Etichettatura dei formaggi - Camera di Commercio di Ancona
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Etichettatura dei formaggi - Camera di Commercio di Ancona
L’ETICHETTATURA DEI FORMAGGI Esiste una molteplicità di tipologie e varianti di prodotti caseari: la normativa fa sì che le informazioni sulle confezioni rispecchino i requisiti stabiliti per non indurre in errore il consumatore. LA DENOMINAZIONE DEI FORMAGGI www.an.camcom.gov.it La denominazione di vendita merceologica dei formaggi (ad esempio fontina, mozzarella, fiordilatte, gorgonzola, ecc.) usualmente fa riferimento ed è accompagnata dalle caratteristiche del prodotto con specifico riferimento a: origine del latte, presenza del grasso, consistenza della pasta e tempo di maturazione dei formaggi. ORIGINE DEL LATTE In base all’origine del latte utilizzato si avranno quindi formaggi vaccini, formaggi pecorini, formaggi bufalini e formaggi misti (se prodotti con più tipi di latte, circostanza che andrà riportata in etichetta). L’origine del latte può essere evidenziata nella denominazione di vendita, ma deve comunque essere esplicitamente indicata in etichetta. L’ETICHETTATURA DEI FORMAGGI PRESENZA DI GRASSO In base alla quantità del grasso presente sarà possibile aggettivare il formaggio con il termine “magro” o “leggero” solo se il prodotto contiene meno del 20% o tra il 20% e il 35% di grassi (la dicitura potrà essere “materia grassa …25%” oppure “M.G. …%”). Per informazioni: Camera di Commercio dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura di Ancona Servizio Regolazione del Mercato Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona Tel. +39 071 5898360 [email protected] CONSISTENZA DELLA PASTA Sulla base della consistenza della pasta i formaggi vengono poi classificati in formaggi a pasta molle (che contengono dal 40% al 70% di acqua), a pasta semidura e a pasta dura. TEMPO DI MATURAZIONE Infine un’ulteriore classificazione e aggettivazione si basa sul tempo di maturazione dei formaggi: freschissimi da 48 a 72 ore, freschi 15 giorni, semistagionati da 40 giorni a 6 mesi, stagionati da 6 mesi a 1 anno, molto stagionati oltre 1 anno. to non possa essere alterato senza che la confezione venga aperta o alterata; è il caso dei formaggi in forme intere o porzionate poste in involucri sotto vuoto che possono essere aperti solo con la lacerazione degli stessi. PRODOTTO PREINCARTATO Il prodotto preincartato è l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale è stato avvolto o posto negli esercizi di vendita. PRODOTTO SFUSO I prodotti sfusi sono quelli non avvolti da alcun involucro come le forme di formaggio vendute intere o previo frazionamento al banco del supermercato. LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE SU PRODOTTI PRECONFEZIONATI la Camera di Commercio di Ancona è registrata EMAS 2 www.an.camcom.gov.it IL CONFEZIONAMENTO DEI FORMAGGI Il prodotto può essere venduto in tre differenti modalità di confezionamento e cioè preincartato, preconfezionato o sfuso: a seconda della modalità di vendita cambieranno gli obblighi di etichettatura. PRODOTTO PRECONFEZIONATO Il prodotto preconfezionato è l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore avvolta interamente o in parte nell’imballaggio, ma comunque in modo che il contenu- Sui prodotti preconfezionati devono comparire le seguenti indicazioni oltre alla denominazione legale di vendita di cui si è trattato sopra: › l’elenco degli ingredienti: questo non risulta necessario nel caso in cui si utilizzi solo il latte, per cui gli ingredienti risultano essere gli stessi componenti del latte come le proteine del latte, la crema di latte, i suoi fermenti e gli enzimi tipici; sono ingredienti e vanno indicati i sorbati di calcio o di potassio, additivi espressamente autorizzati per essere impiegati sulla crosta dei formaggi come conservanti, mentre non lo è la paraffina utilizzata come avvolgente protettivo nei provoloni o nei formaggi similari così come i liquidi di governo per i formaggi freschi a pasta filata; anche il caglio non dev’essere dichiarato, poiché si tratta di un coadiuvante tecnologico e non svolge alcuna funzione nel prodotto finito ove è presente solo in quantità residuale › la quantità › il termine minimo di conservazione (TMC) o di scadenza: questa indicazione è obbligatoria per tutti i prodotti lattiero-caseari; il TMC è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni e viene indicato con l’espressione “da consumarsi preferibilmente entro”; la data di scadenza invece è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato ed è indicata con l’espressione “da consumarsi entro il”; la scelta del tipo di indicazione fra le due è demandata al produttore, che la effettuerà in base alla deperibilità microbiologica del prodotto › il nome e la sede del responsabile della commercializzazione › il marchio di identificazione (bollo sanitario) ed eventualmente la sede dello stabilimento del produttore. SU PRODOTTI FRAZIONATI-SFUSI O PREINCARTATI Nel caso dei prodotti venduti frazionati-sfusi o di quelli preincartati, le indicazioni obbligatorie di etichettatura devono comparire su appositi cartellini, in appositi registri o altri sistemi, comunque ben in vista per il consumatore.