Copia di Layout 1

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Copia di Layout 1
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pronto, avvocato?
Pronto, avvocato?
Risponde l’ufficio legale Anaao Assomed
Sono in maternità anticipata a rischio
e mi hanno convocata per il
conferimento di un incarico a
termine di dodici mesi. Come devo
comportarmi?
Esiste una distinzione tra lavoro
straordinario ed ore espletate in
eccedenza rispetto al debito orario?
Il mio direttore di struttura complessa è
andato in pensione. In questo caso
l’Azienda può affidare l’incarico
sostitutivo ad un direttore di un’altra
struttura complessa oppure deve
nominare un dirigente che già lavora nel
reparto?
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d!rigenza medica
Lo stato di gravidanza a rischio della lavoratrice non può pregiudicare, né
la partecipazione ad eventuali selezioni pubbliche, né l’accettazione di incarichi a termine per scorrimento di graduatoria.
Resta fermo, tuttavia, il divieto di svolgere, durante il periodo di interdizione
per gravidanza a rischio, qualsiasi attività lavorativa incompatibile con lo stato di gravidanza. Pertanto, una volta
accettato l’incarico e comunicato all’amministrazione il proprio stato di gravidanza a rischio, l’Azienda sarà comunque tenuta a sottoscrivere il contratto di lavoro per poi procedere, eventualmente, alla copertura del posto con
assunzione di altro personale.
Per lavoro straordinario del dirigente medico, si intende quello debitamente autorizzato ed espletato per garantire servizi di guardia e di pronta disponibilità (in caso di chiamata), ovvero per altre attività non programmabili (v. art. 28 Ccnl integrativo
10.2.2004).
Al contrario, le ore svolte in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro
(38 ore settimanali) necessarie per il
raggiungimento di specifici obiettivi
prestazionali dovranno essere sempre
negoziate separatamente con i dirigenti
interessati e concordate con l’equipe,
con l’indicazione dell’incentivo economico ad esse connesso (v. art. 14 del
Ccnl 3 novembre 2005).
Per entrambe le fattispecie è prevista
una compensazione economica sotto
forma di incentivo di risultato, per il
caso di eccedenza oraria finalizzata al
raggiungimento di obiettivi prestazionali e mediante maggiorazione della
retribuzione oraria, per il caso di lavoro straordinario.
In quest’ultima ipotesi, inoltre, la disciplina contrattuale prevede la possibilità, in alternativa alla maggiorazione retributiva, di compensare le ore di
straordinario con riposi sostitutivi da
fruire, a richiesta del dirigente, entro
il mese successivo tenuto conto delle
ferie maturate e non fruite (v. art. 28,
co. 2, Ccnl 10.2.2004, come integrato
dall’art. 24, co. 16, Ccnl 3.11.2005).
Per l’eventuale possibilità di recuperare le ore svolte in eccedenza rispetto al
debito orario settimanale non dirette
al raggiungimento di specifici obiettivi di risultato e non qualificate come
straordinario, bisogna fare riferimento a quanto previsto dai regolamenti
aziendali.
La sostituzione di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa cessato dal servizio è consentita
per il tempo strettamente necessario ad
espletare le procedure concorsuali e comunque per un periodo non superiore
a sei mesi, prorogabili fino a dodici (v.
art. 18, comma 4, Ccnl 8.6.2000).
In questo caso, l’Azienda dovrà conferire l’incarico di sostituzione, previa valutazione comparativa dei curricula, ad
altro dirigente afferente alla struttura
in cui si è verificata l’assenza e che sia
titolare di incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o comunque di incarichi di natura professionale.
Solo in assenza di tali soggetti, oppure in caso di superamento del limite
massimo di 12 mesi previsto dal contratto, sarà possibile affidare l’incarico sostitutivo ad altro medico di altra
unità operativa che sia già titolare di
un incarico di struttura complessa (c.d.
sostituzione ad interim - art. 18, comma 8, Ccnl 8.6.2000).
numero 5 - 2016