Regolamento elettorale - Lombardy Green Chemistry Association

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Regolamento elettorale - Lombardy Green Chemistry Association
Regolamento elettorale della
Lombardy Green Chemistry Association - LGCA
1. Scopo
1.1 Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere il regolamento elettorale dell’associazione lombarda per la
chimica verde (Lombardy Green Chemistry Association – LGCA).
2. Assemblea Generale Ordinaria Elettiva (Assemblea Elettiva)
2.1 L’assemblea Elettiva viene convocata per l’elezione della componente elettiva del Consiglio Direttivo descritto
nel’art. 4 del presente Regolamento Elettorale.
2.2 L’assemblea elettiva viene convocata ogni due anni, in concomitanza con l’Assemblea Generale Ordinaria.
L’assemblea elettiva deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data della Assemblea Generale Ordinaria
per permettere a tutti i membri dell’associazione di proporre eventuali candidati alle cariche elettive.
2.3 L’Assemblea Elettiva viene convocata inviando l’avviso di convocazione e la documentazione correlata via per
posta, posta elettronica o fax.
2.4 L’Assemblea Elettiva è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
3. Aventi diritto al voto
3.1 Hanno diritto al voto tutti i membri Industriali, i membri di Ricerca, i membri dei Consorzi, Associazioni
imprenditoriali e Associazioni di categoria e i membri Associati in regola con il versamento della quota associativa.
4. Consiglio Direttivo
4.1 L’Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo
4.2 Il Consiglio Direttivo applica la politica e il programma di lavoro adottati dall’Assemblea Generale Ordinaria su
proposta del Consiglio Direttivo come descritto nell’articolo 9 dello Statuto della associazione.
4.3 Il Consiglio Direttivo è composto da una componente elettiva e da una componente di diritto, come indicato
nell’articolo 10 dello Statuto:

Componente Elettiva:
 1 rappresentante della Grande Impresa
 1 rappresentante della Piccola e Media Impresa
 1 rappresentante dei Soci di Ricerca;
 1 rappresentante di Consorzi, Associazioni imprenditoriali e Associazioni di categoria;
 1 rappresentante degli Associati, senza diritto di voto;

Componente di diritto di cui:
 Un Rappresentante per ciascun Socio Fondatore ad eccezione del Consorzio Italbiotec che ne
conta 2.
5. Commissione elettorale
5.1 Alle varie operazioni elettorali presiede una “Commissione Elettorale” composta di tre membri.
5.2 I tre membri della Commissione Elettorale sono nominati dal Consiglio Direttivo che può sceglierli anche al di
fuori dei propri componenti.
5.3 La composizione della Commissione Elettorale deve essere comunicata all’Assemblea convocata per l’elezione
della componente elettiva, all’apertura della medesima.
5.4 La Commissione Elettorale viene costituita almeno 45 giorni prima della Assemblea Generale Ordinaria Elettiva.
6. Presentazione dei Candidati
6.1 I candidati devono presentare la propria candidatura quale membro elettivo del Consiglio Direttivo al Presidente
entro 7 giorni prima dell’Assemblea Elettiva.
6.2 Solo i soci possono esprimere un proprio candidato, il quale deve essere titolare o dipendente o titolare di una
carica sociale (nel caso di Associazioni e Consorzi) del socio stesso.
6.3 Uno stesso membro dell’Associazione non può presentare più candidati.
6.4 La presentazione deve avvenire indicando cognome e nome del candidato, azienda o ente di appartenenza e
accompagnando la designazione con:
 un breve curriculum vitae del candidato stesso;
 autocertificazione della insussistenza delle cause di esclusione descritte all’art. 7;
 liberatoria da parte del candidato per la pubblicazione sul sito internet della Associazione del proprio
curriculum vitae ai fini della comunicazione a tutti i soci.
7. Designazione dei Candidati
7.1 La Commissione Elettorale prende visione dei curricula dei candidati presentati e procede a verificare che i
candidati soddisfino i requisiti previsti dall’art. 6 e siano soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità oltre
che in possesso dei requisiti di onorabilità (da intendersi, ad esempio, così come richiamati dall’articolo 4 del
Decreto del 30 Dicembre 1998, n.516).
Tra le cause di incandidabilità sono contemplate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575;
 avere subito condanne o essere indagati per:
o reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
o per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 essere stati condannati alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
7.2 La Commissione Elettorale provvede a raggruppare i candidati nelle categorie elettive previste dallo Statuto in
funzione della seguente regola:
 I nominativi proposti dalle Grandi Imprese vengono raggruppati tra i candidati a rappresentare le Grandi
Imprese;
 I nominativi proposti dalle Piccole e Medie Imprese vengono raggruppati tra i candidati a rappresentare le
Piccole e Medie Imprese;
 I nominativi proposti dai Soci di Ricerca vengono raggruppati tra i candidati a rappresentare i Soci di
Ricerca;
 I nominativi proposti dai Consorzi, Associazioni imprenditoriali e Associazioni di categoria vengono
raggruppati tra i candidati a rappresentare i Consorzi, le Associazioni imprenditoriali e le Associazioni di
categoria
 I nominativi proposti dagli Associati vengono raggruppati tra i candidati a rappresentare gli Associati.
7.3 La Commissione Elettorale dopo avere vagliato e raggruppato in categorie le candidature procede alla designazione
ufficiale dei candidati definendo la composizione delle schede per la votazione.
7.4 Le schede per la votazione sono in numero di quattro:
 Una scheda per le votazioni riservata ai soci classificati come Grandi Imprese
 Una scheda per la votazione riservata ai soci classificati come Piccole e Medie Imprese
 Una scheda per la votazione riservata ai soci classificati come Soci di Ricerca
 Una scheda per la votazione riservata ai soci classificati come Consorzi, Associazioni imprenditoriali e
Associazioni di categoria
 Una scheda per la votazione riservata ai soci classificati come Associati
Dopo la designazione i curricula dei candidati devono essere pubblicati sul sito dell’Associazione per
garantire la comunicazione a tutti i membri dell’associazione.
8. Operazioni elettorali
8.1 Il giorno dell’Assemblea Elettiva la commissione elettorale deve predisporre un seggio che preveda la seguente
dotazione:
 Un registro dei membri dell’associazione suddiviso in Soci Industriali, suddivisi nelle relative
sottocategorie, Soci di Ricerca, Consorzi-Associazioni imprenditoriali-Associazioni di categoria e
Associati che riporti il nominativo del rappresentante legale e l’indicazione della regolarità della quota
associativa per verificare l’idoneità al voto;
 Il registro deve essere predisposto con uno spazio nel quale indicare il nome dell’eventuale delegato;
 Le schede per la votazione dovranno essere identificabili per le diverse categorie (Soci Industriali,
suddivisi nelle relative sottocategorie, Soci di Ricerca, Consorzi-Associazioni imprenditorialiAssociazioni di categoria e Associati) ed essere timbrate con il timbro dell’Associazione;
 Cinque urne nelle quali saranno raccolte le schede dopo la votazione, una per raccogliere le schede della
grandi imprese, una per raccogliere le schede delle piccole e medie imprese, una per raccogliere le schede
dei membri di ricerca, una per i Consorzi, Associazioni imprenditoriali e Associazioni di categoria e una
per gli Associati.
8.2 I membri dell’Associazione devono registrarsi alle operazioni di voto presso la commissione elettorale
presentando:
 la lettera di convocazione all’Assemblea Elettiva
 un documento di identità per il riconoscimento da parte della Commissione elettorale
 le eventuali deleghe conferite fino ad un numero massimo di 5 deleghe
8.3 I membri industriali dell’Associazione devono sottoscrivere all’atto della registrazione l’appartenenza di ogni
azienda rappresentata ad una delle categorie previste all’art. 13 del presente regolamento.
8.4 Effettuato il riconoscimento la Commissione Elettorale consegna al delegato un numero di schede pari al numero di
membri rappresentati, secondo la categoria di ciascun membro della Associazione di cui il delegato porta la delega.
9. Votazioni
9.1 Il voto è segreto e viene espresso barrando sull’apposita scheda il nome del candidato prescelto
9.2 Su ciascuna scheda sarà possibile indicare due voti per le categorie dei membri industriali e tre voti per i membri di
ricerca.
9.3 Le schede di votazione sono poste nell'apposita urna a seconda della categoria della scheda.
9.4 È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l’urna contenente i voti espressi nel corso
dell’Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l’urna elettorale
venga conservata intatta sino all’inserimento delle schede inviate per corrispondenza e allo scrutinio.
9.5 I seggi resteranno aperti dal momento dell’apertura delle registrazioni, mezz’ora prima dell’inizio dell’Assemblea
Elettiva e chiuderanno alla fine dell’Assemblea Elettiva stessa.
10. Scrutinio
10.1 Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle
operazioni di voto.
10.2 Lo scrutinio procede per ciascuna categoria conteggiando i voti che ciascun candidato ha riportato nelle votazioni.
10.3 Il voto è nullo quando la scheda di votazione porti una firma o, comunque, un segno atto a identificare l’iscritto
votante.
10.4 La determinazione dei candidati eletti procede secondo i seguenti criteri:
10.4.1 Rappresentanti delle Piccole e Medie Imprese: il candidato del raggruppamento delle Piccole e Medie Imprese
che hanno ottenuto il maggior numero di voti risulta eletto nel Consiglio Direttivo quali rappresentanti delle
Piccole e Medie Imprese;
10.4.2 Rappresentanti delle Grandi Imprese: il candidato del raggruppamento delle Grandi Imprese che hanno
ottenuto il maggior numero di voti risulta eletto nel Consiglio Direttivo quali rappresentanti delle Grandi
Imprese;
10.4.3 Rappresentanti dei Soci di Ricerca: il candidato del raggruppamento dei Soci di Ricerca che ha ottenuto il
maggior numero di voti risulta eletto nel Consiglio Direttivo quali rappresentante dei Soci di Ricerca;
10.4.4 Rappresentanti di Consorzi, Associazioni imprenditoriali e di categoria: il candidato del raggruppamento dei
Soci di Ricerca che ha ottenuto il maggior numero di voti risulta eletto nel Consiglio Direttivo quali
rappresentante dei Consorzi, Associazioni imprenditoriali e di categoria;
10.4.5 Rappresentanti degli Associati: il candidato del raggruppamento degli Associati che ha ottenuto il maggior
numero di voti risulta eletto nel Consiglio Direttivo quali rappresentante degli Associati.
10.4.6 In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano.
11. Proclamazione dei risultati
11.1 I risultati delle votazioni saranno proclamati dalla Commissione Elettorale al termine dello scrutinio dopo avere
comunicato al Presidente dell’Assemblea Elettiva il risultato delle votazioni.
11.2 I risultati saranno pubblicati sul sito dell’Associazione entro la giornata successiva per comunicarlo a tutti i
membri che fossero stati impossibilitati a partecipare all’assemblea.
11.3 La graduatoria dei voti attribuiti ai candidati non risultati eletti, verrà conservata dalla Segreteria
dell’Associazione, per essere consultata nel caso di eventuali sostituzioni di membri elettivi del Consiglio
Direttivo.
12. Ricorso
12.1 Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione Elettorale, alla quale va rivolto il
ricorso.
12.2 Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà ad una nuova elezione dei membri elettivi del Consiglio
Direttivo.
12.3 Nelle more di eventuali ricorsi i membri elettivi del Consiglio Direttivo restano in carica fino a quando non
saranno risolti i ricorsi sollevati e se necessario fino ad una nuova Assemblea Elettiva.
13. Classificazione delle imprese
13.1 Ai fini della elezione dei membri del Consiglio Direttivo vengono definite due categorie di imprese:
 Grandi Imprese
 Piccole e Medie Imprese
13.2 La classificazione è effettuata ai sensi della Raccomandazione dell’Unione Europea 2003/361/CE