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Ordine dei dottori commercialisti e degli esperi contabili di Modena
Commissione imposte dirette
“I REGIMI AGEVOLATI”
A cura di:
Dott.ssa Luana Bernardoni
Dott.ssa Antonella Scaglioni
Dott. Marco Ferri
Dott. Andrea Grandi
Dott. Luca Ascari
Indice
1.
Introduzione
pag. 1
2.
I contribuenti minimi
pag. 2
3.
Il “forfettino”
pag. 10
4.
Calcoli di convenienza tra i diversi regimi fiscali
pag. 17
Introduzione
Forfettini, Forfettoni, minimi, marginali…….negli ultimi due anni abbiamo assistito alla nascita ed alla
soppressione di diversi regimi contabili, non senza una certa incertezza di interpretazione o di
applicazione, tanto da portare alcuni colleghi ad ignorare le novità e continuare con il regime contabile
ordinario.
Poiché spesso la nostra attività di aggiornamento e la nostra attenzione si concentrano sulle novità civili
e fiscali che riguardano principalmente le società, all’interno della Commissione di Studio abbiamo
avvertito la necessità di dedicare un elaborato all’approfondimento di questi regimi fiscali alternativi
per imprenditori individuali e liberi professionisti.
Questo breve elaborato vuole quindi essere una veloce ma dettagliata guida alle scelte possibili di
determinazione del reddito che il nostro sistema fiscale permette:
─ affrontiamo quindi in prima analisi il regime contabile diretto ai “contribuenti minimi”, disciplinato
dai commi da 96 a 117 dell’art 117 dell’art 1 L. 24/12/2007 n. 244 e dal D.M. 02/01/2008,
─ passando ad affrontare il regime delle “nuove iniziative produttive (forfettino)” introdotto dall’art.
13 della L. 23/12/2000 n. 388,
─ e concludendo poi con una schematica analisi di convenienza dei diversi regimi.
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I contribuenti minimi
IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Riferimenti normativi e prassi
Art. 1, commi da 96 a 117, L. 24/12/2007 n. 24 (Legge Finanziaria 2008)
D.M. 02/01/2008
C.M. 21/12/2007, n.73/E
C.M. 28/01/2008, n.7/E
C.M. 26/02/2008, n, 13/E
Il regime dei contribuenti minimi sostituisce i seguenti regimi che, per espressa previsione contenuta
nel comma 116 L. 244/2007, sono soppressi a decorrere dal 01/01/2008:
il regime dei contribuenti minimi in franchigia di cui all’art. 32-bis D.P.R. 633/1972;
il regime delle attività marginali di cui all’art. 14 L.388/2000;
il regime cosiddetto “super semplificato” di cui all’art. 3, commi 165-170, L. 662/1996.
Si ricorda, per completezza, che il regime forfettario riservato alle persone fisiche con volume d’affari
non superiore a €. 10.329,14 è stato soppresso già a decorrere dal 2007.
REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME
Per “contribuenti minimi” si intendono le PERSONE FISICHE residenti esercenti attività d’impresa o
arti e professioni, che:
a) nell’anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a €.30.000,00,
La C.M. n.73/E evidenzia che i ricavi rilevanti sono quelli di cui all’art.57 e 85 del Tuir, mentre per i compensi si fa riferimento
all’art. 54 del Testo Unico delle Imposte sui redditi. Da sottolineare che il D.M. attuativo ha confermato la non rilevanza dei
ricavi/compensi derivanti da adeguamento a studi di settore o parametri.
Se si esercitano più attività o in caso di contemporaneo esercizio di attività d’impresa e lavoro autonomo occorre sommare i
ricavi/compensi di tutte le attività esercitate.
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
Le cessioni all’esportazione che, se effettuate, precludono l’accesso al regime, sono le operazioni di cui:
• all’art. 8 D.P.R. 633/1972
• all’art. 8-bis D.P.R. 633/1972 (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione)
• all’art. 9 D.P.R. 633/1972 (servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali)
• all’art. 71 D.P.R. 633/1972 (operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino)
• art. 72 D.P.R. 633/1972 (trattati o accordi internazionali).
Il riferimento all’art. 8 D.P.R. 633/1972 fa si che siano ricomprese nell’elenco di cui sopra anche le cessioni effettuate nei
confronti di esportatori abituali ai sensi dell’art. 8 c.1 lett. c) D.P.R. 633/1972. Le dichiarazioni d’intento che verranno
ricevute durante l’applicazione del regime dei minimi dovranno essere restituite agli esportatori abituali comunicando loro che
le operazioni verranno effettuate senza addebito di iva ai sensi dell’art.1 comma 100 L.244/2007.
- non hanno sostenuto spese per dipendenti e/o collaboratori (borsisti, tirocinanti, collaboratori a
progetto o coordinati e continuativi) anche se familiari, ad eccezione delle spese per prestazioni
di natura occasionale;
- non hanno erogato quote di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
b) nel triennio solare precedente non hanno acquistato beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto, locazione e leasing, per un importo complessivo superiore a €. 15.000,00 al netto dell’Iva
indetraibile.
Se l’attività d’impresa o di lavoro autonomo è iniziata da meno di 3 anni il limite suddetto non deve
essere ragguagliato.
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I contribuenti minimi
L’accesso al regime non viene ostacolato da una dotazione di beni strumentali anche superiori al limite
fissato dal comma 96, art. 1 L. 244/2007, se tali beni sono stati acquisiti antecedentemente al triennio di
osservazione.
Per verificare il rispetto del limite di €. 15.000,00 occorre fare riferimento:
•
per i beni mobili acquistati in proprietà all’ammontare dell’imponibile evidenziato in fattura. Non deve essere considerata
l’eventuale iva indetraibile;
•
per i beni in leasing alla somma della quota capitale e della quota interessi (intero canone). Non assume alcuna rilevanza il
costo sostenuto dal concedente;
•
per i beni in locazione non finanziaria alla somma dei corrispettivi dei canoni fatturati o emergenti dalla documentazione
equivalente. Occorre rilevare che i canoni di locazione dei beni immobili strumentali, compresi quelli corrisposti a privati,
devono essere conteggiati ai fini della verifica del superamento del limite di acquisto di beni strumentali. Al contrario, i beni
utilizzati in comodato d’uso non devono essere considerati in quanto per gli stessi non è dovuto alcun corrispettivo;
La circolare 73/E/2007 precisa che i beni ad utilizzo promiscuo vanno considerati in misura pari al 50% dei corrispettivi, a prescindere
dalle percentuali di deducibilità stabilite dal Tuir. Inoltre, nella circolare 7/E/2008 si afferma che si presume un uso promiscuo anche
per i veicoli a motore a deducibilità limitata e per i telefoni cellulari; ad esempio, questo significa che le autovetture degli agenti di
commercio, i telefoni cellulari o le auto dei professionisti vanno considerati in misura pari al 50% dei corrispettivi indicati in fattura e al
netto dell’iva indetraibile. Non si deve tener conto, per i veicoli a motore, del costo fiscalmente rilevante.
Infine, la circolare 13/E/2008 stabilisce che nel caso di ottenimento di un contributo in conto impianti per l’acquisto di un bene
strumentale, l’importo del contributo non può essere portato a diminuzione del corrispettivo sostenuto.
I contribuenti che iniziano un’impresa o un’arte e professione possono immediatamente adottare il
regime agevolato con la denuncia di inizio attività (richiesta di partita iva ex art. 35 D.P.R. 633/1972)
se prevedono di rispettare le condizioni di legge e ragguagliando ad anno intero il limite di €. 30.000,00
in caso di inizio di attività in corso d’anno. Ai fini della corretta individuazione del regime applicabile
occorre, comunque, fare riferimento al comportamento concludente del contribuente; nel caso di
presentazione del modello di inizio attività senza aver barrato la relativa casella, è possibile rettificare
lo stesso presso l’Ufficio nei trenta giorni successivi alla data di apertura della partita iva.
La circolare 73/E/2007, relativamente ai contribuenti già titolare di partita iva, precisa che il regime dei
minimi rappresenta il regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge i quali
possono “automaticamente” iniziare ad operare applicando le disposizioni proprie del regime, senza
dover fare comunicazioni di alcun tipo.
Sono in ogni caso esclusi dal regime in oggetto, ai sensi del comma 99 dell’art.1 L.244/2008:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini iva;
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 02/01/2008 e di quanto affermato dall’amministrazione finanziaria nella circolare 73/E/2007 “non sono
considerati contribuenti minimi i soggetti che si avvalgono delle seguenti disposizioni:
* agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972)
* vendita Sali e tabacchi (art. 74, primo comma D.P.R. 633/1972)
* commercio di fiammiferi (art. 74, primo comma D.P.R. 633/1972)
* editoria (art. 74, primo comma D.P.R. 633/1972)
* gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma D.P.R. 633/1972)
* rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma D.P.R. 633/1972)
* intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 (art. 74, sesto comma D.P.R. 633/1972)
* agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972)
* agriturismo (art. 5 comma 2 L.413/1991)
* vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. 633/1972)
* rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. 41/1995)
* agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis D.L. 41/1995)
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni immobili ex art. 10 n.8) D.P.R.
633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.L. 331/1993.;
- gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contemporaneamente
partecipano a società di persone o associazioni professionali di cui all’art. 5 del D.P.R. 917/1986
ovvero a S.r.l. trasparenti ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. 917/1986.
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I contribuenti minimi
SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IVA
La disciplina in materia prevede un regime di forte semplificazione degli obblighi ai fini iva. Infatti, ai
sensi del comma 100 dell’art. 1 L.244/2007, i contribuenti minimi:
•
non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa;
I contribuenti che entrano nel regime dei minimi che, per errore, emettono fattura con addebito di iva possono emettere una nota di
variazione ai sensi dell’art.26 D.P.R. 633/1972.
Inoltre, le fatture emesse dai contribuenti minimi devono essere assoggettate ad imposta di bollo se di importo superiore ad €.77,47.
•
non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle
importazioni;
•
Se, oltre all’emissione di fatture con addebito di iva, il contribuente esercita il diritto alla detrazione e procede con la liquidazione
dell’imposta, il comportamento risulta essere espressione inequivocabile dell’opzione per il regime ordinario.
•
sono tenuti alla rettifica della detrazione ex art. 19-bis 2 D.P.R. 633/1972 con riferimento a tutti i
beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento del passaggio dal regime
ordinario a quello in oggetto. Essa interessa quindi:
∗ le rimanenze di magazzino esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta antecedente il
passaggio di regime;
∗ i servizi non ancora utilizzati alla stessa data (es. canoni di leasing fatturati in costanza di periodo
ordinario ma riferiti all’anno successivo);
Con riferimento alle rimanenze finali ed ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l’intero importo dell’iva a
credito a suo tempo detratta.
∗
i beni ammortizzabili per i quali alla data di chiusura dell’ultimo periodo antecedente il cambio di
regime non è ancora scaduto il periodo di “tutela fiscale”. Infatti, La rettifica della detrazione
relativa ai beni ammortizzabili, anche immateriali, deve essere eseguita solo se non sono trascorsi
quattro anni dalla loro entrata in funzione (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i
fabbricati o porzione degli stessi).
Inoltre, la rettifica della detrazione non si effettua nel caso di beni di costo unitario inferiore a €.
516,46 o per quei beni ammortizzabili con coefficiente d’ammortamento superiore al 25% .
Per i beni strumentali (diversi dagli immobili) per i quali non è ancora scaduto il periodo di osservazione fiscale, la rettifica si
effettua con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale.
Per i beni immobili la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al
compimento del decennio di osservazione fiscale.
Il versamento dell’iva è effettuato, ai sensi del comma 101 art.1, L. 244/2007, in un’unica soluzione o
in cinque rate annuali di pari importo e senza applicazione di interessi; la prima o unica rata è versata
entro il termine per il versamento a saldo dell’iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione
del regime mentre le rate residue sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
sostitutiva dell’Irpef di cui al comma 105. Il debito derivante dalla rettifica della detrazione può essere
estinto anche mediante compensazione.
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I contribuenti minimi
Essi, inoltre, sono esonerati:
•
dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;
•
da tutti gli obblighi connessi di registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture
ricevute, di tenuta e conservazione dei registri e documenti (fatta eccezione per le fatture di
acquisto e le bollette doganali), di dichiarazione e comunicazione annuale.
La tenuta dei registri iva non si considera un comportamento concludente e, anzi, potrebbe rivelarsi utile per monitorare i ricavi
/compensi ai fini della verifica del superamento dei limiti imposti dalla legge per la permanenza nel regime.
Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono:
•
numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
•
certificazione dei corrispettivi (sulle fatture emesse si dovrà annotare che trattasi di “operazione
effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”);
Si precisa che.
∗
ai sensi del comma 116 dell’art. 1 L. 244/2007 non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni effettuate a
soggetti comunitari e, pertanto, sulla fattura emessa dal contribuente minimo si dovrà indicare che l’operazione “non
costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 1, c.2-bis D.L. 331/1993”,
∗
per le fatture emesse da contribuenti minimi per operazioni soggette al regime del reverse charge , l’indicazione sulle stesse
della norma sui minimi esonera l’acquirente/committente dall’obbligo di integrazione della fattura.
•
•
integrazione della fattura con indicazione di aliquota e imposta da versare entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni nel caso di acquisti intracomunitari, di
operazioni passive soggette al regime del reverse charge o altre operazioni per le quali i
contribuenti minimi risultano essere debitori d’imposta;
presentazione elenchi Intrastat.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI
Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed
emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di:
•
registrazione;
•
tenuta delle scritture contabili.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato sulla base del “principio di cassa” e cioè
“in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo
sostenimento del costo o della spesa” (Circolare 73/E/2007). Tale principio, che si applica
generalmente per la determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni,
eccezionalmente, per i contribuenti minimi, trova applicazione anche nella determinazione del loro
reddito d’impresa. Sulla base del principio di cassa, pertanto, i componenti negativi e positivi
partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa
manifestazione finanziaria, anche se la competenza economica può fare riferimento ad altri periodi
d’imposta.
Come affermato dalla circolare 7/E/2008 le disposizioni in materia di contribuenti minimi dettano
alcune regole per la determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo che derogano da quelle
previste dal Tuir. Tale circostanza comporta che:
- il costo di acquisto dei beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo
d’imposta in cui è avvenuto il pagamento e non per quote di ammortamento;
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I contribuenti minimi
Qualora, dopo l’ingresso nel regime in oggetto, residuano quote di ammortamento non dedotte per beni ammortizzabili
utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, esse non possono essere dedotte durante il regime dei minimi
ma solo dopo l’uscita dal regime se, nel frattempo essi non sono stati ceduti.
- le plusvalenze realizzate per la cessione di beni strumentali acquistati nel periodo di vigenza del
regime saranno pari all’intero corrispettivo di cessione e verranno tassate integralmente, senza
possibilità di essere rateizzate;
- non si deve procedere alla valutazione delle rimanenze finali di merci acquistate nel corso di
applicazione del regime, in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse deve essere
comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento.
La circolare 7/E precisa che le rimanenze finali dell’anno antecedente l’ingresso nel regime devono essere portare a
decremento dei componenti positivi prodotti nel periodo di imposta in cui ha effetto l’opzione.
- i beni a deducibilità limitata (ad esempio autovetture e telefoni cellulari) sono beni ad uso
promiscuo il cui costo rileva, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo
corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i
menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing
finanziario;
- le spese di manutenzione e riparazione non sono soggette alla disciplina dell’art.102, comma 6,
del TUIR e sono deducibili nell’esercizio di sostenimento per l’intero importo effettivamente
pagato;
- ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le operazioni di destinazione al consumo personale o
familiare di beni dell’impresa che ordinariamente costituiscono operazioni rilevanti agli effetti
del tributo qualora la relativa imposta assolta all’atto dell’acquisto sia stata detratta, nell’ambito
del regime dei minimi sono effettuate senza applicazione dell’iva. Tuttavia, ai fini delle imposte
dirette i ricavi e le plusvalenze relativi a beni destinati al consumo personale o familiare
dell’esercente impresa, arte o professione concorrono come componenti positive del reddito
imponibile dei contribuenti minimi, anche se per tale destinazione non risultano percepiti ricavi
o compensi (art. 4 D.M. 02/01/2008 che richiama le disposizioni di cui agli articoli 54, comma
1-bis, lett. c, 57 e 58, comma 3, del Tuir);
- i componenti positivi e negativi relativi a periodi antecedenti l’adozione del regime e rinviati in
forza delle disposizioni del D.P.R. 917/1986 (plusvalenze rateizzate, manutenzioni e riparazioni
eccedenti, ecc.) partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito dell’anno
precedente a quello di ingresso nel regime con le seguenti modalità:
∗
se la somma algebrica delle quote residue delle componenti attive e passive è maggiore
di €. 5.000,00, l’eccedenza rispetto a tale limite deve concorrere alla formazione del reddito
del medesimo periodo d’imposta;
∗
se la somma algebrica è inferiore a €. 5.000,00 essa non assume rilevanza per la
determinazione del reddito se si tratta di componente positivo di reddito;
∗
se la somma algebrica è inferiore a €. 5.000,00 essa viene portata integralmente in
deduzione solo se rappresentativa di un componente negativo di reddito.
La circolare 13/E/2008 sostiene la deducibilità dell’iva versata a titolo di rettifica della detrazione ex
art. 19-bis 2 D.P.R. 633/1972 in sede di determinazione del reddito del contribuente minimo in quanto
“essa può essere assimilata, quanto al suo trattamento ai fini delle imposte dirette, all’imposta assolta
dal contribuente minimo sugli acquisti che, in quanto non detraibile in costanza di regime, rappresenta
un costo deducibile …”.
I contributi previdenziali versati alla Gestione previdenziale di appartenenza (Gestione Inps
artigiani/commercianti, Gestione separata Inps, Cassa previdenziale) vengono dedotti prioritariamente
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I contribuenti minimi
dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nei limiti in cui trovano capienza in tali redditi; l’eventuale
eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente (se esistono altri redditi dei quali egli
risulta essere titolare).
La deducibilità dei contributi previdenziali spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa
familiare fiscalmente a carico o, se non fiscalmente a carico, se il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa nei loro confronti (comma
104, art. 1 L.244/2007).
I contribuenti minimi che esercitano attività professionale sono tenuti, se previsto, all’addebito in
fattura del contributo integrativo (2%-4%) e al versamento dello stesso.
Il reddito come sopra determinato viene tassato forfettariamente con un’imposta sostitutiva dell’Irpef e
delle relative addizionali regionale e comunale pari al 20% e non concorre alla formazione del reddito
complessivo del contribuente.
Tuttavia, il reddito soggetto all’imposta sostitutiva del 20% rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle
detrazione di cui all’art.12 comma 2 del Tuir (detrazioni per carichi di famiglia) e per la determinazione dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
Invece, tale reddito non viene considerato ai fini della attribuzione delle altre detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir.
L’imposta sostitutiva deve essere versata con modello F24 nei termini previsti per il saldo dell’Irpef; la
circolare 73/E/2007 conferma che tale versamento deve avvenire per via telematica.
I soggetti che adottano il regime dei minimi sono tenuti al versamento degli acconti ma non possono
utilizzare nell’anno di accesso il metodo previsionale per la determinazione degli stessi. Essi
calcoleranno gli acconti relativi all’anno in cui avviene il passaggio di regime facendo riferimento
all’imposta dovuto ed evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente.
Occorre sottolineare che, nel caso di impresa familiare, il soggetto tenuto al versamento dell’imposta
sostitutiva (calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge/collaboratore) è il titolare e,
pertanto, i collaboratori sono esonerati da obblighi dichiarativi e di versamento.
I contribuenti minimi restano soggetti all’applicazione in fattura delle ritenute previste dal D.P.R.
600/1973 che si considerano effettuate a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva. L’eccedenza può
essere, alternativamente:
•
utilizzata in compensazione con altre imposte e contributi;
•
chiesta a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del modello Unico.
Per quanto concerne il riporto delle perdite fiscali, occorre fare una distinzione:
le perdite realizzate nei periodi precedenti a quello di decorrenza del regime dei minimi possono
essere portate in diminuzione del reddito prodotto in costanza del nuovo regime secondo le regole
stabilite dall’art.8 del Tuir;
Per i soggetti in contabilità semplificata o per i titolari di reddito di lavoro autonomo tale prerogativa riguarda solo le perdite realizzate
negli anni 2006 e 2007.
le perdite prodotte nel periodo di applicazione del regime sono computate in diminuzione dei
redditi prodotti nei successivi periodi d’imposta, non oltre il quinto e con possibilità di riporto
illimitato se le stesse sono realizzate nei primo tre periodi d’imposta).
ESONERO DALL’IRAP (comma 104 art.1 L.244/2008)
I contribuenti minimi non sono soggetti passivi Irap e sono, pertanto, esonerati dall’obbligo di
presentare la relativa dichiarazione.
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I contribuenti minimi
ESCLUSIONE DAGLI STUDI DI SETTORE (comma 104 art.1 L.244/2008)
I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri.
Gli stessi sono esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
DISAPPLICAZIONE DEL REGIME
Il regime dei minimi può essere disapplicato con due differenti modalità:
1. DISAPPLICAZIONE PER OPZIONE
Il contribuente può fuoriuscire dal regime dei minimi scegliendo di determinare le imposte sul reddito e
dell’Iva nei modi ordinari.
L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente (ad esempio, viene addebitata l’imposta
sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero viene esercitando il diritto alla detrazione
dell’imposta); inoltre, i contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli
adempimenti previsti dall’art. 8 D.M. 02/01/2008 ai fini iva e ai fini Irpef/Irap.
L’opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all’Agenzia delle Entrate in sede di prima
dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta. Essa rimane valida per almeno un
triennio trascorso il quale si rinnova di anno in anno fino a quando il contribuente continua ad applicare
le imposte nei modi ordinari.
2. DISAPPLICAZIONE PER LEGGE
AL VENIR MENO DEI REQUISITI IMPOSTI DALLA LEGGE
Il contribuente non rientra più nel regime dei minimi quando viene meno anche una sola delle
condizioni di accesso allo stesso. Gli effetti della cessazione variano a seconda della causa che l’ha
determinata:
- dall’anno stesso in cui si verifica la causa di cessazione, nel caso in cui i ricavi o compensi superino
di oltre il 50% il limite di €. 30.000,00.
Se i ricavi/compensi superano €. 45.000,00 il contribuente deve liquidare l’iva per le operazioni relative a tutto l’anno solare che,
per il periodo antecedente il superamento del limite, verrà determinata mediante le regole previste dall’art. 27 u.c. D.P.R. 633/1972
per lo scorporo dai corrispettivi e facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Inoltre, è necessario porre in essere sin dall’inizio del periodo d’imposta tutta una serie di adempimenti inerenti:
1. l’iva:
•
istituzione registri entro il termine fissato per effettuare la liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di
superamento del limite;
•
obbligo di annotazione delle operazioni di cessione di beni e/o prestazioni di servizi e gli acquisti effettuati sia antecedenti
che successivi al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione iva;
•
liquidazione dell’iva relativa al mese o trimestre di superamento del limite. L’importo a debito deve essere versato in sede
di determinazione del saldo annuale, da versare entro il consueto termine (16/03) e senza applicazione di sanzioni e
interessi;
•
presentazione comunicazione annuale dati iva e dichiarazione annuale iva entro i termini previsti;
•
versamento saldo iva dell’anno di superamento del limite entro i termini ordinari;
2. l’Irpef e l’Irap:
•
istituzione registri e scritture contabili entro il termine fissato per effettuare la liquidazione periodica relativa al mese o
trimestre di superamento del limite;
•
obbligo di annotazione delle operazioni di cessione di beni e/o prestazioni di servizi e gli acquisti effettuati sia
antecedenti che successivi al superamento del limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
•
presentazione dichiarazione annuale, comunicazione dati studi di settore e parametri relative all’anno di superamento
versamento imposte a saldo relative all’anno in cui si verifica il superamento dei limiti, calcolate con i criteri dettati dal
Tuir in materia di reddito d’impresa o lavoro autonomo o dal D.L. 446/1197 per l’Irap, entro i termini ordinari.
- dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa di cessazione, in tutti gli altri casi:
conseguimento di ricavi/compensi superiori a €. 30.000,00 e inferiori a €. 45.000,00;
Pagina 8
I contribuenti minimi
effettuazione di esportazioni ed operazioni assimilate;
sostenimento di spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
erogazione di quote di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
acquisto di beni strumentali che, sommati a quelli del biennio precedente, superano l’ammontare
di €. 15.000,00.
A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
Il comma 114 dell’art.1 L.244/2007 afferma che il regime dei minimi cessa dall’anno successivo a
quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo:
• viene meno uno dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al regime (comma 96 dell’art. 1 L.
244/2007);
Se i ricavi/compensi definitivamente accertati superano di oltre il 50% il limite di €. 30.000,00 il regime cessa di avere
applicazione dell’anno stesso in cui l’accertamento è divenute definitivo.
• si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 quali l’utilizzo di regimi speciali iva,
cessioni di fabbricati o mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, studi
associati o S.r.l. trasparenti.
ASPETTI SANZIONATORI
Al regime introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 si applicano:
- le disposizioni contenute nei D. LGS. n.471 e n.472 in materia di sanzioni amministrative;
- un regime sanzionatorio aggravato nelle ipotesi di:
• infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al regime. Se il maggior reddito
che viene accertato supera di oltre il 10% quello dichiarato dal contribuente, le sanzioni minime e
massime sono incrementate in misura pari al 10%;
• utilizzo del regime anche nelle ipotesi in cui venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti
dalla legge. Anche in tale circostanza valgono le considerazioni di cui al punto precedente.
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI E REGIME DELLE NUOVE INIZATIVE
PASSAGGIO DAL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE AL REGIME DEI
MINIMI
I contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative ex art. 13 L.388/2000 possono adottare il
regime dei minimi senza effettuare alcuna comunicazione, esclusivamente per comportamento
concludente. E’ comunque necessario effettuare una comunicazione di revoca dell’opzione per il
regime delle nuove iniziative presentando il mod. AA9.
>
INIZIO ATTIVITA’ CON IL REGIME DEI MINIMI E PASSAGGIO A QUELLO DELLE
NUOVE INIZIATIVE
Il contribuente che fuoriesce dal regime dei minimi non può optare per il regime agevolato delle
nuove iniziative produttive di cui all’art.13 della L.388/2000.
>
Pagina 9
Il “forfettino”
IL REGIME FISCALE DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO
AUTONOMO
Riferimenti normativi e prassi
Art. 13 Legge 23/12/2008 n. 388 (Legge Finanziaria 2001)
Provvedimento 14 marzo 2001
R.M. 14/12/2006, n. 140/E
R.M. 04/04/2003, n. 87/E
C.M. 20/06/2002, n. 55/E
R.M. 12/06/2002, n. 185/E
C.M. 02/10/2001, n. 86/E
C.M. 18/06/2001, n. 57/E
C.M. 18/06/2001, n. 59/E
C.M. 09/03/2001, n. 23/E
C.M. 26/01/2001, n. 8/E
C.M. 03/01/2001, n. 1/E
Tra i regimi agevolativi che hanno riscontrato miglior appeal tra i contribuenti rientra senza dubbio
quello delle nuove iniziative produttive e di lavoro autonomo, noto anche come “forfettino”; non a caso
questo è l’unico regime che è rimasto pienamente in vigore dal suo debutto con la finanziaria 2001 e
che non è mai stato modificato dal legislatore rispetto alla sua formulazione iniziale.
Le ragioni della sua “sopravvivenza” risiedono principalmente nell’estrema facilità di accesso e di
funzionamento nonché, ovviamente, sulle rilevantissime agevolazioni in termini di risparmio fiscale e
di adempimenti.
Anche questo regime, come quello dei minimi, è utilizzabile esclusivamente dalle persone fisiche.
REQUISITI, MODALITA’ DI ACCESSO E DURATA
Secondo il dettato previsto dal comma 1 dell’art. 13 Legge 388/2000, al fine di poter fruire del regime,
occorre che:
<< a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero
d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o
professioni;
c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un
ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
Pagina 10
Il “forfettino”
d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare
dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto
beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. >>
Il requisto della nuova iniziativa
Il nome stesso del regime, “per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo”, chiarisce
quale sia il primo requisito essenziale per l’accesso: la “novità” dell’esercizio di un’attività
professionale o imprenditoriale, intesa sia sotto il profilo dell’inizio di una nuova forma autonoma di
lavoro sia sotto il profilo della distinzione rispetto al tipo di attività eventualmente svolta in altra forma
dal contribuente nel recente passato (ultimi tre anni). Lo spirito della norma è quello di incentivare
l’intrapresa economica delle persone fisiche in tutti quei settori o quei casi in cui i volumi di affari dei
primi anni di attività sono modesti e in cui, pertanto, l’onerosità degli adempimenti e del carico fiscale
rappresenterebbe un forte deterrente. Il regime è applicabile esclusivamente ad artisti, professionisti, e
imprenditori individuali (anche familiari), mentre è precluso a società e associazioni.
Il vincolo di assenza di un’attività professionale o imprenditoriale nei tre anni precedenti si estende
anche alle attività svolte in forma “associata o familiare”, ovvero in qualità di collaboratore familiare,
associato di studio professionale o socio. Nel caso di rapporti societari, tuttavia, la preclusione opera
solamente laddove il socio abbia fattivamente svolto attività di gestione, come nel caso dei soci
accomandatari o dei soci amministratori di snc o s.r.l., mentre non sarà applicabile ai meri soci di
capitale (C.M. 18-06-2001 n 59/E).
E’ bene sottolineare che, così come avviene per il regime dei contribuenti minimi << il richiamo all'"
attività di lavoro autonomo o di impresa in generale" deve intendersi riferito all'attività produttiva di
reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53 [ex art. 49] o di reddito d'impresa di cui all'art. 55 [ex art.
53] del T.U.I.R. >> (R.M. 14-12-2006 n. 140/E). Conseguentemente, non è ostativo, per esempio,
l’aver svolto nei tre anni precedenti attività agricola non eccedente i limiti indicati dall’art. 32 comma 2
lett. B) e c) del T.u.i.r.1, in quanto i redditi conseguiti sono considerati redditi fondiari e non di impresa
(R.M. 14-12-2006 n. 140/E).
L’attività che si intende intraprendere, poi, non può rappresentare la mera prosecuzione di un’attività
svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (vedi collaborazioni a progetto),
vale a dire che non può essere ammesso chi intende continuare la propria attività modificandone
semplicemente la veste giuridica; ci deve essere una discontinuità di tipo sostanziale rispetto al passato.
Non sempre è immediato riconoscere o stabilire se c’è effettivamente discontinuità tra la vecchia e la
nuova attività, occorre fare valutazioni caso per caso prendendo in considerazione principalmente
fattori come la sede dell’attività, i beni strumentali utilizzati, la clientela effettiva L’unica eccezione a
1
Articolo 32
Reddito agrario
….
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite
l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su
cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o
del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Pagina 11
Il “forfettino”
tale limite è concessa espressamente a coloro che intraprendono l’attività professionale al termine del
praticantato obbligatorio (per esempio i tirocinanti avvocati e commercialisti), i quali hanno diritto ad
accedere al regime pur continuando sostanzialmente l’attività svolta.
Il requisto del limite di ricavi e compensi
I soggetti che intendono aderire al forfettino devono conseguire, per tutta la durata del regime, un
volume di compensi o di ricavi non superiore a 60.000.000 di lire (euro 30.987,41) nel caso in cui
l’attività consista nella prestazione di servizi, o a 120.000.000 di lire (euro 61.974,83) qualora l’oggetto
dell’attività sia qualificabile come cessione di beni.
Per poter stabilire se l’attività svolta in concreto rientra tra le prestazioni di servizi o tra le cessione di
beni, distinzione non sempre agevole, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che << si considerano
prestazioni di servizi le attività indicate nel decreto ministeriale 17 gennaio 1992, ovvero quelle che
hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, recante "istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", nonchè quelle indicate nel
comma 4, lettere a), b), c), e), f) ed h) del medesimo articolo >> 2
2
Articolo 3
Prestazioni di servizi
1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi,
formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai
precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o
presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro
esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad
esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza
sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività
istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni,
immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6)
dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del
comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi
anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle
opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni
relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) abrogata
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo
comma del presente articolo
Pagina 12
Il “forfettino”
In caso di inizio attività occorrerà stimare il volume dei ricavi o dei compensi per il primo anno di
attività, senza alcuna necessità di ragguaglio ad anno degli importi presunti (in tal senso C.M. 20-062002 n. 55/E).
Come chiarito in precedenza, il concetto di compenso e di ricavo è quello espresso e identificato dal
Tuir, rispettivamente all’art. 53 e all’art. 57 e ss.; quando si parla di “realizzazione” di compensi o
ricavi, pertanto, occorrerà fare riferimento agli ordinari principi di cassa e di competenza.
Qualora l’attività intrapresa sia la prosecuzione dell’attività svolta da altro soggetto (vedi acquisto di
azienda), il limite di ricavi per il primo anno va riferito all’ammontare realizzato nell’anno precedente
dal dante causa.
Al contrario del regime dei minimi, quello delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
non è un regime naturale, ossia non si applica automaticamente ai soggetti che ne possiedono i
requisiti.
E’ necessaria un’opzione, vincolante per almeno un anno, che va espressa nella denuncia di inizio
attività, o al più tardi entro 30 giorni dalla denuncia. In difetto, l’amministrazione finanziaria può
desumere l’adesione del contribuente attraverso il comportamento concludente del medesimo; la
mancata scelta espressa è considerata in questo caso errore di tipo formale, non sanzionabile salvo che
non abbia ostacolato l’attività di accertamento della medesima amministrazione (R.M. 16-02-2002 n.
185/E).
Il forfettino ha una durata massima di tre anni (periodi di imposta), e non è rinnovabile alla scadenza.
AGEVOLAZIONI E ADEMPIMENTI
Esonero dalla tenute delle scritture contabili
I soggetti che aderiscono al regime sono esonerati dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture
contabili rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte dirette (Irpef e Irap). In caso di assunzione di
personale dipendente, tuttavia, vanno tenuti i registri previsti dalla normativa sul lavoro (C.M. 18-062001 n. 59/E).
Sissiste unicamente l’obbligo di emettere e numerare progressivamente le fatture e di certificare i
corrispettivi, nonché di conservare le fatture emesse e ricevute e i documenti attestanti le spese che
concorrono al reddito professionale o di impresa.
Dichiarazioni annuali e studi di settore
Nessuna distinzione rispetto ai soggetti in regime ordinario/semplificato per quanto riguarda l’obbligo e
i termini di presentazione delle dichiarazioni annuali rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
dell’imposta sulle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Analoga considerazione per l’assoggettamento agli studi di settore e per la compilazione dei dati
rilevanti ai fini dei medesimi.
Imposta sostitutiva del 10% del reddito
Il reddito professionale/imprenditoriale è soggetto ad un’imposta, sostitutiva di Irpef e relative
addizionali regionali e comunali, pari al 10%, da versarsi entro il termine di versamento a saldo
dell’Irpef. Il reddito è calcolato secondo le ordinarie regole del reddito di lavoro autonomo o di
impresa. L’irap, invece, è soggetta alle aliquote ordinarie.
Pagina 13
Il “forfettino”
Trattandosi di reddito soggetto ad imposta sostitutiva, esso non concorre a formare il reddito
complessivo del contribuente e, pertanto, oneri deducibili o detraibili sono rilevanti solo in presenza di
altre tipologie di reddito.
Semplificazione negli acconti e nelle liquidazioni Iva
I soggetti aderenti sono esonerati dalle liquidazioni periodiche dell’iva e dai relativi versamenti. L’iva è
addebitata e detratta ordinariamente, ma va versata esclusivamente su base annuale con pagamento
entro il 16 marzo dell’anno successivo, senza corresponsione di interessi.
E’ escluso ogni obbligo di versamento di acconti Irpef e Iva, mentre resta dovuto quello relativo
all’Irap nei termini consueti.
Esonero da ritenuto di acconto
Per espressa previsione legislativa, i compensi e i ricavi dei contribuenti ammessi al regime non sono
soggetti alla ritenuta di acconto sulle imposte sui redditi da parte dei sostituti di imposta. A tal fine, i
contribuenti rilasciano apposita dichiarazione ai sostituti attestante che le somme percepite sono
assoggettate ad imposta sostitutiva.
REVOCA E DECADENZA DAL REGIME
L’opzione per il forfettino è vincolante per almeno il primo periodo di imposta, ed è successivamente
revocabile barrando la relativa casella nella denuncia di variazione da presentare ad un qualsiasi ufficio
delle Entrate; è altresi revocato, analogamente a quanto detto per l’esercizio dell’opzione, attraverso il
comportamento concludente del contribuente, il quale mette in atto comportamenti da cui si evince la
revoca (per esempio, la liquidazione e il versamento periodico dell’iva o la tenuta delle scritture
contabili).
Al di là della revoca espressa (o tacita), all’avverarsi di determinate condizioni, i soggetti ammessi
decadono automaticamente dal regime. In particolare, il regime agevolato cessa:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti
superano gli importi previsti per l’accesso (euro 30.987,41 o 61.974,83);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento i
medesimi importi; in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito
d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.
Si tenga presente che lo sforamento dei ricavi o dei compensi si verifica anche nell’ipotesi in cui il
software Gerico attesti un livello di congruità degli stessi superiori ai limiti previsti (C.M. 18-06-2001
n. 57/E punto 8.3).
Nel caso sub b), l’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta sul valore aggiunto vanno
versati in un’’unica soluzione entro i termini previsti per i versamenti annuali (16 marzo per l’Iva e 16
giugno per l’Irpef), come previsto dal provv. 14 marzo 2001 punto 5.2. Inoltre, non appena superati i
limiti di compensi o di ricavi, i soggetti dovranno senza indugio iniziare a tenere le scritture contabili
previste dal nuovo regime (semplificato/ordinario) e ad assoggettare a ritenuta di acconto le somme
percepite.
TUTORAGGIO E CREDITO D’IMPOSTA
I soggetti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio delle entrate competente presentando
Pagina 14
Il “forfettino”
apposita domanda presso l’ufficio. La domanda può essere presentata anche nel secondo o nel terzo
periodo di imposta e può essere revocata in qualsiasi momento con effetto dal periodo di imposta
successivo.
L’assistenza è effettuata attraverso un collegamento telematico con l’agenzia delle entrate, attivato
mediante la richiesta di codici di accesso ai servizi telematici, e utilizzando appositi software
ministeriali.
Ai soggetti che optano per l’assistenza fiscale è riconosciuto un credito di imposta sull’acquisto delle
apparecchiature informatiche (anche in leasing) necessarie al collegamento, pari al 40% del prezzo di
acquisto fino ad un massimo di 600.000 lire (euro 309,87). Il credito di imposta non concorre alla
formazione del reddito e può essere usato a compensazione utilizzando il codice tributo 6763.
Si riporta di seguito la procedura per l’assistenza fiscale indicata dal provvedimento 14 marzo 2001:
“4. Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici.
4.1. I contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel
corso dell'anno. Le trasmissioni sono effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni
relative al primo trimestre dell'anno, entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre,
entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno
successivo per le operazioni relative all'ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati, le operazioni
effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte tra imponibili secondo l'aliquota, esenti,
non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate per
voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione di dette operazioni, i contribuenti si
avvalgono dell'assistenza fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I
contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal sito www.finanze.it, che si
compone delle seguenti funzioni:
a) acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione consente al contribuente, da un lato la
gestione dei dati relativi a tutte le operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento,
stampa, etc.), costituendo sul personal computer del contribuente una base informativa analitica
relativa all'attività esercitata nell'anno, dall'altro l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per
la compilazione delle dichiarazioni annuali nonché la verifica della persistenza delle condizioni per
usufruire del regime agevolato;
b) trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione consente al contribuente l'invio
periodico dei dati contabili aggregati, l'invio della dichiarazione nonché la ricezione delle
comunicazioni che l'ufficio dovrà rendere disponibili al contribuente (superamento dei limiti previsti,
imposte da pagare, etc.);
c) predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al contribuente l'integrazione della
dichiarazione compilata automaticamente dal sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli
altri redditi posseduti;
d) assistenza automatica. Questa funzione di "help on line" consente al contribuente la ricerca guidata
alla soluzione di problemi di carattere generale (tecnico e normativo), nonché la formalizzazione,
attraverso la posta elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate.
4.2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per
via telematica mediante apposita ricevuta.
4.3. I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere le eventuali richieste in
esse contenute.
4.4. Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti, liquida le imposte dovute e
rende disponibili telematicamente ai contribuenti il modello per il pagamento delle stesse, il modello
Pagina 15
Il “forfettino”
per l'eventuale richiesta di rimborso dell'I.V.A. ed i quadri della dichiarazione unificata relativi
all'attività esercitata.
4.5. I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata, predisposta dal sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate, e la completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti.
Dopo averne stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti presentano la dichiarazione
unificata utilizzando il servizio telematico Internet.
4.6. L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema informativo, comunica ai
contribuenti assistiti negli adempimenti tributari, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti,
l'eventuale decadenza dal regime fiscale agevolato per la perdita dei requisiti previsti dall'art. 13,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. >>
Ulteriori delucidazioni sono fornite dalla C.M. 02/10/2001 n. 86/E.
Pagina 16
Calcoli di convenienza
CALCOLI DI CONVENIENZA TRA I DIVERSI REGIMI FISCALI
I° CASO
AGENTE DI COMMERCIO
IRPEF
Ricavi
Costi
IVA non detraibile
REDDITO
Oneri deducibili (Contr. Prev.)
IMPONIBILE
IMPOSTA LORDA O
SOSTITUTIVA
DETRAZIONE SPETTANTE
IMPOSTA NETTA
RITENUTE SUBITE
IRPEF NETTA
ADDIZIONALI
IRAP
Valore della produzione
Deduzioni
IMPONIBILE
IMPOSTA
IVA
Imposta non detratta
Rettifica detrazione
TOTALE CARICO FISCALE
RISPARMIO FISCALE
REG. ORDINARIO
28.500,00
-10.901,00
REG. MINIMI
FORFETTINO
17.599,00
-3.883,00
14.125,00
3.155,00
28.500,00
-10.901,00
-1.734,00
15.865,00
-3.883,00
11.982,00
2.396,00
17.599,00
NON DEDUCIBILI
17.599,00
1.760,00
-822,00
2.333,00
-3.278,00
-945,00
151,00
0
2.396,00
-3.278,00
-882,00
NON DOVUTE
0
1.760,00
0
1.760,00
NON DOVUTE
18.008,00
9.500,00
8.508,00
332,00
ESENTE
18.008,00
9.500,00
8.508,00
332,00
ZERO
1.734,00
IRRILEVANTE
4.130,00
ZERO
2.816,00
-1.314,00
28.500,00
-10.901,00
2.092,00
-2.038,00
Nel caso in esame il regime più conveniente è quello sostitutivo per nuove attività (art. 13 L. 388/2000), mentre quello dei
“minimi” risulta il più oneroso. Sono però necessarie alcune precisazioni:
- il regime dei minimi non risulta conveniente rispetto agli altri regimi per la perdita della detraibilità Iva, pertanto
una diversa confermazione dei costi può determinare risultati differenti;
- occorre fare attenzione al calcolo degli studi di settore; nel caso specifico il soggetto risulta congruo ma anche in
questa situazione a seconda degli elementi extracontabili e della conformazione dei costi si possono avere risultati
differenti che possono comportare la non congruità e di conseguenza un maggior carico fiscale nei regimi che
richiedono l’applicazione degli studi:
- il regime sostitutivo per le nuove attività nel caso in esame non sarebbe applicabile poiché il soggetto svolge
un’attività che costituisce una prosecuzione di attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente.
II° CASO
ARTIGIANO
IRPEF
Ricavi
Costi
IVA non detraibile
REDDITO
Oneri deducibili (Contr. Prev.)
IMPONIBILE
IMPOSTA LORDA O
SOSTITUTIVA
DETRAZIONE SPETTANTE
REG. ORDINARIO
24.000,00
-3.265,00
REG. MINIMI
FORFETTINO
20.735,00
-3.079,00
17.656,00
4.167,00
24.000,00
-3.265,00
-351,00
20.384,00
-3.079,00
17.305,00
3.461,00
20.735,00
NON DEDUCIBILI
20.735,00
2.074,00
-753,00
0
0
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24.000,00
-3.265,00
Calcoli di convenienza
IMPOSTA NETTA
IRPEF NETTA
ADDIZIONALI
IRAP
Valore della produzione
Deduzioni
IMPONIBILE
IMPOSTA
IVA
Imposta non detratta
Rettifica detrazione
TOTALE CARICO FISCALE
RISPARMIO FISCALE
3.414,00
3.414,00
291,00
3.461,00
3.461,00
NON DOVUTE
2.074,00
2.074,00
NON DOVUTE
20.735,00
9.500,00
11.235,00
438,00
ESENTE
20.735,00
9.500,00
11.235,00
438,00
ZERO
351,00
IRRILEVANTE
3.812,00
-331,00
ZERO
4.143,00
2.512,00
-1.631,00
Anche in questo caso il regime più conveniente è quello sostitutivo per nuove attività (art. 13 L. 388/2000). Il regime dei
minimi è più conveniente rispetto al regime ordinario ma anche in questo caso occorre tener presente la conformazione dei
costi che, per il soggetto in esame, essendo ridotti non comportano un rilevante in detraibilità dell’IVA.
In casi come questo occorre inoltre fare molta attenzione alla presenza di oneri detraibili o deducibili (diversi dai contributi
previdenziali) da quadro P che possono risultare determinanti nella valutazione della convenienza del regime ordinario
rispetto al regime dei minimi.
III° CASO
INGEGNERE
IRPEF
Ricavi
Costi
IVA non detraibile
REDDITO
Oneri deducibili (Contr. Prev.)
IMPONIBILE
IMPOSTA LORDA O
SOSTITUTIVA
DETRAZIONE SPETTANTE
IMPOSTA NETTA
RITENUTE SUBITE
IRPEF NETTA
ADDIZIONALI
IRAP
IVA
Imposta non detratta
Rettifica detrazione
TOTALE CARICO FISCALE
RISPARMIO FISCALE
REG. ORDINARIO
29.840,00
-2.225,00
REG. MINIMI
FORFETTINO
27.615,00
-1.510,00
26.105,00
6.448,00
29.840,00
-2.225,00
-322,00
27.293,00
-1.510,00
25.783,00
5.157,00
27.615,00
NON DEDUCIBILI
27.615,00
2.762,00
-602,00
5.846,00
-5.968,00
-122,00
496,00
ESENTE
0
5.157,00
-5.968,00
-811,00
NON DOVUTE
ESENTE
0
2.762,00
0
2.762,00
NON DOVUTE
ESENTE
ZERO
322,00
IRRILEVANTE
5.479,00
-863,00
ZERO
6.342,00
29.840,00
-2.225,00
2.762,00
-3.580,00
Ancora una volta il regime più conveniente è quello sostitutivo per nuove attività (che in effetti è il regime applicato al
soggetto in questione); il regime dei “minimi” risulta più conveniente rispetto al regime ordinario nonostante l’IVA non
detratta, considerando anche che nel caso non è stata applicata l’IRAP trattandosi di un soggetto senza autonoma
organizzazione, ma che in una situazione dove, a parità di reddito, il contribuente sia soggetto IRAP il “risparmio” salirebbe
a circa 2.000 euro.
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Calcoli di convenienza
IV° CASO
MEDICO
IRPEF
Ricavi
Costi
IVA non detraibile
REDDITO
Oneri deducibili (Contr. Prev.)
IMPONIBILE
IMPOSTA LORDA O
SOSTITUTIVA
DETRAZIONE SPETTANTE
IMPOSTA NETTA
RITENUTE SUBITE
IRPEF NETTA
ADDIZIONALI
IRAP
IVA
Imposta non detratta
Rettifica detrazione
TOTALE CARICO FISCALE
RISPARMIO FISCALE
REG. ORDINARIO
REG. MINIMI
FORFETTINO
27.555,00
-3.288,00
27.555,00
-3.288,00
27.555,00
-3.288,00
24.292,00
-3.047,00
21.245,00
5.136,00
24.292,00
-3.047,00
21.245,00
4.249,00
24.292,00
NON DEDUCIBILI
24.292,00
2.429,00
-675,00
4.461,00
-5.516,00
-1.055,00
382,00
ESENTE
0
4.249,00
-5.516,00
-1.267,00
NON DOVUTE
ESENTE
0
2.429,00
0
2.429,00
NON DOVUTE
ESENTE
ZERO
ZERO
ZERO
4.843,00
4.249,00
-594,00
2.429,00
-2.414,00
Ancora una volta il regime più conveniente è quello sostitutivo per nuove attività che anche in questo caso è il regime
applicato al contribuente. Trattandosi di un medico l’Iva è indetraibile per “natura” e pertanto risulta rilevante hai fini del
carico fiscale complessivo. Determinanti in questo caso possono essere la presenza di eventuali ulteriori oneri detraibili o
deducibili e soprattutto il risultato dell’applicazione degli studi; il contribuente in esame, ad esempio, presenta un forte
scostamento rispetto al dato di Gerico(circa 16.000), ma non è stato effettuato nessun adeguamento in quanto il
professionista opera esclusivamente per il Sistema Sanitario Nazionale!
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