Sicurezza nell`uso dei trattori agricoli e forestali: dispositivi
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Sicurezza nell`uso dei trattori agricoli e forestali: dispositivi
Sicurezza nell’uso dei trattori agricoli e forestali: dispositivi obbligatori e direttive vigenti L’ennesimo episodio di morte bianca, causata dal ribaltamento di un trattore agricolo o forestale, richiama l’importanza di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro con il corretto uso delle attrezzature, fornendo direttive per gli utilizzatori di tali mezzi, così da evitare il ripetersi di situazioni drammatiche. Per garantire la sicurezza del conducente, una trattrice agricola deve essere dotata di tre tipologie di dispositivi: di illuminazione/segnalazione, di protezione in caso di ribaltamento e di sicurezza. I dispositivi visivi e di illuminazione per le macchine agricole semoventi così come per qualsiasi macchina agricola trainata che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante, devono essere posti anteriormente, posteriormente e lateralmente. I dispositivi di protezione (telai) in caso di capovolgimento sono divenuti obbligatori in Italia in momenti diversi a seconda della tipologia di trattore. I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente della trattrice agricola o forestale attraverso l’installazione di telai di protezione risalgono al 1973 (circolare del MLPS n.201 del 26.01.73 e n. 209 del 29.09.73), ampliati poi con la circolare del MLPS n. 49 del 19.05.81, prendendo così in considerazione le tipologie di trattori che risultavano escluse dalle precedenti prescrizioni. Con la suddetta circolare, infatti, furono fornite disposizioni tecniche che si applicavano a tutti i trattori agricoli a ruote con esclusione di quelli rientranti nella disciplina prevista dalla legge dell'8 agosto 1977, n. 572, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia di omologazione di trattori agricoli o forestali. Pertanto anche i trattori a ruote immatricolati prima del 1° gennaio 1974 dovevano essere muniti di struttura di protezione in caso di ribaltamento. Dal punto di vista tecnico tale circolare distingueva i trattori in due fasce di cui indicava le caratteristiche tecniche comuni e specifiche che dovevano essere possedute dai telai di protezione. Per una terza fascia residuale di trattori non fu tecnicamente possibile individuare requisiti univoci, validi nella totalità dei casi, essendovi compresa una grande varietà di macchine, anche di piccole dimensioni, snodate e destinate ad impieghi particolari. Per queste altre era richiamata la necessità 1 di valutare caso per caso la possibilità di conseguire un sufficiente grado di sicurezza adottando strutture del tipo di quelle definite per le altre fasce. Negli anni che seguirono il legislatore ha provveduto a recepire tutta una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo ai telai di protezione da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e 87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE). I dispositivi di sicurezza, invece, sono divenuti obbligatori con il D. Lgs. 359/99, che impone ai datori di lavoro di adeguare le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo, quindi anche i trattori agricoli o forestali sia a ruote che a cingoli, già messi a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998, oltre che con telai di protezione anche con sistemi di ritenzione del conducente, ossia con cinture di sicurezza. Tale obbligo sembrava in contrasto con le disposizioni di carattere costruttivo per le macchine di nuova immissione sul mercato. Difatti gran parte dei trattori agricoli o forestali, sia a ruote che a cingoli, erano costruiti e commercializzati senza cinture di sicurezza. I costruttori legittimavano tale mancanza considerando il fatto che non esisteva per queste macchine una disposizione specifica che prevedesse l’adozione delle cinture di sicurezza e in ogni caso a queste attrezzature di lavoro non potevano essere applicate prescrizioni costruttive diverse da quelle stabilite nelle disposizioni di recepimento del complesso 2 costituito dalla Direttiva 74/150/CEE1, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali. A queste obiezioni il Ministero ha contrapposto uno dei principi di base sui quali si fondano tali disposizioni di recepimento ossia la facoltà di adottare o mantenere ogni altra disposizione relativamente alle materie ivi non espressamente regolate tra le quali rientra sicuramente l’applicazione delle cinture di sicurezza alla luce anche di quanto previsto dall’art. 182 del D.P.R. 547/55.. È decaduta dunque l’obiezione, che è stata più volte formulata negli ultimi anni da parte dei costruttori, circa la sussistenza dell’obbligo di adeguare i trattori agricoli o forestali a quelli che sono i requisiti di sicurezza definiti dall’attuale stato delle conoscenze tecnologiche in relazione alla protezione del lavoratore contro il rischio di ribaltamento, vale a dire telai di protezione e cinture di sicurezza. Stante quanto detto sopra, particolare rilievo assume la data del 5 dicembre 1998 a partire dalla quale tutti i trattori agricoli o forestali immessi sul mercato dovevano essere dotati di telaio di protezione e di cinture di sicurezza. Per quanto riguarda invece le criticità relative ai vincoli di natura tecnica e procedurale connesse con il parco trattori usati l’ISPESL, su richiesta del coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Attività Produttive, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro al quale hanno partecipato, con propri rappresentanti, le Istituzioni suddette, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le associazioni di categoria ed esperti del mondo accademico e industriale. Nell’ambito di tale gruppo di lavoro sono stati individuati i criteri tecnici e sono state definite le necessarie procedure per il corretto montaggio delle cinture di sicurezza. I risultati del gruppo di Lavoro sono stati pubblicati in linee guida nazionali disponibili nel sito dell’ISPESL alla pagina del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dedicata alle linee guida. Il rispetto delle normative vigenti e delle diposizioni tecniche da parte dei soggetti coinvolti è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori. Ing. Fabio Monfreda 1 la direttiva 74/150/CEE è stata sostituita dalla Direttiva 2003/37/CE recepita con D. M. del 19 novembre 2004 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16 aprile 2005 3