REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`ESERCIZIO DEL
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`ESERCIZIO DEL
COMUNE DI PINZOLO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 di data 10.09.1996 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 16.06.2008 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di data 17.08.2010 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 30.05.2014 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 04.03.2016 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE Mauro Mancina Forrer dr. Elio CAPO I ART. 1 RICHIAMI NORMATIVI Il godimento delle terre assegnate al Comune di Pinzolo e rientranti nella categoria a) dell’art. 11 della L. 16.06.1927 n. 1766 e ss.mm. sul riordinamento degli usi civici, cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto con le norme del presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del R.D. 26.02.1928 n. 332. Tali terre sono destinate ad uso e servizi di pubblico interesse. ART 2 DECRETI COMMISSARIO USI CIVICI Le terre rientranti nella categoria sopra indicata, e oggetto del presente regolamento, sono quelle specificamente indicate nei decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Trento emessi in forza dell’articolo 42 del R.D. 26.02.1928 n. 332 in data 04.03.1935 n. prot. 361/35. ART. 3 DIRITTI DI USO CIVICO RICONOSCIUTI I diritti della popolazione sulle terre suddette, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la liquidazione degli usi civici con decreto 04.03.1935 n. 361/35 sono i seguenti: a) Diritto di legnatico da combustibile e da opera b) B) diritto di pascolo con ogni specie di animale c) Diritto di stromatico d) Diritto di escavazione di sassi e sabbia e) Diritto di erbatico f) Diritto di dissodamento per fare fratte sui boschi cedui ART. 4 REQUISITI PER IL GODIMENTO Il godimento delle terre, secondo le disposizioni della L. 16.06.1927 n. 1766 e ss.mm. e del presente Regolamento, spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro anagrafico della popolazione del Comune aventi nello stesso dimora stabile a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello dell’iscrizione. ART 5 AMPIEZZA DEL DIRITTO L’ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall’altro da numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e dal Piano Economico di sfruttamento dei beni silvo-pastorali. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall’art. 1021 del Codice civile: “chi ha diritto di uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia”. ART 6 NUCLEO FAMILIARE Il nucleo familiare, ai fini de presente Regolamento, è costituito da una o più persone fisiche legate da vincolo di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico , ai sensi dell’art. 4 ART 7 CAPOFAMIGLIA Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal capofamiglia. Si considera capofamiglia chi esercita la patria potestà, la tutela o chi ha l’amministrazione la cura degli interessi della famiglia. ART 8 CORRISPETTIVI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO L’esercizio del diritto di uso civico è di regola gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione) potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi consentiti. A tale scopo entro il mese di marzo di ogni anno, la Giunta comunale deve provvedere alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico. Il Comune sopperirà alle spese di amministrazione dei beni soggetti ad uso civico. ART 9 DOMANDA ANNUALE Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettanti gli, dovrà farne esplicita domanda all’Amministrazione comunale nei modi e nei termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico. ART. 10 ESAME DELLE DOMANDE Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dal Sindaco e quindi esaminate, discusse e decise dalla Giunta comunale che delibera in merito prima della sessione forestale che si tiene ogni principio d’anno nella sede municipale. Contro la decisione della Giunta comunale è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Giunta provinciale. CAPO II USO CIVICO DI LEGNATICO ART 11 DETERMINAZIONE QUANTITATIVI LEGNAME USO INTERNO E LEGNA DA ARDERE L’Autorità forestale, in sede di Sessione forestale, stabilirà sulla scorta del Piano Economico boschivo, i quantitativi di legname da opera e di legna da ardere che potranno essere usati nell’annata. Allo scopo, gli aventi diritto dell’uso civico, dovranno fare apposita richiesta nei tempi e modi stabiliti dall’Amministrazione comunale . in mancanza del Piano economico, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall’Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l’incremento dei boschi. Sulla base dei quantitativi dei lotti di legname assegnati sarà determinato dalla Giunta comunale il quantitativo massimo per ogni richiesta di legname da opera tondo e di legna da ardere spettante ad ogni nucleo familiare. Sarà altresì determinato il quantitativo massimo concedibile di legname da opera a prezzo agevolato concesso agli utenti ai sensi dell’art. 18 del presente Regolamento. ART 12 DETERMINAZIONE QUANTITATIVI LEGNAME AD USO COMMERCIO Sempre in sede di Sessione Forestale, su richiesta dell’Amministrazione comunale e una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto, l’Autorità forestale determinerà i quantitativi dei lotto d legname che potranno essere posti in vendita, sia in piedi che fatturati, tenuta presente la ripresa boschiva prevista dal Piano Economico, o stabilita con criteri di cui al terzo comma dell’art. 11. Il ricavo per quanto previsto dal comma precedente sarà impiegato ai sensi dell’art. 24 della L. 16.0.1927 n. 1766 sugli Usi civici. ART 13 PREFERENZA NELLE VEDITE. Alle vendite di cui all’art. precedente, dovrà essere data la preferenza, a parità di offerta, ai cittadini utenti dell’uso civico (art. 46 del R.D. 26.02.1928 n. 332) Art 14 DETERMINAZIONE ZONE E MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE La determinazione delle zone e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive verrà effettuata, in sede di Sessione forestale, sulla base del piano di assestamento dei beni silvo pastorali, di concerto fra l’Amministrazione comunale e l’Autorità forestale. Le competenze dell’Autorità forestale non possono comunque prescindere dall’applicazione del Piano Economico boschivo del Comune che costituisce norma e strumento di gestione fondamentale. ART 15 DISTINZIONE DEI LOTTI PER USO INTERNO E PER USO COMMERCIO Negli assegni si dovranno tenere distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quelli per la vendita al commercio (uso commercio) ART 16 DETERMINAZIONE ANNUALE DEI CORRISPETTIVI La Giunta comunale , con le modalità previste dall’art. 8 stabilirà annualmente l’eventuale corrispettivo di cessione agli utenti, sulla base della stima dell’ispettorato distrettuale delle Foreste: - Del legname da opera tondo (a metro cubo) - Del legname da opera tondo a prezzo agevolato (a metro cubo) In base alla stima dell’Autorità forestale. ART 17 ESAZIONE DEI CORRISPETTIVI Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli utenti ed ai corrispettivi stabiliti con la deliberazione di cui all’art. 8, l’Amministrazione comunale procederà all’esazione nei modi e termini stabiliti dalla legge per le entrate patrimoniali. ART 18 CONCESSIONE DEL LEGNAME AD USO INTERNO DA OPERA 1. Hanno diritto di richiedere l’assegnazione di legname ad uso interno da opera tutti i cittadini che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Pinzolo per: a) La costruzione di nuove abitazioni purché le stesse siano destinate a prima abitazione di colui che ha ottenuto dal Comune la concessione di edificare e/o del coniuge e/o dei figli. b) La ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria di abitazioni esistenti purchè destinate a prima abitazione del richiedente; c) La ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria delle case da monte o di altre case non destinate ad abitazione principale; d) La manutenzione ordinaria delle abitazioni esistenti. 2. L’assegnazione del legname riferita ai precedenti punti a), b) e c) è subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto di apposita richiesta, debitamente sottoscritta, contenente l’esatta indicazione delle particelle fondiarie o edifici ali oggetto di intervento nonché di un analitico e dettagliato preventivo del legname occorrente, che dovrà tener conto degli scarti di segagione (in misura massima del 30%) redatto da un tecnico abilitato e riferito alle seguenti voci: travatura, cantieri, listoni, travetti tavolato ed eventuali travi portanti per poggioli o per eventuali tamponamenti e per la copertura in scandole di legno per case da mont ecc.. L’assegnazione del legname riferita invece al punto d) è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell’avente diritto, debitamente sottoscritta, in cui venga evidenziato l’uso e l’edificio per il quale il legname sarà destinato nonché la quantità dello stesso, quantità che comunque non potrà superare i 5 mc. 3. Tali assegnazioni potranno riguardare unicamente legname in piedi, il cui taglio dovrà avvenire a cura e responsabilità degli assegnatari. 4. Il corrispettivo che dovrà essere versato dall’avente diritto per l’assegnazione di legname di cui ai precedenti punti a) e b) è stabilito per il legname in piedi in una misura pari al 40% del prezzo fissato dall’Autorità Forestale in sede di assegnazione. Il corrispettivo che dovrà essere versato dall’avente diritto per l’assegnazione di legname di cui ai precedenti punti c) e d) è stabilito per il legname in piedi in una misura pari al 70% del prezzo fissato dall’Autorità Forestale in sede di assegnazione. 5. Il legname assegnato in piedi dovrà essere tagliato entro la data fissata dall’Autorità Forestale nel verbale di assegno. 6. La misurazione avverrà sul letto di caduta durante la fase di accatastamento mediante l’intervento del custode forestale competente di zona; 7. Nel caso in cui il legname assegnato non venga utilizzato per le finalità di cui al presente articolo, verranno erogate le seguenti sanzioni: - Nel caso di legname assegnato in piedi si applicherà lo spetto prezzo previsto nel verbale di assegno dell’autorità forestale maggiorato del 30% ART 18BIS LEGNAME USO INTERNO DA ARDERE 1. Hanno diritto di richiedere l’assegnazione di un lotto di legna da ardere i capifamiglia delle famiglie iscritte nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Pinzolo. Tale assegnazione avverrà a titolo gratuito previa presentazione all’Amministrazione comunale di apposita richiesta. 2. La legna così come assegnata non può essere ceduta ad altri, né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Chiunque, contravvenendo al divieto, ceda la legna assegnata non potrà presentare domanda per i due anni successivi. 3. Quantitativi rilevanti di legna da ardere derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili o comunque resisi disponibili potranno essere assegnati ai censiti previa effettuazione di apposito sondaggio informale. In tal caso la legna sarà assegnata a chi avrà indicato il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’Amministrazione su indicazione dell’Autorità forestale. 4. Limitate quantità di legna, provenienti da schianti, ramaglie, taglio di lotti di legname o da pulizia di strade e sentieri di montagna, potranno essere assegnate dall’Assessore alle Foreste, ai residenti che versano in particolari condizioni di bisogno (anziani, soli, ammalati), tenendo conto di un criterio di rotazione. Le assegnazioni di cui al presente comma dovranno essere inserite in un apposito elenco nominativo annuale. ART 19 UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI ACCORDATI PER “USO INTERNO” Il legname accordato ad un uso interno dovrà essere utilizzato esclusivamente allo scopo di cui all’articolo 18, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l’alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale. Gli aventi diritto si impegneranno ad effettuare l’esecuzione delle opere, entro il termine che sarà assegnato dalla Giunta comunale. La stessa Giunta eserciterà, a mezzo del personale incaricato, tutti i controlli necessari per evitare eventuali abusi. ART 20 PENALITA’ Nel caso in cui il legname non venisse utilizzato per gli scopi richiesti, oltre alle sanzioni appositamente previste, l’Amministrazione potrà confiscare il legname, salve ed impregiudicate ulteriori azioni se ritenute opportune. Nel caso di mancato pagamento entro i termini fissati dalla Giunta comunale, dell’importo dovuto in conseguenza della concessione di cui sopra, verrà emesso ruolo esecutivo gravato degli interessi commerciali e spese relative. ART 21 LEGNA RACCOGLITICCIA Gli aventi diritto, ai sensi dell’art. 4 comma 1, potranno usufruire gratuitamente della legna raccogliticcia esistente nei boschi. Per legna raccogliticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura. ART 22 DIRITTI DEI PIU’ BISOGNOSI Ai censiti aventi diritto all’uso civico di legna da ardere, verranno distribuiti ogni anno, per nucleo famigliare, gratuitamente, q.li 10-15 di legna (a seconda della disponibilità) in stele nei pressi dell’abitazione degli stessi o l’equivalente del valore in pellet. Ai fini della presente disposizione per aventi diritto si intendono: i residenti i quali abbiano raggiunto i 75 anni di età o – in assenza del requisito di età - i residenti dichiaratisi bisognosi od economicamente disagiati; – le famiglie in cui siano presenti portatori di handicap – i quali tutti, entro i termini stabiliti di anno in anno dalla Giunta comunale, abbiano presentato apposita domanda di assegnazione, corredata da dichiarazione di essere in possesso dei requisiti e di utilizzare stufe o caldaie a legna o caminetti per uso domestico quali strumenti di riscaldamento, nonché dichiarazione di destinazione ad uso personale della legna assegnata. ART 23 SORVEGLIANZA Sorveglianza e controllo ed ispezioni sull’effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo dei custodi forestali e degli altri agenti comunali. CAPO III USO CIVICO DI PASCOLO ART 24 USO CIVICO DI PASCOLO E MALGHE I terreni pascolivi dei beni di uso civico e le malghe del demanio comunale, sono aperti all’uso civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente regolamento. ART 25 ZONE BANDITE DAL PASCOLO Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali, quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in ricostruzione perché molto radi, deperienti, danneggiati dagli incendi e sottoposti al bando dell’Autorità forestale. Tali zone bandite al pascolo sono rese note con avviso del Sindaco affisso all’Albo comunale per trenta giorni e consultabile ad ogni richiedente presso gli uffici comunali. La riapertura dell’esercizio di pascolo verrà stabilita su proposta dell’Autorità forestale od a richiesta degli interessati. ART 26 PASCOLO DELLE CAPRE Il pascolo delle capre è regolato dal R.D.L. 16.01.1927 n. 100, modificato dalla L. 03.07.30 n. 1080 e dall’art. 129 T.U. sulla Finanza locale. Le relative imposizioni sono perseguite ai sensi dell’art. 296 del T.U. sulla Finanza locale e dagli artt. 106108 della Legge comunale e provinciale. ART 27 SOCIETA’ MALGHE E ALLEVAMENTO BOVINI Tutti gli allevatori aventi diritto di uso civico hanno diritto di far parte della Società Malghe ed Allevamento bovini. ART 28 STATUTO La società malghe ed allevamento bovini sarà regolata da uno Statuto/regolamento approvato dai soci che non potrà in nessun modo essere in contrasto con il presente Regolamento comunale per quanto riguarda l’alpeggio, le malghe ed il pascolo di casa. ART 29 PASCOLO DI CASA Per pascoli di casa si intendono quei territori pascolivi di proprietà comunale che non sono pertinenti delle singole malghe. L’esercizio dell’uso civico su tali pascoli è di regola gratuito. Peraltro la Giunta comunale, con le modalità previste dall’art. 8, stabilirà annualmente l’eventuale corrispettivo per l’esercizio del diritto di pascolo di casa. ART 30 VACCINAZIONE DEL BESTIAME E’ assolutamente proibito condurre sui pascoli comunali e malghe, bestiame non vaccinato a termini delle vigenti disposizioni sanitarie. Verificandosi casi di malattie epidermiche e contagiose, il proprietario o il sorvegliante del bestiame dovrà immediatamente chiedere l’intervento del veterinario locale che, d’accordo con l’Autorità comunale, disporrà per le preventive misure di isolamento. ART 31 MALGHE E BAR, RISTORANTI ANNESSI Le malghe comunali (cCioca – Patascoss – Ritort – Valchestria – Nambrone- Valina) e bar, ristoranti annessi (ristorante/bar Malga Cioca – Bar Patascoss – ristorante/bar malga Ritort) possono essere sia congiuntamente che singolarmente oggetto di affittanza a completa discrezione dell’autorità comunale. ART 32 AFFITTO MALGHE Affittuario delle malghe comunali sarà la Società Malghe ed Allevamento bovini del Comune di Pinzolo che dovrà dimostrare il numero esatto dei capi da monticare con firma dei proprietari. Il numero massimo e minimo di bestie da monticare su ogni malga, sarà stabilito dalla Giunta comunale, sentito ove occorra il parere dell’Autorità forestale. ART 33 AFFITTO BAR, RISTORANTI ANNESSI ALLE MALGHE Affittuario dei locali ed attrezzature dei bar, ristoranti annessi alle malghe sarà l’aggiudicatario della gara di licitazione privata indetta ai sensi del R.D. 23.05.24 n. 827 artt. 73 lett. B) e 89 lett. b). Qualora l’asta di uno o più dei suddetti esercizi andasse deserta, l’Amministrazione comunale potrà provvedere all’aggiudicazione mediante trattativa privata ai sensi delle norme vigenti. ART 34 TERMINI DI AFFITTO L’affittanza delle malghe e bar, ristoranti annessi, avverrà nei termini e modi stabiliti dal Consiglio comunale e sarà regolata da apposito contratto con capitolato d’oneri debitamente registrato. ART 35 ESAZIONE CORRISPETTIVI Il pagamento dei corrispettivi o dei canoni per le concessioni regolate nel presente titolo, verrà eseguito tramite la tesoreria comunale in base ad apposito ruolo da farsi in riscossione con le formalità di legge. CAPO IV USO CIVICO DI STRAMATICO ART 36 DOMANDA PER LA RACCOLTA DI STRAME E DI ERBA Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di strame nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all’Amministrazione comunale. ART 37 ESAME DOMANDE In sede di sessione forestale sarà determinato in quali zone ogni anno potrà raccogliersi lo strame stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità. La giunta comunale sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all’utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte. ART 38 UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI ACCORDATI Lo strame accordato per uso interno dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale fu richiesto restando assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare alienazione a qualsiasi titolo sia dentro che fuori dal territorio comunale. ART 39 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO La Giunta comunale stabilirà, con le modalità di cui all’art. 8, l’eventuale corrispettivo che i censiti dovranno pgaare per il godimento di stromatico al quantitativo, loro concessi. La riscossione del corrispettivo seguirà la procedura indicata all’art. 17 del presente Regolamento. ART 40 NORME TECNICHE La raccolta dello strame nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dall’art. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Trento. ART 41 ASPORTO DELLO STRAME DAI BOSCHI Lo strame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere trasportato dal bosco al più tardi entro l’inverno successivo alla raccolta, restando vietato l’ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione o nei luoghi ove esiste novellame. ART 42 CONTRAVVENZIONI Persone trovate nel bosco a raccogliere strame senza l’autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione. CAPO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI ART.43 SANZIONI Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 106 della Legge comunale e provinciale n. 383 dd. 03.03.1934, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazioni al Codice penale, in particolare all’art. 627. ART 44 VERBALI DI CONTRAVVENZIONE I verbali di contravvenzioni al presente Regolamento sono elevati dagli agenti di vigilanza preposti e trasmessi al Sindaco per successiva competenza. ART 45 INCARICHI DELLA SORVEGLIANZA Gli agenti forestali, nonché gli agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione del presente Regolamento. ART 46 ABROGAZIONE NORME ANTERIORI Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente regolamento sono abrogate ART 47 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione previsto dall’art. 96 D.P.G.R. 14.10.93 n. 19/L