Vademecum per dichiarare a PubliEs il proprio impianto

Transcript

Vademecum per dichiarare a PubliEs il proprio impianto
Vademecum per dichiarare a Publies il proprio impianto
VADEMECUM PER DICHIARARE A PUBLIES IL PROPRIO IMPIANTO
CATASTO IMPIANTI – ACCERTAMENTO ED ISPEZIONI
Dal 1° gennaio 2017, a seguito della lr 85/2016, la Regione Toscana ha riassunto le funzioni degli enti locali
in materia di controlli di efficienza energetica degli impianti termici. L’attività viene svolta attraverso le Agenzie
regionali territorialmente competenti e fra queste Publies Energia Sicura S.r.l. (di proprietà della Regione
stessa) alla quale sono stati affidati i seguenti territori:
Ambiti territoriali dei
comuni con più di
40.000 abitanti
Restanti ambiti territoriali
provinciali (esclusi gli ambiti
dei comuni con più di 40.000
abitanti)
Prato, Campi Bisenzio,
Scandicci, Sesto
Fiorentino, Empoli
ambito provinciale di Prato
IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto è obbligatorio solo sugli impianti termici di climatizzazione
invernale con potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 10 kW e sugli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 12 kW e deve essere
eseguito (dopo le recenti modifiche intervenute con L.R. n. 85 del 2016) secondo queste cadenze:
tipologia impianto
autocertificazione
a metano o gpl 10 ≤ P ≤ 100 kW
ogni 2 anni
impianti in esercizio da più di 4 anni
a metano o gpl 10 ≤ P ≤ 100 kW
ogni 4 anni
impianti in esercizio da meno di 4 anni
a metano o gpl > 100 kW
ogni 2 anni
a combustibile liquido o solido 10 ≤ P ≤ 100 kW
ogni 2 anni
a combustibile liquido o solido > 100 kW
ogni anno
macchine frigorifere / pompe di calore 12 ≤ P ≤ 100 kW
ogni 4 anni
macchine frigorifere / pompe di calore > 100 kW
ogni 2 anni
Teleriscaldamento – sottostazione di scambio termico da rete ad
ogni 4 anni
utenza P ≥10 kW
Impianti cogenerativi - Pel < 50 kW
ogni 4 anni
Impianti cogenerativi - Pel >= 50 kW
ogni 2 anni
Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di
efficienza Energetica in due copie di cui:
• una copia è trattenuta dal manutentore stesso che la deve conservare per almeno 5 anni;
• una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto.
1
Vademecum per dichiarare a Publies il proprio impianto
Il Rapporto di controllo e di efficienza energetica deve essere inviato a Publies dal manutentore tramite
l’inserimento nel portale telematico messo a disposizione dalla società stessa ed entro trenta giorni dalla
effettuazione del controllo di efficienza energetica.
IL BOLLINO
Il responsabile dell’impianto, contestualmente al controllo, versa alla ditta manutentrice il relativo contributo,
necessario a coprire i costi di gestione dell’intera attività sul catasto-impianti. Il contributo è posto a carico del
responsabile dell’impianto dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/05 ed è determinato dalla Regione Toscana. Il
contributo è necessario a coprire anche i costi delle ispezioni a campione sugli impianti regolarmente dichiarati,
ispezioni effettuate allo scopo di accertare se quanto dichiarato su carta dal manutentore corrisponda alla
reale situazione.
Una volta pagato il contributo alla ditta manutentrice, il cittadino riceve a titolo di ricevuta apposito bollino con
numero progressivo. Il contributo viene versato dalla ditta a Publies.
ATTENZIONE: La dichiarazione si perfeziona solamente con l’apposizione del bollino sul rapporto di
controllo. Pertanto, è necessario accertarsi che il manutentore apponga questo contrassegno sul
RCEE
LE ISPEZIONI DI PUBLIES
Sono soggetti ad ispezione a titolo oneroso da parte di Publies gli impianti per i quali non risulta pervenuto nei
termini di cui sopra il rapporto di controllo di efficienza energetica oppure se esso presenta delle criticità.
L’ispezione ha un costo che il cittadino deve pagare con le modalità indicate da Publies nella lettera inviata a
domicilio che precede l’ispezione.
Per chi ha inviato il rapporto di efficienza energetica (RCEE) nei tempi prescritti e con il bollino, l’ispezione
verrà effettuata a titolo non oneroso su di un campione di rapporti pervenuti.
GLI IMPORTI DEGLI ONERI PER LA DICHIARAZIONE DELL’IMPIANTO E LE ISPEZIONI
a) Impianti con generatore di
calore a fiamma
1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00
2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00
3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00
4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00
b) Impianti con macchine
frigorifere/pompe di calore
1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00
2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00
3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00
c) Impianti alimentati da
teleriscaldamento
euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come
definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.
d) Impianti cogenerativi
1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00
2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00
3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00
2
Vademecum per dichiarare a Publies il proprio impianto
Invece, per gli impianti per i quali non è pervenuto il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) col
bollino oppure se esso presenta delle non conformità per le quali non si è proceduto alla eliminazione, il
responsabile dovrà sostenere il seguente COSTO DEL CONTROLLO:
di
1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 100,00
2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 130,00
3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro
190,00
4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 240,00
5) 50,00 euro in più per ogni generatore aggiuntivo
1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 80,00
2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 120,00
3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 180,00
c) Impianti alimentati da
teleriscaldamento
euro 100,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie
utile, come definita dall'allegato A al d.lgs. 192/2005
d) Impianti cogenerativi
1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 140,00
2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro
200,00
3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 280,00
a)
Impianti
con
generatore di calore a
fiamma
b)
Impianti
macchine
frigorifere/pompe
calore
con
LE SANZIONI
L’art. 15 del D.lgs 192/05, l’art. 23 quinquies della L.R. Toscana 39/2005 e il Regolamento Comunale
prevedono sanzioni nei confronti del:
• Responsabile dell’impianto
- “qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione (la
sanzione amministrativa prevista è non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro)”.
- “qualora non provveda al pagamento del contributo stabilito dalla Regione Toscana per le ispezioni (la
sanzione prevista dall’art. 13 co. 8 del Regolamento Regionale n. 25/r del 2015 è non inferiore a 500 euro e
non superiore a 3000 euro)”.
• Manutentore
“qualora non provveda a trasmettere il rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica (la sanzione
amministrativa prevista è non inferiore a 60 euro e non superiore a 360 euro per ciascun allegato non inviato)”.
3