IPSOA – Scuola di Formazione

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IPSOA – Scuola di Formazione
IPSOA – Scuola di Formazione
MASTER IN TRANSFER PRICING – CORSO SPECIALISTICO
Transfer Pricing e servizi infragruppo
Valente Associati GEB Partners –
Centro Studi Internazionali GEB Partners
Milano, 16 ottobre 2015
Definizione
Nell’ambito dei rapporti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo si riscontra di frequente la stipula di
accordi finalizzati alla prestazione di servizi tra le consociate e, in particolare, tra queste ultime e la casa
madre.
La società capogruppo tende di norma ad accentrare su di sé numerose attività e a renderle disponibili su
richiesta delle consociate, al fine di controllare l’efficienza gestionale dell’intero gruppo.
Per quanto riguarda il tema della prestazione dei servizi infragruppo meritano particolare attenzione le cd.
«spese di regia», ovvero compensi che vengono riconosciuti dalle società controllate alla capogruppo in seguito
all’erogazione di alcuni servizi centralizzati inerenti, ad esempio, alla direzione generale (Management Fees), a
spese generali e di struttura (servizi amministrativi centralizzati, servizi legali, tecnologici, di scambio di dati,
costi di formazione, spese di ricerca e sviluppo, ecc.).
Le «spese di regia» sono riaddebitabili alle controllate e deducibili fiscalmente?
Riferimenti

Art. 109 c.4 e 5 Tuir

Art. 110 c. 7 Tuir

Circolare del Ministero delle Finanze n. 32 del 22/09/1980

Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento
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Riferimenti normativi
Art. 109 comma 4 TUIR
«Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico
i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità
alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese
e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da
elementi «certi e precisi»
Art. 109 comma 5 TUIR
«Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di
utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o
altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non
computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»
Art. 110 comma 7 TUIR
«I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito»
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La disciplina fiscale italiana
I costi sostenuti da una società appartenente ad un gruppo multinazionale, in seguito all’erogazione di
servizi intercompany, per essere deducibili dal reddito, devono rispettare i requisiti richiesti dalla
normativa tributaria italiana per i componenti negativi di reddito, ossia:
Inerenza. Al fine di identificare i servizi infragruppo rilevanti dal punto di vista fiscale (in termini di
inerenza) è necessario provare che il servizio erogato genera un vantaggio reale ed effettivo per la
società beneficiaria e per il gruppo in generale.
Certezza. Per quanto concerne la certezza del costo sostenuto, spetta alla società beneficiaria
fornire la prova della sussistenza di tale requisito. Sarà, pertanto, necessario predisporre tutta la
documentazione che dimostri l’effettività delle prestazioni rese.
Conformità al valore normale, per quanto riguarda la disciplina dei prezzi di trasferimento.
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Circolare n. 32/1980
I costi sostenuti da una società appartenente ad un gruppo multinazionale, in seguito all’erogazione di servizi
intercompany, per essere deducibili dal reddito, devono rispettare i seguenti requisiti:
Vantaggio conseguito dalla consociata. Le società beneficiarie del servizio devono conseguire un
vantaggio reale ed effettivo in seguito alla prestazione dei servizi da parte della capogruppo da cui
esula l’attività di controllo e coordinamento tipica della funzione di shareholder della stessa.
Congruità del costo. I costi sostenuti per la fruizione di servizi intercompany devono essere
suddivisi fra le affiliate, in base ai benefici che ciascuna di esse può ottenere (ed effettivamente
ottiene) dalla loro erogazione.
Linee Guida OCSE
I costi sostenuti da una società appartenente ad un gruppo multinazionale, in seguito all’erogazione di servizi
intercompany, per essere deducibili dal reddito, devono rispettare i seguenti requisiti:
Effettività della prestazione dei servizi infragruppo;
Vantaggio per le società beneficiarie;
Non duplicazione dei servizi infragruppo;
Conformità al principio di libera concorrenza dei pagamenti infragruppo per la prestazione dei
servizi
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Prestazione di servizi
Nell’ambito dei rapporti tra imprese del medesimo gruppo si riscontra di frequente lo scambio di servizi tra le
consociate e, in particolare, tra queste ultime e la casa madre. La società capogruppo, infatti, tende di norma ad
accentrare su di sé numerose attività e a renderle disponibili su richiesta delle consociate, al fine di controllare
l’efficienza gestionale dell’intero gruppo. Lo scambio di servizi tra casa madre e consociate può riguardare la
prestazione di attività industriali, commerciali e amministrative.
Utilità:
per stabilire se vi sia stata prestazione di
un effettivo servizio, occorre innanzitutto
verificare se l’attività considerata abbia
contribuito (o possa contribuire, in ottica
prospettica) a conferire o meno agli altri
membri del gruppo beneficiari di tale
attività,
un
‘‘vantaggio’’
inteso
a
migliorarne,
direttamente
od
indirettamente, la posizione economica o
commerciale.
Duplicazione:
salvo motivate eccezioni, non dovranno
essere considerati servizi infragruppo le
attività intraprese da un membro del
gruppo che semplicemente ‘‘duplicano’’ un
servizio che un altro membro del gruppo
già svolge autonomamente o che riceve da
un terzo
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Il ‘‘vantaggio’’ conseguito dalle consociate deve essere:
diretto: la società beneficiaria deve trarre il principale
ed essenziale beneficio dalla prestazione e non
un’utilità in via indotta e successiva rispetto ad un
interesse prioritario;
effettivo: l’utilità della prestazione deve essere attuale,
concreta e non potenziale od astratta; non incidentale:
il beneficio derivante dalla prestazione non deve essere
occasionale, incidentale od addirittura involontario, ma
specificatamente ricercato.
Deve considerarsi come ‘‘duplicazione’’ l’esistenza di servizi
simili che tuttavia afferiscono ad ‘‘aree’’ di utilità diverse, in
quanto lo stesso servizio non potrà essere fatturato due
volte, a meno di dimostrare l’esistenza di
elementi di differenziazione che ne giustifichino la previsione
in relazione ad ‘‘aree’’ differenti. Come rileva l’OCSE, ‘‘an
exception may be where the duplication of services is only
temporary, for example, where an MNE group is reorganizing
to centralize its management functions. Another exception
would be where the duplication is undertaken to reduce the
risk of a wrong business decision”
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Prestazione di servizi e documentazione di supporto
Masterfile
Operazioni infragruppo
5.1Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di
servizi, prestazioni di servizi finanziari [in ognuno dei
paragrafi successivi si dovrà avere cura, per ogni
tipologia di operazioni, di: (i) descrivere la natura delle
operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle
aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese
associate entrambe residenti in paesi diversi da quelli
membri dell’Unione europea; (ii) indicare i soggetti
appartenenti al gruppo, tra quelli elencati al precedente
capitolo 2, tra cui sono intercorse le operazioni aventi ad
oggetto i beni ed i servizi descritti. Categorie omogenee
di beni e servizi potranno essere trattate unitariamente
in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida
OCSE]
5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività
infragruppo [in ciascuno dei paragrafi successivi si dovrà
avere cura di definire con sufficiente precisione le
caratteristiche dei servizi funzionali allo svolgimento
delle attività di gruppo resi da una o più associate a
beneficio di una o più delle altre associate e i soggetti
appartenenti al gruppo, tra quelli indicati al capitolo 2,
tra cui gli stessi intercorrono]
Identificazione e illustrazione dei servizi
infragruppo nella documentazione sui prezzi
di trasferimento, distinguendo le varie
tipologie di servizi prestati
Con riferimento ai servizi infragruppo, una
documentazione
di
supporto
adeguata
dovrebbe presentare il seguente contenuto:
• descrizione dei servizi;
• accordi scritti;
• descrizione e valutazione del pool di costi;
• giustificazione della metodologia OCSE, di
determinazione dei prezzi di trasferimento,
applicata;
• verifica del prezzo di libera concorrenza
applicato;
• sistema di fatturazione;
• fatture.
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Identificazione dei servizi infragruppo
Una definizione esaustiva dei servizi infragruppo non è possibile, né auspicabile. Ciò è essenzialmente dovuto
alla vasta gamma di servizi infragruppo forniti e alla loro diversa incidenza commerciale nel contesto di una
data attività di business.
È possibile tuttavia individuare alcuni parametri relativi all’identificazione dei servizi infragruppo interessati,
con riferimento:
• alle caratteristiche generali dei servizi infragruppo;
• alle modalità con cui i servizi vengono prestati;
• alle modalità con cui i costi vengono ripartiti e addebitati.
Servizi di supporto/servizi di natura
amministrativa
Carattere routinario
Addebito diretto / allocation keys
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CSA/CCA
Cost Sharing Agreement
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Cost Contribution Agreement
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Identificazione del service provider
Nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale è prassi stipulare
accordi per lo scambio di specifici servizi
Tali servizi possono essere prestati dai seguenti soggetti:
Casa madre
Società affiliate
La corretta selezione del soggetto si rivela fondamentale, in quanto dalla stessa dipenderà la scelta
delle modalità di fatturazione dei servizi resi alla casa madre o ad altre società del gruppo
l’eventuale applicazione di un mark-up è correlata al carattere ‘‘core’’ dell’attività svolta dalla
società erogatrice dei servizi.
Regola generale:
Attività non core -> non applicazione del mark
up
Attività core -> applicazione del mark up
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Identificazione dei servizi intercompany resi
Cap. VII «Intragroup Services» par 7.6
Regola generale: per stabilire se un servizio infragruppo è stato reso occorre valutare se lo
stesso abbia contribuito a conferire o meno alle società appartenenti al gruppo un vantaggio
economico e commerciale.
Ciò può essere determinato verificando se, in
circostanze
comparabili, un’impresa indipendente
sarebbe stata disposta a pagare un’altra impresa
indipendente per l’effettuazione di tale attività o se essa
stessa l’avrebbe svolta al proprio interno.
Se l’attività in questione non è tra quelle per cui
l’impresa indipendente sarebbe disposta a pagare o
che essa potrebbe svolgere per proprio conto, l’attività
stessa non dovrebbe essere considerata come servizio
infragruppo reso in conformità al principio di libera
concorrenza.
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Identificazione dei servizi intercompany resi
È opportuno che i servizi oggetto di prestazione siano definiti chiaramente attraverso un contratto
intercompany che identifichi:
Il settore di business del geuppo e la sua
struttura organizzativa
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.14
«La centralizzazione delle attività dipende dal settore di operazione del gruppo e dalla sua struttura organizzativa. In generale,
queste possono includere: servizi di carattere amministrativo quali programmazione, coordinamento, controllo del bilancio,
consulenza finanziaria, contabilità, revisione dei conti, consulenza legale, factoring, servizi informatici, servizi finanziari quali
vigilanza su cash-flow e solvibilità, aumenti di capitale, contratti di mutuo, gestione degli interessi e dei rischi del tasso di cambio, e
rifinanziamento; assistenza nel settore produzione, acquisto, distribuzione e marketing; servizi inerenti il personale quali assunzione
e formazione. I centri di servizi del gruppo spesso svolgono attività di ricerca e sviluppo o amministrano e proteggono i beni
immateriali per conto di tutto o parte del gruppo multinazionale. Tali attività sono di norma considerate come servizi infragruppo in
ragione del fatto che le imprese indipendenti avrebbero pagato per esse o le avrebbero svolte autonomamente»
Eventuale disciplina applicabile ai servizi on
call
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.16
«In relazione ai servizi su richiesta (on call) sorge poi l’ulteriore problema di sapere se la disponibilità di detti servizi è essa stessa un
servizio distinto per il quale deve determinarsi un onere di libera concorrenza (oltre alla fatturazione dei servizi effettivamente resi).
La società madre o il centro di servizi del gruppo possono essere in grado di fornire servizi quali consulenza finanziaria, manageriale,
tecnica, legale o tributaria ed assistenza ai membri del gruppo in qualunque momento. In tal caso, viene offerto un servizio alle
imprese associate mettendo loro a disposizione personale, impianti, ecc. Un servizio infragruppo esiste nella misura in cui si può
ritenere ragionevole la possibilità, per un'impresa indipendente, in circostanze comparabili, di sostenere spese per gli accordi di
accordi di assistenza (standby) al fine di assicurare la disponibilità dei servizi stessi quando questi si rendono necessari. È
consuetudine per un'impresa indipendente versare annualmente una provvigione anticipata ad uno studio legale per poter fruire del
diritto alla consulenza ed alla rappresentanza nel caso di controversie. Si possono inoltre citare, come esempio, i contratti di
assistenza che permettono di usufruire in via prioritaria delle riparazioni di una rete informatica in caso di guasto»
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Tipologia di servizi intercompany resi
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Tipologia di servizi intercompany resi
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Tipologia di servizi intercompany resi
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Tipologia di servizi intercompany resi
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Vantaggio per le beneficiarie
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.6
«In virtù del principio di libera concorrenza, per stabilire se è stato prestato un servizio infragruppo, quando
un’attività viene svolta per uno o più membri del gruppo da un membro dello stesso, occorre considerare se
l’attività abbia contribuito a conferire o meno agli altri membri del gruppo un vantaggio economico e
commerciale inteso a migliorarne la posizione commerciale»
Regola generale.
Il vantaggio conseguito dalle consociate deve essere:
• Diretto: la partecipata non deve trarre dalla prestazione del servizio un’utilità in via indotta;
• Reale: l’utilità della prestazione deve essere concreta e non eventuale;
• Non occasionale: il beneficio derivante dalla prestazione non deve essere occasionale, ma ricercato
Esempio (par 7.13)
non vi è prestazione di servizio quando un’impresa
associata, in ragione della propria affiliazione, dispone
di una posizione finanziaria (credit-rating) più
importante di quanto disporrebbe se non fosse affiliata
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Non duplicazione dei servizi
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.11
«non devono essere considerati servizi infragruppo le attività intraprese da un membro del gruppo che
«duplicano» semplicemente un servizio che un altro membro del gruppo già svolge per se stesso o che viene
prestato per conto di quest’altro membro da un terzo»
Eccezioni
• Casi di duplicazione temporanea dei servizi, ad esempio quando un gruppo
multinazionale è in fase di riorganizzazione al fine di raggruppare, a livello
centrale, le proprie funzioni amministrative;
• Duplicazione intrapresa al fine di ridurre il rischio di decisioni commerciali
errate (ad esempio, richiedendo un secondo parere legale su una questione).
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Determinazione dei corrispettivi
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par 7.19
Regola generale:
«il pagamento per i servizi infragruppo dovrebbe essere quello che sarebbe stato effettuato e accettato tra
imprese indipendenti, in circostanze comparabili»
Elementi rilevanti
•
Accordi conclusi tra le imprese associate
•
Modalità di imputazione dei costi
•
Routinarietà del servizio
•
Regolarità delle prestazioni
•
Unità preposte alla prestazione del servizio
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Determinazione dei corrispettivi
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.
7.31
Il contribuente, basandosi sulle indicazioni fornite dall’OCSE nei capitoli I, II e III , dovrebbe far ricorso ai seguenti
metodi, ai fini del pricing dei servizi infragruppo:
•Metodo del prezzo comparabile di libero mercato (o metodo CUP): tale metodo confronta il prezzo di beni o servizi
trasferiti nel corso di una transazione tra imprese appartenenti allo stesso gruppo con il prezzo applicato a beni
ceduti o servizi prestati nel corso di una transazione comparabile sul libero mercato in circostanze comparabili
•Metodo del costo maggiorato (Cost Plus): tale metodo considera i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) nel
corso di una transazione controllata per l’acquisto di beni trasferiti o servizi forniti ad un acquirente collegato
Un'appropriata percentuale di ricarico relativa al costo di produzione (cost
plus mark up) viene poi aggiunta a detto costo, così da ottenere un utile
adeguato tenuto conto delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato
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Determinazione del mark-up
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.2.40
«Il cost plus mark up del fornitore, nel corso di una transazione controllata, dovrebbe in teoria essere stabilito con
riferimento al cost plus mark up che lo stesso fornitore ottiene nel corso di transazioni comparabili sul libero mercato
(“elemento comparabile interno”). Inoltre, il cost plus mark up che sarebbe stato ottenuto in transazioni comparabili da
un'impresa indipendente può servire da guida (“comparabile esterno”)»
Cost plus mark up
•
Deve essere conforme al principio di libera concorrenza
•
Deve remunerare le funzioni svolte e i rischi assunti dalla
società che eroga il servizio
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Determinazione del mark-up
Casi in cui il mark up non è riconosciuto
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.7.33
«vi sono circostanze nelle quali un’impresa può non ricavare un utile soltanto dalla prestazione di servizi, ad esempio quando i costi del
fornitore (presunti o reali) eccedono il prezzo di mercato, ma il fornitore accetta di fornire il servizio per incrementare la propria redditività
anche attraverso l’integrazione della propria gamma di attività. Quindi, il prezzo di libera concorrenza non sempre si traduce in utile per
l’impresa associata che effettua il servizio infragruppo»
Casi in cui il mark up non è riconosciuto
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.7.36
Quando un’impresa associata agisce solo in qualità di agente o intermediario nella fornitura di un servizio, è importante, se si applica il
metodo del costo maggiorato, che i ricavi o il margine di utile lordo siano appropriati alle funzioni di agente piuttosto che alla prestazione
dei servizi stessi. In tal caso, non è opportuno determinare il pricing di libera concorrenza applicando un margine al prezzo di costo dei
servizi; piuttosto è necessario applicarlo ai costi delle funzioni stesse di agenzia, oppure, a seconda del tipo di dati comparabili utilizzati, il
margine applicabile al costo del servizio dovrebbe essere inferiore a quello relativo alla prestazione dei servizi stessi. Ad esempio,
un’impresa associata può sostenere dei costi per la concessione di spazi pubblicitari per conto di membri del gruppo, costi che gli stessi
membri avrebbero sostenuto direttamente se fossero stati indipendenti. In tal caso, sarà opportuno trasferire detti costi ai beneficiari del
gruppo senza un margine di utile lordo, applicando detto margine solo ai costi sostenuti dall’intermediario nello svolgimento delle proprie
funzioni di agente»
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Determinazione del mark-up
Casi in cui il mark-up non è riconosciuto
Circolare n. 32/1980
L’Amministrazione finanziaria italiana in tema di transfer pricing, ha stabilito che il margine di utile non
dovrebbe essere riconosciuto:
a)per quei servizi che sono strettamente correlati alla struttura del gruppo, che non formano oggetto dell’attività
istituzionale dell’impresa prestatrice e che non si traducono in prestazioni con un valore economico di mercato;
b)per servizi che formalmente risultano prestati da una delle imprese collegate che agisce da ‘‘intermediaria’’ tra
la consociata ed un’impresa indipendente, effettiva prestatrice del servizio;
c)per quei servizi riconducibili all’attività di direzione generale e amministrativa resa dalla casa madre.
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Modalità di imputazione
Linee Guida OCSE «Intragroup Services» par.7.20
«(…) un gruppo utilizza un metodo di imputazione diretta, ad esempio, quando alle imprese associate si richiede un
pagamento per specifici servizi. Il metodo di imputazione diretta è, in generale, più conveniente per le
amministrazioni fiscali poiché permette di identificare in maniera chiara il servizio fruito e la base calcolo del
pagamento. Di conseguenza, il metodo di imputazione diretta consente di determinare più facilmente se la somma
addebitata è conforme al principio di libera concorrenza»
Linee Guida OCSE «Intragroup Services»
parr.7.23- 7.25
«(...) I metodi di imputazione indiretta possono essere utilizzati a condizione che si presti sufficientemente attenzione al valore dei
servizi resi ai beneficiari e che si determini in quale misura le prestazioni di servizi comparabili hanno luogo tra imprese
indipendenti (…)»
Implica l’individuazione di driver di allocazione dei costi
«La ripartizione può essere fondata sul volume d’affari, sul personale in organico o su qualsiasi altra base.
La scelta del metodo più appropriato può dipendere dalla natura e dall’utilizzazione del servizio. Ad
esempio, il ricorso ai servizi connessi alle retribuzioni del personale può dipendere dal numero dei
dipendenti piuttosto che dal volume d’affari, mentre la ripartizione dei costi di standby per i servizi di
assistenza relativa ai computer potrà essere imputata in proporzione alle spese connesse al sistema
informatico, sostenute dai diversi membri del gruppo»
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Modalità di imputazione dei costi
Servizi
Driver
A. Servizi informatici
Numero di Personal Computer
B. Software (SAP)
Numero di licenze ottenute
C. Risorse umane
Personale effettivo
D. Servizi di marketing
Fatturato
E. Sicurezza
Personale effettivo
F. Gestione del parcheggio
Numero di autovetture
Joint Transfer Pricing
Forum
a) Identificazione dei costi totali sostenuti per l’erogazione dei servizi centralizzati;
b) Suddivisione dei costi nelle seguenti categorie:
•Shareholder cost
•Costi di diretta imputazione
•Costi da allocare attraverso l’identificazione e utilizzo di una chiave di riparto
La somma delle due componenti è addebitata alle controllate
con o senza l’aggiunta di un mark up
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Servizi a basso valore aggiunto
OECD - BEPS
Possono essere considerati servizi a basso valore aggiunto i servizi che:
•hanno natura di servizi di supporto;
•non fanno parte del core business del gruppo;
•non richiedono l’uso di intangibles “unique” e “valuable”;
•non richiedono la gestione di rischi significativi né determinano rischi di notevole
entità .
La determinazione della remunerazione dei servizi a basso valore aggiunto avviene secondo una procedura
semplificata che si compone di 3 steps:
•in primo luogo (primo step), il gruppo è tenuto a determinare, su base annua, il pool dei costi sostenuti da tutte
le società nella prestazione dei servizi a basso valore aggiunto. Sono esclusi dal pool i costi da imputare ad
un’attività in-house, svolta a vantaggio esclusivamente dell’ente che la pone in essere.
•in secondo luogo (secondo step), il contribuente dovrebbe individuare e rimuovere dal pool i costi imputabili a
servizi svolti da un membro del gruppo esclusivamente per conto di altro membro.
•in una terza fase (terzo step), vengono allocati tra i membri del gruppo i costi presenti nel pool, sostenuti a
beneficio di più membri del gruppo. Il contribuente è tenuto a selezionare una allocation key, da applicarsi “on a
consistent basis” per tutte le attribuzioni di costi concernenti la medesima categoria di servizi a basso valore
aggiunto. Essa inoltre dovrebbe riflettere ragionevolmente il “livello di beneficio” previsto da ciascun fruitore di un
dato servizio.
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Network contrattuale
Obiettivo: raggiungere il miglior
coordinamento possibile
nell’impiego delle risorse e
nello svolgimento delle attività
Cost sharing agreement: accordo quadro tra imprese
industriali e commerciali, le quali mettono in comune
risorse e competenze al fine di finanziare e ripartire
costi e rischi relativi alla tecnologia di produzione,
ovvero per ottenere beni o servizi nella prospettiva di
vantaggi economici reciproci, proporzionati alle
rispettive contribuzioni in denaro o in natura.
Network di contratti
Contratti relativi a beni
Contratti relativi a
servizi
Contratto di fornitura
Contratti di assistenza e
manutenzione
Contratto di distribuzione
Contratti di assistenza e
consulenza tecnico-legale
Contratto di produzione
Contratti di cash pooling
Contratto di concessione
in licenza di marchi
Contratti di staff
secondment
Contratti di agenzia
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Network contrattuale
Esame delle clausole
contrattuali
Ripartizione delle funzioni
tra i soggetti
Verifica della coerenza
forma-sostanza
Ripartizione dei rischi
tra i soggetti
Verifica della coerenza
con i principi
di libero mercato
Secondo quanto previsto dalle Guidelines OCSE (par. 9.11), è
necessario determinare se gli accordi stipulati tra soggetti
collegati siano in linea con quelli che sarebbero stati adottati da
soggetti indipendenti operanti secondo logica commerciale.
Nella valutazione della logica commerciale di una transazione
Confronto con soggetti
comparabili
Riscontro nelle logiche
commerciali
tra soggetti indipendenti
facente parte di un più ampio accordo di carattere generale, sarà
necessario prendere in esame non la transazione singolarmente,
bensì la totalità degli accordi ad essa connessi.
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Contratto di servizi
CORPORATE SERVICES: GROUP HUMAN RESOURCES
1 SUMMARY
Non-chargeable costs: 0%
Chargeable costs: 100%
Allocation key: Average full time equivalent headcount (1/1)
2 DESCRIPTION OF SERVICES PROVIDED
a. Definition of a HR governance, HR policies and HR guidelines/regulations on a group wide basis and
monitoring compliance;
b. Support in management development and succession planning;
c. Management and coordination of trainings for higher management and support management capability
development;
d. Coordination of international assignments for graduates / talents and organization of management transfers
among different Service Recipients;
e. Support in employee lifecycle management for group and local management;
f. Support in local HR audits and HR due diligence;
g. Review of employment contracts of management world-wide;
h. Design and advise on group-wide compensation/bonus system and management
measurements, including assistance in the implementation and monitoring of the schemes;
performance
k. Writing of newsletters and intranet support (e.g. corporate HR policies, recruitment support, chat room etc.)
accessible for all Service Recipients;
l. Leading the organisation of the corporate introduction program and development of HR tools;
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Contratto di servizi
CORPORATE SERVICES: GROUP HUMAN RESOURCES
3 BENEFITS TO SERVICE RECIPIENTS
a. Improved staff retention, satisfaction and performance particularly at top and upper management level
world-wide;
b. Creation and maintenance of business specific management capabilities and resources;
c. Facilitating know-how transfer among Service Recipients through global management mobility;
d. Succession planning for all management functions within the group;
e. Service Recipients can rely on HR management source which they would otherwise have to buy on the
market;
f. Local management has a contact person who is familiar with the group’s operations in connection with all
HR issues;
g. World-wide HR governance, HR policies and HR regulations provide the Service Recipients with a group-wide
consistent HR framework; and
h. Well trained staff resources.
4 NON - CHARGEABLE COSTS
All costs related to trademark activities or shareholder activities of the Group are excluded from the cost
allocation and not charged to the service recipients.
5 BENEFICIARIES
All companies of the Group benefit from the services provided through the Group Human Resources function.
6 ALLOCATION KEY
The allocation key that best reflects the benefits received by the service recipients is as follows:
Average full time equivalent headcount (1/1)
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Contratto di servizi
Da un punto di vista sostanziale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non sia “(…) stato fornito adeguato
riscontro documentale dell’attività concretamente svolta dal service provider nei confronti della Società. In
altri termini, si rileva l’inconsistenza degli elementi istruttori raccolti al fine di comprovare l’effettività
delle prestazioni di servizi descritte e, conseguentemente, al fine di permettere la valutazione dei
connessi benefici ricavati, in modo da poter appurare tra l’altro:
• se, e in che misura, i servizi asseritamente ricevuti abbiano arrecato un vantaggio diretto, non indotto e
specificatamente ricercato (…);
• se i medesimi servizi siano stati invece volti a soddisfare per lo più le esigenze della capogruppo, nella
sua qualità di azionista, o comunque, se abbiano prodotto utilità più per il gruppo nel suo complesso
che per la Società (…);
• se si siano verificate duplicazioni tra i servizi che la Società era già in grado di svolgere
autonomamente e quelli riconducibili al service provider,
• se trovi applicazione l’art. 7, p. 7.2.2, dell’Agreement, che comporta l’abbandono del metodo di
ripartizione indiretta dei costi (cost-sharing), fondato sulle formule di allocazione, laddove esso conduca
a riaddebiti di costi sproporzionati rispetto al valore attribuibile ai servizi resi ai beneficiari”.
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Piergiorgio Valente
Mail:
[email protected]
Blog:
http://piergiorgiovalente.postilla.it/
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