Per forma di governo deve intendersi il rapporto tra gli organi

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Per forma di governo deve intendersi il rapporto tra gli organi
GLI ORGANI DELLE REGIONI,
DELLE PROVINCE E DEI COMUNI
ALESSANDRO STERPA
LA FORMA DI GOVERNO DELLE REGIONI ORDINARIE
CONCETTO DI FORMA DI GOVERNO
Per forma di governo deve intendersi il rapporto tra gli organi regionali
dai quali scaturisce l'indirizzo politico della Regione; quest'ultima, infatti, è
dotata di autonomia politica, ossia della capacità di esprimere un proprio
indirizzo politico.
LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE PREVISTA DALLA COSTITUZIONE
La Costituzione (art. 121) prevede che, per ogni Regione, sono organi
necessari inerenti la forma di governo:
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CONSIGLIO REGIONALE
È l'organo della Regione eletto a suffragio universale e diretto da tutti gli
elettori che risiedono all'interno del territorio dell'ente.
È titolare della potestà legislativa regionale. In alcune regioni adotta anche i
regolamenti, ossia fonti secondarie.
È composto da un numero variabile di consiglieri fissato dallo Statuto
regionale.
Il sistema elettorale attualmente in vigore per la maggior parte delle regioni
è quello previsto dalla legge n. 108 del 1968 come integrata dalla legge n.
43 del 1995, ossia un sistema misto, maggioritario più proporzionale.
Tuttavia, poiché ciascuna regione può disciplinare il proprio sistema
elettorale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale
(art. 12, Cost. e legge n. 165 del 2004), tale disciplina sarà
progressivamente sostituita.
Il sistema elettorale previsto dalla normativa vigente è misto, ossia per una
parte proporzionale, per altra misto. Viene eletto Presidente della Regione
il candidato che ha raggiunto il maggior numero di voti, mentre spetta a
ciascun partito un numero di seggi proporzionale al consenso raggiunto;
tuttavia, i partiti collegati al presidente eletto sono premiati in modo tale da
assicurare a quest'ultimo che il Consiglio abbia una maggioranza politica
simile a quella che lo ha eletto.
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Guida l'esecutivo della Regione ed è eletto a suffragio universale e diretto
dagli elettori che risiedono nella Regione.
Nomina e revoca gli assessori.
Promulga le leggi ed emana i regolamenti.
GIUNTA REGIONALE
È l'organo esecutivo della Regione, composto dal Presidente e dagli
assessori competenti per ogni singolo settore. Il numero degli assessori è
previsto da ciascun statuto regionale.
Pur essendo scelto direttamente dagli elettori della Regione, il Presidente
può essere sfiduciato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta (ossia la
metà più uno dei consiglieri); in quel caso, il Presidente è obbligato a
dimettersi, ma il Consiglio è sciolto e si torna al nuove elezioni regionali.
La forma di governo regionale è parlamentare (perché permane il rapporto
di fiducia tra legislativo ed esecutivo), ma è fortemente razionalizzata dal fatto
che il capo dell'esecutivo è eletto direttamente (ha un circuito di legittimazione
politica inizialmente esterno o parallelo a quello del Consiglio) e quindi il
consiglio può si sfiduciarlo, ma è sciolto.
IPOTESI DI MODIFICA DELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE
Ciascuna regione, in ogni modo, può modificare questa disciplina della
forma di governo, con il proprio statuto, portando le seguenti modifiche:
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prevedendo l'elezione consiliare del Presidente in luogo di quella diretta,
come accadeva prima che la legge costituzionale n. 1 del 1999 disciplinasse
la forma di governo regionale come visto;
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prevedendo che il Presidente della Regione nomini gli assessori ovvero
prevedendo che siano scelti (eletti) dal consiglio regionale;
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in ogni caso, lo statuto non può togliere al Consiglio a possibilità di
sfiduciare il Presidente, solo che, qualora egli sia eletto dal Consiglio
stesso, non è automatico lo scioglimento, perché il Consiglio può eleggerne
un altro che succeda a quello sfiduciato.
LE PROVINCE
Per quanto riguarda le province, anche questi enti territoriali autonomi
hanno un Presidente, un Consiglio ed una Giunta, quest'ultima è composta
dagli assessori, ognuno dei quali presiede ad un ramo della amministrazione
(caccia pesca ed ambiente, scuola ed istruzione…).
Il Consiglio ed il presidente sono eletti direttamente dal corpo elettorale
che risiede nella Provincia; il sistema è maggioritario per il presidente, perché è
eletto il candidato che abbia ottenuto la metà più uno dei voti validamente
espressi, se nessuno dei candidati ottiene questo consenso si ricorre, come per i
sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti, al ballottaggio dopo 15 giorni
dal primo voto.
I COMUNI
Nei Comuni con più di 15.000 mila abitanti, il Sindaco è eletto
direttamente dagli elettori residenti nel Comune insieme al Consiglio regionale.
Ciascun elettore ha una scheda dove può esprimere due voti, uno per il
candidato a sindaco ed uno per il consiglio comunale.
Nel Primo caso si tratta di una sfida di tipo individuale, ossia il
candidato vincitore sarà quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti,
tuttavia, egli deve raggiungere il 50% più uno del numero dei votanti,
altrimenti si ricorre al secondo turno (c.d. ballottaggio) tra i primi due candidati
più votati. Al secondo turno di elezioni (dopo 15 giorni) risulterà eletto chi ha
raggiunto la maggioranza.
Per quanto concerne le elezioni del consiglio comunale, l'elettore può
scegliere una lista di partito e scrivere accanto un nome per la preferenza al
candidato di quella lista che preferisce per la carica di consigliere. Ad ogni lista
spetterà un numero di consiglieri in proporzione ai voti ottenuti (a parte il
premio di maggioranza che viene dato alla coalizione di liste che sostiene il
sindaco vincente).
In ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il
numero maggiore delle preferenze.
In queste elezioni è possibile il c.d. "voto disgiunto", ossia l'elettore può
votare un candidato a sindaco diverso da quello sostenuto dalla lista per il
consiglio che sceglie.
Anche per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti, il sindaco è eletto
direttamente ed è possibile scrivere una preferenza accanto alla lista di partito
per l'elezione dei consiglieri.
Non è possibile ricoprire la carica di sindaco solo per più di due
mandati consecutivi.