organizzazione dei riposi e durata del lavoro notturno

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organizzazione dei riposi e durata del lavoro notturno
Scheda esplicativa per la trattativa decentrata – maggio 2009
ORGANIZZAZIONE DEI RIPOSI
E DURATA DEL LAVORO NOTTURNO
a cura di Giuseppe Montante e Carlo Palermo
componenti la Delegazione trattante nazionale
PREMESSA
Come è noto, in molte Regioni da diversi mesi è iniziato il “confronto” con la Parte Pubblica regionale sulle
materie contrattuali previste dall’art. 5 del CCNL 16 ottobre 2009.
Da circa 1 mese e mezzo inoltre le Aziende hanno riacquistato la piena facoltà di completare la
contrattazione aziendale con le OO. SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria, essendo scaduta la data
ultimativa (16 marzo 2009) di opzione alle Regioni per emanare un atto di indirizzo attuativo regionale sulle
materie previste dal suddetto art. 5.
Al momento solo in Emilia Romagna, in Piemonte e nelle Marche è stata raggiunta un’intesa regionale in
merito ai contenuti dell’art. 5 del CCNL 2006/2009 e in particolare agli indirizzi generali che le Aziende
sanitarie di riferimento utilizzeranno per regolamentare l’organizzazione del lavoro e i riposi. Dalla lettura dei
testi risulta una sostanziale difesa del diritto al riposo dei Dirigenti medici sia dopo un turno diurno che dopo
uno notturno, non discostandosi questi accordi nella sostanza da quanto previsto dalla normativa in vigore,
ancorché formalmente abrogata in alcuni aspetti per la dirigenza medica.
La situazione di confronto e contrattazione in altre Regioni ed in buona parte delle Aziende è però ben più
indietro e più ingarbugliata.
Le notizie che pervengono indicano nell’organizzazione dei riposi giornalieri (alla luce delle disposizioni di
legge e contrattuali attualmente in vigore) l’argomento più controverso e oggetto di pretese pericolose e
spesso illegittime da Parte Pubblica.
Fra tutte le tipologie di riposi, quello che poi ha maggiormente stimolato la fantasia nonché le interpretazioni
illegittime è: il riposo giornaliero che segue alle guardie o ai turni di lavoro notturno.
In considerazione di ciò, si ritiene utile fornire ai Colleghi, che affrontano il confronto o la trattativa su tali
argomenti ai diversi livelli (regionale o aziendale), delle brevi schede sintetiche su:
ƒ riposo giornaliero dopo lavoro diurno;
ƒ riposo giornaliero dopo lavoro notturno;
ƒ riferimenti legislativi e contrattuali.
Per ciascuno di questi argomenti si espliciteranno poi sinteticamente le:
norme giuridiche e contrattuali coinvolte in questo complesso problema;
riflessioni consequenziali;
soluzioni pratiche da perseguire.
N. B.: i riferimenti di legge e contrattuali dei due argomenti, per comodità di stesura sono riuniti in un unico
capitolo posto alla fine.
1
RIPOSO GIORNALIERO DOPO LAVORO DIURNO
Norme giuridiche e contrattuali coinvolte
Il D. Lgs. 66/2003 ed in particolare dall’art. 1, co. 2, lett. l e dall’art. 7 sancisce principi su cui basare
l’organizzazione di questa tipologia di riposi per i lavoratori in generale.
L’art. 1, co. 2, lett. l indica i principi generali su cui basare il concetto di adeguatezza del riposo (rif. 3), l’art. 7
prevede, con carattere di generalità, il diritto dei lavoratori a fruire di un periodo minimo di riposo giornaliero
consecutivo della durata di 11 ore nel corso di ogni arco temporale di 24 ore (rif. 4).
Importanza strategica assume nell’attuazione di questo articoli la definizione di: ARCO TEMPORALE DI 24
ORE.
In dottrina vi è un’ampia concordanza sulla sua definizione: “Arco temporale di 24 ore entro cui calcolare
il riposo da ritenersi necessariamente mobile, cioè da calcolare dall’ora di inizio della prestazione
lavorativa” (Carla Spinelli: “Il riposo giornaliero e la durata massima della giornata lavorativa” in Leccese:
L’orario di lavoro; IPSOA 2004).
In conseguenza di questa definizione, il riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs 66/2003, assume in ultima
analisi il carattere di un “limite distanziale” che serve a separare in modo congruo due periodi di lavoro che
possono svolgersi anche in due giorni diversi, al fine di permettere un adeguato recupero psico-fisico al
lavoratore.
La legge 133/2008 ha abrogato per la Dirigenza medica l’art. 7 del D.Lgs 66/2003, rimandando al CCNL la
definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche (rif. 9).
Tale abrogazione, per quanto detto prima sulla definizione di arco temporale di 24 ore e di limite distanziale,
interessa in realtà solo marginalmente il personale medico degli ospedali e dei servizi territoriali sanitari
pubblici poiché l’attività in molti casi è organizzata, per norma contrattuale, per turni 8-20 e 20-8 e pertanto
ordinariamente viene fruito nelle 24 ore di un riposo di 11 o più ore, se si escludono i problemi legati alla
reperibilità ed ovviamente quelli derivanti da grossolane carenze di organico.
Il CCNL 2006/2009 all’art. 7 (disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero) ha definito le modalità
atte a garantire ai dirigenti una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche (rif.
10).
Il suddetto art. 7 ha riaffermato nei fatti al co. 1 il diritto al riposo (pur rimandando al livello della
contrattazione aziendale la definizione della lunghezza minima) ed ai commi 1 e 3 il concetto di sua
adeguatezza ovvero di giusto rapporto fra riposo, tutela dell’integrità psico-fisica del Dirigente medico e
tutela degli utenti in termini di qualità e sicurezza delle cure del D.Lgs 66/2003.
Soluzioni pratiche da perseguire
Al confronto regionale ed alla contrattazione integrativa aziendale deve essere affidato il compito di dare
concretezza e attuabilità ai criteri che individuano, ai sensi dell’art. 7, co. 1 e 3, del CCNL 2006/2009 la
misura del riposo adeguato a garantire in ambito giornaliero l’effettiva interruzione tra la fine della
prestazione lavorativa e l’inizio della successiva e di conseguenza la tutela sia dell’integrità psico-fisica del
Dirigente medico e sia degli utenti in termini di qualità e sicurezza delle cure.
2
Suggerimenti
ƒ
ƒ
Richiamare nell’intesa regionale e nell’accordo aziendale il rapporto tra adeguato riposo, tutela
dell’integrità psico-fisica del Dirigente medico e tutela degli utenti in termini di qualità e sicurezza delle
cure, come previsto dall’art. 7, commi 1 e 3, del CCNL 2006/2009.
Indicare di norma in almeno 11 ore continuative la misura minima del riposo adeguato.
Possibili deroghe sono da prevedere, nell’ambito del complessivo accordo sull’orario di lavoro e sulla
continuità assistenziale, nel rispetto delle disposizioni indicate nei successivi punti:
1.
devono essere riferite alle sole attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del
servizio, in particolare, quando si tratti di servizi relativi “all’accettazione, al trattamento e/o alle cure
prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione” (ai sensi
dell’art. 17, par. 3, lett. c, della Direttiva Europea 88/2003, richiamato nell’art. 17 co. 2 del D.Lgs
66/2003);
2.
devono soggiacere alla condizione che ai Dirigenti medici siano concessi, immediatamente prima del
turno successivo, equivalenti periodi di riposo compensativo costituiti da un numero di ore consecutive
corrispondenti alla riduzione praticata, che si aggiungono al riposo ordinario (ai sensi dell’art. 17,
comma 4 del D.Lgs 66/2003 e tenendo conto della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea in materia).
Suggerimento
In contrattazione decentrata:
ƒ impedire l’esecuzione di turni di lavoro ravvicinati pomeriggio / notte nel rispetto dei criteri, dettati
dall’art. 7 del CCNL 16 ottobre 2008, per individuare il “giusto riposo” (rif. 10);
ƒ se richiesta in deroga una riduzione del riposo da 11 ore minime previste, è proponibile in misura non
inferiore a 7 ore per consentire il turno mattino – notte, solamente nel caso di transitorie carenze di
organico e/o al solo fine di garantire la continuità assistenziale in casi eccezionali e non preventivabili;
ƒ prevedere, dopo il turno mattino notte, un riposo continuativo di 24 ore.
RIPOSO GIORNALIERO DOPO LAVORO NOTTURNO
Norme giuridiche e contrattuali coinvolte
Il D.Lgs 532/99 recepiva in passato gli indirizzi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro della
Direttiva europea 104 del 1993 e fino all’anno 2003 costituiva per l’Italia la legislazione di riferimento. Il D.
Lgs. 66/2003, per quanto riguarda il lavoro notturno, costituisce l’aggiornamento, ai sensi della Direttiva
Europea 88/2003, del D.Lgs 532/99.
L’art. 13, co. 1 del D. Lgs. 66/2003 (non abrogato per i medici del SSN dalla legge 133/2008) sancisce
in 8 ore la durata media del lavoro notturno nelle 24 ore ed il successivo periodo di riposo (rif. 5).
Il limite, trattandosi di un lavoro particolarmente penoso e stressante, è ovviamente da intendersi come
tempo di lavoro massimo nell’arco delle 24 ore. Anche in questo caso l’inizio delle 24 ore parte dal momento
dell’entrata in servizio.
Riportiamo a questo proposito l’iterpretazione delle Istituzioni ed i pareri più significativi di importanti giuslavoristi:
- Ministero del Lavoro (Circolare interpretativa n° 8, 2005, “Durata della prestazione”):
3
“Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 66/2003, per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8
ore, in media, nell’arco di 24 ore calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8 ore
su 24)”.
- Prof. Vito Leccese (Università di Bari):
“…mancando nel decreto una specifica indicazione del periodo di riferimento entro cui calcolare le 8 ore
come media, se si eccettua l’ipotesi relativa al settore della panificazione non industriale, è evidente che
fatta eccezione per quest’ultimo settore, le 8 ore non potranno che essere rispettate proprio all’interno delle
24, salvo appunto che i contratti non intervengano a prevedere uno specifico periodo di riferimento sul quale
calcolare le 8 ore come media”;
- Prof. Alberto Lepore (Università di Roma):
“La norma proprio per la mancanza di un periodo di riferimento su cui calcolare la media, pare avere una
portata applicativa pressoché nulla, poiché senza tale indicazione l’unico periodo di riferimento che si potrà
prendere in considerazione è quello delle 24 ore” (libro: “Orari e tempi di lavoro: le nuove regole; Bancaria
Editrice 2005).
Per meglio comprendere questi pareri, bisogna ricordare quanto già affermato precedentemente in merito
alla definizione di: ARCO TEMPORALE DI 24 ORE.
L’art. 17, co. 1 del D.Lgs 66/2003 stabilisce che i contratti collettivi possono stabilire deroghe, purché nel
rispetto di quanto previsto dal successivo co. 4, ovverosia dovranno essere concessi al lavoratore periodi
equivalenti di riposo compensativo (rif. 6).
L’art. 7 del CCNL integrativo del 2004 richiama esplicitamente il D.lgs 532/99 e stabilisce una deroga sulla
durata del lavoro notturno nelle 24 (da 8 ore a 12 ore), introdotta per salvaguardare l’organizzazione dei turni
di lavoro notturno e di guardia notturni sulle 12 ore (20/8). Prevede in ultima analisi una deroga complessiva
di 4 ore rispetto al limite di 8 ore contenuto nell’art. 13 del D.Lgs 66/2003 (rif. 7).
Tale deroga e di conseguenza la durata dei turni di lavoro notturno e di guardia notturni non è stata abrogata
dal CCNL 2006/2009.
Il CCNL 2006/2009 all’art. 7, co. 2 enfatizza le caratteristiche che deve possedere il riposo dopo un turno di
lavoro o un turno di guardia notturno (fruizione immediata, in ambito diurno, continuativo, obbligatorio,
adeguato ed in misura tale da garantire l’effettiva interruzione fra una prestazione lavorativa e l’altra) (rif.
10).
Sancisce anche che la contrattazione preveda al livello aziendale tale tipo di riposo con le caratteristiche
sopra ricordate.
La misura minima di tale riposo non è oggetto di contrattazione ma è sancita per legge (vedere le riflessioni
n. 4 e 7 successivamente riportate).
Il CCNL 2006/2009 all’art. 7, co. 3 indica le motivazioni del riposo adeguato, sancisce la correlazione fra
mancato e/o ridotto riposo, ridotta efficienza professionale e rischio di lesioni per il paziente e/o per lo stesso
dirigente medico e ne sottolinea l’importanza ai fini della protezione da tali lesioni (rif. 10).
Ovviamente tutto ciò vale a maggior ragione per il riposo dopo lavoro notturno.
Il CCNL 2006/2009 all’art. 7, co. 6 sancisce che la contrattazione a livello aziendale sui riposi faccia salva
l’organizzazione del lavoro presente, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi
(rif. 10).
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RIFLESSIONI CONSEQUENZIALI
1.
La durata del riposo, dopo un turno di lavoro o guardia notturna (dalle ore 20 alle ore 8 dell’indomani),
è condizionata dal dettato dell’art. 13, co. 1 (rif. 5) e dall’art. 17, commi 1 e 4. del D.Lgs 66/2003 (rif.
6).
Tali articoli non rientrano fra quelli abrogati per i Dirigenti medici dalla Legge 133/2008 e pertanto sono
pienamente vigenti insieme ai loro effetti (rif. 9).
In conseguenza della definizione di ARCO TEMPORALE (precedentemente ricordata), le 24 ore, entro
cui conteggiare le 8 ore o le 12 ore di lavoro notturno, sono da calcolare a partire dall’inizio del turno
notturno (ore 20).
Il riposo giornaliero dopo lavoro notturno di 8 ore è di 16 ore continuative (24 - 8 = 16). Dopo lavoro
notturno di 12 ore è di 20 ore continuative, di cui 16 ore. conseguenti all’applicazione del co. 1
dell’art. 13 (rif. 5) e 4 ore conseguenti all’applicazione del co. 4 dell’art. 17 (rif. 6).
Per quanto detto precedentemente, è’ illegittima pertanto la previsione di turni di lavoro ravvicinati
quali ad esempio: notte / mattino e notte / pomeriggio.
Le attività lavorative che non si possono effettuare durante i periodi di riposo devono avere i seguenti
requisiti:
- sono eseguite a favore della parte datoriale;
- il datore di lavoro ne detiene il potere organizzatorio.
- Da ciò ne deriva che l’attività libero professionale intra–moenia individuale o in equipe dei
medici dirigenti, svolta nei confronti di utenti privati, non può essere inibita dall’accordo sui
riposi non possedendo i suddetti requisiti.
La durata minima del riposo dopo lavoro notturno, per effetto delle riflessioni precedenti, non è
contrattabile al livello periferico.
L’impostazione giuridica e contrattuale vigente mantiene in capo alle Direzioni aziendali tutto l’apparato
sanzionatorio contenuto nel D.Lgs 213/2004. In particolare la violazione delle disposizioni previste
dall’art. 13, comma 1 e 3 del D.Lgs 66/2003, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 a 154 €,
per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti. In grossi ospedali
con un numero elevato di guardie notturne (25/30) arrivare a cifre superiori al milione di € in un anno è
facilissimo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SOLUZIONI PRATICHE DA PERSEGUIRE
In base a quanto sancito dall’art. 7, commi 2 e 3 del CCNL 2006/2009 ed in base a quanto esplicitato
precedentemente (riflessioni n. 4 e 7) la contrattazione deve stabilire le modalità di riposo dopo il lavoro
notturno (nel rispetto dei requisiti indicati) e la misura di tale riposo, se superiore a quella minima individuata
dalla Legge.
Suggerimenti
ƒ
Chiedere al livello di confronto regionale e/o al livello di contrattazione aziendale un riposo
continuativo di 24 ore dopo un turno di lavoro o guardia notturna.
- In alternativa affermare un riposo minimo di 12 ore, limitando la possibilità di due turni
di lavoro o guardia notturna consecutivi che potranno essere previsti in linea straordinaria,
solo come deroga, in casi limitati e non preventivabili, legati ad emergenze od a condizioni
organizzative le cui modalità di superamento dovranno essere definite nell’accordo.
- Dopo due turni consecutivi di lavoro o guardia notturna spettano 24 ore continuative di
riposo.
5
ƒ
Non firmare accordi regionali o aziendali che prevedano dopo il turno di lavoro notturno una
riduzione del riposo inferiore a quanto individuabile con la normativa in vigore.
- Avviare, se necessario, il contenzioso legale presso la Direzione Provinciale del Lavoro ed
il Tribunale del Lavoro.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CONTRATTUALI
D.Lgs 66/2003
Periodo notturno (Art. 1, co.2, lett. d)
“Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l’intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino”
Lavoratore notturno (Art 1, co. 2, lett. e, come modificato dalla Legge 133/2008)
“Lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi
all’anno per almeno tre ore (*); il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
(*) Modifica introdotta con la Legge 133/2008
Riposo adeguato (Art. 1, co.2, lett. l)
“Riposo adeguato”: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in
unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della
fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.
Riposo giornaliero (Art. 7)
(co.1) Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. (Articolo abrogato per la
Dirigenza medica con la Legge 133/08)
Durata del lavoro notturno (Art. 13)
1. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva
l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul
quale calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei
trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della
contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche
se non concesse a titolo specifico.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o
rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
6
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media
quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del presente
articolo va riferita alla settimana lavorativa.
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale (Art. 17, co. 1, 2 e 4)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o
accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più
rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi
conclusi al secondo livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di
categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le
stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con
riferimento:
a) …..
b)…
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in
particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti
analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
3.
…
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori
di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
CCNL 10 febbraio 2004
Lavoro notturno (Art. 7)
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme
di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le
disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della
prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali
operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
Legge Finanziaria 2008
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (Art. 3, co. 85)
All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di
lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”.
7
Legge 133/2008
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro (Art. 41, co. 13)
Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione
della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della
responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e
7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire
ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie
psico-fisiche.
CCNL 2006–2009 (CAPO II - Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti)
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero (Art. 7)
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità
assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del
CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di
lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la
contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della
turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e
continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio
di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando
che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione
professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di
danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo
emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia
dall’art. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi
giornalieri dal presente articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei
precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL.
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