Francia4 - Procedimento legislativo rev4
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Francia4 - Procedimento legislativo rev4
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO FRANCIA Il procedimento legislativo Procedimento legislativo (artt. 39-45 Cost.) Iniziativa legislativa (art. 39, c. 1, Cost.) Membri del Parlamento CdM Prima lettura dei progetti di legge: • dell’Assemblea Nazionale, se riguardanti il finanziamento della previdenza sociale o la legge finanziaria (art. 39, c. 2, Cost.) • del Senato, se riguardanti l’organizzazione delle collettività territoriali (art. 39, c. 2, Cost.). Condizioni per la presentazione dei progetti di legge (disposte da una legge organica, ex art. 39 Cost.): • studio d’impatto (eccetto: legge finanziaria, finanziamento della previdenza sociale, programmazione, proroga di stato di crisi, revisione costituzionale); • rispetto della legge organica (in mancanza, la Conferenza dei Presidenti della prima assemblea coinvolta non inserisce il progetto di legge all’ordine del giorno; in caso di disaccordo fra la Conferenza e il Governo, il Consiglio costituzionale decide entro 8 giorni, su richiesta del Presidente dell’assemblea coinvolta o del Primo Ministro). Parere del Consiglio di Stato sulle proposte di legge Può essere richiesto dai Presidenti di assemble prima dell’esame in commissione, salvo che il promotore della proposta non si opponga (art. 39, c. 5, Cost.). Esame del progetto di legge nelle 2 assemblee, in vista dell’adozione di un identico testo (art. 45 Cost.). • Trasmissione a una commissione permanente (o speciale, appositamente istituita, su richiesta del Governo o dell’Assemblea); art. 43 Cost. • Pubblicazione di un rapporto scritto. • Passaggio in aula decorse almeno 6 settimane dal deposito del progetto di legge in commissione (eccezioni: procedura accelerata; leggi: finanziaria, di finanziamento della previdenza sociale e relative allo stato di crisi); • Prima lettura in seduta pubblica, discussione e voto articolo per articolo (ex art. 42 Cost., la discussione verte sul testo adottato dalla commissione investita o, in mancanza, di quello presentato all’Assemblea, eccettuati i progetti di legge finanziaria e di finanziamento della previdenza sociale, per i quali si fa riferimento in prima lettura al testo presentato dal Governo e , per le successive, sul testo trasmesso dall’altra Assemblea). Approvazione in prima lettura. • Passaggio all’altra Camera; • svolgimento del medesimo iter seguito dalla prima Camera. approvazione del medesimo testo SI NO Legge approvata (entrata in vigore della legge: dopo l’eventuale controllo del Consiglio costituzionale e la promulgazione entro 15 giorni da parte del Presidente della Repubblica). SI Seconda lettura presso ciascuna Camera, ex art. 45 Cost. (passaggio in commissione, seduta pubblica con discussione generale, voto articolo per articolo). approvazione del medesimo testo NO • Il Primo Ministro o i Presidenti delle 2 assemblee (congiuntamente) possono chiedere la convocazione di una commissione mista paritetica (7 deputati e 7 senatori) per proporre un testo sulle disposizioni in sospeso. SI • La commissione si accorda, e • le 2 Assemblee approvano il testo così proposto. NO Terza lettura presso ciascuna Camera SI approvazione del medesimo testo NO • Proposta non approvata. • Il Governo può tuttavia chiedere all’Assemblea Nazionale di pronunciarsi in via definitiva e approvare o respingere la proposta di legge (art. 45 Cost.). Alcune prerogative del Governo. Adozione della procedura accelerata, ex art. 45, c. 2, Cost. (convocazione della commissione mista paritetica dopo la I lettura). Ricorso alle procedure delle irricevibilità, ex artt. 40 e 41 Cost. (di proposte ed emendamenti formulati dai membri del Parlamento se comportano una diminuzione delle entrate pubbliche o la creazione o l’aggravio di un onere pubblico, o se riguardano materie non riservate alla legge, o se sono contrarie a una delega ex art. 38 Cost.). In caso di disaccordo tra il Governo e il Presidente dell’Assemblea interessata, il Consiglio costituzionale decide su una richiesta dell’uno o dell’altro entro 8 giorni. Ricorso alle procedure del voto bloccato, ex art. 44, c. 3, Cost. (il Governo domanda all’Assemblea di pronunciarsi con un solo voto su un testo in discussione, mantenendo solo gli emendamenti da esso proposti od accettati. Tale procedura è stata molto utilizzata negli anni ‘70, cui ha fatto seguito un progressivo ridimensionamento). Ricorso alla questione di fiducia, ex art. 49, c. 3, Cost. (il Icons made by Freepik from www.flaticon.com Primo Ministro può, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilità del Governo davanti all’Assemblea Nazionale sul voto di un testo, che è approvato qualora una mozione di censura, depositata entro le successive 24 ore, non è approvata a maggioranza assoluta entro 48 ore dal deposito). Il diritto di emendamento. • Si esercita in aula o in commissione secondo le condizioni fissate dai regolamenti nell’ambito di una legge organica (art. 44, c. 1, Cost.). • Un emendamento è ricevibile in prima lettura se presenta un collegamento, anche indiretto, con il testo depositato o trasmesso (art. 45 Cost.).