quesito vendita di autoveicoli ad esportatori abituali

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quesito vendita di autoveicoli ad esportatori abituali
QUESITO VENDITA DI AUTOVEICOLI AD ESPORTATORI ABITUALI
ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta.
Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni
ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito.
Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte
vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di
conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell'
estensore.
Servizio Quesiti
Area: QF
28 febbraio 2006
IL QUESITO
“Con la presente Vi preghiamo di volerci chiarire alcuni dubbi relativamente alla vendita di
autoveicoli ad esportatori abituali che all'atto dell'acquisto presentano la dichiarazione d'intento: 1)
sono previste agevolazioni sull'IPT?; 2) sull'atto di vendita va messa la dicitura: IVA esente oppure
atto non soggetto ad IVA?; 3) quali requisiti deve avere la fattura emessa?”
LA RISPOSTA
Come è noto gli esportatori abituali possono acquistare senza applicazione dell’IVA i soli beni che
hanno IVA detraibile. Pertanto non è possibile l’utilizzo del plafond per effettuare l’acquisto di beni
e servizi con IVA indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti del DPR 633/1972.
Solo nel caso in cui il cliente sia un’impresa per la quale le autovetture formino oggetto di attività
propria (imprese aventi ad oggetto il commercio, la lavorazione, il noleggio, la locazione
finanziaria, ecc. di autoveicoli e motoveicoli) allora l’IVA sarà detraibile, così come se oggetto della
vendita non siano autovetture bensì autocarri (che hanno IVA detraibile).
In questo caso (IVA detraibile per la natura dell’attività del cliente o del bene) allora la dicitura da
apporre sull’atto di vendita dovrà essere non imponibile IVA art. 8, comma 2, DPR 633/1972, la
fattura di vendita dovrà riportare lo stesso articolo di non imponibilità IVA ed inoltre gli estremi della
dichiarazione di intento ricevuta.
A tal proposito Le ricordiamo che le dichiarazioni di intento devono essere numerate
progressivamente, annotate entro 15 gg. dal loro ricevimento (in apposita sezione del registro IVA
vendite/corrispettivi) e conservate. Dal 1° gennaio 2005 è stato inoltre istituito l’obbligo per i
soggetti che cedono beni o prestano servizi agli esportatori abituali, senza applicazione dell’IVA
sulla base delle dichiarazioni d’intento ricevute, di comunicare all’Agenzia delle Entrate
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) entro il giorno 16 del
mese successivo al loro ricevimento, i dati contenuti nelle dichiarazioni ricevute. A tal proposito La
rimandiamo alle circolari informative “050202 CF”, “050412 CF” e “051122 CF”. Tale obbligo non è
assolutamente da sottovalutare in quanto sono previste sanzioni amministrative per l’omessa
comunicazione.
Nel caso invece l’IVA risulti indetraibile per il Suo cliente non si potrà accampare l’art. 8 e si dovrà
sottoporre la fattura ad IVA. A nostro parere il fatto che la norma conceda una detraibilità limitata
per le autovetture al 15%, non fa comunque venir meno il divieto di utilizzare il plafond per
l’acquisto di autovetture per il generale rimando all’art. 19 e segg. del DPR 633/1972.
Per quanto riguarda l’IPT, non ci risulta che sussistano agevolazioni per gli esportatori abituali. Se
invece le autovetture vengono esportate l’imposta non pare dovuta (o è dovuto solo l’importo di €
36,68 per radiazione per esportazione).
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