verifiche apparecchi di sollevamento
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verifiche apparecchi di sollevamento
Almeno 45 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica ed eventualmente il soggetto privato abilitato (CENPI). Con la periodicità prevista dall’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura al soggetto privato abilitato (CENPI) per l’esecuzio-ne delle stesse. VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Presentazione del CENPI Il Consorzio CENPI, operante su tutto il territorio nazionale, ha come obiettivo l’istituzione di un’organizzazione tecnico-amministrativa comune, qualificata attraverso accreditamenti abilitazioni ed autorizzazioni pubbliche, finalizzata a favorire lo studio, la realizzazione, il consolidamento, lo sviluppo e l’implementazione della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, con riguardo alle macchine, impianti e attrezzature di lavoro, attraverso : • la formazione e l’informazione del personale, • lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, verifica, collaudo, omologazione, controllo tecnico e certificazione di macchine, attrezzature di lavoro, impianti, prodotti, veicoli, regolamentati da normative nazionali, europee ed internazionali. Nei settori della prevenzione infortuni, dell’igiene e sicurezza del lavoro, della ergonomia e della fisiologia umana, il Consorzio ha per oggetto la fornitura a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, delle seguenti attività: • Certificazioni di prodotto, in qualità di Organismo Notificato in relazione a recepimento di Direttive Europee interessanti la sicurezza quali : • Direttiva Macchine (392/89 CEE), • Direttiva Ascensori (95/16 CE) • Verifiche di macchine, impianti ed attrezzature di lavoro soggette a controlli obbligatori previsti dal quadro normativo vigente quali ad esempio : • APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE • Impianti ed attrezzature elettriche • Apparecchi a pressione • Impianti a pressione • Organizzazione di corsi di formazione professionale sull’uso delle macchine DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo Per maggiori informazioni contattare: LOMBARDIA VENETO PIEMONTE FRIULI LAZIO MARCHE SICILIA CALABRIA SARDEGNA PUGLIA SEDE BRESCIA SEDE TREVISO SEDE TORINO SEDE UDINE SEDE ROMA SEDE ASCOLI P. SEDE CATANIA SEDE PALERMO SEDE COSENZA SEDE CAGLIARI SEDE TARANTO Via Malta, 12 Int. 145 – 25124 Brescia (BS) Via E.De Amicis, 1/B – 31022 Preganziol (TV) Strada Torino, 43 – 10043 Orbassano (TO) Via Cjavecis, 7 – 33100 Udine (UD) Via Gabrio Casati, 73 – 00100 Roma (RM) Via 374/Ma, 8 – 63100 Basso Marino (AP) Via A. Santangelo Fulci, 55 Sc A 95127 Catania (CT) Via F. Clemente, 19 – 90014 Casteldaccia (PA) Via Salvo D’acquisto, 16 - 87074 Rocca Imperiale (CS) Via G.B. Tuveri, 16 – 09129 Cagliari (CA) Via Pisa, 4 – 74142 Taranto (TA) T. 030.220414 – F. 030.2424183 T. / F. 0422.490559 T. 011.9004692 – F. 011.9000794 T. 3386357048 T. 06.8277141 – F. 06.87183845 T. 0736.42655 – F. 0736.335015 T. 095.7225445 – F. 095.7223995 T./F. 091.941021 T./F. 098.11900751 T. 3385919389 T. 3334219093 CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA CENPI S.C.R.L Sede legale: 25124 Brescia – Via Malta 12 int. 145 Tel 030220414 – 0302425698 - Fax 0302424183 R.E.A. CCIAA di BS al n. 499094 – C.F. e P.I. n. 05817621005 Fondo Consortile € 104.000,00 i.v. www.cenpi.it – Indirizzo Pec: [email protected] PREMESSA Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ex art. 71, comma 11, D.Lgs 81/08 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA,o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. b) accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante; c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; d) controllarne lo stato di conservazione; e) effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le stesse modalità di cui alla prima verifica e con la periodicità indicata nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 di seguito riportata DECRETO 11 aprile 2011 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uffi ciale„ n. 98 del 29 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro. VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOLLEVAMENTO COSE - SC DEFINIZIONI • Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. • Prima verifica periodica: La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto precedente e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro. • Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. PRIMA VERIFICA La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata a seguito della messa in servizio dell’apparecchio;richiesta da effettuarsi alla sede INAIL competente per territorio, indicando eventualmente il soggetto privato abilitato (CENPI). La prima verifica periodica è finalizzata: a) identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione: 1. dichiarazione CE di conformità; 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti): 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 5. istruzioni per l’uso. Settore d’impiego: altri settori Età > 10 anni Età < 10 anni Età > 10 anni Età < 10 anni Argani e paranchi Verifica annuale Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Gru a struttura limitata (monorotaia) Verifica annuale Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Gru a mensola/bandiera/bicicletta Verifica annuale Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Gru a ponte Verifica annuale Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Gru a cavalletto Verifica annuale Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Gru a portale braccio fisso o girevole Verifica annuale Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Gru Derrick Verifica annuale Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Gru montata su autocarro Verifica annuale Verifica annuale Verifica annuale Verifiche biennali Autogru e simili Mobili o Trasferibili Carrello semovente a braccio telescopico Verifica annuale Verifica annuale Verifica annuale Verifiche biennali Verifica annuale Verifica annuale Verifica annuale Verifiche annuale Verifica annuale Verifica annuale Verifica annuale Verifiche biennali TIPOLOGIA DELLE MACCHINE Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito elencati: Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico Gruppo SP - Sollevamento persone a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f ) Ascensori e montacarichi da cantiere Settore d’impiego: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Fisse Gru a torre SOLLEVAMENTO PERSONE – SP Periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifiche biennali Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmentecolonne Verifica annuale Ponti sospesi e relativi argani Verifiche biennali DISPOSIZIONI Le eventuali violazioni. riferite alle verifiche devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche di riferimento (UNI-ISO 9927). Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. PROCEDURE AMMINISTRATIVE Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.