IPSOA – Scuola di Formazione
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IPSOA – Scuola di Formazione MASTER IN TRANSFER PRICING – CORSO SPECIALISTICO Transfer Pricing e servizi infragruppo Valente Associati GEB Partners – Centro Studi Internazionali GEB Partners Milano, 16 ottobre 2015 Definizione Nell’ambito dei rapporti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo si riscontra di frequente la stipula di accordi finalizzati alla prestazione di servizi tra le consociate e, in particolare, tra queste ultime e la casa madre. La società capogruppo tende di norma ad accentrare su di sé numerose attività e a renderle disponibili su richiesta delle consociate, al fine di controllare l’efficienza gestionale dell’intero gruppo. Per quanto riguarda il tema della prestazione dei servizi infragruppo meritano particolare attenzione le cd. «spese di regia», ovvero compensi che vengono riconosciuti dalle società controllate alla capogruppo in seguito all’erogazione di alcuni servizi centralizzati inerenti, ad esempio, alla direzione generale (Management Fees), a spese generali e di struttura (servizi amministrativi centralizzati, servizi legali, tecnologici, di scambio di dati, costi di formazione, spese di ricerca e sviluppo, ecc.). Le «spese di regia» sono riaddebitabili alle controllate e deducibili fiscalmente? Riferimenti Art. 109 c.4 e 5 Tuir Art. 110 c. 7 Tuir Circolare del Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980 Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento Valente Associati GEB Partners 2 Riferimenti normativi Art. 109 comma 4 TUIR «Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi «certi e precisi» Art. 109 comma 5 TUIR «Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi» Art. 110 comma 7 TUIR «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito» Valente Associati GEB Partners 3 La disciplina fiscale italiana I costi sostenuti da una società appartenente ad un gruppo multinazionale, in seguito all’erogazione di servizi intercompany, per essere deducibili dal reddito, devono rispettare i requisiti richiesti dalla normativa tributaria italiana per i componenti negativi di reddito, ossia: Inerenza. Al fine di identificare i servizi infragruppo rilevanti dal punto di vista fiscale (in termini di inerenza) è necessario provare che il servizio erogato genera un vantaggio reale ed effettivo per la società beneficiaria e per il gruppo in generale. Certezza. Per quanto concerne la certezza del costo sostenuto, spetta alla società beneficiaria fornire la prova della sussistenza di tale requisito. Sarà, pertanto, necessario predisporre tutta la documentazione che dimostri l’effettività delle prestazioni rese. Conformità al valore normale, per quanto riguarda la disciplina dei prezzi di trasferimento. Valente Associati GEB Partners 4 Circolare n. 32/1980 I costi sostenuti da una società appartenente ad un gruppo multinazionale, in seguito all’erogazione di servizi intercompany, per essere deducibili dal reddito, devono rispettare i seguenti requisiti: Vantaggio conseguito dalla consociata. Le società beneficiarie del servizio devono conseguire un vantaggio reale ed effettivo in seguito alla prestazione dei servizi da parte della capogruppo da cui esula l’attività di controllo e coordinamento tipica della funzione di shareholder della stessa. Congruità del costo. I costi sostenuti per la fruizione di servizi intercompany devono essere suddivisi fra le affiliate, in base ai benefici che ciascuna di esse può ottenere (ed effettivamente ottiene) dalla loro erogazione. Linee Guida OCSE I costi sostenuti da una società appartenente ad un gruppo multinazionale, in seguito all’erogazione di servizi intercompany, per essere deducibili dal reddito, devono rispettare i seguenti requisiti: Effettività della prestazione dei servizi infragruppo; Vantaggio per le società beneficiarie; Non duplicazione dei servizi infragruppo; Conformità al principio di libera concorrenza dei pagamenti infragruppo per la prestazione dei servizi Valente Associati GEB Partners 5 Prestazione di servizi Nell’ambito dei rapporti tra imprese del medesimo gruppo si riscontra di frequente lo scambio di servizi tra le consociate e, in particolare, tra queste ultime e la casa madre. La società capogruppo, infatti, tende di norma ad accentrare su di sé numerose attività e a renderle disponibili su richiesta delle consociate, al fine di controllare l’efficienza gestionale dell’intero gruppo. Lo scambio di servizi tra casa madre e consociate può riguardare la prestazione di attività industriali, commerciali e amministrative. Utilità: per stabilire se vi sia stata prestazione di un effettivo servizio, occorre innanzitutto verificare se l’attività considerata abbia contribuito (o possa contribuire, in ottica prospettica) a conferire o meno agli altri membri del gruppo beneficiari di tale attività, un ‘‘vantaggio’’ inteso a migliorarne, direttamente od indirettamente, la posizione economica o commerciale. Duplicazione: salvo motivate eccezioni, non dovranno essere considerati servizi infragruppo le attività intraprese da un membro del gruppo che semplicemente ‘‘duplicano’’ un servizio che un altro membro del gruppo già svolge autonomamente o che riceve da un terzo Valente Associati GEB Partners Il ‘‘vantaggio’’ conseguito dalle consociate deve essere: diretto: la società beneficiaria deve trarre il principale ed essenziale beneficio dalla prestazione e non un’utilità in via indotta e successiva rispetto ad un interesse prioritario; effettivo: l’utilità della prestazione deve essere attuale, concreta e non potenziale od astratta; non incidentale: il beneficio derivante dalla prestazione non deve essere occasionale, incidentale od addirittura involontario, ma specificatamente ricercato. Deve considerarsi come ‘‘duplicazione’’ l’esistenza di servizi simili che tuttavia afferiscono ad ‘‘aree’’ di utilità diverse, in quanto lo stesso servizio non potrà essere fatturato due volte, a meno di dimostrare l’esistenza di elementi di differenziazione che ne giustifichino la previsione in relazione ad ‘‘aree’’ differenti. Come rileva l’OCSE, ‘‘an exception may be where the duplication of services is only temporary, for example, where an MNE group is reorganizing to centralize its management functions. Another exception would be where the duplication is undertaken to reduce the risk of a wrong business decision” 6 Prestazione di servizi e documentazione di supporto Masterfile Operazioni infragruppo 5.1Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari [in ognuno dei paragrafi successivi si dovrà avere cura, per ogni tipologia di operazioni, di: (i) descrivere la natura delle operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti in paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea; (ii) indicare i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli elencati al precedente capitolo 2, tra cui sono intercorse le operazioni aventi ad oggetto i beni ed i servizi descritti. Categorie omogenee di beni e servizi potranno essere trattate unitariamente in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida OCSE] 5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo [in ciascuno dei paragrafi successivi si dovrà avere cura di definire con sufficiente precisione le caratteristiche dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi da una o più associate a beneficio di una o più delle altre associate e i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli indicati al capitolo 2, tra cui gli stessi intercorrono] Identificazione e illustrazione dei servizi infragruppo nella documentazione sui prezzi di trasferimento, distinguendo le varie tipologie di servizi prestati Con riferimento ai servizi infragruppo, una documentazione di supporto adeguata dovrebbe presentare il seguente contenuto: • descrizione dei servizi; • accordi scritti; • descrizione e valutazione del pool di costi; • giustificazione della metodologia OCSE, di determinazione dei prezzi di trasferimento, applicata; • verifica del prezzo di libera concorrenza applicato; • sistema di fatturazione; • fatture. Valente Associati GEB Partners 7 Identificazione dei servizi infragruppo Una definizione esaustiva dei servizi infragruppo non è possibile, né auspicabile. Ciò è essenzialmente dovuto alla vasta gamma di servizi infragruppo forniti e alla loro diversa incidenza commerciale nel contesto di una data attività di business. È possibile tuttavia individuare alcuni parametri relativi all’identificazione dei servizi infragruppo interessati, con riferimento: • alle caratteristiche generali dei servizi infragruppo; • alle modalità con cui i servizi vengono prestati; • alle modalità con cui i costi vengono ripartiti e addebitati. Servizi di supporto/servizi di natura amministrativa Carattere routinario Addebito diretto / allocation keys Valente Associati GEB Partners 8 CSA/CCA Cost Sharing Agreement Valente Associati GEB Partners Cost Contribution Agreement 9 Identificazione del service provider Nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale è prassi stipulare accordi per lo scambio di specifici servizi Tali servizi possono essere prestati dai seguenti soggetti: Casa madre Società affiliate La corretta selezione del soggetto si rivela fondamentale, in quanto dalla stessa dipenderà la scelta delle modalità di fatturazione dei servizi resi alla casa madre o ad altre società del gruppo l’eventuale applicazione di un mark-up è correlata al carattere ‘‘core’’ dell’attività svolta dalla società erogatrice dei servizi. Regola generale: Attività non core -> non applicazione del mark up Attività core -> applicazione del mark up Valente Associati GEB Partners 10 Identificazione dei servizi intercompany resi Cap. VII «Intragroup Services» par 7.6 Regola generale: per stabilire se un servizio infragruppo è stato reso occorre valutare se lo stesso abbia contribuito a conferire o meno alle società appartenenti al gruppo un vantaggio economico e commerciale. Ciò può essere determinato verificando se, in circostanze comparabili, un’impresa indipendente sarebbe stata disposta a pagare un’altra impresa indipendente per l’effettuazione di tale attività o se essa stessa l’avrebbe svolta al proprio interno. Se l’attività in questione non è tra quelle per cui l’impresa indipendente sarebbe disposta a pagare o che essa potrebbe svolgere per proprio conto, l’attività stessa non dovrebbe essere considerata come servizio infragruppo reso in conformità al principio di libera concorrenza. Valente Associati GEB Partners 11 Identificazione dei servizi intercompany resi È opportuno che i servizi oggetto di prestazione siano definiti chiaramente attraverso un contratto intercompany che identifichi: Il settore di business del geuppo e la sua struttura organizzativa Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.14 «La centralizzazione delle attività dipende dal settore di operazione del gruppo e dalla sua struttura organizzativa. In generale, queste possono includere: servizi di carattere amministrativo quali programmazione, coordinamento, controllo del bilancio, consulenza finanziaria, contabilità, revisione dei conti, consulenza legale, factoring, servizi informatici, servizi finanziari quali vigilanza su cash-flow e solvibilità, aumenti di capitale, contratti di mutuo, gestione degli interessi e dei rischi del tasso di cambio, e rifinanziamento; assistenza nel settore produzione, acquisto, distribuzione e marketing; servizi inerenti il personale quali assunzione e formazione. I centri di servizi del gruppo spesso svolgono attività di ricerca e sviluppo o amministrano e proteggono i beni immateriali per conto di tutto o parte del gruppo multinazionale. Tali attività sono di norma considerate come servizi infragruppo in ragione del fatto che le imprese indipendenti avrebbero pagato per esse o le avrebbero svolte autonomamente» Eventuale disciplina applicabile ai servizi on call Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.16 «In relazione ai servizi su richiesta (on call) sorge poi l’ulteriore problema di sapere se la disponibilità di detti servizi è essa stessa un servizio distinto per il quale deve determinarsi un onere di libera concorrenza (oltre alla fatturazione dei servizi effettivamente resi). La società madre o il centro di servizi del gruppo possono essere in grado di fornire servizi quali consulenza finanziaria, manageriale, tecnica, legale o tributaria ed assistenza ai membri del gruppo in qualunque momento. In tal caso, viene offerto un servizio alle imprese associate mettendo loro a disposizione personale, impianti, ecc. Un servizio infragruppo esiste nella misura in cui si può ritenere ragionevole la possibilità, per un'impresa indipendente, in circostanze comparabili, di sostenere spese per gli accordi di accordi di assistenza (standby) al fine di assicurare la disponibilità dei servizi stessi quando questi si rendono necessari. È consuetudine per un'impresa indipendente versare annualmente una provvigione anticipata ad uno studio legale per poter fruire del diritto alla consulenza ed alla rappresentanza nel caso di controversie. Si possono inoltre citare, come esempio, i contratti di assistenza che permettono di usufruire in via prioritaria delle riparazioni di una rete informatica in caso di guasto» Valente Associati GEB Partners 12 Tipologia di servizi intercompany resi Valente Associati GEB Partners 13 Tipologia di servizi intercompany resi Valente Associati GEB Partners 14 Tipologia di servizi intercompany resi Valente Associati GEB Partners 15 Tipologia di servizi intercompany resi Valente Associati GEB Partners 16 Vantaggio per le beneficiarie Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.6 «In virtù del principio di libera concorrenza, per stabilire se è stato prestato un servizio infragruppo, quando un’attività viene svolta per uno o più membri del gruppo da un membro dello stesso, occorre considerare se l’attività abbia contribuito a conferire o meno agli altri membri del gruppo un vantaggio economico e commerciale inteso a migliorarne la posizione commerciale» Regola generale. Il vantaggio conseguito dalle consociate deve essere: • Diretto: la partecipata non deve trarre dalla prestazione del servizio un’utilità in via indotta; • Reale: l’utilità della prestazione deve essere concreta e non eventuale; • Non occasionale: il beneficio derivante dalla prestazione non deve essere occasionale, ma ricercato Esempio (par 7.13) non vi è prestazione di servizio quando un’impresa associata, in ragione della propria affiliazione, dispone di una posizione finanziaria (credit-rating) più importante di quanto disporrebbe se non fosse affiliata Valente Associati GEB Partners 17 Non duplicazione dei servizi Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.11 «non devono essere considerati servizi infragruppo le attività intraprese da un membro del gruppo che «duplicano» semplicemente un servizio che un altro membro del gruppo già svolge per se stesso o che viene prestato per conto di quest’altro membro da un terzo» Eccezioni • Casi di duplicazione temporanea dei servizi, ad esempio quando un gruppo multinazionale è in fase di riorganizzazione al fine di raggruppare, a livello centrale, le proprie funzioni amministrative; • Duplicazione intrapresa al fine di ridurre il rischio di decisioni commerciali errate (ad esempio, richiedendo un secondo parere legale su una questione). Valente Associati GEB Partners 18 Determinazione dei corrispettivi Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.19 Regola generale: «il pagamento per i servizi infragruppo dovrebbe essere quello che sarebbe stato effettuato e accettato tra imprese indipendenti, in circostanze comparabili» Elementi rilevanti • Accordi conclusi tra le imprese associate • Modalità di imputazione dei costi • Routinarietà del servizio • Regolarità delle prestazioni • Unità preposte alla prestazione del servizio Valente Associati GEB Partners 19 Determinazione dei corrispettivi Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par. 7.31 Il contribuente, basandosi sulle indicazioni fornite dall’OCSE nei capitoli I, II e III , dovrebbe far ricorso ai seguenti metodi, ai fini del pricing dei servizi infragruppo: •Metodo del prezzo comparabile di libero mercato (o metodo CUP): tale metodo confronta il prezzo di beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione tra imprese appartenenti allo stesso gruppo con il prezzo applicato a beni ceduti o servizi prestati nel corso di una transazione comparabile sul libero mercato in circostanze comparabili •Metodo del costo maggiorato (Cost Plus): tale metodo considera i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel corso di una transazione controllata per l’acquisto di beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato Un'appropriata percentuale di ricarico relativa al costo di produzione (cost plus mark up) viene poi aggiunta a detto costo, così da ottenere un utile adeguato tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato Valente Associati GEB Partners 20 Determinazione del mark-up Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.2.40 «Il cost plus mark up del fornitore, nel corso di una transazione controllata, dovrebbe in teoria essere stabilito con riferimento al cost plus mark up che lo stesso fornitore ottiene nel corso di transazioni comparabili sul libero mercato (“elemento comparabile interno”). Inoltre, il cost plus mark up che sarebbe stato ottenuto in transazioni comparabili da un'impresa indipendente può servire da guida (“comparabile esterno”)» Cost plus mark up • Deve essere conforme al principio di libera concorrenza • Deve remunerare le funzioni svolte e i rischi assunti dalla società che eroga il servizio Valente Associati GEB Partners 21 Determinazione del mark-up Casi in cui il mark up non è riconosciuto Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.7.33 «vi sono circostanze nelle quali un’impresa può non ricavare un utile soltanto dalla prestazione di servizi, ad esempio quando i costi del fornitore (presunti o reali) eccedono il prezzo di mercato, ma il fornitore accetta di fornire il servizio per incrementare la propria redditività anche attraverso l’integrazione della propria gamma di attività. Quindi, il prezzo di libera concorrenza non sempre si traduce in utile per l’impresa associata che effettua il servizio infragruppo» Casi in cui il mark up non è riconosciuto Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.7.36 Quando un’impresa associata agisce solo in qualità di agente o intermediario nella fornitura di un servizio, è importante, se si applica il metodo del costo maggiorato, che i ricavi o il margine di utile lordo siano appropriati alle funzioni di agente piuttosto che alla prestazione dei servizi stessi. In tal caso, non è opportuno determinare il pricing di libera concorrenza applicando un margine al prezzo di costo dei servizi; piuttosto è necessario applicarlo ai costi delle funzioni stesse di agenzia, oppure, a seconda del tipo di dati comparabili utilizzati, il margine applicabile al costo del servizio dovrebbe essere inferiore a quello relativo alla prestazione dei servizi stessi. Ad esempio, un’impresa associata può sostenere dei costi per la concessione di spazi pubblicitari per conto di membri del gruppo, costi che gli stessi membri avrebbero sostenuto direttamente se fossero stati indipendenti. In tal caso, sarà opportuno trasferire detti costi ai beneficiari del gruppo senza un margine di utile lordo, applicando detto margine solo ai costi sostenuti dall’intermediario nello svolgimento delle proprie funzioni di agente» Valente Associati GEB Partners 22 Determinazione del mark-up Casi in cui il mark-up non è riconosciuto Circolare n. 32/1980 L’Amministrazione finanziaria italiana in tema di transfer pricing, ha stabilito che il margine di utile non dovrebbe essere riconosciuto: a)per quei servizi che sono strettamente correlati alla struttura del gruppo, che non formano oggetto dell’attività istituzionale dell’impresa prestatrice e che non si traducono in prestazioni con un valore economico di mercato; b)per servizi che formalmente risultano prestati da una delle imprese collegate che agisce da ‘‘intermediaria’’ tra la consociata ed un’impresa indipendente, effettiva prestatrice del servizio; c)per quei servizi riconducibili all’attività di direzione generale e amministrativa resa dalla casa madre. Valente Associati GEB Partners 23 Modalità di imputazione Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.7.20 «(…) un gruppo utilizza un metodo di imputazione diretta, ad esempio, quando alle imprese associate si richiede un pagamento per specifici servizi. Il metodo di imputazione diretta è, in generale, più conveniente per le amministrazioni fiscali poiché permette di identificare in maniera chiara il servizio fruito e la base calcolo del pagamento. Di conseguenza, il metodo di imputazione diretta consente di determinare più facilmente se la somma addebitata è conforme al principio di libera concorrenza» Linee Guida OCSE «Intragroup Services» parr.7.23- 7.25 «(...) I metodi di imputazione indiretta possono essere utilizzati a condizione che si presti sufficientemente attenzione al valore dei servizi resi ai beneficiari e che si determini in quale misura le prestazioni di servizi comparabili hanno luogo tra imprese indipendenti (…)» Implica l’individuazione di driver di allocazione dei costi «La ripartizione può essere fondata sul volume d’affari, sul personale in organico o su qualsiasi altra base. La scelta del metodo più appropriato può dipendere dalla natura e dall’utilizzazione del servizio. Ad esempio, il ricorso ai servizi connessi alle retribuzioni del personale può dipendere dal numero dei dipendenti piuttosto che dal volume d’affari, mentre la ripartizione dei costi di standby per i servizi di assistenza relativa ai computer potrà essere imputata in proporzione alle spese connesse al sistema informatico, sostenute dai diversi membri del gruppo» Valente Associati GEB Partners 24 Modalità di imputazione dei costi Servizi Driver A. Servizi informatici Numero di Personal Computer B. Software (SAP) Numero di licenze ottenute C. Risorse umane Personale effettivo D. Servizi di marketing Fatturato E. Sicurezza Personale effettivo F. Gestione del parcheggio Numero di autovetture Joint Transfer Pricing Forum a) Identificazione dei costi totali sostenuti per l’erogazione dei servizi centralizzati; b) Suddivisione dei costi nelle seguenti categorie: •Shareholder cost •Costi di diretta imputazione •Costi da allocare attraverso l’identificazione e utilizzo di una chiave di riparto La somma delle due componenti è addebitata alle controllate con o senza l’aggiunta di un mark up Valente Associati GEB Partners 25 Servizi a basso valore aggiunto OECD - BEPS Possono essere considerati servizi a basso valore aggiunto i servizi che: •hanno natura di servizi di supporto; •non fanno parte del core business del gruppo; •non richiedono l’uso di intangibles “unique” e “valuable”; •non richiedono la gestione di rischi significativi né determinano rischi di notevole entità . La determinazione della remunerazione dei servizi a basso valore aggiunto avviene secondo una procedura semplificata che si compone di 3 steps: •in primo luogo (primo step), il gruppo è tenuto a determinare, su base annua, il pool dei costi sostenuti da tutte le società nella prestazione dei servizi a basso valore aggiunto. Sono esclusi dal pool i costi da imputare ad un’attività in-house, svolta a vantaggio esclusivamente dell’ente che la pone in essere. •in secondo luogo (secondo step), il contribuente dovrebbe individuare e rimuovere dal pool i costi imputabili a servizi svolti da un membro del gruppo esclusivamente per conto di altro membro. •in una terza fase (terzo step), vengono allocati tra i membri del gruppo i costi presenti nel pool, sostenuti a beneficio di più membri del gruppo. Il contribuente è tenuto a selezionare una allocation key, da applicarsi “on a consistent basis” per tutte le attribuzioni di costi concernenti la medesima categoria di servizi a basso valore aggiunto. Essa inoltre dovrebbe riflettere ragionevolmente il “livello di beneficio” previsto da ciascun fruitore di un dato servizio. Valente Associati GEB Partners 26 Network contrattuale Obiettivo: raggiungere il miglior coordinamento possibile nell’impiego delle risorse e nello svolgimento delle attività Cost sharing agreement: accordo quadro tra imprese industriali e commerciali, le quali mettono in comune risorse e competenze al fine di finanziare e ripartire costi e rischi relativi alla tecnologia di produzione, ovvero per ottenere beni o servizi nella prospettiva di vantaggi economici reciproci, proporzionati alle rispettive contribuzioni in denaro o in natura. Network di contratti Contratti relativi a beni Contratti relativi a servizi Contratto di fornitura Contratti di assistenza e manutenzione Contratto di distribuzione Contratti di assistenza e consulenza tecnico-legale Contratto di produzione Contratti di cash pooling Contratto di concessione in licenza di marchi Contratti di staff secondment Contratti di agenzia Valente Associati GEB Partners 27 Network contrattuale Esame delle clausole contrattuali Ripartizione delle funzioni tra i soggetti Verifica della coerenza forma-sostanza Ripartizione dei rischi tra i soggetti Verifica della coerenza con i principi di libero mercato Secondo quanto previsto dalle Guidelines OCSE (par. 9.11), è necessario determinare se gli accordi stipulati tra soggetti collegati siano in linea con quelli che sarebbero stati adottati da soggetti indipendenti operanti secondo logica commerciale. Nella valutazione della logica commerciale di una transazione Confronto con soggetti comparabili Riscontro nelle logiche commerciali tra soggetti indipendenti facente parte di un più ampio accordo di carattere generale, sarà necessario prendere in esame non la transazione singolarmente, bensì la totalità degli accordi ad essa connessi. Valente Associati GEB Partners 28 Contratto di servizi CORPORATE SERVICES: GROUP HUMAN RESOURCES 1 SUMMARY Non-chargeable costs: 0% Chargeable costs: 100% Allocation key: Average full time equivalent headcount (1/1) 2 DESCRIPTION OF SERVICES PROVIDED a. Definition of a HR governance, HR policies and HR guidelines/regulations on a group wide basis and monitoring compliance; b. Support in management development and succession planning; c. Management and coordination of trainings for higher management and support management capability development; d. Coordination of international assignments for graduates / talents and organization of management transfers among different Service Recipients; e. Support in employee lifecycle management for group and local management; f. Support in local HR audits and HR due diligence; g. Review of employment contracts of management world-wide; h. Design and advise on group-wide compensation/bonus system and management measurements, including assistance in the implementation and monitoring of the schemes; performance k. Writing of newsletters and intranet support (e.g. corporate HR policies, recruitment support, chat room etc.) accessible for all Service Recipients; l. Leading the organisation of the corporate introduction program and development of HR tools; Valente Associati GEB Partners 29 Contratto di servizi CORPORATE SERVICES: GROUP HUMAN RESOURCES 3 BENEFITS TO SERVICE RECIPIENTS a. Improved staff retention, satisfaction and performance particularly at top and upper management level world-wide; b. Creation and maintenance of business specific management capabilities and resources; c. Facilitating know-how transfer among Service Recipients through global management mobility; d. Succession planning for all management functions within the group; e. Service Recipients can rely on HR management source which they would otherwise have to buy on the market; f. Local management has a contact person who is familiar with the group’s operations in connection with all HR issues; g. World-wide HR governance, HR policies and HR regulations provide the Service Recipients with a group-wide consistent HR framework; and h. Well trained staff resources. 4 NON - CHARGEABLE COSTS All costs related to trademark activities or shareholder activities of the Group are excluded from the cost allocation and not charged to the service recipients. 5 BENEFICIARIES All companies of the Group benefit from the services provided through the Group Human Resources function. 6 ALLOCATION KEY The allocation key that best reflects the benefits received by the service recipients is as follows: Average full time equivalent headcount (1/1) Valente Associati GEB Partners 30 Contratto di servizi Da un punto di vista sostanziale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non sia “(…) stato fornito adeguato riscontro documentale dell’attività concretamente svolta dal service provider nei confronti della Società. In altri termini, si rileva l’inconsistenza degli elementi istruttori raccolti al fine di comprovare l’effettività delle prestazioni di servizi descritte e, conseguentemente, al fine di permettere la valutazione dei connessi benefici ricavati, in modo da poter appurare tra l’altro: • se, e in che misura, i servizi asseritamente ricevuti abbiano arrecato un vantaggio diretto, non indotto e specificatamente ricercato (…); • se i medesimi servizi siano stati invece volti a soddisfare per lo più le esigenze della capogruppo, nella sua qualità di azionista, o comunque, se abbiano prodotto utilità più per il gruppo nel suo complesso che per la Società (…); • se si siano verificate duplicazioni tra i servizi che la Società era già in grado di svolgere autonomamente e quelli riconducibili al service provider, • se trovi applicazione l’art. 7, p. 7.2.2, dell’Agreement, che comporta l’abbandono del metodo di ripartizione indiretta dei costi (cost-sharing), fondato sulle formule di allocazione, laddove esso conduca a riaddebiti di costi sproporzionati rispetto al valore attribuibile ai servizi resi ai beneficiari”. Valente Associati GEB Partners 31 Piergiorgio Valente Mail: [email protected] Blog: http://piergiorgiovalente.postilla.it/ MILANO Viale Bianca Maria, 45 – 20122 Tel. +39 02 762613.1 Fax +39 02 76001091 TORINO Via San Pio V, 27 – 10125 Tel. +39 011 5628970 Fax +39 011 5727604 www.gebpartners.it