Copia di Layout 1
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d! pronto, avvocato? Pronto, avvocato? Risponde l’ufficio legale Anaao Assomed Sono in maternità anticipata a rischio e mi hanno convocata per il conferimento di un incarico a termine di dodici mesi. Come devo comportarmi? Esiste una distinzione tra lavoro straordinario ed ore espletate in eccedenza rispetto al debito orario? Il mio direttore di struttura complessa è andato in pensione. In questo caso l’Azienda può affidare l’incarico sostitutivo ad un direttore di un’altra struttura complessa oppure deve nominare un dirigente che già lavora nel reparto? 16 | d!rigenza medica Lo stato di gravidanza a rischio della lavoratrice non può pregiudicare, né la partecipazione ad eventuali selezioni pubbliche, né l’accettazione di incarichi a termine per scorrimento di graduatoria. Resta fermo, tuttavia, il divieto di svolgere, durante il periodo di interdizione per gravidanza a rischio, qualsiasi attività lavorativa incompatibile con lo stato di gravidanza. Pertanto, una volta accettato l’incarico e comunicato all’amministrazione il proprio stato di gravidanza a rischio, l’Azienda sarà comunque tenuta a sottoscrivere il contratto di lavoro per poi procedere, eventualmente, alla copertura del posto con assunzione di altro personale. Per lavoro straordinario del dirigente medico, si intende quello debitamente autorizzato ed espletato per garantire servizi di guardia e di pronta disponibilità (in caso di chiamata), ovvero per altre attività non programmabili (v. art. 28 Ccnl integrativo 10.2.2004). Al contrario, le ore svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro (38 ore settimanali) necessarie per il raggiungimento di specifici obiettivi prestazionali dovranno essere sempre negoziate separatamente con i dirigenti interessati e concordate con l’equipe, con l’indicazione dell’incentivo economico ad esse connesso (v. art. 14 del Ccnl 3 novembre 2005). Per entrambe le fattispecie è prevista una compensazione economica sotto forma di incentivo di risultato, per il caso di eccedenza oraria finalizzata al raggiungimento di obiettivi prestazionali e mediante maggiorazione della retribuzione oraria, per il caso di lavoro straordinario. In quest’ultima ipotesi, inoltre, la disciplina contrattuale prevede la possibilità, in alternativa alla maggiorazione retributiva, di compensare le ore di straordinario con riposi sostitutivi da fruire, a richiesta del dirigente, entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite (v. art. 28, co. 2, Ccnl 10.2.2004, come integrato dall’art. 24, co. 16, Ccnl 3.11.2005). Per l’eventuale possibilità di recuperare le ore svolte in eccedenza rispetto al debito orario settimanale non dirette al raggiungimento di specifici obiettivi di risultato e non qualificate come straordinario, bisogna fare riferimento a quanto previsto dai regolamenti aziendali. La sostituzione di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa cessato dal servizio è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici (v. art. 18, comma 4, Ccnl 8.6.2000). In questo caso, l’Azienda dovrà conferire l’incarico di sostituzione, previa valutazione comparativa dei curricula, ad altro dirigente afferente alla struttura in cui si è verificata l’assenza e che sia titolare di incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o comunque di incarichi di natura professionale. Solo in assenza di tali soggetti, oppure in caso di superamento del limite massimo di 12 mesi previsto dal contratto, sarà possibile affidare l’incarico sostitutivo ad altro medico di altra unità operativa che sia già titolare di un incarico di struttura complessa (c.d. sostituzione ad interim - art. 18, comma 8, Ccnl 8.6.2000). numero 5 - 2016