agenzia delle entrate direzione regionale calabria ufficio consulenza

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AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
UFFICIO CONSULENZA
QUADERNO TEMATICO N.2/2015
LEGGE DI STABILITA’ 2015
INTERVENTI PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE
a cura di Francesca Costantino
PREMESSA
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La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (cd. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2014, interviene in ambito fiscale con importanti novità che
impattano sulle imprese e sui lavoratori autonomi, sulle persone fisiche e sugli enti non
commerciali.
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Il presente quaderno è dedicato agli interventi di carattere fiscale di maggiore interesse per
le persone fisiche e le famiglie.
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INDICE
INTERVENTI PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE
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Stabilizzazione bonus da 80 euro …………………………………..
Esenzione buoni pasto ………………………………………………
Rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero …………
Lavoratori frontalieri ………………………………………………..
Lavoratori e pensionati residenti a Campione d’Italia ………………
Detrazioni IRPEF per:
interventi di riqualificazione energetica ……………………….
interventi di ristrutturazione edilizia …………………………..
acquisto mobili e grandi elettrodomestici ……………………..
Bonus bebè …………………………………………………………..
Buoni acquisto per famiglie numerose………………………….. …..
pag. 05
pag. 09
pag. 10
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 16
pag. 19
pag. 24
pag. 26
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INTERVENTI PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE
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BONUS DA 80 EURO
commi 12, 13 e15
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Il legislatore ha sostituito il comma 1-bis dell’art.13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (di seguito: TUIR) prevedendo “a regime”, dal
periodo d’imposta 2015, l’attribuzione di un credito (bonus), che non concorre alla
formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi
assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro
spettanti.
Il credito compete in misura pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Nella seconda ipotesi, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro e
deve essere rapportato al numero di giorni lavorati nell’anno.
Il credito decresce linearmente in caso di superamento del limite di 24.000 euro, fino ad
azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
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BONUS DA 80 EURO -segue
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Si ipotizzi un rapporto di lavoro dipendente della durata di un anno ossia dal 1 gennaio
al 31 dicembre 2015.
Esempio n.1: stipendio annuo di euro 24.500. Il calcolo per determinare il bonus sarà:
26.000 - 24.500 = 1.500
1.500 / 2.000 = 0,75
960 x 0,75 = 720 euro (bonus)

Esempio n.2: stipendio annuo di euro 25.800.
26.000 - 25.800 = 200
200 / 2.000 = 0,10
960 x 0,10 = 96 euro (bonus)

Esempio n.3: stipendio annuo di 25.990 euro
26.000 - 25.990 = 10
10 / 2.000 = 0,005
960 x 0,005 = 4,80 euro (bonus).
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BONUS DA 80 EURO -segue
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Ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per l’attribuzione del
bonus, non si applicano le disposizioni che prevedono gli incentivi per il rientro in Italia
di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero (redditi imponibili per il dieci per
cento) e gli incentivi per lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero (i cui
redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella
misura del venti per cento per le lavoratrici e del trenta per cento per i lavoratori).
Il credito è attribuito automaticamente dai sostituti d’imposta sugli emolumenti erogati
in ciascun periodo di paga.
I predetti sostituti sono tenuti ad indicare l’importo del credito riconosciuto nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato.
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BONUS DA 80 EURO -segue
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Per saperne di più:
art.1, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66
circolare n.8 del 28 aprile 2014
circolare n.9 del 14 maggio 2014
circolare n.22 dell’11 luglio 2014
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ESENZIONE BUONI PASTO
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commi 16-17
E’ prevista l’elevazione del limite di esenzione fiscale delle somministrazioni di vitto
ai lavoratori dipendenti (stabilito, in via ordinaria, nell’importo di euro 5,29) ad un
importo pari a euro 7 nel caso in cui i buoni pasto siano in formato elettronico e
non in formato cartaceo.
La modifica legislativa all’art.51, comma 2, lettera c), del TUIR entra in vigore il 1
luglio 2015.
NOTE
art.51, comma 2, lett.c) TUIR:
“Non concorrono a formare il reddito:
(…..)
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo
giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad
altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione”.
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RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI E DOCENTI
RESIDENTI ALL’ESTERO
comma 14
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Con la modifica all’art.44*), commi 1 e 3, del decreto legge n.78 del 2010, è stato
previsto l'allungamento dei periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazioni
fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia.
La norma prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o
autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni
continuativi e che dalla data del 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore del decreto
legge) ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la
loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio
dello Stato.
La norma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il
ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (e non più
due) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
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RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI E DOCENTI
RESIDENTI ALL’ESTERO -segue

NOTE
*)
art.44, commi 1, 2 e 3, DL n.78 del 2010 in vigore dal 1 gennaio 2015:
“1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente
o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di
ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello
Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della
produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel
periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e
nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.(..….)”.
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LAVORATORI FRONTALIERI
comma 690

A decorrere dal 1 gennaio 2015, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in
zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato
italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro
anziché per l’importo eccedente 6.700 euro.

La norma aumenta la franchigia di esenzione dalla base imponibile Irpef per i redditi di
lavoro frontaliero, prevista dall’art.1, comma 204, della legge n.244 del 2004.
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LAVORATORI E PENSIONATI RESIDENTI A
CAMPIONE D’ITALIA
comma 691
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Il comma 691 della legge aggiunge il comma 3-bis all’art.188 bis del TUIR, rubricato
“Campione d’Italia”, ed introduce una franchigia di esenzione IRPEF.
A decorrere dal 1 gennaio 2015, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle
persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, concorrono a
formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro.
E’ utile ricordare che “si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione
d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già
residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica” (art.188 bis, comma 2, TUIR).
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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comma 47
Il comma 47 della legge apporta modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di
detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione
energetica, di recupero del patrimonio edilizio (pag. 19) e per acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici (pag.21).
Sono agevolabili nella misura del 65 per cento:
gli interventi di riqualificazione energetica, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2015;
gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali o di tutte
le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, per le spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 1 dicembre 2015;
l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, per le spese sostenute dal 1 gennaio
2015 al 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per le spese sostenute dal 1
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000
euro.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA -segue
Per saperne di più:

articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.220;

articolo 14 del D.L. n.63 del 4 giugno 2013;

articolo 1, comma 139, legge 27 dicembre 2013, n.147

articolo 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

DM 19 febbraio 2007;

circolare n.36 del 31 maggio 2007;

guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” (disponibile nella sezione
dedicata alle “Guide fiscali” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate);

vademecum predisposto dall’ENEA (disponibile nel sito internet www.acs.enea.it).
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
comma 47
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Gli interventi di ristrutturazione edilizia, indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del
TUIR, danno diritto ad una detrazione IRPEF, in ragione delle spese sostenute fino ad un
ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare, nella misura del 50 per
cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 (per le spese da
sostenere nel 2015, la misura prevista era del 40 per cento).
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, indicati al comma 1, lettera i), dell’articolo 16
del TUIR, effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità e riguardanti
costruzioni adibite ad abitazione principale oppure ad attività produttive, danno diritto ad
una detrazione IRPEF, in ragione delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo
di 96.000 euro per unità immobiliare, nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute
fino al 31 dicembre 2015 (per le spese da sostenere nel 2015, la misura prevista era del 50
per cento).
16
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE -segue
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comma 48
Detrazione Irpef per acquisto o assegnazione di immobile ristrutturato
La disposizione modifica il comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR relativa alla
detrazione IRPEF spettante nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
prolungando il tempo a disposizione delle imprese per la vendita.
La condizione prevista affinchè l’acquirente o assegnatario possa usufruire della
detrazione IRPEF è rappresentata dalla vendita o assegnazione della singola unità
immobiliare ristrutturata entro il termine di diciotto mesi dalla data del termine dei
lavori. Precedentemente, era previsto un termine di sei mesi.
L’aliquota di detrazione spettante per il 2015 è del 50% del valore degli interventi
eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e,
comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE -segue
Per saperne di più:

articolo 1 della legge n.449 del 1997;

articolo 16-bis del TUIR;

articolo 16 del D.L. n.63 del 4 giugno 2013;

D.M. n.41 del 18 febbraio 1998;

circolare n. 57 del 24 febbraio 1998;

circolare n. 19 del 1 giugno 2012;

circolare n. 13 del 9 maggio 2013;

circolare n. 29 del 18 settembre 2013;

guida alle “Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali” (disponibile nella sezione
dedicata alle “Guide fiscali” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate).
18
BONUS MOBILI
comma 47


L’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A
per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, dà diritto ad una detrazione
IRPEF nella misura del 50 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2015 (precedentemente, l’agevolazione era limitata alle spese sostenute fino al 31 dicembre
2014).
Ambito soggettivo: contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del TUIR, con la maggiore aliquota del 50% e
con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili.
Non è sufficiente effettuare interventi agevolabili, in via potenziale, ma è necessario
usufruire, effettivamente, della detrazione, tenuto conto della stretta correlazione che deve
sussistere tra l'incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile.
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BONUS MOBILI - segue
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Ambito oggettivo: beni finalizzati all’arredo di singole unità immobiliari e di parti
comuni di edifici residenziali di cui all’articolo 1117 del codice civile (es. guardiole,
appartamento portiere, sala adibita a riunioni condominiali), sulle quali sono stati
eseguiti interventi edilizi agevolabili*).
I beni agevolabili sono:
mobili;
grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+”;
forni di classe energetica “A”;
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
I beni acquistati devono essere nuovi e l’acquisto deve essere successivo all’inizio dei
lavori di ristrutturazione.
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BONUS MOBILI - segue
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L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente
ai singoli condomini di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare
all'arredo della propria unità immobiliare. Sono, invece, agevolabili se destinati alle
parti comuni.
Misura dell’agevolazione: 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare
complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare.
Non rileva l’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
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BONUS MOBILI - segue
NOTE
*) L’agevolazione è collegata ai seguenti interventi:

di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale;

di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001,
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato
di emergenza;

di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d)
dell'art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
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BONUS MOBILI - segue
Per saperne di più:

articolo 16 del D.L. n.63 del 4 giugno 2013;

articolo 16-bis del TUIR;

articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014);

circolare n.35 del 16 luglio 2009;

circolare n.29 del 18 settembre 2013;

guida alle “Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali”.
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BONUS BEBE’
commi 125-129
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Tra le misure a sostegno delle famiglie a basso reddito rientra il cd. bonus bebè,
finalizzato a contribuire alle spese per il sostegno di figli nati o adottati, nel periodo dal
1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
I soggetti che hanno diritto al bonus sono: i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea ed i cittadini di Stati extracomunitari con regolare
permesso di soggiorno, residenti in Italia.
I soggetti interessati devono presentare specifica richiesta all’INPS.
Per ogni figlio nato o adottato, negli anni 2015-2017, è previsto un assegno di importo
annuo di 960 euro, da erogare mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
L’assegno è corrisposto (dall’INPS) fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del
terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno deve essere in una
condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro
annui, riferita all’anno precedente la nascita o l’adozione.
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BONUS BEBE’ - segue
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Nel caso in cui il valore ISEE sia pari o inferiore a 7.000 euro annui, l’importo
dell’assegno raddoppia (1.920 euro annui).

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le relative disposizioni
attuative.
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BUONI ACQUISTO PER FAMIGLIE NUMEROSE
comma 130

Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, le famiglie con un numero
di figli pari o superiore a quattro che si trovino in una situazione economica
corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 8.500 euro annui, hanno diritto a
buoni per l’acquisto di beni e servizi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabiliti l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le
relative disposizioni attuative.
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LEGGE DI STABILITA’ 2015
I documenti citati nel presente quaderno sono disponibili alle sezioni Guide Fiscali
e Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
aggiornamento febbraio 2015
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