, MASTROGIACOMO MICHELE, DE PETRIS
FRANCESCO nella qualita' di curatore dell'EREDITA'
GIACENTE di MARIANI CLARA, PARAMATTI ALESSANDRO nella
qualita' di erede di PARAMATTI RINA, CASTAGNA
GIOVANNA, OPERA DON GUANELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI
DELLA CARITA', BORGHESANI GIULIANA;
intimati
Nonché da:
OPERA SACRO CUORE CITTA' DI CASTELLO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell'avvocato COZZI ARIELLA, che la rappresenta e
difende;
- c/ric. e ricorrente incidentale contro
ROSSI LUIGI, ROSSI CORRADO, ROSSI ROSSELLA nella
qualita' di eredi di CAROLINA MARIANI in ROSSI,
nonche' CECCHINI STEFANO e CIARABELLI ADRIANA nella
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(GIA' COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE UMBRO), COSTANTE
loro qualita' di eredi del Sig. VEZIO CIARABELLI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9,
presso lo studio dell'avvocato NUZZO MARIO, che li
rappresenta e difende;
- controricorrenti all'incidentale -
ALESSI
DONATELLA,
WELLEDA
SANSONE,
BONSIGNORI
GUGLIELMO, PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO PICCOLE SORELLE
DEI POVERI, MASTROGIACOMO ANTONIO, COMUNE FIRENZE,
ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA, COMUNITA' MONTANA
UMBRIA NORD (GIA' COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE
UMBRO), COSTANTE IRMA, ISTITUTO DELLE SUORE SERVE DI
MARIA RIPARATRICI, SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL
ROSARIO DI POMPEI, COMUNE CITTA' DI CASTELLO, AZIENDA
USL UMBRIA l, BORGHESANI RENATA, MASTROGIACOMO
MICHELE, DE PETRIS FRANCESCO nella qualita' di
curatore dell'EREDITA' GIACENTE di MARIANI CLARA,
PARAMATTI ALESSANDRO nella qualita' di erede di
PARAMATTI RINA, CASTAGNA GIOVANNA, OPERA DON GUANELLA
CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA', BORGHESANI
GIULIANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4880/2008 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 24/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
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non chè contro
MAllACANE;
uditi gli Avvocatii LINDA CIPOLLONE ed ENNIO CICCONE
difensori della ricorrente principale che hanno
chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il
rigetto dei controricorsi e dei ricorsi incidentali
udito l'Avvocato MARIA ATHENA LORIZIO difensore del
COMUNE DI FIRENZE che ha chiesto l'accoglimento del
proprio controricorso ed il rigetto degli altri
ricorsi;
udito l'Avvocato EMILIO MATTEI, difensore del COMUNE
CITTA' DI CASTELLO, che ha chiesto l'accoglimento dei
propri scritti difensivi;
udito l'Avvocato MARIO NUZZO, difensore di ROSSI
CORRADO ED ALTRI, che ha chiesto l'accoglimento dei
propri scritti difensivi;
udito l'Avvocato ANNA MARIA PACCIARINI, difensore
della COMUNITA' MONTANA ALTO TEVERE, che ha chiesto
l'accoglimento dei propri scritti difensivi;
udito
l'Avvocato
FERDINANDO
MENETTI,
difensore
dell'ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA che ha
chiesto l'accoglimento dei propri scritti difensivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per il rigetto di
tutti gli altri ricorsi incidentali.
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presentati;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Guglielmo Bonsignori, quale esecutore testamentario di Clara Mariani, adiva il Tribunale di Roma
assumendo che quest'ultima, deceduta il 13-8-1984, aveva disposto delle proprie sostanze con
testamento olografo del 7-7-1984 pubblicato il 3-10-1984 con il quale, dopo aver revocato ogni
stabilendo in loro favore la somma di lire 100.000.000 per ciascuna, ed aveva altresì disposto che
l'eventuale residuo ed i titoli fossero devoluti all'Ospedale Civile di Città di Castello; peraltro le
disposizioni testamentarie ponevano dei problemi interpretativi, tenuto conto che la
"de cuius"
aveva già disposto dei suoi beni con altro precedente testamento del 29-12-1983, del pari
pubblicato.
L'attore quindi chiedeva dichiararsi che tutti i residui beni, nonché l'immobile sito in Roma, Corso
d'Italia n. 29, fossero di spettanza delle cinque istituzioni, ovvero dell'Opera Sacro Cuore di Città di
Castello, del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, dell'Associazione Istituto Santa
Cecilia, dell'Istituto di Assistenza e Istruzione per donne non vedenti di Città di Castello e del
Ricovero San Salvi, ed adottarsi le opportune disposizioni per la liquidazione dei beni e la
suddivisione del ricavato agli aventi diritto.
Si costituivano in giudizio l'Opera Sacro Cuore di Città di Castello, il Santuario della Beata Vergine
di Pompei, l'Associazione Istituto Santa Cecilia, l'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrice
quale successore dell'Istituto di Assistenza e Istruzione per donne non vedenti di Città di Castello
ed il Comune di Firenze quale successore del Ricovero San Salvi, aderendo tutti alle domande
dell'attore.
Si costituiva in giudizio l'Opera Don Guanella chiedendo che le disposizioni del testamento del 7-71984 fossero considerate integrative di quelle di cui al testamento del 29-12-1983, con le quali la
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precedente disposizione testamentaria, aveva istituito eredi cinque istituzioni assistenziali
Mariani aveva stabilito che il ricavato delle vendita dell'immobile sito in Roma, Corso d'Italia n. 29,
fosse versato all'esponente.
Si costituiva in giudizio anche la Provincia Italiana dell'Istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri
chiedendo di essere individuato tra i soggetti beneficiari delle disposizioni testamentarie.
Città di Castello, l'Azienda USL Umbria 1 e la Comunità Montana Alto Tevere Umbria chiedendo il
rigetto della domanda attrice e l'apertura della successione testamentaria in proprio favore.
Si costituivano in giudizio anche Carolina Mariani Rossi, Adriana Ciarabelli e Stefano Cecchini
deducendo di essere eredi legittimi di Clara Mariani, e chiedendo il rigetto della domanda attrice
e, in via riconvenzionale, la declaratoria di illegittimità della disposizione in favore dell'Ospedale
Civile di Città di Castello.
Veniva poi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei prelegatari Alessandro
Paramatti, Donatella Alessi, Giulia Borgheresi, Renata Borgheresi, Welleda Sansone, Giovanni
Castagna, lrma Costante, Antonio Mastrogiacomo, Michele Mastrogiacomo e Guglielmo
Bonsignori, rimasti tutti contumaci.
Veniva disposta per due volte l'interruzione del giudizio, in entrambi i casi riassunto, in un caso
dall'avvocato Francesco De Petris quale curatore dell'ereditò giacente di Clara Mariani.
Il Tribunale adito con sentenza del 19-10-2004 respingeva la domanda formulata dall'attrice,
dichiarava aperta a favore degli eredi legittimi Carolina Mariani Rossi, Adriana Ciarabelli e Stefano
Cecchini la successione relativa all'appartamento di Roma, Corso d'Italia n. 29 ed ai beni mobili in
esso esistenti, eccetto gli oggetti dati in legato, come da inventario del notaio Capasso; disponeva
che ad essi il curatore dell'eredità avrebbe consegnato tali beni "pro indiviso"; disponeva che il
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Si costituivano poi in giudizio il Comune di Città di Castello quale successore dell'Ospedale Civile di
curatore dell'eredità avrebbe consegnato all'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrice, al
Santuario della Beata Vergine di Pompei, all'Associazione Istituto Santa Cecilia, all'Opera Sacro
Cuore di Città di Castello ad al Comune di Firenze la somma di euro 51.645,69 oltre gli eventuali
frutti ed accessori maturati, ed avrebbe consegnato la somma residua in titoli e contanti al
che il suddetto curatore dell'eredità avrebbe provveduto a dare esecuzione ai legati previsti nel
testamento.
Proposta impugnazione da parte dell'Opera Sacro Cuore di Città di Castello, resistevano Corrado
Rossi, Luigi Rossi e Rossella Rossi quali eredi di Carolina Mariani Rossi, ed Adriana Ciarabelli e
Stefano Cecchini quali eredi di Vezio Ciarabelli proponendo altresì appello incidentale; si
costituivano in giudizio l'Associazione Istituto Santa Cecilia, il Santuario della Beata Vergine del
Rosario di Pompei, l'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrice ed il Comune di Firenze
aderendo all'appello principale e proponendo separati appelli incidentali; si costituiva in giudizio
l'Opera Don Guanella contestando il fondamento del gravame e introducendo appello incidentale;
si costituivano in giudizio con separati atti il Comune di Città di Castello e l'Azienda USL Umbria 1
contestando il fondamento del gravame ed introducendo appello incidentale; si costituiva in
giudizio la Comunità Montana Alto Tevere contestando il fondamento del gravame; non si
costituivano in giudizio né il curatore dell'eredità giacente di Clara Mariani né la Provincia Italiana
dell'Istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri.
Il Consigliere istruttore disponeva la notificazione dell'appello principale e di quelli incidentali ai
convenuti contumaci nel giudizio di primo grado, che restavano contumaci anche nel giudizio di
appello all'esito di tali notifiche.
La Corte di Appello di Roma con sentenza del 24-11-2008 ha rigettato tutte le impugnazioni.
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Comune di Città di Castello quale titolare dei beni dell'Ospedale di quella città; disponeva infine
Per la cassazione di tale sentenza l'Opera Don Guanella ha proposto un ricorso articolato in due
motivi cui hanno resistito con separati controricorsi, introducendo altresì dei ricorsi incidentali,
l'Associazione Istituto Santa Cecilia, l'Opera Sacro Cuore di Città di Castello e l'Istituto delle Suore
Serve di Maria Riparatrici; il Comune di Città di Castello, la Comunità Montana Umbria Nord, e
ha resistito con controricorso al ricorso principale ed al ricorso incidentale dell'Associazione
Istituto Santa Cecilia; infine Corrado Rossi, Luigi Rossi e Rossella Rossi quali eredi di Carolina
Mariani, nonché Adriana Ciarabelli e Stefano Cecchini quali eredi di Vezio Ciarabelli hanno resistito
con separati controricorsi al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali; i Rossi, la Ciarabelli ed il
Cecchini, il Comune di Città di Castello e la Comunità Montana Umbria Nord hanno
successivamente depositato delle memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo anzitutto all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo l'Opera Don
Guanella, denunciando violazione degli artt. 1362-1363-1364-1367-457 e 734 c.c., censura la
sentenza impugnata per aver attribuito rilevo decisivo alla clausola di stile contenuta nel
testamento olografo del 7-7-1984 "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" senza
valutare altre circostanze emergenti dallo stesso testamento ovvero dal confronto con quello
precedente del 29-12-1983, che avrebbero consentito di ritenere non revocata la disposizione
relativa alla destinazione dell'appartamento sito in Roma, Corso d'Italia n. 29.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, deducendo vizio di motivazione, assume che il
giudice di appello, nel ritenere revocata la clausola contenuta nel precedente testamento
riguardante la destinazione del suddetto appartamento (vendita dell'immobile e versamento del
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l'ASL Umbria 1 hanno resistito al ricorso principale con separati controricorsi; il Comune di Firenze
ricavato all'esponente), ha omesso l'esame di altre circostanze, testuali ed extratestuali, che
avrebbero condotto a risultati interpretativi diversi.
Anzitutto l'Opera Don Guanella assume che erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito
rilevanza al fatto che la testatrice non aveva utilizzato alcun aggettivo partitivo accanto al termine
realtà detto termine, in mancanza di ulteriori precisazioni, indicava tutto il patrimonio; se quindi il
"patrimonio" fosse stato correttamente inteso nel senso della sua totalità, l'appartamento in
questione avrebbe dovuto essere destinato ad enti caritatevoli o assistenziali; e poiché nulla
disponeva al riguardo il secondo testamento, l'immobile avrebbe dovuto essere destinato
all'esponente, alla quale il primo testamento aveva attribuito tale bene.
La ricorrente principale poi rileva che non corrisponde ad alcuna massima di esperienza il dato
rappresentato dalla circostanza che la menzione di alcuni oggetti di valore facenti parte del
personale patrimonio della testatrice fosse sintomatico dell'impossibilità di dimenticarne altri, pur
se di maggior valore, data anche l'età avanzata della Mariani.
Neppure era stato attribuito rilievo al fatto che anche il testamento del 1983 conteneva una
clausola di revoca (espressa con l'uso del verbo "annullare"), immediatamente seguita, come nel
testamento del 1984, dalla dichiarazione di intenti sullo scopo benefico perseguito; ciò avrebbe
potuto indurre a concludere che la Mariani si esprimesse attraverso il ricorso a clausole di stile non
necessariamente indicatrici di una volontà corrispondente alla dichiarazione.
Infine la ricorrente principale sostiene che, se effettivamente la Mariani avesse voluto devolvere la
parte più importante del suo patrimonio ad alcuni parenti, lo avrebbe fatto espressamente con
l'indicazione dei beneficiari.
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"patrimonio" che qualificasse la totalità del patrimonio stesso destinando ad opere assistenziali; in
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.
Il giudice di appello ha rilevato che con il testamento del 7-7-1984 la Mariani aveva disposto la
revoca di ogni propria precedente disposizione testamentaria, e che la inequivocità della volontà
della testatrice aveva fatto venir meno le precedenti disposizioni di cui al testamento del 29-12-
piano 5 interno 10 all'Opera Don Guanella di Roma nel senso che si debba procedere alla vendita
dell'appartamento medesimo e versare il ricavato alla suddetta Opera..."; ne conseguiva che
alcuna pretesa poteva essere avanzata dall'Opera Don Guanella con riferimento alle disposizioni
testamentarie della Mariani, atteso che nell'ultimo testamento olografo, con il quale ella aveva
revocato ogni precedente disposizione, nulla era stato più disposto in favore di detta Opera, della
quale nella scheda testamentaria era stata omessa qualsiasi menzione.
Avendo quindi la Corte territoriale puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento,
valorizzando sostanzialmente l'elemento letterale del testamento "de quo", si è in presenza di un
accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale immune dai profili di
censura sollevati dalla ricorrente principale, che invero tende inammissibilmente a prospettare
una diversa ricostruzione della volontà della testatrice ad essa più favorevole, trascurando di
considerare i poteri in proposito devoluti al giudice di merito.
Del resto, seppure è vero che nell'interpretazione di una scheda testamentaria, da condurre
essenzialmente sulla base del dato testuale, possono legittimamente assumere rilievo ulteriori
elementi anche estrinseci, purché riferibili al testatore, quale ad esempio il grado di cultura del "de
cuius", nondimeno le argomentazioni in tal senso addotte dall'Opera Don Guanella non appaiono
rivestire alcuna incidenza decisiva.
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1983, con il quale la "de cuius" aveva previsto di "lasciare l'appartamento di Corso d'Italia n. 29
Deve al riguardo premettersi che i rilievi della sentenza impugnata in ordine al fatto che il termine
"patrimonio" non era stato qualificato con un aggettivo partitivo idoneo a richiamarlo nella
totalità, nonché alla ritenuta impossibilità, da parte della Mariani, di dimenticarsi di disporre di
beni anche di notevole valore, attengono all'esame degli appelli degli Istituti assistenziali con i
patrimonio in favore degli stessi appellanti quali eredi, comprendendovi quindi anche l'immobile
sito in Roma, Corso d'Italia n. 29, e non riguardano pertanto la "ratio decidendi" della statuizione
oggetto del ricorso in esame, da ricondurre a quanto più sopra esposto.
Quanto poi alla possibilità di configurare l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione
testamentaria" come una formula di stile, è sufficiente osservare che trova applicazione nella
fattispecie l'art. 680 c.c., che prevede appunto la revoca di un precedente testamento con un
nuovo testamento (oltre che con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni) definendola
revoca espressa, consistente appunto in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia,
diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello
stesso revocante (Cass. 20-3-1986 n. 1964).
Infine anche l'argomentazione secondo la quale una eventuale volontà della Mariani di istituire
eredi alcuni suoi parenti sarebbe stata espressa con l'indicazione dei nominativi di costoro è
estranea alla già evidenziata "ratio decidendi".
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.
Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale dell'Associazione Istituto Santa Cecilia, si osserva
che con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 588 secondo
comma c.c. e 1362 e segg. c.c., si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la
testatrice, dopo aver devoluto all'esponente ed agli altri quattro Istituti assistenziali lire
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quali costoro avevano sostenuto che la testatrice aveva voluto destinare tutto il proprio
100.000.000 ciascuno quali eredi, aveva voluto devolvere i residui beni, di cui essa non aveva
disposto espressamente, agli eredi legittimi; premesso invero che la mancata inclusione nel
testamento dell'appartamento e dei mobili in esso presenti era dovuta a mera dimenticanza da
parte della testatrice, occorreva evidenziare che quest'ultima, avendo impresso al suo patrimonio
Con l'unico motivo di ricorso incidentale proposto l'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici,
deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 588 secondo comma-734-1362 e 1363 c.c.
nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver devoluto il patrimonio
residuo non oggetto di specifiche disposizioni da parte della Mariani agli eredi legittimi; in tal
modo era stato trascurato il fatto che la testatrice nel prologo della scheda testamentaria aveva
chiaramente espresso la volontà di destinare tutto il suo patrimonio
"ad opere di bene per
alleviare le sofferenze e soccorrere quanti si trovano nel bisogno di cure e vivono nel dolore";
pertanto, tenuto conto della personalità della Mariani, delle sue abitudini di vita e di quanto
disposto nelle precedenti schede testamentarie, la Corte territoriale avrebbe dovuto assegnare
l'appartamento suddetto agli enti istituiti eredi nel testamento stesso; d'altra parte da nessuna
clausola testamentaria si poteva desumere la volontà della testatrice di beneficiare i successori
legittimi.
Infine la ricorrente incidentale assume che la sentenza impugnata, nell'assegnare la somma di
euro 51.645,69 (corrispondenti a lire 100.000.000) ai cinque enti, non ha indicato il criterio per
determinare l'importo degli eventuali frutti e accessori maturati, e non ha previsto un meccanismo
di rivalutazione della somma.
Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale proposto dall'Opera Sacro Cuore di Città di
Castello, si rileva che con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
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una finalità benefica, aveva voluto assegnarlo interamente ad opere assistenziali.
588-457 e 734 c.c., si censura la sentenza impugnata per non aver attribuito agli enti assistenziali
nominati eredi 'ex re certa" anche i beni non contemplati nel testamento, nonostante la forza
espansiva che la qualità di erede comporta, tenuto conto altresì della dichiarazione della Mariani
di voler destinare il proprio patrimonio ad opere benefiche o assistenziali.
artt. 1362-1363-1364 e 1367 c.c., assume che il richiamo della Corte territoriale all'art. 734
secondo comma c.c. è improprio, in quanto tale norma trova applicazione nel caso di lacuna della
divisione disposta dal testatore o di incompletezza nella divisione stessa, ipotesi estranee alla
fattispecie.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, denunciando vizio di motivazione, sotto il primo
profilo rileva che, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, il termine "patrimonio", in
mancanza di ulteriori specificazioni, correttamente inteso nel senso della sua totalità, e correlato
alla dichiarata finalità benefica perseguita dalla testatrice, avrebbe dovuto comportare la
devoluzione ai cinque enti assistenziali dell'appartamento sopra menzionato; inoltre fa presente
che, se la Mariani avesse voluto devolvere la parte più rilevante del proprio patrimonio ad alcuni
parenti, lo avrebbe fatto probabilmente in maniera espressa.
Con riferimento a tutti i ricorsi incidentali, i controricorrenti Corrado Rossi, Luigi Rossi, Rossella
Rossi, Adriana Ciarabelli e Stefano Cecchini ne eccepiscono l'inammissibilità; considerato infatti
che detti ricorsi erano stati proposti nei confronti di parti diverse dalla ricorrente principale,
cosicché non sussisteva alcun nesso di inscindibilità o di dipendenza tra l'impugnazione principale
e quelle incidentali ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essi deducono che tali impugnazioni avrebbero
dovuto essere proposte entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ai
sensi dell'art. 325 c.p.c.; poiché invece, a fronte di una sentenza notificata 1'8-6-2009, il ricorso
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Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione degli
(
incidentale della Associazione Istituto Santa Cecilia era stato notificato il 5-10-2009, quello
dell'Opera Sacro Cuore di Città di Castello era stato notificato il 23-10-2009, e quello dell'Istituto
delle Suore Serve di Maria Riparatrici era stato notificato il 20-10-2009, tali ricorsi incidentali erano
tutti tardivi.
Premesso invero che, in presenza di una sentenza notificata 1'8-6-2009, la notifica dei suddetti
ricorsi, avvenuta nelle date sopra richiamate, non ha rispettato il termine di sessanta giorni
decorrente dalla notificazione della sentenza stessa (artt. 325-326 c.p.c), occorre verificare se nella
fattispecie possa trovare applicazione l'art. 334 c.p.c. in tema di impugnazioni incidentali tardive
che, al primo comma, prevede che le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle
chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., possono proporre
impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine, o hanno fatto acquiescenza
alla sentenza.
Orbene nella fattispecie tutti i ricorsi incidentali suddetti hanno ad oggetto la statuizione della
sentenza impugnata che ha escluso che la Mariani avesse voluto destinare tutto il suo patrimonio
in favore dei degli enti assistenziali istituiti eredi, e non solo quindi la somma di lire 100.000.000 in
favore di ciascuno di essi; tanto premesso, il ricorso principale sopra esaminato con il quale
l'Opera Don Guanella ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma limitatamente alla
ritenuta revoca della disposizione di cui al testamento del 29-12-1983 con la quale era stata
prevista la devoluzione a tale ente del ricavato della vendita dell'appartamento di Corso d'Italia n.
29 in Roma, non incide sull'interesse alla impugnazione proposta dai ricorrenti incidentali, che
invero sussiste indipendentemente dalla proposizione dell'impugnazione principale, come è
confermato dal rilievo che, qualora l'Opera Don Guanella non avesse proposto la propria
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L'eccezione è fondata.
impugnazione, nondimeno i suddetti Istituti assistenziali avrebbero avuto comunque interesse alla
impugnazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui non aveva ad essi
riconosciuto quali eredi della Mariani il lascito di altri beni oltre la somma di denaro di lire
100.000.000 per ciascuno di essi; in altri termini l'impugnazione principale non può suscitare un
non era stato tutelato nel termine di legge.
In proposito questa Corte ha affermato, sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione,
che il ricorso incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte
le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla
sentenza cui la parte non impugnante abbia prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad
impugnare dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto
giuridico (Cass. S.U. 27-11-2007 n. 24627 e Cass. 29-3-2012 n. 5086 nel caso di cause scindibili,
Cass. 17-3-2009 n. 6444 nel caso di cause inscindibili), ipotesi estranea, per quanto già esposto,
alla fattispecie,
Tutti i ricorsi incidentali devono quindi essere dichiarati inammissibili.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura delle questioni oggetto della controversia ed
alle ragioni della decisione, per compensare interamente tra tutte le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali e compensa interamente tra
tutte le parti le spese di giudizio.
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interesse tardivo all'impugnazione incidentale tardiva diverso da quello che già sussisteva e che
Il Presidente
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Così deciso in Roma il 25-6-2013