AEROPORTO “ S. Anna ” Isola Capo Rizzuto

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AEROPORTO “ S. Anna ” Isola Capo Rizzuto
Direzione Aeroportuale
Lamezia - Reggio Calabria
AEROPORTO “ S. Anna ”
Isola Capo Rizzuto - CROTONE
DISCIPLINA ACCESSO, CIRCOLAZIONE, SOSTA DI VEICOLI E PERSONE
SUL SEDIME AEROPORTUALE
Il Direttore della Direzione Aeroportuale di Lamezia Terme e Reggio Calabria:
VISTO:
la sotto elencata normativa di riferimento:
Ø Regolamento (UE) n. 185/2010;
Ø Decisione (CE) n. 4333/2008 (classificata riservata);
Ø Codice della Navigazione;
Ø Nuovo Codice della Strada;
Ø Regolamento (CE) 300/2008;
Ø Programma Nazionale di Sicurezza - Scheda 5 e Scheda 9;
Ø Circolare ENAC APT – 20;
Ø Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC;
Ø ICAO Annex 14 e 17;
VISTO:
le precedenti Ordinanze in materia;
CONSIDERATO: la necessità di disciplinare l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e
persone nell'ambito delle aree di presso definite nell’Ordinanza, allo scopo di
garantire la sicurezza del trasporto aereo nella sua accezione più ampia;
CONSIDERATO: la necessità di procedere ad un aggiornamento delle sopramenzionate
ordinanze in relazione al nuovo contesto aeroportuale sia in termini di
infrastrutture che di normativa vigente;
ORDINA
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
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SEZIONE 1
ACCESSO – CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI IN AREA AIRSIDE
Art. 1 DESCRIZIONE
Le disposizioni della presente Sezione disciplinano l’accesso, la circolazione e la sosta di
veicoli nell’ambito dell’air-side allo scopo di garantire la sicurezza del trasporto aereo nella sua
accezione più ampia.
Art. 2 DEFINIZIONI ED ABBREVAZIONI
DA:
Direzione Aeroportuale, organo periferico dell’ENAC;
Soc. Aeroporto S. Anna :
Società di Gestione dell’Aeroporto di Crotone;
Enti assimilati a Enti Stato: Enti Locali e società a intero capitale pubblico (gruppo ENAV);
Imprese Terze:
Imprese appaltatrici di lavoro e sevizi per conto di operatori
aeroportuali pubblici e privati;
Area air side:
settore dell’aeroporto (area lato volo) destinato in maniera precipua
ad operazioni strettamente connesse all’attività aerea. In particolare
sull’aeroporto di Crotone l’area air-side, delimitata dalla recinzione
doganale, coincide con l’area sterile ed è dotata di accessi
controllati per veicoli e persone;
Area di movimento:
la parte di aeroporto destinata al decollo, all'atterraggio, alla sosta
ed al movimento al suolo degli aeromobili;
Area di manovra:
la parte di aeroporto destinata al decollo, all’atterraggio ed alla
movimentazione al suolo degli aeromobili, con esclusione dei
piazzali sosta aeromobili;
Piazzale sosta aeromobili: l'area delimitata dell'aeroporto destinata alla sosta per l'imbarco e lo
sbarco dei passeggeri, delle merci e della posta, nonché per il
rifornimento, la sosta e la manutenzione, escluse le altre zone
dell'area di movimento;
Veicoli/mezzi:
autovetture, mezzi speciali e complessi, attrezzature semoventi ed a
rimorchio su ruote.
Zone sterili:
aree aeroportuali soggette a particolari restrizioni in termini di
accesso per le persone, le merci ed i veicoli;
Vie di scorrimento:
la strada perimetrale dell'aeroporto e le aree delimitate del piazzale
destinate al movimento dei veicoli;
Area land side :
Veicoli di servizio:
settore dell’aeroporto destinato ad operazioni
direttamente connesse all’attività aerea;
collaterali non
i veicoli operativi, ivi compresi i mezzi di rampa, appartenenti ad Enti
pubblici e privati che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto, attività
connesse
con
l'esercizio
del
trasporto
aereo.
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Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO IN AREA AIR-SIDE
Nessun mezzo o veicolo può accedere, circolare o sostare nell'area air-side dell’aeroporto di
Crotone senza il possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalla DA.
L’autorizzazione è un Permesso Accesso Mezzi (PAM) rilasciato da Soc. Aeroporto S. Anna
SpA al soggetto richiedente su specifica autorizzazione della DA.
Soc. Aeroporto S. Anna SpA, giusto disposto del Cap. 10.2.8 del Regolamento per la
costruzione e l’esercizio degli aeroporti, istituirà un registro dei veicoli ammessi alla
circolazione nell’area di manovra, in cui registrare ogni veicolo con una propria sigla
alfanumerica di identificazione; tale sigla viene riportata su di un contrassegno di apposita
colorazione, validato dalla DA e applicato in modo ben visibile sul parabrezza del relativo
veicolo.
3.1
Dotazioni dei veicoli con accesso all’area di movimento
I veicoli dovranno essere dotati di:
a.
b.
c.
d.
Ragione sociale o denominazione dell’Ente/Società/Ditta (solo per i veicoli di servizio)
Numero identificativo diverso per singolo mezzo, attrezzatura o veicolo interessato;
Scacchiera sui due lati come da normativa vigente;
Lampeggiante (per veicoli che accedono all’area di manovra) o luce rossa fissa (per
veicoli che accedono sul piazzale) e radio sulla frequenza di Torre di Controllo;
e. Tutto quanto altro eventualmente sarà previsto nella disciplina relativa all’Air-side
Driving Certificate (ADC) dal momento in cui entrerà in vigore ed a cui si rimanderà
integralmente.
3.2
Assicurazione
Tutti i mezzi circolanti all’interno dell’area air-side devono essere coperti da assicurazione
RCA. I mezzi per i quali si richiede il rilascio di autorizzazione permanente devono inoltre
essere coperti con estensione assicurativa dei massimali per sinistro, per automezzo.
E’ onere del gestore aeroportuale stabilire la congruità dell’importo dei suddetti massimali
assicurativi per ciascuna area dell’air-side e per le singole attività lavorative da svolgere
in essa, in armonia con le normative assicurative in vigore ed in analogia con quanto
previsto dall’ENAC per il settore handling, richiedendo, inoltre, ove ritenuto opportuno,
l’eventuale “risk assessment “
Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione biennale in relazione alla
svalutazione monetaria calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e reso noto
dall’ISTAT, nonché in relazione alla variazione del “risk assessment”.
Sono esclusi dal rispetto degli importi dei massimali soprarichiamati le autovetture
appartenenti alle Forze dell’Ordine, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 2 della
presente Ordinanza.
3.3
Sigle del Permesso di Circolazione:
Il contrassegno è caratterizzato da una sigla sovra impressa come sotto dettagliato:
· CONTRASSEGNO “D”: valido per mezzi appartenenti ad operatori che esplicano
stabilmente la propria attività in ambito aeroportuale;
· CONTRASSEGNO “D-1”: valido per mezzi speciali e complessi, attrezzature
semoventi e/o rimorchio su ruote appartenenti ad operatori che esplicano stabilmente
la propria attività in ambito aeroportuale;
· CONTRASSEGNO “D-ES”: valido per mezzi appartenenti ad Enti di Stato ed
assimilati che esplicano stabilmente la propria attività in ambito aeroportuale;
· CONTRASSEGNO “D-ES1”: valido per mezzi speciali e complessi, attrezzature
semoventi e/o rimorchio su ruote appartenenti ad Enti di Stato ed assimilati che
esplicano stabilmente la propria attività in ambito aeroportuale;
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3.4
Colorazioni limitative del Permesso di Circolazione:
I contrassegni sopraindicati saranno ulteriormente caratterizzati dalle seguenti colorazioni
e limitazioni valide per tutte le tipologie riportate al punto 3.3 :
·
·
·
CONTRASSEGNO ROSSO: autorizza l’accesso a tutte le aree interne lato air-side;
CONTRASSEGNO VERDE: autorizza l’accesso alle aree interne lato air-side con
esclusione dell’area di manovra;
CONTRASSEGNO GIALLO: autorizza l’accesso alle aree interne lato air-side con
esclusione dell’area di movimento.
.
IL CONTRASSEGNO DEVE ESSERE ESPOSTO IN MANIERA BEN VISIBILE SUL MEZZO,
PENA IL RITIRO
DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ED IL DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA AIR-SIDE.
3.5
Ulteriori indicazioni del Permesso di Circolazione:
Sul contrassegno sarà, altresì, riportato:
·
·
·
·
Numero progressivo
Data di rilascio
Data di scadenza
Firma del Direttore
ed, in calce
·
·
3.6
Ragione sociale o denominazione dell’Ente/Ditta/Società ;
Numero di targa o di telaio del mezzo/attrezzatura interessato;
Validità dell’autorizzazione alla circolazione in area air-side :
La validità dei contrassegni “D”, “D-1”, “D-ES”, “D-ES1” è fissata per un periodo massimo
di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio.
La validità dell’autorizzazione per il mezzo che intende accedere in air-side è, comunque,
strettamente legata alla validità della relativa polizza assicurativa, nonché dell’estensione
dei massimali prescritti per i mezzi che vi sono obbligati, di cui al precedente punto 3.2 : il
cessare di tale validità, o anche il venire meno della citata estensione dei massimali, farà
decadere d’ufficio l’autorizzazione all’accesso. Pertanto l’interessato, alla scadenza di
detta polizza assicurativa, dovrà esibire – in fotocopia – l’avvenuto rinnovo della stessa
all’ufficio emittente il contrassegno.
Art. 4 AUTORIZZAZIONE PERMANENTE
L’autorizzazione permanente è un PAM costituito da un Contrassegno/Permesso di
Circolazione rilasciato per i mezzi appartenenti a soggetti che esplicano stabilmente la propria
attività in ambito aeroportuale.
L’istanza per il rilascio va presentata con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data
d’ingresso.
4.1
Per i veicoli di servizio appartenenti agli Enti di Stato e assimilati, la autorizzazione
permanente viene rilasciata direttamente dalla DA;
4.2
Per i veicoli di servizio appartenenti a soggetti privati, la autorizzazione permanente,
concessa dalla DA, viene rilasciata da Soc. Aeroporto S. Anna SpA.
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Le procedure per la richiesta ed il rilascio di detta autorizzazione sono disciplinate nella
Sezione 2 della presente Ordinanza “Modalità Rilascio Autorizzazione Accesso Mezzi in
Airside” a cui si rimanda.
Art. 5 AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA IN SITUAZIONE URGENTE
L’autorizzazione provvisoria in situazione urgente è un particolare PAM della durata massima
di un giorno, che consente l’accesso immediato ai mezzi ed ai veicoli impiegati in lavori di
costruzione o manutenzione, nonché per prestazioni, servizi o trasporti aventi carattere
eccezionale, urgente ed improrogabile.
L’istanza non richiede alcun preavviso.
5.1
Per i veicoli appartenenti agli Enti di Stato e assimilati, l’autorizzazione viene rilasciata
secondo le modalità previste all’articolo 23, punto 23.1 della presente Ordinanza;
5.2 Per i veicoli appartenenti a Soggetti privati, questo tipo di autorizzazione viene rilasciata
secondo le modalità previste all’articolo 23, punto 23.2 della presente Ordinanza.
Le procedure per la richiesta ed il rilascio di dette autorizzazioni sono disciplinate nella Sezione
2 della presente Ordinanza “Modalità Rilascio Autorizzazione Accesso Mezzi in Air Side” a cui
si rimanda.
Art. 6 REVOCA AUTORIZZAZIONE PERMANENTE
La DA può revocare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, per comprovati motivi, le
autorizzazioni permanenti. Di tale provvedimento darà sollecita comunicazione alle Autorità
competenti ed ai soggetti interessati.
In caso di gravi violazioni, analoga potestà hanno le Forze di Polizia preposte al controllo
dell’aeroporto, le quali dovranno comunque fornire opportuna e tempestiva informativa alla DA.
Art. 7 PERSONALE INCARICATO DELLA CONDUZIONE DI MEZZI
Il personale incaricato della conduzione del mezzo è responsabile in merito al possesso di
licenze, autorizzazioni, abilitazioni e quant’altro previsto dalle normative vigenti, in corso di
validità.
Art. 8 ADC (AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE)
Tutti i conducenti degli autoveicoli e dei mezzi speciali per poter accedere ed operare sull’area
di movimento (piazzali sosta aeromobili e area di manovra) debbono essere muniti di specifica
abilitazione alla guida ADC (AIRSIDE DRIVING CERTIFICATE)
I conducenti di mezzi appartenenti a soggetti privati, non in possesso di abilitazione ADC, che
hanno necessità di accedere sull’area di movimento, devono essere scortati da personale
dell’operatore aeroportuale richiedente, dotato di ADC.
La presente norma decorrerà con l’entrata in vigore dell’ADC, di cui si fa riserva di comunicare
la relativa data di attivazione.
In merito al rilascio dell’ADC, per i conducenti di mezzi appartenenti agli Enti di Stato e
assimilati, la richiesta va inoltrata direttamente alla DA; per i conducenti di mezzi appartenenti
a soggetti privati l’ istanza va inoltrata alla DA per il tramite di Soc. Aeroporto S. Anna SpA.
Art. 9 VARCHI DI ACCESSO
L'accesso dei veicoli autorizzati nell'area air-side è consentito solo attraverso il varco carraio,
denominato “ Varco n° 1 “, opportunamente presidiato.
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In casi eccezionali preventivamente autorizzati, l’accesso può essere consentito anche
attraverso i Varchi n° 2 e n° 3.
Il personale addetto al controllo dei varchi sottoporrà ad identificazione, tramite controllo delle
autorizzazioni, tutti i veicoli, i rispettivi conducenti e le persone a bordo sia nel momento
dell’entrata che in quello dell’ uscita.
L’attività di controllo sopra richiamata può essere effettuata discrezionalmente, su tutto il
sedime aeroportuale, sia dal personale ENAC delegato ai servizi ispettivi e di controllo, sia
dalle Forze di Polizia.
Prima dell’accesso in air-side, tutti i veicoli devono, inoltre, essere sottoposti ai controlli di
security previsti dalla normativa vigente (in particolare Reg. (CE) 240/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni).
Art. 10 CODICE DELLA STRADA
Tutti i conducenti dei veicoli comunque autorizzati ad accedere e circolare nell'ambito dell’air
side debbono attenersi, oltre che ai dettami del Codice della Navigazione e dei Regolamenti
ENAC, a tutte le norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di
esecuzione in quanto applicabile.
Art. 11 COLLEGAMENTI RADIO
Tutti i mezzi impiegati sull' area di movimento debbono essere in grado di mantenere il
collegamento radio bilaterale con gli Enti operativi aeroportuali di competenza.
Nei collegamenti radio i veicoli devono usare il nominativo radio (colorazione) assegnato dalla
DA. Ciascun Ente aeroportuale, con un proprio atto dispositivo interno, a sua volta dovrà
attribuire un numero sequenziale in aggiunta al colore assegnato.
L'accesso all'area di manovra è subordinato alla notifica obbligatoria da effettuare mediante
collegamento radio con la torre di controllo. Il collegamento radio dovrà essere mantenuto
efficiente e l’ascolto continuo fino al disimpegno dell’area di manovra allo scopo di ricevere
informazioni essenziali sull’imminenza di traffico aereo e quindi consentire l’allontanamento
tempestivo dall’area di manovra.
L'accesso alle aree operative del piazzale per la sosta degli aeromobili deve essere
comunicato via radio alla Società di Gestione sull’apposita frequenza dedicata, affinché
questa possa coordinare le attività sul menzionato piazzale.
La citata norma sui collegamenti radio rimarrà vigente sino all’entrata in vigore della disciplina
relativa all’ADC, a cui si rimanderà integralmente.
Art. 12 MODALITA’ DI ACCESSO
Come già riportato all’art. 3 della presente Ordinanza, nessun mezzo o veicolo può accedere,
circolare o sostare nell'area air-side dell’aeroporto di Crotone senza il possesso delle
prescritte autorizzazioni concesse dalla DA.
Le Forze dell’Ordine, non essendo coperte dall’estensione assicurativa dei massimali previsti
dalla normativa vigente, devono obbligatoriamente posizionarsi sulla strada perimetrale in
maniera da non intralciare il regolare flusso degli altri autoveicoli, senza mai interessare le aree
di movimento (piazzali sosta aeromobili ed area di manovra), in quanto oggetto di specifica
normativa AMS (Apron Management Service), fatte salve le situazioni di emergenza.
Art. 13 MODALITA’ ACCESSO AMBULANZE
Ogni ambulanza deve accedere ed uscire esclusivamente dal varco carraio opportunamente
presidiato. Il personale in servizio presso predetto varco, considerato il carattere umanitario e
nel contempo di urgenza del trasporto, annoterà su un registro la denominazione dell’Ente e la
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targa dell’ambulanza, identificando il conducente ed avviserà contestualmente la DA e Soc.
Aeroporto S. Anna SpA .
L’ambulanza deve posizionarsi sempre nelle aree all’uopo predisposte.
Nel caso in cui l’autoambulanza debba infine operare direttamente sotto bordo ad un
aeromobile, deve essere sempre accompagnata a cura di Soc. Aeroporto S. Anna SpA da un
mezzo aeroportuale di rampa munito di radio.
Art. 14 SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE
Per motivi di sicurezza aeroportuale od operativi, la DA può sospendere temporaneamente,
anche senza alcun preavviso, la circolazione dei mezzi su tutte ovvero su alcune zone dell' air
side, a tutte o ad alcune categorie di utenti siano essi pubblici che privati.
Art. 15 VIGILANZA E CONTROLLO
In applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza, l'espletamento dei compiti di
vigilanza e controllo, di accertamento, di contestazione e di comminazione delle relative
sanzioni è demandato al personale dell’ENAC delegato ai servizi ispettivi di controllo, nonché
a quello delle Forze dell’Ordine presenti in aeroporto.
Le Forze dell’Ordine avranno cura di trasmettere alla DA copia dei provvedimenti sanzionatori
adottati per la conseguente gestione di eventuali impugnazioni e/o ricorsi.
Soc. Aeroporto S. Anna SpA ha la potestà di accertare eventuali infrazioni, comunicandole alla
DA per l’attivazione delle prescritte azioni sanzionatorie.
Art. 16 OBBLIGHI E DIVIETI
Gli obblighi ed i divieti connessi alla circolazione ed alla sicurezza nelle aree air-side
dell’aeroporto di Crotone sono riconducibili a tre tipologie. Ciascuna di queste è contraddistinta
da un codice numerico che rileva la gravità dell’infrazione correlata alla violazione del singolo
obbligo o divieto. Nello specifico, la suddetta classificazione tipologica distingue con:
codice 1: tipi di obblighi e divieti la cui violazione determina una infrazione lieve;
codice 2: quelli la cui violazione determina una infrazione media;
codice 3: quelli la cui violazione determina una infrazione grave.
Nr.
1
DESCRIZIONE
E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI MOVIMENTO DI AUTOMEZZI,
MOTOMEZZI E MEZZI SPECIALI, PRIVI DELLE PREVISTE DOTAZIONI
Codice
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2
E’ VIETATA NELL’AREA DI MOVIMENTO LA GUIDA DI AUTOMEZZI,
MOTOMEZZI E MEZZI SPECIALI, SENZA L’APPOSITA AUTORIZZAZIONE (ADC)
2
3
E’ OBBLIGATORIA L’ESPOSIZIONE SUL PARABREZZA DEGLI AUTOMEZZI,
MOTOMEZZI E MEZZI SPECIALI O, IN SUA MANCANZA, IN POSTO
FACILMENTE VISIBILE, DELLO SPECIALE CONTRASSEGNO RILASCIATO
DALLA DIREZIONE DI AEROPORTO
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E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE DI BICICLETTE NELL’AREA DI MOVIMENTO
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E’ VIETATO OPERARE CON VEICOLI A MOTORE PRIVI DI PARAFIAMMA
NELLE AREE DI MOVIMENTO
E’ OBBLIGATORIO DARE LA PRECEDENZA AGLI AEROMOBILI, ANCHE SE
TRAINATI
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E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI MOVIMENTO E COMUNQUE
NELL’AREA AIR-SIDE DI AUTOVETTURE SOCIALI APPARTENENTI A
COMPAGNIE AEREE, ALLA SOCIETA’ DI GESTIONE E AD ALTRI OPERATORI
AEROPORTUALI PRIVE DELLA RAGIONE SOCIALE O DELL’EMBLEMA
IMPRESSO CHIARAMENTE SULLA CARROZZERIA
E’ VIETATO SUPERARE IL LIMITE DI 30 KM/H DI VELOCITA’ STABILITO PER
TUTTE LE AREE DELL’AIR SIDE. DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, I LIMITI
NELLE SINGOLE AREE DELL’AIR SIDE SARANNO REGOLATI SECONDO
PROGRAMMA ADC
E’ VIETATO LASCIARE IN SOSTA AUTOMEZZI IN SPAZI NON ALLO SCOPO
RISERVATI
E’ VIETATO UTILIZZARE LE VIE DI SCORRIMENTO PER LA SOSTA, ANCHE
TEMPORANEA, DI AUTOMEZZI O CARRELLI
E’ VIETATO INGOMBRARE LE VIE DI SCORRIMENTO CON ATTREZZATURE O
MATERIALI DI QUALSIASI GENERE
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3
1
1
1
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E’ VIETATA NELL’AREA DI MANOVRA LA CIRCOLAZIONE DI MEZZI PRIVI DI
APPARATI RADIO OPERANTI SULLA FREQUENZA TORRE DI CONTROLLO,
OVVERO NON SCORTATI DA MEZZI DOTATI DEI SUDDETTI APPARATI.
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E’ VIETATO IMMETTERSI SULL’AREA DI MANOVRA , SENZA IL PREVENTIVO
NULLA OSTA DELLA TORRE DI CONTROLLO
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E’ OBBLIGATORIO ALLA GUIDA DI UN VEICOLO NELLE AREE OPERATIVE IL
RISPETTO DELLA SEGNALETICA CHE REGOLA LA CIRCOLAZIONE
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E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I CONDUCENTI DI VERIFICARE
PREVENTIVAMENTE LA PIENA EFFICIENZA DEL MEZZO OPERATIVO O DEL
VEICOLO CHE SI APPRESTA A CONDURRE IN AIR SIDE E COMUNICARE
IMMEDIATAMENTE EVENTUALI PROBLEMI AL PROPRIO SUPERIORE,
EVITANDO L’USO DELLO STESSO FINO ALLA COMPLETA RISOLUZIONE DEL
PROBLEMA EVENTUALMENTE RISCONTRATO
E’ OBBLIGATORIO IN CASO DI EMERGENZA NELL’AREA DI MOVIMENTO
DARE PRECEDENZA AI MEZZI OPERATIVI E DI SOCCORSO (SOCCORSO
ANTINCENDIO, SANITARIO, POLIZIA E OPERATIVI)
E’ OBBLIGATORIO ACCENDERE I FARI ANABBAGLIANTI IN CASO DI
CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE E NELLE ORE NOTTURNE
E’ VIETATO CONDURRE VEICOLI SOTTO LE ALI DEGLI AEROMOBILI A MENO
CHE NON SIA NECESSARIO PER MOTIVI OPERATIVI
E’ OBBLIGATORIO POSIZIONARE SOTTO LE ALI LATO IMBARCO
PASSEGGERI, APPOSITA TRANSENNATURA (CONI O ALTRO), AL FINE
D’IMPEDIRE LORO IL PASSAGGIO SOTTO LE ALI O IN ZONE RITENUTE
PERICOLOSE
E’ VIETATO PARCHEGGIARE UN VEICOLO PRESSO UN AEROMOBILE IN
SOSTA, OSTRUENDO LA VIA D’USCITA DI ALTRI MEZZI DI ASSISTENZA GIA’
POSIZIONATI ED IN PARTICOLARE LA VIA D’USCITA DEI MEZZI DESTINATI
AL RIFORNIMENTO
E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE IMMEDIATAMENTE A SOC. AEROPORTO S.
ANNA SPA, QUALSIASI INCIDENTE CHE COINVOLGA UN AEROMOBILE, UN
VEICOLO, UNA QUALSIASI STRUTTURA O QUALUNQUE ALTRA SITUAZIONE
ANOMALA
E’ VIETATO LASCIARE INCUSTODITI VEICOLI IN FUNZIONAMENTO
E’ VIETATO PARCHEGGIARE I VEICOLI SULLE STRISCE GIALLE, SULLE
CENTER LINES, NELLE AREE TRATTEGGIATE, SOTTO LA FUSOLIERA E LE
ALI DI UN AEROMOBILE, SU UNA VEICOLARE, SUI MARCIAPIEDI
E’ OBBLIGATORIO TENERE LE RADIO COSTANTEMENTE ACCESE QUANDO
SI CIRCOLA NELL’AREA DI MANOVRA
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E’ OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE PROCEDURE VIGENTI PER
COMUNICAZIONI RADIO
E’ VIETATO EFFETTUARE SORPASSI AZZARDATI O FUORIUSCIRE DALLA
VEICOLARE DELIMITATA DALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
E’ OBBLIGATORIO PER LE IMPRESE ESTERNE ATTENERSI ALLA
NORMATIVA VIGENTE PER LA CIRCOLAZIONE SULLE AREE OPERATIVE
INTERNE AEROPORTUALI
E’ VIETATO TRAINARE AUTOVEICOLI O MEZZI NELL’AREA DI MOVIMENTO,
SENZA
DARNE
PREVENTIVA
INFORMATIVA
ALL'OPERATORE
RESPONSABILE DI SOC. AEROPORTO S. ANNA SPA. TALE MOVIMENTO E’
COMUNQUE SOGGETTO ALL’APPOSITA AUTORIZZAZIONE DELLA TORRE DI
CONTROLLO, SE EFFETTUATA SULL’AREA DI MANOVRA
E’ VIETATO TRAINARE DOLLY O CARRELLI IN NUMERO SUPERIORE A
QUATTRO
E’ VIETATO CIRCOLARE ALLE SPALLE O DAVANTI A MOTORI DI
AEROMOBILE IN MOTO
E’ VIETATO CIRCOLARE PARALLELAMENTE AD AEROMOBILI IN MOVIMENTO
E’ VIETATO EFFETTUARE RETROMARCE PRESSO UN AEROMOBILE SENZA
ASSISTENZA
E’ OBBLIGATORIO PER IL RESPONSABILE DEL RIFORNIMENTO DI
CARBURANTE AGLI AEROMOBILI, , IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO O DI
VERSAMENTO DI CARBURANTE, DISPORRE L’INTERRUZIONE DEL
RIFORNIMENTO E ALLERTARE IL SERVIZIO ANTINCENDIO
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E’ VIETATO IN CASO D’INCIDENTI RIMUOVERE I MEZZI COINVOLTI SENZA
AVER AVUTO LA PREVENTIVA AUORIZZAZIONE DELLE AUTORITA’
COMPETENTI, FATTO SALVO IL CASO IN CUI SIA NECESSARIA PER MOTIVI
DI SICUREZZA LA RIMOZIONE IMMEDIATA
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E’ VIETATO AVVICINARSI AD UN AEROMOBILE FINO A QUANDO NON E’
COMPLETAMENTE FERMO CON LUCI ANTICOLLISIONE SPENTE
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E’ VIETATO TRASPORTARE PERSONE SU MEZZI DESTINATI AL TRASPORTO
DI COSE
E’ VIETATO DURANTE LA SOSTA SOTTO BORDO LASCIARE LE AUTO E LE
ATTREZZATURE NON DIRETTAMENTE IMPEGNATE NELLE OPERAZIONI DI
ASSISTENZA CON I MOTORI ACCESI, SENZA FRENI DI STAZIONAMENTO O
GLI STABILIZZATORI INSERITI
E’ VIETATO CIRCOLARE ALLA GUIDA DI MEZZI PROVVISTI DI ELEVATORI
MECCANICI O SIMILARI CON LE PARTI MOBILI IN ELEVAZIONE (NASTRI,
FORK-LIFT, CARGO LOADERS, ECC.)
E’ VIETATO CONDURRE CONTENITORI O CARRELLI CON LE EVENTUALI
SPONDE O CHIUSURE APERTE E SBLOCCATE
E’ VIETATO SU TUTTO L’AIR SIDE LASCIARE IN SOSTA CARRELLI E/O DOLLY
NON BLOCCATI CON LE APPOSITE BARRE FRENANTI
E’ VIETATO PASSARE SOTTO MEZZI E ATTREZZATURE AVENTI CARICHI
SOSPESI, APPOGGIATI O IN MOVIMENTO
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L’elenco soprarichiamato può essere oggetto di integrazione, aggiornamento e modificazioni in
relazione a sopravvenute esigenze connesse con la sicurezza del traffico aereo.
La gravità della infrazione è determinata, oltre che dalla violazione del singolo obbligo o divieto,
come sopra esposto, anche dalla eventuale recidiva secondo i criteri di seguito specificati:
· Ogniqualvolta nell’arco di un periodo di 12 mesi sia notificata la terza infrazione di categoria
1 riguardante la medesima persona/Società, si procederà all’attivazione di quanto previsto
per un’infrazione di categoria 2.
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Ogniqualvolta nell’arco di un periodo di 12 mesi sia notificata la terza infrazione di categoria
2 riguardante la medesima persona/Società, si procederà all’attivazione di quanto previsto
per un’infrazione di categoria 3.
Art. 17 SANZIONI
Le infrazioni commesse, valutate secondo lo schema ed i criteri indicati nell’articolo
precedente, sono sanzionate nel seguente modo:
Infrazione lieve - codice 1:
DIFFIDA
Infrazione media - codice 2: SANZIONE PECUNIARIA di Euro 51,00 (Cinquantuno)
(pari all’importo minimo edittale previsto al 2° comma dell’art. 1174 C. N.);
Infrazione grave - codice 3:
SANZIONE PECUNIARIA di Euro 102,00 (Centodue)
(pari al doppio del minimo edittale previsto al 2° comma dell’art. 1174 C. N.)
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SEZIONE 2
MODALITÁ RILASCIO AUTORIZZAZIONE ACCESSO MEZZI IN AIRSIDE
Art. 18 DESCRIZIONE
Le disposizioni della presente Sezione disciplinano le modalità di richiesta e di rilascio delle
autorizzazioni prescritte per i soggetti che hanno necessità di far accedere in area air-side
dell’Aeroporto di Crotone autovetture, mezzi speciali e complessi, attrezzature semoventi, a
rimorchio su ruote e tutti i veicoli in genere.
Art. 19 MODALITÁ’ DI RICHIESTA
L’istanza per il rilascio delle autorizzazioni permanenti deve pervenire, in triplice copia, con un
anticipo rispetto alla data di accesso del mezzo, per come già indicato agli art. 4 e 5,
rispettivamente di almeno 20 giorni per le autorizzazioni permanenti e lo stesso giorno per
quelle provvisorie in situazione urgente.
19.1
Per gli Enti di Stato e assimilati, che hanno interesse ad ottenere il rilascio
dell’autorizzazione permanente per l’accesso di mezzi in air-side (PAM), vige l’obbligo
di presentare istanza alla DA - contenente gli estremi dei veicoli interessati (descrizione
e numero di targa), l’area interessata, il periodo di accesso ed in calce lo spazio relativo
all’espressione del parere di competenza della DA, della Polizia di Frontiera e della
Dogana. Inoltre, si dovrà presentare l’allegato A “Dichiarazione sostitutiva veicoli ed
estensione assicurazione” - come da modulistica elencata all’articolo 29 della presente
sezione - ad eccezione degli Enti di Stato.
Per la richiesta di autorizzazione provvisoria in situazione urgente, è necessario
specificare nella istanza, oltre le informazioni di cui al comma precedente, il motivo
dell’urgenza accludendo obbligatoriamente l’allegato F “Dichiarazione responsabilità
civile mezzi scortati” - come da modulistica elencata all’articolo 29 della presente
sezione.
19.2
Per i soggetti privati, di cui si ha interesse ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione
permanente o provvisoria in situazione urgente per l’accesso di mezzi in air-side (PAM),
vige l’obbligo di presentare specifica istanza a Soc. Aeroporto S. Anna SpA (All. D per
mezzi propri; All. E per mezzi di Imprese Terze che operano per conto di un operatore
aeroportuale – pubblico o privato -, da presentarsi a cura di quest’ultimo, come da
modulistica elencata nel successivo articolo 29). I soggetti dovranno dimostrare di
possedere i prescritti requisiti attraverso la presentazione di
documenti e/o
autodichiarazioni di cui all’articolo 20 punto 20.2 , in relazione alla tipologia di PAM da
rilasciare (permanente o provvisorio in situazione urgente).
Art. 20 DOCUMENTAZIONE
20.1
Gli Enti di stato e assimilati dovranno presentare la documentazione richiesta secondo
quanto disposto nell’articolo 19, punto 19.1
20.2
Per i soggetti privati si presenta la documentazione sotto elencata.
a) Per PAM provvisori in situazione urgente:
· Autorizzazione al trattamento dei dati personali/aziendali (Allegato C);
· Dichiarazione responsabilità civile mezzi scortati (Allegato F);
· Copia certificato assicurativo;
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
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·
Attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ovvero i dati
dell’impresa a cui intestare la fattura.
b) Per PAM permanenti:
· La documentazione prevista al punto sub a) escluso l’ allegato F;
· Dichiarazione sostitutiva macchinari ed attrezzature (Allegato B);
· Copia del libretto di immatricolazione;
· Copia certificato assicurativo del veicolo con estensione massimali, per come
richiamati all’articolo 3.2 della presente Ordinanza ovvero “Dichiarazione
sostitutiva veicoli ed estensione assicurazione” (Allegato A);
· Copia manuale uso e manutenzione o autodichiarazione di corretta funzionalità
ed avvenuta manutenzione dei mezzi, macchinari ed attrezzature;
· Programma di manutenzione periodica aggiornato;
· Scheda tipo di controllo e verifica funzionalità mezzi. In particolare, per
automezzi di rampa, quali ponti sviluppabili ad azionamento motorizzato, scale
aeree ad inclinazione variabile ed apparecchi di sollevamento (portata>200 Kg.):
Ø Denuncia di detenzione e certificato di collaudo ISPESL;
Ø Dichiarazione di conformità e marcatura CE ai sensi della “Direttiva
macchine” o documentazione equipollente;
Ø Revisione ove richiesta;
· Dichiarazione di avvenuta installazione dei dispositivi di sicurezza ove e come
previsti (parafiamma, lampeggiante, radio VHF, ecc.).
Ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni, la veridicità e validità delle licenze, delle
autodichiarazioni, del giudizio di idoneità tecnica/amministrativa e di ogni documento relativo ai
mezzi circolanti e/o operanti sull’air-side sono sotto totale ed esclusiva responsabilità del
richiedente.
Art. 21 MODALITA’ DI RILASCIO AD ENTI DI STATO E ASSIMILATI
La DA, ricevuta l’istanza dagli Enti di Stato ed assimilati nei modi e nei termini prescritti,
richiede il parere di competenza dalla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e dalla Dogana.
Acquisiti tali pareri, la DA, salvo parere contrario, autorizzerà il gestore aeroportuale
all’emissione dello specifico contrassegno - (“D-ES”, “D-ES1”) di appropriata colorazione in relazione alle aree presso cui accedere in air-side, in applicazione di quanto disposto
all’articolo 3, punti 3.3, 3.4 e 3.5 della presente Ordinanza, e lo consegnerà al richiedente.
Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvederà inoltre ad aggiornare il proprio archivio informatico e
ad inoltrare alla DA copia dell’istanza su cui sono stati espressi i pareri di rito.
Art. 22 MODALITA’ DI RILASCIO A SOGGETTI PRIVATI
Soc. Aeroporto S. Anna SpA, ricevuta l’istanza per i soggetti privati nei modi e nei termini
prescritti, al fine del rilascio delle autorizzazioni permanenti, dopo avere effettuato una prima
valutazione sull’ammissibilità tecnico-operativa della richiesta prodotta, richiede alla DA, alla
Polizia di Stato – Frontiera Aerea e alla Dogana i relativi pareri di rito mediante la compilazione
di un proprio modello ad uso interno (mod. A) – riportato nella modulistica relativa alla
procedura operativa SIC-PR-002. La DA acquisirà e verificherà il parere espresso dalla Polizia
di Stato – Frontiera Aerea e dalla Dogana; salvo parere contrario, autorizzerà Soc. Aeroporto
S. Anna SpA all’emissione dello specifico contrassegno - (“D-”, “D-1”) di appropriata
colorazione - in relazione alle aree presso cui accedere in air-side, in applicazione di quanto
disposto all’articolo 3, punti 3.3, 3.4 e 3.5 della presente Ordinanza, e lo consegnerà al
richiedente.
Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvederà inoltre ad aggiornare il proprio archivio informatico e
ad inoltrare alla DA, a cadenza bimestrale, la comunicazione di emissione contrassegno,
mediante la compilazione dell’apposito modello ad uso interno ( mod. B) – riportato nella
modulistica relativa alla procedura operativa SIC-PR-002.
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Art. 23 MODALITA’ DI RILASCIO IN SITUAZIONE URGENTE
L’autorizzazione provvisoria in situazione urgente, come richiamata al precedente articolo 5, è
un particolare PAM provvisorio - della durata massima di un giorno - che è rilasciata per
esigenze operative al fine di consentire l’accesso immediato ai mezzi e veicoli impiegati in
lavori di costruzione o manutenzione, nonché per prestazioni, servizi o trasporti aventi
carattere eccezionale, urgente ed improrogabile.
23.1
Per i veicoli appartenenti agli Enti di Stato ed assimilati, si segue la procedura ordinaria
prevista all’articolo 21 della presente Ordinanza, riferita solo all’espressione dei pareri
di rito. In particolare la DA, ricevuta l’istanza e accertata l’urgenza, appone sulla stessa
la dicitura “Situazione Urgente” e richiede immediatamente il parere di competenza
della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della Dogana. Acquisiti tali pareri, la DA salvo
parere contrario autorizzerà il gestore aeroportuale a fare accedere il mezzo scortato.
23.2
Per mezzi di soggetti privati, si segue la procedura ordinaria prevista all’articolo 22 della
presente Ordinanza, riferita solo all’espressione dei pareri di rito. In particolare Soc.
Aeroporto S. Anna SpA, ricevuta l’istanza e accertata l’urgenza, appone sul citato
modello ad uso interno (mod. A) la dicitura “Situazione Urgente”, che trasmette alla
DA, alla Polizia di Stato – Frontiera Aerea e alla Dogana per il parere di competenza.
La DA acquisirà e verificherà il parere espresso dalla Polizia di Stato – Frontiera Aerea
e dalla Dogana; salvo parere contrario, autorizzerà Soc. Aeroporto S. Anna SpA. a fare
accedere il mezzo scortato.
Se l’urgenza persiste, l’autorizzazione all’accesso è prorogabile direttamente dal
soggetto a cui l’interessato ha presentato la prima istanza, di giorno in giorno fino ad un
massimo di 7 (sette), senza necessità di dover richiedere un ulteriore espressione di
pareri di rito degli enti preposti, ma con l’obbligo di comunicare tempestivamente la
proroga ai citati enti.
In caso di richieste in giorni prefestivi e festivi, in assenza di personale dell’Ufficio Sicurezza
Aeroportuale di Soc. Aeroporto S. Anna S.p.A (SIC) e di personale Enac, sarà il responsabile
in turno di Soc. Aeroporto S. Anna SpA ad acquisire la documentazione necessaria e ad
inoltrare richiesta di autorizzazione direttamente al personale di Polizia in servizio presso la
struttura aeroportuale (se presente). Dopo avere acquisito la citata autorizzazione farà
accedere il mezzo scortato in air-side.
Nel primo giorno lavorativo utile, detto responsabile dovrà trasmettere alla DA e al citato Ufficio
SIC il rilascio di eventuali autorizzazioni di questo tipo.
Art. 24 VALIDITÁ E SCADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
La validità dell'autorizzazione è riportata al punto 3.6 della presente Ordinanza.
L’autorizzazione deve intendersi valida limitatamente alla zona in cui il richiedente deve recarsi
e per il tempo strettamente necessario alla prestazione, servizio o trasporto da svolgere.
Il contrassegno, alla scadenza del periodo di validità, deve essere restituito da parte dell’Ente
di Stato o assimilato, o del soggetto privato detentore a Soc. Aeroporto S. Anna SpA, la quale
provvede alla successiva distruzione, redigendone verbale da comunicare alla DA.
Art. 25 RINNOVI
I rinnovi delle autorizzazioni permanenti vanno presentati nei modi e termini prescritti per la
presentazione della prima istanza.
Art. 26 COSTI
Soc. Aeroporto S. Anna SpA, a fronte dei costi che sosterrà per l’espletamento delle modalità
di rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente sezione, determina i corrispettivi a puro titolo
di rimborso spese a carico del soggetto privato richiedente - come previsto nella procedura
operativa SIC-PR-002_Rev.1 - comunicando le relative modalità di pagamento.
Gli Enti di Stato e assimilati sono esentati da detti oneri, salvo il caso in cui il servizio di
emissione (materiale) dei PAM venga appaltato dal Gestore Aeroportuale a terzi.
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Art. 27 FURTO, SMARRIMENTO E DANNEGGIAMENTO CONTRASSEGNO
In conseguenza di furto, smarrimento del contrassegno il soggetto detentore è tenuto a
produrre denuncia alle Autorità competenti, presentando copia della stessa alla DA per il
tramite di Soc. Aeroporto S. Anna SpA e alla impresa da cui il soggetto dipende. Quest’ultima
produrrà motivata richiesta per l’emissione di altro contrassegno che riporterà un nuovo
numero progressivo. Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvederà alla stampa del nuovo
contrassegno, alla consegna dello stesso e all’aggiornamento dell’archivio informatico, come
previsto agli articoli 21 e 22 della presente Ordinanza. Il numero relativo al contrassegno
smarrito sarà oggetto di annullamento e non potrà essere riutilizzato. Un elenco aggiornato dei
PAM smarriti o non restituiti dovrà essere presente presso il varco carraio, come da procedura
SIC-PR-004.
Per il danneggiamento del contrassegno l’impresa produrrà motivata richiesta per l’emissione
di duplicato, previa riconsegna del PAM danneggiato.
Al fine del rilascio del nuovo contrassegno, Soc. Aeroporto S. Anna SpA applica il corrispettivo
come previsto all’articolo 26 della presente Ordinanza.
Art. 28 SPECIFICAZIONI
Ø La DA può, in casi particolari, tramite Soc. Aeroporto S. Anna SpA, richiedere ulteriore
documentazione integrativa.
Ø E’ a carico del richiedente la tempestiva comunicazione di ogni variazione intervenuta
relativamente alla richiesta presentata: l’Ente di Stato o assimilato alla DA; il soggetto
privato a Soc. Aeroporto S. Anna SpA.
Ø Soc. Aeroporto S. Anna SpA si impegna al trattamento dei dati personali/sensibili come
previsto dal D.Lgs 196/03.
Ø La gestione della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente
sezione è ad esclusivo carico e responsabilità di Soc. Aeroporto S. Anna SpA.
Art. 29 MODULISTICA E DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
·
·
All. A
All. Sub A/1
·
·
All. B
All. Sub B/1
·
·
·
All. C
All. D
All. E
·
·
All. DE/1
All. F
Dichiarazione sostitutiva veicoli ed estensioni assicurazione
Allegato alla dichiarazione sostitutiva veicoli ed estensioni
assicurazione
Dichiarazione sostitutiva macchinari ed attrezzature
Allegato alla dichiarazione sostitutiva macchinari ed
attrezzature
Autorizzazione al trattamento dei dati personali/aziendali
Richiesta rilascio di autorizzazione per propri mezzi
Richiesta rilascio di autorizzazione per mezzi di imprese
appaltatrici
Elenco mezzi, attrezzature e veicoli
Dichiarazione responsabilità civile mezzi scortati
I documenti per l’accesso all’air-side vengono conservati presso l’ufficio SIC di Soc. Aeroporto
S. Anna SpA per almeno:
·
·
5 anni in caso di autorizzazione permanente
1 anno in caso di autorizzazione provvisoria in situazione urgente
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SEZIONE 3
TESSERAMENTO PERSONE
Art. 30 SCOPO
Scopo della presente sezione è quello di regolamentare l’accesso degli operatori aeroportuali
all’interno del sedime aeroportuale e definire le azioni operative necessarie alla emissione dei
tesserini aeroportuali di riconoscimento nell’Aeroporto di Crotone.
Art. 31 CAMPO D’APPLICAZIONE
Le norme della presente sezione si applicano nei confronti di chiunque presti attività lavorativa
all’interno del sedime aeroportuale, comprese le aree sterili, dell’Aeroporto di Crotone.
Art. 32 ACCESSO DELLE PERSONE
L'accesso e la circolazione di persone all’interno delle aree aeroportuali viene disciplinato
mediante il rilascio di tessera aeroportuale di riconoscimento.
La tessera aeroportuale di riconoscimento potrà essere richiesta da parte di soggetti
abituali, intendendo per essi Operatori aeroportuali pubblici e privati, che hanno necessità di
svolgere attività lavorativa superiore a 1 (uno) giorno. La relativa istanza deve pervenire con
un anticipo rispetto alla data di inizio attività di almeno 15 giorni lavorativi. Si precisa inoltre
che, per gli operatori aeroportuali che operano all’interno dell’area air side e/o della zona
sterile, il rilascio della suddetta tessera è vincolato al possesso dell’attestato di partecipazione
al corso di sicurezza aerea da parte di ciascun loro lavoratore dipendente in servizio “abituale”.
Una particolare tipologia è quella di permesso provvisorio in situazione urgente che è
richiesto senza preavviso dagli Operatori Aeroportuali in situazioni eccezionali, urgenti, non
prevedibili né programmabili, per l’ingresso immediato in air-side.
32.1
La tessera aeroportuale di riconoscimento ha una durata massima di cinque anni
ed è costituita da un badge rigido dotato di banda magnetica, con l’indicazione sul
fronte di:
- numero progressivo;
- fotografia del titolare;
- data di emissione e di scadenza;
- firma del Direttore della DA;
- eventuale categoria numerica (CAT.) che identifica gli articoli proibiti che il titolare
è autorizzato a portare in zona sterile e non, come da tabella sotto riportata;
- eventuale sigla TB (Trattamento Bagagli);
- eventuale sigla ADD (Agenzia Delle Dogane – per suo personale che svolge attività
di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti);
- Ente di Stato o assimilato e soggetto privato di appartenenza.
Sul retro della tessera sono riportati i dati anagrafici dell’intestatario.
Si distinguono le sotto indicate tipologie di tessera aeroportuale di riconoscimento in funzione
delle aree aeroportuali presso cui il titolare è autorizzato ad accedere:
·
·
badge con sfondo bianco e banda verticale tricolore - rilasciata esclusivamente
al personale appartenente agli Enti di Stato ed autorizza ad accedere in tutte le aree
lato air-side;
badge con sfondo bianco e banda verticale rossa - autorizza il titolare ad
accedere in tutte le aree lato air-side;
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
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·
·
badge con sfondo bianco e banda verticale verde - autorizza il titolare ad
accedere nelle aree air-side fino al piazzale sosta aeromobili compreso, esclusa
l’area di manovra;
badge con sfondo bianco e banda verticale gialla - qualifica il restante personale
come operatore aeroportuale ed autorizza l’intestatario ad accedere nelle aree
aeroportuali con l’esclusione dell’area doganale.
L’accesso alle aree arrivi nazionali ed internazionali è consentito al personale autorizzato che
ha necessità di entrare in tali aree per motivi operativi. L’accesso verrà consentito previa
autorizzazione della DA, sentita la Polizia di Frontiera Aerea, e sarà operato previa abilitazione
del badge.
Su tutte le tipologie di tessera, la voce CAT. (categoria numerica) - che indica gli articoli
proibiti (elencati nell’appendice 4-C del Reg. (UE) n. 185/2010) con cui il titolare della stessa
può accedere previa presentazione da parte di quest’ultimo di un dettagliato elenco degli stessi
-, deve essere indicata solo allorquando necessita, per come riportato nel seguito:
CAT. 1
Utensili, oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata,
attrezzatura e minuteria varia (meccanica - elettrica - elettronica), sostanze
infiammabili, corrosive, radioattive, ossidanti, magnetizzanti utilizzate per
svolgere attività lavorative e di manutenzione.
CAT. 2
Pistole, armi da fuoco ed altri strumenti che sparano proiettili.
CAT. 3
Dispositivi per stordire.
CAT. 4
Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari.
Eventuali altri articoli non individuabili in alcuna delle suddette categorie verranno di volta in
volta presi in considerazione dalla DA ed eventualmente autorizzati.
Laddove sul badge non esista la voce CAT. (categoria numerica), all’intestatario dello stesso
NON è consentito introdurre alcun articolo proibito sul sedime aeroportuale.
Per gli addetti ai controlli dei servizi di sicurezza la tessera aeroportuale deve essere sempre
accompagnata dal tesserino che riporta le mansioni ed il tipo di apparecchiature cui sono stati
abilitati, così come indicato nel certificato di addetto alla sicurezza – giusto punto 9 della
circolare – serie Security - SEC-03 del 07/10/2004.
Il personale autorizzato ad accedere anche nella zona Trattamento Bagagli per svolgervi
attività lavorativa abituale (smistamento bagagli, controlli, manutenzione, ecc) sarà
riconoscibile dalla sigla “TB” riportata sul tesserino aeroportuale di riconoscimento in luogo
della voce “CAT”.
In violazione di quanto sopra, al personale non autorizzato ad accedere in tale zona, secondo
quanto disposto al punto 8 dell’articolo 42 della presente Ordinanza, sarà comminata la
sanzione prevista all’articolo 43 della medesima Ordinanza.
Il personale dell’Agenzia Delle Dogane che svolge con continuità un’attività di contrasto al
traffico di sostanze stupefacenti sarà riconoscibile dalla sigla “ADD” riportata sul tesserino
aeroportuale di riconoscimento in luogo della voce “CAT”.
32.2
Il Permesso provvisorio in situazione urgente è costituito da tesserino plastificato
numerico con la dicitura “Visitatore”; ha una durata massima di 1 giorno e deve essere
accompagnato da documento di identità o copia dello stesso firmata e datata da Soc.
Aeroporto S. Anna SpA.
Art. 33 ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO
L 'accesso alle aree di movimento è consentito, altresì, ai possessori di licenza di
pilotaggio di qualsiasi tipo e grado in corso di validità per le operazioni connesse con l'attività
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
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di volo degli stessi, nonché agli equipaggi muniti di tessera rilasciata dal Vettore di
appartenenza. I membri di equipaggio, diversi da quelli in possesso di un tesserino di ingresso
in aeroporto valido, vengono scortati ogni volta si trovino in aree sterili diverse da: aree dove
possono sostare i passeggeri, aree nelle immediate vicinanze dell’aeromobile con il quale sono
arrivati o partiranno, aree destinate agli equipaggi
L'accesso al piazzale sosta aeromobili è ancora consentito ai possessori di biglietto aereo
per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco o sbarco ed ai passeggeri dei
voli dell’aviazione generale se accompagnati dal pilota o dal personale dell’ufficio
operativo.
Possono, altresì, accedere al piazzale sosta aeromobili, alle aree di movimento ed ad altri
spazi doganali o zone sterili dell' aeroporto:
· I Funzionari del Corpo Diplomatico - Consolare del Ministero degli Affari Esteri, muniti di
passaporto diplomatico e di tessera personale di riconoscimento rilasciata dal predetto
Ministero
· Il personale appartenente alle missioni diplomatiche, alle Organizzazioni Internazionali ed
alle Missioni Speciali in Italia, munito di passaporto diplomatico in corso di validità o di carta
d'identità diplomatica-consolare, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri;
· Le Autorità Civili e Militari in adempimento di funzioni inerenti alla loro carica;
· I giornalisti, i fotoreporters, i tele/cine operatori in possesso del lasciapassare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o di tessera rilasciata dal Gabinetto del Ministero dei
Trasporti o dalla Direzione Generale dell' ENAC , muniti, comunque, di tesserino
plastificato numerico con la dicitura “Visitatore”, di cui all’articolo 32 e secondo i percorsi
che verranno stabiliti di volta in volta di concerto con la Polizia di Frontiera;
· I dipendenti dell'ENAC muniti di tessera rilasciata dall'Ente;
· Il personale ENAV e delle imprese di manutenzione ad essa collegate tesserato
sull’aeroporto di Lamezia Terme, purché munito di tesserino abilitato alle aree di interesse;
per detto personale dovrà essere prodotto alla DA, alla Polizia di Stato ed alla Società di
gestione l’elenco nominativo e la fotocopia a colori del tesserino rilasciato sullo scalo di
Lamezia Terme.
Possono infine accedere in area air-side i soggetti di cui all’Ordinanza 4/2008 “Disciplina
Accesso In Area Air-Side Autovetture di Servizio delle Forze Di Polizia”, secondo le
modalità in essa riportate
Art. 34 MODALITA’ DI RICHIESTA
34.1
La tessera aeroportuale di riconoscimento
Per richiedere il rilascio, rinnovo o sostituzione del tesserino aeroportuale:
Gli Enti di Stato e assimilati, per l’accesso di proprio personale, hanno l’obbligo di
presentare istanza - contenente in calce alla stessa lo spazio relativo all’espressione
del parere di competenza della DA e della Polizia di Stato-Frontiera Aerea e della
Dogana - direttamente alla DA con allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali - di cui all’allegato SUB C/1 dell’articolo 44 della presente Ordinanza –, una
fotografia in formato digitale (jpg) e l’eventuale elenco degli articoli proibiti indicati
nell’appendice 4-C del Reg. (UE) n. 185/2010 per ciascun nominativo in elenco;
nonché, per il personale che presterà servizio in air side, la dichiarazione ovvero copia
fotostatica dell’attestazione di partecipazione al corso di formazione sulla sicurezza
aeroportuale (articolo 1 dell’Ordinanza n. 5/2006 LMT).
Per i soggetti privati, di cui si ha interesse ad ottenere il rilascio, rinnovo o sostituzione
del tesserino aeroportuale, vige l’obbligo di presentare specifica istanza a Soc.
Aeroporto S. Anna SpA (All. A per Operatori Aeroportuali Privati; All. B per Imprese
Terze che operano per conto di un operatore aeroportuale – pubblico o privato -, da
presentarsi a cura di quest’ultimo, come da modulistica elencata all’articolo 44 della
presente sezione). I soggetti dovranno dimostrare di possedere i prescritti requisiti
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attraverso la presentazione di documenti e/o autodichiarazioni di cui all’articolo 35,
punto 35.1, comma 2 della presente Ordinanza.
34.2
Il Permesso provvisorio in situazione urgente
Per richiedere il rilascio del Permesso provvisorio in situazione urgente nell’istanza
l’Operatore Aeroportuale deve citare il nominativo del proprio personale munito di
tesserino aeroportuale di riconoscimento ai fini dell’accompagnamento.
Gli Enti di Stato e assimilati, per l’accesso di proprio personale, hanno l’obbligo di
presentare istanza motivandone l’urgenza - contenente in calce alla stessa lo spazio
relativo all’espressione del parere di competenza della DA, della Polizia di StatoFrontiera Aerea e della Dogana - direttamente alla DA, con allegata l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali - di cui all’allegato SUB C/1 dell’articolo 44 della presente
Ordinanza - e l’eventuale elenco degli articoli proibiti indicati nell’appendice 4-C del
Reg. (UE) n. 185/2010 per ciascun nominativo presente.
Le Imprese Terze che operano per conto di Enti di Stato e assimilati, per l’accesso di
proprio personale, presentano tramite l’Ente richiedente a Soc. Aeroporto S. Anna SpA
specifica istanza (All. H1), di cui alla modulistica elencata all’articolo 44 della presente
sezione, allegando la documentazione come indicato nell’articolo 35, al punto 35.2 della
presente Ordinanza.
Gli altri soggetti privati, per l’accesso di personale proprio o di quello appartenente a
Imprese Terze di cui si avvale, presentano a Soc. Aeroporto S. Anna SpA specifica
istanza (All. H2), di cui alla modulistica elencata all’articolo 44 della presente sezione,
allegando la stessa documentazione prevista al comma precedente per le Imprese
Terze accreditate da Enti di Stato ed assimilati.
Art. 35 DOCUMENTAZIONE
35.1
Tessera aeroportuale di riconoscimento
Per i dipendenti degli Enti di Stato o assimilati è sufficiente presentare l’istanza di
rilascio della Tessera Aeroportuale per come indicato all’articolo 34, punto 34.1, comma
1 della presente Ordinanza.
Per i dipendenti di soggetti privati è necessario fornire a Soc. Aeroporto S. Anna SpA la
sotto elencata documentazione:
· Istanza di rilascio di tesserino per l’accesso di personale dipendente di Operatore
Aeroportuali Privato (Allegato A) e/o
· Istanza di rilascio di tesserino per l’accesso di personale dipendente di Imprese
Terze (Allegato B);
· Allegato sub C/1 - Autorizzazione da parte del dipendente al trattamento dei dati
personali – Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03;
· Allegato sub C/2 - Dichiarazione sostitutiva antimafia e carichi pendenti;
· Allegato Sub C/3 – Dichiarazione sostitutiva per carichi pendenti di reati finanziari;
· Allegato sub C/4 – Dichiarazione Precedenti personali
· Dichiarazione sostitutiva per l’Impresa (Allegato D)
· Dichiarazione sostitutiva per la Safety e per la Security (Allegato E)
· Originale o copia conforme, non in bollo, del Certificato C.C.I.A.A. con dicitura
antimafia datato entro sei mesi dalla data di presentazione;
· Dichiarazione sostitutiva RCT ed incendio (Allegato F)
· Attestazione sostitutiva RCO (Allegato G)
· Ove necessita, fotocopia dell’attestato del corso Security con durata minima di
quattro ore;
· Attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto;
· Foto in formato digitale (Jpg).
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35.2
Permesso provvisorio in situazione urgente
Per gli Enti di Stato o assimilati è sufficiente presentare l’istanza di rilascio del
Permesso provvisorio per come indicato all’articolo 34, punto 34.2, comma 2 della
presente Ordinanza.
I Soggetti Privati che devono accedere immediatamente in air-side presso l’aeroporto di
Crotone, devono fornire a Soc. Aeroporto S. Anna SpA, direttamente o, se trattasi di
impresa terza, tramite l’Operatore Aeroportuale richiedente l’intervento, la sotto
elencata documentazione:
· Istanza di rilascio permesso in situazione urgente – Imprese Terze di Enti di Stato e
assimilati (Allegato H1); ovvero
· Istanza di rilascio permesso in situazione urgente - altri Soggetti Privati (All. H2);
· Allegato sub C/1 – Autorizzazione da parte del dipendente al trattamento dei dati
personali – Decreto Legislativo n.196 del 30/06/03;
· Allegato sub C/2 – Dichiarazione sostitutiva antimafia e carichi pendenti;
· Allegato sub C/3 – Dichiarazione sostitutiva per carichi pendenti di reati finanziari;
· Attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto, ovvero i dati
dell’impresa a cui intestare la fattura.
Art. 36 MODALITA’ DI EMISSIONE
36.1
Tessera aeroportuale di riconoscimento
Per gli Enti di Stato e assimilati, esaminata l’istanza presentata nei modi indicati
all’articolo 34, punto 34.1, comma 1 della presente Ordinanza, la DA richiede il parere
di competenza della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della Dogana. Acquisiti tali
pareri, la DA, salvo parere contrario, autorizzerà il gestore aeroportuale all’emissione
della Tessera Aeroportuale.
Riguardo i Soggetti privati, ove la documentazione di cui all’articolo 35, punto 35.1,
comma 2 della presente Ordinanza sia completa, Soc. Aeroporto S. Anna SpA
provvede alla compilazione di un proprio modello ad uso interno (mod. A) - riportato
nella modulistica relativa alla procedura operativa SIC-PR-001_Rev.1 - che trasmette
in primis alla DA, con allegata la fotocopia dell’Attestazione corso Security della durata
minima di quattro ore per coloro che devono accedere in air side; poi alla Polizia di
Stato – Frontiera Aerea e alla Dogana per il parere di competenza. La Polizia di Stato –
Frontiera Aerea e la Dogana, svolti i previsti accertamenti di competenza, esprimono il
proprio parere sullo stesso modello e lo inoltreranno alla DA. Quest’ultima, esaminata
l’istanza con il parere favorevole della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della
Dogana, salvo parere contrario, autorizzerà Soc. Aeroporto S. Anna SpA all’emissione
della Tessera Aeroportuale.
Nel caso in cui Soc. Aeroporto S. Anna SpA ritenga incompleta la documentazione,
provvede a richiedere le integrazioni ritenute necessarie che andranno presentate entro
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data della sua notifica; per la mancata o
parziale integrazione della stessa, Soc. Aeroporto S. Anna SpA comunicherà alla DA il
parere negativo motivato relativo al mancato rilascio del tesserino.
Nell’emettere un tesserino aeroportuale di appropriata colorazione in relazione alle
aree presso cui accedere sul sedime aeroportuale - in applicazione di quanto disposto
all’articolo 32, punto 32.1 della presente Ordinanza - Soc. Aeroporto S. Anna SpA
attribuirà allo stesso un numero progressivo identificativo e registrerà i relativi dati
nell’archivio informatico; stamperà e consegnerà la stesso al richiedente direttamente
presso i propri Uffici. Infine darà immediata comunicazione alla DA dell’emissione del
tesserino tramite la compilazione di un proprio modello ad uso interno ( mod. B) –
riportato nella modulistica relativa alla procedura operativa SIC-PR-001_Rev.1.
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
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36.2
Permesso provvisorio in situazione urgente
Premesso che in ogni caso, il personale autorizzato ad accedere in situazione urgente
deve essere sempre accompagnato da personale dell’Operatore Aeroportuale
richiedente, munito di tesserino aeroportuale di riconoscimento il cui nominativo è da
citare nella medesima istanza.
Per gli Enti di Stato e assimilati, esaminata l’istanza presentata nei modi indicati
all’articolo 34, punto 34.2, comma 2 della presente Ordinanza, e accertata l’urgenza, la
DA appone sulla stessa la dicitura “Situazione Urgente” e richiede immediatamente il
parere di competenza della Polizia di Stato – Frontiera Aerea e della Dogana. Acquisiti
tali pareri, la DA, salvo parere contrario, autorizzerà il gestore aeroportuale a fare
accedere l’interessato.
Per i soggetti privati, ove la documentazione di cui all’articolo 35, punto 35.2 della
presente Ordinanza sia completa, Soc. Aeroporto S. Anna SpA provvede alla
compilazione di un proprio modello ad uso interno (mod. D) - riportato nella modulistica
relativa alla procedura operativa SIC-PR-001_Rev.1 - che trasmette alla DA, alla
Polizia di Stato – Frontiera Aerea e alla Dogana per il parere di competenza. La Polizia
di Stato – Frontiera Aerea e la Dogana, svolti i previsti accertamenti di competenza,
esprimeranno il proprio parere sullo stesso modello e lo inoltreranno alla DA.
Quest’ultima, esaminata l’istanza con il parere favorevole della Polizia di Stato –
Frontiera Aerea e della Dogana, salvo parere contrario, autorizzerà Soc. Aeroporto
S. Anna SpA. a fare accedere l’interessato.
In entrambi i casi, ottenute le autorizzazioni di rito, Aeroporto S. Anna consegnerà al
soggetto da fare accedere un tesserino numerico con la dicitura “Visitatore”, di cui
all’articolo 32, punto 32.2, accompagnato da documento di identità o copia dello stesso
firmata e datata da Soc. Aeroporto S. Anna SpA., previa acquisizione dell’originale,
che verrà restituito nel momento della riconsegna del tesserino “Visitatore”.
Se l’urgenza persiste, l’autorizzazione all’accesso è prorogabile direttamente dal
soggetto a cui l’interessato ha presentato la prima istanza, di giorno in giorno
fino ad un massimo di 7 (sette), senza necessità di dover richiedere un ulteriore
espressione di pareri di rito degli enti preposti, ma con l’obbligo di comunicare
tempestivamente la proroga ai citati enti.
In caso di richieste in giorni prefestivi e festivi, in assenza di personale dell’Ufficio
Sicurezza Aeroportuale di Soc. Aeroporto S. Anna S.p.A (SIC) e di personale Enac,
sarà il responsabile in turno di Soc. Aeroporto S. Anna SpA ad acquisire la
documentazione necessaria e ad inoltrare richiesta di autorizzazione direttamente al
personale di Polizia in servizio presso la struttura aeroportuale (se presente). Dopo
avere acquisito la citata autorizzazione farà accedere il mezzo scortato in air-side.
Nel primo giorno lavorativo utile, detto responsabile dovrà trasmettere alla DA e al citato
Ufficio SIC il rilascio di eventuali autorizzazioni di questo tipo.
Art. 37 DECADENZA E RITIRI
Qualora decadano , per qualsiasi motivo, i requisiti che hanno originato il rilascio del
tesserino aeroportuale e comunque alla naturale scadenza, il titolare è tenuto a restituirlo a
Soc. Aeroporto S. Anna SpA per il tramite dell’Ente di Stato o assimilato o soggetto privato di
appartenenza. Soc. Aeroporto S. Anna SpA ne darà immediata comunicazione alla DA ed
alla Polizia di Frontiera; successivamente procederà alla sua distruzione redigendone
apposito verbale.
In merito alla restituzione delle tessere aeroportuali da parte dei lavoratori stagionali per
scadenza del contratto di lavoro, è data facoltà a Soc. Aeroporto S. Anna SpA, dopo il loro
ritiro, di custodirle anziché distruggerle per un loro eventuale riutilizzo a seguito di previsione
di rinnovo contratto. In tal caso Soc. Aeroporto S. Anna SpA dovrà comunicare alla DA il
luogo ed il responsabile della custodia dei medesimi.
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
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La DA potrà ritirare, per comprovati motivi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso i
tesserini aeroportuali di cui al precedente art. 32.1 della presente Ordinanza. Di tale
provvedimento la DA darà comunicazione alle Autorità competenti ed ai soggetti coinvolti.
In caso di gravi violazioni, analoga potestà è conferita alle Forze di Polizia in servizio
aeroportuale, le quali dovranno comunque comunicare alla DA in modo tempestivo il motivo
del ritiro.
Art. 38 FURTO, SMARRIMENTO E DANNEGGIAMENTO DEL TESSERINO AEROPORTUALE
In conseguenza di furto, smarrimento del tesserino aeroportuale il soggetto detentore è tenuto
a produrre denuncia alle Autorità competenti, presentando copia della stessa alla DA per il
tramite di Soc. Aeroporto S. Anna SpA e alla impresa da cui il soggetto dipende. Quest’ultima
produrrà motivata richiesta per l’emissione di altra tessera che riporterà un nuovo numero
progressivo e sarà dotata, ove previsto, di nuovo codice per l’accesso in area sterile. Soc.
Aeroporto S. Anna SpA provvederà alla stampa di altro tesserino, alla consegna dello stesso e
all’aggiornamento dell’archivio informatico con le modalità previste all’art. 36. Il vecchio numero
relativo alla tesserino smarrito sarà oggetto di annullamento e non potrà essere riutilizzato. Un
elenco aggiornato dei tesserini smarriti o non restituiti dovrà essere presente presso i varchi di
accesso, come da procedura SIC-PR-004.
Per il danneggiamento del tesserino aeroportuale l’impresa produrrà motivata richiesta per
l’emissione di duplicato, previa riconsegna del tesserino danneggiato.
Al fine del rilascio del nuovo tesserino, Soc. Aeroporto S. Anna SpA applica il corrispettivo
come previsto all’articolo 39.
Art. 39 COSTI
Soc. Aeroporto S. Anna SpA, a fronte dei costi che sosterrà per l’espletamento delle modalità
di rilascio del tesserino aeroportuale di riconoscimento di cui alla presente sezione,
determina i corrispettivi, a puro titolo di rimborso spese, a carico del soggetto privato
richiedente - come previsto nella procedura operativa SIC-PR-001_Rev.1 - comunicandogli
le relative modalità di pagamento.
Gli Enti di Stato ed assimilati sono esentati da detti oneri, salvo il caso in cui il servizio di
emissione (materiale) delle tessere venga appaltato dal Gestore Aeroportuale a terzi.
Art. 40 LIMITAZIONI
E’ vietato accedere e sostare sulle aree di movimento aeroportuali al personale non adibito
in quel momento in attività lavorative, anche se munito di tesserino aeroportuale di
riconoscimento.
E' altresì vietato, ultimata qualsiasi attività lavorativa, abbandonare sulle aree aeroportuali
anche temporaneamente, attrezzi di lavoro o materiale di qualsiasi altra natura.
E’ vietato effettuare riprese cinematografiche o fotografiche sull’area air-side senza
l'espressa autorizzazione concessa dalla DA per il tramite di Soc. Aeroporto S. Anna SpA.
E’ assolutamente vietato fumare in air-side ed in aerostazione.
E' obbligatorio per tutto il personale in possesso di tesserino aeroportuale di riconoscimento
esporlo in modo ben visibile e permanente sui propri abiti da lavoro, anche se costituiti
da un’uniforme. In caso di sua mancata esposizione, il contravventore dovrà esibirlo su
richiesta dei funzionari delegati ai controlli ispettivi della DA e del personale appartenente alle
Forze di Polizia in servizio aeroportuale.
Art. 41 SPECIFICAZIONI
·
·
La DA, tramite Soc. Aeroporto S. Anna SpA, può richiedere eventuale documentazione
integrativa ovvero esplicativa.
Gli Enti di Stato e assimilati o i soggetti privati richiedenti hanno l’obbligo di comunicare
tempestivamente alla DA ed a Soc. Aeroporto S. Anna SpA ogni variazione inerente gli
incarichi, le mansioni o le attività lavorative da svolgere da parte del personale dipendente
attivando la procedura di cui all’art. 36 della presente Ordinanza.
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
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·
·
·
·
I termini di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del tesserino aeroportuale
decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla presentazione dell’istanza corredata
di tutta la documentazione prevista.
La durata del tesserino aeroportuale di riconoscimento non può essere superiore ai cinque
anni.
Soc. Aeroporto S. Anna SpA s’impegna al trattamento dei dati personali come previsto
dalla normativa in vigore ed in particolare dal D. lgs 196/2003.
La gestione della documentazione relativa al tesseramento di cui alla presente sezione è
ad esclusivo carico e responsabilità di Soc. Aeroporto S. Anna SpA. Sia la D.A. che la
Polizia di Stato possono accedervi in qualunque momento per eventuali controlli.
Art. 42 OBBLIGHI E DIVIETI
Gli obblighi ed i divieti connessi alla circolazione ed alla sicurezza nelle aree air side
dell’aeroporto di Crotone sono riconducibili a tre tipologie. Ciascuna di queste è contraddistinta
da un codice numerico che rileva la gravità dell’infrazione correlata alla violazione del singolo
obbligo o divieto. Nello specifico, la suddetta classificazione tipologica distingue con:
codice 1: tipi di obblighi e divieti la cui violazione determina una infrazione lieve;
codice 2: quelli la cui violazione determina una infrazione media;
codice 3: quelli la cui violazione determina una infrazione grave.
Nr.
1
2
3
4
5
DESCRIZIONE
E’ FATTO OBBLIGO DI ESPORRE IN MANIERA BEN VISIBILE LA TESSERA
DI RICONOSCIMENTO PERSONALE RILASCIATA DALLA DIREZIONE DI
AEROPORTO
E’ VIETATO FUMARE IN AREA AIRSIDE ANCHE ALL’INTERNO DEI VEICOLI
E DEI MANUFATTI PRESENTI IN AEROPORTO
E’ OBBLIGATORIO NELL’AREA DI MOVIMENTO INDOSSARE I DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OVE E QUANDO RICHIESTO
E’ OBBLIGATORIO NELL’AREA DI MOVIMENTO INDOSSARE L’APPOSITO
CORPETTO O GIUBBINO AD ALTA VISIBILITA’ MUNITO DI BANDE
CATARIFRANGENTI
E’ VIETATO NELL’AREA DI MOVIMENTO CIRCOLARE A PIEDI, FATTA
ECCEZIONE DELLA ZONA DOVE SI DEVE OPERARE. I PASSEGGERI CHE
DAL TERMINAL SARANNO FATTI IMBARCARE A PIEDI, DOVRANNO ESSERE
CONTENUTI IN UN PERCORSO CHE FORMA UNA RETTA ORTOGONALE
DAL
MARCIAPIEDE
ALL’AEROMOBILE
SOTTO
LA
DIRETTA
RESPONSABILITA’ DEGLI ADDETTI DI SCALO INCARICATI ALLE
OPERAZIONI D’IMBARCO
Codice
3
3
2
1
1
E’ VIETATO SPORCARE LE AREE OPERATIVE
E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IMMEDIATAMENTE AI PUNTI DI
SMISTAMENTO DEL GESTORE QUALSIASI SACCO POSTALE, PACCHETTO,
BAGAGLIO O ALTRO MATERIALE RINVENUTO SUL PIAZZALE O SULLA
VIABILITA’ AIR SIDE
2
8
E’ VIETATO ACCEDERE IN ZONA TRATTAMENTO BAGAGLI AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO
3
9
È FATTO OBBLIGO AL POSSESSORE DELLA TESSERA AEROPORTUALE IN
CASO DI SMARRIMENTO DELLA STESSA, IN SOLIDO CON IL
RESPONSABILE DELL’ENTE DI APPARTENENZA, DI SPORGERE
IMMEDIATA DENUNCIA PRESSO GLI ORGANI DI POLIZIA E DI INVIARE
COPIA DELLA STESSA ALLA DA PER IL TRAMITE DI AEROPORTO S. ANNA
6
7
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
1
3
22
10
È FATTO OBBLIGO AL RESPONSABILE DELL’ENTE PRESSO CUI IL
DIPENDENTE PRESTA SERVIZIO IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
IN AMBITO AEROPORTUALE DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA
DA ED ALLA POLIZIA DI STATO PER IL TRAMITE DI AEROPORTO S. ANNA,
PROVVEDENDO NEL CONTEMPO ALLA RICONSEGNA DELLA TESSERA
ALLA DA SEMPRE PER IL TRAMITE DI AEROPORTO S. ANNA
3
L’elenco soprarichiamato può essere oggetto di integrazione, aggiornamento e modificazioni in
relazione a sopravvenute esigenze connesse con la sicurezza del traffico aereo.
La gravità dell’infrazione è determinata, oltre che dalla violazione del singolo obbligo o divieto,
come sopra esposto, anche dall’eventuale recidiva secondo i criteri di seguito specificati:
· Ogniqualvolta nell’arco di un periodo di 12 mesi sia notificata la terza infrazione di categoria
1 riguardante la medesima persona/Società, si procederà all’attivazione di quanto previsto
per un’infrazione di categoria 2.
· Ogniqualvolta nell’arco di un periodo di 12 mesi sia notificata la terza infrazione di categoria
2 riguardante la medesima persona/Società, si procederà all’attivazione di quanto previsto
per un’infrazione di categoria 3.
Art. 43 SANZIONI
Le infrazioni eventualmente commesse, valutate secondo lo schema ed i criteri indicati
nell’articolo precedente, sono sanzionate nel seguente modo:
Infrazione lieve - codice 1:
DIFFIDA
Infrazione media - codice 2: SANZIONE PECUNIARIA di Euro 51,00 (Cinquantuno)
(pari all’importo minimo edittale previsto al 2° comma dell’art. 1174 C. N.);
Infrazione grave - codice 3:
SANZIONE PECUNIARIA di Euro 102,00 (Centodue)
(pari al doppio del minimo edittale previsto al 2° comma dell’art. 1174 C. N.)
Art. 44 MODULISTICA E DURATA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
All. A
All. B
All. SUB C/1
All. SUB C/2
All. SUB C/3
All. SUB C/4
All. D
All. E
All. F
All. G
All. H1
·
All. H2
·
Istanza rilascio tessera/permesso Operatori aeroportuali
Istanza rilascio tessera/permesso Impresa Terza
Autorizzazione trattamento dati personali
Dichiarazione sostitutiva carichi pendenti
Dichiarazione sostitutiva reati finanziari
Dichiarazione Precedenti personali
Dichiarazione sostitutiva impresa
Dichiarazione sostitutiva Safety e Security
Dichiarazione sostitutiva RCT ed incendio
Dichiarazione sostitutiva RCO
Richiesta di rilascio permesso provvisorio situazione urgente –
Imprese Terze di Enti di Stato e assimilati;
Richiesta di rilascio permesso provvisorio situazione urgente –
Altri Soggetti Privati.
I documenti per l’accesso all’air-side vengono conservati presso l’ufficio SIC di Soc.
Aeroporto S. Anna SpA per almeno:
·
·
5 anni in caso di tessera aeroportuale di riconoscimento
1 anno in caso di permesso provvisorio in situazione urgente
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Art. 45 DISPOSIZIONI PRECEDENTI
Ogni disposizione emanata in contrasto con la presente Ordinanza è abrogata. E’ fatto obbligo
a chiunque di rispettare e far rispettare le prescrizioni della presente Ordinanza.
Art. 46 DECORRENZA
La presente Ordinanza N. 4/2010 del 25.10.2010 entra in vigore alle ore 00,01 del 01/01/2011
Entro la suddetta data, tutti gli Enti di Stato e assimilati o soggetti privati hanno l’obbligo di
adeguarsi alle disposizioni contenute nella stessa (assicurazioni, dotazioni, corsi, ecc.)
Crotone, 25 ottobre 2010
Il Direttore
Sigismondo Fimiani
Ord. N° 4/2010 del 25/10/2010
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