prevenzione incendi: lo stabile sottoposto ai controlli dei vigili del

Transcript

prevenzione incendi: lo stabile sottoposto ai controlli dei vigili del
PREVENZIONE INCENDI: LO STABILE SOTTOPOSTO
AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO
Commenti e precisazioni
A CURA DEL DOTT. GIOVANNI MARELLI
Quando uno stabile adibito ad abitazioni ed uffici è sottoposto ai controlli da parte del
Comando dei Vigili de Fuoco
Le attività soggette ai controlli da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
che solitamente si incontrano all’interno di un edificio di civile abitazione sono le seguenti:
- Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri (attività n°94);
- Autorimesse (“non a cielo aperto”) private con più di n°9 autoveicoli, autorimesse pubbliche,
ricovero natanti (attività n°92);
- Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido, gassoso con
potenzialità superiore a 116 KW (attività n°91);
- Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato aventi corsa sopra il piano terreno
maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri
(attività n°95);
- Edifici pregevoli per storia e arte (attività n°90).
Le singole attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono individuate con un numero,
riportato tra parentesi, che corrisponde all’elenco allegato al DM 16/02/82.
Tutte le 97 attività elencate dal DM 16/02/82 per poter esercire devono essere in possesso di un
atto amministrativo denominato Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.).
Ricordiamo che il certificato di prevenzioni incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il C.P.I. è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza, nel
nostro caso, dell’Amministratore pro-tempore del condominio, a conclusione di un procedimento
che comprende:
- Il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamento della
rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi,
www.studiomarellicusano.it
- L’effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a
verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l’attuazione delle
prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.
L’esatta procedura per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi per un edificio di
civile abitazione con annessa autorimessa condominiale
Ricordiamo che l’edificio per essere soggetto ai controlli di prevenzione incendi deve;
1) avere un’altezza in gronda superiore a 24 mt.;
2) essere servito da una centrale termica con potenze >a 116 kw;
Analogamente l’autorimessa deve avere un numero di autoveicoli, parcati all’interno della
stessa, superiore alle nove unità.
Gli adempimenti procedurali per richiedere il CPI sono disciplinati dal DPR 37/98 e dal DM
04/05/98.
L’amministratore del condominio, responsabile delle attività soggette ai controlli dei VV.F. è
tenuto a richiedere al comando provinciale VV.F. l’esame del progetto inerente l’edificio di civile
abitazione e l’autorimessa condominiale.
La domanda di parere di conformità sui progetti, redatta in duplice copia, di cui una in bollo, va
presentata al Comando provinciale dei Vigili Del Fuoco e deve contenere in allegato:
a) Planimetrie e relazione tecnica, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato;
b) Attestato del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato.
Il Comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa
antincendio entro 45 giorni dalla data di presentazione.
Completate le opere di cui al progetto approvato, l’Amministrazione deve presentare al Comando
domanda di sopralluogo di controllo.
La domanda di sopralluogo deve essere redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e deve
contenere in allegato:
a) Copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili Del Fuoco sul progetto;
b) Tutte le dichiarazioni e certificazioni, atte a dimostrare che le strutture, gli impianti, le
attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità
alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
www.studiomarellicusano.it
c) Attestato del versamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato (ai sensi della Legge n.966 del 26 luglio 1965).
Entro 90 gg. dalla data di presentazione della domanda, il Comando effettua il sopralluogo per
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi
nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato
all’Amministratore interessato, in caso di esito positivo, il Certificato di Prevenzione Incendi che
costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all’esercizio dell’attività.
Infine ricordiamo che l’art. 3 del DPR 37/98 prevede la possibilità della cosiddetta
autocertificazione nel caso in cui l’interessato sia in attesa del sopralluogo.
Egli, infatti, può presentare al Comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di
conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di
mantenere in stato di efficienza le misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.
Considerazioni conclusive
- spunto tratto dal Convegno del 3 aprile 2007 FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
“… L’adeguamento alla disposizioni stabilite nel decreto viene fissata in 3 anni dalla sua entrata
in vigore (120 gg. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzatta Ufficicale avvenuta il 1°febbraio
2006) e quindi fino al 31 Maggio 2009.”
Con il D.M. 29.12.2005 il legislatore ha inteso pertanto chiudere definitivamente la partita
relativa alle attività in possesso di NOP ancora validi, rilasciati ai sensi della ormai superata
Legge 818/84. Ha pertanto emanato apposite direttive per normare gli adeguamenti delle
attività per le quali in precedenza non erano state emanate, specifiche direttive di adeguamento
finalizzate all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi.
Quindi tutti i titolari delle attività che si trovano in questa condizione, dovranno promuovere
azioni ed adottare i necessari provvedimenti per la regolarizzazione definitiva dal punto di vista
della prevenzione incendi entro il 31 maggio 2009.
Dott. Giovanni Marelli
www.studiomarellicusano.it