REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`ESERCIZIO DEL

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL`ESERCIZIO DEL
COMUNE DI PINZOLO
PROVINCIA DI TRENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 di data 10.09.1996
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 16.06.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 di data 17.08.2010
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 30.05.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 04.03.2016
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Mancina
Forrer dr. Elio
CAPO I
ART. 1
RICHIAMI NORMATIVI
Il godimento delle terre assegnate al Comune di Pinzolo e rientranti nella categoria a) dell’art. 11 della L.
16.06.1927 n. 1766 e ss.mm. sul riordinamento degli usi civici, cioè come terre convenientemente
utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto con le norme del
presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del R.D. 26.02.1928 n. 332.
Tali terre sono destinate ad uso e servizi di pubblico interesse.
ART 2
DECRETI COMMISSARIO USI CIVICI
Le terre rientranti nella categoria sopra indicata, e oggetto del presente regolamento, sono quelle
specificamente indicate nei decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Trento emessi in
forza dell’articolo 42 del R.D. 26.02.1928 n. 332 in data 04.03.1935 n. prot. 361/35.
ART. 3
DIRITTI DI USO CIVICO RICONOSCIUTI
I diritti della popolazione sulle terre suddette, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la
liquidazione degli usi civici con decreto 04.03.1935 n. 361/35 sono i seguenti:
a) Diritto di legnatico da combustibile e da opera
b) B) diritto di pascolo con ogni specie di animale
c) Diritto di stromatico
d) Diritto di escavazione di sassi e sabbia
e) Diritto di erbatico
f) Diritto di dissodamento per fare fratte sui boschi cedui
ART. 4
REQUISITI PER IL GODIMENTO
Il godimento delle terre, secondo le disposizioni della L. 16.06.1927 n. 1766 e ss.mm. e del presente
Regolamento, spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro anagrafico della popolazione del Comune aventi
nello stesso dimora stabile a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello dell’iscrizione.
ART 5
AMPIEZZA DEL DIRITTO
L’ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall’altro da numero
degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi
forestali vigenti e dal Piano Economico di sfruttamento dei beni silvo-pastorali.
I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e
cioè quelli stabiliti dall’art. 1021 del Codice civile: “chi ha diritto di uso di una cosa può servirsi di essa e, se
fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia”.
ART 6
NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare, ai fini de presente Regolamento, è costituito da una o più persone fisiche legate da
vincolo di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del
diritto di uso civico , ai sensi dell’art. 4
ART 7
CAPOFAMIGLIA
Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal capofamiglia.
Si considera capofamiglia chi esercita la patria potestà, la tutela o chi ha l’amministrazione la cura degli
interessi della famiglia.
ART 8
CORRISPETTIVI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO
L’esercizio del diritto di uso civico è di regola gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di
amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e
manutenzione) potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi consentiti.
A tale scopo entro il mese di marzo di ogni anno, la Giunta comunale deve provvedere alla determinazione
del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.
Il Comune sopperirà alle spese di amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.
ART 9
DOMANDA ANNUALE
Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettanti gli, dovrà farne esplicita domanda
all’Amministrazione comunale nei modi e nei termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al
pubblico.
ART. 10
ESAME DELLE DOMANDE
Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dal Sindaco e quindi esaminate, discusse e decise
dalla Giunta comunale che delibera in merito prima della sessione forestale che si tiene ogni principio
d’anno nella sede municipale. Contro la decisione della Giunta comunale è ammesso ricorso, entro 30
giorni, alla Giunta provinciale.
CAPO II
USO CIVICO DI LEGNATICO
ART 11
DETERMINAZIONE QUANTITATIVI LEGNAME USO INTERNO E LEGNA DA ARDERE
L’Autorità forestale, in sede di Sessione forestale, stabilirà sulla scorta del Piano Economico boschivo, i
quantitativi di legname da opera e di legna da ardere che potranno essere usati nell’annata.
Allo scopo, gli aventi diritto dell’uso civico, dovranno fare apposita richiesta nei tempi e modi stabiliti
dall’Amministrazione comunale . in mancanza del Piano economico, o pendente la sua compilazione, i
quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall’Autorità forestale, tenendo presente la
consistenza della provvigione legnosa e l’incremento dei boschi.
Sulla base dei quantitativi dei lotti di legname assegnati sarà determinato dalla Giunta comunale il
quantitativo massimo per ogni richiesta di legname da opera tondo e di legna da ardere spettante ad ogni
nucleo familiare.
Sarà altresì determinato il quantitativo massimo concedibile di legname da opera a prezzo agevolato
concesso agli utenti ai sensi dell’art. 18 del presente Regolamento.
ART 12
DETERMINAZIONE QUANTITATIVI LEGNAME AD USO COMMERCIO
Sempre in sede di Sessione Forestale, su richiesta dell’Amministrazione comunale e una volta soddisfatte le
richieste degli aventi diritto, l’Autorità forestale determinerà i quantitativi dei lotto d legname che potranno
essere posti in vendita, sia in piedi che fatturati, tenuta presente la ripresa boschiva prevista dal Piano
Economico, o stabilita con criteri di cui al terzo comma dell’art. 11.
Il ricavo per quanto previsto dal comma precedente sarà impiegato ai sensi dell’art. 24 della L. 16.0.1927 n.
1766 sugli Usi civici.
ART 13
PREFERENZA NELLE VEDITE.
Alle vendite di cui all’art. precedente, dovrà essere data la preferenza, a parità di offerta, ai cittadini utenti
dell’uso civico (art. 46 del R.D. 26.02.1928 n. 332)
Art 14
DETERMINAZIONE ZONE E MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE
La determinazione delle zone e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive verrà
effettuata, in sede di Sessione forestale, sulla base del piano di assestamento dei beni silvo pastorali, di
concerto fra l’Amministrazione comunale e l’Autorità forestale.
Le competenze dell’Autorità forestale non possono comunque prescindere dall’applicazione del Piano
Economico boschivo del Comune che costituisce norma e strumento di gestione fondamentale.
ART 15
DISTINZIONE DEI LOTTI PER USO INTERNO E PER USO COMMERCIO
Negli assegni si dovranno tenere distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno)
da quelli per la vendita al commercio (uso commercio)
ART 16
DETERMINAZIONE ANNUALE DEI CORRISPETTIVI
La Giunta comunale , con le modalità previste dall’art. 8 stabilirà annualmente l’eventuale corrispettivo di
cessione agli utenti, sulla base della stima dell’ispettorato distrettuale delle Foreste:
-
Del legname da opera tondo (a metro cubo)
-
Del legname da opera tondo a prezzo agevolato (a metro cubo)
In base alla stima dell’Autorità forestale.
ART 17
ESAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli utenti ed ai corrispettivi stabiliti con la deliberazione di cui
all’art. 8, l’Amministrazione comunale procederà all’esazione nei modi e termini stabiliti dalla legge per le
entrate patrimoniali.
ART 18
CONCESSIONE DEL LEGNAME AD USO INTERNO DA OPERA
1. Hanno diritto di richiedere l’assegnazione di legname ad uso interno da opera tutti i cittadini che
abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Pinzolo per:
a) La costruzione di nuove abitazioni purché le stesse siano destinate a prima abitazione di colui che
ha ottenuto dal Comune la concessione di edificare e/o del coniuge e/o dei figli.
b) La ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria di abitazioni esistenti purchè destinate a
prima abitazione del richiedente;
c) La ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria delle case da monte o di altre case non
destinate ad abitazione principale;
d) La manutenzione ordinaria delle abitazioni esistenti.
2. L’assegnazione del legname riferita ai precedenti punti a), b) e c) è subordinata alla presentazione
da parte degli aventi diritto di apposita richiesta, debitamente sottoscritta, contenente l’esatta
indicazione delle particelle fondiarie o edifici ali oggetto di intervento nonché di un analitico e
dettagliato preventivo del legname occorrente, che dovrà tener conto degli scarti di segagione (in
misura massima del 30%) redatto da un tecnico abilitato e riferito alle seguenti voci: travatura,
cantieri, listoni, travetti tavolato ed eventuali travi portanti per poggioli o per eventuali
tamponamenti e per la copertura in scandole di legno per case da mont ecc..
L’assegnazione del legname riferita invece al punto d) è subordinata alla presentazione di apposita
domanda da parte dell’avente diritto, debitamente sottoscritta, in cui venga evidenziato l’uso e
l’edificio per il quale il legname sarà destinato nonché la quantità dello stesso, quantità che
comunque non potrà superare i 5 mc.
3. Tali assegnazioni potranno riguardare unicamente legname in piedi, il cui taglio dovrà avvenire a
cura e responsabilità degli assegnatari.
4. Il corrispettivo che dovrà essere versato dall’avente diritto per l’assegnazione di legname di cui ai
precedenti punti a) e b) è stabilito per il legname in piedi in una misura pari al 40% del prezzo
fissato dall’Autorità Forestale in sede di assegnazione.
Il corrispettivo che dovrà essere versato dall’avente diritto per l’assegnazione di legname di cui ai
precedenti punti c) e d) è stabilito per il legname in piedi in una misura pari al 70% del prezzo
fissato dall’Autorità Forestale in sede di assegnazione.
5. Il legname assegnato in piedi dovrà essere tagliato entro la data fissata dall’Autorità Forestale nel
verbale di assegno.
6. La misurazione avverrà sul letto di caduta durante la fase di accatastamento mediante l’intervento
del custode forestale competente di zona;
7. Nel caso in cui il legname assegnato non venga utilizzato per le finalità di cui al presente articolo,
verranno erogate le seguenti sanzioni:
-
Nel caso di legname assegnato in piedi si applicherà lo spetto prezzo previsto nel verbale di assegno
dell’autorità forestale maggiorato del 30%
ART 18BIS
LEGNAME USO INTERNO DA ARDERE
1. Hanno diritto di richiedere l’assegnazione di un lotto di legna da ardere i capifamiglia delle famiglie
iscritte nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Pinzolo. Tale assegnazione avverrà
a titolo gratuito previa presentazione all’Amministrazione comunale di apposita richiesta.
2. La legna così come assegnata non può essere ceduta ad altri, né a titolo gratuito né a titolo
oneroso. Chiunque, contravvenendo al divieto, ceda la legna assegnata non potrà presentare
domanda per i due anni successivi.
3. Quantitativi rilevanti di legna da ardere derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili o comunque
resisi disponibili potranno essere assegnati ai censiti previa effettuazione di apposito sondaggio
informale. In tal caso la legna sarà assegnata a chi avrà indicato il prezzo più vantaggioso per
l’Amministrazione, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’Amministrazione su
indicazione dell’Autorità forestale.
4. Limitate quantità di legna, provenienti da schianti, ramaglie, taglio di lotti di legname o da pulizia di
strade e sentieri di montagna, potranno essere assegnate dall’Assessore alle Foreste, ai residenti
che versano in particolari condizioni di bisogno (anziani, soli, ammalati), tenendo conto di un
criterio di rotazione. Le assegnazioni di cui al presente comma dovranno essere inserite in un
apposito elenco nominativo annuale.
ART 19
UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI ACCORDATI PER “USO INTERNO”
Il legname accordato ad un uso interno dovrà essere utilizzato esclusivamente allo scopo di cui all’articolo
18, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l’alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro
che fuori il territorio comunale.
Gli aventi diritto si impegneranno ad effettuare l’esecuzione delle opere, entro il termine che sarà
assegnato dalla Giunta comunale.
La stessa Giunta eserciterà, a mezzo del personale incaricato, tutti i controlli necessari per evitare eventuali
abusi.
ART 20
PENALITA’
Nel caso in cui il legname non venisse utilizzato per gli scopi richiesti, oltre alle sanzioni appositamente
previste, l’Amministrazione potrà confiscare il legname, salve ed impregiudicate ulteriori azioni se ritenute
opportune.
Nel caso di mancato pagamento entro i termini fissati dalla Giunta comunale, dell’importo dovuto in
conseguenza della concessione di cui sopra, verrà emesso ruolo esecutivo gravato degli interessi
commerciali e spese relative.
ART 21
LEGNA RACCOGLITICCIA
Gli aventi diritto, ai sensi dell’art. 4 comma 1, potranno usufruire gratuitamente della legna raccogliticcia
esistente nei boschi. Per legna raccogliticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli,
giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura.
ART 22
DIRITTI DEI PIU’ BISOGNOSI
Ai censiti aventi diritto all’uso civico di legna da ardere, verranno distribuiti ogni anno, per nucleo
famigliare, gratuitamente, q.li 10-15 di legna (a seconda della disponibilità) in stele nei pressi dell’abitazione
degli stessi o l’equivalente del valore in pellet.
Ai fini della presente disposizione per aventi diritto si intendono: i residenti i quali abbiano raggiunto i 75
anni di età o – in assenza del requisito di età - i residenti dichiaratisi bisognosi od economicamente
disagiati; – le famiglie in cui siano presenti portatori di handicap – i quali tutti, entro i termini stabiliti di
anno in anno dalla Giunta comunale, abbiano presentato apposita domanda di assegnazione, corredata da
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti e di utilizzare stufe o caldaie a legna o caminetti per uso
domestico quali strumenti di riscaldamento, nonché dichiarazione di destinazione ad uso personale della
legna assegnata.
ART 23
SORVEGLIANZA
Sorveglianza e controllo ed ispezioni sull’effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a
qualsiasi titolo spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo dei custodi forestali e degli altri
agenti comunali.
CAPO III
USO CIVICO DI PASCOLO
ART 24
USO CIVICO DI PASCOLO E MALGHE
I terreni pascolivi dei beni di uso civico e le malghe del demanio comunale, sono aperti all’uso civico di
pascolo per gli aventi diritto a termine delle leggi vigenti e del presente regolamento.
ART 25
ZONE BANDITE DAL PASCOLO
Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali, quei terreni nei quali i boschi sono
stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in ricostruzione perché molto radi, deperienti, danneggiati
dagli incendi e sottoposti al bando dell’Autorità forestale.
Tali zone bandite al pascolo sono rese note con avviso del Sindaco affisso all’Albo comunale per trenta
giorni e consultabile ad ogni richiedente presso gli uffici comunali.
La riapertura dell’esercizio di pascolo verrà stabilita su proposta dell’Autorità forestale od a richiesta degli
interessati.
ART 26
PASCOLO DELLE CAPRE
Il pascolo delle capre è regolato dal R.D.L. 16.01.1927 n. 100, modificato dalla L. 03.07.30 n. 1080 e dall’art.
129 T.U. sulla Finanza locale.
Le relative imposizioni sono perseguite ai sensi dell’art. 296 del T.U. sulla Finanza locale e dagli artt. 106108 della Legge comunale e provinciale.
ART 27
SOCIETA’ MALGHE E ALLEVAMENTO BOVINI
Tutti gli allevatori aventi diritto di uso civico hanno diritto di far parte della Società Malghe ed Allevamento
bovini.
ART 28
STATUTO
La società malghe ed allevamento bovini sarà regolata da uno Statuto/regolamento approvato dai soci che
non potrà in nessun modo essere in contrasto con il presente Regolamento comunale per quanto riguarda
l’alpeggio, le malghe ed il pascolo di casa.
ART 29
PASCOLO DI CASA
Per pascoli di casa si intendono quei territori pascolivi di proprietà comunale che non sono pertinenti delle
singole malghe.
L’esercizio dell’uso civico su tali pascoli è di regola gratuito. Peraltro la Giunta comunale, con le modalità
previste dall’art. 8, stabilirà annualmente l’eventuale corrispettivo per l’esercizio del diritto di pascolo di
casa.
ART 30
VACCINAZIONE DEL BESTIAME
E’ assolutamente proibito condurre sui pascoli comunali e malghe, bestiame non vaccinato a termini delle
vigenti disposizioni sanitarie.
Verificandosi casi di malattie epidermiche e contagiose, il proprietario o il sorvegliante del bestiame dovrà
immediatamente chiedere l’intervento del veterinario locale che, d’accordo con l’Autorità comunale,
disporrà per le preventive misure di isolamento.
ART 31
MALGHE E BAR, RISTORANTI ANNESSI
Le malghe comunali (cCioca – Patascoss – Ritort – Valchestria – Nambrone- Valina) e bar, ristoranti annessi
(ristorante/bar Malga Cioca – Bar Patascoss – ristorante/bar malga Ritort) possono essere sia
congiuntamente che singolarmente oggetto di affittanza a completa discrezione dell’autorità comunale.
ART 32
AFFITTO MALGHE
Affittuario delle malghe comunali sarà la Società Malghe ed Allevamento bovini del Comune di Pinzolo che
dovrà dimostrare il numero esatto dei capi da monticare con firma dei proprietari.
Il numero massimo e minimo di bestie da monticare su ogni malga, sarà stabilito dalla Giunta comunale,
sentito ove occorra il parere dell’Autorità forestale.
ART 33
AFFITTO BAR, RISTORANTI ANNESSI ALLE MALGHE
Affittuario dei locali ed attrezzature dei bar, ristoranti annessi alle malghe sarà l’aggiudicatario della gara di
licitazione privata indetta ai sensi del R.D. 23.05.24 n. 827 artt. 73 lett. B) e 89 lett. b).
Qualora l’asta di uno o più dei suddetti esercizi andasse deserta, l’Amministrazione comunale potrà
provvedere all’aggiudicazione mediante trattativa privata ai sensi delle norme vigenti.
ART 34
TERMINI DI AFFITTO
L’affittanza delle malghe e bar, ristoranti annessi, avverrà nei termini e modi stabiliti dal Consiglio comunale
e sarà regolata da apposito contratto con capitolato d’oneri debitamente registrato.
ART 35
ESAZIONE CORRISPETTIVI
Il pagamento dei corrispettivi o dei canoni per le concessioni regolate nel presente titolo, verrà eseguito
tramite la tesoreria comunale in base ad apposito ruolo da farsi in riscossione con le formalità di legge.
CAPO IV
USO CIVICO DI STRAMATICO
ART 36
DOMANDA PER LA RACCOLTA DI STRAME E DI ERBA
Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di strame nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno
fare apposita domanda all’Amministrazione comunale.
ART 37
ESAME DOMANDE
In sede di sessione forestale sarà determinato in quali zone ogni anno potrà raccogliersi lo strame
stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.
La giunta comunale sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all’utilizzazione, deciderà
quali domande possono essere accolte.
ART 38
UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI ACCORDATI
Lo strame accordato per uso interno dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale fu richiesto restando
assolutamente vietato ogni altro uso, in particolare alienazione a qualsiasi titolo sia dentro che fuori dal
territorio comunale.
ART 39
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
La Giunta comunale stabilirà, con le modalità di cui all’art. 8, l’eventuale corrispettivo che i censiti dovranno
pgaare per il godimento di stromatico al quantitativo, loro concessi.
La riscossione del corrispettivo seguirà la procedura indicata all’art. 17 del presente Regolamento.
ART 40
NORME TECNICHE
La raccolta dello strame nei boschi dovrà essere effettuata secondo le norme tecniche stabilite dall’art. 18 e
19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Trento.
ART 41
ASPORTO DELLO STRAME DAI BOSCHI
Lo strame raccolto nei boschi di uso civico dovrà essere trasportato dal bosco al più tardi entro l’inverno
successivo alla raccolta, restando vietato l’ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione o
nei luoghi ove esiste novellame.
ART 42
CONTRAVVENZIONI
Persone trovate nel bosco a raccogliere strame senza l’autorizzazione o contrariamente alle modalità
stabilite, saranno passibili di contravvenzione.
CAPO V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
ART.43
SANZIONI
Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, sarà
punito nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 106 della Legge comunale e provinciale n. 383 dd.
03.03.1934, salvo che le trasgressioni non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano
violazioni al Codice penale, in particolare all’art. 627.
ART 44
VERBALI DI CONTRAVVENZIONE
I verbali di contravvenzioni al presente Regolamento sono elevati dagli agenti di vigilanza preposti e
trasmessi al Sindaco per successiva competenza.
ART 45
INCARICHI DELLA SORVEGLIANZA
Gli agenti forestali, nonché gli agenti comunali, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione del
presente Regolamento.
ART 46
ABROGAZIONE NORME ANTERIORI
Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente regolamento sono abrogate
ART 47
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione previsto dall’art. 96
D.P.G.R. 14.10.93 n. 19/L