Francia4 - Procedimento legislativo rev4

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Francia4 - Procedimento legislativo rev4
IL PROCEDIMENTO
LEGISLATIVO ORDINARIO
FRANCIA
Il procedimento legislativo
Procedimento legislativo
(artt. 39-45 Cost.)
Iniziativa legislativa
(art. 39, c. 1, Cost.)
Membri del Parlamento
CdM
Prima lettura dei progetti di legge:
• dell’Assemblea Nazionale, se riguardanti il
finanziamento della previdenza sociale o la
legge finanziaria (art. 39, c. 2, Cost.)
• del Senato, se riguardanti l’organizzazione
delle collettività territoriali (art. 39, c. 2, Cost.).
Condizioni per la presentazione dei progetti di legge
(disposte da una legge organica, ex art. 39 Cost.):
• studio d’impatto (eccetto: legge finanziaria, finanziamento della
previdenza sociale, programmazione, proroga di stato di crisi, revisione
costituzionale);
• rispetto della legge organica (in mancanza, la Conferenza dei
Presidenti della prima assemblea coinvolta non inserisce il progetto di legge
all’ordine del giorno; in caso di disaccordo fra la Conferenza e il Governo, il
Consiglio costituzionale decide entro 8 giorni, su richiesta del Presidente
dell’assemblea coinvolta o del Primo Ministro).
Parere del Consiglio di Stato sulle proposte di legge
Può essere richiesto dai Presidenti di assemble prima
dell’esame in commissione, salvo che il promotore della
proposta non si opponga (art. 39, c. 5, Cost.).
Esame del progetto di legge nelle 2 assemblee, in vista
dell’adozione di un identico testo (art. 45 Cost.).
• Trasmissione a una commissione permanente (o speciale,
appositamente istituita, su richiesta del Governo o dell’Assemblea); art. 43 Cost.
• Pubblicazione di un rapporto scritto.
• Passaggio in aula decorse almeno 6 settimane dal
deposito del progetto di legge in commissione (eccezioni:
procedura accelerata; leggi: finanziaria, di finanziamento della previdenza sociale
e relative allo stato di crisi);
• Prima lettura in seduta pubblica, discussione e voto
articolo per articolo (ex art. 42 Cost., la discussione verte sul testo
adottato dalla commissione investita o, in mancanza, di quello presentato
all’Assemblea, eccettuati i progetti di legge finanziaria e di finanziamento della
previdenza sociale, per i quali si fa riferimento in prima lettura al testo presentato
dal Governo e , per le successive, sul testo trasmesso dall’altra Assemblea).
Approvazione in prima lettura.
• Passaggio all’altra Camera;
• svolgimento del medesimo iter
seguito dalla prima Camera.
approvazione del medesimo testo
SI
NO
Legge approvata (entrata in
vigore della legge: dopo l’eventuale
controllo del Consiglio costituzionale
e la promulgazione entro 15 giorni da
parte del Presidente della
Repubblica).
SI
Seconda lettura presso
ciascuna Camera, ex art. 45
Cost. (passaggio in commissione,
seduta pubblica con discussione
generale, voto articolo per articolo).
approvazione del medesimo testo
NO
• Il Primo Ministro o i Presidenti delle 2 assemblee
(congiuntamente) possono chiedere la convocazione di
una commissione mista paritetica (7 deputati e 7
senatori) per proporre un testo sulle disposizioni in
sospeso.
SI
• La commissione si accorda, e
• le 2 Assemblee approvano il testo
così proposto.
NO
Terza lettura presso ciascuna Camera
SI
approvazione del medesimo testo
NO
• Proposta non approvata.
• Il Governo può tuttavia chiedere all’Assemblea
Nazionale di pronunciarsi in via definitiva e approvare
o respingere la proposta di legge (art. 45 Cost.).
Alcune prerogative del Governo.
Adozione della procedura accelerata, ex art. 45, c. 2, Cost.
(convocazione della commissione mista paritetica dopo la I lettura).
Ricorso alle procedure delle irricevibilità, ex artt. 40 e 41
Cost. (di proposte ed emendamenti formulati dai membri del Parlamento se
comportano una diminuzione delle entrate pubbliche o la creazione o
l’aggravio di un onere pubblico, o se riguardano materie non riservate alla
legge, o se sono contrarie a una delega ex art. 38 Cost.).
In caso di disaccordo tra il Governo e il Presidente dell’Assemblea interessata, il Consiglio costituzionale decide su una richiesta dell’uno o dell’altro
entro 8 giorni.
Ricorso alle procedure del voto bloccato, ex art. 44, c. 3,
Cost. (il Governo domanda all’Assemblea di pronunciarsi con un solo voto su
un testo in discussione, mantenendo solo gli emendamenti da esso proposti
od accettati. Tale procedura è stata molto utilizzata negli anni ‘70, cui ha fatto
seguito un progressivo ridimensionamento).
Ricorso alla questione di fiducia, ex art. 49, c. 3, Cost. (il
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Primo Ministro può, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la
responsabilità del Governo davanti all’Assemblea Nazionale sul voto di un
testo, che è approvato qualora una mozione di censura, depositata entro le
successive 24 ore, non è approvata a maggioranza assoluta entro 48 ore dal
deposito).
Il diritto di emendamento.
• Si esercita in aula o in commissione secondo le
condizioni fissate dai regolamenti nell’ambito di una
legge organica (art. 44, c. 1, Cost.).
• Un emendamento è ricevibile in prima lettura se
presenta un collegamento, anche indiretto, con il
testo depositato o trasmesso (art. 45 Cost.).