verifiche apparecchi di sollevamento

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verifiche apparecchi di sollevamento
Almeno 45 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito
dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve
richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile
l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica ed eventualmente il soggetto privato abilitato (CENPI).
Con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 prima della scadenza del relativo termine, il datore
di lavoro deve richiedere l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è
disponibile l’attrezzatura al soggetto privato abilitato (CENPI) per l’esecuzio-ne delle stesse.
VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Presentazione del CENPI
Il Consorzio CENPI, operante su tutto il territorio nazionale, ha
come obiettivo l’istituzione di un’organizzazione
tecnico-amministrativa comune, qualificata attraverso
accreditamenti abilitazioni ed autorizzazioni pubbliche, finalizzata
a favorire lo studio, la realizzazione, il consolidamento, lo
sviluppo e l’implementazione della sicurezza e della prevenzione
degli infortuni, con riguardo alle macchine, impianti e
attrezzature di lavoro, attraverso :
• la formazione e l’informazione del personale,
• lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, verifica,
collaudo, omologazione, controllo tecnico e certificazione di
macchine, attrezzature di lavoro, impianti, prodotti, veicoli,
regolamentati da normative nazionali, europee ed
internazionali.
Nei settori della prevenzione infortuni, dell’igiene e sicurezza del
lavoro, della ergonomia e della fisiologia umana, il Consorzio ha
per oggetto la fornitura a persone fisiche e giuridiche, pubbliche
e private, delle seguenti attività:
• Certificazioni di prodotto, in qualità di Organismo Notificato
in relazione a recepimento di Direttive Europee interessanti la
sicurezza quali :
• Direttiva Macchine (392/89 CEE),
• Direttiva Ascensori (95/16 CE)
• Verifiche di macchine, impianti ed attrezzature di lavoro
soggette a controlli obbligatori previsti dal quadro normativo
vigente quali ad esempio :
• APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE
• Impianti ed attrezzature elettriche
• Apparecchi a pressione
• Impianti a pressione
• Organizzazione di corsi di formazione professionale sull’uso
delle macchine
DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI 11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71,
comma 13, del medesimo decreto legislativo
Per maggiori informazioni contattare:
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SEDE CATANIA
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Via Pisa, 4 – 74142 Taranto (TA)
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PREMESSA Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ex art. 71, comma 11, D.Lgs 81/08
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche
volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la
prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria
scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA,o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi
provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o
privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di
vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del
datore di lavoro.
b) accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie
pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le stesse modalità di cui alla prima verifica e con la
periodicità indicata nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 di seguito riportata
DECRETO 11 aprile 2011 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 98 del 29 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui
all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le
condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo
71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di
identificazione, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.
VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
SOLLEVAMENTO COSE - SC
DEFINIZIONI
• Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle
istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal
fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
• Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto precedente e prevede anche la
compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.
• Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in
esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le
eventuali relative nuove portate nominali.
PRIMA VERIFICA
La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata a seguito della messa in servizio dell’apparecchio;richiesta da
effettuarsi alla sede INAIL competente per territorio, indicando eventualmente il soggetto privato abilitato (CENPI).
La prima verifica periodica è finalizzata:
a) identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al
Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del
fabbricante. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l’uso.
Settore d’impiego:
altri settori
Età > 10 anni
Età < 10 anni
Età > 10 anni
Età < 10 anni
Argani e paranchi
Verifica annuale
Verifiche biennali
Verifiche biennali
Verifiche triennali
Gru a struttura limitata (monorotaia)
Verifica annuale
Verifiche biennali
Verifiche biennali
Verifiche triennali
Gru a mensola/bandiera/bicicletta
Verifica annuale
Verifiche biennali
Verifiche biennali
Verifiche triennali
Gru a ponte
Verifica annuale
Verifiche biennali
Verifiche biennali
Verifiche triennali
Gru a cavalletto
Verifica annuale
Verifiche biennali
Verifiche biennali
Verifiche triennali
Gru a portale braccio fisso o girevole
Verifica annuale
Verifiche biennali
Verifiche biennali
Verifiche triennali
Gru Derrick
Verifica annuale
Verifiche biennali
Verifiche biennali
Verifiche triennali
Gru montata su autocarro
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifiche biennali
Autogru e simili
Mobili
o Trasferibili Carrello semovente a braccio telescopico
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifiche biennali
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifiche annuale
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifica annuale
Verifiche biennali
TIPOLOGIA DELLE MACCHINE
Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito elencati:
Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
Gruppo SP - Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f ) Ascensori e montacarichi da cantiere
Settore d’impiego:
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo
Fisse
Gru a torre
SOLLEVAMENTO PERSONE – SP
Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano
Verifiche biennali
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmentecolonne
Verifica annuale
Ponti sospesi e relativi argani
Verifiche biennali
DISPOSIZIONI
Le eventuali violazioni. riferite alle verifiche devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio.
La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche di
riferimento (UNI-ISO 9927).
Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la
vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un’attrezzatura di
lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per
consentire la gestione della relativa banca dati.
L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.