Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
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Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
COMUNE DI MIRANDOLA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 9 aprile 2014 – In vigore dall’8 giugno 2014 Testo aggiornato con le modifiche introdotte con la Delibera di Consiglio Comunale n.158 del 28 novembre 2014 e con la Delibera di Consiglio Comunale n.95 del 30 giugno 2015. INDICE Articolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Titolo oggetto e definizioni competenze e organizzazione responsabilità e trasparenza depositi di osservazione e obitori periodo di osservazione precauzioni sanitarie trasporto funebre disciplina dell'attività di trasporto funebre autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento controlli sui trasporti disciplina degli arrivi presso i cimiteri cittadini cortei funebri cimiteri lapidi disciplina per l'ingresso ai cimiteri recupero materiali obblighi e divieti per il personale cimiteriale cremazione affido delle ceneri dispersione delle ceneri inumazione tumulazione esumazioni, estumulazioni, traslazioni tipologie di sepolture nei cimiteri prescrizioni in merito all’utilizzo di sepolture non a norma. deroga ai sensi 25 dell’art.106 del d.p.r. n. 285/1990 26 concessioni 27 pagamento delle concessioni 28 scadenza della concessione 29 sepolture abbandonate, revoca e decadenza della concessione 30 rinuncia della concessione 31 concessioni plurime 32 cessione forzosa e temporanea del diritto d'uso 33 prenotazione e graduatorie 34 chiusura dei cimiteri 35 lampade votive 36 tariffe cimiteriali 37 mutamento del rapporto concessorio 38 concessioni pregresse 39 violazioni del presente regolamento e sanzioni Allegato 1 affido delle ceneri art.19 discendenza per linea retta (art.75 c.c.) ai fini dell’identificazione del Allegato 2 concessionario in caso di morte del fondatore della concessione art.26 commi 1 e 4 - famigliari ai fini dell’identificazione degli aventi diritto all’uso della Allegato 3 concessione art.13 comma 7 - criteri finalizzati al riconoscimento del diritto di sepoltura a persone aventi Pagina 2 4 5 5 6 6 6 7 9 9 9 10 10 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 20 21 21 23 24 24 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 31 32 33 1 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 6 acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario art.13 comma 7 regolarizzazioni sepolture pregresse al 21 dicembre 1942 art.38 comma 1 cortei funebri art.8 comma 7 - caratteristiche tende solari art.13 c.14 - misure e caratteristiche lapidi e coprifossa art.14 c.11 34 36 37 1- OGGETTO E DEFINIZIONI 1 - Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. 2 – Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, a cui si rimanda per quanto non previsto nel presente testo. 3 – Definizioni: a. Accertamento di morte: tutte le procedure medico-legali eseguite esclusivamente da personale medico per effettuare la diagnosi di morte e produrre la dichiarazione delle cause di morte. Il momento centrale ai fini della diagnosi è costituito dal rilievo della cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo. b. Cadavere: corpo umano rimasto privo di funzioni vitali dopo gli accertamenti di morte previsti dalla legge, fino all’esumazione o all’estumulazione ordinaria (10 o 20 anni dal decesso). c. Camera ardente: la camera ardente è un locale, all'interno di un'abitazione privata (in genere) o di un luogo appositamente previsto per lo scopo, dove è esposto il cadavere prima della sua definitiva sepoltura. d. Campo di inumazione: campo destinato all'inumazione, all'aperto ed al coperto, ubicato in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica e. Carro funebre: veicolo a trazione animale o meccanica destinato al trasporto dei feretri; f. Cassetta/cassettina per ossa umane: contenitore alternativo al feretro per la conservazione ossa umane a seguito della completa scheletrizzazione del cadavere, provenienti da esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie. Tale contenitore deve riportare sull’esterno gli estremi identificativi del resto mortale. Il contenitore non deve possedere i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità previste per il trasporto cadavere. g. Celletta ossario e/o cineraria: manufatto destinato ad accogliere i resti mortali ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, o le ceneri provenienti dalla cremazione; h. Cinerario comune: un luogo dove accogliere le ceneri provenienti da cremazione per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione; i. Concessionario: colui che è titolare di una concessione cimiteriale o le persone aventi titolo, ovvero i suoi discendenti diretti (art.75 codice civile), fino al sesto grado (artt.76 e 77 codice civile). j. Concessione cimiteriale: La concessione cimiteriale è una concessione amministrativa con la quale viene concessa ad una o più persone fisiche o giuridiche l'uso di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e necessariamente finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento della relativa tariffa e dà diritto al concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo variabile. Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità. In quanto bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria dell'Amministrazione concedente. k. Convivente: persona avente legami affettivi con il defunto con cui conviveva nella stessa residenza al momento del suo decesso e nei 6 mesi precedenti. l. Copri fossa: Lastra sepolcrale di pietra, marmo o granito, collocata sulle fosse di inumazione, con un'iscrizione funeraria o con i semplici dati anagrafici del defunto 2 m. Cremazione: La cremazione è la pratica di ridurre, tramite il fuoco, un cadavere o i suoi resti nei suoi elementi base (gas e frammenti ossei). Contrariamente a quanto si possa pensare, la cremazione non riduce il cadavere in cenere: i resti di tale pratica sono frammenti ossei friabili che, in un secondo momento, vengono sminuzzati fino a formare una cenere che poi, a seconda degli usi, delle consuetudini o delle ultime volontà della persona defunta, vengono custodite in un'urna, sepolte, sparse, o quant'altro. n. Deposito di osservazione: luogo dove vengono deposti i cadaveri a cassa aperta, per il cosiddetto “periodo di osservazione”. o. Dirigente: preposto alla direzione dei Servizi cimiteriali che esplica le sue funzioni con autonomia decisionale, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali. p. Estumulazione; operazione di recupero dei resti mortali dal loculo o dalla tomba; q. Esumazione: operazione di recupero dei resti mortali da terra; r. Famigliari: persone identificate nell’allegato n.3, legate da un vincolo di parentela o affinità, a cui sono destinati diritti o doveri in merito all’utilizzo delle concessioni cimiteriali o alla destinazione dei defunti. s. Feretro, bara o cassa: contenitore usualmente in legno e zinco, o anche di altro materiale anche biodegradabile, atto alla conservazione, al trasporto, alla tumulazione, inumazione o cremazione di salme o cadaveri. Tale contenitore deve riportare sull’esterno gli estremi identificativi del defunto e deve possedere i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità previste per il trasporto cadavere; t. Fossa: buca nei campi di inumazione destinata a ricevere un feretro, cassettina o urna. u. Frazione di anno: termine utilizzato in riferimento alla durata delle concessioni, in particolare in occasione del loro eventuale rinnovo, ed è da intendersi fino al compimento del 30° anno dalla sepoltura (Ex.: decesso avvenuto il 20.04.2000, concessione scaduta il 10.05.2012. Il calcolo dei 30 anni dovrà essere fatto dalla data del decesso, ovvero con scadenza 19.04.2030, e dovrà essere rinnovata la concessione per anni 17 e giorni 343). v. Giardino della rimembranza: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali sia stata prevista la dispersione; w. Inconsunti: sinonimo di resti mortali x. Inumazione: sepoltura del cadavere in terra; y. Lampada votiva: sistema di illuminazione in corrispondenza delle singole sepolture, messo a disposizione nei cimiteri dall’Amministrazione comunale, previo pagamento di un canone di allacciamento e annuale. z. Lapide: Lastra sepolcrale di granito o marmo, posta in corrispondenza dei loculi o cellette, con un'iscrizione funeraria o con i semplici dati anagrafici del defunto aa. Loculo o tomba: Vano murario destinato alla sepoltura dei resti di una persona (il cadavere, le ossa, le ceneri); un tempo era posto anche sotto il pavimento o nelle pareti delle chiese, mentre nei cimiteri moderni viene ricavato entro terra o nell’interno di tombe, cappelle funerarie o altri appositi locali fuori terra, e in questi casi i loculi sono disposti su più ordini sovrapposti lungo le pareti, separati mediante muri divisorî verticali e leggeri solai orizzontali. bb. Ministro del culto: è un soggetto che per competenza territoriale o per incarico affidatogli da una confessione religiosa o dai fedeli, compie determinati riti, solitamente si occupa delle anime dei fedeli e provvede alla diffusione di un messaggio religioso; egli dunque esercita un ufficio religioso. Nel diritto italiano il ministro di culto è disciplinato dalla legislazione unilaterale e dalle relative Intese. cc. Obitorio/Camera mortuaria: un obitorio (o anche camera mortuaria) è un edificio o una stanza, usato per contenere i cadaveri dei defunti prima che sia avvenuta la loro identificazione ed eventualmente prima che venga effettuata l'autopsia. dd. Ossario comune: un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione; ee. Parenti: La parentela è un vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (definizione dell'art. 74 del Codice civile italiano). Questo vincolo è costituito da legami biologici, sociali, culturali e giuridici. La parentela si dice diretta o in linea retta quando le persone discendono l'una dall'altra (per esempio: padre e figlio), si dice indiretta o in linea collaterale quando le persone non discendono l'una dall'altra, pur avendo un antenato in comune (per esempio: fratelli o cugini). Per parente è da intendersi anche il coniuge. 3 ff. Periodo di osservazione: periodo entro il quale alle salme deve essere prestata la necessaria vigilanza al fine di identificare eventuali segnali di vita. gg. Persona benemerita: soggetto che può essere autorizzata all’uso di una sepoltura privata, qualora abbia acquisito una delle benemerenze elencate nell’allegato n.3. hh. Responsabile del Servizio: figura professionale designata dal Dirigente per gestire e coordinare le attività dei Servizi cimiteriali e dell’Ufficio di Polizia Mortuaria; nel caso in cui gli sia stata attribuita la funzione di posizione organizzativa, può svolgere le funzioni dirigenziali che gli sono state specificamente assegnate. ii. Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione (disidratazione intensa dei tessuti per evaporazione molto rapida di liquidi), saponificazione (formazione di adipocera prodotto dalla combinazione dei grassi neutri dei tessuti con sali presenti nell'acqua o nel terriccio umido in cui si trova il cadavere), corificazione (trasformazione coriacea dei tegumenti che assumono l'aspetto del cuoio di nuova concia, mentre il cadavere non va incontro a putrefazione. Si verifica in casse di zinco ermeticamente chiuse) o macerazione (tessuti imbibiti di acqua), decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, ad anni 10 e 20; jj. Resti mortali ossei: esiti della completa scheletrizzazione del cadavere o dei resti mortali; kk. Salma: corpo umano rimasto privo di funzioni vitali prima dell'accertamento della morte; ll. Traslazione: trasferimento di un feretro, cassetta o urna da una sepoltura all'altra all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero; mm. Trasporto funebre: Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma o del cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, al luogo di conservazione o dispersione delle ceneri, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi e personale idonei. nn. Tumulazione: sepoltura del cadavere in loculo o tomba; oo. Ufficio Cimiteriale: è una struttura di supporto all’Ufficio di Polizia Mortuaria, la cui gestione può essere affidata a terzi tramite appalto, e che si occupa dell’organizzazione delle operazioni cimiteriali, della tenuta dei cimiteri e dell’attribuzione delle concessioni. L’Ufficio è collocato presso il Cimitero di Mirandola. pp. Ufficio di Polizia Mortuaria: l'ufficio che, nell’ambito delle proprie competenze funzionali, si occupa della gestione e controllo dei cimiteri comunali e svolge l'attività di rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, alla cremazione, alla dispersione e/o affido delle ceneri, di rilascio del passaporto mortuario, e autorizza il rilascio, la revoca e la rinuncia delle concessioni cimiteriali. qq. Urna cineraria: è un contenitore di materiale resistente ed infrangibile, anche biodegradabile se destinato all’inumazione, adatto a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione. 2 - COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE 1 - Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e la sua gestione, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, è esercitata attraverso le forme previste dalle norme e regolamenti nazionali e regionali in vigore. 2 - Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri e i servizi funebri: a. per i servizi amministrativi e il coordinamento del personale addetto al cimitero: l’Ufficio di Polizia Mortuaria e l’Ufficio cimiteriale; b. per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica e ambientale, per la manutenzione generale e straordinaria: l’Ufficio Tecnico comunale; c. per la vigilanza sanitaria: il competente servizio dell’AUSL; d. l’Ufficio di Stato Civile per le competenze a questo derivanti; e. il Servizio Interventi Economici relativamente ad autorizzazioni commerciali, licenze per agenzie d'affari, autorizzazioni noleggio con conducente; f. il Servizio Polizia Municipale, relativamente alla viabilità dei percorsi funebri e vigilanza su cimiteri, cortei e riti funebri; g. il Servizio Contratti per tutto quanto concerne la stipula e registrazione dei contratti di concessione cimiteriale; h. il Servizio Ragioneria per quanto concerne operazioni contabili, verifiche e controlli sugli insoluti, riscossioni coattive, elaborazione e trattamento delle note spese, dilazioni di 4 pagamento, secondo le procedure disciplinate dal vigente Regolamento generale delle entrate. 3 - Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle forme di cui al titolo V del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, o dal capitolato d'appalto in caso di concessione. 3 - RESPONSABILITÀ’ E TRASPARENZA 1 - Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, per lapidi o monumenti collocati senza le dovute misure precauzionali, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. 2 - Il Comune, quale titolare dei cimiteri, ha la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2043 del codice civile, cui deve far fronte attraverso un'opera di normale diligenza, controllo e vigilanza, fermo restando che la responsabilità oggettiva emerga in caso di dolo o colpa rispetto al verificarsi del danno ingiusto. Per i manufatti, lapidi, oggetti, composizioni floreali posti all'interno dei cimiteri e di proprietà dei privati, cui spetta anche la loro manutenzione, la responsabilità oggettiva di cui al citato articolo del codice civile fa capo ai privati proprietari. 3 - Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia rilevante penalmente. 4 - Se non diversamente previsto, chiunque richieda una prestazione di pertinenza del Servizio di Polizia Mortuaria, s’intende che agisca per conto e con il preventivo consenso di tutti gli aventi diritto e/o interessati. In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto finché non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato. 5 - Ogni qualvolta venga richiesta, da parte di un avente diritto, l'apertura di sepoltura, il suo uso od eventualmente interventi sui cadaveri o resti in essa contenuti, e l’operazione richieda di operare su manufatti di altra concessione, l'operazione verrà effettuata solo una volta che sia pervenuto all’Ufficio Cimiteriale l’autorizzazione scritta ad intervenire su tali manufatti da parte del concessionario. 6 - La gestione delle sepolture, delle concessioni e delle operazioni cimiteriali avviene tramite un apposito programma informatico, il cui utilizzo ed aggiornamento obbligatorio è a carico di tutti i Servizi coinvolti nella gestione dei cimiteri comunali. 7 - Sono a disposizione del pubblico nell’Ufficio di Polizia Mortuaria e presso l’Ufficio cimiteriale, o nei luoghi previsti da apposite disposizioni o concessioni in appalto: a. il registro di cui all’art.52, comma 2, del d.P.R. 285/1990; b. l’elenco delle salme tumulate ed inumate; c. l’elenco delle concessioni cimiteriali; d. l’elenco delle luci votive; e. il tariffario delle operazioni cimiteriali e delle concessioni; f. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico, ai sensi della legge n.241/1990. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri, la modulistica delle principali operazioni cimiteriali, il tariffario delle operazioni cimiteriali e delle concessioni e il presente Regolamento devono essere consultabili sul sito Internet del Comune. 8 - Durante lo svolgimento delle proprie mansioni il personale dell'Ufficio Polizia Mortuaria e dell’Ufficio Cimiteriale, o altro personale comunale incaricato di pubblico servizio, è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale, nonché ad esibire il cartellino di riconoscimento con le proprie generalità, garantendo in qualsiasi circostanza l'identificazione. 4 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI 1 - Il Comune di Mirandola, in ragione dei rilevanti oneri connessi alla realizzazione delle opere per costituire obitori e depositi di osservazione, in dipendenza anche delle modeste dimensioni demografiche, adempie in forma associata, tramite convenzione, all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dei servizi obitoriali e della medicina necroscopica e legale. 2 - L'ammissione nei depositi di osservazione o nell’obitorio può essere autorizzata: a. dal Dirigente del Servizio; 5 b. dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persone accidentate; c. dall’Autorità giudiziaria; d. dall’AUSL. 3 - In assenza di strutture idonee, il deposito di osservazione per il territorio del Comune di Mirandola viene individuato: a. nelle camere ardenti del presidio ospedaliero locale al fine di ridurre tempi e costi della verifica necroscopica; b. nella camera ardente del Centro Integrato Servizi Anziani di via D.Alighieri. La gestione, i costi e le procedure potranno essere oggetto di specifica convenzione. 4 - L'accesso ai depositi di osservazione ed alle camere ardenti è sottoposto al rispetto degli orari stabiliti per i singoli luoghi, la permanenza oltre tali orari da parte di parenti o visitatori, è vietata. Accesso e permanenza sono comunque vietati nei locali il cui ingresso è riservato ai medici necroscopi, o a personale appositamente incaricato per operazioni tecniche da effettuarsi sulla salma o sul cadavere. 5 – Non è consentito il deposito di feretri dopo il rito funebre all’interno dei depositi di osservazione e obitori elencati al comma n.3, se non previa autorizzazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera c. del presente articolo. 5 - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 - Se il decesso avviene in luogo di cura o presso un’abitazione privata, il periodo di osservazione deve essere osservato nel luogo del decesso. In detto periodo, della durata minima di 24 ore, la salma non potrà essere trasportata in altro luogo, sottoposta a trattamenti conservativi o refrigeranti ed avrà collocazione tale da rendere visibili ed avvertibili eventuali manifestazioni di vita, ad eccezione dei casi espressamente previsti da apposite disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali. 2 - Il trasporto di salme prima che sia trascorso il periodo di osservazione o dei cadaveri, con contenitore idoneo non sigillato può avvenire esclusivamente nei casi e con le destinazioni previste dall’art.12 del d.P.R. n.285/1990 e dall’art.10 della L.R. Emilia Romagna n.19/2004 e relative circolari e determinazioni interpretative ed applicative. 6 - PRECAUZIONI SANITARIE 1 - I controlli sull’idoneità dei feretri sono effettuati in base a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale dalla Legge regionale Emilia Romagna n.19/2004. 2 - Ai feretri può essere posto nella parte inferiore del cofano un materassino di materiale assorbente e biodegradabile, o controcassa in materiale biodegradabile, qualità che devono essere certificate dalla ditta costruttrice, per scongiurare la fuoriuscita di liquami, quando: a. la cassa è priva di controcassa zincata ed il trasporto avviene nei mesi da Maggio a Settembre compresi, oppure dopo 48 ore dal decesso, oppure quando la salma proviene da autopsie o riscontri diagnostici; b. quando il feretro deve essere tumulato in sepolture a disposizione verticale, ovvero con feretri sovrapposti, per cui eventuali perdite potrebbero danneggiare altre bare; in questo caso il Comune potrà disporre anche la collocazione di vaschette sotto il feretro, internamente od esternamente, atte a contenere liquidi fuoriusciti. 7 - TRASPORTO FUNEBRE 1 - È consentito l’impiego di mezzi per il trasporto funebre di qualsiasi impresa abilitata a questo fine, purché in possesso dei prescritti requisiti normativi in vigore. Per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica e di pubblico interesse, il servizio di trasporto funebre si intende liberalizzato. 2 - Il Comune garantisce, mediante le imprese autorizzate all’esercizio dei trasporti funebri, il trasporto delle salme rinvenute sui luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, o a disposizione dell’Autorità giudiziaria, dal luogo del decesso all’obitorio o deposito di osservazione. Qualora il decesso sia avvenuto in abitazione o luogo privato, se non vi avessero già provveduto i famigliari del deceduto, l’intervento delle imprese autorizzate dovrà essere richiesto dalle forze dell’ordine. 3 - Sono servizi istituzionali, ai sensi dell’art. 16, lett.b), del d.P.R. n. 285/1990, e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di: 6 a. indigenti: lo stato di indigenza deve essere dichiarato e comunicato dai Servizi sociali del Comune, in applicazione di quanto previsto dal d.L. n.201/2011; b. casi di disinteresse da parte dei familiari: perché sia dichiarato il disinteresse dei familiari occorre che nessuno dei famigliari viventi partecipi alle pratiche funerarie, si occupi anche in parte delle onoranze funebri, non richieda di assistere alla cerimonia funebre e non partecipi alle procedure testamentarie, nel qual caso il Comune può attivare le procedure per la riscossione coatta dei corrispettivi; c. salme o cadaveri provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione; l’inadeguatezza dell’abitazione deve essere attestata dall’AUSL; d. salme o cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità; e. cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca; f. parti anatomiche riconoscibili; g. cadaveri di persone decedute sul territorio comunale quando, trascorsi 20 giorni dal decesso, nessun famigliare abbia presentato domanda di diversa destinazione. 4 - Nei casi di cui ai punti a, b, d, g, del comma precedente, l'ufficio provvederà in forma gratuita nelle seguenti modalità: a. consegna del feretro, nel modello più semplice in dotazione e, nel caso di inumazione, senza zinco; b. vestizione; c. disbrigo pratiche; d. trasporto con carro dal deposito di osservazione al cimitero comunale, con eventuale sosta presso un luogo di culto; e. fornitura e posa di croce o stiletto in legno con l’indicazione delle generalità del deceduto sulla sepoltura; f. per le persone residenti o domiciliate nel Comune possono essere previsti avvisi funebri da affiggere nel territorio comunale; il loro numero e collocazione è stabilito dai Servizi Sociali del Comune. Il provvedimento del Dirigente, acquisita se necessaria la comunicazione dell'Ufficio Servizi Sociali, potrà avvenire, per ovvi motivi igienico-sanitari, anche a sepoltura avvenuta. 5 - Qualora il deceduto per il quale si provvede al trasporto gratuito avesse in vita acquisito il diritto di sepoltura in loculo o tomba, purché nel territorio comunale, il Comune provvederà allo smontaggio della lapide, all'apertura della tomba, alla tumulazione in sostituzione dell’inumazione ed infine all’iscrizione sulla lapide stessa delle generalità del defunto. 6 – La Giunta Comunale può disporre inoltre l'assunzione delle spese funerarie, o parte di esse, relativamente alle onoranze funebri, per persone residenti o di origine locale, particolarmente distintesi in vita e ritenute degne di particolare commemorazione. 7 - Per il trasporto delle urne cinerarie e di ossa umane all'interno di specifici contenitori, di feti e prodotti della gestazione, di prodotti del concepimento, nati morti, resti anatomici riconoscibili, non è obbligatorio utilizzare carro funebre in possesso delle caratteristiche previste dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, e il trasporto può essere effettuato da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione amministrativa, che dovrà comunque tener conto delle seguenti prescrizioni: a. utilizzo per il trasporto di un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo ed in condizione di sicurezza per i contenitori; b. il percorso e le modalità del trasporto dovranno garantire la massima celerità e soste limitate a funzioni religiose o civili. 8 - Il Comune garantisce mediante affidamento a terzi i servizi e il trasporto: a. delle salme rinvenute di cui al precedente comma 2. b. di quanto descritto ai precedenti commi 3 e 7, se non richiesto dai famigliari. 9 - Di norma i trasporti di salme, cadaveri e resti mortali vengono eseguiti con l'uso di auto funebri che devono rimanere a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri o all’ara cineraria. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato con altri veicoli. 8 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE 7 1 - Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre1, con particolare riguardo a: a. orari di svolgimento dei servizi; b. disciplina degli orari degli arrivi presso i cimiteri comunali; c. luoghi per la sosta di auto funebri in transito; 2 - Non possono essere svolti trasporti funebri: a. nei giorni festivi; nel caso di due o più festività consecutive, i trasporti avverranno di norma nelle ore antimeridiane della seconda giornata, in altro giorno se la seconda coincide con le festività del 25 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 15 Agosto, 16 maggio festa del Patrono; b. nelle ore notturne, fino ad un’ora dopo l’alba e oltre un’ora precedente il tramonto. 3 - Sono ammessi in tutti i giorni e in tutti gli orari i trasporti di salme di persone accidentate o rinvenute nel territorio, ignote da sottoporre a riconoscimento, destinate a deposito di osservazione od obitorio, nonché per le salme di persone decedute senza assistenza medica o in abitazioni inidonee all'osservazione, decedute durante il trasporto in ospedale, in ogni altro caso in cui sia richiesta quale destinazione il deposito di osservazione o obitorio e per trasferimenti di salme in Comuni diversi da Mirandola. 4 - Durante lo svolgimento dei trasporti il carro funebre ha facoltà di sostare, anche in deroga ai vincoli posti nelle aree pedonali e divieti, dinnanzi a luoghi di culto o di commemorazione, purché da ciò non derivi intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale. 5 - L'autista del carro è tenuto a seguire tragitti ed ad attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino al massimo il pericolo ed intralcio, nonché la frammentazione del corteo delle macchine al seguito. Qualora non sia possibile il tragitto su percorsi alternativi, i mezzi adibiti alla consegna dei feretri ed i cortei funebri possono transitare nelle zone a traffico limitato. 6 - L'incaricato del servizio di trasporto funebre deve trovarsi sul luogo di prelievo della salma o del cadavere almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per la partenza, che dovrà essere tassativamente rispettato. 7 - Nel territorio comunale è possibile la formazione di cortei funebri a piedi, durante la cerimonia, secondo quanto disciplinato dall’allegato n.5 al presente Regolamento, previa autorizzazione rilasciata, unitamente al permesso di trasporto, dall'ufficio Polizia Mortuaria. 8 - Per i cadaveri in transito nel territorio le soste autorizzate possono essere: a. presso l'abitazione di residenza o di domicilio del defunto; 1 Provvedimento del Sindaco in data 5/06/2014, prot.18094, in merito agli orari dei trasporti funebri sul territorio comunale: nel Comune di Mirandola i trasporti di cadavere per i funerali hanno luogo secondo i seguenti giorni ed orari: a. sono ammessi in tutti i giorni e in tutti gli orari i trasporti di salme di persone accidentate o rinvenute nel territorio, ignote da sottoporre a riconoscimento, destinate a deposito di osservazione od obitorio, nonché per le salme di persone decedute senza assistenza medica o in abitazioni inidonee all'osservazione, decedute durante il trasporto in ospedale, in ogni altro caso in cui sia richiesta quale destinazione il deposito di osservazione o obitorio e per trasferimenti di salme in Comuni diversi da Mirandola. b. dalle ore 8.30 alle ore 11, con arrivo alla sepoltura nei cimiteri di Mirandola entro le ore 11,30 per tutti i giorni feriali. c. alle ore 14 alle ore 16, con arrivo alla sepoltura nei cimiteri di Mirandola entro le ore 16.30 per tutti i giorni feriali nel periodo dell’ora solare. d. dalle ore 15 alle ore 17, con arrivo alla sepoltura nei cimiteri di Mirandola entro le ore 17.30 per tutti i giorni feriali nel periodo dell’ora legale. e. dalle ore 9.30 alle ore 11, con arrivo alla sepoltura nei cimiteri di Mirandola entro le ore 11.30 per i giorni festivi di cui al seguente punto f. f. nei giorni festivi sono esclusi trasporti funebri, ad eccezione di quelli previsti al punto a. del presente articolo; nel caso di due o più festività consecutive, i trasporti avverranno di norma nelle ore antimeridiane della seconda giornata, in altro giorno se la seconda coincide con le festività del 25 Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 15 Agosto, 16 maggio festa del Patrono. Per casi eccezionali e solo temporaneamente, gli orari di cui al punto b) precedente potranno essere modificati con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio di Polizia mortuaria. Per i cadaveri in transito nel territorio comunale, ovunque siano partiti, le soste autorizzate sono: a. presso l'abitazione di residenza o domicilio del defunto; b. presso tutti i luoghi di culto; c. presso le Camere Ardenti ospedaliere e del CISA. 8 b. presso tutti i luoghi di culto; c. presso le camere ardenti, obitori o luoghi di osservazione. Sono vietate ulteriori soste nelle camere ardenti, obitori o luoghi di osservazione presenti sul territorio comunale una volta effettuato il rito funebre. 9 - È fatto divieto di fissare date, orari e modalità di cerimonie funebri, sia da parte di privati che da parte di agenzie, senza prima avere contattato ed avuto il necessario consenso dell’Ufficio cimiteriale o dall’Ufficio di Polizia Mortuaria. 10 - Per il trasporto di cadaveri la cui completa scheletrizzazione non sia stata accertata come completa, deve essere utilizzato un feretro con caratteristiche idonee, in particolare sotto l’aspetto della sua tenuta, o con le caratteristiche indicate dal Servizio di Igiene Pubblica, fermo restando in questo caso l'obbligo dell'uso di mezzi idonei. 11 - Eccezioni alle disposizioni di questo articolo e quelle in sua applicazione dal Sindaco, sono possibili nelle forme e modalità previste dall’art.54, c.4, del d.Lgs. n.267/2000. 9 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO 1 - Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di agenzia onoranze funebri, occorre che dimostrino di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari, secondo la normativa vigente. 2 - Il rilascio delle autorizzazioni non è assoggettato al vincolo numerico dell'organico previsto dal vigente Regolamento comunale per noleggio con conducente, purché limitato alla destinazione specifica di carro funebre. 3 - Costituisce condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione all’attività di trasporto funebre, l’utilizzo nella denominazione o nella ragione sociale dell’impresa di riferimenti diretti al Comune di Mirandola, alla Città di o della Mirandola, ad Enti pubblici statali o locali, ed ai loro stemmi. 4 - L'esercizio del trasporto funebre a pagamento, può essere effettuato anche con mezzi che si trovino nella disponibilità dell'impresa in forza di un contratto di leasing, purché in regola con i requisiti richiesti per i carri funebri. 5 - All'interno del carro funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali da parte del servizio Igiene Pubblica. 6 - La negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre può svolgersi unicamente nella sede autorizzata ed è assolutamente vietata all'interno e nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie o assistenziali per anziani, depositi di osservazione, obitori, uffici pubblici. E’ inoltre vietato, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. 7 - Le autorizzazioni ai trasporti funebri di cadaveri autorizzati dal Comune nel territorio e per fuori Comune, non sono soggetti alla corresponsione di alcun diritto o tariffa. 10 - CONTROLLI SUI TRASPORTI 1 - L'Amministrazione comunale esercita, tramite i propri addetti, il controllo di carattere amministrativo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale. 2 - Qualora gli addetti ai controlli od altre autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o altri regolamenti e leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni, dovranno segnalare immediatamente agli organi competenti le irregolarità accertate. 3 – Con disposizione del Dirigente responsabile, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di 30 giorni, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art.39, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali 4 - La sospensione temporanea ripetuta per due volte determina la revoca dell'autorizzazione al trasporto funebre. 11 - DISCIPLINA DEGLI ARRIVI PRESSO I CIMITERI CITTADINI 9 1 - Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel cimitero indicato. 2 - Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini, l’Ufficio cimiteriale gestisce gli orari di partenza e di arrivo dei cadaveri, resti e ceneri presso i cimiteri comunali in modo da garantire una equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali e, se possibile, la sepoltura del feretro nella stessa giornata del trasporto. 3 – I cadaveri che pervengono con oltre 30 minuti di ritardo dopo l'orario previsto, potranno essere ugualmente tumulati o inumati, ma per questa operazione verrà contestata al soggetto responsabile del trasporto una sanzione, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente comprovati. 4 - Per i cadaveri destinati alla partenza nel territorio e/o in arrivo nei cimiteri comunali, l'impresa incaricata dell'organizzazione del funerale o un familiare, prenotano l'orario di partenza e/o arrivo attraverso istanza rivolta all'Ufficio Polizia Mortuaria. L'orario assegnato deve essere confermato entro 30 minuti successivi da fax, e-mail o istanza scritta consegnata a mano da parte dell'incaricato all'organizzazione del funerale, contente: a. dati anagrafici del defunto; b. data, ora e luogo del decesso; c. forma di sepoltura prescelta; d. data e ora della partenza; e. il percorso del funerale, l'ora precisa delle eventuali soste e di arrivo al cimitero, l’eventuale svolgimento del corteo a piedi, che saranno vincolanti per l'incaricato del trasporto funebre. 5 - Qualora la tomba di destinazione sia a regime familiare e comunque a più posti complessivi e, in ogni caso, quando si debba provvedere ad estumulazioni o traslazioni al suo interno, la richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Cimiteriale almeno 36 ore prima rispetto all'orario fissato per la sepoltura. Nel caso di complessità o tempi prolungati per creare la disponibilità nella tomba, così come per l'inumazione in caso di forte maltempo, il cadavere potrà essere provvisoriamente tumulato in altra sepoltura o presso la camera mortuaria del cimitero. . 12 - CORTEI FUNEBRI 1 - Nel territorio comunale è possibile la formazione di cortei funebri, anche a piedi, durante la cerimonia per le esequie. 2 - La comunicazione del percorso e delle soste del corteo funebre, e le modalità con cui questo verrà svolto, deve essere comunicato all’Ufficio di Polizia Mortuaria dall’Agenzia di onoranze funebri incaricata del trasporto o da un famigliare del defunto, non oltre le 24 ore dall’inizio del trasporto. 3 - Il corteo funebre può essere scortato da agenti della Polizia Municipale, da altro Corpo preposto alla sicurezza stradale o da altro soggetto appositamente incaricato, qualora la scorta fosse ritenuta necessaria al fine di garantire l’incolumità pubblica e la corretta circolazione stradale. 4 – L’Ufficio di Polizia Mortuaria comunica, appena possibile, al comando della Polizia Municipale, orari e modalità del trasporto funebre, comprensivo delle eventuali soste, per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza al corteo nelle modalità ritenute congrue. Nel caso in cui il Comando decidesse sulla necessità della presenza della scorta, potrà comunicare tale decisione all’incaricato del trasporto entro l’ora precedente l’inizio del trasporto stesso. 5 - I ministri di culto che intervengono all'accompagnamento funebre, si devono conformare alle disposizioni dell’Amministrazione comunale relative allo svolgimento dei funerali. 13 - CIMITERI 1 - Il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri: - Cividale; - Gavello; - Mirandola; - Mortizzuolo; - Quarantoli; - San Giacomo Roncole; - San Martino Spino; - Tramuschio. 10 1 - In ciascuno dei cimiteri suddetti deve esistere almeno un reparto destinato all’inumazione, alla dispersione delle ceneri, un ossario comune e un cinerario comune. L’ossario e il cinerario possono essere anche riuniti in un’unica struttura. È vietato il seppellimento dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa e delle ceneri, in luogo diverso dai cimiteri prima elencati, se non diversamente indicato dal presente Regolamento. Non sono autorizzate costruzioni private atte alla sepoltura di cadaveri resti mortali, resti ossei o ceneri all'interno dei cimiteri comunali. Costruzione di cappelle private atte alla sepoltura di cadaveri, resti mortali e resti ossei all’esterno dei cimiteri comunali sono autorizzate ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti. 2 - L'ordine e la vigilanza nei cimiteri spetta al Sindaco tramite il personale dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, ovvero ad altre persone od in altre forme riconosciute idonee e legittime ai sensi di legge. 3 - Le operazioni di Polizia Mortuaria condotte all’interno dei cimiteri sono di competenza esclusiva del Comune, che vi provvede in forma diretta od appaltata. Dette operazioni potranno essere gestite nelle forme previste dalla legge rimanendo in capo al Comune la gestione amministrativa, la disciplina delle concessioni e delle operazioni cimiteriali, nonché la progettazione e costruzione di opere cimiteriali. 4 - All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, che dovranno essere individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali, resti ossei e delle ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico e a comunità straniere. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e per tipi di sepoltura di maggiore durata rispetto a quelle comuni, sono a carico della comunità richiedente. Reparti speciali o plessi cimiteriali ad uso specifico possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o di eventi straordinari. 5 - Le parti anatomiche riconoscibili e i feti con età di gestazione superiore alle 16 settimane, possono essere inumati in campo predestinato, salvo specifica richiesta avanzata dagli interessati, i genitori nel caso dei feti, tendente ad ottenerne il seppellimento mediante tumulazione in tomba privata già esistente, o in celletta di nuova concessione, alle stesse condizioni dei resti. Specifica richiesta può essere avanzata dai genitori anche in presenza di prodotti del concepimento di presunta età gestazionale inferiore alle 16 settimane. 6 - È vietata la sepoltura in cimitero di parti anatomiche non riconoscibili, che dovranno essere eliminati mediante termocombustione. 7 - Nei cimiteri devono essere ricevuti cadaveri, resti e ceneri, secondo le disposizioni di cui all’art.50 del d.P.R. n.285/1990: a. persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b. persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza anagrafica; c. persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune, in quanto famigliari o conviventi del concessionario, o aventi acquisito particolari benemerenze verso di esso; le persone conviventi o che hanno acquisito particolari benemerenze potranno essere sepolte previa verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio di Polizia Mortuaria; d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di Mirandola o aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune. e. persone nate nel Comune o con coniuge o parenti fino al 2° grado residenti nel Comune alla data del decesso, o già sepolte in un cimitero comunale. f. ceneri di chiunque se destinate all’inumazione o alla dispersione nel cimitero. I concessionari non possono cedere in alcun caso il diritto d'uso di una sepoltura. 8 - I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, e l'apertura dei cancelli è regolata meccanicamente mediante dispositivi a funzionamento automatico. Gli orari di apertura dei cimiteri vengono stabiliti dal Sindaco2. 2 Provvedimento del Sindaco in data 26/08/2015, prot.27462, in merito agli orari di apertura dei cimiteri comunali. 2. I cimiteri comunali sono aperti tutti i giorni nei seguenti orari: a. dal 7 novembre al 31 marzo – dalle 7:30 alle 17:00 b. dal 1 aprile al 6 novembre – dalle 7:30 alle 19:30 11 Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può adottare ulteriori ampliamenti di orario nel periodo coincidente con la ricorrenza dei defunti, o in caso di eventi particolari. 9 - Dal 29 ottobre al 6 novembre di ogni anno è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale da costruzione in tutti i cimiteri comunali. Le imprese edilizie e i marmisti entro tale periodo debbono aver provveduto alla sospensione di tutte le costruzioni non ultimate, alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del responsabile del Servizio Lavori pubblici. 10 - È’ consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe nei campi di inumazione fiori recisi o coltivare fiori ed arbusti, purché questi non superino i 120 cm. di altezza e, a lato, l'ingombro della sepoltura; in caso contrario dovranno essere ridimensionati a cura dei familiari del defunto ed in mancanza, vi provvederanno gli addetti cimiteriali, sollevati comunque da ogni responsabilità circa l'operato e con eventuale addebito ai famigliari. 11 - E’ consentito inoltre deporre fiori recisi nei contenitori predisposi, candele senza fiamma e piccoli oggetti commemorativi nelle lapidi poste davanti ai loculi. Altri materiali, quali vasi non predisposti e fissati al momento della collocazione della lapide, composizioni floreali e qualunque oggetto che possa costituire un pericolo per l’incolumità pubblica, anche se collocato negli spazi destinati al passaggio e sui marciapiedi, potranno essere spostati a discrezione dal personale cimiteriale, presso i contenitori del materiale da rifiuto, ed essere eliminati dopo 7 giorni dal loro deposito, e potranno essere applicate le sanzioni previste all’art.39 dal presente Regolamento. Dei danni arrecati a persone o a cose dovuti alla contravvenzione delle norme del presente comma, saranno ritenuti responsabili i familiari del defunto ed immediatamente denunciati o sanzionati. 12 - Le confezioni floreali che accompagnano il funerale possono sostare nei pressi della sepoltura per 7 giorni, trascorsi i quali il personale addetto al cimitero può rimuoverle ed eliminarle come materiale di rifiuto. Tale materiale può essere rimosso prima del periodo previsto qualora fosse causa di esalazioni maleodoranti o nel caso le composizioni floreali risultassero appassite. 13 - A disposizione dei visitatori sono collocati presso ogni cimitero rubinetti cui è possibile attingere l'acqua per il mantenimento dei fiori recisi e ceste ove collocare i fiori secchi ed i materiali di rifiuto. Durante i mesi invernali, l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa al fine di prevenire rotture nelle condutture dovute al gelo. 14 - Al fine di riparare dal sole e dalle intemperie le lapidi collocate nelle arcate, è consentito, previa comunicazione al Servizio Lavori Pubblici e con costi a totale carico dei richiedenti, porre tende solari tra le colonne delimitanti le arcate stesse. Le caratteristiche tecniche di tali tende sono definite nell’allegato n.6. 15 - A discrezione del Servizio Lavori Pubblici, compatibilmente con l'estetica e la struttura del plesso cimiteriale, potranno essere autorizzati altri elementi architettonici o manufatti atti a prevenire l'irradiamento solare, con acquisto e installazione a carico dei richiedenti. 14 - LAPIDI 1 - É fatto obbligo a tutti i concessionari di provvedere, sulla tomba in cui è stato tumulato un cadavere, resti o ceneri, entro 90 giorni, al montaggio di lapide o all’apposizione di un cartello plastificato, su cui dovrà essere riportato con caratteri in caratteri italiani, chiari e leggibili, il nome, cognome, data di morte dei defunti tumulati. 2 - É compito della ditta fornitrice della lapide assicurare al momento del montaggio il rispetto delle norme vigenti, le disposizioni del Sindaco e del Servizio Lavori Pubblici. Non è consentito apporre un’unica lapide su 3 o più loculi o cellette contigui. 3 - I lavori di installazione delle lapidi e monumenti dovranno avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura del cimitero. I familiari e le ditte fornitrici dovranno assicurare il controllo periodico sullo stati di manutenzione delle lapidi e della loro stabilità. Le ditte ed, in secondo luogo, i familiari incaricanti, sono ritenuti responsabili di danni verificatisi a persone o cose causati da incidenti dovuti a noncuranza o a fissaggi male eseguiti. Le ditte sono inoltre tenute ad effettuare i lavori di montaggio e smontaggio tramite loro strumentazione, avendo cura di non creare disagio ai visitatori, di non occupare aree di servizio con ponteggi o materiale e di non provocare danni alle murature e lapidi vicine, di non disturbare eventuali cerimonie in corso. 4 - Sui piani antistanti i loculi, ove esistano le lapidi incassate nell'apertura del loculo, è consentito collocare una lastra di marmo con colorazione uguale alla lapide, su cui depositare fiori e piantine, 12 purché le dimensioni di detta lastra non superino l'incavo e solo per il piano sottostante del vano stesso. Qualora il loculo non fosse incassato, ciò non è consentito. 5 - Le lapidi non corrispondenti alle norme sopra elencate saranno fatte smontare, con oneri a carico del concessionario. 6 - E’ fatto divieto alle ditte che eseguono manufatti in marmo e lapidi in genere, di apporre sulla propria produzione materiale pubblicitario in genere, pena la rimozione, previa diffida, del manufatto stesso da parte del Comune con addebito dei costi alla ditta interessata; targhette di piccole dimensioni applicate sulla lapide o copri fossa con l’indicazione del nome del produrre della lapide e dell’indirizzo della sede, non sono da considerarsi materiale pubblicitario. 7 - Le lapidi dovranno esse di marmo o granito, i copri fossa di marmo, granito o pietra. E’ fatto obbligo alla ditta esecutrice del lavoro di marmista di predisporre ed installare il manufatto avendo cura di salvaguardare l'impianto dell'illuminazione votiva provvedendo al collegamento sino al portalampada e senza danneggiare cavi, fusibili ed altri accessori. Qualora, al momento del collegamento alla rete la lampada non sia funzionante per danni provocati dal marmista, questi sarà tenuto allo smontaggio immediato della lapide e ripristino della funzionalità, senza spese nè per il Comune nè per la famiglia commissionante. 8 - Nei reparti esistenti o in quelli di futura edificazione l’Ufficio di Polizia Mortuaria può indicare che nelle singole arcate o settori siano installate lapidi di uno dei seguenti colori, senza obbligo per il concessionario: a. Nero Africa b. Rosa Limbara c. Rosso Capao Bonito d. Rosso Balmoral a grana fine 9 - Nelle arcate o settori di nuova costruzione, qualora fosse previsto nel capitolato la collocazione anche delle lapidi, queste dovranno essere considerate come facenti parte della sepoltura e il concessionario non potrà sostituirle, se non in caso di rottura con lapide di materiale e colorazione identica. Il costo sostenuto dall’Amministrazione per tali lapidi dovrà essere compreso nel prezzo della concessione. 10 - In ogni fossa, a carico del comune, viene apposta una croce in legno o stiletto, opportunamente trattato per resistere alle intemperie, recante la targhetta metallica con incise le generalità del defunto e la data di morte. 11 – Le misure e caratteristiche di lapidi e copri fossa da apporre sulle sepolture sono riportate nell’allegato n.6. 12 – Lapidi e copri fossa con ingombri o altezze superiori a quelli stabiliti, piante ed arbusti che sporgono oltre la dimensioni della base e per oltre cm. 120,0 di altezza, verranno rimosse, con addebito delle spese a carico dei familiari, previa diffida sulla sepoltura. Spetta a questi ultimi inoltre il mantenimento in stato decoroso e curato della lapide stessa, con sostituzione delle parti danneggiate e cura degli arbusti piantumati. 13 - La terra in eccedenza ed il materiale non utilizzato dovrà essere trasferito dalla ditta esecutrice al luogo destinato dal servizio di sorveglianza. Analogamente, dovrà essere riassettata e risistemata la terra circostante, se smossa o in caso di avvallamenti. 14 - Non è consentita l’installazione di copri fossa o altri manufatti, ad eccezione di croci o stiletti in legno, su fosse in cui sia avvenuta la sepoltura di resti a seguito di esumazioni o estumulazioni ordinarie. 15 - Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio monumenti, lapidi e copri fossa pericolosi per i visitatori, indecorosi o la cui manutenzione difetti a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo con cui vennero collocate. I provvedimenti di rimozione, se non di massima urgenza, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pubblicati all'ingresso del cimitero e sull’Albo pretorio del Comune per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. 15 - DISCIPLINA PER L'INGRESSO AI CIMITERI 1 - Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi. È ammesso l'ingresso di: a. mezzi atti a garantire la mobilità a persone disabili; b. biciclette condotte a mano; c. vetture o mezzi per carico e scarico di materiale, che si assumeranno le responsabilità relative ad eventuali danni provocati; 2 - È vietato l'ingresso: 13 a. agli animali; b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il luogo di commemorazione; c. ai fanciulli di età inferiore ad anni dieci quando non siano accompagnati da adulti; d. ai mendicanti. 3 - All’interno dei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare: a. fumare e tenere contegno chiassoso; b. entrare con veicoli non adibiti a carico e/o scarico di materiali necessari a lavori all’interno dei cimiteri; c. introdurre oggetti irriverenti; d. rimuovere da tombe altrui fiori, oggetti o ornamenti; e. gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dai contenitori ed accumulare neve sui tumuli; f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, oggetti pubblicitari; h. eseguire lavori o iscrizioni su tombe senza la preventiva autorizzazione dei proprietari; i. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o manifestazione commemorative; j. assistere da vicino ad esumazioni, estumulazioni o traslazioni da parte di persone non autorizzate o che non siano parenti del defunto; k. qualsiasi attività commerciale a scopo di lucro, il posizionamento di distributori automatici, pannelli e cartelli pubblicitari ed il commercio da parte di ambulanti; l. gettare acqua se non nei punti a ciò destinati; m. effettuare fotografie o filmati, se non preventivamente autorizzati dal Servizio di Polizia Mortuaria; n. a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze funebri trattenersi negli uffici e negli spazi cimiteriali, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative al proprio servizio. 4 - E’ vietata, se non debitamente autorizzata dagli organi competenti, ogni attività commerciale o d’impresa nelle aree di rispetto dei cimiteri comunali di cui all’art.57 del d.P.R. n.285/1990 5 - Le celebrazioni di riti funebri all'interno del cimitero, qualora possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico, dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria. 16 - RECUPERO MATERIALI 1 - I materiali e le opere installate sui loculi alla scadenza delle concessioni o al momento dell’esumazione, dovranno essere smontate e smaltite a carico del concessionario o del parente del cadavere inumato, qualora ciò non venisse fatto, al momento dell’esecuzione dell’estumulazione o dell’esumazione, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri o provvederne allo smaltimento. 2 - Saranno consegnati agli eredi qualsiasi oggetto o monile recuperato al momento della esumazione/estumulazione del cadavere, per cui gli interessati potranno presenziare all’operazione. Le procedure di cui al presente comma non si applicano nel caso di disinteresse dei familiari. Per coloro i quali non intendono assistere alla esumazione/estumulazione, ma sono interessati alla consegna degli oggetti di cui al precedente comma, dovranno avanzare preventivamente richiesta specifica all'ufficio Polizia Mortuaria o all’Ufficio cimiteriale; non verranno pertanto accolti reclami o richieste giunti dopo l'esecuzione del lavoro. 17 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE CIMITERIALE 1 - Il personale cimiteriale, sia dipendente comunale che in forza a ditta concessionaria, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri. Altresì il personale è tenuto: a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b. ad indossare l'abbigliamento fornito e, ove non sia possibile, vestiario dignitoso e consono al luogo; c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza; d. a trasmettere celermente agli uffici amministrativi le segnalazioni raccolte dai visitatori; 14 e. ad osservare scrupolosamente le indicazioni fornite nel piano della sicurezza, ad indossare abbigliamento e dispositivi antiinfortunistici, a curarne la pulizia e disinfezione; f. a non rapportarsi con i dipendenti o i titolari di imprese di onoranze funebri in atteggiamenti confidenziali ed inopportuni; g. a vigilare sull’osservanza del divieto a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze funebri di trattenersi negli uffici e negli spazi cimiteriali, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative al proprio servizio (art.15, comma 3, lett.n). Al personale è severamente vietato: f. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di servizio che fuori orario; g. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; h. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri o ai servizi funebri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; i. esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro; j. trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri; k. bere alcolici o fumare all'interno dei cimiteri. 2 - Salvo il fatto che non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui sopra costituiranno violazioni disciplinari per il personale comunale, violazione delle norme del capitolato per gli addetti di ditta concessionaria. 18 - CREMAZIONE 1 - La pratica funeraria della cremazione viene esercitata: a. per i cittadini italiani sulla base delle normative in vigore; b. per i cittadini stranieri sulla base delle norme che regolano la cremazione nello stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste per il diritto internazionale privato. Dovrà pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. 2 – Le ceneri possono essere conservate in urna o disperse. L’urna contenente le ceneri, opportunamente sigillata e recante i dati anagrafici del defunto, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e può essere: a. tumulata in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro; b. inumata in apposita area cimiteriale; la durata dell’inumazione è prevista in 10 anni: i) le fosse per l’inumazione delle urne cinerarie devono avere la dimensione di cm. 40 x cm.40 e tra loro separate da uno spazio di cm. 50 su ogni lato; è d’obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l’urna e il piano di campagna del campo; ii) ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo in materiale resistente agli agenti atmosferici con indicazione del nome, cognome e della data di morte del defunto; iii) l’urna cineraria destinata all’inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione; c. consegnata al soggetto affidatario per la conservazione presso il proprio domicilio. d. dispersa: i) gratuitamente nel cinerario comune; ii) in apposito campo all’interno del cimitero; iii) in natura. E’ espressamente vietata ogni altra collocazione dell’urna o dalle ceneri diversa da quelle precedentemente esposte, in particolare la collocazione di urne in fosse destinate all’inumazione di cadaveri o in cui vi sia già un cadavere inumato, o ricavare nicchie in lapidi o copri tomba su fosse. 3 - Il Comune vigila attraverso il personale incaricato e può effettuare controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e modalità di conservazione delle ceneri nel luogo indicato al momento delle relative autorizzazioni, o sul luogo e modalità di dispersione delle ceneri, quando queste debbano essere disperse nel territorio comunale. 4 – In caso di irreperibilità o disinteresse dei famigliari, il Comune può autorizzare la cremazione dei resti mortali a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, previa pubblicazione di uno 15 specifico avviso all’Albo pretorio comunale per una durata di giorni 30. Le ceneri derivanti da tali cremazioni, se non diversamente indicato dai famigliari comparsi a seguito della cremazione stessa, andranno collocate nel cinerario comune. 19 – AFFIDO DELLE CENERI 1 - La domanda per l’affido personale delle ceneri è indirizzata al Comune di Mirandola, qualora si individui nel territorio di questo Comune il luogo di conservazione delle ceneri. La volontà per la conservazione delle ceneri tramite affido, in mancanza di atto testamentario del defunto, deve essere espressa dai famigliari con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, tale volontà deve essere espressa anche con specifico riferimento all’affidatario. Soggetto affidatario dell’urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare tale volontà. L’affido personale può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni. I contenuti della richiesta di affido e della relativa autorizzazione, sono elencati nell’allegato n.1 2 - Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo quanto diversamente indicato nella richiesta di affidamento. La variazione di residenza all’interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell’urna cineraria, che dovrà essere corrispondentemente variato. Il trasferimento dell’urna in un domicilio che non corrisponde alla residenza, necessita di apposita comunicazione, entro la data di trasferimento, all’Ufficio di Polizia Mortuaria. L’urna deve essere conservata in un luogo chiuso e riparato che ne garantisca dai rischi di profanazione o igienico sanitari. Il trasferimento dell’urna in altro Comune necessita del rilascio di una nuova autorizzazione da parte del Comune di destinazione. 20 – DISPERSIONE DELLE CENERI 1 - La volontà per la conservazione delle ceneri tramite affido, in mancanza di atto testamentario del defunto, deve essere espressa dai famigliari con le modalità previste dalla normativa regionale in materia. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere l’indicazione: a. del soggetto richiedente avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge; b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c. se la dispersione è prevista nel Comune di Mirandola, del luogo tra quelli consentiti dalla vigente normativa, dove le ceneri saranno disperse ai sensi dell’articolo n. 11 della Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004; La richiesta deve essere inoltre corredata da una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; 2 – La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune di decesso, mentre la possibilità di disperdere le ceneri in un determinato luogo dovrà essere autorizzata dal Comune in cui il luogo si trova o dal Comune prospiciente i luoghi in natura dove dovranno essere disperse. La dispersione delle ceneri può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei derivanti da esumazioni o estumulazioni. L’autorizzazione alla dispersione dovrà indicare: a. la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell’eventuale volontà espressa del defunto in tal senso o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati dal richiamato comma 2 dell’articolo n. 11 della L.R. n.19/2004 e nell’ordine riportato dallo stesso; b. il comune dove avverrà la dispersione e/o la dispersione in natura, indicando se possibile anche in modo generico il luogo (mare, fiume, lago, ecc.); c. se la dispersione dovrà avvenire nel Comune di Mirandola, l’autorizzazione alla dispersione nel luogo indicato. 3 - Nel Comune di Mirandola è consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, ad una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni. Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via. 16 4 - Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. 5 - Dell’avvenuta dispersione nel Comune di Mirandola, dovrà esserne data informazione all’Ufficio di Polizia Mortuaria con le seguenti modalità: a. nel caso di dispersione nei cimiteri comunali, tramite apposito verbale compilato dall’Ufficio cimiteriale; b. nel caso di dispersione al di fuori delle aree cimiteriali, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di chi ha effettuato materialmente la dispersione. 6 – L’esecuzione della dispersione delle ceneri non può essere oggetto del pagamento di corrispettivi né diretti ne indiretti, e deve essere svolta a titolo gratuito sia da soggetti pubblici che privati. 21 - INUMAZIONE 1 - Le sepolture per inumazione sono da considerarsi, ai fini del Regolamento, tutte comuni non essendo concesse aree per sepolture private. La durata dell’inumazione è di anni 10 dal giorno del seppellimento e viene richiesto il pagamento di un corrispettivo composto da: a. al momento dell’inumazione: i) spesa per l'operazione materiale di interramento; ii) quota fissa quale contributo alle spese generali di manutenzione cimiteriale; b. al momento dell’esumazione: i) spesa per l'operazione materiale di esumazione; ii) eventuali spese per la nuova collocazione dei resti; iii) spesa per smaltimento rifiuti. 2 - I campi di inumazione dei cimiteri sono divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità, se non ed esclusivamente nell'interesse della sistemazione cimiteriale a discrezione del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. 3 - Per calare nella fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza; l'operazione verrà fatta con corde, a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà riempita subito a mano o con mezzo meccanico; in questa fase può essere collocata nella fossa una parte di sabbia per consentire il deflusso delle acque meteorologiche e, se necessario, un prodotto additivo per accelerare in modo naturale la mineralizzazione del cadavere, purché tra quelli approvati dal Ministero della Sanità. 4 - Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili e feti di età di gestazione dalla 16^ settimana in poi di cui non sia richiesta altra destinazione da parte dei familiari, si dispone che: a. le spese sono a carico del richiedente; b. le fosse di inumazione avranno dimensione massima di cm. 70,0 x 50,0 per una profondità pari ad almeno cm. 100,0; c. la sepoltura sia fatta in forma indistinta e non segnalata, ad esclusione dei nati morti e dei feti dalla 16^ settimana in poi. 5 - Le aree per l’inumazione di parti anatomiche e feti di cui al precedente comma, e per l’inumazione di resti mortali indecomposti, dovranno essere separate da quelle dei campi comuni per i cadaveri, salvo diversa e motivata disposizione del Dirigente del Servizio di Polizia mortuaria. 22 - TUMULAZIONE 1 - In luogo dell’inumazione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa o le ceneri possono essere tumulate in opere murarie esclusivamente costruite dal Comune, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 2 - Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve rispettare le misure previste dalle norme e disposizioni ministeriali. A tali misure deve essere aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990. Le sepolture non possono in nessun caso avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero. 3 - Non è possibile intervenire sulle sepolture in muratura con lavori che tendano ad aumentare la capacità della tomba. Le modifiche apportate dal Comune o dai privati ed eseguite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, avranno efficacia sino alla scadenza della concessione. Al termine della stessa, prima di una nuova cessione da parte del Comune, la struttura dovrà essere verificata e riportata, se possibile, alla condizione originaria. 17 Sono fatte salve le deroghe concesse dall'art. 106 del D.P.R. 285/90 ed dall'art. 16 della circolare n°24 del 24.06.93 del Ministero della Sanità, nonché quelle disposte dall’USL di Modena con comunicazione prot.n.2114 del 23/046/2004, rif.1083/D2/IP. 4 - Ove sia possibile, in linea con le direttive che emergono dalla normativa nazionale, saranno adottati i provvedimenti e soluzioni tendenti a garantire il recupero e l'utilizzo delle strutture esistenti e quindi ridurre il ricorso a nuovi ampliamenti; ove ciò non sia possibile, per difformità evidenti e non sanabili, da riferirsi sia ai regolamenti di Polizia Mortuaria che alla normativa per la sicurezza dei lavoratori, al termine della concessione la sepoltura verrà eliminata dalla disponibilità cimiteriale e non più ceduta. 5 – Nel caso in cui nel cimitero non sia disponibile alcuna sepoltura in loculo, il feretro può provvisoriamente essere deposto in loculo o cripta nelle strutture comunali a ciò predisposte o in tombe private, in attesa di nuove costruzioni o estumulazione di cadaveri. La tumulazione provvisoria è concessa esclusivamente in caso di assenza di tombe disponibili in qualsiasi reparto e piano del cimitero, ed è gratuita. 6 - La durata del deposito provvisorio è fissata limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a 36 in caso di comprovata necessità. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, in presenza di loculi disponibili, il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune. È fatto divieto ai familiari dei cadaveri in deposito apporre lapidi nel vano d'accesso ed intralciare la parte antistante con altro materiale. E’ consentita l’applicazione di un cartello commemorativo asportabile. 7 – Nel momento in cui si debba procedere con l’apertura di una concessione, ma sorgano dubbi o contestazioni sull’identità del concessionario, o non sia possibile l’immediata sua identificazione al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, il feretro, cassettina o urna da collocare nella sepoltura potranno essere collocati provvisoriamente a titolo gratuito e per un periodo non superiore ai 60 giorni consecutivi, all’interno di una sepoltura a disposizione dell’Amministrazione comunale. Non appena esperiti i necessari accertamenti e ricerche da parte degli Uffici comunali, anche tramite pubblici avvisi, e qualora non venissero identificati con precisione gli eventuali concessionari, entro il termine previsto al punto precedente i cadaveri, resti o ceneri dovranno essere collocati in altra sepoltura indicata dai famigliari, oppure i feretri dovranno essere inumati e le cassettine o urne collocate nell’ossario comune. 8 - I resti mortali ossei possono essere tumulati: a. in ossario comune, gratuitamente, senza possibilità di recupero; b. in cassettina zincata, da tumulare in tomba privata a pagamento. 23 - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI 1 - Le esumazioni ordinarie si eseguono al termine del periodo previsto dalla normativa in vigore. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere o al venir meno della concessione. 2 - Le esumazioni e estumulazioni ordinarie e le traslazioni che si rendessero necessarie sono precedute dalla comunicazione ai familiari, che potrà avvenire mediante cartello apposto sulla sepoltura e all'ingresso del cimitero con anticipo almeno di giorni 30; i familiari saranno invitati a presentarsi presso l'Ufficio cimiteriale per lasciare le proprie generalità e recapito per essere convocati al momento delle operazioni e per comunicare la collocazione dei resti. Alle esumazioni, estumulazioni e traslazioni può assistere almeno un familiare del defunto, o persona delegata dalla famiglia e, su richiesta di questi, ministri del culto e loro assistenti. Nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie è compito degli addetti cimiteriali stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno; in presenza del delegato o tecnico del servizio di Igiene pubblica spetta a questi la valutazione. L’esumazione richiesta dai famigliari è effettuata nel caso in cui sia possibile eseguire le operazioni con mezzo meccanico, senza che si incorra nel rischio di danneggiare le sepolture vicine. 3 – L’Ufficio di Polizia Mortuaria svolgerà una ricerca storico-anagrafica al fine di individuare l’esistenza di eredi diretti o collaterali entro il 2° grado; qualora non si riuscisse ad individuarli, o qualora si dimostrassero disinteressati alle operazioni cimiteriali programmate, queste si svolgeranno come previsto, e relativamente ai resti mortali o ai resti mortali ossei, si procederà come segue, con costi a carico dell’Amministrazione comunale: a. resti mortali ossei: verranno collocati nell’ossario comune; 18 b. Resti mortali indecomposti: si potrà provvedere, alternativamente e in modo discrezionale da parte del Responsabile del Servizio: I. alla loro cremazione ai sensi di quanto previsto dall’art.3, c.5, del d.P.R. n.254/2003 e della Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003, e alla loro successiva collocazione nel cinerario comune. II. alla loro immediata inumazione per un periodo di anni 5, che può essere ridotto a 2 anni nel caso in cui vengano addizionate direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica; le operazioni comprenderanno: scavo di una fossa, calo del feretro adattato all’operazione, copertura dello scavo e posizionamento di uno stiletto o croce in legno completo di targa con nome, cognome e data di decesso. E’ vietato il posizionamento di ogni altro cippo o lapide. Al termine del periodo di inumazione i resti verranno traslati nell’ossario comune. E’ vietata l’esumazione o la traslazione dei resti prima del termine dei periodi prima indicati. 4 - Nel tempo strettamente necessario allo svolgersi delle operazioni al presente articolo, il cimitero può rimanere chiuso ai visitatori.3 5 - È fatto divieto eseguire operazioni di esumazione, estumulazione o traslazione di cadaveri, se non per causa impellente e dimostrata necessità, durante i festivi e prefestivi, nel periodo tra il 29 ottobre al 6 novembre compresi. 6 - È vietato eseguire sui cadaveri e sui resti mortali operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore al necessario. 7 - Per i cadaveri tumulati viene fissato come termine consentito per potere estumulare la salma il trentesimo anno.4 8 - Nel caso di rinvenimento di resti mortali, si applica quanto disposto dal Ministero della Salute nella circolare 31 luglio 1998, n.10 e successive modifiche ed integrazioni. 9 - È ammessa altresì, nelle esumazioni da campo, la sostituzione del cofano originale danneggiato con contenitore di materiale biodegradabile o con altro feretro. Le sostanze utilizzate potranno avere effetti rigenerativi sia sulla struttura del terreno, rendendola biologicamente attiva, sia direttamente sull'esito cadaverico. 10 - L'esumazione e l’estumulazione straordinaria di cadavere può essere eseguita prima del termine ordinario su motivata disposizione del Sindaco o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. 3 Disposizione del Responsabile del Servizio di Polizia Morutaira del 27/02/2015 (prot.6154) in merito alle modalità applicative dell’art.23, comma 4, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera consigliare n. 52 del 9/04/2014. In relazione alle modalità applicative dell’art.23 c.4 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che recita: “Nel tempo strettamente necessario allo svolgersi delle operazioni al presente articolo, il cimitero può rimanere chiuso ai visitatori”, si dispone quanto segue. Nel caso in cui debbano essere eseguite delle operazioni di esumazione o estumulazione, o in tutti i casi in cui debba essere aperto un feretro o un contenitore che contenga un cadavere o un resto indecomposto, qualora tale operazione non possa essere effettuata in un luogo appartato del cimitero a cui possano accedere esclusivamente gli operatori addetti e gli eventuali famigliari o altro personale autorizzato, dovrà essere chiuso il cimitero per il tempo strettamente necessario al compimento dell’operazione cimiteriale, esponendo un avviso all’ingresso del cimitero riportante il giorno e l’orario di chiusura del cimitero. Qualora l’operazione cimiteriale fosse stata programmata anticipatamente, l’avviso dovrà essere esposto almeno 2 giorni prima dell’esecuzione dell’operazione cimiteriale. 4 Disposizione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del 22/01/2015 (prot.3059) in relazione alle modalità applicative dell’art.23 c.7 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che recita: “Per i cadaveri tumulati viene fissato come termine consentito per potere estumulare la salma il trentesimo anno”, si dispone quanto segue. In caso di scadenza di concessione, qualora i familiari non si avvalgano della possibilità di rinnovare la concessione per il periodo di tempo necessario alla conclusione del periodo trentennale di tumulazione, qualora il decesso della persona tumulata sia avvenuto da almeno 20 anni, il cadavere potrà essere inumato per almeno 5 anni; nel caso in cui invece non fossero ancora trascorsi 20 anni dal decesso, il cadavere, previa disposizione del Responsabile del Servizio, e sentito il parere degli operatori cimiteriali sullo stato di conservazione del feretro, potrà essere inumato per almeno 10 anni, o tumulato in una sepoltura a disposizione dell’Amministrazione comunale per il periodo rimanente al termine del ciclo trentennale di tumulazione. 19 11 - Salvo i casi di cui al comma precedente, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza degli addetti del Servizio cimiteriale, e si possono eseguire durante tutto l’anno, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 5, se non diversamente disposto dal Sindaco o dall’Autorità Giudiziaria. 12 - Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, prima di procedere ad esumazioni ed estumulazioni straordinarie, occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la causa di morte è compresa nelle malattie infettive-diffusive pubblicate dal Ministero della Sanità. 13 - Quando è accertato che si tratta di cadavere nelle condizioni di cui al precedente comma, l'esumazione ed estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL dichiari che non sussistono pregiudizi per la salute pubblica. 14 - Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile dell’Ufficio di Polizia mortuaria provvede alla stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee che esauriranno il loro corso nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'ingresso del cimitero a partire dal 15 ottobre e per i tre mesi successivi. I feretri sono estumulati dagli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio. 15 - Se il cadavere estumulato, a giudizio degli operatori cimiteriali od in presenza del delegato o del tecnico del servizio di Igiene Pubblica, non è in condizioni di completa mineralizzazione ovvero si è in presenza di resti mortali, si provvede alla immediata inumazione o cremazione. Su richiesta dei famigliari questi possono richiedere la collocazione dei resti mortali in nuovo feretro per la ritumulazione in concessione già in essere, ammesso che queste non siano scadute o in scadenza nei successivi 5 anni. 16 - Per l'esumazione o estumulazione dei cadaveri di caduti partigiani, caduti in guerra o per cause di guerra, personalità degne di particolari onorificenze, ministri del culto, i resti potranno, su disposizione della Giunta comunale, essere destinati a sepolture che conservino comunque caratteristiche tali da garantire la commemorazione delle spoglie ed una collocazione accessibile e riconoscibile in futuro. 17 - Sia nel caso delle esumazioni che nelle estumulazioni, i resti ossei dei cadaveri possono essere: a. raccolti nell'ossario comune del cimitero, senza addebito di spese agli utenti; b. raccolti in cassettine zincate da tumulare in nicchia comunale, in tomba privata o in cellette ossario a spesa degli utenti5; 5 Disposizione del Responsabile del Servizio in data 1/10/2015 prot.32165. Disposizioni in merito alle modalità applicative della clausola contenuta nei contratti di concessione cimiteriale, inerenti la destinazione di resti mortali a carico del Comune. Qualora nei contratti cimiteriali fosse prevista la seguente clausola: “In caso di mancata rinnovazione del contratto le tombe predette torneranno in disponibilità del Comune che potrà concederle ad altri, con obbligo però per il Comune medesimo, a sue spese, di raccogliere i resti mortali in cassettine metalliche e di sistemarli in apposite nicchie in muratura nello stesso cimitero”, essa dovrà essere applicata con le seguenti modalità: 1. L’obbligo per il Comune eseguire le operazioni cimiteriali e di sostenere i costi conseguenti, si intendono dal momento in cui sia stata constatata la presenza di resti mortali che sia possibile collocare nelle apposite cassettine, ovvero quando si sia in presenza di resti indecomposti o ossei (pertanto il costo dell’estumulazione è in ogni caso a carico dei famigliari); la presenza di resti indecomposti non comporta alcun obbligo da parte del Comune, (se non in caso di dichiarato disinteresse da parte degli eventuali famigliari), e la sistemazione di tali resti in luoghi idonei per la loro trasformazione in resti mortali ossei, o la cremazione, è a totale carico dei famigliari. 2. Una volta che sia stata constatata la presenza di resti decomposti o ossei (anche dopo un periodo di inumazione o di tumulazione in altra sepoltura), che sia possibile collocare in idonea cassettina, o che i famigliari avessero provveduto alla cremazione dei resti indecomposti, le operazioni cimiteriali conseguenti sono a totale carico del Comune, ed esse comprendono: a. l’eventuale acquisto di idonea cassettina per resti mortali e il trasferimento dei resti ossei in tale contenitore; b. il trasferimento della cassettina o dell’urna cineraria in celletta per anni dieci consecutivi; c. la chiusura della celletta; d. l’apposizione di un cartello plastificato con cognome, nome e data di morte del defunto. 3. Il Comune si riserva il diritto insindacabile di scegliere la celletta dove collocare i resti, con l’unico vincolo che debba situarsi nello stesso cimitero dove erano precedentemente tumulati i resti stessi. 4. I famigliari potranno, a loro spese, far collocare sulla celletta una lapide conforme alle prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente, e richiedere l’allacciamento all’illuminazione votiva. 5. Allo scadere del periodo previsto (10 anni), i famigliari potranno richiedere il rilascio di una concessione nella stessa celletta e sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale di polizia mortuaria che sarà allora in 20 c. su richiesta dei famigliari e qualora ne sussistano i presupposti, cremati. 18 – Non sono autorizzate traslazioni di feretri, cassettine o urne inumate. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, la traslazione dei feretri destinati a essere trasportati in altra sede, sia all'interno del cimitero, che in altro cimitero del Comune od in altro Comune o stato a condizione che, aperta la sepoltura, il feretro si presenti in perfette condizioni di tenuta. Nel caso in cui la tenuta risultasse compromessa, il feretro dovrà essere sostituito e dovrà avere le caratteristiche previste per la tipologia di trasporto a cui è destinato. 19 - Le traslazioni operate d'urgenza, per cedimenti strutturali o infiltrazioni, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale se derivanti da problemi di tenuta della costruzione; sono a carico dell'utente nel caso di fuoriuscita li liquidi dal cofano dovuti a cedimenti del feretro stesso. 24 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE NEI CIMITERI 1 - Nei piani regolatori dei cimiteri, dopo avere provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinarsi alla costruzione in muratura di a. sistema di tumulazione individuale; b. cellette per resti e ceneri. c. nicchie collettive per resti e ceneri; d. campi per dispersione delle ceneri; e. campi da destinare a inumazioni speciali per comunità straniere o religiose. La destinazione, delimitazione e tipologia di concessione delle aree sepolcrali è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in sede di adozione ovvero di adeguamento del piano regolatore cimiteriale. 2 - Nei cimiteri del Comune di Mirandola sono previste le seguenti sepolture: a. sepoltura privata a pagamento mediante concessione d'uso, a tempo determinato: i) loculi per la tumulazione individuale: loculo con capacità di tumulazione di un solo cadavere; nello stesso loculo, compatibilmente con lo spazio a disposizione, potranno essere ospitate di resti mortali od urne cinerarie; ii) loculi singoli appaiati o sovrapposti: due loculi singoli, l'uno accanto all'altro nello stesso piano o sovrapposti, contenenti ciascuno un solo cadavere, oltre a resti mortali ed urne cinerarie; iii) Tombe famigliari: per tombe familiari si intendono le sepolture costituite da almeno tre o più posti feretro in strutture già destinate a questa particolare tipologia di tumulazione. iv) cellette e nicchie per tumulazione di o urne cinerarie, cassette con resti ossei o feti; v) qualsiasi altra struttura muraria preesistente destinata alla sepoltura, non meglio specificabile, ma tuttavia non in contrasto con i criteri di costruzione e di tumulazione previsti dalla normativa nazionale o dal presente Regolamento. b. sepoltura provvisoria in loculo per un periodo massimo di giorni 90, destinati a cadaveri di persone residenti nel Comune, non destinate alla tumulazione o inumazione nei cimiteri comunali, in attesa di cremazione o per motivi diversi dall’inumazione o tumulazione. Tale tipologia di sepoltura è soggetta al pagamento di una tariffa giornaliera; al termine del periodo previsto i feretri ancora presenti in tali sepolture dovranno essere inumati; c. sepoltura gratuita concessa con deliberazione della Giunta Comunale in loculo individuale, con durata fino ad anni 99 rinnovabili, per cadaveri di persone che in vita si fossero rese benemerite ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale; d. sepoltura mediante inumazione gratuita in fossa ordinaria in campo per il periodo consentito. Tale tipo di sepoltura non prevede la stipula di contratto scritto. 25 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DI SEPOLTURE NON A NORMA. DEROGA AI SENSI DELL’ART.106 DEL D.P.R. n. 285/1990 1 - Per le sepolture non a norma secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore, si applica quanto prescritto in deroga, ai sensi dell’art.106 del d.P.R. n.285/1990, dall’U.S.L. di Modena “Dipartimento Di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica Controllo Ambienti Di Vita – Distretto Di Mirandola”, con comunicazione in data 23/06/2004, prot. 2114, Rif.1083, prot. del Comune di Mirandola n.9429 del 24/06/2004. vigore, oppure indicare una sepoltura dove collocare i resti o le ceneri; diversamente il Comune disporrà la traslazione dei resti nell’ossario o nel cinerario comune. 21 2 – Per le sepolture che rientrano nelle tipologie n.2a, 3a e 3c previste dalle prescrizione dell’USL, i concessionari possono richiedere, anche verbalmente, la sostituzione della sepoltura in essere, secondo le modalità definite dalla Giunta comunale. Nelle tipologie di sepolture per le quali è previsto un periodo di tempo durante il quale non possono essere effettuate tumulazioni, su richiesta dei famigliari il cadavere può essere tumulato in un'altra sepoltura a titolo gratuito per il periodo necessario a consentire la tumulazione nella concessione originaria, con operazioni cimiteriali a carico dell’Amministrazione. 3 - Qualora le prescrizioni di cui al comma 1 non fossero sufficienti per garantire livelli minimi di sicurezza per il personale cimiteriale che deve operarvi, tali sepolture non potranno essere più utilizzate o date in concessione, e nelle sepolture già in uso non potranno esservi collocati nuovi feretri, cassettine o urne. I provvedimenti di non utilizzo di tali sepolture dovranno essere adottati dal Dirigente previa segnalazione del Servizio Lavori Pubblici, e le sepolture, libere da feretri, cassettine e urne, dovranno essere murate a calce sino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa. 26 - CONCESSIONI 1 - La sepoltura privata è una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede ad un singolo privato, per un periodo determinato, opere sepolcrali costruite dal Comune stesso all'interno del cimitero, di cui l'Ente mantiene il diritto alla nuda proprietà. 2 - La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Amministrazione, è stipulata ai sensi del Regolamento comunale dei contratti dal Dirigente responsabile del settore. 3 - La forma dell'atto di concessione è quella della scrittura privata registrabile in caso d'uso, ai sensi del vigente Regolamento comunale dei contratti. In relazione allo studio di soluzioni più omogenee e rispondenti agli orientamenti di semplificazione dell'azione amministrativa, possono essere ammesse forme di contratto alternative. 4 – Il subentro nel diritto di sepolcro una volta morto il concessionario, trattandosi di diritto personale e non patrimoniale, si trasmette esclusivamente al coniuge o per discendenza e/o ascendenza in linea retta, così come previsto dall’art.75, 76 e 77 del codice civile, ovvero nell’ordine di precedenza come descritto nell’allegato n.2: a. coniuge al momento del decesso; b. figli e genitori del concessionario; c. nipoti (figli dei figli) e nonni del concessionario d. nipoti in linea retta del concessionario fino al 6° grado In mancanza dei soggetti prima descritti la famiglia si intende estinta e la concessione decaduta. Con la successione, chi subentra al concessionario deceduto assume a sua volta la qualità di concessionario anche ai fini degli oneri derivanti in termini di manutenzione. In caso di pari diritto tra più discendenti o ascendenti, il diritto d'uso della sepoltura spetta, in ordine cronologico, a chi necessita di una tumulazione. 5 - Salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale per le tombe perpetue, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, i posti disponibili ed altri diritti acquisiti, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. 6 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente la tipologia della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano il diritto d'uso. La data di decorrenza della concessione dovrà risultare nell’atto di concessione e dovrà coincidere con la data della prima tumulazione, se antecedente alla stesura del contratto, od in alternativa, se la tomba rimane vuota o se in essa era già presente un cadavere, con la data di sottoscrizione del contratto di concessione, salvo diversa disposizione regolamentare. 7 - Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato ed hanno la seguente durata: a. concessione di loculi per sepolture individuali o doppie, 30 anni b. concessione di cellette ossario, 10, 30 o 50 anni; c. concessioni di tombe di famiglia: a tre posti per 50 anni, a più di tre posti 90 anni; vengono ridotti in tutti i casi a 30 anni, qualora vi fossero sepolture di cadaveri contemporanee in tutti i posti disponibili. 8 - I concessionari sono tenuti al pagamento del corrispettivo della tomba che è stabilito e periodicamente aggiornato dall'Amministrazione Comunale. Nella valutazione dei costi e degli 22 adeguamenti, oltre al costo complessivo delle opere dal punto di vista edilizio, si dovrà tenere conto delle seguenti spese: a. maggiorazione del 15% sul netto destinato alla manutenzione ordinaria delle strutture; b. di gestione, pulizia e custodia delle aree cimiteriali; c. generali di recupero, riassetto e ripristino alla scadenza; d. di manutenzione straordinaria ed attrezzature di supporto; e. per acquisizione area; f. per ammortamento mutui; g. per trasporto e smaltimento rifiuti; h. per custodia,costi amministrativi ed indiretti; i. ammortamento strutture; j. ulteriori spese definite dal Servizio Lavori Pubblici. 9 - La concessione di sepoltura può essere data solo in presenza di almeno un cadavere non precedentemente tumulato o inumato, o nel caso di cellette, in presenza di resti ossei o ceneri. Non verrà in alcun caso concesso il diritto d'uso di loculo o tomba per la tumulazione di urne cinerarie, cassette con resti ossei o feretri di qualsiasi dimensioni con resti mortali, cadaveri già precedentemente inumati o tumulati. Nel caso di richieste di avvicinamento di un massimo di 3 cadaveri tra loro parenti entro il 2° grado, è consentita la traslazione dei feretri in sepolture vicine, previa rinuncia della sepoltura originaria, e concessione di nuove sepolture per il periodo di tempo restante al compimento del 30° anno dal decesso del cadavere deceduto in epoca più recente. La tariffa per questa tipologia di concessione verrà calcolata in modo proporzionale alle tariffe in vigore in quel momento. 10 - Per ottenere la concessione di sepolture doppie o di capienza superiore, uno dei posti disponibili dovrà essere riservato ad una persona, parente in linea retta entro il 2° grado, al coniuge o convivente al momento del decesso della persone defunta, che abbia compiuto il settantesimo anno di età al momento del decesso del cadavere destinato alla concessione.6 11 - Nell'assegnazione delle sepolture, in caso di presenza di cadaveri provvisori, questi avranno il diritto di prelazione rispetto agli altri, con priorità per i feretri che giacciono in deposito comunale. Gli utenti possono inoltre fare richieste per ottenere tombe recuperate nelle parti vecchie del cimitero, le quali verranno assegnate, volta per volta, seguendo l'ordine cronologico delle domande. La data della richiesta o, in assenza di questa, la data di morte del cadavere, costituiranno l'ordine con cui i familiari verranno invitati per la scelta del loculo definitivo. 12 - Per motivi di pubblico interesse e per una migliore distribuzione della disponibilità cimiteriale, il Dirigente potrà, con apposito provvedimento, definire la tipologia delle tombe, ad esempio da doppie a singole o viceversa, o disporre per la concessione di alcune zone in via prioritaria rispetto ad altre. 13 - È fatto obbligo ai concessionari, a loro spese, di provvedere alla manutenzione dei manufatti e delle strutture avute in concessione, nonché della pulizia dell'area antistante, della superficie 6 Disposizione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del 1/12/2014 (prot.38735) in merito alle modalità applicative dell’art.26, comma 10, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera consigliare n. 52 del 9/04/2014. Prot. In relazione alle modalità applicative dell’art.26 c.10 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che recita: “Per ottenere la concessione di sepolture doppie o di capienza superiore, uno dei posti disponibili dovrà essere riservato ad una persona, parente in linea retta entro il 2° grado, al coniuge o convivente al momento del decesso della persone defunta, che abbia compiuto il settantesimo anno di età al momento del decesso del cadavere destinato alla concessione”, si dispone quanto segue. In caso di rilascio di una concessione di loculi appaiati, di cui uno per un cadavere collocato nella sepoltura a seguito del funerale, e uno libero per uno dei soggetti previsti dall’art.26 c.10, il secondo loculo può essere richiesto e concesso anche dopo che sia stato stipulato un contratto di concessione per loculo singolo, a condizione che: 1. il loculo già concesso sia occupato da un cadavere; 2. il loculo libero da concessione, sia da cadaveri che da resti, sia destinato ad un parente del cadavere collocato nel loculo in uso, non oltre il 2° grado, coniuge o convivente dello stesso al momento del decesso; 3. il familiare a cui verrà destinato il loculo libero, abbia compiuto il 70° anno di età al momento del decesso del parente entro il 2° grado collocato nella sepoltura già occupata. Il costo del loculo dovrà essere calcolato relativamente al tempo residuo, in giorni, tra la domanda di nuova concessione e la scadenza della sepoltura già in concessione (ad ex.: loculo già in concessione dal 2005 con scadenza nel 2035, nuova concessione dal momento della richiesta al 2035 alla stessa data). Il nuovo contratto dovrà contenere la clausola che possano essere rinnovabili entrambi i loculi, per il periodo restante al termine del ciclo trentennale di tumulazione dei cadaveri in essi conservati. 23 marmorea e della integrità della lapide medesima. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per motivi di decoro, sicurezza od igiene. 27 – PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI 1 - Il corrispettivo della tomba e delle operazioni cimiteriali potrà essere versato: a. in una unica soluzione, unitamente alle spese di stipula del contratto e delle eventuali operazioni cimiteriali; b. in misura rateale, secondo le seguenti modalità: i. tasso d’interesse aumentato dell’1% rispetto a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Mirandola; ii. importo minimo rateizzabile euro 1.000,00 e massimo euro 5.000,00; iii. importo minimo della singola rata euro 300,00. Non verranno concesse rateizzazioni qualora la somma del reddito imponibile dichiarato e quello dei beni mobili posseduti, superi di 20 volte l’importo da rateizzare con abitazione in proprietà, e di 30 volte con abitazione non di proprietà. Per ogni altro aspetto della rateizzazione non previsto dal presente articolo, si fa riferimento al Regolamento generale delle entrate del Comune di Mirandola. 2 - Al richiedente una concessione a seguito di tumulazione, che risulti inadempiente circa il pagamento, è prevista la diffida con cui il Dirigente può ordinare l'estumulazione del cadavere e la sua inumazione in campo comune con costi a carico del concessionario, restituendo la concessione alla disponibilità cimiteriale. 28 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE 1 - Il concessionario allo scadere della concessione, potrà chiederne il rinnovo entro 90 giorni dopo la scadenza, a condizione che la sepoltura sia rinnovabile o che nella tomba vi sia un cadavere non ancora estumulabile, in questo caso il rinnovo potrà avere la durata per il solo periodo necessario al raggiungimento del trentesimo anno dalla tumulazione dall'ultimo cadavere presente nella sepoltura; nel periodo di rinnovo nella concessione non potranno esservi collocati altri cadaveri, se non in presenza di posti liberi per feretri. Trascorsi i 90 giorni dalla scadenza della concessione senza che sia pervenuta richiesta di rinnovo da parte del concessionario, la sepoltura dovrà essere liberata nei tempi calendarizzati dall’Ufficio cimiteriale e dovrà tornare in disponibilità al Comune.7 2 - Sono rinnovabili, per un periodo massimo di anni 30, le cellette per resti ossei o ceneri, a richiesta del concessionario, sempre che non sia richiesta altra destinazione. 3 - Il rinnovo non dà luogo a riduzione di prezzo che sarà dovuto per intero, per frazioni di anno e di giorno, in base alle tariffe vigenti a quella data. 4 – I cadaveri collocati nella sepoltura scaduta dovranno essere estumulati nei termini che saranno predisposti dall’Ufficio di Polizia Mortuaria, ed i resti in essi contenuti troveranno altra collocazione secondo le disposizioni del presente Regolamento. 7 Disposizione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del 17/01/2015 (prot.1333) - Disposizioni in merito alle modalità applicative dell’art.28, comma 1, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera consigliare n. 52 del 9/04/2014. In relazione alle modalità applicative dell’art.28 c.1 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che recita: “Il concessionario allo scadere della concessione, potrà chiederne il rinnovo entro 90 giorni dopo la scadenza, a condizione che la sepoltura sia rinnovabile o che nella tomba vi sia un cadavere non ancora estumulabile, in questo caso il rinnovo potrà avere la durata per il solo periodo necessario al raggiungimento del trentesimo anno dalla tumulazione dall'ultimo cadavere presente nella sepoltura; nel periodo di rinnovo nella concessione non potranno esservi collocati altri cadaveri, se non in presenza di posti liberi per feretri. Trascorsi i 90 giorni dalla scadenza della concessione senza che sia pervenuta richiesta di rinnovo da parte del concessionario, la sepoltura dovrà essere liberata nei tempi calendarizzati dall’Ufficio cimiteriale e dovrà tornare in disponibilità al Comune.”, si dispone quanto segue. In caso di scadenza di concessione rinnovabile, se nella sepoltura siano presenti uno o più cadaveri per i quali non sia ancora concluso il periodo trentennale di tumulazione dalla data del decesso, è consentito il rinnovo della concessione per il periodo restante al completamento di tale ciclo, anche se tale periodo è inferiore al periodo previsto contrattualmente per il rinnovo. Il nuovo contratto di concessione non potrà essere più rinnovabile se non alle condizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria. 24 5 – Qualora nella concessione scaduta e non rinnovata si trovassero cadaveri per i quali non fosse trascorso il periodo di tempo previsto per le estumulazioni ordinarie (30 anni), e il concessionario fosse irreperibile o mostrasse disinteresse, i cadaveri dovranno essere tolti dalla sepoltura e inumati per anni 10, previa realizzazione sulla lamiera di opportuni squarci, asportando se necessario il coperchio di legno, così da favorire i processi putrefattivi, con costi a carico dell’Amministrazione comunale. Per gli eventuali resti contenuti nella sepoltura, si procederà come previsto dall’art.23 comma 3. Di dette operazioni dovrà essere data comunicazione secondo quanto previsto dall’art.23 comma 2. 29 - SEPOLTURE ABBANDONATE, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1 - La revoca può essere esercitata dal Comune: a. quando lo ritenga opportuno per esigenze di pubblico interesse; b. per le concessioni perpetue o di durata superiore a 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente al suo ampliamento. 2 - I concessionari hanno diritto all’estumazione del cadavere, trasporto dei resti mortali in nuova sepoltura all’interno del Comune o dei resti ossei nell'ossario comunale. Nel caso di traslazione in una nuova sepoltura del Comune, saranno a carico del Comune anche le spese per il trasferimento o smaltimento della lapide presente sulla concessione revocata, eventuali costi di adattamento della lapide alla nuova sepoltura sono a carico dei famigliari. Ai concessionari è corrisposto un rimborso equivalente al valore della tomba in quel momento, calcolato con la seguente formula: prezzo corrente x anni residui della concessione Somma da rimborsare = --------------------------------------------------------------------anni della concessione Nel caso di concessioni perpetue verrà corrisposto un rimborso pari a un terzo del valore corrente della concessione per loculo singolo al momento della revoca. 3 - In presenza di cadavere non estumulabile avranno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto in un cimitero comunale corrispondente alla precedente concessione, per la durata residua spettante al raggiungimento del periodo utile per l’esutmulazione. Nel caso in cui vi fosse disinteresse da parte del concessionario, il cadavere o i resti verranno collocati secondo quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente Regolamento. 4 - La decadenza di qualunque tipologia di concessione può essere dichiarata dal Dirigente responsabile, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione e senza rimborso, nei seguenti casi: a. quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; b. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e incuria, ovvero una sepoltura sulla quale non sia più leggibile o riconoscibile uno dei dati identificativi dei defunti in esso deposti, o quando non siano osservati gli obblighi derivanti dalla manutenzione di cui ai precedenti artt.14 comma 16 e 26 comma 14, in particolare nel caso in cui la lapide o altri manufatti presenti sulla sepoltura, risultassero pericolosi per l’incolumità pubblica. c. quando i concessionari e i discendenti, anche per le concessioni perpetue, siano estinti o irreperibili; qualora nella sepoltura vi fossero cadaveri per quali non fossero ancora trascorsi 30 anni dal decesso, la sepoltura una volta dichiarata decaduta può essere data in concessione a uno dei parenti per il periodo di tempo restante al completamento del periodo di anni 30; d. quando non siano stati rispettati i termini contrattuali; e. quando vi sia traslazione o estumulazione di feretri, cassettine o urne senza rinuncia alla concessione. 5 - La revoca o decadenza della concessione deve essere assunta previo avviso di avvio del procedimento, da trasmettere, qualora la loro identificazione fosse possibile a seguito delle ricerche condotte dall’Ufficio cimiteriale e dall’Ufficio di Polizia Mortuaria, ad almeno uno degli aventi diritto entro il 2° grado di parentela, e da pubblicarsi sull’Albo pretorio online del Comune, all’ingresso del cimitero e sul sito online del Comune di Mirandola per giorni 60 continuativi, a cui può seguire il provvedimento di revoca o decadenza, che avrà efficacia, qualora non intervenissero 25 elementi sufficienti a rendere nullo il provvedimento, al termine della sua pubblicazione che dovrà avvenire con le stesse modalità e tempi prima descritti. Il provvedimento deve essere comunicato ad almeno uno degli aventi diritto entro il 2° grado di parentela, qualora fossero identificabili, tramite uno seguenti sistemi: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, notifica. L’Ufficio di Polizia mortuaria potrà decidere ulteriori forme di pubblicazione che ritenesse opportune. 30 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE 1 - La rinuncia spontanea di una concessione cimiteriale è fatta al Comune con comunicazione scritta, con cui si autorizza il Comune ad estumulare i cadaveri e/o i resti contenuti. La rinuncia può essere richiesta dal concessionario o da uno dei discendenti a nome e per conto di tutti gli aventi diritto. 2 - Gli eventuali cadaveri, resti o ceneri presenti nella sepoltura, devono essere tolti dalla concessioni a cui è stato rinunciato, entro 30 giorni dalla rinuncia stessa, con costi a carco dei famigliari, e secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 3 - Il rimborso in caso di rinunce viene calcolato sul prezzo corrente d’acquisto al momento della richiesta. L’ammontare del rimborso è calcolato come segue: a. nei casi di tombe a concessione perpetua, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo pari a un terzo del valore della sepoltura trentennale in quel momento; b. nei casi di rinuncia prima che siano trascorsi anni 15 di uso, sarà applicata una trattenuta minima fissa equivalente a 15 anni di decurtazione, secondo la seguente formula: prezzo corrente x (anni della concessione – 15) Somma da rimborsare = --------------------------------------------------------------------anni della concessione c. Negli altri casi il corrispettivo verrà calcolato proporzionalmente agli anni usufruiti, frazionando il costo della sepoltura, secondo la seguente formula: prezzo corrente x anni residui della concessione Somma da rimborsare = --------------------------------------------------------------------anni della concessione 4 – L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di accettare la rinuncia spontanea della concessione, e qualora la rinuncia non venisse accolta, questa resterà a carico del concessionario sino al termine stabilito contrattualmente. L’Amministrazione comunale in ogni caso potrà non accettare le rinunce spontanee di concessioni qualora la somma da rimborsare, calcolata secondo le formule di cui al precedente comma 3, fosse superiore al 70% del costo di concessione della sepoltura, una volta ritornata nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale nelle condizioni previste dalla normativa per l’utilizzo della stessa quale sepoltura per tumulazioni. 31 - CONCESSIONI PLURIME 1 - Qualora nei cimiteri fossero presenti sepolture aventi un unico accesso e concesse a più soggetti, l’Amministrazione potrà attivare adeguate procedure al fine di definire un unico concessionario, tramite l’offerta di una nuova sepoltura in sostituzione di quella esistente. Tali procedure dovranno comprendere: a. avviso rivolto ai concessionari tramite comunicazione postale nella quale siano descritti i motivi, le modalità e i termini per avvalersi di tale procedimento; b. possibilità, anche tramite richiesta verbale, di trasferire quanto contenuto nella concessione in altra sepoltura comunale avente le medesime caratteristiche e con la stessa durata del contratto originario; c. nessun costo a carico del concessionario relativamente alla stesura del nuovo contratto, alle operazioni cimiteriali: estumulazione, traslazione del feretro o cassettina con resti/ceneri nella nuova sepoltura, per il trasferimento e installazione della lapide esistente, e per l’attivazione dell’illuminazione votiva se questa era già presente nella sepoltura precedente. Sono a carico del concessionario che accetta la nuova sepoltura i costi relativi a cremazioni, compresi i relativi trasporti, alla collocazione nella nuova sepoltura di una lapide diversa da quella presente nella concessione originaria o dell’adeguamento di questa, e i costi di allacciamento e attivazione dell’illuminazione votiva se non presente nella sepoltura precedente. 26 Se il cadavere, resti o ceneri vengono trasferiti in altro comune, tutti i costi sono a carico dei famigliari. Tale procedura è attivabile sulla base dell’ordine di presentazione delle relative istanze scritte e sino alla definizione di un unico concessionario. 2 - Il concessionario che rimane titolare della sepoltura originaria ne mantiene il diritto d’uso secondo quanto prescritto e nei limiti del contratto di concessione originario; l’utilizzo dei posti resi disponibili può essere autorizzato esclusivamente tramite rilascio di concessione nei termini previsti dal presente Regolamento. 3 - Nelle concessioni plurime non è possibile eseguire operazioni cimiteriali qualora dovessero essere effettuati lavori su manufatti degli altri concessionari, se non previa autorizzazione scritta dei concessionari stessi. Fanno eccezione interventi d’urgenza riguardanti le strutture portanti, lo stato dei feretri tumulati o situazioni di pericolo per gli utenti o gli operatori cimiteriali. 32 - CESSIONE FORZOSA E TEMPORANEA DEL DIRITTO D'USO 1 - In caso di necessità di tumulare un cadavere, ove non vi siano loculi disponibili nel cimitero, il Dirigente, valutata la situazione, può imporre la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato dal concessionario. 2 - La cessione del diritto d'uso è temporanea e gratuita e va notificata quanto prima al proprietario della sepoltura. 3 - Il diritto d'uso ceduto è revocato non appena si rende disponibile un loculo da concedersi in via definitiva. Al concessionario temporaneo si trasmettono automaticamente le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione. 33 - PRENOTAZIONE E GRADUATORIE 1 - Qualora in un cimitero del Comune non esistano loculi disponibili, è possibile ricorrere alla tumulazione di cadavere nelle nicchie collettive del Comune, procedendo nel frattempo alla prenotazione per i nuovi loculi. Di dette prenotazioni l’Ufficio cimiteriale provvederà a tenere aggiornato, per ogni cimitero, la situazione delle richieste disposte in ordine cronologico e consultabile da chiunque ne faccia richiesta. 2 - Coloro i quali sono costretti a ricorrere alla tumulazione di cadavere in deposito comunale per mancanza assoluta di loculi disponibili, hanno diritto ad ottenere, al momento del trasferimento definitivo, la traslazione della salma senza spese aggiuntive. 34 - CHIUSURA DI CIMITERI 1 - L'Amministrazione Comunale può decretare con proprio atto la chiusura di un cimitero, per motivi legati a problemi urbanistici, ambientali, di osservazione della zone di rispetto, indicando il termine delle opere di ampliamento previste. L'atto decretante la chiusura del cimitero dovrà essere contenuto nel piano regolatore cimiteriale, con indicazione dei tempi di attuazione. 2 - Nei cimiteri per cui è programmata la fine degli ampiamenti, si applicano le seguenti direttive: a. non verranno accolti cadaveri se non in presenza di tombe già in possesso, ove la capacità consenta la tumulazione immediata; b. non sarà autorizzata la tumulazione provvisoria in nicchia comunale, se non giustificata da motivazioni particolari di emergenza; c. non sarà autorizzate inumazioni di qualunque tipologia, se non di cadaveri non mineralizzati provenienti dallo stesso cimitero, tumulazioni di resti mortali, resti ossei o ceneri, dispersione di ceneri, depositi di resti in ossario comune. 35 - LAMPADE VOTIVE 1 – Il servizio di illuminazione votiva è un servizio pubblico8 locale di rilevanza economica a carattere produttivo, nei confronti del quali non sono applicabili le riduzioni sul canone previste dall’ISEE. 2 - I concessionari, i parenti o i conviventi di cadaveri tumulati o inumati qualora le relative fosse o loculi fossero raggiungibili dagli impianti elettrici esistenti, possono richiedere l’allacciamento della sepoltura all’illuminazione votiva. Una volta pervenuta una richiesta di allacciamento, il Comune 8 Consiglio di Stato – Sez. V^ - Sent.24.01.13, n. 435 27 assicura che questo venga effettuato entro un periodo massimo di 60 giorni dall’avvenuto pagamento per quanto richiesto per l’allacciamento. Al momento della richiesta di allacciamento deve intendersi che eventuali lavori per il posizionamento di lapidi o coprifossa saranno eseguiti prima che venga predisposto l’allacciamento per l’erogazione del servizio. In alternativa i famigliari sono autorizzati a posizionare sulle sepolture sistemi di illuminazione a batteria od energia solare, che non creino un ingombro superiore a quello previsto per le lapidi o coprifossa, curandone autonomamente il funzionamento; in questo caso nulla è dovuto al Comune di Mirandola. 3 - Le tariffe per la gestione del servizio sono uguali per tutti i cimiteri e sia per i loculi che per le fosse, e sono stabilite dalla Giunta Comunale. Il costo comprende: a. una tariffa annuale, da pagarsi anticipatamente per l’anno successivo e per intero, anche relativamente all’ultimo anno di concessione o di inumazione. Il pagamento dovrà iniziare l’anno successivo a quello di allacciamento e concludersi l’anno precedente all’ultimo anno di concessione o inumazione. b. Una tariffa unica per il tempo della durata della concessione, o per il periodo restante della concessione, da pagarsi per intero; tale canone non potrà comunque avere una durata inferiore ad anni 15 e superiore ad anni 30 e, qualora vi fosse necessità di un nuovo allacciamento, deve essere comprensivo del contributo fisso di allacciamento; c. un contributo fisso per l'allacciamento, accessori compresi, da pagarsi una sola volta; se l’utente opta per la tariffa annuale il contributo iniziale dovrà comprendere la tariffa per l’anno in cui avviene l’allacciamento e per l’anno successivo. 4 - Sia la tariffa annuale che la tariffa unica devono essere comprensive: a. del consumo di energia elettrica, fatte salve le eventuali interruzioni a seguito di guasti od altri inconvenienti dovuti a cause di forza maggiore; b. della sostituzione delle lampade bruciate; c. della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; d. dell’iva di legge; e. delle spese di gestione amministrativa, contabile e spese postali nel caso di secondo od altri avvisi di pagamento; f. il ripristino dell'allacciamento della lampada, quando questo sia interrotto a causa di operazioni funebri, fatte salve le eventuali spese per la rimozione delle lapidi che rimarranno a carico dell'utente; g. cambi di indirizzo o variazioni all'archivio utenti. 5 – A coloro che risultano inadempienti relativamente al pagamento delle quote, anche se irreperibili o se con un indirizzo o nominativo diverso da quello registrato presso il Comune ma non debitamente comunicato secondo quanto previsto dal successivo comma 6, viene disattivato il collegamento a decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello coperto dall’ultimo pagamento, ed il ripristino comporterà il pagamento di una nuova tariffa di allacciamento. 6 - Gli utenti sono tenuti a trasmettere eventuali cambi di indirizzo o variazioni dell'intestazione a cui trasmettere il pagamento del canone annuale, l'amministrazione Comunale sospenderà l’erogazione del servizio in caso di irreperibilità dell'utente. 7 - È fatto divieto ai concessionari di intervenire personalmente sugli impianti elettrici, o di incaricare ditte od imprese, richiedendo qualsiasi intervento solo ed esclusivamente all'Ufficio comunale preposto. È vietato inoltre far uso, sulla rete elettrica, di lampade diverse da quelle fornite dal Comune. 8 - E’ possibile disdire l’allacciamento previa richiesta scritta, la cui data varrà come decorrenza. In caso di tariffa annuale la disdetta non dà luogo a restituzione della somme già versate; in caso di tariffa unica, di cui al punto b. del precedente comma n.3, può essere richiesto un rimborso che verrà calcolato secondo quanto risultante dalla seguente formula: tariffa unica corrente x (anni residui - 3) Somma da rimborsare = -----------------------------------------------------anni della tariffa 9 – Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva non venga erogato, per qualsiasi ragione, per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell’anno solare, agli utenti interessati non dovrà essere richiesto alcun pagamento di canone relativo all’anno successivo a cui si è verificato l’evento; nessuna riduzione di canone può essere prevista per interruzioni del servizio di durata inferiore ai sei mesi nell’arco dell’anno solare. 28 10 – Il Comune può decidere di sospendere l’erogazione dell’energia elettrica per il servizio di illuminazione votiva durante le ore notturne. Tale interruzione può essere programmata non prima delle ore 23:00 e non oltre le ore 6:00. 36 - TARIFFE CIMITERIALI 1 - Le tariffe per le prestazioni inerenti il servizio vengono approvate con atto specifico dalla Giunta Comunale. Tutte le tariffe sono da considerare ugualmente applicabili in tutto il territorio del Comune. 37 - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO 1 - Operazioni di traslazione, di estumulazione trascorsi 30 anni dal decesso o cremazione su cadaveri, se finalizzate alla collocazione di un nuovo feretro, possono essere effettuate mutando il rapporto concessorio su richiesta del concessionario, ad eccezione dei casi in cui tali operazioni cimiteriali siano previste nel contratto di concessione. I termini della nuova concessione, che avrà valore su tutta la sepoltura, vengono fissati in anni 30 dal decesso del cadavere collocato nella sepoltura stessa. La nuova concessione viene rilasciata a titolo gratuito qualora la scadenza della nuova concessione sia compresa nel periodo di concessione di quella originaria; qualora la scadenza della nuova concessione fosse superiore alla scadenza della concessione originaria, il concessionario sarà chiamato a corrispondere il costo della concessione per il periodo compreso dalla scadenza di quella originaria al compimento del 30° anno della nuova concessione. Sono comunque a carico del concessionario i costi relativi alle imposte di bollo e della stipula del nuovo contratto. 2 - Al termine della nuova concessione i cadaveri in essa presenti dovranno essere estumulati, i resti o le ceneri trasferiti altrove e la sepoltura tornerà a disposizione dell’Amministrazione comunale. 3 – Nel caso di rinuncia alla concessione di loculo singolo e cremazione del cadavere in esso tumulato da meno di anni 30, è consentita la prelazione della concessione, a canone intero e alle condizioni prescritte dal presente Regolamento, da parte dei famigliari del cadavere cremato o del concessionario, qualora vi sia l’immediata necessità di collocarvi un cadavere a seguito di funerale. 38 - CONCESSIONI PREGRESSE 1 - Per le sepolture in tomba sussistenti prima dell'entrata in vigore del r.d. 21.12.1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione. La procedure per il riconoscimento di tale Istituto dovranno essere previste da apposita determinazione dirigenziale, che dovrà essere adottata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Il riconoscimento dell’istituto dell’”immemoriale” potrà essere richiesto entro 12 mesi dall’adozione della determinazione di cui al punto precedente. Per le tombe che a tale data risulteranno senza concessione, il Comune disporrà la liberazione da cadaveri o resti in essa presenti, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. 2 - Eventuali diritti acquisiti in passato attraverso concessioni regolarmente registrate ed operative sono da considerarsi efficaci, qualora non in contrasto con il presente Regolamento o le disposizione normative in materia. 3 - Per le sepolture in tumulazione successive al 21.12.1942 per le quali non sussista contratto di concessione, dovranno essere attivate le procedure per l’estumulazione e traslazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri in esse depositati, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Qualora nella sepoltura fosse presente un cadavere per il quale non fossero ancora trascorsi 30 anni dal decesso, i discendenti possono ottenere la concessione della sepoltura per il tempo rimanente al compimento del trentesimo anno. Il costo della concessione dovrà essere calcolato sulla base delle tariffe in vigore in quel momento, per frazione di anno fino al raggiungimento del 30° anno dalla sepoltura. 4 - L’inesistenza di un contratto di concessione deve essere accertata anche tramite indagine presso i discendenti diretti dei defunti collocati nella sepoltura.. 39 - VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SANZIONI 29 1 – Fatte salve le sanzioni di cui all’art. 358 del R.D. 1265/1934 come modificato dall’art.16 del D.Lgs.196/1999 per le violazioni alla normativa nazionale, le violazioni del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 16 della L.689/1981, sono quelle indicate ai commi successivi. 2 - Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00: a. presenza in cimitero durante le ore di chiusura e uso indebito dei dispositivi di emergenza per apertura dei cancelli (art. 13, comma 8) b. accesso non autorizzato a depositi di osservazione e obitori comunali (art. 4): i) accesso in orario non consentito; ii) accesso in locale non consentito; i. deposito ed occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale da parte di ditte che svolgano lavori all'interno dei cimiteri: i) deposito di materiale senza preventiva autorizzazione; ii) mancata apposizione di segnalazione o transennamento, quando il passaggio dei visitatori possa costituire pericolo; iii) mancata pulizia e/o riassetto delle aree dopo lavori eseguiti; iv) abbandono di materiale di risulta; d. deposizione e presenza di fiori, piante e oggetti commemorativi con ingombri superiori al consentito o collocati in spazi non idonei (art. 13, commi 11 e 12); e. abbandono di materiale di risulta, da parte di visitatori (terra, ghiaia, fiori, plastica, foglie, ecc.) fuori dai contenitori; f. mancata applicazione della lapide, di un cartello plastificato o di una targhetta metallica, entro 90 giorni dalla sepoltura (art. 14, comma 1). g. mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, sia per le fosse di inumazione che per i loculi (art. 26, comma 13); h. arrivo di cadavere presso il cimitero oltre i 30 minuti rispetto all’orario concordato con il soggetto responsabile del trasporto e autorizzato con l’Ufficio di Polizia mortuaria (articolo 11, comma 3). 3 - Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 200,00 euro: a. violazione del luogo di osservazione del cadavere, o trasporto o trattamento del cadavere non autorizzato durante il periodo di osservazione (articolo 5); b. interventi sull’impianto lampade votive non autorizzati (art. 35 comma 4); c. effettuare o variare, senza avere ottenuto il previo consenso da parte dell’Ufficio di Polizia Mortuaria o Ufficio cimiteriale, date, orari, itinerari e modalità relativamente a trasporti e cerimonie funebri (art.8 commi da a 9, art.11 commi 3 e 4, art.12 commi 2 e 3); d. mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte di personale dell'impresa; e. fissaggio di lapidi o monumenti in modo da non garantire sufficiente sicurezza del manufatto (art. 14 comma 2); f. interventi su strutture murarie non autorizzati, finalizzati a modificare la capacità delle sepolture (art.22, comma 3); g. per le violazione di cui all’art.19 e allegato A in materia di affido delle ceneri. 4 - Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 300,00 euro: a. irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio; b. mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee; c. mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese; d. mancato servizio; e. inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri o altresì alle norme relative alla sicurezza del lavoro; f. trasporto funebre in contenitore non sigillato, ad esclusione dei casi autorizzati; g. esercizio dell'attività di onoranze funebri anche attraverso la negoziazione degli affari all'interno di strutture sanitarie, depositi di osservazione, obitori ed uffici pubblici (art.9 comma 6); h. intervento non autorizzato all'interno della cappella gentilizia privata di cui la Delibera del Consiglio Comunale n. n.22 del 21.01.1988; 30 i. apposizione di lapidi o coprifossa non conformi a quanto previsto nell’allegato n.6 al presente Regolamento. Oltre alla presente sanzione dovrà essere disposta la rimozione del manufatto non a norma qualora questi non venisse rimosso o sostituito entro 60 giorni dalla contestazione. 5 - Per le altre violazioni amministrative del presente Regolamento, si applica comunque una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro. 6 - Per le violazioni amministrative del presente regolamento si applicano le procedure di cui alla L. 689/1981. 31 ALLEGATO n.1 - AFFIDO DELLE CENERI ART.19 1 - La richiesta di affidamento personale, oltre quanto descritto nell’art.19., dovrà contenere i seguenti elementi: a. i dati identificativi del defunto; b. i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario; c. la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; d. il consenso dell’affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale; e. l’obbligo dell’affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, non dovuti al cambio di residenza all’interno del Comune stesso; f. la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri, e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell’urna; g. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in un cimitero a scelta degli interessati, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla; h. la conoscenza di quanto prescritto in caso di decesso o disinteresse da parte dell’affidatario; i. la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 2 - L’autorizzazione all’affido personale dovrà contenere le seguenti prescrizioni: a. l’urna dovrà essere debitamente sigillata e riportare all’esterno i dati identificativi del defunto, ed è vietata ogni manomissione del contenitore e/o dei suoi sigilli; b. la conservazione dovrà avvenire nella residenza dell’affidatario o, diversamente, nell’abitazione indicata; c. l’affidatario è il diretto responsabile della diligente custodia, e garantisce che l’urna non venga profanata; d. l’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non previa autorizzazione dell’Autorità comunale; e. in caso di trasferimento della residenza dell’affidatario all’interno del Comune non è necessaria alcuna comunicazione all’Ufficio di Polizia Mortuaria; qualora invece si volesse trasferire il luogo di conservazione dell’urna in altro domicilio, diverso dalla residenza del Comune di Mirandola, questo dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ufficio di Polizia Mortuaria; f. in caso di trasferimento dell’urna in un domicilio di altro Comune o all’estero, questa dovrà essere autorizzata prima del trasferimento dell’urna stessa, previa presentazione della relativa autorizzazione all’affido del Comune di trasferimento o delle autorità straniere; g. qualora, per qualsiasi causa, cessassero le condizioni di affidamento, l’urna dovrà essere consegnata all’Autorità comunale (a cura, onere e diligenza dell’affidatario o, in caso di decesso o disinteresse di questi, dai suoi aventi causa) per la sua conservazione all’interno di un cimitero comunale, secondo una delle modalità previste dalla normativa e regolamenti in vigore; h. in caso di morte o disinteresse dell’affidatario, gli oneri derivanti dalla conservazione dell’urna si trasmettono ai suoi discendenti in linea retta, che dovranno comunicare entro 60 giorni dal decesso dell’affidatario o dalla presa in carico dell’urna, all’Autorità comunale il nome di un nuovo affidatario, che potrà essere anche persona diversa dagli eredi diretti. La comunicazione relativa all’identificazione del nuovo affidatario deve essere sottoscritta da tutti i discendenti diretti secondo le modalità previste dal d.P.R. 445/2000. Nel caso in cui non vi fosse la comunicazione prescritta all’Autorità comunale, o non vi fosse accordo tra i discendenti diretti, l’urna dovrà essere restituita all’Autorità comunale e le ceneri verranno conservate nel cinerario comune del cimitero del Capoluogo; i. in caso di abbandono dell’urna da parte dell’affidatario e dei suoi discendenti diretti, il Dirigente del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida all’affidatario e/o ai discendenti diretti, disporrà il suo prelevamento dal luogo in cui si trova, per il trasporto nel cimitero del capoluogo, dove le ceneri verranno collocate nel cinerario comune. j. le sanzioni previste nel caso di omissione di una o più delle precedenti prescrizioni. 32 ALLEGATO n.2 - DISCENDENZA PER LINEA RETTA (art.75 c.c.) AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI MORTE DEL FONDATORE DELLA CONCESSIONE ART.26 COMMI 1 E 4 1 - Il livello di parentela ha carattere di precedenza sugli altri discendenti e ascendenti con gradi superiori 2 - Il coniuge ha precedenza su tutti i discendenti o ascendenti di qualsiasi grado. 3 - La concessione è trasmissibile solo per discendenza o ascendenza diretta, non è trasmissibile per eredità o cedibile in modo alcuno se non al Comune. 4 - Oltre il 6° grado di discendenza diretta la famiglia si intende estinta. FONDATORE DELLA CONCESSIONE Coniuge Figli e genitori (1° grado) Nipoti (figli dei figli) e Nonni (2° grado) Figli di nipoti e genitori dei nonni (3° grado) Figli di nipoti (4° grado) Figli di nipoti (5° grado) Figli di nipoti (6° grado) Estinzione eredi diretti 33 ALLEGATO n.3 – FAMIGLIARI AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL’USO DELLA CONCESSIONE ART.13 COMMA 7 1. Coniuge; 2. in linea retta fino al 6° grado: figli e genitori, nipoti (figli dei figli) e nonni, figli dei nipoti e bisnonni (genitori dei nonni); 3. in linea collaterale fino al 6° grado: fratelli, zii (fratelli dei genitori) e nipoti figli di fratelli; 4. i seguenti affini del coniuge: genitori, nonni, fratelli, coniugi dei fratelli e nipoti figli dei fratelli fino al 6° grado; l’affinità non cessa con la morte del coniuge da cui deriva, ma cessa in caso di divorzio o di nullità del matrimonio. 5. convivente residente con il concessionario al momento del decesso. CRITERI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SEPOLTURA A PERSONE AVENTI ACQUISITO PARTICOLARI BENEMERENZE NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO ART.13 COMMA 7 1. Persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture sanitarie pubbliche o private, risultante da cartelle cliniche o da apposite attestazioni di servizio rilasciate dalle direzione sanitaria del luogo di cura; 2. persone che abbiano prestato assistenza al concessionario risultante da fatture regolarmente quietanzate o contratti di lavoro, concernenti le prestazioni assistenziali assicurate; 3. persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti da riconoscimenti ufficiali o, in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui appartenevano i soccorritori, anche all’interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi ufficiali (es.: organi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, appartenenti ad organizzazioni di soccorso, ecc.), 4. persone che abbiano compiuti atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario, attestati da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato debitamente riconosciute o da ONLUS. 34 ALLEGATO n.4 – REGOLARIZZAZIONI SEPOLTURE PREGRESSE AL 21 DICEMBRE 1942 ART.38 COMMA 1 PREMESSA a. Il Comune di Mirandola intende procedere alla regolarizzare della posizione contrattuale relativa alle sepolture cimiteriali delle tombe che risultano essere senza contratto di concessione e in cui risultino esservi dei cadaveri o resti deceduti non successivamente al 21.12.1942, attraverso l’istituto dell’immemoriale. b. Pertanto a tal fine gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione: i. apposita istanza utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dagli uffici comunali; ii. eventuali ricevute di pagamento somma per concessone area e/o autorizzazioni edilizie rilasciate per l’esecuzione di interventi sulle Tombe in questione; c. La domanda di riconoscimento dovrà essere presentata TASSATIVAMENTE entro 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione dell’apposito avviso, PENA la DECADENZA di poter far valere, dagli eventuali interessati, QUALSIASI DIRITTO per il riconoscimento della concessione cimiteriale. d. L’avviso di avvio di procedimento dovrà essere pubblicato all’Albo pretorio online del Comune, all’ingresso di tutti i cimiteri comunali e pubblicato sul sito online del Comune per 12 mesi continuativi, ed avrà il valore di notifica ai sensi degli artt.n.142-143-150 del Codice di Procedura civile. e. E’ facoltà del competente ufficio stabilire eventuali ulteriori forme di divulgazione. 1 - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI CONCESSIONE a. Si fa presente che il riconoscimento della concessione potrà avvenire solo a favore di coloro i quali abbiano con i defunti tumulati nella tomba di proprio interesse, un rapporto di parentela come previsto dall’art.433 del Codice civile o che pur senza parentela, abbiano acconsentito alla loro tumulazione definitiva. b. Per tale riconoscimento dovrà essere compilata l’istanza di cui sopra la quale comprende tutta una serie di dichiarazioni da rilasciare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come prevede il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). c. Nella suddetta modulistica, tra l’altro, dovrà essere indicato il defunto avente il grado di parentela più prossimo al richiedente. 2 - NATURA, DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE a. Alle sepolture a cui verrà riconosciuto l’istituto, verrà riconosciuta una concessione di durata di 99 (novantanove) anni a decorrere dall’entrata in vigore del r.d. n.1880/1942, vale a dire dal 21/12/1942, ed è soggetta al regime dei beni demaniali, ai sensi dell’art.824 del Codice Civile. 3 - ONERI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO a. Le spese contrattuali sono a carico del concessionario e dovranno essere versate prima della stipula del contratto di concessione. b. Per le tombe in stato di fatiscenza e/o le quali non rispondono più ai requisiti igienico sanitari in vigore, il concessionario dovrà impegnarsi all’esecuzione dei necessari lavori di sistemazione e/o manutenzione secondo le modalità e termini stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria. c. Nel caso in cui non vengano eseguiti i suddetti lavori il Comune non autorizzerà nella relativa tomba nessuna operazione di tumulazione. d. La manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba nonché dell’area interessata spetta al concessionario, il quale deve provvedere all’esecuzione di tutte le opere che il Comune ritenga indispensabili per garantire il decoro, la sicurezza e l’igiene del sito cimiteriale. 4 - DECADENZA a. Il mancato rispetto del termine di scadenza del presente bando comporterà, per eventuali aventi diritto, la DECADENZA DELLA CONCESSIONE. In tal caso verrà attivato l’avvio del procedimento di decadenza ai sensi della legge 241/1990 , a seguito del quale gli interessati avranno la possibilità di dimostrare la titolarità della concessione e la volontà di mantenerla. 35 b. Dichiarata la decadenza la relativa tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune. 5 - NORME FINALI a. Il Dirigente del competente ufficio, effettuata l’istruttoria sulla base delle istanze pervenute, a secondo dei casi: i. autorizzerà la concessione della tomba per la durata prevista, la quale dovrà essere ratificata con apposito contratto da redigersi in forma pubblica amministrativa; ii. effettuerà con apposito atto ricognitivo l’aggiornamento dell’intestazione delle concessioni preesistenti; iii. attiverà, con le procedure stabilite dalla legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di decadenza nel rispetto delle vigenti leggi in materia e del vigente Regolamento di Polizia mortuaria. 36 ALLEGATO n.5 – CORTEI FUNEBRI ART.8 COMMA 7 1 - I cortei funebri a piedi sono consentiti in occasione del rito funebre, nel percorso tra il luogo di osservazione, al luogo dell’eventuale cerimonia religiosa o civile, al cimitero per la sepoltura, se tali luoghi si trovano tutti all’interno del capoluogo, frazione o località. 2 - Non sono autorizzabili cortei funebri a piedi qualora le tappe del percorso interessino più frazioni, località o il capoluogo. 3 - Il corteo funebre: a. dovrà essere formato in modo tale da garantire il minor intralcio possibile alla pubblica circolazione; b. potrà avviarsi verso la sua destinazione solo una volta che si sia completamente formato al fine di evitare interruzioni al corteo stesso; c. dovrà essere evitato che durante il percorso il corteo venga interrotto nella sua unità; d. l’autista del carro funebre dovrà adottare un comportamento di guida che consenta alle persone a piedi di seguire il feretro in modo consono alla ricorrenza; e. dovrà essere percorso il tragitto più breve verso la propria destinazione. 4 - Il personale addetto alla vigilanza potrà impartire disposizioni in merito alla formazione del corteo e al percorso da seguire, e potrà, qualora valutasse l’insorgere di potenziali pericoli per la pubblica incolumità, disporre l’interruzione del corteo a piedi. 37 ALLEGATO n.6 CARATTERISTICHE TENDE SOLARI ART.13 C.14 1. Le tende solari collocate nei pressi delle arcate per riparare dal sole e dalle intemperie le lapidi, dovranno essere costituite da manufatti in tela o materiale similare, con colorazioni uguali alle esistenti, sorrette da intelaiatura in metallo, fissate alla loro base al fine di impedirne l’oscillamento, ed avere uno spazio di fuga di almeno cm. 60 nella parte sottostante e cm. 45 nella parte superiore per consentire il ricircolo dell'aria. 2. Tende confezionate in modo anomalo o non idoneo verranno rimosse con oneri a carico dei proprietari, previa diffida scritta. 3. Le tende solari potranno essere installate previa comunicazione al Servizio Lavori Pubblici di conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, tramite modulo messo a disposizione dal Servizio stesso. 4. A discrezione del dirigente responsabile del servizio Lavori Pubblici, compatibilmente con l'estetica e la struttura del plesso cimiteriale, potranno essere autorizzati altri elementi architettonici o manufatti atti a prevenire l'irradiamento solare e potranno essere o applicati dal Comune, quindi con aumento proporzionale delle spese di concessione, od acquistati direttamente dai familiari. MISURE E CARATTERISTICHE LAPIDI E COPRIFOSSA ART.14 C.11 1. Per le lapidi incassate nel vano loculo: a) dovrà essere lasciata una fuga di cm. 1/1,5, stuccata a calce in modo da garantire la tenuta; b) la lapide sarà posta all'interno del fronte del tombino per una profondità pari alla muratura eseguita; c) è vietata l’applicazioni di cornici 2. Per le lapidi esterne al vano loculo: a) dovranno essere rispettate le misure preordinate,sia per le dimensioni della lapide che per la parte relativa alla battuta sulla parte muraria. b) In assenza delle misure predefinite di cui al punto precedente, andranno rispettati i valori relativi alle lapidi già montate, onde garantire una adeguata simmetria. 3. Portafiori e portalampade. Gli accessori applicati alle lapidi non potranno superare una sporgenza di 14 cm. dal fronte lapide stesso. La posizione dei portafiori e dei portalampada, sia per i singoli che per i doppi, e' di cm. 3 dal bordo inferiore e non meno di cm. 5 dai rimanenti lati. 4. Cornici e zoccoli. Nella lapide posta esternamente al vano loculo e solo nelle arcate, e' possibile applicare una cornice dello stesso marmo, nelle misure di cm. 2 o 8, compatibilmente con le altre presenti, sporgenti dalla muratura di cm. 1, mentre le mensole, previste nelle lapidi poste sulle arcate, dello stesso marmo della lapide, potranno sporgere per massimo cm. 14; 5. Nella lapide per tomba di famiglia, ossia il primo piano della struttura ad arcata, le cornici avranno la misura di cm 10 e spessore di cm 1, con mensola - bancaletto di cm.23. I vasi portafiori dovranno garantire buona tenuta dell'acqua contenuta e non dovranno essere riempiti con fiori oltre alla normale capienza. 6. Al fine di garantire la stabilità della lapide ed evitare possibili distacchi, anche in conseguenza di eventi calamitosi, ogni singola lapide non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 loculi attigui, e dovrà essere fissata al muro mediante borchie metalliche: a. per i loculi singoli in un numero minimo di quattro, due superiori e due inferiori; b. per i loculi doppi numero minimo di sei, tre superiori e tre inferiori. Le borchie superiori, di fissaggio, e quelle inferiori di sostegno e fissaggio, dovranno avere un diametro non inferiore a 40 mm. e provenire da un’unica fusione di bronzo, ottone o acciaio, senza alcuna saldatura, ed avere un solido ancoraggio per il perno filettato di acciaio del diametro non inferiore a 8 mm, e comunque tale da sopportare con ampio margine i carichi trasmessi. Le staffe di ancoraggio delle borchie dovranno essere realizzate in elementi di acciaio di idoneo spessore, protetti con zincatura a caldo. Le borchie devono essere collocate sia sulle nuove lapidi, sia su quelle che vengono smontate e rimontate. 7. Il manufatto posto davanti al loculo dovrà prevedere una battuta sufficiente a garantirne la stabilità, ovvero la parte inferiore dovrà essere sistemata in modo da essere sostenuta dalla 38 parete d'appoggio inferiore del vano. 8. Le lastre orizzontali poste sulle fosse per inumazione avranno le misure di cm. 70x170, mentre quelle verticali un’altezza massima di cm.120 dal piano di campagna e una larghezza di massima di cm.70, dovranno essere poste esattamente sulla fossa ed in linea con le altre coperture. E' ammesso un marciapiede lungo il perimetro della lapide, con ingombro massimo complessivo di cm. 200 x 100, di cemento o mattonelle. Dette misure dovranno essere rispettate anche nel caso in cui la copertura della fossa non avvenga con lapide marmorea, ma con colture, pratine, muratura od altro. 9. Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 62 del 19/06/1978 del Ministero della Sanità e dall’art. l’Art. 2 comma 8 del regolamento 23 maggio 2006 n. 4 della Regione Emilia Romagna in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, al fine di consentire la mineralizzazione della salma, la lastra destinata alla copertura dovrà avere un’apertura pari ad almeno un terzo della superficie, ovvero una misura pari a cm. 30x132 o una superficie non inferiore a 3.960 cm2. 10. La lapide nel suo complesso dovrà garantire il passaggio dei mezzi per lo sfalcio, per cui gli ingombri dovranno essere regolamentari e l'eventuale marciapiede a filo del terreno. 11. L’installazione di lapidi o copri fossa dovrà essere seguita da una comunicazione a carico del concessionario o di colui che ha installato il manufatto, tramite modulistica messa a disposizione dal Servizio Lavori Pubblici, di conformità dell’opera a quanto previsto dal presente Regolamento. 39