AEROPORTO “ S. Anna ” Isola Capo Rizzuto
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AEROPORTO “ S. Anna ” Isola Capo Rizzuto
Direzione Aeroportuale Lamezia - Reggio Calabria AEROPORTO “ S. Anna ” Isola Capo Rizzuto - CROTONE DISCIPLINA ACCESSO, CIRCOLAZIONE, SOSTA DI VEICOLI E PERSONE SUL SEDIME AEROPORTUALE Il Direttore della Direzione Aeroportuale di Lamezia Terme e Reggio Calabria: VISTO: la sotto elencata normativa di riferimento: Ø Regolamento (UE) n. 185/2010; Ø Decisione (CE) n. 4333/2008 (classificata riservata); Ø Codice della Navigazione; Ø Nuovo Codice della Strada; Ø Regolamento (CE) 300/2008; Ø Programma Nazionale di Sicurezza - Scheda 5 e Scheda 9; Ø Circolare ENAC APT – 20; Ø Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC; Ø ICAO Annex 14 e 17; VISTO: le precedenti Ordinanze in materia; CONSIDERATO: la necessità di disciplinare l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nell'ambito delle aree di presso definite nell’Ordinanza, allo scopo di garantire la sicurezza del trasporto aereo nella sua accezione più ampia; CONSIDERATO: la necessità di procedere ad un aggiornamento delle sopramenzionate ordinanze in relazione al nuovo contesto aeroportuale sia in termini di infrastrutture che di normativa vigente; ORDINA Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 1 SEZIONE 1 ACCESSO – CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI IN AREA AIRSIDE Art. 1 DESCRIZIONE Le disposizioni della presente Sezione disciplinano l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli nell’ambito dell’air-side allo scopo di garantire la sicurezza del trasporto aereo nella sua accezione più ampia. Art. 2 DEFINIZIONI ED ABBREVAZIONI DA: Direzione Aeroportuale, organo periferico dell’ENAC; Soc. Aeroporto S. Anna : Società di Gestione dell’Aeroporto di Crotone; Enti assimilati a Enti Stato: Enti Locali e società a intero capitale pubblico (gruppo ENAV); Imprese Terze: Imprese appaltatrici di lavoro e sevizi per conto di operatori aeroportuali pubblici e privati; Area air side: settore dell’aeroporto (area lato volo) destinato in maniera precipua ad operazioni strettamente connesse all’attività aerea. In particolare sull’aeroporto di Crotone l’area air-side, delimitata dalla recinzione doganale, coincide con l’area sterile ed è dotata di accessi controllati per veicoli e persone; Area di movimento: la parte di aeroporto destinata al decollo, all'atterraggio, alla sosta ed al movimento al suolo degli aeromobili; Area di manovra: la parte di aeroporto destinata al decollo, all’atterraggio ed alla movimentazione al suolo degli aeromobili, con esclusione dei piazzali sosta aeromobili; Piazzale sosta aeromobili: l'area delimitata dell'aeroporto destinata alla sosta per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, delle merci e della posta, nonché per il rifornimento, la sosta e la manutenzione, escluse le altre zone dell'area di movimento; Veicoli/mezzi: autovetture, mezzi speciali e complessi, attrezzature semoventi ed a rimorchio su ruote. Zone sterili: aree aeroportuali soggette a particolari restrizioni in termini di accesso per le persone, le merci ed i veicoli; Vie di scorrimento: la strada perimetrale dell'aeroporto e le aree delimitate del piazzale destinate al movimento dei veicoli; Area land side : Veicoli di servizio: settore dell’aeroporto destinato ad operazioni direttamente connesse all’attività aerea; collaterali non i veicoli operativi, ivi compresi i mezzi di rampa, appartenenti ad Enti pubblici e privati che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto, attività connesse con l'esercizio del trasporto aereo. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 2 Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO IN AREA AIR-SIDE Nessun mezzo o veicolo può accedere, circolare o sostare nell'area air-side dell’aeroporto di Crotone senza il possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalla DA. L’autorizzazione è un Permesso Accesso Mezzi (PAM) rilasciato da Soc. Aeroporto S. Anna SpA al soggetto richiedente su specifica autorizzazione della DA. Soc. Aeroporto S. Anna SpA, giusto disposto del Cap. 10.2.8 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, istituirà un registro dei veicoli ammessi alla circolazione nell’area di manovra, in cui registrare ogni veicolo con una propria sigla alfanumerica di identificazione; tale sigla viene riportata su di un contrassegno di apposita colorazione, validato dalla DA e applicato in modo ben visibile sul parabrezza del relativo veicolo. 3.1 Dotazioni dei veicoli con accesso all’area di movimento I veicoli dovranno essere dotati di: a. b. c. d. Ragione sociale o denominazione dell’Ente/Società/Ditta (solo per i veicoli di servizio) Numero identificativo diverso per singolo mezzo, attrezzatura o veicolo interessato; Scacchiera sui due lati come da normativa vigente; Lampeggiante (per veicoli che accedono all’area di manovra) o luce rossa fissa (per veicoli che accedono sul piazzale) e radio sulla frequenza di Torre di Controllo; e. Tutto quanto altro eventualmente sarà previsto nella disciplina relativa all’Air-side Driving Certificate (ADC) dal momento in cui entrerà in vigore ed a cui si rimanderà integralmente. 3.2 Assicurazione Tutti i mezzi circolanti all’interno dell’area air-side devono essere coperti da assicurazione RCA. I mezzi per i quali si richiede il rilascio di autorizzazione permanente devono inoltre essere coperti con estensione assicurativa dei massimali per sinistro, per automezzo. E’ onere del gestore aeroportuale stabilire la congruità dell’importo dei suddetti massimali assicurativi per ciascuna area dell’air-side e per le singole attività lavorative da svolgere in essa, in armonia con le normative assicurative in vigore ed in analogia con quanto previsto dall’ENAC per il settore handling, richiedendo, inoltre, ove ritenuto opportuno, l’eventuale “risk assessment “ Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e reso noto dall’ISTAT, nonché in relazione alla variazione del “risk assessment”. Sono esclusi dal rispetto degli importi dei massimali soprarichiamati le autovetture appartenenti alle Forze dell’Ordine, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 2 della presente Ordinanza. 3.3 Sigle del Permesso di Circolazione: Il contrassegno è caratterizzato da una sigla sovra impressa come sotto dettagliato: · CONTRASSEGNO “D”: valido per mezzi appartenenti ad operatori che esplicano stabilmente la propria attività in ambito aeroportuale; · CONTRASSEGNO “D-1”: valido per mezzi speciali e complessi, attrezzature semoventi e/o rimorchio su ruote appartenenti ad operatori che esplicano stabilmente la propria attività in ambito aeroportuale; · CONTRASSEGNO “D-ES”: valido per mezzi appartenenti ad Enti di Stato ed assimilati che esplicano stabilmente la propria attività in ambito aeroportuale; · CONTRASSEGNO “D-ES1”: valido per mezzi speciali e complessi, attrezzature semoventi e/o rimorchio su ruote appartenenti ad Enti di Stato ed assimilati che esplicano stabilmente la propria attività in ambito aeroportuale; Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 3 3.4 Colorazioni limitative del Permesso di Circolazione: I contrassegni sopraindicati saranno ulteriormente caratterizzati dalle seguenti colorazioni e limitazioni valide per tutte le tipologie riportate al punto 3.3 : · · · CONTRASSEGNO ROSSO: autorizza l’accesso a tutte le aree interne lato air-side; CONTRASSEGNO VERDE: autorizza l’accesso alle aree interne lato air-side con esclusione dell’area di manovra; CONTRASSEGNO GIALLO: autorizza l’accesso alle aree interne lato air-side con esclusione dell’area di movimento. . IL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE ESPOSTO IN MANIERA BEN VISIBILE SUL MEZZO, PENA IL RITIRO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ED IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA AIR-SIDE. 3.5 Ulteriori indicazioni del Permesso di Circolazione: Sul contrassegno sarà, altresì, riportato: · · · · Numero progressivo Data di rilascio Data di scadenza Firma del Direttore ed, in calce · · 3.6 Ragione sociale o denominazione dell’Ente/Ditta/Società ; Numero di targa o di telaio del mezzo/attrezzatura interessato; Validità dell’autorizzazione alla circolazione in area air-side : La validità dei contrassegni “D”, “D-1”, “D-ES”, “D-ES1” è fissata per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. La validità dell’autorizzazione per il mezzo che intende accedere in air-side è, comunque, strettamente legata alla validità della relativa polizza assicurativa, nonché dell’estensione dei massimali prescritti per i mezzi che vi sono obbligati, di cui al precedente punto 3.2 : il cessare di tale validità, o anche il venire meno della citata estensione dei massimali, farà decadere d’ufficio l’autorizzazione all’accesso. Pertanto l’interessato, alla scadenza di detta polizza assicurativa, dovrà esibire – in fotocopia – l’avvenuto rinnovo della stessa all’ufficio emittente il contrassegno. Art. 4 AUTORIZZAZIONE PERMANENTE L’autorizzazione permanente è un PAM costituito da un Contrassegno/Permesso di Circolazione rilasciato per i mezzi appartenenti a soggetti che esplicano stabilmente la propria attività in ambito aeroportuale. L’istanza per il rilascio va presentata con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data d’ingresso. 4.1 Per i veicoli di servizio appartenenti agli Enti di Stato e assimilati, la autorizzazione permanente viene rilasciata direttamente dalla DA; 4.2 Per i veicoli di servizio appartenenti a soggetti privati, la autorizzazione permanente, concessa dalla DA, viene rilasciata da Soc. Aeroporto S. Anna SpA. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 4 Le procedure per la richiesta ed il rilascio di detta autorizzazione sono disciplinate nella Sezione 2 della presente Ordinanza “Modalità Rilascio Autorizzazione Accesso Mezzi in Airside” a cui si rimanda. Art. 5 AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA IN SITUAZIONE URGENTE L’autorizzazione provvisoria in situazione urgente è un particolare PAM della durata massima di un giorno, che consente l’accesso immediato ai mezzi ed ai veicoli impiegati in lavori di costruzione o manutenzione, nonché per prestazioni, servizi o trasporti aventi carattere eccezionale, urgente ed improrogabile. L’istanza non richiede alcun preavviso. 5.1 Per i veicoli appartenenti agli Enti di Stato e assimilati, l’autorizzazione viene rilasciata secondo le modalità previste all’articolo 23, punto 23.1 della presente Ordinanza; 5.2 Per i veicoli appartenenti a Soggetti privati, questo tipo di autorizzazione viene rilasciata secondo le modalità previste all’articolo 23, punto 23.2 della presente Ordinanza. Le procedure per la richiesta ed il rilascio di dette autorizzazioni sono disciplinate nella Sezione 2 della presente Ordinanza “Modalità Rilascio Autorizzazione Accesso Mezzi in Air Side” a cui si rimanda. Art. 6 REVOCA AUTORIZZAZIONE PERMANENTE La DA può revocare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, per comprovati motivi, le autorizzazioni permanenti. Di tale provvedimento darà sollecita comunicazione alle Autorità competenti ed ai soggetti interessati. In caso di gravi violazioni, analoga potestà hanno le Forze di Polizia preposte al controllo dell’aeroporto, le quali dovranno comunque fornire opportuna e tempestiva informativa alla DA. Art. 7 PERSONALE INCARICATO DELLA CONDUZIONE DI MEZZI Il personale incaricato della conduzione del mezzo è responsabile in merito al possesso di licenze, autorizzazioni, abilitazioni e quant’altro previsto dalle normative vigenti, in corso di validità. Art. 8 ADC (AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE) Tutti i conducenti degli autoveicoli e dei mezzi speciali per poter accedere ed operare sull’area di movimento (piazzali sosta aeromobili e area di manovra) debbono essere muniti di specifica abilitazione alla guida ADC (AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE) I conducenti di mezzi appartenenti a soggetti privati, non in possesso di abilitazione ADC, che hanno necessità di accedere sull’area di movimento, devono essere scortati da personale dell’operatore aeroportuale richiedente, dotato di ADC. La presente norma decorrerà con l’entrata in vigore dell’ADC, di cui si fa riserva di comunicare la relativa data di attivazione. In merito al rilascio dell’ADC, per i conducenti di mezzi appartenenti agli Enti di Stato e assimilati, la richiesta va inoltrata direttamente alla DA; per i conducenti di mezzi appartenenti a soggetti privati l’ istanza va inoltrata alla DA per il tramite di Soc. Aeroporto S. Anna SpA. Art. 9 VARCHI DI ACCESSO L'accesso dei veicoli autorizzati nell'area air-side è consentito solo attraverso il varco carraio, denominato “ Varco n° 1 “, opportunamente presidiato. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 5 In casi eccezionali preventivamente autorizzati, l’accesso può essere consentito anche attraverso i Varchi n° 2 e n° 3. Il personale addetto al controllo dei varchi sottoporrà ad identificazione, tramite controllo delle autorizzazioni, tutti i veicoli, i rispettivi conducenti e le persone a bordo sia nel momento dell’entrata che in quello dell’ uscita. L’attività di controllo sopra richiamata può essere effettuata discrezionalmente, su tutto il sedime aeroportuale, sia dal personale ENAC delegato ai servizi ispettivi e di controllo, sia dalle Forze di Polizia. Prima dell’accesso in air-side, tutti i veicoli devono, inoltre, essere sottoposti ai controlli di security previsti dalla normativa vigente (in particolare Reg. (CE) 240/2006 e successive modificazioni ed integrazioni). Art. 10 CODICE DELLA STRADA Tutti i conducenti dei veicoli comunque autorizzati ad accedere e circolare nell'ambito dell’air side debbono attenersi, oltre che ai dettami del Codice della Navigazione e dei Regolamenti ENAC, a tutte le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione in quanto applicabile. Art. 11 COLLEGAMENTI RADIO Tutti i mezzi impiegati sull' area di movimento debbono essere in grado di mantenere il collegamento radio bilaterale con gli Enti operativi aeroportuali di competenza. Nei collegamenti radio i veicoli devono usare il nominativo radio (colorazione) assegnato dalla DA. Ciascun Ente aeroportuale, con un proprio atto dispositivo interno, a sua volta dovrà attribuire un numero sequenziale in aggiunta al colore assegnato. L'accesso all'area di manovra è subordinato alla notifica obbligatoria da effettuare mediante collegamento radio con la torre di controllo. Il collegamento radio dovrà essere mantenuto efficiente e l’ascolto continuo fino al disimpegno dell’area di manovra allo scopo di ricevere informazioni essenziali sull’imminenza di traffico aereo e quindi consentire l’allontanamento tempestivo dall’area di manovra. L'accesso alle aree operative del piazzale per la sosta degli aeromobili deve essere comunicato via radio alla Società di Gestione sull’apposita frequenza dedicata, affinché questa possa coordinare le attività sul menzionato piazzale. La citata norma sui collegamenti radio rimarrà vigente sino all’entrata in vigore della disciplina relativa all’ADC, a cui si rimanderà integralmente. Art. 12 MODALITA’ DI ACCESSO Come già riportato all’art. 3 della presente Ordinanza, nessun mezzo o veicolo può accedere, circolare o sostare nell'area air-side dell’aeroporto di Crotone senza il possesso delle prescritte autorizzazioni concesse dalla DA. Le Forze dell’Ordine, non essendo coperte dall’estensione assicurativa dei massimali previsti dalla normativa vigente, devono obbligatoriamente posizionarsi sulla strada perimetrale in maniera da non intralciare il regolare flusso degli altri autoveicoli, senza mai interessare le aree di movimento (piazzali sosta aeromobili ed area di manovra), in quanto oggetto di specifica normativa AMS (Apron Management Service), fatte salve le situazioni di emergenza. Art. 13 MODALITA’ ACCESSO AMBULANZE Ogni ambulanza deve accedere ed uscire esclusivamente dal varco carraio opportunamente presidiato. Il personale in servizio presso predetto varco, considerato il carattere umanitario e nel contempo di urgenza del trasporto, annoterà su un registro la denominazione dell’Ente e la Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 6 targa dell’ambulanza, identificando il conducente ed avviserà contestualmente la DA e Soc. Aeroporto S. Anna SpA . L’ambulanza deve posizionarsi sempre nelle aree all’uopo predisposte. Nel caso in cui l’autoambulanza debba infine operare direttamente sotto bordo ad un aeromobile, deve essere sempre accompagnata a cura di Soc. Aeroporto S. Anna SpA da un mezzo aeroportuale di rampa munito di radio. Art. 14 SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE Per motivi di sicurezza aeroportuale od operativi, la DA può sospendere temporaneamente, anche senza alcun preavviso, la circolazione dei mezzi su tutte ovvero su alcune zone dell' air side, a tutte o ad alcune categorie di utenti siano essi pubblici che privati. Art. 15 VIGILANZA E CONTROLLO In applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza, l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo, di accertamento, di contestazione e di comminazione delle relative sanzioni è demandato al personale dell’ENAC delegato ai servizi ispettivi di controllo, nonché a quello delle Forze dell’Ordine presenti in aeroporto. Le Forze dell’Ordine avranno cura di trasmettere alla DA copia dei provvedimenti sanzionatori adottati per la conseguente gestione di eventuali impugnazioni e/o ricorsi. Soc. Aeroporto S. Anna SpA ha la potestà di accertare eventuali infrazioni, comunicandole alla DA per l’attivazione delle prescritte azioni sanzionatorie. Art. 16 OBBLIGHI E DIVIETI Gli obblighi ed i divieti connessi alla circolazione ed alla sicurezza nelle aree air-side dell’aeroporto di Crotone sono riconducibili a tre tipologie. Ciascuna di queste è contraddistinta da un codice numerico che rileva la gravità dell’infrazione correlata alla violazione del singolo obbligo o divieto. Nello specifico, la suddetta classificazione tipologica distingue con: codice 1: tipi di obblighi e divieti la cui violazione determina una infrazione lieve; codice 2: quelli la cui violazione determina una infrazione media; codice 3: quelli la cui violazione determina una infrazione grave. Nr. 1 DESCRIZIONE E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI MOVIMENTO DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E MEZZI SPECIALI, PRIVI DELLE PREVISTE DOTAZIONI Codice 2 2 E’ VIETATA NELL’AREA DI MOVIMENTO LA GUIDA DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E MEZZI SPECIALI, SENZA L’APPOSITA AUTORIZZAZIONE (ADC) 2 3 E’ OBBLIGATORIA L’ESPOSIZIONE SUL PARABREZZA DEGLI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E MEZZI SPECIALI O, IN SUA MANCANZA, IN POSTO FACILMENTE VISIBILE, DELLO SPECIALE CONTRASSEGNO RILASCIATO DALLA DIREZIONE DI AEROPORTO 1 4 E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE DI BICICLETTE NELL’AREA DI MOVIMENTO 1 5 6 E’ VIETATO OPERARE CON VEICOLI A MOTORE PRIVI DI PARAFIAMMA NELLE AREE DI MOVIMENTO E’ OBBLIGATORIO DARE LA PRECEDENZA AGLI AEROMOBILI, ANCHE SE TRAINATI Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 2 3 7 7 8 9 10 11 E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI MOVIMENTO E COMUNQUE NELL’AREA AIR-SIDE DI AUTOVETTURE SOCIALI APPARTENENTI A COMPAGNIE AEREE, ALLA SOCIETA’ DI GESTIONE E AD ALTRI OPERATORI AEROPORTUALI PRIVE DELLA RAGIONE SOCIALE O DELL’EMBLEMA IMPRESSO CHIARAMENTE SULLA CARROZZERIA E’ VIETATO SUPERARE IL LIMITE DI 30 KM/H DI VELOCITA’ STABILITO PER TUTTE LE AREE DELL’AIR SIDE. DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, I LIMITI NELLE SINGOLE AREE DELL’AIR SIDE SARANNO REGOLATI SECONDO PROGRAMMA ADC E’ VIETATO LASCIARE IN SOSTA AUTOMEZZI IN SPAZI NON ALLO SCOPO RISERVATI E’ VIETATO UTILIZZARE LE VIE DI SCORRIMENTO PER LA SOSTA, ANCHE TEMPORANEA, DI AUTOMEZZI O CARRELLI E’ VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI SCORRIMENTO CON ATTREZZATURE O MATERIALI DI QUALSIASI GENERE 1 3 1 1 1 12 E’ VIETATA NELL’AREA DI MANOVRA LA CIRCOLAZIONE DI MEZZI PRIVI DI APPARATI RADIO OPERANTI SULLA FREQUENZA TORRE DI CONTROLLO, OVVERO NON SCORTATI DA MEZZI DOTATI DEI SUDDETTI APPARATI. 13 E’ VIETATO IMMETTERSI SULL’AREA DI MANOVRA , SENZA IL PREVENTIVO NULLA OSTA DELLA TORRE DI CONTROLLO 3 14 E’ OBBLIGATORIO ALLA GUIDA DI UN VEICOLO NELLE AREE OPERATIVE IL RISPETTO DELLA SEGNALETICA CHE REGOLA LA CIRCOLAZIONE 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I CONDUCENTI DI VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LA PIENA EFFICIENZA DEL MEZZO OPERATIVO O DEL VEICOLO CHE SI APPRESTA A CONDURRE IN AIR SIDE E COMUNICARE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI PROBLEMI AL PROPRIO SUPERIORE, EVITANDO L’USO DELLO STESSO FINO ALLA COMPLETA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA EVENTUALMENTE RISCONTRATO E’ OBBLIGATORIO IN CASO DI EMERGENZA NELL’AREA DI MOVIMENTO DARE PRECEDENZA AI MEZZI OPERATIVI E DI SOCCORSO (SOCCORSO ANTINCENDIO, SANITARIO, POLIZIA E OPERATIVI) E’ OBBLIGATORIO ACCENDERE I FARI ANABBAGLIANTI IN CASO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE E NELLE ORE NOTTURNE E’ VIETATO CONDURRE VEICOLI SOTTO LE ALI DEGLI AEROMOBILI A MENO CHE NON SIA NECESSARIO PER MOTIVI OPERATIVI E’ OBBLIGATORIO POSIZIONARE SOTTO LE ALI LATO IMBARCO PASSEGGERI, APPOSITA TRANSENNATURA (CONI O ALTRO), AL FINE D’IMPEDIRE LORO IL PASSAGGIO SOTTO LE ALI O IN ZONE RITENUTE PERICOLOSE E’ VIETATO PARCHEGGIARE UN VEICOLO PRESSO UN AEROMOBILE IN SOSTA, OSTRUENDO LA VIA D’USCITA DI ALTRI MEZZI DI ASSISTENZA GIA’ POSIZIONATI ED IN PARTICOLARE LA VIA D’USCITA DEI MEZZI DESTINATI AL RIFORNIMENTO E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE IMMEDIATAMENTE A SOC. AEROPORTO S. ANNA SPA, QUALSIASI INCIDENTE CHE COINVOLGA UN AEROMOBILE, UN VEICOLO, UNA QUALSIASI STRUTTURA O QUALUNQUE ALTRA SITUAZIONE ANOMALA E’ VIETATO LASCIARE INCUSTODITI VEICOLI IN FUNZIONAMENTO E’ VIETATO PARCHEGGIARE I VEICOLI SULLE STRISCE GIALLE, SULLE CENTER LINES, NELLE AREE TRATTEGGIATE, SOTTO LA FUSOLIERA E LE ALI DI UN AEROMOBILE, SU UNA VEICOLARE, SUI MARCIAPIEDI E’ OBBLIGATORIO TENERE LE RADIO COSTANTEMENTE ACCESE QUANDO SI CIRCOLA NELL’AREA DI MANOVRA Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 8 25 26 27 28 29 30 31 32 33 E’ OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE PROCEDURE VIGENTI PER COMUNICAZIONI RADIO E’ VIETATO EFFETTUARE SORPASSI AZZARDATI O FUORIUSCIRE DALLA VEICOLARE DELIMITATA DALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E’ OBBLIGATORIO PER LE IMPRESE ESTERNE ATTENERSI ALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA CIRCOLAZIONE SULLE AREE OPERATIVE INTERNE AEROPORTUALI E’ VIETATO TRAINARE AUTOVEICOLI O MEZZI NELL’AREA DI MOVIMENTO, SENZA DARNE PREVENTIVA INFORMATIVA ALL'OPERATORE RESPONSABILE DI SOC. AEROPORTO S. ANNA SPA. TALE MOVIMENTO E’ COMUNQUE SOGGETTO ALL’APPOSITA AUTORIZZAZIONE DELLA TORRE DI CONTROLLO, SE EFFETTUATA SULL’AREA DI MANOVRA E’ VIETATO TRAINARE DOLLY O CARRELLI IN NUMERO SUPERIORE A QUATTRO E’ VIETATO CIRCOLARE ALLE SPALLE O DAVANTI A MOTORI DI AEROMOBILE IN MOTO E’ VIETATO CIRCOLARE PARALLELAMENTE AD AEROMOBILI IN MOVIMENTO E’ VIETATO EFFETTUARE RETROMARCE PRESSO UN AEROMOBILE SENZA ASSISTENZA E’ OBBLIGATORIO PER IL RESPONSABILE DEL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE AGLI AEROMOBILI, , IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO O DI VERSAMENTO DI CARBURANTE, DISPORRE L’INTERRUZIONE DEL RIFORNIMENTO E ALLERTARE IL SERVIZIO ANTINCENDIO 34 E’ VIETATO IN CASO D’INCIDENTI RIMUOVERE I MEZZI COINVOLTI SENZA AVER AVUTO LA PREVENTIVA AUORIZZAZIONE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI, FATTO SALVO IL CASO IN CUI SIA NECESSARIA PER MOTIVI DI SICUREZZA LA RIMOZIONE IMMEDIATA 35 E’ VIETATO AVVICINARSI AD UN AEROMOBILE FINO A QUANDO NON E’ COMPLETAMENTE FERMO CON LUCI ANTICOLLISIONE SPENTE 36 37 38 39 40 41 E’ VIETATO TRASPORTARE PERSONE SU MEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE E’ VIETATO DURANTE LA SOSTA SOTTO BORDO LASCIARE LE AUTO E LE ATTREZZATURE NON DIRETTAMENTE IMPEGNATE NELLE OPERAZIONI DI ASSISTENZA CON I MOTORI ACCESI, SENZA FRENI DI STAZIONAMENTO O GLI STABILIZZATORI INSERITI E’ VIETATO CIRCOLARE ALLA GUIDA DI MEZZI PROVVISTI DI ELEVATORI MECCANICI O SIMILARI CON LE PARTI MOBILI IN ELEVAZIONE (NASTRI, FORK-LIFT, CARGO LOADERS, ECC.) E’ VIETATO CONDURRE CONTENITORI O CARRELLI CON LE EVENTUALI SPONDE O CHIUSURE APERTE E SBLOCCATE E’ VIETATO SU TUTTO L’AIR SIDE LASCIARE IN SOSTA CARRELLI E/O DOLLY NON BLOCCATI CON LE APPOSITE BARRE FRENANTI E’ VIETATO PASSARE SOTTO MEZZI E ATTREZZATURE AVENTI CARICHI SOSPESI, APPOGGIATI O IN MOVIMENTO 1 3 2 1 1 3 3 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 L’elenco soprarichiamato può essere oggetto di integrazione, aggiornamento e modificazioni in relazione a sopravvenute esigenze connesse con la sicurezza del traffico aereo. La gravità della infrazione è determinata, oltre che dalla violazione del singolo obbligo o divieto, come sopra esposto, anche dalla eventuale recidiva secondo i criteri di seguito specificati: · Ogniqualvolta nell’arco di un periodo di 12 mesi sia notificata la terza infrazione di categoria 1 riguardante la medesima persona/Società, si procederà all’attivazione di quanto previsto per un’infrazione di categoria 2. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 9 · Ogniqualvolta nell’arco di un periodo di 12 mesi sia notificata la terza infrazione di categoria 2 riguardante la medesima persona/Società, si procederà all’attivazione di quanto previsto per un’infrazione di categoria 3. Art. 17 SANZIONI Le infrazioni commesse, valutate secondo lo schema ed i criteri indicati nell’articolo precedente, sono sanzionate nel seguente modo: Infrazione lieve - codice 1: DIFFIDA Infrazione media - codice 2: SANZIONE PECUNIARIA di Euro 51,00 (Cinquantuno) (pari all’importo minimo edittale previsto al 2° comma dell’art. 1174 C. N.); Infrazione grave - codice 3: SANZIONE PECUNIARIA di Euro 102,00 (Centodue) (pari al doppio del minimo edittale previsto al 2° comma dell’art. 1174 C. N.) Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 10 SEZIONE 2 MODALITÁ RILASCIO AUTORIZZAZIONE ACCESSO MEZZI IN AIRSIDE Art. 18 DESCRIZIONE Le disposizioni della presente Sezione disciplinano le modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni prescritte per i soggetti che hanno necessità di far accedere in area air-side dell’Aeroporto di Crotone autovetture, mezzi speciali e complessi, attrezzature semoventi, a rimorchio su ruote e tutti i veicoli in genere. Art. 19 MODALITÁ’ DI RICHIESTA L’istanza per il rilascio delle autorizzazioni permanenti deve pervenire, in triplice copia, con un anticipo rispetto alla data di accesso del mezzo, per come già indicato agli art. 4 e 5, rispettivamente di almeno 20 giorni per le autorizzazioni permanenti e lo stesso giorno per quelle provvisorie in situazione urgente. 19.1 Per gli Enti di Stato e assimilati, che hanno interesse ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione permanente per l’accesso di mezzi in air-side (PAM), vige l’obbligo di presentare istanza alla DA - contenente gli estremi dei veicoli interessati (descrizione e numero di targa), l’area interessata, il periodo di accesso ed in calce lo spazio relativo all’espressione del parere di competenza della DA, della Polizia di Frontiera e della Dogana. Inoltre, si dovrà presentare l’allegato A “Dichiarazione sostitutiva veicoli ed estensione assicurazione” - come da modulistica elencata all’articolo 29 della presente sezione - ad eccezione degli Enti di Stato. Per la richiesta di autorizzazione provvisoria in situazione urgente, è necessario specificare nella istanza, oltre le informazioni di cui al comma precedente, il motivo dell’urgenza accludendo obbligatoriamente l’allegato F “Dichiarazione responsabilità civile mezzi scortati” - come da modulistica elencata all’articolo 29 della presente sezione. 19.2 Per i soggetti privati, di cui si ha interesse ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione permanente o provvisoria in situazione urgente per l’accesso di mezzi in air-side (PAM), vige l’obbligo di presentare specifica istanza a Soc. Aeroporto S. Anna SpA (All. D per mezzi propri; All. E per mezzi di Imprese Terze che operano per conto di un operatore aeroportuale – pubblico o privato -, da presentarsi a cura di quest’ultimo, come da modulistica elencata nel successivo articolo 29). I soggetti dovranno dimostrare di possedere i prescritti requisiti attraverso la presentazione di documenti e/o autodichiarazioni di cui all’articolo 20 punto 20.2 , in relazione alla tipologia di PAM da rilasciare (permanente o provvisorio in situazione urgente). Art. 20 DOCUMENTAZIONE 20.1 Gli Enti di stato e assimilati dovranno presentare la documentazione richiesta secondo quanto disposto nell’articolo 19, punto 19.1 20.2 Per i soggetti privati si presenta la documentazione sotto elencata. a) Per PAM provvisori in situazione urgente: · Autorizzazione al trattamento dei dati personali/aziendali (Allegato C); · Dichiarazione responsabilità civile mezzi scortati (Allegato F); · Copia certificato assicurativo; Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 11 · Attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ovvero i dati dell’impresa a cui intestare la fattura. b) Per PAM permanenti: · La documentazione prevista al punto sub a) escluso l’ allegato F; · Dichiarazione sostitutiva macchinari ed attrezzature (Allegato B); · Copia del libretto di immatricolazione; · Copia certificato assicurativo del veicolo con estensione massimali, per come richiamati all’articolo 3.2 della presente Ordinanza ovvero “Dichiarazione sostitutiva veicoli ed estensione assicurazione” (Allegato A); · Copia manuale uso e manutenzione o autodichiarazione di corretta funzionalità ed avvenuta manutenzione dei mezzi, macchinari ed attrezzature; · Programma di manutenzione periodica aggiornato; · Scheda tipo di controllo e verifica funzionalità mezzi. In particolare, per automezzi di rampa, quali ponti sviluppabili ad azionamento motorizzato, scale aeree ad inclinazione variabile ed apparecchi di sollevamento (portata>200 Kg.): Ø Denuncia di detenzione e certificato di collaudo ISPESL; Ø Dichiarazione di conformità e marcatura CE ai sensi della “Direttiva macchine” o documentazione equipollente; Ø Revisione ove richiesta; · Dichiarazione di avvenuta installazione dei dispositivi di sicurezza ove e come previsti (parafiamma, lampeggiante, radio VHF, ecc.). Ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, la veridicità e validità delle licenze, delle autodichiarazioni, del giudizio di idoneità tecnica/amministrativa e di ogni documento relativo ai mezzi circolanti e/o operanti sull’air-side sono sotto totale ed esclusiva responsabilità del richiedente. Art. 21 MODALITA’ DI RILASCIO AD ENTI DI STATO E ASSIMILATI La DA, ricevuta l’istanza dagli Enti di Stato ed assimilati nei modi e nei termini prescritti, richiede il parere di competenza dalla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e dalla Dogana. Acquisiti tali pareri, la DA, salvo parere contrario, autorizzerà il gestore aeroportuale all’emissione dello specifico contrassegno - (“D-ES”, “D-ES1”) di appropriata colorazione in relazione alle aree presso cui accedere in air-side, in applicazione di quanto disposto all’articolo 3, punti 3.3, 3.4 e 3.5 della presente Ordinanza, e lo consegnerà al richiedente. Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvederà inoltre ad aggiornare il proprio archivio informatico e ad inoltrare alla DA copia dell’istanza su cui sono stati espressi i pareri di rito. Art. 22 MODALITA’ DI RILASCIO A SOGGETTI PRIVATI Soc. Aeroporto S. Anna SpA, ricevuta l’istanza per i soggetti privati nei modi e nei termini prescritti, al fine del rilascio delle autorizzazioni permanenti, dopo avere effettuato una prima valutazione sull’ammissibilità tecnico-operativa della richiesta prodotta, richiede alla DA, alla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e alla Dogana i relativi pareri di rito mediante la compilazione di un proprio modello ad uso interno (mod. A) – riportato nella modulistica relativa alla procedura operativa SIC-PR-002. La DA acquisirà e verificherà il parere espresso dalla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e dalla Dogana; salvo parere contrario, autorizzerà Soc. Aeroporto S. Anna SpA all’emissione dello specifico contrassegno - (“D-”, “D-1”) di appropriata colorazione - in relazione alle aree presso cui accedere in air-side, in applicazione di quanto disposto all’articolo 3, punti 3.3, 3.4 e 3.5 della presente Ordinanza, e lo consegnerà al richiedente. Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvederà inoltre ad aggiornare il proprio archivio informatico e ad inoltrare alla DA, a cadenza bimestrale, la comunicazione di emissione contrassegno, mediante la compilazione dell’apposito modello ad uso interno ( mod. B) – riportato nella modulistica relativa alla procedura operativa SIC-PR-002. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 12 Art. 23 MODALITA’ DI RILASCIO IN SITUAZIONE URGENTE L’autorizzazione provvisoria in situazione urgente, come richiamata al precedente articolo 5, è un particolare PAM provvisorio - della durata massima di un giorno - che è rilasciata per esigenze operative al fine di consentire l’accesso immediato ai mezzi e veicoli impiegati in lavori di costruzione o manutenzione, nonché per prestazioni, servizi o trasporti aventi carattere eccezionale, urgente ed improrogabile. 23.1 Per i veicoli appartenenti agli Enti di Stato ed assimilati, si segue la procedura ordinaria prevista all’articolo 21 della presente Ordinanza, riferita solo all’espressione dei pareri di rito. In particolare la DA, ricevuta l’istanza e accertata l’urgenza, appone sulla stessa la dicitura “Situazione Urgente” e richiede immediatamente il parere di competenza della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della Dogana. Acquisiti tali pareri, la DA salvo parere contrario autorizzerà il gestore aeroportuale a fare accedere il mezzo scortato. 23.2 Per mezzi di soggetti privati, si segue la procedura ordinaria prevista all’articolo 22 della presente Ordinanza, riferita solo all’espressione dei pareri di rito. In particolare Soc. Aeroporto S. Anna SpA, ricevuta l’istanza e accertata l’urgenza, appone sul citato modello ad uso interno (mod. A) la dicitura “Situazione Urgente”, che trasmette alla DA, alla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e alla Dogana per il parere di competenza. La DA acquisirà e verificherà il parere espresso dalla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e dalla Dogana; salvo parere contrario, autorizzerà Soc. Aeroporto S. Anna SpA. a fare accedere il mezzo scortato. Se l’urgenza persiste, l’autorizzazione all’accesso è prorogabile direttamente dal soggetto a cui l’interessato ha presentato la prima istanza, di giorno in giorno fino ad un massimo di 7 (sette), senza necessità di dover richiedere un ulteriore espressione di pareri di rito degli enti preposti, ma con l’obbligo di comunicare tempestivamente la proroga ai citati enti. In caso di richieste in giorni prefestivi e festivi, in assenza di personale dell’Ufficio Sicurezza Aeroportuale di Soc. Aeroporto S. Anna S.p.A (SIC) e di personale Enac, sarà il responsabile in turno di Soc. Aeroporto S. Anna SpA ad acquisire la documentazione necessaria e ad inoltrare richiesta di autorizzazione direttamente al personale di Polizia in servizio presso la struttura aeroportuale (se presente). Dopo avere acquisito la citata autorizzazione farà accedere il mezzo scortato in air-side. Nel primo giorno lavorativo utile, detto responsabile dovrà trasmettere alla DA e al citato Ufficio SIC il rilascio di eventuali autorizzazioni di questo tipo. Art. 24 VALIDITÁ E SCADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE La validità dell'autorizzazione è riportata al punto 3.6 della presente Ordinanza. L’autorizzazione deve intendersi valida limitatamente alla zona in cui il richiedente deve recarsi e per il tempo strettamente necessario alla prestazione, servizio o trasporto da svolgere. Il contrassegno, alla scadenza del periodo di validità, deve essere restituito da parte dell’Ente di Stato o assimilato, o del soggetto privato detentore a Soc. Aeroporto S. Anna SpA, la quale provvede alla successiva distruzione, redigendone verbale da comunicare alla DA. Art. 25 RINNOVI I rinnovi delle autorizzazioni permanenti vanno presentati nei modi e termini prescritti per la presentazione della prima istanza. Art. 26 COSTI Soc. Aeroporto S. Anna SpA, a fronte dei costi che sosterrà per l’espletamento delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente sezione, determina i corrispettivi a puro titolo di rimborso spese a carico del soggetto privato richiedente - come previsto nella procedura operativa SIC-PR-002_Rev.1 - comunicando le relative modalità di pagamento. Gli Enti di Stato e assimilati sono esentati da detti oneri, salvo il caso in cui il servizio di emissione (materiale) dei PAM venga appaltato dal Gestore Aeroportuale a terzi. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 13 Art. 27 FURTO, SMARRIMENTO E DANNEGGIAMENTO CONTRASSEGNO In conseguenza di furto, smarrimento del contrassegno il soggetto detentore è tenuto a produrre denuncia alle Autorità competenti, presentando copia della stessa alla DA per il tramite di Soc. Aeroporto S. Anna SpA e alla impresa da cui il soggetto dipende. Quest’ultima produrrà motivata richiesta per l’emissione di altro contrassegno che riporterà un nuovo numero progressivo. Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvederà alla stampa del nuovo contrassegno, alla consegna dello stesso e all’aggiornamento dell’archivio informatico, come previsto agli articoli 21 e 22 della presente Ordinanza. Il numero relativo al contrassegno smarrito sarà oggetto di annullamento e non potrà essere riutilizzato. Un elenco aggiornato dei PAM smarriti o non restituiti dovrà essere presente presso il varco carraio, come da procedura SIC-PR-004. Per il danneggiamento del contrassegno l’impresa produrrà motivata richiesta per l’emissione di duplicato, previa riconsegna del PAM danneggiato. Al fine del rilascio del nuovo contrassegno, Soc. Aeroporto S. Anna SpA applica il corrispettivo come previsto all’articolo 26 della presente Ordinanza. Art. 28 SPECIFICAZIONI Ø La DA può, in casi particolari, tramite Soc. Aeroporto S. Anna SpA, richiedere ulteriore documentazione integrativa. Ø E’ a carico del richiedente la tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta relativamente alla richiesta presentata: l’Ente di Stato o assimilato alla DA; il soggetto privato a Soc. Aeroporto S. Anna SpA. Ø Soc. Aeroporto S. Anna SpA si impegna al trattamento dei dati personali/sensibili come previsto dal D.Lgs 196/03. Ø La gestione della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente sezione è ad esclusivo carico e responsabilità di Soc. Aeroporto S. Anna SpA. Art. 29 MODULISTICA E DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI · · All. A All. Sub A/1 · · All. B All. Sub B/1 · · · All. C All. D All. E · · All. DE/1 All. F Dichiarazione sostitutiva veicoli ed estensioni assicurazione Allegato alla dichiarazione sostitutiva veicoli ed estensioni assicurazione Dichiarazione sostitutiva macchinari ed attrezzature Allegato alla dichiarazione sostitutiva macchinari ed attrezzature Autorizzazione al trattamento dei dati personali/aziendali Richiesta rilascio di autorizzazione per propri mezzi Richiesta rilascio di autorizzazione per mezzi di imprese appaltatrici Elenco mezzi, attrezzature e veicoli Dichiarazione responsabilità civile mezzi scortati I documenti per l’accesso all’air-side vengono conservati presso l’ufficio SIC di Soc. Aeroporto S. Anna SpA per almeno: · · 5 anni in caso di autorizzazione permanente 1 anno in caso di autorizzazione provvisoria in situazione urgente Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 14 SEZIONE 3 TESSERAMENTO PERSONE Art. 30 SCOPO Scopo della presente sezione è quello di regolamentare l’accesso degli operatori aeroportuali all’interno del sedime aeroportuale e definire le azioni operative necessarie alla emissione dei tesserini aeroportuali di riconoscimento nell’Aeroporto di Crotone. Art. 31 CAMPO D’APPLICAZIONE Le norme della presente sezione si applicano nei confronti di chiunque presti attività lavorativa all’interno del sedime aeroportuale, comprese le aree sterili, dell’Aeroporto di Crotone. Art. 32 ACCESSO DELLE PERSONE L'accesso e la circolazione di persone all’interno delle aree aeroportuali viene disciplinato mediante il rilascio di tessera aeroportuale di riconoscimento. La tessera aeroportuale di riconoscimento potrà essere richiesta da parte di soggetti abituali, intendendo per essi Operatori aeroportuali pubblici e privati, che hanno necessità di svolgere attività lavorativa superiore a 1 (uno) giorno. La relativa istanza deve pervenire con un anticipo rispetto alla data di inizio attività di almeno 15 giorni lavorativi. Si precisa inoltre che, per gli operatori aeroportuali che operano all’interno dell’area air side e/o della zona sterile, il rilascio della suddetta tessera è vincolato al possesso dell’attestato di partecipazione al corso di sicurezza aerea da parte di ciascun loro lavoratore dipendente in servizio “abituale”. Una particolare tipologia è quella di permesso provvisorio in situazione urgente che è richiesto senza preavviso dagli Operatori Aeroportuali in situazioni eccezionali, urgenti, non prevedibili né programmabili, per l’ingresso immediato in air-side. 32.1 La tessera aeroportuale di riconoscimento ha una durata massima di cinque anni ed è costituita da un badge rigido dotato di banda magnetica, con l’indicazione sul fronte di: - numero progressivo; - fotografia del titolare; - data di emissione e di scadenza; - firma del Direttore della DA; - eventuale categoria numerica (CAT.) che identifica gli articoli proibiti che il titolare è autorizzato a portare in zona sterile e non, come da tabella sotto riportata; - eventuale sigla TB (Trattamento Bagagli); - eventuale sigla ADD (Agenzia Delle Dogane – per suo personale che svolge attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti); - Ente di Stato o assimilato e soggetto privato di appartenenza. Sul retro della tessera sono riportati i dati anagrafici dell’intestatario. Si distinguono le sotto indicate tipologie di tessera aeroportuale di riconoscimento in funzione delle aree aeroportuali presso cui il titolare è autorizzato ad accedere: · · badge con sfondo bianco e banda verticale tricolore - rilasciata esclusivamente al personale appartenente agli Enti di Stato ed autorizza ad accedere in tutte le aree lato air-side; badge con sfondo bianco e banda verticale rossa - autorizza il titolare ad accedere in tutte le aree lato air-side; Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 15 · · badge con sfondo bianco e banda verticale verde - autorizza il titolare ad accedere nelle aree air-side fino al piazzale sosta aeromobili compreso, esclusa l’area di manovra; badge con sfondo bianco e banda verticale gialla - qualifica il restante personale come operatore aeroportuale ed autorizza l’intestatario ad accedere nelle aree aeroportuali con l’esclusione dell’area doganale. L’accesso alle aree arrivi nazionali ed internazionali è consentito al personale autorizzato che ha necessità di entrare in tali aree per motivi operativi. L’accesso verrà consentito previa autorizzazione della DA, sentita la Polizia di Frontiera Aerea, e sarà operato previa abilitazione del badge. Su tutte le tipologie di tessera, la voce CAT. (categoria numerica) - che indica gli articoli proibiti (elencati nell’appendice 4-C del Reg. (UE) n. 185/2010) con cui il titolare della stessa può accedere previa presentazione da parte di quest’ultimo di un dettagliato elenco degli stessi -, deve essere indicata solo allorquando necessita, per come riportato nel seguito: CAT. 1 Utensili, oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata, attrezzatura e minuteria varia (meccanica - elettrica - elettronica), sostanze infiammabili, corrosive, radioattive, ossidanti, magnetizzanti utilizzate per svolgere attività lavorative e di manutenzione. CAT. 2 Pistole, armi da fuoco ed altri strumenti che sparano proiettili. CAT. 3 Dispositivi per stordire. CAT. 4 Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari. Eventuali altri articoli non individuabili in alcuna delle suddette categorie verranno di volta in volta presi in considerazione dalla DA ed eventualmente autorizzati. Laddove sul badge non esista la voce CAT. (categoria numerica), all’intestatario dello stesso NON è consentito introdurre alcun articolo proibito sul sedime aeroportuale. Per gli addetti ai controlli dei servizi di sicurezza la tessera aeroportuale deve essere sempre accompagnata dal tesserino che riporta le mansioni ed il tipo di apparecchiature cui sono stati abilitati, così come indicato nel certificato di addetto alla sicurezza – giusto punto 9 della circolare – serie Security - SEC-03 del 07/10/2004. Il personale autorizzato ad accedere anche nella zona Trattamento Bagagli per svolgervi attività lavorativa abituale (smistamento bagagli, controlli, manutenzione, ecc) sarà riconoscibile dalla sigla “TB” riportata sul tesserino aeroportuale di riconoscimento in luogo della voce “CAT”. In violazione di quanto sopra, al personale non autorizzato ad accedere in tale zona, secondo quanto disposto al punto 8 dell’articolo 42 della presente Ordinanza, sarà comminata la sanzione prevista all’articolo 43 della medesima Ordinanza. Il personale dell’Agenzia Delle Dogane che svolge con continuità un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sarà riconoscibile dalla sigla “ADD” riportata sul tesserino aeroportuale di riconoscimento in luogo della voce “CAT”. 32.2 Il Permesso provvisorio in situazione urgente è costituito da tesserino plastificato numerico con la dicitura “Visitatore”; ha una durata massima di 1 giorno e deve essere accompagnato da documento di identità o copia dello stesso firmata e datata da Soc. Aeroporto S. Anna SpA. Art. 33 ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO L 'accesso alle aree di movimento è consentito, altresì, ai possessori di licenza di pilotaggio di qualsiasi tipo e grado in corso di validità per le operazioni connesse con l'attività Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 16 di volo degli stessi, nonché agli equipaggi muniti di tessera rilasciata dal Vettore di appartenenza. I membri di equipaggio, diversi da quelli in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto valido, vengono scortati ogni volta si trovino in aree sterili diverse da: aree dove possono sostare i passeggeri, aree nelle immediate vicinanze dell’aeromobile con il quale sono arrivati o partiranno, aree destinate agli equipaggi L'accesso al piazzale sosta aeromobili è ancora consentito ai possessori di biglietto aereo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco o sbarco ed ai passeggeri dei voli dell’aviazione generale se accompagnati dal pilota o dal personale dell’ufficio operativo. Possono, altresì, accedere al piazzale sosta aeromobili, alle aree di movimento ed ad altri spazi doganali o zone sterili dell' aeroporto: · I Funzionari del Corpo Diplomatico - Consolare del Ministero degli Affari Esteri, muniti di passaporto diplomatico e di tessera personale di riconoscimento rilasciata dal predetto Ministero · Il personale appartenente alle missioni diplomatiche, alle Organizzazioni Internazionali ed alle Missioni Speciali in Italia, munito di passaporto diplomatico in corso di validità o di carta d'identità diplomatica-consolare, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri; · Le Autorità Civili e Militari in adempimento di funzioni inerenti alla loro carica; · I giornalisti, i fotoreporters, i tele/cine operatori in possesso del lasciapassare della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di tessera rilasciata dal Gabinetto del Ministero dei Trasporti o dalla Direzione Generale dell' ENAC , muniti, comunque, di tesserino plastificato numerico con la dicitura “Visitatore”, di cui all’articolo 32 e secondo i percorsi che verranno stabiliti di volta in volta di concerto con la Polizia di Frontiera; · I dipendenti dell'ENAC muniti di tessera rilasciata dall'Ente; · Il personale ENAV e delle imprese di manutenzione ad essa collegate tesserato sull’aeroporto di Lamezia Terme, purché munito di tesserino abilitato alle aree di interesse; per detto personale dovrà essere prodotto alla DA, alla Polizia di Stato ed alla Società di gestione l’elenco nominativo e la fotocopia a colori del tesserino rilasciato sullo scalo di Lamezia Terme. Possono infine accedere in area air-side i soggetti di cui all’Ordinanza 4/2008 “Disciplina Accesso In Area Air-Side Autovetture di Servizio delle Forze Di Polizia”, secondo le modalità in essa riportate Art. 34 MODALITA’ DI RICHIESTA 34.1 La tessera aeroportuale di riconoscimento Per richiedere il rilascio, rinnovo o sostituzione del tesserino aeroportuale: Gli Enti di Stato e assimilati, per l’accesso di proprio personale, hanno l’obbligo di presentare istanza - contenente in calce alla stessa lo spazio relativo all’espressione del parere di competenza della DA e della Polizia di Stato-Frontiera Aerea e della Dogana - direttamente alla DA con allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali - di cui all’allegato SUB C/1 dell’articolo 44 della presente Ordinanza –, una fotografia in formato digitale (jpg) e l’eventuale elenco degli articoli proibiti indicati nell’appendice 4-C del Reg. (UE) n. 185/2010 per ciascun nominativo in elenco; nonché, per il personale che presterà servizio in air side, la dichiarazione ovvero copia fotostatica dell’attestazione di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza aeroportuale (articolo 1 dell’Ordinanza n. 5/2006 LMT). Per i soggetti privati, di cui si ha interesse ad ottenere il rilascio, rinnovo o sostituzione del tesserino aeroportuale, vige l’obbligo di presentare specifica istanza a Soc. Aeroporto S. Anna SpA (All. A per Operatori Aeroportuali Privati; All. B per Imprese Terze che operano per conto di un operatore aeroportuale – pubblico o privato -, da presentarsi a cura di quest’ultimo, come da modulistica elencata all’articolo 44 della presente sezione). I soggetti dovranno dimostrare di possedere i prescritti requisiti Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 17 attraverso la presentazione di documenti e/o autodichiarazioni di cui all’articolo 35, punto 35.1, comma 2 della presente Ordinanza. 34.2 Il Permesso provvisorio in situazione urgente Per richiedere il rilascio del Permesso provvisorio in situazione urgente nell’istanza l’Operatore Aeroportuale deve citare il nominativo del proprio personale munito di tesserino aeroportuale di riconoscimento ai fini dell’accompagnamento. Gli Enti di Stato e assimilati, per l’accesso di proprio personale, hanno l’obbligo di presentare istanza motivandone l’urgenza - contenente in calce alla stessa lo spazio relativo all’espressione del parere di competenza della DA, della Polizia di StatoFrontiera Aerea e della Dogana - direttamente alla DA, con allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali - di cui all’allegato SUB C/1 dell’articolo 44 della presente Ordinanza - e l’eventuale elenco degli articoli proibiti indicati nell’appendice 4-C del Reg. (UE) n. 185/2010 per ciascun nominativo presente. Le Imprese Terze che operano per conto di Enti di Stato e assimilati, per l’accesso di proprio personale, presentano tramite l’Ente richiedente a Soc. Aeroporto S. Anna SpA specifica istanza (All. H1), di cui alla modulistica elencata all’articolo 44 della presente sezione, allegando la documentazione come indicato nell’articolo 35, al punto 35.2 della presente Ordinanza. Gli altri soggetti privati, per l’accesso di personale proprio o di quello appartenente a Imprese Terze di cui si avvale, presentano a Soc. Aeroporto S. Anna SpA specifica istanza (All. H2), di cui alla modulistica elencata all’articolo 44 della presente sezione, allegando la stessa documentazione prevista al comma precedente per le Imprese Terze accreditate da Enti di Stato ed assimilati. Art. 35 DOCUMENTAZIONE 35.1 Tessera aeroportuale di riconoscimento Per i dipendenti degli Enti di Stato o assimilati è sufficiente presentare l’istanza di rilascio della Tessera Aeroportuale per come indicato all’articolo 34, punto 34.1, comma 1 della presente Ordinanza. Per i dipendenti di soggetti privati è necessario fornire a Soc. Aeroporto S. Anna SpA la sotto elencata documentazione: · Istanza di rilascio di tesserino per l’accesso di personale dipendente di Operatore Aeroportuali Privato (Allegato A) e/o · Istanza di rilascio di tesserino per l’accesso di personale dipendente di Imprese Terze (Allegato B); · Allegato sub C/1 - Autorizzazione da parte del dipendente al trattamento dei dati personali – Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03; · Allegato sub C/2 - Dichiarazione sostitutiva antimafia e carichi pendenti; · Allegato Sub C/3 – Dichiarazione sostitutiva per carichi pendenti di reati finanziari; · Allegato sub C/4 – Dichiarazione Precedenti personali · Dichiarazione sostitutiva per l’Impresa (Allegato D) · Dichiarazione sostitutiva per la Safety e per la Security (Allegato E) · Originale o copia conforme, non in bollo, del Certificato C.C.I.A.A. con dicitura antimafia datato entro sei mesi dalla data di presentazione; · Dichiarazione sostitutiva RCT ed incendio (Allegato F) · Attestazione sostitutiva RCO (Allegato G) · Ove necessita, fotocopia dell’attestato del corso Security con durata minima di quattro ore; · Attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto; · Foto in formato digitale (Jpg). Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 18 35.2 Permesso provvisorio in situazione urgente Per gli Enti di Stato o assimilati è sufficiente presentare l’istanza di rilascio del Permesso provvisorio per come indicato all’articolo 34, punto 34.2, comma 2 della presente Ordinanza. I Soggetti Privati che devono accedere immediatamente in air-side presso l’aeroporto di Crotone, devono fornire a Soc. Aeroporto S. Anna SpA, direttamente o, se trattasi di impresa terza, tramite l’Operatore Aeroportuale richiedente l’intervento, la sotto elencata documentazione: · Istanza di rilascio permesso in situazione urgente – Imprese Terze di Enti di Stato e assimilati (Allegato H1); ovvero · Istanza di rilascio permesso in situazione urgente - altri Soggetti Privati (All. H2); · Allegato sub C/1 – Autorizzazione da parte del dipendente al trattamento dei dati personali – Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03; · Allegato sub C/2 – Dichiarazione sostitutiva antimafia e carichi pendenti; · Allegato sub C/3 – Dichiarazione sostitutiva per carichi pendenti di reati finanziari; · Attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto, ovvero i dati dell’impresa a cui intestare la fattura. Art. 36 MODALITA’ DI EMISSIONE 36.1 Tessera aeroportuale di riconoscimento Per gli Enti di Stato e assimilati, esaminata l’istanza presentata nei modi indicati all’articolo 34, punto 34.1, comma 1 della presente Ordinanza, la DA richiede il parere di competenza della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della Dogana. Acquisiti tali pareri, la DA, salvo parere contrario, autorizzerà il gestore aeroportuale all’emissione della Tessera Aeroportuale. Riguardo i Soggetti privati, ove la documentazione di cui all’articolo 35, punto 35.1, comma 2 della presente Ordinanza sia completa, Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvede alla compilazione di un proprio modello ad uso interno (mod. A) - riportato nella modulistica relativa alla procedura operativa SIC-PR-001_Rev.1 - che trasmette in primis alla DA, con allegata la fotocopia dell’Attestazione corso Security della durata minima di quattro ore per coloro che devono accedere in air side; poi alla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e alla Dogana per il parere di competenza. La Polizia di Stato – Frontiera Aerea e la Dogana, svolti i previsti accertamenti di competenza, esprimono il proprio parere sullo stesso modello e lo inoltreranno alla DA. Quest’ultima, esaminata l’istanza con il parere favorevole della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della Dogana, salvo parere contrario, autorizzerà Soc. Aeroporto S. Anna SpA all’emissione della Tessera Aeroportuale. Nel caso in cui Soc. Aeroporto S. Anna SpA ritenga incompleta la documentazione, provvede a richiedere le integrazioni ritenute necessarie che andranno presentate entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data della sua notifica; per la mancata o parziale integrazione della stessa, Soc. Aeroporto S. Anna SpA comunicherà alla DA il parere negativo motivato relativo al mancato rilascio del tesserino. Nell’emettere un tesserino aeroportuale di appropriata colorazione in relazione alle aree presso cui accedere sul sedime aeroportuale - in applicazione di quanto disposto all’articolo 32, punto 32.1 della presente Ordinanza - Soc. Aeroporto S. Anna SpA attribuirà allo stesso un numero progressivo identificativo e registrerà i relativi dati nell’archivio informatico; stamperà e consegnerà la stesso al richiedente direttamente presso i propri Uffici. Infine darà immediata comunicazione alla DA dell’emissione del tesserino tramite la compilazione di un proprio modello ad uso interno ( mod. B) – riportato nella modulistica relativa alla procedura operativa SIC-PR-001_Rev.1. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 19 36.2 Permesso provvisorio in situazione urgente Premesso che in ogni caso, il personale autorizzato ad accedere in situazione urgente deve essere sempre accompagnato da personale dell’Operatore Aeroportuale richiedente, munito di tesserino aeroportuale di riconoscimento il cui nominativo è da citare nella medesima istanza. Per gli Enti di Stato e assimilati, esaminata l’istanza presentata nei modi indicati all’articolo 34, punto 34.2, comma 2 della presente Ordinanza, e accertata l’urgenza, la DA appone sulla stessa la dicitura “Situazione Urgente” e richiede immediatamente il parere di competenza della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della Dogana. Acquisiti tali pareri, la DA, salvo parere contrario, autorizzerà il gestore aeroportuale a fare accedere l’interessato. Per i soggetti privati, ove la documentazione di cui all’articolo 35, punto 35.2 della presente Ordinanza sia completa, Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvede alla compilazione di un proprio modello ad uso interno (mod. D) - riportato nella modulistica relativa alla procedura operativa SIC-PR-001_Rev.1 - che trasmette alla DA, alla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e alla Dogana per il parere di competenza. La Polizia di Stato – Frontiera Aerea e la Dogana, svolti i previsti accertamenti di competenza, esprimeranno il proprio parere sullo stesso modello e lo inoltreranno alla DA. Quest’ultima, esaminata l’istanza con il parere favorevole della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della Dogana, salvo parere contrario, autorizzerà Soc. Aeroporto S. Anna SpA. a fare accedere l’interessato. In entrambi i casi, ottenute le autorizzazioni di rito, Aeroporto S. Anna consegnerà al soggetto da fare accedere un tesserino numerico con la dicitura “Visitatore”, di cui all’articolo 32, punto 32.2, accompagnato da documento di identità o copia dello stesso firmata e datata da Soc. Aeroporto S. Anna SpA., previa acquisizione dell’originale, che verrà restituito nel momento della riconsegna del tesserino “Visitatore”. Se l’urgenza persiste, l’autorizzazione all’accesso è prorogabile direttamente dal soggetto a cui l’interessato ha presentato la prima istanza, di giorno in giorno fino ad un massimo di 7 (sette), senza necessità di dover richiedere un ulteriore espressione di pareri di rito degli enti preposti, ma con l’obbligo di comunicare tempestivamente la proroga ai citati enti. In caso di richieste in giorni prefestivi e festivi, in assenza di personale dell’Ufficio Sicurezza Aeroportuale di Soc. Aeroporto S. Anna S.p.A (SIC) e di personale Enac, sarà il responsabile in turno di Soc. Aeroporto S. Anna SpA ad acquisire la documentazione necessaria e ad inoltrare richiesta di autorizzazione direttamente al personale di Polizia in servizio presso la struttura aeroportuale (se presente). Dopo avere acquisito la citata autorizzazione farà accedere il mezzo scortato in air-side. Nel primo giorno lavorativo utile, detto responsabile dovrà trasmettere alla DA e al citato Ufficio SIC il rilascio di eventuali autorizzazioni di questo tipo. Art. 37 DECADENZA E RITIRI Qualora decadano , per qualsiasi motivo, i requisiti che hanno originato il rilascio del tesserino aeroportuale e comunque alla naturale scadenza, il titolare è tenuto a restituirlo a Soc. Aeroporto S. Anna SpA per il tramite dell’Ente di Stato o assimilato o soggetto privato di appartenenza. Soc. Aeroporto S. Anna SpA ne darà immediata comunicazione alla DA ed alla Polizia di Frontiera; successivamente procederà alla sua distruzione redigendone apposito verbale. In merito alla restituzione delle tessere aeroportuali da parte dei lavoratori stagionali per scadenza del contratto di lavoro, è data facoltà a Soc. Aeroporto S. Anna SpA, dopo il loro ritiro, di custodirle anziché distruggerle per un loro eventuale riutilizzo a seguito di previsione di rinnovo contratto. In tal caso Soc. Aeroporto S. Anna SpA dovrà comunicare alla DA il luogo ed il responsabile della custodia dei medesimi. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 20 La DA potrà ritirare, per comprovati motivi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso i tesserini aeroportuali di cui al precedente art. 32.1 della presente Ordinanza. Di tale provvedimento la DA darà comunicazione alle Autorità competenti ed ai soggetti coinvolti. In caso di gravi violazioni, analoga potestà è conferita alle Forze di Polizia in servizio aeroportuale, le quali dovranno comunque comunicare alla DA in modo tempestivo il motivo del ritiro. Art. 38 FURTO, SMARRIMENTO E DANNEGGIAMENTO DEL TESSERINO AEROPORTUALE In conseguenza di furto, smarrimento del tesserino aeroportuale il soggetto detentore è tenuto a produrre denuncia alle Autorità competenti, presentando copia della stessa alla DA per il tramite di Soc. Aeroporto S. Anna SpA e alla impresa da cui il soggetto dipende. Quest’ultima produrrà motivata richiesta per l’emissione di altra tessera che riporterà un nuovo numero progressivo e sarà dotata, ove previsto, di nuovo codice per l’accesso in area sterile. Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvederà alla stampa di altro tesserino, alla consegna dello stesso e all’aggiornamento dell’archivio informatico con le modalità previste all’art. 36. Il vecchio numero relativo alla tesserino smarrito sarà oggetto di annullamento e non potrà essere riutilizzato. Un elenco aggiornato dei tesserini smarriti o non restituiti dovrà essere presente presso i varchi di accesso, come da procedura SIC-PR-004. Per il danneggiamento del tesserino aeroportuale l’impresa produrrà motivata richiesta per l’emissione di duplicato, previa riconsegna del tesserino danneggiato. Al fine del rilascio del nuovo tesserino, Soc. Aeroporto S. Anna SpA applica il corrispettivo come previsto all’articolo 39. Art. 39 COSTI Soc. Aeroporto S. Anna SpA, a fronte dei costi che sosterrà per l’espletamento delle modalità di rilascio del tesserino aeroportuale di riconoscimento di cui alla presente sezione, determina i corrispettivi, a puro titolo di rimborso spese, a carico del soggetto privato richiedente - come previsto nella procedura operativa SIC-PR-001_Rev.1 - comunicandogli le relative modalità di pagamento. Gli Enti di Stato ed assimilati sono esentati da detti oneri, salvo il caso in cui il servizio di emissione (materiale) delle tessere venga appaltato dal Gestore Aeroportuale a terzi. Art. 40 LIMITAZIONI E’ vietato accedere e sostare sulle aree di movimento aeroportuali al personale non adibito in quel momento in attività lavorative, anche se munito di tesserino aeroportuale di riconoscimento. E' altresì vietato, ultimata qualsiasi attività lavorativa, abbandonare sulle aree aeroportuali anche temporaneamente, attrezzi di lavoro o materiale di qualsiasi altra natura. E’ vietato effettuare riprese cinematografiche o fotografiche sull’area air-side senza l'espressa autorizzazione concessa dalla DA per il tramite di Soc. Aeroporto S. Anna SpA. E’ assolutamente vietato fumare in air-side ed in aerostazione. E' obbligatorio per tutto il personale in possesso di tesserino aeroportuale di riconoscimento esporlo in modo ben visibile e permanente sui propri abiti da lavoro, anche se costituiti da un’uniforme. In caso di sua mancata esposizione, il contravventore dovrà esibirlo su richiesta dei funzionari delegati ai controlli ispettivi della DA e del personale appartenente alle Forze di Polizia in servizio aeroportuale. Art. 41 SPECIFICAZIONI · · La DA, tramite Soc. Aeroporto S. Anna SpA, può richiedere eventuale documentazione integrativa ovvero esplicativa. Gli Enti di Stato e assimilati o i soggetti privati richiedenti hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente alla DA ed a Soc. Aeroporto S. Anna SpA ogni variazione inerente gli incarichi, le mansioni o le attività lavorative da svolgere da parte del personale dipendente attivando la procedura di cui all’art. 36 della presente Ordinanza. Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 21 · · · · I termini di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del tesserino aeroportuale decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla presentazione dell’istanza corredata di tutta la documentazione prevista. La durata del tesserino aeroportuale di riconoscimento non può essere superiore ai cinque anni. Soc. Aeroporto S. Anna SpA s’impegna al trattamento dei dati personali come previsto dalla normativa in vigore ed in particolare dal D. lgs 196/2003. La gestione della documentazione relativa al tesseramento di cui alla presente sezione è ad esclusivo carico e responsabilità di Soc. Aeroporto S. Anna SpA. Sia la D.A. che la Polizia di Stato possono accedervi in qualunque momento per eventuali controlli. Art. 42 OBBLIGHI E DIVIETI Gli obblighi ed i divieti connessi alla circolazione ed alla sicurezza nelle aree air side dell’aeroporto di Crotone sono riconducibili a tre tipologie. Ciascuna di queste è contraddistinta da un codice numerico che rileva la gravità dell’infrazione correlata alla violazione del singolo obbligo o divieto. Nello specifico, la suddetta classificazione tipologica distingue con: codice 1: tipi di obblighi e divieti la cui violazione determina una infrazione lieve; codice 2: quelli la cui violazione determina una infrazione media; codice 3: quelli la cui violazione determina una infrazione grave. Nr. 1 2 3 4 5 DESCRIZIONE E’ FATTO OBBLIGO DI ESPORRE IN MANIERA BEN VISIBILE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO PERSONALE RILASCIATA DALLA DIREZIONE DI AEROPORTO E’ VIETATO FUMARE IN AREA AIRSIDE ANCHE ALL’INTERNO DEI VEICOLI E DEI MANUFATTI PRESENTI IN AEROPORTO E’ OBBLIGATORIO NELL’AREA DI MOVIMENTO INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OVE E QUANDO RICHIESTO E’ OBBLIGATORIO NELL’AREA DI MOVIMENTO INDOSSARE L’APPOSITO CORPETTO O GIUBBINO AD ALTA VISIBILITA’ MUNITO DI BANDE CATARIFRANGENTI E’ VIETATO NELL’AREA DI MOVIMENTO CIRCOLARE A PIEDI, FATTA ECCEZIONE DELLA ZONA DOVE SI DEVE OPERARE. I PASSEGGERI CHE DAL TERMINAL SARANNO FATTI IMBARCARE A PIEDI, DOVRANNO ESSERE CONTENUTI IN UN PERCORSO CHE FORMA UNA RETTA ORTOGONALE DAL MARCIAPIEDE ALL’AEROMOBILE SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITA’ DEGLI ADDETTI DI SCALO INCARICATI ALLE OPERAZIONI D’IMBARCO Codice 3 3 2 1 1 E’ VIETATO SPORCARE LE AREE OPERATIVE E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IMMEDIATAMENTE AI PUNTI DI SMISTAMENTO DEL GESTORE QUALSIASI SACCO POSTALE, PACCHETTO, BAGAGLIO O ALTRO MATERIALE RINVENUTO SUL PIAZZALE O SULLA VIABILITA’ AIR SIDE 2 8 E’ VIETATO ACCEDERE IN ZONA TRATTAMENTO BAGAGLI AL PERSONALE NON AUTORIZZATO 3 9 È FATTO OBBLIGO AL POSSESSORE DELLA TESSERA AEROPORTUALE IN CASO DI SMARRIMENTO DELLA STESSA, IN SOLIDO CON IL RESPONSABILE DELL’ENTE DI APPARTENENZA, DI SPORGERE IMMEDIATA DENUNCIA PRESSO GLI ORGANI DI POLIZIA E DI INVIARE COPIA DELLA STESSA ALLA DA PER IL TRAMITE DI AEROPORTO S. ANNA 6 7 Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 1 3 22 10 È FATTO OBBLIGO AL RESPONSABILE DELL’ENTE PRESSO CUI IL DIPENDENTE PRESTA SERVIZIO IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO IN AMBITO AEROPORTUALE DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA DA ED ALLA POLIZIA DI STATO PER IL TRAMITE DI AEROPORTO S. ANNA, PROVVEDENDO NEL CONTEMPO ALLA RICONSEGNA DELLA TESSERA ALLA DA SEMPRE PER IL TRAMITE DI AEROPORTO S. ANNA 3 L’elenco soprarichiamato può essere oggetto di integrazione, aggiornamento e modificazioni in relazione a sopravvenute esigenze connesse con la sicurezza del traffico aereo. La gravità dell’infrazione è determinata, oltre che dalla violazione del singolo obbligo o divieto, come sopra esposto, anche dall’eventuale recidiva secondo i criteri di seguito specificati: · Ogniqualvolta nell’arco di un periodo di 12 mesi sia notificata la terza infrazione di categoria 1 riguardante la medesima persona/Società, si procederà all’attivazione di quanto previsto per un’infrazione di categoria 2. · Ogniqualvolta nell’arco di un periodo di 12 mesi sia notificata la terza infrazione di categoria 2 riguardante la medesima persona/Società, si procederà all’attivazione di quanto previsto per un’infrazione di categoria 3. Art. 43 SANZIONI Le infrazioni eventualmente commesse, valutate secondo lo schema ed i criteri indicati nell’articolo precedente, sono sanzionate nel seguente modo: Infrazione lieve - codice 1: DIFFIDA Infrazione media - codice 2: SANZIONE PECUNIARIA di Euro 51,00 (Cinquantuno) (pari all’importo minimo edittale previsto al 2° comma dell’art. 1174 C. N.); Infrazione grave - codice 3: SANZIONE PECUNIARIA di Euro 102,00 (Centodue) (pari al doppio del minimo edittale previsto al 2° comma dell’art. 1174 C. N.) Art. 44 MODULISTICA E DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI · · · · · · · · · · All. A All. B All. SUB C/1 All. SUB C/2 All. SUB C/3 All. SUB C/4 All. D All. E All. F All. G All. H1 · All. H2 · Istanza rilascio tessera/permesso Operatori aeroportuali Istanza rilascio tessera/permesso Impresa Terza Autorizzazione trattamento dati personali Dichiarazione sostitutiva carichi pendenti Dichiarazione sostitutiva reati finanziari Dichiarazione Precedenti personali Dichiarazione sostitutiva impresa Dichiarazione sostitutiva Safety e Security Dichiarazione sostitutiva RCT ed incendio Dichiarazione sostitutiva RCO Richiesta di rilascio permesso provvisorio situazione urgente – Imprese Terze di Enti di Stato e assimilati; Richiesta di rilascio permesso provvisorio situazione urgente – Altri Soggetti Privati. I documenti per l’accesso all’air-side vengono conservati presso l’ufficio SIC di Soc. Aeroporto S. Anna SpA per almeno: · · 5 anni in caso di tessera aeroportuale di riconoscimento 1 anno in caso di permesso provvisorio in situazione urgente Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 23 Art. 45 DISPOSIZIONI PRECEDENTI Ogni disposizione emanata in contrasto con la presente Ordinanza è abrogata. E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare le prescrizioni della presente Ordinanza. Art. 46 DECORRENZA La presente Ordinanza N. 4/2010 del 25.10.2010 entra in vigore alle ore 00,01 del 01/01/2011 Entro la suddetta data, tutti gli Enti di Stato e assimilati o soggetti privati hanno l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni contenute nella stessa (assicurazioni, dotazioni, corsi, ecc.) Crotone, 25 ottobre 2010 Il Direttore Sigismondo Fimiani Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010 24