Fiscal News - Fiscal Focus

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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 146
21.05.2014
La gestione degli immobili esteri in
UNICO 2014
Quadro RL e RW
Categoria: Unico
Sottocategoria: Persone fisiche
La proprietà o il possesso di immobili esteri da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia
merita particolare attenzione nell’individuazione dei profili impositivi e dei relativi obblighi dichiarativi.
Il principio che attrae a tassazione i redditi collegati agli immobili esteri è quello sancito dall’art. 3 del
Tuir in base al quale il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è costituito per i contribuenti
residenti da tutti i redditi ovunque prodotti (Worldwide income taxation). Individuato il principio alla
base della tassazione, per individuare le modalità di tassazione, nonché le relative modalità dichiarative,
è necessario distinguere l’immobile estero locato dall’immobile estero non locato.
Inoltre, l’immobile estero deve fare i conto con l’IVIE.
Nel caso di immobile estero non locato, sussiste un effetto sostitutivo IVIE – IRPEF, ovvero pagata l’IVIE,
non sussistono ulteriori obblighi impositivi, ma continueranno a sussistere obblighi dichiarativi, da
assolvere sia nel quadro RL che nel quadro RW.
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Premessa
Ai sensi dell’art. 70, co. 2, D.P.R. 917/1986 “I redditi dei terreni e dei fabbricati
situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo
nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero
per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di
imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello
italiano.
I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero
concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel
periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese”.
In base alla citata disposizione normativa, i redditi derivanti dalla proprietà o il
possesso di immobili esteri da parte di persone fiscalmente residenti in Italia
concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
Per individuare le modalità di concorso al reddito complessivo degli immobili
situati all’estero, si rende necessario distinguere gli immobili esteri non locati e
gli immobili esteri locati.
Immobili esteri
(Imposizione diretta)
L’immobile
estero non
locato
Immobili esteri non
Immobili esteri
locati
locati
Per quanto riguarda gli immobili esteri non locati:
¾
se lo Stato estero tassa gli immobili ai fini dell’imposizione diretta,
l’Italia userà la stessa base imponibile;
¾
se lo Stato estero non li tassa, saranno esenti anche in Italia.
Immobile estero non locato
Se tassato nello Stato estero
Se non tassato nello Stato estero
In Italia si utilizza la medesima
Non viene tassato in Italia
base imponibile
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Per individuare se i redditi dei terreni e dei fabbricati sono da tassare in Italia, la
norma in esame fa riferimento all’imposizione nel paese estero per il
“corrispondente periodo d’imposta”. Tuttavia può accadere che il periodo
d’imposta italiano non coincida con il periodo d’imposta dello Stato in cui è
situato l’Immobile.
Ad esempio, ciò potrebbe accadere nel caso di possesso di un immobile in
Australia.
Mentre in Italia, infatti, per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide con
l’anno solare, in Australia l'anno fiscale va dal 1/7 al 30/6.
Nel caso in cui nel paese estero i redditi degli immobili vengano tassati nel
periodo fiscale 01.07.2013 – 30.06.2014, mentre risultano esenti da tassazione
nel precedente periodo d’imposta, l’immobile va o non va tassato in Italia?
In tale situazione l’immobile non andrà tassato in Italia, in quanto si dovrà far
riferimento al periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello
italiano e dunque nel nostro caso al periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 (periodo
nel quale l’immobile era per ipotesi esente da tassazione nel paese estero).
Effetto
sostitutivo IVIE
- IRPEF
Le istruzioni al quadro RL, rigo RL 12, colonna 2 (dove tali redditi vanno inseriti),
precisano che “per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai
soggetti residenti nel territorio dello stato, in forza delle regole ordinarie, ed
anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE, non viene applicato
il secondo comma dell’articolo 70 del TUIR (comma 15-ter, dell’articolo 19 del
D.L. n. 209 del 2011)”.
Dunque, per gli immobili esteri non locati sussiste un effetto sostitutivo tra IVIE
e IRPEF.
Pagata l’IVIE, non sussistono ulteriori obblighi impositivi, ma continueranno a
sussistere obblighi dichiarativi, da assolvere sia nel quadro RL che nel quadro
RW.
I redditi dell’immobile estero infatti, pur NON concorrendo alla formazione del
reddito complessivo, dovranno essere indicati nel quadro RL, rigo R12, colonna
1.
Gli immobili
esteri locati
In merito al secondo caso (immobile estero locato), sempre in base alle
disposizioni dell’art. 70, co. 2, del Tuir, si possono quindi verificare due casi:
→ lo Stato estero tassa i canoni;
→ lo Stato estero esenta i canoni.
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Nel primo caso in Italia bisognerà utilizzare la stessa base imponibile dello
Stato estero, mentre nel secondo caso si utilizzerà il canone di locazione ridotto
del 15%.
Per ovvie ragioni, solo nel primo caso si potrà usufruire del credito per le
imposte estere.
Per l’immobile estero locato, si dovrà dunque compilare il quadro RL, rigo RL 12,
colonna 2 (da ripotare anche nel quadro RN, rigo RN50, colonna 3).
In questo caso, tuttavia, il contribuente potrà fruire del credito d’imposta per le
imposte pagate all’estero. Al fine di determinare detto credito d’imposta è
necessario compilare le Sezioni I-A e I-B del quadro CR.
Il quadro RW e
l’IVIE
Con il c.d. Decreto Monti (D.L. 201/2011, conv. con mod. L. 214/2011) sono state
istituite le patrimoniali estere, con l’evidente obiettivo di far emergere materia
imponibile dai patrimoni esteri posseduti dalle persone fiscalmente residenti in
Italia.
In particolare:
¾
l’art. 19, co. 13, D.L. 201/2011 ha istituito un’imposta patrimoniale sul
valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
A partire da UNICO 2014, periodo d’imposta 2013, la compilazione del quadro
RW deve avvenire sia per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4,
D.L. 167/1990) che per il calcolo dell’IVIE.
Tabella n. 1 – Le principali caratteristiche dell’IVIE
Imposta sugli immobili esteri
Oggetto
Immobili detenuti all’estero da parte di persone
fiscalmente residenti in Italia
Il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di
Soggetto passivo
altro diritto reale sullo stesso, persona fisica
fiscalmente residente in Italia.
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L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per
cento del valore degli immobili. L'imposta non è
dovuta se l'importo non supera euro 200,00.
L’imposta è stabilità nella misura dello 0,4% per
gli immobili esteri abitazione principale.
In tal caso, spetta una detrazione dell’IVIE pari ad
Misura dell’imposta
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione. Spetta una
ulteriore detrazione pari ad euro 50,00 per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante
abitualmente
e
residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L’importo della detrazione
non può superare 400 euro.
Immobili UE o SEE:
-
valore
catastale
utilizzato
ai
fini
dell’imposta patrimoniale;
-
valore catastale determinato come Reddito
medio ordinario per coefficienti locali; in
mancanza dei coefficienti locali si possono
utilizzare i coefficienti IMU o, se più
Base imponibile
conveniente, adottare altri criteri;
-
costo storico;
-
valore di mercato.
Immobili extra – UE:
-
costo d’acquisto;
-
valore di mercato.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di
possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto
Periodo di riferimento
il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero.
È concesso un credito per le imposte patrimoniali
pagate all’estero. Qualora sussista un’eccedenza di
Credito d’imposta
imposta reddituale gravante su immobili ivi situati
non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir,
dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si
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detrae, fino a concorrenza del suo ammontare,
anche un ulteriore credito d’imposta derivante da
tale eccedenza.
Esempio
Tizio è proprietario di un immobile in Francia non locato il cui costo è di euro
250.000,00.
Il suddetto immobile sconta in Francia imposte reddituali pari ad euro 1.300,00
(reddito medio ordinario).
In riferimento all’esempio proposto:
-
si dovrà indicare nel quadro RL, rigo RL12, colonna 1, il reddito
dell’immobile estero, utilizzando la medesima base imponibile dello
Stato estero 1.300,00; tale reddito non concorrerà alla formazione del
reddito complessivo del contribuente (effetto sostitutivo IVIE – IRPEF).
1.300
Per assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e liquidare l’IVIE si
dovrà compilare il quadro RW.
Indicando:
-
in colonna 1 il codice relativo alla proprietà “1”;
-
in colonna 2 il codice “15” relativo a beni immobili;
-
in colonna 4 il codice “029” relativo alla Francia;
-
in colonna 5 la percentuale di possesso;
-
in colonna 6, il criterio di determinazione del valore (“5”). Nel nostro
caso, trattandosi di un immobile situato in Francia, non esistono valore
catastali da utilizzare per il calcolo dell’IVIE, né moltiplicatori da
applicare al reddito medio ordinario. Pertanto, si potrà utilizzare a
scelta il costo storico (250.000,00) o il reddito medio ordinario
moltiplicato per i coefficienti IMU (1.300,00 *160= 208.000,00). È più
conveniente adottare il criterio reddito medio ordinario moltiplicato
per i coefficienti IMU;
-
in colonna 7 il valore all’inizio del periodo d’imposta;
-
in colonna 8, il valore al termine del periodo d’imposta;
-
in colonna 12, il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è
dovuta l’IVIE (“12”);
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-
in colonna 13, l’IVIE dovuta pari ad euro 1.581,00 (208.000*0,76%);
-
in colonna 14, il credito per le imposte pagate in Francia, nel limite
massimo dell’IVIE dovuta.
1
015
029
100%
5
208.000
12
208.000
1.581
1.581
Infine, nel rigo RW7 si dovrà liquidare l’IVIE facendo riferimento ai dati indicati
nel rigo RW1.
Il caso
dell’immobile
in Gran
Bretagna
Caio è proprietario di un immobile nel Regno Unito il cui costo d’acquisto è di
euro 130.000,00.
L’immobile è locato. I canoni percepiti (euro 10.000) non sono tassati in Gran
Bretagna.
Su tale immobile si paga la Council Tax per la fascia 52.001 – 68.000 sterline.
Nell’esempio proposto:
-
si dovrà indicare nel quadro RL, rigo RL12, colonna 2, il reddito
dell’immobile estero, pari ai canoni percepiti ridotti del 15% a titolo di
deduzione forfettaria.
8.500
Per assolvere gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e liquidare l’IVIE si
dovrà compilare il quadro RW.
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In tale sede:
-
nella casella relativa al valore bisognerà indicare il valore medio della
fascia attribuita al proprio immobile per la Council tax (fascia 52.001 –
68.000 sterline);
-
la Council Tax pagata non può, però, essere scomputata dall’IVIE, in
quanto non ha natura patrimoniale (non colpendo la proprietà o altro
diritto reale su un immobile), ma rappresenta, invece, un tributo dovuto
per il godimento dei servizi locali forniti dal consiglio comunale;
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