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Decreto del Direttore del Servizio organi di garanzia
Decreto n° 288/GEN del 16/06/2015
Oggetto: Definizione controversia Happy Euro di Zeno Snc/OKCOM SpA
Il Direttore del Servizio organi di garanzia
VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6,
lettera a), n. 14;
VISTO l’articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”;
VISTA la Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza
radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)” in
particolare l’articolo 7, comma 1, lett.ra b), ai sensi del quale “il Co.Re.Com esercita le funzioni istruttorie,
consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell’Autorità, ad esso delegate ai sensi
dell’articolo 1, comma 13 della legge 249/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
meglio specificate all’articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell’Autorità per le
Garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53”;
VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di
seguito, per brevità, “Agcom”), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e successive mm. ii.
VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all’art. 3
dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le
Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia”, sottoscritta a Otranto il 10 luglio 2009 e, in particolare, l’articolo
4, comma 1, lett.ra e);
VISTA la Delibera dell’Agcom n. 173/07/CONS “Approvazione del Regolamento in materia di procedure
di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti [Testo consolidato
con le modifiche apportate con Delibera n. 597/11/CONS, Delibera n. 479/09/CONS, Delibera n.
95/08/CONS e Delibera n. 502/08/CONS]” e relativo Allegato A;
VISTA la Delibera dell’Agcom n. 73/11/CONS “Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi
applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di
indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. G), della Legge 14 novembre 1995, n. 481”;
VISTA la Delibera dell’Agcom n. 276/13/CONS “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione
delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di
comunicazioni elettroniche”;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. VC/2594/14 dd. 29/04/2014 con la quale la Happy Euro di
Zeno Snc ha deferito al Co.Re.Com FVG la definizione della controversia in essere con la società
OKCOM SPA (“di seguito, per brevità, “OKCOM”);
VISTA la nota prot. n. VC/2643/14 d.d. 02/05/2014, con la quale lo scrivente Co.Re.Com FVG
comunicava alle parti, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento de quo, l’avvio del procedimento
istruttorio finalizzato alla definizione della controversia di cui all’oggetto;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. La posizione dell’istante.
La Happy Euro proponeva in data 04/12/2013, tramite formulario UG (controversia n. 1306/13 con
prot.n. VB/6831/13) presentato al Co.Re.Com FVG, istanza di conciliazione nei confronti di OKCOM con
riferimento al servizio di telefonia fissa e adsl business (numero telefonico interessato 040-9990127,
codice cliente 64314030).
L’utente contestava ad OKCOM prolungati disservizi sulla linea telefonica e adsl a far data dal mese di
gennaio 2013 fino a maggio 2013, subendo così un grave danno per l’attività economica e
costringendola poi, dopo vari reclami, ad inviare disdetta del contratto.
All’udienza di conciliazione d.d. 24/03/2014, con prot. n. VB/1626/14, la OKCOM non presenziava né
inviava alcuna comunicazione di voler aderire o meno alla procedura conciliativa, pertanto la vertenza si
chiudeva con esito negativo.
Alla luce di quanto sopra la Happy Euro proponeva istanza di definizione della controversia tramite
Formulario GU 14 d.d. 29/04/2014 prot.n. VC/2594/14 (vertenza n. 51/14).
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In base a tali premesse, l’utente richiedeva:
— il non pagamento delle fatture emesse dal mese di gennaio a maggio 2013, per non aver usufruito
del servizio (nello specifico la fattura di gennaio 2013 n. 124.437 d.d. 01/02/2013, la fattura di febbraio
2013 n. 136.810 d.d. 01/03/2013, la fattura di marzo 2013 n. 148.499 d.d. 01/04/2013, la fattura di
aprile 2013 n. 158.729 d.d. 01/05/2013, la fattura di maggio 2013 n. 166.384 d.d. 01/06/2013);
— l’indirizzo a cui poter restituire il modem fornito in comodato d’uso, già addebitato nella fattura di
maggio 2013, per mancata restituzione dello stesso.
2. La posizione dell’operatore
L’Operatore non dava riscontro alla comunicazione di avvio procedimento inviata dal Co.Re.Com FVG in
data 02/05/2014 prot. n. VC/2643/14 a mezzo lettera racc.ta a.r. e non produceva memorie a supporto
della propria posizione; sicchè si riteneva poco proficuo fissare l’udienza di discussione peraltro
facoltativa, al fine di cercare un accordo tra le parti (vedi art. 16, comma 4 del Regolamento ex Delibera
173/07/CONS e succ.ve mod. ed integ.).
3. Motivazione della decisione
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono
essere accolte come di seguito precisato.
In via preliminare si prende atto dell’impossibilità per il Co.Re.Com di esprimere valutazioni in tema di
risarcimento danni poiché materia di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria. Va inoltre precisato
che nessun tipo di indennizzo è stato peraltro espressamente avanzato dalla Happy Euro, né in fase
conciliativa né in fase definitoria. Nulla sarà pertanto applicato al riguardo, essendo codesto Ufficio
tenuto ad attenersi letteralmente alle richieste avanzate dalla parte istante.
In secondo luogo può trovare però pieno accoglimento la richiesta di Happy Euro di non pagamento
delle fatture da gennaio 2013 a maggio 2013 per un totale di € 363,95, fino alla definitiva cessazione
della fatturazione; non può ritenersi fondata, infatti, la pretesa creditoria vantata dalla società Okcom, in
quanto è stato provato che in tale periodo l’utente non ha fruito di alcun servizio (v. fatture agli atti con
addebito di soli canoni).
In terzo luogo va accolta la richiesta dell’utente di poter restituire il modem fornito in comodato d’uso
all’indirizzo che OKCOM si impegnerà di comunicare prontamente all’utente, entro 30 gg. dalla ricezione
della presente decisione.
Inoltre, preso atto dei vari reclami presentati dalla parte istante all’operatore, tutti conclusisi con esito
negativo, va pertanto conferito all’utente un indennizzo per mancata risposta agli stessi, come previsto
dall’art. 11 dell’Allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS, (“Se l’operatore non fornisce risposta al reclamo
entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al
cliente un indennizzo pari ad € 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 300,00”), che nel
caso di specie sarà di € 300,00.
Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare a favore dell’istante, ai sensi
dell’art. 19, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera n. 173/07/CONS e succ.ve mod. ed integ.
l’importo di € 100,00 (cento/00), di cui € 50,00 per la fase di conciliazione ed € 50,00 per la fase di
definizione, considerato che la stessa ha presentato istanze UG e GU 14 ed ha presenziato dinanzi
all’Autorità.
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e successive mm. ii.
decreta
1. accoglie l’istanza della Happy Euro di Zeno Snc nei confronti dell’operatore OKCOM Spa, risultando
Controparte palesemente inadempiente per i motivi di cui sopra ed in particolare ai sensi dell’art. 115,
primo comma, del c.p.c., sulla disponibilità delle prove, che permette di porre a fondamento della
decisione i fatti non contestati da controparte;
2. la società OKCOM Spa viene condannata a pagare in favore della Parte istante, oltre alla somma di €
100,00 (centoeuro/00) per le spese di procedura, l’importo di-€ 300,00 (trecentoeuro/00) per la
mancata risposta ai reclami, con gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza;
3. la OKCOM Spa è tenuta inoltre allo storno totale delle fatture emesse a carico della Happy Euro di
Zeno Snc da gennaio 2013 fino a maggio 2013 (la fattura di gennaio 2013 n. 124.437 d.d. 01/02/2013,
la fattura di febbraio 2013 n. 136.810 d.d. 01/03/2013, la fattura di marzo 2013 n. 148.499 d.d.
01/04/2013, la fattura di aprile 2013 n. 158.729 d.d. 01/05/2013, la fattura di maggio 2013 n. 166.384
per complessivi € 363,95 (trecentosessantatreeuro/novantacinque), con l’azzeramento della relativa
posizione debitoria in capo alla stessa e la conseguente cancellazione dei costi di mancata restituzione
dell'apparato;
4. La società OKCOM Spa è tenuta, altresì, a comunicare al Co.Re.Com. FVG l’avvenuto adempimento
del presente decreto entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima;
5. Il presente provvedimento costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi e per gli effetti dell’. 98, comma
11, del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
6. E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento
dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n.
173/07/cons e dall’art. 11, comma 4 della Delibera Agcom n. 179/03/CSP;
7. Ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b) del codice del Processo amministrativo, approvato con
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
Il presente Decreto è notificato alle parti nonché pubblicato sui siti web del Corecom e dell’Autorità
(www.agcom.it).
Gabriella Di Blas
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