che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione

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che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
27 . 1.83
N. L 24/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 170/83 DEL CONSIGLIO
del 25 gennaio 1983
che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della
pesca
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
delle risorse, disposizioni specifiche per la pesca
costiera nonché misure di controllo ;
visto il trattato che istituisce la Comunità econo­
mica europea, in particolare l'articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione ('),
considerando che le misure per disciplinare l' attività
di pesca potranno prevedere limitazioni delle cat­
ture autorizzate per specie o gruppo di specie, che si
tradurranno nella determinazione di un volume di
visto il parere del Parlamento europeo (2),
catture autorizzate per popolazione o gruppo di
popolazioni ittiche ;
considerando che il Consiglio aveva convenuto che
a decorrere dal 1° gennaio 1977 gli Stati membri,
considerando che è opportuno ripartire il volume
globale delle catture tra gli Stati membri ;
con un'azione concertata, avrebbero esteso fino a
200 miglia marine le rispettive zone di pesca al largo
delle loro coste del Mare del Nord e dell' Atlantico
settentrionale, senza pregiudicare un'azione analoga
per le altre zone di pesca comprese nella loro giuri­
sdizione, in particolare per il Mediterraneo ; che suc­
cessivamente e su tali basi gli Stati membri interes­
sati hanno esteso i loro limiti di pesca anche in
talune regioni dell' Atlantico occidentale, dello Ska­
gerrak, del Kattegat e del Mar Baltico ; che in tale
contesto, visto lo stato di sfruttamento eccessivo
delle popolazioni ittiche delle principali specie,
occorre che la Comunità, nell'interesse sia dei
pescatori che dei consumatori, garantisca, con
un'adeguata politica di tutela dei fondali di pesca,
la conservazione e la ricostituzione delle risorse itti­
considerando che la conservazione e la gestione
delle risorse devono contribuire ad una maggiore
stabilità delle attività di pesca e che essa deve essere
valutata in base ad una ripartizione di riferimento
che tenga conto degli orientamenti stabiliti dal Con­
siglio ;
considerando inoltre che tale stabilità, data la situa­
zione biologica momentanea delle popolazioni itti­
che, deve salvaguardare le necessità specifiche delle
regioni, i cui abitanti dipendono in modo partico­
lare dalla pesca e dalle industrie collegate in base
alla risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976,
ed in particolare in base all'allegato VII ;
che ; che è pertanto opportuno, a complemento del
regolamento (CEE) n . 101 /76 del Consiglio, del
19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una poli­
considerando quindi che la nozione di relatività
nella stabilità perseguita deve essere intesa in questo
tica
senso ;
comune
delle
strutture
nel
settore
della
pesca (3), istituire un regime comunitario di conser­
vazione e di gestione delle risorse alieutiche che ne
garantisca lo sfruttamento equilibrato ;
considerando che tale regime deve comprendere, in
particolare, misure di conservazione che possono
comportare, secondo le opportune modalità, limita­
zioni dell'attività di pesca, norme di utilizzazione
(')
(2)
(3)
GU n . C 228 dell ' 1 . 9. 1982, pag. 1 .
GU n . C 57 del 7 . 3 . 1977 , pag. 44.
GU n. L 20 del 19. 1 . 1976, pag. 19.
considerando che occorre prevedere in favore della
pesca costiera disposizioni particolari che consen­
tano a questo settore di far fronte alle nuove condi­
zioni di sfruttamento risultanti dall' introduzione
delle zone di pesca di 200 miglia ; che a tal fine
occorre autorizzare gli Stati membri a mantenere
anzitutto fino al 31 dicembre 1992 il regime di
deroga definito dall'articolo 100 dell' atto di ade­
sione del 1972 e ad estendere sino a 12 miglia
marine il limite di 6 miglia di cui al suddetto arti­
colo ; che tali misure costituiscono, conformemente
all'atto di adesione, le disposizioni successive a
quelle previste fino al 31 dicembre 1982 ; che tale
regime, dopo gli eventuali adattamenti, continuerà
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ad essere applicato per un altro periodo di dieci
anni e che al termine di questo periodo il Consiglio
dovrà deliberare in merito alle disposizioni che
potrebbero seguire ;
elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili,
considerando che occorre precisare i diritti di cui
ciascuno Stato membro può avvalersi in tale
periodo a titolo del presente regime ;
2 . Le misure di cui al paragrafo 1 possono inclu­
dere in particolare, per singola specie o gruppo di
specie :
considerando che dovranno essere presi accordi spe­
cifici sull'attività di pesca per talune regioni sensi­
bili, tenendo conto dei problemi di determinati tipi
di pesca costiera nonché dell'interesse di discipli­
a) l'istituzione di zone nelle quali la pesca è vietata
o limitata, in determinati periodi, a taluni tipi di
nare detta attività in una fascia costiera ;
b) la fissazione di norme relative ai dispositivi di
in particolare della relazione redatta dal comitato
scientifico e tecnico della pesca di cui all'arti­
colo 12 .
navi o dispositivi di pesca o a talune utilizza­
zioni delle catture,
pesca,
considerando che a tal fine è inoltre necessario isti­
c)
tuire un regime di licenze ;
la fissazione di una dimensione minima o di un
peso minimo per specie,
considerando che l'istituzione di un regime comuni­
tario di conservazione e di gestione delle risorse
alieutiche deve essere abbinata all'istituzione di un
d) la limitazione dell'attività di pesca, in partico­
lare mediante la limitazione delle catture .
efficace regime di controllo dell'attività esercitata
nei luoghi di pesca e di sbarco ;
considerando che, per elaborare i dati scientifici e
tecnici che consentiranno di valutare la situazione
delle risorse biologiche marine e le condizioni
necessarie alla conservazione delle popolazioni itti­
che, occorre istituire presso la Commissione un
comitato scientifico e tecnico avente carattere con­
sultivo ;
considerando che, per facilitare l'applicazione del
presente regolamento, occorre prevedere una proce­
dura che istituisca una stretta cooperazione tra gli
Stati membri e la Commissione nell' ambito di un
comitato di gestione,
Articolo 3
Se per una specie o per specie affini è necessario
limitare il volume delle catture, vengono definiti
ogni anno il totale di catture ammesse per popola­
zione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile
per la Comunità, nonché, se del caso, il totale delle
catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni speci­
fiche nelle quali devono essere effettuate tali cat­
ture .
La quota disponibile indicata nel comma prece­
dente è aumentata del totale delle catture effettuate
dalla Comunità al di fuori delle acque soggette alla
giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri .
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 4
Articolo 1
1 . Il volume delle catture disponibili per la
Comunità menzionato all'articolo 3 è ripartito fra gli
Per garantire la protezione dei fondali, la conserva­
zione delle risorse biologiche marine ed il loro sfrut­
tamento equilibrato su basi durevoli e a condizioni
economiche e sociali appropriate, è istituito un
Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato
membro una stabilità relativa delle attività esercitate
regime comunitario di conservazione e di gestione
delle risorse della pesca.
2. Sulla base degli elementi presentati nella rela­
zione di cui all'articolo 8, il Consiglio, che delibera
su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate.
ripartizione delle risorse, disposizioni specifiche per
la pesca costiera e misure di controllo.
secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del
trattato, adotta gli adattamenti eventualmente
necessari nella ripartizione delle risorse tra gli Stati
membri quale risulta dall'applicazione del para­
grafo 1 .
Articolo 2
Articolo 5
A tal fine, detto regime comporta in particolare
misure di conservazione, norme di utilizzazione e di
1.
Le
misure
di
conservazione
necessarie
alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono
1 . Salvo notifica preventiva alla Commissione, gli
Stati membri possono scambiare la totalità o parte
dei contingenti di una specie o di un gruppo di spe­
cie loro assegnati ai sensi dell'articolo 4.
2.
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Gli Stati membri determinano, conformemente
alle disposizioni comunitarie applicabili , le modalità
che possono esercitare le loro attività simultane­
amente, è fissato nell'allegato II, punto D. L' attività
di tali pescherecci ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è
subordinata ad una procedura di radiomessaggi
intesi ad informare le competenti autorità di con­
di utilizzazione dei contingenti loro assegnati. Le
modalità di applicazione del presente paragrafo
sono definite all'occorrenza secondo la procedura di
trollo dei loro movimenti all' entrata e all'uscita
cui all'articolo 14.
4. Le misure di controllo specifiche menzionate
nella nota in calce all'allegato II saranno adottate,
fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 1 del regola­
mento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giu­
gno 1982 ('), che stabilisce talune misure di con­
trollo sulle attività di pesca esercitate dalle navi
degli Stati membri, nonché dell'articolo 8 , para­
grafo 2, del regolamento (CEE) n. 171 / 83 del Consi­
glio, del 25 gennaio 1983 , che istituisce misure tecni­
che per la conservazione delle risorse della pesca (2).
Articolo 6
1 . A partire dal 1° gennaio 1983 e fino al
31 dicembre 1992, gli Stati membri sono autorizzati
a mantenere il regime definito dall'articolo 100
dell'atto di adesione del 1972 e ad estendere sino a
12 miglia marine, per tutte le acque soggette alla
loro sovranità o alla loro giurisdizione, il limite di 6
miglia previsto dall'articolo suddetto .
2. Oltre alle attività esercitate a titolo di rapporti di
vicinato esistenti tra gli Stati membri, le attività di
pesca ai sensi del regime stabilito al paragrafo 1 del
presente articolo sono praticate conformemente agli
accordi di cui all'allegato I del presente regola­
mento, che fissa per ciascuno degli Stati membri le
regioni geografiche nelle fasce costiere degli altri
Stati membri dove tali attività sono esercitate, non­
ché le specie cui si riferiscono.
Articolo 7
1 . Per le specie che presentano interesse speciale
nella regione di cui all'allegato II, punto A, biologi­
camente sensibili a causa delle caratteristiche del
loro sfruttamento, le attività di pesca sono esercitate
nell'ambito di un regime di licenze gestito dalla
Commissione a nome della Comunità.
dalla regione considerata.
5 . Le modalità di applicazione e la procedura di
compilazione delle licenze e di comunicazione dei
movimenti delle navi, sono adottate secondo la pro­
cedura di cui all'articolo 14.
Articolo 8
1.
Anteriormente al 31 dicembre 1991 , la Commis­
sione presenterà al Consiglio una relazione sulla
situazione della pesca nella Comunità, sullo svi­
luppo economico e sociale delle regioni costiere e
sullo stato delle popolazioni ittiche, nonché sulla
loro evoluzione prevedibile.
2.
Sulla base di tale relazione, e tenendo conto
degli obiettivi previsti dall'articolo 4, paragrafo
Consiglio decide, secondo la procedura di
all'articolo 43 del trattato, gli adattamenti che si
deranno eventualmente necessari per il regime
visto dagli articoli 6 e 7 .
3.
1 , il
cui
ren­
pre­
La Commissione durante il decimo anno suc­
cessivo al 31 dicembre 1992, presenta al Consiglio
2. Sono soggetti al regime di cui al paragrafo 1 i
pescherecci che rispondono alle caratteristiche
minime elencate nell'allegato II, punto C, ed eserci­
tano la loro attività sulle specie fissate all'al­
legato II, punto B.
Quando l'attività di pesca svolta da pescherecci non
rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente
una relazione sulla situazione economica e sociale
delle regioni rivierasche in base alla quale il Consi­
glio, in conformità alla procedura dell'articolo 43
del trattato, definisce le disposizioni che, dopo la
scadenza del periodo decennale previsto in questo
paragrafo, potrebbero far seguito al regime previsto
dagli articoli 6 e 7 .
comma rischia di nuocere alla soddisfacente evolu­
zione delle popolazioni ittiche interessate perché
risulta notevolmente aumentata rispetto al livello da
essa raggiunto alla data di entrata in vigore del pre­
sente regolamento, potranno essere ridotte le carat­
teristiche minime elencate all'allegato II, punto C, o
adottate misure specifiche di controllo dell'attività.
3.
Per ciascuno Stato membro, il numero di
pescherecci di cui al paragrafo 2, secondo comma,
Articolo 9
1 . Gli Stati membri forniscono alla Commissione,
su richiesta della medesima, tutte le informazioni
relative all'applicazione del presente regolamento .
(')
(2)
GUn . L 220 del 29 . 7 . 1982 , pag. 1 .
Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale .
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 24/4
2. La Commissione trasmette ogni anno al Parla­
mento europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione delle misure adottate in forza del
presente regolamento.
Articolo 10
Articolo 14
1 . Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura
definita nel presente articolo, il comitato è chiamato
a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di
quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di
uno Stato membro .
Verranno adottate misure di controllo per garantire
il rispetto del presente regolamento e delle relative
disposizioni di applicazione.
2. Il rappresentante della Commissione presenta
un progetto delle misure da adottare . Il comitato
formula il proprio parere in merito a tali misure
Articolo 11
entro un termine che il presidente può stabilire in
relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comi­
tato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque
voti .
Le misure di cui agli articoli 2, 3 , 4, paragrafo 1 , 7,
paragrafo 2, secondo comma, 7 , paragrafo 4, e 10
saranno adottate dal Consiglio a maggioranza quali­
ficata, su proposta della Commissione.
Articolo 12
La Commissione istituisce nel proprio ambito un
comitato scientifico e tecnico della pesca. Il comi­
tato viene consultato periodicamente ed elabora
ogni anno una relazione sulla situazione delle
risorse della pesca e sulle condizioni atte ad assicu­
rare la conservazione dei fondali e delle popolazioni
3.
La Commissione adotta misure che sono di
immediata applicazione. Tuttavia, qualora non
siano conformi al parere espresso dal comitato, esse
vengono comunicate immediatamente dalla Com­
missione al Consiglio . In tal caso, la Commissione
può rinviare l'applicazione delle misure da essa
decise di un mese al massimo a decorrere da detta
comunicazione .
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
può prendere una decisione diversa entro il termine
di un mese .
ittiche, nonché sulle attrezzature scientifiche e tecni­
che disponibili nella Comunità.
Articolo 15
Articolo 13
1 . È istituito un comitato di gestione per le risorse
della pesca, in appresso denominato «comitato »,
composto di rappresentanti degli Stati membri e
presieduto da un rappresentante della Commis­
Il comitato può prendere in esame ogni altro pro­
blema sottoposto dal presidente, sia su iniziativa di
quest' ultimo, sia a richiesta del rappresentante di
uno Stato membro .
sione .
Articolo 16
2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati
membri la ponderazione di cui all'articolo 148, para­
grafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
votazione .
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica­
bile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J. ERTL
27 .
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. 83
ALLEGATO I
ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO
FRANCIA
Specie
Zona geografica
Volume o caratteristiche
particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno
Unito
1.
Berwick upon Tweed East
Coquet Island East
aringa
illimitato
2.
Flamborough Head East
Spurn Head East
aringa
illimitato
3.
Lowestoff East
tutte le specie
illimitato
illimitato
Lyme Regis South
4.
Lyme Regis South
Eddystone South
demersali
5.
Eddystone South
Longships South West
demersali
pellegrine
astici
illimitato
aragoste
6.
Longships South West
demersali
Hartland Point North West
aragoste
illimitato
astici
7.
Da Hartland Point fino ad
una linea tracciata dal nord di
demersali
illimitato
tutte le specie
illimitato
Point Lynas North
Morecambe Light vessel East
tutte le specie
illimitato
10.
County of Down
demersali
illimitato
1 1.
Mew island North East
Sanda island South West
tutte le specie
illimitato
12 .
Port Stewart North
Barra Head West
tutte le specie
illimitato
13 .
Latitudine 51° 40'N Cask
Butt of Lewis West
tutte le specie, crostacei
14.
St Kilda, Flannan islands
tutte le specie
illimitato
1 5.
Ad ovest della linea che
unisce il faro di Butt of Lewis
tutte le specie
illimitato
Lundy Island
8.
Da una linea tracciata da
West Lundy Island fino a
Cardigan Harbour
9.
al punto
59° 30'N-5° 45'0
e molluschi esclusi
| illimitato
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IRLANDA
Zona geografica
Specie
Volume o caratteristiche
particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno
Unito
1.
2.
Point Lynas North
Muli of Galloway South
demersali
Muli of Oa West
Darra Head West
demersali
scampi
J illimitato
illimitato
scampi
GERMANIA
Zona geografica
Specie
Volume o caratteristiche
particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno
Unito
1.
Ad est delle Shetland e Fair
Isle
entro le linee tracciate verso
aringa
illimitato
sud-est dal faro di Sumburgh
Head, verso nord-est dal faro
di Skroo e verso sud-ovest dal
faro di Skadan
2.
Berwick-upon-Tweed East
Whitby High Lighthouse East
aringa
illimitato
3.
North Foreland Lighthouse
aringa
illimitato
aringa
sgombro
illimitato
aringa
illimitato
aringa
illimitato
East
Dungeness New Lighthouse
South
4.
5.
Zona intorno a St Kilda
Butt of Lewis Lighthouse
West
— fino alla linea che con­
giunge
Butt of Lewis Lighthouse
col punto
59° 30' N , 5° 45 ' W
6.
Zona intorno a North Rona e
a Sulisker (Sulasger)
N. L 24/7
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PAESI BASSI
Specie
Zona geografica
Volume o caratteristiche
particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno
Unito
1.
Ad est delle Shetland e Fair
aringa
illimitato
Isle
entro le linee tracciate verso
sud-est dal faro di Sumburgh
Head, verso nord-est dal faro
di Skroo e verso sud-ovest dal
faro di Skadan
2.
Berwick upon Tweed East
Flamborough Head East
aringa
illimitato
3.
North Foreland East
aringa
illimitato
Dungeness New Lighthouse
South
BELGIO
Specie
Zona geografica
Volume o caratteristiche
particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno
Unito
1.
Berwick upon Tweed East
Coquet Island East
aringa
illimitato
2.
Cromer North
demersali
illimitato
North Foreland East
demersali
Dungeness New Lighthouse
aringa
| illimitato
North Foreland East
3.
South
4.
Dungeness New Lighthouse
demersali
illimitato
demersali
illimitato
South
Selsey Oill South
5.
Straight Point South East
South Bishop North West
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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ACQUE COSTIERE DELL' IRLANDA
FRANCIA
Zona geografica
Volume o caratteristiche
Specie
particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda
1.
2.
3.
4.
J illimitato
Erris Head North West
demersali
Sybil Point West
scampi
Mizen Head South
demersali
Stags South
scampi
sgombro
Stags South
demersali
Cork South
scampi
sgombro
aringa
Cork South
tutte le specie
illimitato
tutte le specie, crostacei e
illimitato
illimitato
illimitato
Carnsore Point South
5.
Carnsore Point South
Haulbowline South East
molluschi esclusi
REGNO UNITO
Zona geografica
Volume o caratteristiche
Specie
particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda
1.
2.
Mine Head South
Hook Point
demersali
Hook Point
demersali
Carlingford Lough
aringa
sgombro
scampi
pellegrine
aringa
sgombro
illimitato
illimitato
-
PAESI BASSI
Zona geografica
Volume o caratteristiche
Specie
particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda
I.
Stags South
Carnsore Point South
aringa
sgombro
.
illimitato
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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N. L 24/9
GERMANIA
Volume o caratteristiche
Specie
Zona geografica
particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda
1.
Old Head of Kinsale
aringa
illimitato
sgombro
illimitato
Carnsore South
Point South
2.
Cork South
Carnsore Point South
BELGIO
Zona geografica
Volume o caratteristiche
Specie
particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda
1.
Cork South
Carnsore Point South
demersali
illimitato
2.
Wicklow Head East
demersali
illimitato
Carlingford Lough South East
ACQUE COSTIERE DEL BELGIO
Zona geografica
3-12 miglia
Stato membro
Specie
Volume e caratteristiche
particolari
Paesi Bassi
tutte le specie
illimitato
Francia
aringa
illimitato
ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA
Zona geografica
Stato membro
Specie
Volume e caratteristiche
particolari
Costa del Mare del
Nord
( Frontiera Germania/
Danimarca fino ad
Hanstholm) 6-12 mi­
glia
Frontiera Germania/
Germania
pesce piatto
gamberi
Paesi Bassi
pesce piatto
Danimarca fino a Bla­
avand Huk
pesce rotondo
| illimitato
illimitato
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 24/ 10
Zona geografica
Blaavand Huk Fino a
Belgio
Volume e caratteristiche
particolari
illimitato, solo
merluzzo bianco
asinello
giugno e luglio
Germania
pesce piatto
illimitato
Paesi Bassi
passera di mare
sogliola
illimitato
Bovbjerg
Thyboron-Hanstholm
Specie
Stato membro
27 . 1 . 83
Belgio
Germania
merlano
1 illimitato, solo
passera di mare
J giugno e luglio
pesce piatto
spratto
merluzzo bianco
merluzzo nero
asinello
illimitato
sgombro
aringa
merlano
Paesi Bassi
merluzzo bianco
passera di mare
sogliola
Skagerrak
( Hanstholm-Skagen)
4-12 miglia
Belgio
passera di mare
illimitato
illimitato, solo
giugno e luglio
Germania
pesce piatto
spratto '
merluzzo bianco
merluzzo nero
asinello
illimitato
sgombro
aringa
merlano
Paesi Bassi
merluzzo bianco
passera di mare
sogliola
Kattegat
3-12 miglia
Germania
A nord di Sealand fino
Germania
spratto
Germania
pesce piatto
illimitato
merluzzo bianco
pesce piatto
scampi
aringa
illimitato
illimitato
al parallelo della lati­
tudine che passa per il
faro di Fornaes
Mare Baltico
(inclusi Belts, Sound,
Bornholm)
3-12 miglia
merluzzo bianco
aringa
spratto
anguilla
salmone
merlano
sgombro
illimitato
N. L 24/ 11
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA
Zona geografica
Costa del Mare del
Nord
Specie
Stato membro
Danimarca
Volume e caratteristiche
particolari
demersali
illimitato
spratto
cicerello
3-6 miglia
Tutte le coste
Paesi Bassi
demersali
gamberi
6-12 miglia
Danimarca
Tutte le coste
Frontiera Danimar­
ca/Germania fino alla
demersali
spratto
cicerello
Paesi Bassi
illimitato
demersali
illimitato
gamberi
| illimitato
Danimarca
gamberi
illimitato
Regno Unito
merluzzo bianco
punta nord di Amrum
a 54° 43 ' N
Zona intorno a Helgo­
passera di mare
land
Costa del Mar Baltico
Danimarca
| illimitato
merluzzo bianco
passera di mare
aringa
3-12 miglia
illimitato
spratto
anguilla
merlano
sgombro
ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA
e dei dipartimenti d'oltremare
Zona geografica
Specie
Stato membro
Volume e caratteristiche
particolari
Costa dell'Atlantico
Nord-Orientale
6-12 miglia
Frontiera Belgio/ Fran­
cia ad Est del diparti­
Belgio
demersali
pellegrine
mento della Manica
| illimitato
Paesi Bassi
tutte le specie
illimitato
Dunkerque (2° 20' E)
fino a Cap d'Antifer
(0° 10' E)
Germania
aringa
illimitato, solo da
Frontiera Belgio/
Regno Unito
(estuario della VireGrandcamp-les-Bains
49° 23 ' 30" N, 1° 2' W
direzione Nord-Nord-
Est)
Francia fino a
Cap d' Alprech
Ouest, 50° 42' 30" N ,
1° 33 ' 30" E)
ottobre a dicem­
bre
tutte le specie
illimitato
27 . 1 . 83
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 24/ 12
ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI
Zona geografica
3-6 miglia
Specie
Stato membro
Belgio
tutte le specie
Danimarca
demersali
Volume e caratteristiche
particolari
illimitato
Tutta la costa
spratto
illimitato
cicerello
sgombro bastardo
Germania
merluzzo bianco
gamberi
6 - 12 miglia
Belgio
tutte le specie
Danimarca
demersali
| illimitato
illimitato
Tutta la costa
spratto
cicerello
illimitato
sgombro bastardo
Germania
merluzzo bianco
gamberi
Punta sud di Texel, ad
ovest fino alla frontie­
ra Paesi Bassi / Germa­
nia
| illimitato
Francia
tutte le specie
illimitato
Regno Unito
demersali
illimitato
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
27 . 1.83
ALLEGATO II
REGIONI SENSIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7
ZONA SHETLAND
A.
Delimitazione geografica
da
da
58° 30 ' N
58° 30' N-6° 15 ' W
a
a
58° 30' N-6° 15 ' W
59° 30' N-5° 45 ' W
da 59° 30' N-5° 45' W
a
59° 30' N-3° 00 W seguendo la linea delle
12 miglia a nord delle Orcadi
da
59° 30' N-3° 00 W
a
61° 00 N-3° 00 W
da 61° 00 N-3° 00 W
a
61° 00 N-0° 00 seguendo la linea delle 12 miglia a
a
a
a
a
a
a
a
nord delle Shetland
59° 30' N-0° 00
59° 30' N-l° 00 W
59° 00 N-l° 00 W
59° 00 N-2° 00 W
58° 30' N-2° 00 W
58° 30' N-3° 00 W
costa E della Sozia alla latidudine 58° 30' N
da
da
da
da
da
da
da
B.
61° 00 N-0° 00
59° 30' N-0° 00
59° 30' N-l° 00 W
59°00N-1°00W
59° 00 N-2° 00 W
58° 30' N-2° 00 W
58° 30' N-3° 00 W
Specie
Demersali , tranne il merluzzo norvegese il melù (')
C.
Caratteristiche minime
Navi aventi una lunghezza tra le perpendicolari superiore o pari a 26 metri (2)
D.
Attività peschereccia
Numero massimo di navi
Francia : 52 navi
Regno Unito : 62 navi
Germania : 12 navi
Belgio : 2 navi
(')
(2)
Le navi che effettuano la pesca del merluzzo norvegese e del melù possono essere soggette a
misure di controllo particolari per quanto riguarda la detenzione a bordo di attrezzature e di
specie diverse da quelle succitate;
Per lunghezza tra perpendicolari si intende la distanza misurata sulla linea di galleggiamento
marca estiva fra la parte anteriore della ruota di prua e la parte posteriore del dritto del
timone oppure sul centro dell'asta del timone se non vi è il dritto del timone.
N. L 24/ 13