Hotel Dolcevita Bozza di Convenzione

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Hotel Dolcevita Bozza di Convenzione
COMUNE DI SIRMIONE
(provincia di Brescia)
ISTANZA
allo Sportello Unico per le Attivita’ Produttive del comune di
Sirmione
PIANO ESECUTIVO IN VARIANTE AL PGT
denominato
«HOTEL DOLCEVITA»
D.P.R. 160 del 7 settembre 2010
Articoli 12 e 14, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
Verbale di Conferenza dei Servizi del _________
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _______
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Al Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Sirmione:
La sottoscritta
MORSELLI MONICA, nata a Casalmaggiore (Cr) il 16.06.1985 codice fiscale MRS MNC 85H56 B898I , in
qualità di amministratore unico della società GAIA FORTE S.R.L. , cod. fisc. 02345200204 , con sede in
Mantova via Cremona 28, quest’ultima titolare della proprietà esclusiva dell’immobile sito nel Comune
censuario e amministrativo di Sirmione (provincia di Brescia), individuato ai mappali n. 83 e 94 del foglio n. 4
N.C.T.R., di mq 2.360,
entro i quali limiti è esistente l’albergo Astra attualmente dimesso, non utilizzato ed in precarie condizioni
igienico sanitarie,
premesso che una ristrutturazione dell’esistente plesso alberghiero a tre stelle non risulterebbe adeguata sotto il
profilo dell’attuale richiesta turistica, dell’immagine in una zona di forte transito turistico e impatto territoriale,
non risulterebbe adeguata sotto il profilo economico (rapporto beneficio/ricavi), non consentirebbe la sua
riconversione in un edificio di basso impatto ambientale,
premesso che la classificazione della zona urbanistica in cui insiste l’attuale albergo Astra non consente aumenti
volumetrici tali da permettere la realizzazione di superfici atte al miglioramento dell’offerta turistica (spazi per
piscine con acqua termale, centro welness, parcheggi pertinenziali, ecc.) se non attraverso una demolizione
dell’esistente albergo ed una ricostruzione con diversa disposizione planimetrica all’interno del lotto di proprietà
di un nuovo edificio rispettoso dell’ambiente e costruito secondo i canoni della bioedilizia.
tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte;
- Cesare Guerini, nato a Brescia il 25 febbraio 1959 in qualità di responsabile del Settore Edilizia Privata ed
Urbanistica pro tempore del Comune di Sirmione, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3,
lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del __
_____________ comunale n. ____ in data __________
PREMESSO
a) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili
interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla
presente convenzione;
b) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 2426.07 e nel
vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 in data 21
dicembre 2009, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.
___ in data 17 marzo 2010, sono inserite dal Piano delle Regole in zona D4 – Alberghiera con destinazioni
ammesse albergo;
c) che l’area è gravata da vincolo paesistico ambientale imposto in data 25/9/2987 ai sensi dell’art. 1 della
Legge 1497/39 della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che sull’area non gravano
altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti
da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano di recupero o che la subordino ad autorizzazioni di
altre autorità;
VISTI
f) la domanda di approvazione del Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita» con le modalità di sportello unico per le
attività produttive secondo quanto disposto dal DPR 445/2000 e dal DPR 160/2010, con i relativi allegati,
presentata al protocollo comunale al n. _____ del _____________ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al
n. _______;
g) gli ulteriori elaborati progettuali depositati al protocollo comunale al n. del
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;
h) il verbale della conferenza dei servizi tenutasi presso il Comune di Sirmione in data
;
i) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita», nelle
forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
(oppure, in presenza di osservazioni)
in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni;
l) la deliberazione del Consiglio comunale n. ____ in data ____________, esecutiva, con la quale è stato
approvato definitivamente il Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita»;
(oppure, in presenza di osservazioni)
con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed
è stato definitivamente approvato il Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita»;
m) la nota prot. ______ in data ____________ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l’avvenuta
efficacia dei provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita», con il contestuale invito
a provvedere alla stipula della presente convenzione;
n) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo
2005, n. 12, il DPR 445 del 2000, il DPR n.160 del 7 settembre 2010;
o) il combinato disposto dell’'articolo 32, comma 1, lettera g), e dell’articolo 122, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è
da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti
deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
2. E’ esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune,
tolleranza o silenzio di quest’ultimo.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle
aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si
trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di
vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di
quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere
estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta
idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di ricevimento, da parte dei proponenti,
della comunicazione di cui alla lettera m) delle premesse, con gli estremi dell’avvenuta approvazione
definitiva del Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita», intesa come esecutività della relativa deliberazione, a
prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
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2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della
documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria
organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma.
3. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli
adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il
termine massimo di 5 (cinque) anni.
4. Ai sensi dell’art.97 della L.R. 12/2005 e s.m.i. i proponenti si impegnano a realizzare l’intervento secondo i
contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento
della variante, decorsi i quali il sindaco dichiarerà l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto,
compreso quello di variante urbanistica
ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria, essendo l’area oggetto della presente convenzione completamente urbanizzata. Pertanto il
proponente prima del rilascio della Autorizzazione Unica dovrà provvedere al versamento dei relativi oneri
di urbanizzazione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1. Lo strumento urbanistico generale non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria. Pertanto il proponente prima del rilascio della Autorizzazione Unica dovrà provvedere al
versamento dei relativi oneri di urbanizzazione di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
ART. 6 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1.
La progettazione delle opere convenzionate è a totale carico del proponente.
2. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su
supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente
scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
3. Le spese tecniche per la redazione del Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita» e dei relativi allegati, per gli
incentivi di cui all’art del 380 e per le procedure VAS e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono a
carico dei proponenti.
ART. 7 - ESECUZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1. Le opere oggetto di obbligazioni convenzionali, di cui all’art. 6, sono affidate ed eseguite direttamente dal
proponente. Le obbligazioni del proponente sono limitate al costo effettivamente sostenuto per l’esecuzione
delle opere; tale costo non è soggetto ad alcuna verifica o sindacato da parte del comune, che ne accerta
esclusivamente la conformità al progetto e l’adeguatezza del risultato.
ART. 8 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente strumento urbanistico generale le aree per attrezzature e
servizi pubblici che competono al piano di recupero, sono così quantificate:
Destinazione alberghiera
e verde privato
Superficie catastale e fondiaria (S.f.)
SLP alberghiera in progetto
4/7
mq
mq
2.360,00
2.019,15
Volume alberghiero in progetto
Aree per standards urbanistici
mc
mq
6.057,45
1.144,35
2. In relazione all’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate
con l’adozione e l’approvazione del Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita», all’interno di quest’ultimo le aree
reperite direttamente per attrezzature e servizi pubblici assommano a mq 1.144,35.
3. Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, lettera c), del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e del Piano dei Servizi
integrante il vigente strumento urbanistico generale, non costituiscono aree per attrezzature e servizi pubblici
e non possono pertanto essere computate come tali:
a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque
che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per
l’accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;
b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole,
reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a
parco, gioco o sport;
c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che, compatibilmente con la loro ubicazione e
la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi o ad ampliamento in continuità ad ambiti di verde
pubblico preesistenti.
ART. 9 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE
1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita» sono tutte
reperite direttamente; pertanto non è prevista alcuna monetizzazione per aree non cedute.
ART. 10 – OBBLIGHI PARTICOLARI
1. Il proponente si obbliga a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo, le spese sostenute per
la pubblicità legale del Piano esecutivo “Hotel Dolcevita”.
ART. 11 – EDIFICAZIONE E DESTINAZIONI D’USO DELL’AMBITO
Edificazione e destinazioni d’uso ammesse sono quelle contenute nei documenti di progetto, le cui indicazioni
qui si riportano:
Superficie catastale e fondiaria mq 2.360
Usi ammessi: albergo
Slp. max = mq 1394.78 esistente + 625.00 ampliamento = mq 2.019,78
Modalità di intervento: Piano Esecutivo
Contributi alla città pubblica: SI , da corrispondersi secondo quanto stabilito al successivo art. 12.
ART. 12 – IMPORTI E GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L’importo delle obbligazioni assunte dal proponente, comprensive degli oneri accessori, ammonta a
complessivi € 657.373/89 così ripartito:
a) contributo sul costo di costruzione (8% x €/mq 750 x Sc 2.950,66 mq )
€ 177.039,60
b) oneri di urbanizzazione primaria (mq 2.019,15 x 15,86€/mq)
€
32.023,72
c) oneri di urbanizzazione secondaria (mq 2.019,15 x 12,04 €/mq)
€
24.310,57
d) contributo alla città pubblica
€ 420.000,00
e) incentivi e VAS
€
4.000,00
2. Il suddetto importo, comprensivo di tutti i costi occorrenti per l’attuazione delle opere di cui al Piano
Esecutivo “Hotel Dolcevita”, verrà versato dal proponente alle seguenti scadenze:
quanto a € 233.373,89 (pari alla somma dei punti a), b), c) del paragrafo precedente) in unica soluzione al
rilascio della Autorizzazione Unica di cui all’art. 14 della convenzione, oppure il 60% al rilascio della
Autorizzazione Unica di cui all’art. 14 della convenzione e il restante 40%, garantito da polizza fideiussoria,
entro un anno dall’inizio dei lavori;
quanto a € 424.000,00 (punti d), e) del paragrafo precedente) alle seguenti modalità:
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1/3 di € 420.000 + € 4.000 pari ad € 144.000/00 all’atto della sottoscrizione della presente convenzione e il
restante 2/3 garantito da polizza fideiussoria con scadenza 15.12.2013;
1/3 arr. di € 420.000 pari ad € 140.000/00 entro il giorno 15 dicembre 2013 e il restante importo garantito da
polizza fideiussoria con scadenza 15.12.2014;
€ 140.000/00 entro il giorno 15 dicembre 2014.
ART. 13 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
1. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della presente convenzione lo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Sirmione, ai sensi dei DPR n. 447/1998, 440/2000 e 160/2011, rilascerà il provvedimento
conclusivo del procedimento (autorizzazione unica), che costituirà ad ogni effetto titolo unico per la
realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
2. L’efficacia della autorizzazione unica è subordinata al pagamento degli importi di cui al precedente art. 12.
Per quanto riguarda il contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli
43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, esso sarà calcolato con le modalità previste dalla normativa
comunale e:
a) nella misura in vigore al momento dell’approvazione del Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita», per
versamento contestuale al rilascio della autorizzazione unica;
b) nella misura in vigore al momento del versamento, dopo la scadenza del termine di cui alla lettera a).
ART. 14 - VARIANTI
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di
esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che
non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di
attuazione del Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita», non incidano sul dimensionamento globale degli
insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di
destinazione pubblica.
2. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con la stessa
procedura utilizzata per l’approvazione del piano esecutivo.
3. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione
della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
ART. 15 - CONTROVERSIE
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del
Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Brescia.
ART. 16 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita» è composto da:
a) relazione tecnica illustrativa;
b) relazione paesaggistica;
c) norme tecniche di attuazione;
d) relazione inerente la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
e) relazione ed elaborato grafico inerente la normativa contro le cadute dall’alto;
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f) relazione, dichiarazione ed elaborato grafico inerente la normativa per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
g) inquadramento geologico;
h) relazione tecnica di cui all’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991 nr. 10, secondo la metodologia di
calcolo indicata dal Decreto nr. 5796 del 11/06/2009, in conformità con la D.G.R. VIII/8745 e s.m.i.;
i) progetto impianto elettrico;
l) valutazione di impatto acustico;
m) pratica VVF;
n) elaborati grafici urbanistici in n. 21 tavole.
2. Il progetto di Piano Esecutivo «Hotel Dolcevita» è parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
il Comune e i proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e)
ed f), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di approvazione e per tale motivo depositati negli originali
del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla
convenzione.
3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su
richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di 2 copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre
a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.
ART. 17 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro
onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.
ART. 18 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza
della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente
affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
Letto, confermato e sottoscritto, li __________
I Proponenti
per il Comune
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